Gli aspetti legali del riuso
del dato territoriale
Monica Palmirani
CIRSFID, Università di Bologna
http://www.runmobile.com/5-mobile-trends-for-2014-infographic/
http://www.business2community.com/digital-marketing/5-reasons-need-mobile-ready-2014-0678447#!xF8mg
Piano d’azione sugli open data
Italia dicembre 2013
• l’Italia ha sottoscritto la G8 Open Data Charter e,
insieme ai paesi membri del G8, si è impegnata ad attuare una serie di attività di open data nell’ambito
del Piano d’azione collettivo dei Paesi del G8.
Open Governement
Data
• Liberare i dati della pubblica amministrazione per renderli riusabili e per favorire l’interoperabilità fra PA (PSI Direttiva 2003/98/CE, Direttiva 2013/37/EU)
• Formati aperti e metadati
• Adatti all’elaborazione automatica di motori di ricerca e programmi (machine-readable)
• Licenza
• Uso e riuso anche per finalita'commerciali,in formato disaggregato
Cronologia normativa Open Data
L.241/90
d.lgs.82/2005 CAD
d.lgs.36/2006Recepimento PSI
d.l.5/2012Decreto
Semplificazione
d.l.179/2012Crescita 2.0
d.l.83/2012Sviluppo
d.lgs.33/2013Trasparenza
d.l.150/2009Brunetta
Valutazione e Merito
d.lgs. 196/2003Privacy
l. 633/1941Diritto d’autore
Segreto di statoSegreto statisticoSegreto d’ufficio
Trasparenza del
procedimento
Trasparenza
dell’amministra
zione
Art. 68 CAD(per la prima volta la definizione di open data)
Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
Cronologia normativa dati territoriali
Direttiva
2003/4/CE
D.Lgs.195/2005Direttiva 2003/35/CE
D.Lgs 36/2006D.Lgs.32/2010
Direttiva 2007/2/CE Decreto 10 novembre 2011
Direttiva 2003/98/CE
Legge 135 del 7 agosto 2012PSI
Definizione di dato geograficoDECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 32
• dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
• set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili;
• servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi
• Incentivare l’interoperabilità per creare sistema
CAD art. 59 e 60
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
• Per dato territoriale si intende qualunque
informazione geograficamente localizzata.
Normativa di Riferimento
• D.lgs 32/2010 INSPIRE
• Copyright e Segreto Industriale
• Segreto di Stato
• Tutele specifiche:
– Dati ambientali
– Dati anagrafici
– Dati elettorali
– Beni culturali
– Dati statistici
Open data
L.241/90
ACCESSO
d.lgs. 36/2006TRASPARENZA
d.lgs. 150/2009
d.lgs. 82/2005
CAD - eGOV
d.lgs. 196/2003
PRIVACY
OPEN DATA
d.l. 5/2012d.l. 83/2012
d.l. 179/2012
d.lgs. 33/2013
Tariffazione a costo
marginale!
Ecosistema
integrato dell’Open Data
PubblicheAmministrazioni
CittadiniNo-profit
Imprese
Arricchitori End-Users
Sviluppatori
Aggregatori
Aggregatori
Abilitatori
Arricchitori
Open DataSet Privati
Ontology
RDF
Linked Data
Patto m
orale della P
A
con la Società
Civile
Gli attori dell’ecosistema
• Fornitori di dati
• Aggregatori• Sviluppatori
• Arricchitori
• Abilitatori
• Utenti finali
Deloitte reports• http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Market%20insights/Deloitte%20Analytics/uk-insights-deloitte-analytics-open-data-june-2012.pdf
• http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20Assets/Documents/Market%20insights/Deloitte%20Analytics/uk-da-open-growth.pdf
PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPRIVATI, ASSOCIAZIONI
AZIENDE, ASSOCIAZIONI, HACTIVISTI, CITTADINI
Analisi giuridica
• I dati proseguono in autonomia dopo essere stati pubblicati dalla PA, questo è un punto di forza e di criticità:
– Titolarità del dato e licenze di rilascio
– Leicità, pertinenza e non eccedenza dell’uso del dato
– Privacy e Diritto all’oblio
– Incrocio di dati e inferenza dell’identità personale soggettiva
– Tutela dei diritti fondamentali (rifugiati, perseguitati, testimoni protetti, donne in fuga da situazioni di violenze famigliari, vittime di mafia, esiliati)
– Limitazioni dettate dal copyright, brevetti, segreto statistico,segreto di stato, segreto amministrativo
– Aspetti di tariffazione e di fiscalità
Attenzione alla titolarità
• Se il titolare del dato impedisce il
processo di open data un altro soggetto
non può aprire i dati con licenza aperta
• Esempio del Catasto e Agenzia delle
Entrate
– D.L. 2 marzo 2012 n. 16, dal 1°ottobre 2012
Licenze
• CC 0 (Provincia di Trento)
• CC-BY (Regione Emilia-Romagna)
• CC-BY-SA
• CC BY-NC-SA 3.0 (Regione Siciliana)
