MICRORACCOLTA E STOCCAGGIO ABUSIVO DI RIFIUTI: Modus operandi, tecniche di indagine e sanzioni
a cura di Tiziano Granata* INTRODUZIONE
Un caso molto frequente che si verifica durante il controllo su strada di mezzi che trasportano rifiuti è quello della cosiddetta “microraccolta”. Una tipologia particolare di trasporto che dietro ad un apparente regolarità documentale, può nascondere a monte, una gestione illecita ravvisabile anche attraverso un semplice controllo del formulario d’identificazione dei rifiuti.
L’obiettivo di questo articolo è di provare a fare chiarezza su un particolare aspetto del trasporto di rifiuti e permettere agli operatori di polizia di effettuare controlli più approfonditi ed essere in grado di riconoscere illeciti apparentemente meno gravi ma che possono avere pesanti conseguenze. Nell’articolo viene proposto un prontuario per le tipologie di violazioni amministrative e penali che è possibile accertare, aggiornato anche con le nuove sanzioni per il sistri (che entrano in vigore a giugno 2011) applicate al caso specifico e la proposta di un modello di intimazione ad esibire ai sensi dell’art. 650 c.p.p., adattata con tutte le informazioni relative al trasporto di rifiuti.. DEFINIZIONE DI MICRORACCOLTA
Innanzitutto è necessario definire la micro raccolta. La microraccolta di rifiuti ai sensi dell’art. 193, comma 10 (riscritto dall’ art. 16 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 20) è “la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo (…)”.
Questo genere di raccolta dei rifiuti è molto diffusa ad esempio nel settore del trasporto dei rifiuti sanitari, prodotti dai laboratori di analisi, dalle strutture sanitarie, ambulatori medici, dentisti, ecc. Ad esempio il caso di una società che tutte le mattine effettua il giro di raccolta dei rifiuti, spesso in piccoli quantitativi, presso più produttori in luoghi diversi. Un altro settore è anche quello dei rottami ferrosi. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI DELLA MICRORACCOLTA
Tale norma legittima quindi la prassi di raccogliere rifiuti con un solo automezzo presso più produttori purché venga utilizzato un formulario per ogni produttore e vengano indicate nello spazio relativo al percorso dei vari formulari, tutte le tappe intermedie previste.
Infatti l’art. 193 comma 10 prosegue così: “ (…) Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (…), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
In mancanza di tali informazioni sulle tappe intermedie si configura la compilazione incompleta del formulario dei rifiuti Artt. 193/1° e 258/4° D. Lgs 152/06 o della scheda SISTRI Area movimentazione (sanzioni in vigore dal 1 giugno 2011).
In sintesi la norma impone la tracciabilità del percorso sia per i soggetti obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che per i soggetti che utilizzano il formulario d’identificazione dei rifiuti.
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STAZIONAMENTI E SOSTE NELLA MICRORACCOLTA
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Ma torniamo a quello che succede dopo che il trasportatore ha completato la micro raccolta e deve
trasportare i rifiuti al destinatario finale. Il problema sorge quando a fine giornata il furgone non è pieno, e quindi il raccoglitore per un legittimo motivo di economicità e di massimizzazione del trasporto, invece di intraprendere un viaggio presso il luogo di smaltimento con un mezzo semivuoto o con più mezzi, decide di sostare presso la propria abitazione o presso la sede dell’azienda, al fine di completare il riempimento del veicolo l’indomani o effettuare un trasbordo dei rifiuti raccolti su un unico veicolo più grande.
Può una Ditta lasciare il proprio mezzo carico di rifiuti provenienti da una microraccolta in sosta presso la propria sede o nel piazzale di casa del conducente? Può una Ditta scaricare i rifiuti raccolti in micro raccolta depositarli presso la sede per poi ricaricarli su un mezzo più grande?
