ODCEC di Roma
Novità Fiscali 2015
Giovanni Marra
13 aprile 2015www.pwc.com
Agenda
1 Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo 1
2 Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentalinuovi
18
3 Patent Box 31
4 Il nuovo ravvedimento operoso 44
5 Contatti 55
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Credito di imposta per spese diricerca e sviluppo
Section 1
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoRiferimenti normativi
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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2
Art. 1, commi 35 e 36 e allegato n. 3, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di
Stabilità per il 2015")
Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia"), convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoContesto di riferimento
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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3
Ai titolari di reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta per le spese di
ricerca e sviluppo effettuate nei 5 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2014
Il credito è riconosciuto a condizione che vi sia un incremento di spese in attività di
ricerca e sviluppo rispetto alle media di tali spese effettuate nel triennio precedente,
ed è fruibile fino ad un importo massimo annuale di 5M€ per ciascun beneficiario, a
condizione che le spese siano pari ad almeno 30K€
Non è richiesta una specifica istanza poiché è concesso in "automatico", ma può
essere soggetto a verifiche ex post da parte dell'Amministrazione finanziaria
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoSoggetti beneficiari
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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4
L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore
economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato
Dovrebbero essere ammesse anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti (se confermata la precisazione introdotta dall'art. 17 comma
2, del D.L. 185/2008)
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoSpese ammissibili
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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5
Ai fini della determinazione del credito sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate, con dottorato di
ricerca o iscritto ad un dottorato presso un'università italiana o estera, ovvero con
laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche (si veda allegato 3 della Legge)
b) quote di ammortamento per acquisto o utilizzo di strumenti e attrezzature di
laboratorio (nei limiti dei coefficienti fiscali) con un costo unitario non inferiore a
2K€ al netto dell'Iva
c) spese per contratti di ricerca con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e
con altre imprese comprese le start-up innovative
d) competenze tecniche e privative su invenzioni industriali o biotecnologiche,
topografie di prodotto a semiconduttori o nuove varietà vegetali, anche se acquistate
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoClassi di laurea in discipline tecniche e scientifiche
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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6
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegnaria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e fermaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAttività di ricerca e sviluppo agevolabili (1/2)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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7
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di
componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione
dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAttività di ricerca e sviluppo agevolabili (2/2)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati […]
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano
impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali
Non sono attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti
ATTENZIONE
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoEsercizi agevolati e misura del credito
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese in ricerca e
sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti
realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015
L'aliquota del 25% è elevata al 50% per le spese relative a:
personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e
organismi equiparati ed altre imprese comprese le start-up innovative
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta, la media degli investimenti
da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata a decorrere dal
periodo di costituzione
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Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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10
A = Spese per attività di ricercae sviluppo sostenutedirettamente o per attivitàcommissionate a universitàed enti di ricerca
50% delle spese relativeal personale altamente
qualificato e delle ricercheaffidate in outsourcing
-
B = Spesa media per attività diR&S nei 3 anni precedenti alperiodo di imposta agevolato
(x) 25% C = Credito annuale
Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoLa formula di calcolo del credito
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoCertificazione della documentazione
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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11
La documentazione contabile relativa al credito di imposta deve essere certificata dal
soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e deve essere allegata al bilancio
Le imprese non soggette a revisione legale e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore
Le spese sostenute per l'attività di certificazione dalle imprese non soggette a
revisione legale e prive del collegio sindacale sono ammissibili fino a 5K€
E' un'opportunità anche per noi professionisti, ma attenzione alleresponsabilità di tipo civile e penale derivanti dall'incarico
