Organizzazione del lavoroOrario di lavoro – Guardie - Pronta disponibilità
Riposi
Scuola Quadri Anaao Assomed Seminario Anaao Giovani
Roma 3 Marzo 2011
Relazione di Carlo Palermo
Indice della relazione
1. Definizione orario di lavoro e normativa contrattuale.
2. Rapporti tra orario di lavoro, straordinario, risultato e produttività aggiuntiva.
3. Guardie e Pronta disponibilità.4. Tutela dell’integrità psico-fisica del
dirigente medico:riposo giornaliero, riposo settimanale, ferie.
5. Orario di lavoro, piani di lavoro e budget.
Evoluzione legislativa e contrattuale nella disciplina della dirigenza medica e
dell’organizzazione del lavoro
Legge 132/1968; DPR 128 e 129/1969
D.Lgs 502/92
Legge 165
Privatizzazione del rapporto di
lavoro
Organizzazionedegli uffici
riserva di legge
Orario settimanaleLavoro notturno
Riposi/FeriePosizione/Risultato
Valutazione
CCNLCode
Contrattuali D.Lgs 66/2003
D.Lgs229/99
D.Lgs150/2009
D.Lgs29/1993D
Disciplina speciale
Direttive europee
sulWorking
Time
Orario di lavoro
Orario di lavoro
Pronta Disponibilità
Ferie e riposi
Lavorofestivo
Lavoronotturno
Straordinario
Guardie
Budget
Orario di lavoro
D.lgs 66/2003art. 1, co.2, lett. a
“Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni”
Il D.lgs 66/2003 recepisce le direttive europee 93/104/CC e 2000/34/CE sull’orario di lavoro
Periodo di riposo
D.lgs 66/2003art. 1, co.2, lett. b
“Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”
Tempo di lavoro nelle direttive europee
Visione binaria
Orario di lavoro
Periodo di riposo
I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va
sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro
opera rientrano nell’esercizio delle loro funzioni
Lavoro/Pronta disponibilità/Riposo
Orario di lavoroEx D.Lgs 66/2003
Non lavoro effettivo ma obbligazione vs il datore di lavoro e limitazione della
vita privata
LAVOROEFFETTIVO
Riposo inteso come piena libertà di
espressione delle proprie aspirazioni oltre che completo
recupero psico fisico
A disposizione del datore di
lavoroA disposizione del datore di lavoro
RIPOSO EFFETTIVO
LUOGO DI LAVOROLuogo scelto dal lavoratore con libertà condizionata dal fatto di
dover raggiungere il luogo di lavoro in caso di necessità
Luogo scelto in piena libertà dal lavoratore
GUARDIA ATTIVA PRONTA DISPONIBILITA’
Art. 3 RDL692/1923
C.G.E.caso Jaeger
TAR PUGLIAC.G.E. caso SIMAP
CORTE COSTITUZIONALECORTE DI CASSAZIONE
Gli obiettivi che si sono posti le Regioni nelle ultime tornate contrattuali
1) Trovare una soluzione a basso costo all’insufficiente rete dell’offerta di prestazioni diagnostiche rispetto alla
domanda crescente e all’allungamento delle liste d’attesa (CCNL 2002/2005)
2) Abrogare il limite massimo di lavoro settimanale e giornaliero (Legge 133/2008) anche al fine di evitare le
sanzioni degli Ispettorati del Lavoro
Maggiore utilizzazione della forza lavoro professionale a parità di costi:
aumento dell’orario di lavoro = aumento del numero di prestazioni
La proposta del Comitato di Settore al tavolo contrattuale-CCNL 2008/2009
“La complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi correlati all’incarico.In particolare si ribadisce che l’impegno di servizio eccedente l’orario di lavoro dovuto di 38 ore settimanali per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con le procedure dell’art 65 comma 6 del CCNL 5.12.1996, viene compensata nell’ambito della retribuzione di risultato, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art 65 , nonché dall’art 15 comma 3 del d.lgs 502/92.”
