8/9/2019 Newsletter T&P N34
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EditorialeEra una newsletter particolarmente ricca quella di febbraio. Lo ancora di pi
quella di marzo. Rilevanti sono, infatti, le novitprimaverili.Non ancora entrato in vigore, ma il Senato lo ha approvato in via definitiva e,
quindi, manca ora la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, il collegato alla finanziaria sul lavoro che introduce nuovenorme in tema di licenziamento, di contratto a termine e, soprattutto,
prevede un arbitrato in alternativa, al giudizio avanti il Giudice del Lavoro .Ne trattiamo nella Attualitdel Diritto del Lavoro.
Laltra rilevante novit riguarda, invece, un provvedimento che stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 4 marzo 2010 ed , pertanto, legge
dello Stato. Si tratta della nuova normativa in materia di mediazionefinalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali: anche inquesta materia, dunque, una giustizia privata accanto a quella istituzionale. Netratta il partner Vittorio Provera ne Il Punto su. Dunque, due normative cheincidono profondamente nei rapporti fra privati e nei rapporti con la giustizia edhanno gi suscitato molteplici reazioni ed altre ne susciteranno ancora.
La Sentenza del mese concerne un caso di licenziamento e puntalattenzione sulla utilizzabilit di dichiarazioni rese spontaneamente dal
lavoratore nellambito di una indagine effettuata dal datore di lavoro. Nonperdetela!. Le Altre sentenze concernono casi di responsabilit solidaledellappaltante e dellappaltatore, un caso relativo al part-time e, infine, uno
relativo ad una ipotesi di trasferimento sfociata in licenziamento.
Nel Diritto Civile vi segnaliamo un intervento in tema di garanzie a primarichiesta ed una sentenza in ambito di responsabilit nel settore deltrasporto aereo di merce e bagagli con riferimento allimpresa esercente il
cosiddetto servizio handling. La sezione Agenzia- oramai un appuntamento
fisso - riporta casi e riflessioni in tema di responsabilit precontrattuale e in temadi indennit di incasso e azione di indebito arricchimento.
Chiudono questa newsletter le sentenze in tema di Assicurazioni chepropongono, tra laltro, una pronuncia della Suprema Corte in tema di clausolacompromissoria (a proposito di arbitrati!) e la nostra rassegna stampa.
Vi segnaliamo infine lappuntamento annuale di Plurijus, il network europeo diStudi legali di cui Trifir & Partners socio fondatore. Il Meeting Plurijus 2010,organizzato dal nostro Studio, in sinergia tra la sede di Milano e quella di Roma, sisvolger a Roma il 16 e il 17 Aprile 2010 e vedr la partecipazione di tutti gli Studieuropei aderenti al network.
Buona lettura!
Stefano Beretta e il Comitato di Redazione composto da: Stefano Trifir,
Marina Tona, Francesco Autelitano, Luca DArco, Teresa Cofano, Claudio
Ponari, Tommaso Targa e Diego Meucci
SOMMARIO
EDITORIALE
DIRITTO DEL LAVORO
ATTUALIT 2
LE NOSTRE SENTENZE 4
RAPPORTO DI AGENZIA 6
CIVILE, COMMERCIALE,ASSICURATIVO
ATTUALIT 7
LE NOSTRE SENTENZE 8
ASSICURAZIONI 8
IL PUNTO SU... 10
EVENTI 12
RASSEGNA STAMPA 13
CONTATTI 14
NEWSLETTER T&P N34 ANNO IV MARZO 2010
NEWSLETTERTrifir & Partners Avvocati
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AttualitA cura di Stefano Beretta e Stefano Trifir
IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA SUL LAVORO
Il Senato ha approvato, in data 3 marzo 2010, in via definitiva, il collegato alla finanziaria sul
lavoro che reca rilevanti novit in tema di diritto sostanziale e processuale.
Il provvedimento in attesa della firma del Capo dello Stato (che sembra.volerci pensare) e quindi dellapubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Anticipiamo qualche novit:
Una importante innovazione riguarda la disciplina del licenziamento
Limpugnazione deve essere proposta (come oggi) entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero dallacomunicazione dei motivi, qualora non contestuale. Tuttavia - ecco la novit - limpugnazione inefficace se non seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso, ovvero
dalla richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. Gli stessi termini si applicano ancheallimpugnazione del trasferimento del dipendente da una unit produttiva ad unaltra.
