AvvocatoPatrocinante in Cassazione
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N.7- LUGLIO/AGOSTO 2017
Veronica Morlacchi
MagazineIus dictum
Persone, responsabilità e dirittiNovità dalle Aule di Giustizia
Newsletter a cura dell’ Avv. Veronica Morlacchi
SOMMARIORESPONSABILITA’ CIVILE …I C.D. DANNI PUNITIVI: …. anche in Italia come negli Stati Uniti (alla ErinBrockovich)? pag.2
NELLO SCONTRO CON VEICOLO NON IDENTIFICATO O NONASSICURATO: … l’Assicuratore del vettore deve comunque risarcire ilterzo trasportato pag.3
DEI SINDACI NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI: … per l’omesso rilievo diviolazioni e per l’inerzia a fronte di atti sospetti pag.4
DELLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE ON LINE DI CONTENUTI:…. per la violazione del diritto d’autore da parte dei suoi utenti pag.5
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IN FAMIGLIA ACCADE CHE … l’affido condiviso dei figli può veniremeno solo in caso di dimostrato pregiudizio per i minori pag.6
***DAL MONDO DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE:condanna dell’Assicurazione che non ha partecipato alla mediazione pag.7
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Avvocato
Veronica Morlacchi
… I C.D. DANNI PUNITIVI.Anche in Italia come negliStati Uniti (alla ErinBrockovich)?
La Corte di Cassazione, con la sentenza resa a Sezioni Unite il 5 luglio 2017, n.16601, si
è occupata del riconoscimento in Italia dei c.d. danni punitivi, istituto di origine statunitense,
di cui sicuramente molti hanno sentito parlare, perlomeno per avere visto e apprezzato
Julia Roberts nel film Erin Brockovich.
Nel caso affrontato dalla nostra Suprema Corte, una società americana aveva ottenuto
l’esecutività, nell'ordinamento italiano, di tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti, che
avevano riconosciuto un’ingente somma di denaro a titolo di “punitive demages” a favore
di un motociclista per i danni da lui subiti a causa di un vizio accertato del casco. Tali danni
erano stati posti a carico della società americana che lo aveva messo in commercio e ad
essa era stato riconosciuto il diritto di manlevarsi contro la società italiana produttrice dei
caschi difettosi. La Cassazione ha affermato che “Nel vigente ordinamento, alla
responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del
soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza
e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile
con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il
riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve
però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su
basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della
stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente
agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.”.
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Avvocato
Veronica Morlacchi
… NELLO SCONTRO CONVEICOLO NON IDENTIFICATO ONON ASSICURATO. L’Assicuratoredel vettore deve comunquerisarcire il terzo trasportato
L’assicurazione del vettore deve risarcire il terzo trasportato anche se lo scontro e’ avvenuto
con un veicolo non identificato o non assicurato. Così la Corte di Cassazione, con
l’ordinanza n.16477 del 5 luglio 2017, all’esito di un giudizio promosso da un soggetto
contro la sua compagnia di assicurazioni, per essere risarcito, ex art. 141 codice delle
assicurazioni, dei danni alla persona riportati, mentre viaggiava come trasportato sulla
propria vettura, in quel momento condotta dalla sorella, a seguito dello scontro con altro
veicolo rimasto sconosciuto. La questione affrontata dalla Corte è, quindi, se la persona
trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire direttamente nei confronti
della impresa assicuratrice del vettore, a prescindere dall’accertamento di responsabilità
dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto
nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati, e non anche nel
diverso caso in cui l’altro veicolo risulti non identificato o privo di copertura assicurativa. La
Cassazione ha affermato che l’assicurazione del vettore del terzo trasportato è tenuta in
ogni caso, in “base sia al dato testuale che alle finalità della norma, che sono quelle di
tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e
veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare
il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l’art.
141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di
regolare assicurazione privata.”.