21° CONGRESSO NAZIONALE
ORARIO DI LAVOROCCNL 2008/2009 – Code contrattuali
Proposta ARAN
Introdurre l’orario minimo abrogando, di fatto, le attuali 38 ore lavorative settimanali;
Introdurre il principio per cui l’orario aggiuntivo necessario al raggiungimento degli obiettivi costituisce un obbligo e la sua remunerazione avviene attraverso la retribuzione di risultato
Testo definitivo
Nulla di tutto ciò ha trovato attuazione
21° CONGRESSO NAZIONALE
Orario di lavoro dei Dirigenti
CCNL CCNL CCNL 8/6/2000 5/11/2005 17/11/2008
Dirigenti medici Art. 16 Art. 14 Art. 7(Riposi)
Direttori di SC Art. 17 Art. 15
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1
L’orario è articolato e flessibile
Esigenze della struttura
Espletamento dell’incaricoaffidato
Obiettivi e programmiaziendali da realizzare
Procedure individuate dall’art. 6, c.1, lettera B : concertazione su articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1
Volumi prestazionali dell’équipe
Tempi di attesa massimi
Vengono definiti ex art. 65 CCNL 5/12/96
proposte Dirigenti UOCObiettivi DG
Tra gli obiettivi annualidell’équipe
Stabilendo la previsione oraria per la loro realizzazione
Incentivazione
Retribuzione per risultato
Norma di prima applicazione
•Garantire i livelli assistenziali e di
produttività raggiunti•Il risultato compensa
anche l’eventuale superamento
dell’orario di lavoro(art. 65,c.3 CCNL 1996)
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2
Confermate le 38 ore settimanali
Mantenimento efficienza dei servizi
sanitari
Didattica Ricerca
Aggiornamento
Attività gestionali Attività professionali
Correlate 1. all’incarico affidato2. al budget negoziato
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.3
Il conseguimento degli obiettivi correlati all’impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996
CCNL 5 dicembre 1996, art. 657. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 59, che ne
definisce parametri e standard di riferimento.
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.2-5
38 ore
3430’
3,30’
ECMFormazioneDidatticaRicerca
Riduzione liste d’attesaAssistenza/prevenzione
Attività assistenzialie gestionali
L’Asl può chiederecon le procedure
di budget (quindi accordopreventivo)
Orario non assistenziale
Questa riserva di ore (4 ore o 3,30’): Non rientra nella normale attività assistenziale Non può essere oggetto di separata e aggiuntiva
retribuzione È utilizzata di norma con cadenza settimanale, ma può
anche essere cumulata in ragione d’anno Può essere utilizzata per l’aggiornamento facoltativo e
si aggiunge agli 8 giorni previsti nell’art. 23 del CCNL 1996 (congedo straordinario)
Non può comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro
Compatibilità con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza
Nei fatti i 30 minuti per settimana servono a “pagare” la quota di
1254,24 €/anno
passata dal risultato al tabellare con conseguente riduzione del
fondo ex art. 56 CCNL 2002 - 2005
Orario di lavoro dei Direttori di S.C. CCNL 2002/2005, art. 15 , co. 1 e 2
Assicurano la presenza in servizio per garantire il funzionamentodella struttura
Organizzano il proprio tempo di lavoro articolandolo in modo flessibileper correlarlo a quello degli altri dirigenti e per l’espletamentodell’incarico affidato (obiettivi, programmi, didattica, ricerca….)