Altra novit riguarda le conseguenze della declaratoria di illegittimit del licenziamento nel contratto atermine: il Giudice, accogliendo la domanda del dipendente, condanna il datore di lavoro ad unrisarcimento danni tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilit dellultima retribuzione globale difatto, indipendentemente dal tempo trascorso (quindi anche superiore ai 12 mesi) dalla fine del rapporto.
Interventi rilevanti riguardano la parte processuale
Eliminato, dopo anni di assoluto non funzionamento, il tentativo obbligatorio di conciliazione (dovevaservire a limitare il contenzioso giudiziario, ma servito solo a ritardare i tempi di causa), se ne
introduce uno facoltativo, rimesso alla volont delle parti e si aggiungono altre modalit diconciliazione e arbitratoche consentono alle parti di avvalersi di procedure conciliative e di
arbitrato in alternativa al ricorso allAutorit giudiziaria. Ciascuna parte nomina il proprio arbitro e,poi, di comune accordo, il Presidente, scelto fra docenti universitari o avvocati iscritti allalbo deicassazionisti. In mancanza di accordo, la scelta rimessa al Presidente del Tribunale nel cui circondarioha sede larbitrato.
Il testo approvato dal Senato dispone che la lettera di assunzione e/o i contratti collettivi potrannoprevedere espressamente il ricorso allarbitrato e tali clausole dovranno essere certificate secondo laprocedura gi prevista dalla legge Biagi, in modo che linterpretazione delle parti sulla qualificazione
delle stesse sia gi accertata e, quindi, non pi discutibile.
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Diritto del Lavoro
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SCHEMA DELLARBITRATO
Collegio di Conciliazione e Arbitrato
Rappresentante datore lavoro - Presidente - Rappresentante lavoratore
Attore propone ricorso al Collegio
Convenuto entro 30 giorni dalla notifica del Ricorso deposita Memoria
Attore deposita eventuale controreplica entro i successivi 10 giorni
Convenuto deposita eventuale controreplica nei 10 giorni successivi
Collegio
fissa udienza entro 30 giorni dallultima controreplicala causa deve essere risolta in prima udienza; previsto un solo rinvio di 10 giorni per eventuali prove e
discussione
Lodo
Da emettersi entro 20 giorni dalla discussione
Il lodo esecutivo
Le parti sociali avranno un anno di tempo per trovare un accordo su come istituire larbitrato e sul
funzionamento; in mancanza, sar lEsecutivo a disporre in materia.
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Le Nostre SentenzeNEWSLETTER T&P N34 ANNO IV PAG. 4
LA SENTENZA DEL MESE
LE DICHIARAZIONI RESE SPONTANEAMENTE DAL LAVORATORE NELLAMBITO DIINDAGINI EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO HANNO VALORE DI CONFESSIONESTRAGIUDIZIALE E POSSONO BEN ESSERE UTILIZZATE DAL DATORE DI LAVORO SIANELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, SIA COME PROVA DELLINADEMPIMENTO DELLAVORATORE ANCHE SE IL LAVORATORE NON ERA ASSISTITO DA UN LEGALE(Tribunale di Trieste, 11 gennaio 2010)
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa perch, utilizzando la propria conoscenzadelle procedure che presiedevano agli acquisti delle materie prime necessarie al datore dilavoro per lo svolgimento della propria attivit imprenditoriale, aveva dolosamente falsificato leautorizzazioni necessarie ai predetti acquisti, sovrapponendo su precedenti autorizzazioni,fotocopiate ad hoc, nuove richieste di acquisto non autorizzate, cos acquistando materialidi cui la Societ non aveva necessit e che venivano acquisiti nella disponibilit privata di uncomplice del lavoratore.In cambio di tali favori il complice compensava il lavoratore con strenne di varia natura.Il datore di lavoro, resosi conto che venivano acquistati beni non necessari che nonrisultavano essere neppure nella sua disponibilit, aveva effettuato delle indagini, nominandouna Commissione di inchiesta che aveva sentito il lavoratore che aveva ammesso la propria
responsabilit.Conseguentemente il datore di lavoro aveva promosso il procedimento disciplinare che si eraconcluso con lirrogazione del licenziamento per giusta causa del lavoratore. Questultimoaveva, tuttavia, convenuto in giudizio la societ datrice di lavoro, sostenendo che ledichiarazioni rese alla Commissione di inchiesta non sarebbero state utilizzabili, perch resefuori dal procedimento disciplinare ed in assenza di difesa tecnica, essendo stato sentitosenza essere assistito da un legale di sua fiducia.La societ aveva invece posto in evidenza come le dichiarazioni fossero state resespontaneamente dal lavoratore che non le aveva mai ritrattate e che non aveva denunziato diessere stato vittima di alcuna coazione. Inoltre, la societ aveva anche evidenziato come nelprocedimento civile, diversamente da quello penale, il lavoratore non dovesse essere assistitoda un legale quando sentito in fase di indagini preliminari, essendo sufficiente il rispetto,