Per rispondere a questi quesiti è necessario evidenziare che l’art. 193 comma 10 prescrive che la microraccolta dei rifiuti “(…) deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”. Si tratta di una disposizione di principio che non specificata in termini temporali la durata. Detto questo bisogna andare al successivo comma 11 che afferma: “Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili , non rientrano nelle attività di stoccaggio (…), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
Dal comma 11 emerge che le fattispecie disciplinate sono due: la prima riguarda gli stazionamenti dei veicoli in configurazione del trasporto; la seconda invece riguarda le soste tecniche per le operazioni di trasbordo. L’espressione “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto”, può prestarsi ad essere interpretata quale generica sosta ( stazionamento del veicolo) lungo il tragitto ( in configurazione di trasporto ) , ma non si ritiene che possa spingersi fino a comprendere il ritorno dell’automezzo, parzialmente carico di rifiuti, al sito di rimessaggio. Purtroppo la giurisprudenza, ad oggi, non ha avuto occasione di pronunciarsi su questo particolare aspetto del trasporto di rifiuti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.152\06. Quindi la sosta effettuata dal trasportatore, potrebbe rientrare in via interpretativa tra “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” fintanto che detta sosta sia approvata e giustificata, per esempio, da motivi di stanchezza fisica dell’autista o da fatti imprevisti (come un incidente in autostrada; una manifestazione con blocco stradale; un malore dell’autista etc…) che cagionando un ritardo nel viaggio tale per cui si rende impossibile consegnare i rifiuti entro l’orario di chiusura dell’impianto finale e si rende necessaria la sosta. A fini cautelativi, infatti, la sosta dovrebbe presentare la caratteristica dell’eccezionalità (BARBUZZI, 2009).
In sintesi la norma legittima tali operazioni (stazionamento e sosta) a determinate condizioni:
esigenze di trasporto (tra queste non può rientrare l’attesa di riempire il mezzo); tempi non superiori alle 48 ore.
Superate le 48 ore o venendo meno le esigenze di trasporto, stazionamenti e soste diventano attività di gestione illecita di rifiuti, nello specifico attività di stoccaggio abusivo. LO STOCCAGGIO ABUSIVO NELLA MICRORACCOLTA
A questo punto è necessario definire lo stoccaggio e individuare l’illecito da contestare. Lo “stoccaggio” è definito dall’art. 183 comma 1, lett. aa) del D. Lgs 152/06 come “le attività di
smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV”.
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Pertanto lo stoccaggio (da non confondere con il deposito temporaneo) è un’operazione che rientra tra le seguenti attività di smaltimento:
DEPOSITO PRELIMINARE D15 (se il rifiuto è destinato allo smaltimento), che necessita della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti MESSA IN RISERVA R13 (se il rifiuto è destinato al recupero), attività soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti.
Per entrambe le due ipotesi la mancanza di autorizzazione configura il reato di “attività di gestione di
rifiuti non autorizzata” punita dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006” (Cass. Sez. III n. 35139 del 10 settembre 2009). Mentre nei territorio in cui vige lo stato di emergenza rifiuti si applicano le pene previste dall’art. 6 comma 1 lett. d) Legge 210/2008.
ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO DALL’ANALISI DEL FORMULARIO DEI RIFIUTI
Poniamo il caso di fermare un furgone che trasporta rifiuti sanitari provenienti dalla micro raccolta. Si procede al controllo dell’autorizzazione al trasporto rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e dei formulari d’identificazione dei rifiuti. Ad ogni contenitore prelevato da un produttore presente sul mezzo, deve corrispondere un formulario.
Controllando data di emissione dei formulari esibiti è possibile verificare se è stato effettuato uno stoccaggio abusivo: se ad esempio il trasporto viene controllato su strada giorno 10, mentre i formulari sono stati emessi giorno 4, (e non risulta un trasporto intermodale cioè con navi, treni, ecc.) è evidente che è stato effettuato un’interruzione del trasporto con una sosta di 6 giorni, quindi oltre le 48 ore.
Tale elemento può essere sufficiente a far scattare gli accertamenti per il reato di stoccaggio senza
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autorizzazione. I formulari costituiscono un elemento di prova da sequestrare oppure essere lo spunto per avviare attività investigative che vanno allargate al luogo di deposito (i rifiuti si possono trovare stoccati sui mezzi o depositati direttamente a terra in attesa del trasbordo) in quanto possono emergere altre tipologie di gestione illecita di rifiuti.
Altri “modus operandi” che possono accendere il sospetto si ha quando un veicolo effettua un tragitto diverso da quello più breve (produttore – destinatario) indicato nell’apposito spazio del formulario o invece di andare al sito finale si dirige presso la sede della Ditta o in altre località non giustificate; In questi casi si può procedere intimando ai sensi dell’art. 650 c.p. l’esibizione dei formulari controllati dopo aver consegnato il rifiuto. Dall’attestazione dell’avvenuto smaltimento o recupero finale è possibile confrontare date e orari rispetto alla data di inizio trasporto o emissione del formulario e verificare la presenza di uno stoccaggio intermedio ed avviare le verifiche del caso; altra tecnica è quelle di controllare tempi e orari di percorrenza attraverso i dischi cronotachigrafi.