Sono tenuti a comunicare preventivamente e a documentare con modalitàcondivise dall’azienda la pianificazione delle proprie attività istituzionali
Comunicano e documentano le assenze (ferie, malattie, attività di aggiornamento ecc) ed i giorni dedicati alla LPI
La “deregulation” nell’organizzazione del lavoro :tra sfruttamento del lavoro medico e rischi organizzativi
Sottofinanziamento del SSN
Deriva “economicistica” delle Aziende Sanitarie
Uso “allargato” della Pronta Disponibilità
Guardie per aree funzionali o dipartimentali
Straordinari non pagati
Impoverimento delle dotazioni organiche
Aumento dei carichi di lavoroPeggioramento delle condizioni di lavoro
Incremento del disagio umano e professionale
Le condizioni di lavoro nelle corsie
La Vertenza Toscana
Orario di lavoro, straordinario, risultato e produttività aggiuntiva
Per una corretta interpretazione della normativa vigente
D.Lgs. 66/2003: Lavoro straordinario (art. 5)
“Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto” (comma 1); “In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso solo previo accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”(comma 3) salvo casi di forza maggiore per la presenza di un pericolo grave ed immediato e per la difesa di interessi superiori (comma 4);
“Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai CCNL (art. 28 del CCNL integrativo del 10/2/2004) in alternativa od in aggiunta i lavoratori possono usufruire di riposi compensativi” (comma 5). In sostanza lo straordinario è previsto solo:
con il consenso del lavoratore (palese e formale, nullo quello ottenuto in particolari situazioni di “debolezza” del lavoratore /ad esempio in prossimità di un rinnovo del contratto individuale etc.)
dopo accordo individuale (e non per accordo sindacale in delega perché non è prevista la delega)
deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL non può superare di regola le 250 ore annue (anche se c’è il consenso) in alternativa si deve recuperare nel corso dei mesi (4 ) di riferimento
(Si ufficializza in questo modo l’istituto adottato dalla quasi totalità dei contratti collettivi, sia pure con modalità diverse, della “ Banca Ore”)
CCNL integrativo 10/02/2004 Art. 28: Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonchè per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo.
3. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell’art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d. lgs. n. 502/1992.
5. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare in godimento; b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento; c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 6. La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
7. Per i dirigenti di struttura complessa, si rinvia al principio indicato nell’art. 8, comma 3 del presente contratto.
8. E’ disapplicato l’art. 80 del D.P.R. 384/1990.
Lavoro straordinario: Testo CCNL Integrativo 2008/2009, co. 4, art. 16
Ribadite le disposizioni contrattuali già esistenti (CCNL Integrat. 2004, co. 2, art. 28).
Conferma che il lavoro straordinario può essere fatto solamente dai dirigenti non responsabili di struttura complessa.
Conferma che questo è possibile solamente per garantire la continuità assistenziale e per prestazioni con carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio e tempestivamente autorizzate (prima era “preventivamente autorizzate”).
Introdotto il dovere per le Aziende di definire le procedure e le modalità per autorizzare le prestazioni eccezionali in lavoro straordinario.
21° CONGRESSO NAZIONALE
Contratto integrativo 2004 – Art. 6
Riposo compensativo per le giornate festive lavorate1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
TAR Puglia – Sentenza n°. 814/2006 Il lavoro straordinario va sempre retribuito, specie in
presenza di turni predisposti dall’amministrazione. L’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario deve ritenersi esistente ogni volta che si è in presenza di lavoro organizzato sulla base di turnazione tra il personale disponibile nell’ambito delle attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare o nell’ambito di un servizio che la P.A. è tenuta a garantire. La predisposizione dei turni presuppone l’espletamento del lavoro straordinario con la conseguenza che al servizio svolto deve riconoscersi la dovuta retribuzione.