pacificamente avvenuto nel caso di specie, della procedura prescritta dallart. 7 Statuto deiLavoratori.Il Tribunale di Trieste ha integralmente condiviso le valutazioni della societ, ritenendo che: ledichiarazioni rese dal lavoratore alla Commissione di inchiesta nominata dal datore di lavoroassumessero il valore della confessione stragiudiziale; le stesse fossero liberamente utilizzabilidal datore di lavoro ai fini della contestazione delladdebito; in sede di inchiesta interna nonfosse necessaria la presenza del difensore considerata la diversa natura degli accertamenticondotti rispetto al procedimento penale, tanto pi che anche in sede disciplinare non necessaria la presenza di un difensore.Il Tribunale, sulla base di tali elementi, ha ritenuto che la sanzione del licenziamento per giustacausa adottata dalla societ fosse del tutto proporzionata alla condotta, tenuto anche contodellentit del danno provocato alla societ.
(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)
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RESPONSABILIT SOLIDALE DEL COMMITTENTE, AI SENSI DELLART. 29, SECONDO COMMA,D.LGS. N. 276/03 E DELLART. 1676 COD. CIV., LIMITATA AI SOLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI ECONTRIBUTIVI(Tribunale di Venezia, 21 gennaio 2010)
Un lavoratore, dopo aver prestato attivit in forza di un contratto a termine nellambito di una commessa oggettodi un contratto dappalto, ha convenuto in giudizio lappaltatore suo datore di lavoro e il committente diquestultimo, al fine di fare accertare lillegittimit del contratto a termine che aveva regolato il rapporto di lavoro e,conseguentemente, ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro appaltatore la reintegrazione nel posto dilavoro e nei confronti di entrambi i soggetti convenuti in giudizio il pagamento, a titolo risarcitorio, delleretribuzioni non percepite dalla data di cessazione del rapporto sino a quella di ripristino dello stesso. Detta ultimadomanda stata formulata sul presupposto di una responsabilit solidale del committente, ai sensi dellart. 29,secondo comma, D.Lgs. n. 276/03, nonch dellart. 1676 cod. civ.. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di condanna,in via solidale, proposta nei confronti del committente e diretta ad ottenere il pagamento a titolo risarcitorio delle
retribuzioni non percepite dalla data di cessazione del rapporto sino a quella di ripristino dello stesso; ci in quanto ha rilevato il Tribunale sussiste responsabilit solidale del committente ai sensi dellart. 29 del D.Lgs. 276/03esclusivamente per il trattamento retributivo e contributivo dovuto al dipendente dellappaltatore in relazione al lavoro
svolto nellambito dellappalto e non, quindi, per quanto dovuto al lavoratore per altro titolo (licenziamento o
illegittima apposizione del termine).(Causa curata da Stefano Beretta e Orazio Marano)
TRASFERIMENTO E LICENZIAMENTO(Tribunale di Roma, 19 febbraio 2010)
La acquiescenza per un lungo periodo (quasi sette anni) del dipendente ad un trasferimento da una prima sede aduna seconda non consente al lavoratore di contestare un ulteriore nuovo trasferimento dalla seconda sede ad una
terza, se non chiedendo in giudizio la riammissione alla seconda sede (e non nella prima) e allegando che nellaseconda sede (e non nella prima) non vi eran le ragioni giustificative del trasferimento previste dalla legge. Tali ragionison da provarsi dal datore, salvo il caso in esame di mancata e specifica contestazione in giudizio delle ragionistesse. La acquiescenza ben pu consistere nella mancata azione giudiziale per la corretta attuazione di precedentesentenza favorevole sulla spettanza della prima sede lavorativa. Per conseguenza il rifiuto di trasferirsi alla terza sedepu essere sanzionato con il licenziamento.(Causa curata da Valentina Ruzzenenti e Paolo Zucchinali)
PART-TIME VIOLAZIONE CLAUSOLE ELASTICHE VALIDIT DEI CONTRATTI DI LAVORO(Tribunale di Como, 1 febbraio 2010)
Una societ ha assunto alcuni lavoratori con contratti part-time di tipo verticale, contenenti apposite pattuizioni (le