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Veronica Morlacchi
… DEI SINDACI NELLESOCIETA’ DI CAPITALI. Per
l’omesso rilievo diviolazioni e per l’inerzia a
fronte di atti sospetti.Il Comune è responsabile della manutenzione della strada
Sussiste la responsabilità professionale dei sindaci di una società di capitali, nel caso in cui
essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun
modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità. Così si è pronunciata la Corte
di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza del 3 luglio 2017, n.161314, all’interno di un
giudizio di risarcimento del danno, nell’ambito di una azione di responsabilità sociale
promossa dal curatore del fallimento nei confronti di tutti i componenti del collegio
sindacale della società fallita. Il Curatore aveva agito in giudizio, affermando la violazione,
da parte dei sindaci, del dovere di vigilanza, a loro imposto dall’art.2407, co. 2 cod.civ., che
afferma la responsabilità dei sindaci per i fatti e le omissioni degli amministratori della
società, in via solidale con loro, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. La Corte ha chiarito, in conformità a
suoi precedenti, che “la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai
sindaci dall'art. 2407 c.c., comma 2, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti
che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non
abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo
reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con
diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le
irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli
di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c.”.
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Avvocato
Veronica Morlacchi
… DELLA PIATTAFORMA DICONDIVISIONE ON LINE DICONTENUTI. Per la violazione deldiritto d’autore da parte dei suoi utenti
Il Comune è responsabile della manutenzione della strada
Della responsabilità della piattaforma di condivisione on line dei contenuti si è occupata la
Corte di Giustizia europea nella sentenza del 14 giugno 2017, causa C 610/2015, all’esito
di un giudizio pregiudiziale proposto dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi, all’interno di una
controversia tra una Fondazione che protegge gli interessi dei titolari del diritto d’autore e
due Società Provider del servizio di accesso ad internet. Si discuteva, in particolare,
dell’utilizzo della piattaforma di condivisione on line “The Pirate Bay” - un sistema che
consente agli utenti di condividere file, scaricandoli divisi in piccole parti. Nella sentenza si
legge che i file “proposti sulla piattaforma di condivisione online TPB rinviano, in gran parte,
ad opere protette dal diritto d'autore, senza che i titolari del diritto abbiano dato la loro
autorizzazione agli amministratori e agli utenti di tale piattaforma ad effettuare gli atti di
condivisione di cui trattasi.”. La Corte ha ritenuto che “è vero che, come sottolineato dal
giudice del rinvio, le opere così messe a disposizione degli utenti della piattaforma di
condivisione online TPB sono state messe online su tale piattaforma non dagli
amministratori di quest'ultima, bensì dai suoi utenti. Tuttavia detti amministratori, mediante
la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella
di cui al procedimento principale, intervengono con piena cognizione delle conseguenze del
proprio comportamento, al fine di dare accesso alle opere protette, indicizzando ed
elencando su tale piattaforma i file …….. senza la messa a disposizione e la gestione da
parte dei suddetti amministratori di una siffatta piattaforma, le opere in questione non
potrebbero essere condivise dagli utenti o, quantomeno, la loro condivisione su Internet
sarebbe più complessa.” Conseguentemente, ogni atto con cui un utente (nella specie, gli
amministratori della Piattaforma) “dà, con piena cognizione di causa, accesso ai suoi clienti
ad opere protette può costituire un "atto di comunicazione", ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29.”, con le conseguenti responsabilità in tema di
violazione del diritto d’autore in relazione a opere protette.
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Avvocato
Veronica Morlacchi
… IN FAMIGLIAACCADE CHE … L’affidocondiviso dei figli puòvenire meno solo in caso didimostrato pregiudizio peri minori
“La regola dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, posta dall'art.
337 ter c.c. (applicabile ratione temporis) in funzione del diritto dei figli al mantenimento
della bigenitorialità, è derogabile, a norma del successivo art. 337 quater c.c., solo, ove
la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”.