Questa particolare tipologia di gestione illecita, con l’introduzione del SISTRI
sarà molto più complicata da attuare. RIFERIMENTI OPERATIVI E ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
1. Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore del conducente e del rappresentante legale o delegato della ditta.
2. Verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350/7° c.p.p.)
3. Verbale di accertamento urgente su veicoli, cose e immobili (art. 354 c.p.p) con relativo fascicolo fotografico.
4. Verbale di sequestro penale dei formulari e relativi rifiuti emessi in date pregresse alle 48 ore, sequestro del mezzo di trasporto, sequestro dei mezzi di trasporto (art. 259 D .Lgs 152/06) e dell’eventuale locale adibito a stoccaggio abusivo.
5. Comunicazione di notizia di reato 6. Eventuale richiesta di intervento del personale ARPA per verifiche sui rifiuto
Condotte di questo genere possono apparire di bassa gravità, come del resto la gran parte dei reati
ambientali, ma se pensiamo che un deposito o un mezzo adibito a stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi o sanitari, posto magari in un centro abitato, in caso di incidente (incendio, fenomeni di autocombustione del rifiuto, formazione di gas ed esalazioni tossiche) può trasformarsi in una vera e propria bomba ambientale con gravissimi danni per la salute e la pubblica incolumità.
Il tutto per perseguire il vantaggio del risparmio economico e del massimo profitto.
*Chimico ambientale Assistente della Polizia di Stato
-------------------------- BIBLIOGRAFIA
BARBUZZI, R. Il caso di microraccolta di rifiuti. Rivista On Line PL com di EDK editore anno 2009; Cass. Sez. III n. 35139 del 10 settembre 2009
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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n. 96
Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219
INVITO PER MOTIVI DI P.G. AI SENSI DELL’ART. 650 C.P.
I Sottoscritti Ag/Uff. di P.G.__________________________________________appartenenti all’ufficio in intestazione alle
ore _______del _____________in località__________________________del Comune di ___________________________
PERSONA SOTTOPOSTA A CONTROLLO:
Nome e cognome___________________________________________nato a ______________________Il _____________residente in_____________________via________________________Identificato con______n°______________________ rilasciata da_____________Il___________________telefono_________________________________________________
Che risultava alla guida del sottoindicato veicolo:
TIPO ____________________TARGATO _____________________INTESTATO A ____________________________ __________________________________________________NATO A ___________________IL ___________________ RESIDENTE A ______________________________IN VIA _______________________________________________ ISCRIZIONE TRASP. RIFIUTI N° _______________________RILASCIATA IL ____________ALBO DI __________________
Durante il controllo, il veicolo effettuava un trasporto di RIFIUTI URBANI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
PRODUTTORE DEI RIFIUTI
Nome e cognome __________________________________ nato a ______________________Il ____________residentein_______________________via____________________________Identificato con________n°______________rilasciatada_______________________Il____________ P.Iva o autorizzazione__________________________________________
DESTINATARIO DEI RIFIUTI
DITTA__________________________________________ P.Iva o autorizzazione n°______________________________
Albo di ___________________LUOGO DI DESTINAZIONE_________________________________________________
IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI:
FORMULARIO N° ______________________________________________EMESSO IL __________________________
CODICI CER: ____________________________ QUANTITA’ ___________________
La persona sottoposta a controllo al quale viene notificato il presente invito e/o la Ditta che effettua il trasporto è INVITATA AD ESIBIRE
Presso __________________________entro giorni_______dal _______________i seguenti documenti:
FORMULARIO D’IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI ATTESTANTE L’AVVENUTO SMALTIMENTO REGOLARE PROVVEDIMENTO D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI ALTRO_______________________________________________________________
la mancata presentazione senza giustificato motivo comporterà la segnalazione all’AUTORITA’ GIUDIZIARIA di competenza ai sensi dell’Art. 650 del C.P. Per ricevuta (consegnare copia) Gli Agenti verbalizzanti --------------------------------------------- Art. 650 del Codice Penale. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.