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoModalità di accesso e utilizzo del credito
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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12
Il credito d'imposta va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile Irap, ed è utilizzabile esclusivamente
in compensazione
Si attende il decreto del MEF, di concerto con il MI.SE, in cui devono essere adottate:
• le disposizioni applicative
• le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute
• le cause di decadenza e revoca del beneficio
• le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito
indebitamente
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (1/5)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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13
Art. 17 comma 2, del D.L. 185/2008
"Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi
previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239"
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (2/5)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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14
Circ. 17/E del 17 aprile 2009. Credito anche per imprese e stabili
organizzazioni italiane che svolgono R&S per soggetti esteri
"nell’ipotesi in cui i committenti siano imprese non residenti il credito d’imposta spetta
“anche” ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti, in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca eseguite in base a
contratti stipulati con le suddette imprese non residenti. In tali ipotesi il credito
d’imposta è determinato assumendo come importo agevolabile quello pattuito per la
ricerca contrattuale commissionata “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione” […]. Rimane fermo che
in relazione ad una medesima attività di ricerca il credito d’imposta non può che essere
riconosciuto ad un solo soggetto"
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (3/5)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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15
Circ. 46/E del 13 giugno 2008, paragrafo 1.3. Attività di ricerca e sviluppo
commissionata a soggetti non residenti
"I commi da 280 a 283 e il decreto ricerca non prevedono esclusioni soggettive fondate
sulla residenza dell’impresa, dell’università o dell’ente pubblico cui è commissionata
l’attività di ricerca e sviluppo. Anche in tale ipotesi le spese di ricerca si considerano
sostenute alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di
avanzamento lavori, allo data di accettazione degli stessi. Rimane comunque
impregiudicata la necessità di dimostrare che i costi sulla base dei quali è determinato
l’importo del credito d’imposta siano ammissibili, effettivamente sostenuti e derivanti da
un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato"
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (4/5)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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16
Circ. 46/E del 13 giugno 2008, paragrafo 1.4. Attività di ricerca e sviluppo
svolta all'estero
I commi da 280 a 283 e il decreto ricerca non prevedono limitazioni territoriali
concernenti il luogo di svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo. La decisione C
(2007) 6042 def. dell’11 dicembre 2007 della Commissione europea, tra i motivi indicati
dalle autorità italiane per sostenere che la misura non costituisce aiuto di Stato, è
affermato al punto (23) che “Non esiste alcuna restrizione per quanto riguarda la
localizzazione delle attività di ricerca ammissibili al credito d’imposta. Le attività
sostenute direttamente e la ricerca contrattuale sono ammissibili se hanno luogo in
qualsiasi territorio del SEE”. Pertanto, sono ammissibili le attività di ricerca e sviluppo
svolte all’estero, anche per il tramite di una stabile organizzazione"
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Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppoAlcuni richiami normativi e di prassi (5/5)
Section 1 – Credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo
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17
Circ. 46/E del 13 giugno 2008, paragrafo 1.5. Attività di ricerca e sviluppo
svolta all'interno del gruppo
"Nell’eventualità che più società affidino ad altra società del gruppo l’effettuazione di un
progetto mirato di ricerca, i costi della ricerca sono ammissibili in capo a ciascuna
società committente in base a criteri oggettivi che tengono conto della partecipazione di
ciascuna di esse alle spese e ai risultati della ricerca"
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Credito di imposta per l'acquisto dibeni strumentali nuovi
Section 2
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviRiferimenti normativi
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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19
Articolo 18 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (cd. "Decreto Competitività"). Convertito con
modificazioni con dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116
Circolare Agenzia delle Entrate 5/E del 19 febbraio 2015 (contiene una serie di
esempi di calcolo)
Circolare Agenzia delle Entrate 44/E del 27 ottobre 2009 (relative a precedenti
misure compatibili con l'attuale)
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviContesto di riferimento
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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20
Ai titolari di reddito di impresa è riconosciuto un credito di imposta per gli
investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella
ATECO 2007
L'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati nel periodo dal 25 giugno 2014
fino al 30 giugno 2015
Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti di importo unitario almeno
pari a 10K€, ed è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei
5 esercizi precedenti, escludendo dal calcolo il periodo con l'importo maggiore.