c.d. clausole elastiche) tramite cui veniva concesso al datore di lavoro di aumentare di un giorno la prestazionelavorativa esigibile dai dipendenti. Questi ultimi, sostenendo linvalidit delle clausole elastiche in assenza diunapposita disciplina collettiva che le autorizzasse e, comunque, il superamento dei limiti di orario consentiti da taliclausole, hanno adito lautorit giudiziale per ottenere la conversione del loro rapporto da part-time a full-time, previadeclaratoria della nullit parziale dei contratti individuali di lavoro. Il Tribunale di Como ha tuttavia accolto le tesi dellasociet resistente, respingendo allo stato degli atti le pretese dei lavoratori. stata, anzitutto, riconosciuta la validitdelle clausole elastiche, anche in assenza di una disciplina collettiva che le legittimasse. Tali clausole, infatti, eranostate stipulate in vigenza dellart. 8 comma 2 ter del D.Lgs. 61/00, poi abrogato dalla Legge 247/07, che consentivala loro pattuizione individuale, indipendentemente dalla disciplina collettiva. Peraltro - ha osservato il Giudice adito -giammai lipotizzata nullit delle clausole in esame potrebbe determinare la nullit parziale dei contratti di lavoro, nonessendo una tale sanzione prevista dalla legge. La nullit non pu, inoltre, essere configurata nemmeno in ipotesi disuperamento del limite di orario pattuito tra le parti, mancando, anche in questo caso, una norma di legge statuente
la caducazione dellaccordo individuale. In definitiva, n la pretesa nullit delle clausole elastiche, n il mancatorispetto dellorario concordato possono determinare la conversione a tempo pieno del rapporto di lavoro part-time.(Causa curata da Vittorio Provera e Francesco Cristiano)
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ALTRE SENTENZE
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R E S P O N S A B I L I T P R E C O N T R A T T U A L E P E R L A M A N C A T AFORMALIZZAZIONE DI UN CONTRATTO DI AGENZIA
(Tribunale di Roma, 21 gennaio 2010)
Perch possa parlarsi di responsabilit precontrattuale (art. 1337 cod. civ.) necessario che tra le partisiano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte cheinvoca laltrui responsabilit il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte,cui si addebita la responsabilit, interrompa le trattative senza un giustificato motivo. Nel caso di specie,sulla scorta delle risultanze istruttorie e facendo applicazione dei suddetti principi generali, il Tribunale ha
respinto la domanda risarcitoria dellaspirante agente nei confronti della societ per interruzione delletrattative per la stipula di un contratto di agenzia, affermando che la societ si era comportata concorrettezza e precisando, altres, che i danni richiesti devono essere rigorosamente provati, onere chelaspirante agente, nel caso in esame, non aveva assolto, limitandosi a generiche affermazioni.(Causa curata da Luca Peron)
INDENNIT DI INCASSO E AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO(Tribunale di Lamezia Terme, 18 gennaio 2010)
In base al disposto della disciplina collettiva (art. 6 AEC Industria), allagente spetta una provvigioneseparata per lattivit di incasso qualora: lincarico di riscuotere sia continuativo, allagente sia attribuitauna responsabilit contabile e lattivit di recupero somme non riguardi gli insoluti. Muovendo da talipresupposti, la sentenza in commento ha ritenuto che, nel caso di specie, lagente non avessedimostrato la sussistenza dei predetti requisiti ed ha altres escluso la possibilit per lagente di invocare ladisciplina sullindebito arricchimento per ottenere lindennit di incasso al di fuori dei limiti previsti dalladisciplina collettiva. Il Tribunale ha infatti affermato che non pu ritenersi esercitatile, in tale ipotesi, lazionedi arricchimento senza causa ai sensi dellart. 2041 cod. civ., la quale ha carattere sussidiario ai sensidellart. 2042 cod. civ. ed quindi inammissibile allorch chi la eserciti, secondo una valutazione dacompiersi in astratto e perci prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare unaltra azione(contrattuale) per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
La sentenza in commento chiarisce, altres, le condizioni in presenza delle quali lagente receduto puchiedere il risarcimento dei danni in base allart. 1751, comma quarto, cod. civ., secondo cui laconcessione dellindennit di cessazione non priverebbe lagente del diritto alleventuale risarcimento deidanni ulteriori. Tale norma configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello contemplato dalprimo comma dellart. 1751 cod. civ. (indennit cessazione), con il quale pu cumularsi, sempre che nellacondotta del preponente sia configurabile un fatto illecito contrattuale o extracontrattuale distinto eulteriore rispetto alla cessazione del rapporto, come, ad esempio, lillecito connesso alla violazione deidoveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, allaingiuriosit del recesso del preponente, alla induzione dellagente ad oneri e spese di esecuzione delcontratto prima della sua risoluzione, ecc.(Causa curata da Luca Peron)
Rapporto di agenziaA cura di Luca Peron
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Civile, Commerciale,
AssicurativoGARANZIE A PRIMA RICHIESTA E INIBITORIA EX ART. 700 COD. PROC.CIV.