• CC-BY-NC non è Open Data conforme CAD
Licenze Open Data
Licenze NON
Open Data
La paternitàdella PA
è inalienabile
Patrimonio im
materiale
demanio culturale
Arricchimento dei dati e titolarità
condivisa
• Crowdsourcing da parte dei cittadini
• Aziende private
• No-Profit, Associazioni, Attivisti civici
• Altre pubbliche amministrazioni
• Fare delle convenzioni con i soggetti giuridici e nel caso di crowdsourcing inserire una liberatoria per acquisire la titolarità del dato o metadato
Attenzione alla finalità di scopo
• Linee guida per l’uso di banche dati fra PA include la finalità di scopo
• La convenzione fra pubbliche amministrazioni deve specificare lo scopo che deve essere in linea con il tipo di riuso successivo
• Se la convenzione non prevede il rilascio open data l’amministrazione che “eredita” i dati non può aprirli
• Se la convenzione non rispetta le linee guida occorre chiedere parere al Garante
• http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/linee_guida_convenzioni_fruibilita_dati_delle_pa_art_58_cad_0.pdf
Attenzione alla privacy e alla
sicurezza personale
• Uso delle utenze dei cittadini per monitorare il
consumo energetico degli edifici
• Strutture isolate possono creare problemi di
sicurezza alle persone oltre di identificazione
Rischio De-anonimizzazione
• Il dato open di natura pubblica non deve
contenere elementi - quasi-identificatori - tali
da poter facilmente risalire all'identità degli
individui o delle imprese a cui questi dati si
riferiscono – de anonimizzazione
Qualità, integrità, tempestività
• art. 6 d.lgs. 33/2013
– le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone le seguenti caratteristiche: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformitàai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
• Diritto di veder rappresentati i propri dati come sono
in realtà quindi aggiornati
• Diritto all’oblio
Article 29, Working Party
00461/13/EN WP 202 – Comunicazione sui rischi della geolocalizzazione nelle apps mobile
• Geolocalizzazione
• Log sulla navigazione
• Log sull’email• Log su chat
• I contatti• Carte di credito e password
• Informazioni, video e media• Dati biometrici
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_en.pdf
Autore Slide
Il bilanciamento possibile
• privacy
• dati statistici
• licenza con
limitazioni di riuso
• a pagamento
• metadati locali
• trasparenza
• dati grezzi
• cc0, senza
limitazioni di riuso
• gratuito
• metadati condivisi
Tutele Diritto di Accesso
Check listVademecum
• Privacy
• Proprietà intellettuale della sorgente
• Licenza di rilascio
• Limiti alla pubblicazione
• Segretezza
• Condizioni economiche
• Temporalizzazione
• Normativa di riferimento
Art. 52 CADAccesso telematico e riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si
intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.
Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. d.l. 179/2012
Art. 50 CADDisponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 68 CAD(per la prima volta la definizione di open data)
Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di
chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
Art. 11 Trasparenza
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al
vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
D.Lgs. 150/2009
D.L. 83/2012c.d. decreto Sviluppo 2012
Art. 18
Pubblicazione in formato aperto di determinate tipologie di informazioni, in specifico “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 241/1990 ad enti pubblici e privati”.
«Trasparenza, valutazione e merito»
D.L. 83/2012 art. 18, comma 3
“3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con
link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e
merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed
in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
Art. 19 D.Lgs. 196/2003
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse
unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di
pubblicazione e diffusione sul web”marzo 2011
Temporalità della
pubblicazione del dato
• “CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, del Codice
prevede che la diffusione di dati da parte di un
soggetto pubblico è ammessa unicamente quando
tale operazione è prevista da una norma di legge o
di regolamento;”
• Diritto all’oblio, diritto fondamentale dell’individuo
• Tempestività di aggiornamento è fondamentale