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviSoggetti beneficiari (1/2)
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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21
L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore
economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino
investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia
Sono ammessi anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività
commerciale eventualmente esercitata nonché le stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti
Sono comprese anche le imprese costituite successivamente alla data di entrata in
vigore del Decreto, purché gli investimenti avvengano nel periodo agevolato
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviSoggetti beneficiari (2/2)
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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22
Analogamente a quanto già previsto dalle precedenti agevolazioni per gli
investimenti, l’accesso al beneficio da parte delle imprese titolari di attività industriali
a rischio di incidenti sul lavoro è condizionato al comprovato adempimento degli
obblighi previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviInvestimenti agevolabili (1/2)
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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23
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione
28 della tabella ATECO 2007 ("Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
N.C.A., rientrante nella sezione “Attività manifatturiere”)
Ai fini dell'identificazione dei beni non assume nessuna rilevanza il codice attività ai
fini IVA dell’impresa che cede i beni stessi
L’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati
Nel caso di investimenti in beni complessi assumono rilievo anche i beni destinati al
funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione, a condizione che
costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti
indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad es.
computer e programmi che servono a far funzionare i macchinari agevolabili).
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviInvestimenti agevolabili (2/2)
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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24
In caso di beni complessi il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti
accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non
inclusi nella divisione 28.
Per gli investimenti realizzati mediante contratto di appalto o di costruzione in
economia dovrà farsi riferimento al costo complessivo del bene realizzato
Rileva anche l’acquisto di parti e accessori, ma solo se espressamente inclusi nella
divisione 28, ed i beni destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi
già esistenti
Per i beni complessi realizzati anche con beni usati, il requisito della “novità” sussiste
purché il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviModalità di acquisto ed esclusioni
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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25
I beni oggetto di investimento devono avere il requisito della “strumentalità” rispetto
all’attività esercitata dall’impresa, devono essere di uso durevole ed atti ad essere
impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo
Sono inclusi i beni in comodato d'uso e quelli utilizzati in show room, purché siano
nuovi e non utilizzati in precedenza, i beni realizzati in economia o mediante
contratto di appalto e quelli acquistati con contratto di leasing finanziario purché vi
sia l'opzione per l'acquisto finale (circ. n. 44/E 2009)
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), quelli
trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i
materiali di consumo (ad es. i toner classificati con il codice 28.23.01 “Fabbricazione
di cartucce e toner”)
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviInvestimento minimo per l'agevolazione
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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26
A differenza del passato, l’agevolazione richiede un investimento minimo di 10K€
Secondo Ag.E. (circ. 5/E/2015) l’ammontare minimo deve essere verificato in
relazione a ciascun progetto di investimento e non ai singoli beni che lo compongono
Qualora l’impresa realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo
agevolabile, la verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di
investimento unitariamente considerato
Oltre al prezzo del bene (o dei beni facenti parte del progetto di investimento)
rientrano nell'agevolazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad es.