A cura di Francesco Autelitano
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano, emessa il 17 marzo 2010, ha respinto listanza ex art. 700
cod. proc. civ. con cui il debitore chiedeva linibitoria della garanzia a prima richiesta.
La decisione offre loccasione per fare il punto su questo tema.
I termini della questione possono cos identificarsi:
nella pratica degli affari frequente (specie per operazioni di elevato importo) che il creditore richieda, qualepresupposto della stipulazione del contratto, che il debitore procuri una garanzia a prima richiesta , emessada Banche, da Compagnie di Assicurazioni o da altri soggetti che danno specifiche garanzie di solvibilit;
tale garanzia si distingue, usualmente, dalla fideiussione (art. 1936 cod. civ.) in quanto il creditore ha diritto diottenere dal garante il pagamento a sua semplice domanda, essendo contrattualmente escluso che tanto ilgarante quanto il debitore possano opporsi al pagamento formulando eccezioni basate sul rapporto principale;
leventualit che lescussione della garanzia sia indebita viene regolata attraverso i diritti di ripetizione, che ilgarante ha verso il debitore principale e questultimo, a sua volta, verso il creditore; in tal modo viene spostatalalea dellinsoluto dal creditore al debitore e la garanzia assume una funzione economica in qualche misuraaccostabile alla cauzione di denaro;
in questo contesto accade che, in presenza di contestazioni fra le parti, il creditore escuta la garanzia, atto cui
segue in tempi rapidi il pagamento del garante; con la successiva rivalsa di questultimo verso il debitore, cheviene cos a sopportare il relativo onere economico;
se limporto molto elevato (tale da provocare gravissimi danni al debitore) e lescussione appaia infondatasecondo un giudizio che pu compiersi con immediatezza (cio sulla base delle c.d. prove liquide) lagiurisprudenza ha attribuito al debitore il diritto allinibitoria, proponibile con un procedimento durgenza (art.
700 cod. proc. civ.);
tuttavia il Tribunale di Milano, con la pronuncia pocanzi citata, ha chiarito che tale inibitoria, oltre a richiedere isuddetti requisiti inerenti alle prove liquide dellillegittimit dellescussione (c.d. exceptio doli) ed al pericolo di
danno grave, presuppone che listanza sia rivolta al garante (naturalmente anche nel contraddittorio dellacontroparte); cio che essa abbia ad oggetto lordine al garante di non pagare;
viceversa nel caso segnalato la richiesta era indirizzata alla sola controparte ed aveva ad oggetto la richiesta diordinare alla medesima di non escutere la garanzia, ragion per cui listanza stata respinta.
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Attualit
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RESPONSABILIT NEL TRASPORTO AEREO DI MERCI E BAGAGLI(Tribunale di Milano, 15 gennaio 2010)
La sentenza in esame si occupata, nellambito del trasporto aereo di merci e bagagli, dei profilidi responsabilit dellimpresa esercente il c.d. servizio handling.In particolare, ogni qualvolta una societ preposta al trasporto passeggeri (vettore), affidi ad altrasociet lo svolgimento delle operazioni ausiliarie di carico/scarico bagagli, si configura lafattispecie del contratto a favore del terzo, che comporta lobbligo diretto dellimpresa esercenteil servizio handling (promittente depositario) di custodire e restituire la merce al terzo beneficiario(passeggero). In virt di tale accordo trilaterale, questultimo, in caso di perdita o danneggiamentodei bagagli, legittimato a proporre azione risarcitoria (contrattuale) direttamente nei confrontidellimpresa handling. Detto accordo presenta i tratti tipici del contratto di deposito, in cui ilpromittente depositario, in caso di contestazioni, a dover fornire la prova liberatoria in merito alcorretto adempimento del servizio. In caso di perimento o danneggiamento del bagaglio, sarquindi limpresa handling a dover provare di aver adempiuto allobbligo di custodia, ovvero che laprestazione divenuta impossibile per causa ad essa non imputabile, attraverso lallegazione difatti da cui possa desumersi che lo smarrimento o danneggiamento avvenuto in una faseantecedente o successiva rispetto al momento della consegna/riconsegna della merce, quandocio il bene non era ancora nella piena disponibilit del depositario.