Così si è pronunciata la Corte di cassazione, nell’ordinanza n.17137 depositata l’11 luglio
2017, all’interno di un giudizio pendente tra due genitori separati. In particolare, la madre
aveva contestato avanti alla Corte di Cassazione il provvedimento con cui la Corte
d’appello aveva affidato i figli in via esclusiva al padre, avendo ritenuto lo stile di vita della
madre moralmente discutibile.
La Cassazione ha ritenuto che il provvedimento di affido esclusivo al padre fosse errato,
poichè la Corte che lo aveva disposto “ha focalizzato la sua attenzione non già, come
avrebbe dovuto, sulla sussistenza di un pregiudizio delle minori, che la norma impone
dover esser specificamente esplicitato, ma direttamente sullo stile di vita della madre
ritenuto "non consono dal punto di vista morale" in riferimento ad imprecisate vicende
relative al contesto familiare di appartenenza della stessa”.
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DAL MONDO DEGLI STRUMENTI DIRISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE.
CONDANNA DELL’ASSICURAZIONE CHE NON HA PARTECIPATO ALLA MEDIAZIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 29 maggio 2017, ha condannato la Compagnia
assicuratrice che non ha partecipato al procedimento di mediazione demandato dal Tribunale
stesso per la risoluzione amichevole della controversie, al versamento della somma di 10.000,00
euro.
In particolare, il Giudice, all’interno di un giudizio di risarcimento dei danni in cui era stata chiamata
anche un’Assicurazione in manleva, aveva formulato alle parti una proposta di transazione e le
aveva invitate a raggiungere un accordo in sede di procedimento di mediazione. A tale
procedimento, tuttavia, la Compagnia assicurativa non partecipava.
Il Tribunale, quindi, a fronte di tale comportamento dell’Assicurazione, riteneva sussistere una
sua responsabilità processuale aggravata a norma dell’art. 96, comma 3 codice procedura civile.
Il Giudice ha affermato che tale norma prevede “un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore
viene concesso) e una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si
ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo”
ed ha ritenuto che, nella fattispecie, ricorressero i presupposti per una condanna dell’Assicurazione
al pagamento di una somma a titolo, appunto, di indennizzo.
Somma quantificata in euro 10.000,00, che l’Assicurazione, a causa del mancato adempimento
all’ordine del Giudice, dovrà pagare alla controparte.
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Avvocato
Veronica Morlacchi
AVVERTENZA. IL PRESENTE NOTIZIARIO CONTIENE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI E NOTIZIE DI CARATTEREGENERALE. NON SOSTITUISCE NATURALMENTE L’ESAME DELLE SINGOLE FATTISPECIE E LA NECESSITÀ DIUN’ ATTIVITÀ PROFESSIONALE QUALIFICATA SPECIFICA PER OGNI SITUAZIONE
Sono Avvocato, iscritta all’Ordine degliAvvocati di Busto Arsizio dal 2004, e da
gennaio 2017 abilitato al patrocinioavanti la Corte di Cassazione,
Mi occupo principalmente di dirittocivile, in particolare diritto della
responsabilità civile, diritto di famiglia edelle persone, contrattualistica e diritto
immobiliare.Fiducia reciproca, ascolto, problem
solving, competenza, aggiornamento,fondamento etico, visione d’insieme,celerità, comunicazione, disponibilità,passione, costo equo: questi i valoridella Professione in cui credo e che
attuo nel mio Studio.Credo nel valore degli strumenti di
risoluzione alternativa dellecontroversie. Per questo ho frequentato
specifici corsi sulle tecniche dinegoziazione.
Questa periodica Newsletter del mioStudio contiene curiosità provenienti
dalle Aule di Giustizia attinenti, inparticolare, la responsabilità civile neivari ambiti in cui si manifesta, con unosguardo anche a ciò che accade nel
diritto di famiglia, la formazione socialepiù prossima a ciascuno di noi, allo
scopo di condividere, con un linguaggiosemplice e sintetico, il diritto applicato.
Avv. Veronica MorlacchiPatrocinante in Cassazione
Via I Maggio 5 - Busto Arsizio (VA)Tel./Fax 0331/622235