trasporto e montaggio), nonché l’eventuale IVA indetraibile (circ. n. 44/E 2009)
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviEsercizi agevolati e misura del credito
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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27
E' pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti
in beni strumentali compresi nella suddetta tabella [ATECO 2007] realizzati nei 5
esercizi precedenti rispetto a quello in corso al 24 giugno 2014 per il FY 2015 (o i 3
precedenti per il FY 2016), con facoltà di escludere dal calcolo il periodo con importo
maggiore
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di 5 anni, nel conteggio della media
si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta
precedenti, con esclusione del valore più alto
Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, invece, il credito di
imposta si applica sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun
periodo di imposta
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviDeterminazione dell'agevolazione
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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28
Il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato, esclusa la quota
coperta da contributi in conto impianti, è determinato secondo i criteri ordinari per
l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali (al lordo di ammortamenti e
compresi gli interessi passivi, se capitalizzabili)
Le spese di acquisto dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data
della consegna o spedizione, o se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale
Gli oneri per prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione
dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della
determinazione dell’investimento e si considerano sostenuti alla data di ultimazione
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviModalità di utilizzo del credito
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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29
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e va ripartito in 3 quote
annuali di pari importo
Il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di
imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Per cui la seconda
quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo,
mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo
d'imposta successivo a quello in cui è realizzato l'investimento
Il credito va indicato in dichiarazione (quadro RU), non è soggetto a limiti di importo
e, in caso di incapienza dell'imposta, è indefinitamente riportabile in avanti
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Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuoviMisure di salvaguardia
Section 2 – Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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30
Il credito di imposta è cumulabile con altre misure agevolative
E' soggetto alla verifica di anti-elusività dell'Amministrazione finanziaria
E' revocabile qualora l'impresa ceda a terzi o destini i beni oggetto degli investimenti
a finalità estranee all'esercizio di impresa stessa prima del secondo periodo di
imposta successivo all'acquisto oppure trasferisca il bene il bene acquistato all'estero,
sia a soggetti inter-company che indipendenti
E' necessario che l'impresa beneficiaria conservi, oltre alla documentazione idonea a
dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, anche un
prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d’imposta
precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina
l’ammontare del credito d’imposta
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Patent BoxSection 3
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Novità Fiscali 2015 • Giovanni Marra31
PwC13 aprile 2015
Patent BoxRiferimenti normativi
Art. 1, commi 37-45, L. 23 dicembre 2014, n. 190 ("Legge di Stabilità per il 2015")
Art. 5, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. "Investment Compact")
Section 3 – Patent Box
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32
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Patent BoxIl contesto di riferimento (1/2)
Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata che consente di
beneficiare dell'esclusione dalla base imponibile Ires e Irap di una quota del reddito
derivante dall'utilizzo e/o dalla cessione dei beni immateriali (cd. "intangibles")
Le disposizioni relative al nuovo regime agevolato si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
Per i primi 2 anni (Fys 2015 e 2016) la misura dell'incentivo è limitata rispettivamente
al 30% e al 40%. A partire dal 2017 la quota di esclusione dall'imponibile è del 50%
L'accesso al regime agevolato è subordinato all'esercizio di una apposita opzione
valida per 5 esercizi, è irrevocabile e rinnovabile
Section 3 – Patent Box
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PwC13 aprile 2015
Patent BoxIl contesto di riferimento (2/2)
Il Patent Box è dichiaratamente ispirato agli schemi già adottati da altri Stati europei
con l'intento di colmare l'evidente gap esistente con gli stessi in tema di tassazione dei
redditi derivanti dagli intangibles.
Alcuni Paesi aderenti all'Unione Europea prevedono infatti un'aliquota agevolata per i
redditi derivanti dall'utilizzo degli intangibles:
- Francia (15%)
- Olanda (5%)
- Belgio (tra 0% e 6,8%)
- Lussemburgo (5,8%)
- Spagna (tra 6% e 15%)
- Gran Bretagna (10%)
Section 3 – Patent Box
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Patent BoxFinalità dell'agevolazione
Favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo
Incentivare la collocazione ed il mantenimento in Italia dei beni immateriali
Favorire il rientro in Italia degli intangibles detenuti all'estero
Contrastare la riallocazione dei beni immateriali al di fuori dell'Italia
Favorire gli investimenti in beni considerati fattori trainanti della crescita produttiva
Section 3 – Patent Box
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Rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti
nazionali ed esteri in un'ottica di medio / lungo periodo
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Patent BoxProfilo soggettivo e oggettivo
L'opzione può essere esercitata da:
Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla forma giuridica e dalregime contabile adottato
Stabili organizzazioni di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordocontro le doppie imposizioni e per lo scambio di informazioni
Section 3 – Patent Box
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PROFILO SOGGETTIVO
PROFILO OGGETTIVO
Svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e/o almantenimento di beni immateriali nelle seguenti modalità:
Internamente all'azienda
Tramite società terze
Mediante contratti stipulati con università ed enti di ricerca e organismi equiparati
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Patent BoxGli intangibles rilevanti
Sotto il profilo oggettivo rilevano i redditi derivanti dall'utilizzo di:
Opere dell'ingegno
Brevetti industriali
Marchi d'impresa (anche se esclusivamente commerciali*)
Disegni e modelli
Processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campoindustriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cd. know-how)
Section 3 – Patent Box
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* Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del decreto InvestmentCompact il campo di applicazione del regime opzionale si estende a quelle
imprese più inclini a tutelare le proprie conoscenze tramite marchicommerciali e la registrazione di modelli e disegni
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Patent BoxAccesso al regime agevolato
• L'accesso al regime NON è automatico in tutti i casi.