(Causa curata da Vittorio Provera e Mario Gatti)
Le Nostre Sentenze
Assicu A cura di Bonaventur azioniMinutolo e Teresa CofanoCOMPENSATIO LUCRI
CUM DAMNO
Dall'ammontare dei danni che l'assicurazione deve pagare a chi ha subito un incidente
stradale non pu essere detratto l'importo che il danneggiato, in qualit di dipendente, ha
ricevuto dalla sua azienda come incentivo alle dimissioni, rassegnate a causa delle
condizioni di salute che non lo rendevano pi idoneo al lavoro. Nella specie, infatti, non
opera la "compensatio lucri cum damno", atteso che tale principio trova applicazione solo
quando il lucro conseguenza diretta e immediata dello stesso fatto illecito che ha
prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da
titolo diverso. L'importo, percepito dal lavoratore a titolo di gratificazione, non un acconto
del risarcimento liquidato in seguito dal responsabile del sinistro, ma riguarda una
fattispecie diversa, che ha il suo titolo nel rapporto tra il ricorrente e il suo datore di lavoro.
(Cassazione civile, 2 marzo 2010, n. 4950)
ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
LIMITATIVA DEI DIRITTIDELLASSICURATO
NULLIT
La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di
assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell'onorario degli arbitri
(correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall'esito
della controversia, nel senso che ciascuna parte tenuta al pagamento del compenso
dell'arbitro da essa nominato e di met di quello dovuto al terzo, sia che risulti vittoriosa,
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sia che risulti soccombente, da considerarsi nulla, avuto riguardo alla causa
e alle finalit del suddetto contratto, quando risulti di fatto limitativa del diritto
dell'assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del
sinistro, esponendolo all'esborso di rilevanti somme per gli onorari degli
arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento deidanni dedotti, e dissuadendolo, quindi, dal ricorrere all'arbitrato, con
conseguente favore per i comportamenti dilatori dell'assicuratore e
pregiudizio per il diritto di difesa dell'assicurato.
(Cassazione civile, 21 gennaio 2010, n. 1007)
PROCESSO CIVILE - CHIAMATA DELTERZO EX ART. 269 C.P.C.
PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE
DEL GIUDICE
In tema di chiamata di un terzo nel processo su istanza di parte, al di fuori
delle ipotesi di litisconsorzio necessario, discrezionale il provvedimento del
giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione delterzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.c..
Il giudice pu quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la
costituzione del terzo, motivando la trattazione separata delle cause per
ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del
processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dellart. 111 Cost. del
1999.
(Cassazione civile Sezioni Unite, 23 febbraio 2010, n. 4309)
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Il Punto su...A cura di Vittorio Provera
IL PUNTO SU LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DIMEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLECONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
Come avevamo preannunciato nella scorsa newsletter, stata definitivamente approvata e pubblicata,
con D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, la normativa in materia di mediazione per la conciliazione delle cause
civili e commerciali, il decreto entrato in vigore il 20 marzo u.s.
Si tratta di una normativa che, una volta entrata in regime e cio a partire da un anno dalla sua pubblicazione,
imporr lobbligo di utilizzare il procedimento di mediazione ivi previsto, in quanto condizione di procedibilitdel giudizio per controversie relative a diritti disponibili in diverse materie:
condominio; diritti reali; divisioni; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazioni; comodato; affitto di
Aziende; risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, natanti, da responsabilit medica e
da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicit; contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
Abbiamo gi delineato taluni aspetti anche procedurali di tale nuova normativa, la durata del tentativo di mediazione,le conseguenze, lobbligatoriet sin da questo momento di informare per iscritto il Cliente, al momento delconferimento dellincarico, della possibilit di giovarsi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali iltutto con apposito atto sottoscritto dal Cliente pena lannullabilit del contratto tra professionista ed assistito (art. 4co. 3 del D.Lgs. 28/2010).
In questa sede svolgiamo alcune considerazioni sullamediazione, che non deve essere assimilata ad unarbitrato. La mediazione, infatti, un procedimento attivato in presenza di una potenziale controversia o
conflitto nel quale un terzo soggetto qualificato ha il compito di assistere le parti per facilitare la loro
reciproca comprensione e/o comunicazione, al fine di indirizzarli verso una negoziazione che porti a
comporre gli interessi contrastanti e quindi a trovare una soluzione soddisfacente.
Il mediatore, pertanto, deve essere un professionista in grado di padroneggiare le tecniche di comunicazione,
con capacit di ascolto, conoscenza delle tematiche giuridiche e sostanziali e capacit di mediare il conflitto.
I settori per i quali stato introdotto questo procedimento obbligatorio ante causam, sono quelli
caratterizzati da rapporti duraturi (es. contratti di locazioni, vertenze condominiali, affitto di Aziende,
comodato ecc.); alta conflittualit (es. risarcimento danni da circolazione di veicoli o da responsabilit medica
o da diffamazione a mezzo stampa); presenza di contratti diffusi (contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Lobiettivo, quindi, non solo quello di deflazionare il contenzioso ordinario (sono milioni le cause pendentiavanti ai Giudici di Pace, dei Tribunali, delle Corti di Appello nelle materie sopra indicate spesso di contenutoeconomico non elevato) che impone rilevanti oneri organizzativi, di tempo ed impiego di risorse. Lulterioreimportante finalit quella di consentire un recupero ed una preservazione dei rapporti contrattuali, in
special modo nel settore dei contratti diffusi e ci a vantaggio non solo dei singoli, ma anche delle Imprese.Non un caso, fra laltro, che siano gi previsti dei sistemi di conciliazione dalla normativa bancaria edassicurativa.
Unulteriore caratteristica del procedimento di mediazione, linformalit. In sostanza non vi sono
particolari obblighi procedurali a cui debba attenersi il mediatore (salvo il rispetto del Regolamento che Organismiaccreditati e registrati presso il Ministero si danno per disciplinare la loro attivit).
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Al mediatore lasciata ampia possibilit di azione, proprio perch lobiettivo non quello di instaurare un
giudizio di carattere privatistico, ma di favorire la comunicazione, la comprensione delle diverse problematiche
e la negoziazione di unintesa tra le parti, che eviti il conflitto.
Ovviamente rimane lobbligo di definire il procedimento entro il termine di quattro mesi, decorso il quale
ciascuna parte - in assenza di accordo - libera di attivare lazione giudiziaria ordinaria.
Il mediatore non obbligato a formulare una proposta, a meno che non vi sia una richiesta congiunta delle
parti; diversamente la presentazione di unipotesi di conciliazione rimane una facolt del mediatore, nel caso in
cui i soggetti coinvolti non abbiano trovato una soluzione. La proposta deve essere redatta in forma scritta e
laccettazione deve avvenire anchessa in forma scritta.
Latto rimarr riservato, a meno che una delle parti ne chieda lomologa, con gli effetti gi segnalati in
precedenza (in sostanza potr costituire un titolo esecutivo per lesecuzione in forma specifica, per lespropriazioneforzata ecc.).
Il rapporto fiduciario che vi deve essere tra mediatore e parti impone un preciso obbligo di riservatezza su tutte leinformazioni acquisite nellambito della mediazione, che non potranno essere utilizzate nel corso di eventualegiudizio (in presenza di esito negativo della mediazione), giudizio durante il quale il mediatore non potr deporre
come teste.
Da ultimo, proprio al fine di garantire la professionalit dei mediatori, il D.Lgs. 28/2010 prevede lemanazione di
decreti attuativi, con il compito di disciplinare in dettaglio anche la formazione di questa figura.
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Milano, NH President, 16 Aprile 2010SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE 2010AIDP - AGI
Gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasiAvv. Salvatore Trifir
Il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo: le diverse tipologie contrattualiAvv. Stefano Beretta
Programma
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Milano, Hotel Hilton, 19 e 20 aprile 2010CONVEGNO: LE NUOVE REGOLE SULLA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIEDI LAVOROAIDP - PARADIGMA
Il nuovo regime dellimpugnazione dei licenziamenti individuali (Art. 32, co. 1 e 2)Avv. Giorgio Molteni
Le ulteriori modalit di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (Nuovo Art.412-ter) Avv. Giacinto Favalli
Programma
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MEETINGPLURIJUS 2010Roma, 16 - 17 Aprile 2010
Il 16 e il 17 Aprile si svolger a Roma il Meeting annualedi Plurijus, il network europeo di Studi legali di cui Trifir
& Partners socio fondatore.