• Per l'autorizzazione alla detassazione in alcuni casi è necessario richiedere l'attivazionedi una procedura di ruling internazionale (art. 8, D.L. 30 settembre 2003, n. 269) conl'Agenzia delle Entrate, per determinare il contributo economico di tali beni allaproduzione del reddito complessivo.
• La procedura preventiva è un APA ("Advanced Price Agreement") e deve ritenersi:
- obbligatoria, in caso di utilizzo interno all'impresa dei beni immateriali;- facoltativa, nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
infragruppo, intercorse sia con controparti residenti che estere (modificaintrodotta tramite il decreto Investment Compact)
• Non è necessario attivare l'APA nel caso di concessione dei beni in uso a terze parti. Intale caso il reddito agevolabile corrisponde con i canoni ("royalties") corrisposte da talisoggetti su base contrattuale
Section 3 – Patent Box
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Patent BoxAdvanced Price Agreement ("APA")
1. Attivazione della procedura da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal
ricevimento dell'istanza da parte dell'impresa
2. Definizione dell'apporto dei beni immateriali alla produzione del reddito complessivo
3. Individuazione dei componenti positivi di reddito derivanti dai beni agevolabili
4. Definizione dei caratteri con cui allocare i componenti negativi di reddito ai beni
oggetto di agevolazione
5. Sottoscrizione congiunta di un accordo entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza
Section 3 – Patent Box
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L'accordo ha efficacia vincolante per entrambe le parti e ha unadurata di 5 esercizi fiscali
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Patent BoxDetassazione della quota di reddito (1/2)
Il Patent Box italiano si basa su cd. Nexus Approach dell'OCSE
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto che misura l'effettiva
attività di ricerca e sviluppo svolta dall'impresa. A tal fine è necessario:
1. Determinare il reddito derivante dall'utilizzo dell'intangibles
2. Determinare il rapporto tra i costi di R&S sostenuti (in proprio o su commissione) peril mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo dell'intangible, rispetto ai costicomplessivamente sostenuti (compresi quelli di acquisizione e gli addebiti da altresocietà del gruppo)
3. Moltiplicare il reddito di cui al punto 1) per il rapporto di cui al punto 2)
Section 3 – Patent Box
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Al reddito agevolabile così individuato bisogna applicare lapercentuale di detassazione del 30% per il 2015, del 40% per il 2016 e
del 50% dal 2017 in avanti
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Patent BoxDetassazione della quota di reddito (2/2)
Il calcolo descritto può essere sintetizzato tramite la seguente formula:
* Il D.L. 3/2015 è intervenuto consentendo di aumentare tale numeratore (fino a unmassimo del 30%) di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizionedell'intangibles o per contratti di ricerca, relativi al bene stesso, stipulati con impreseappartenenti allo stesso gruppo
** Come detto, tale percentuale è pari al 30% per il 2015 e 40% per il 2016
Section 3 – Patent Box
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Costi per attività di R&S sostenuti per ilmantenimento, accrescimento e sviluppo
dell'intangible*
Totale dei redditiderivanti dalle
immobilizzazioniimmateriali
_________________________________ (x) 50%**(x)Costi complessivi sostenuti per produrre
l'intangible
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Patent BoxDetassazione della plusvalenza da cessione dell'intangible
Le plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangibles agevolati non concorrono a
formare il reddito complessivo a condizione che:
1. Almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia reinvestito in altri intangibles
2. Il reinvestimento avvenga entro la fine del secondo periodo di impostasuccessivo a quello in cui avviene la cessione
Durante Telefisco 2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il reinvestimento deveessere pari almeno al 90% del prezzo della cessione (e non solo della plusvalenza)
Section 3 – Patent Box
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In presenza di un intangible con costo non ammortizzato di 500, cedutonel 2015 in regime di Patent Box per 2000, la detassazione dellaplusvalenza di 1500 spetta a condizione che, entro il 2017, venga
reinvestito in altri intangibles almeno 1800 (90% di 2000)