Il Meeting Plurijus 2010, organizzato dal nostro Studio, insinergia tra la sede di Milano e quella di Roma, vedr lapartecipazione di tutti gli Studi europei aderenti al
network.
Nel prossimo numero della Newsletter vi daremo il resoconto
dellincontro e delle attivit svolte.
NEWSLETTER T&P N34 ANNO IV PAG. 12
Eventi & Rassegna Stampa
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BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 09/03/10
twitter 24job http://twitter.com/24jobLe nuove regole sul diritto e sulle controversie di lavoro: tutto pisemplice o tutto pi complesso?
di Stefano Beretta
DIRITTO&GIUSTIZI@ News: 02/03/10L'acquiescenza del dipendente ad un trasferimento non gli
consente di contestarne uno ulteriore per tornare alla sedeoriginaria
di Paolo Zucchinali
IL SOLE 24 ORE: 01/03/10Un sistema che inciampa sullinversione dellonere della prova
di Salvatore Trifir
Direzione del Personale - AIDP: N1 Marzo 2010Dal cottimo alla partecipazione agli utili: quale futuro per laretribuzione?
di Salvatore Trifir
BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 24/02/10
twitter 24job http://twitter.com/24jobParit di trattamento fra uomini e donne: un passo avanti con ilrecepimento della direttiva comunitaria?
di Stefano Beretta
C&P Giustizia - Il Giornale: Febbraio 2010Riforma, Regole e Sanzioni sono indispensabili
di Salvatore Trifir
LIMPRESA: N2 Febbraio 2010Mercato del Lavoro: indagine tra i principali studi giuslavoristiitaliani. Cura shock o no?
BLOG JOBtalk- JOB24 - IL SOLE 24 ORE: 18/02/10
twitter 24job http://twitter.com/24jobPrecari e contratti a termine per le sostituzioni di lavoratori:anche la Suprema Corte d ragione ai giudici di merito
di Anna Maria Corna
RASSEGNA
STAMPA
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TRIFIR & PARTNERS AVVOCATI
Trifir & Partners ha sede a Milano e filiali a Roma, Genova, Torino e
Trento. Fondato negli anni 60 dallAvvocato Salvatore Trifir, oggi
annovera 80 professionisti e collaboratori coordinati dai Partners.
Leader nel Diritto del Lavoro, Trifir & Partners fornisce assistenza
anche in numerose aree del Diritto Civile, e in particolare del DirittoSocietario, Assicurativo, Commerciale, Finanziario, Industriale e
Amministrativo.
Lo Studio, interlocutore delle pi importanti aziende nazionali e
multinazionali, dispone di una rete di qualificati corrispondenti in tutta
Italia, Europa, Asia e Stati Uniti, assicurando la presenza diretta dei
propri avvocati in tutto il territorio nazionale e estero.
Dotato di tutti i pi moderni sistemi di comunicazione, con tecnologie di
supporto continuamente aggiornate, Trifir & Partners dispone di una
fra le pi prestigiose biblioteche giuridiche, sia cartacee che
multimediali. Lo Studio centro di riferimento per la formazione
professionale, la partecipazione a convegni, la redazione di articoli per i maggiori quotidiani e le rivistespecializzate e la redazione di pubblicazioni e libri.
DIPARTIMENTI:
Lavoro, Agenzia, Previdenza e Sindacale
Commerciale, Industriale, Fallimentare
Assicurativo, Bancario, Societario, Contrattuale
Amministrativo
Arbitrati, Famiglia e Successioni
STUDI CORRISPONDENTI:
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Gran
Bretagna, Cina, Emirati Arabi Uniti
Milano
20122, Via S. Barnaba 32Tel.: + 39 02 55 00 11 Fax.: + 39 02 54 60 391; + 39 02 55 185 052; + 39 02 55 013 295
Roma
00192, Lungotevere Michelangelo 9Tel.: + 39 06 32 04 744 Fax.: + 39 06 36 000 362; + 39 06 32 12 849
Genova
16121, Piazza della Vittoria 12Tel.: + 39 010 58 01 39; + 39 010 56 22 62 Fax.: + 39 010 58 28 71
Torino
10121, Via Raimondo Montecuccoli 9Tel.: + 39 011 52 10 266 Fax.: + 39 011 51 19 137
Trento
38122, Via Galileo Galilei 24
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