PwC13 aprile 2015
Patent BoxAspetti ancora da chiarire…
1. Natura temporanea o permanente del regime? --> secondo IC sembrerebbe esteso
2. Coefficiente calcolato per singolo bene o per categorie omogenee?
3. In caso di attivazione di ruling: applicazione immediata o soggetta alla stipula?
4. Tipologie di marchi e brevetti agevolabili? --> IC ha esteso il campo
5. Elementi relativi al rapporto incluso nella formula necessaria a determinare la quota
parte di reddito agevolabile
Section 3 – Patent Box
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Deve essere emanato un decreto attuativo del MI.SE che regoli le condizionidi accesso al regime e, auspicabilmente, tutte le questioni sopra esposte
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Il nuovo ravvedimento operosoSection 4
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Il nuovo ravvedimento operosoRiferimenti normativi
Comma 637, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. "Legge di Stabilità
per il 2015")
Art. 13, Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 (cd. "Ravvedimento operoso")
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Il nuovo ravvedimento operosoLa ratio ispiratrice
E' contenuta nella Legge Delega 23/2014
Creare un nuovo modello di collaborazione (tax compliance) tra il contribuente e
l'Amministrazione tributaria, attraverso il potenziamento del rapporto di fiducia e con
forme di interlocuzione avanzate, finalizzato:
1. all'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie (anche quelle pregresse)
2. alla fedeltà fiscale
3. alla deflazione del contenzioso.
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Il nuovo ravvedimento operosoIl regime di collaborazione Fisco-Contribuente
In esecuzione del nuovo modello di collaborazione l'Agenzia delle Entrate, attraverso le
proprie tecnologie e i propri strumenti di comunicazione, mette a disposizione del
contribuente (o del suo consulente fiscale), prima del termine per la presentazione delle
dichiarazioni, informazioni utili per evitare errori e/o omissioni e per fronteggiare la
complessità del sistema fiscale, tra cui:
1. Ricavi e compensi
2. Redditi
3. Volume d'affari e valore della produzione
4. Agevolazioni, deduzioni, detrazioni e crediti di imposta (anche quelli non spettanti)in base ai dati in possesso dell'Amministrazione
Scaduto il termine per la presentazione Ravvedimento operoso
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Il nuovo ravvedimento operosoCampo di applicazione
TUTTI I TRIBUTI
E' ora possibile integrare tutte le dichiarazioni entro il termine per l'accertamento delle
imposte, con possibilità di significative riduzioni delle sanzioni amministrative
Anche in caso di accessi, ispezioni e verifiche in corso e di constatazione della violazione,
per i soli tributi e diritti amministrati dall'Erario (compresa l'Irap -> circ. 40/2008)
Purché non sia avvenuta la formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento odi una comunicazione di irregolarità (avvisi bonari, accertamenti e/o cartelle esattoriali)
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Il nuovo ravvedimento operosoModalità di esecuzione
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Violazione Ravvedimento Sanzione
Omesso o carente versamento Entro 14 gg dalla violazione 0,2% per ogni gg
Omesso o carente versamento Entro 30 gg dalla violazione 1/10
Qualsiasi errore Entro 90 gg dal termine per lapresentazione della dichiarazione
1/9
Qualsiasi errore Entro il termine per la presentazione delladichiarazione dell'anno
1/8
Qualsiasi errore Entro il termine per la presentazione delladichiarazione dell'anno successivo
1/7
Qualsiasi errore Oltre il termine per la presentazione delladichiarazione dell'anno successivo
1/6
Qualsiasi errore(tranne sotto-fatturazione e
mancata emissione di fattura oscontrino)
Adesione al PVC 1/5
NEW
NEW
NEW
NEW
SIAPPLICA
PER I SOLITRIBUTI
ERARIALI
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Il nuovo ravvedimento operosoTermini per l'accertamento
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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La regolarizzazione delle violazioni, comprese quelle commesse prima del 1
gennaio 2015, anche attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa,
tuttavia, non preclude l'avvio o la prosecuzione delle attività di accertamento
I nuovi termini per l'accertamento, sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva, e
quelli per la notifica delle cartelle, limitatamente agli elementi oggetto
dell'integrazione, decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione integrativa
PwC13 aprile 2015
Il nuovo ravvedimento operosoAbrogazione di alcuni istituti deflattivi
Si applicano agli inviti al contraddittorio per imposte sui redditi, sul valore aggiunto e
altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 ed ai processi verbali di
contestazione in materia di imposte sui redditi e Iva notificati entro tale data
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Adesione integrale alPVC
Adesione integraleagli inviti a comparire
Acquiescenzarafforzata
I quali, generalmente, prevedono sanzioni pari a 1/6
E' necessaria una valutazione di convenienza anche in base alle sanzioni applicabili:
1. In caso di ravvedimento non è possibile il cumulo giuridico
2. Si riaprono i termini di accertamento per gli elementi "ravveduti"
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Il nuovo ravvedimento operosoChiarimenti resi durante Telefisco 2015
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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Nuovo ravvedimento operoso
1. E' stato confermato l'onere di regolarizzare separatamente anche le violazioni
prodromiche (es. omessa fatturazione) (circ. 6/E del 2015)
2. E' stata confermata l'applicazione retroattiva per le violazioni constatate prima del
2015, a patto che non vi sia la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione
o bonario
3. Spetta al contribuente l'onore di comunicare i rilievi ravveduti
4. La presenza di una comunicazione di esito di controlli automatizzati e/o formali
impedisce il ravvedimento solo con riguardo alle violazioni riscontrabili con la
comunicazione notificata, non per tutte le altre
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Il nuovo ravvedimento operosoAlcuni richiami di prassi (1/2)
Circ. 180/E/1998
Principio del favor rei, secondo cui è permessa la regolarizzazione con l'istituto del
ravvedimento anche per violazione commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore dell'istituto.
Circ. 34/E/2012 (NO RAVVEDIMENTO)
In caso di omessa dichiarazione il credito di imposta non è utilizzabile in detrazione nelle
annualità successive. Qualora però il contribuente versi le somme richieste
dall'Amministrazione (imposte, sanzioni e interessi) il credito effettivamente dovuto è
rimborsabile in base all'art. 21 D.Lgs 546/92 entro 2 anni dal versamento, oppure
"scomputabile" in caso di mediazione
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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SUPERATA
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Il nuovo ravvedimento operosoAlcuni richiami di prassi (2/2)
Circ. 21/E/2013
Se il contribuente, entro 30 gg dalla contestazione, certifica e dimostra la sussistenza del
credito, e l'Ufficio competente ne verifica tale sussistenza, è possibile "scomputare"
direttamente il credito dall'importo dovuto per la regolarizzazione
Circ. 27/E/2013 e Ris. 67/E/2011
Se il contribuente effettua un ravvedimento in misura inferiore al dovuto e le sanzioni
e/o gli interessi non sono commisurati all'imposta versata, il ravvedimento si intende
perfezionato solo per la quota dell'imposta proporzionata all'importo complessivamente
corrisposto, a patto che sul modello F24 parte dell'importo sia stato riferito alle sanzioni,
con il relativo codice tributo
Section 4 – Il nuovo ravvedimento operoso
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AGGIORNATA
RAVVEDIMENTO "PARZIALE"
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ContattiSection 5
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Contatti
Section 5 – Contatti
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Dott. Giovanni Marra
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Section 5 – Contatti
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Grazie per l'attenzione