Condizioni che permettono il pagamento dello straordinario in caso di effettuazione di orario di lavoro eccedente il debito contrattuale mensile
Lavoro svolto in giornate festive infrasettimanali (CCNL integrativo 2004 – Art. 6)
Turni di servizio notturni e festivi predisposti dal Dirigente dell’U.O. e riconosciuti dall’Amministrazione (Corte di Appello di Venezia, sentenza n°468/2007)
Turni di servizio effettuati in condizioni di carenza di personale (Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, sentenza n° 4239/2004)
Riconoscimento negli anni, attraverso i prospetti mensili, dell’eccedenza oraria effettuata e non contestata da parte dell’Azienda. Tale evenienza fa anche decadere la possibilità di prescrizione del diritto al pagamento (Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, sentenza n°722/2009)
Voci economiche relative all’emergenza/urgenzaCCNL 2002/2005 e 2006/2009 I° e II° biennio economico
Art. 17 CCNL 3/11/2005Pronta disponibilità: € 20,65 (Remunerazione immodificata)
Art. 18 CCNL 3/11/2005Tariffa per turno di guardia notturna in ALPI: € 480Tetto 12% guardie notturne anno precedenteDecorrenza: vigenza contrattuale 3/11/2005
Art. 51 CCNL 3/11/2005Indennità per turni festivi e notturniIndennità notturna: € 2,74/h totale per 8 h= € 21,92Indennità festiva: € 17,8Decorrenza: 1/01/2003
Art. 25 CCNL 2006/2007Ora lavoro straordinario € 25,78Ora notturna o festiva € 29,14 Ora notturna-festiva € 33,63Decorrenza 17 ottobre 2008
Art. 10 CCNL 2008/2009Ora lavoro straordinario € 26,61Ora notturna o festiva € 30,08 Ora notturna-festiva € 34,70Decorrenza 6 maggio 2010
CCNL 5/7/2006 (2°biennio economico)Art. 8 comma 2(Indennità di disagio)Compenso per turno di guardia notturno€ 50 (si sommano all’indennità oraria) L’indennità di disagio non è dovuta in caso di pagamento dello straordinarioDecorrenza 31/12/2005
CCNL 1994-1997, art. 65, co. 1 e 2Retribuzione di risultato raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati metodologia della negoziazione di budget (D.lgs 502/1992, art.5; D.lgs 29/1993 artt 14 e 20)
•Miglioramento degli indici legati alla degenza•Ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamentodegli orari di apertura al pubblico e un maggior orientamento all’utenza•Razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici
•Miglioramento dei livelli qualitativi di intervento in sanità collettiva negli ambienti di vita e di lavoro•Razionalizzazione, personalizzazione ed umanizzazione della funzione ospedaliera anche attraverso l’individuazione di forme alternative, quali la spedalizzazione o l’assistenza a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delleattività di ospedale diurno•Realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni aziendali•Avvio di tecniche per il controllo di gestione
Il fondo per il risultato è pertanto destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’Azienda, tenendo conto delle effettive risorse messe a disposizione
Legge 23 dicembre 1994 n° 724 - Obiettivi qualificanti:
CCNL 1994-1997, art. 65, co.4 e 5
ProposteCollegio di Direzione
DipartimentiUOC
DG BILANCIO
Assegnazionead ogni UOC di:•Risorse umane
•Risorse strumentali•Risorse finanziarie
Programmied obiettivi prestazionali
Indicazione entità delFondo di risultato assegnato:
•Alla UOC•Al Direttore di U.O.
Assegnazione degli obiettivi ai singoliDirigenti medici dell’U.O.,
secondo la tipologia degli incarichiconferiti
Obiettivi correlati alle risorse umane, strumentali e finanziarie
CCNL 1996/1997 art 59 , co.3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti cui siano stati affidati incarichi ai sensi dell'art. 56, gli organismi del comma 1, dovranno comunque considerare l'operato dei dirigenti in correlazione con gli obiettivi da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali rese effettivamente disponibili.
CCNL 1998/2001 art. 31, co. 4. Le aziende, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del dlgs. 286/1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai diri-genti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,
CCNL 1998/2001 art. 32 co.7.. A titolo meramente indicativo la valutazione di cui al comma 6 per i dirigenti di struttura complessa o semplice – ove ne ricorrano le condizioni - deve riguardare la gestione del budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate
CCNL 2002/2005 art. 25 co.2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili,stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione.
Impegno orario dei Dirigenti e risultato
CCNL 1994-1997, art. 65, co. 3:Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultato dovranno, comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1 di cui all'art. 123 del D.P.R. 384/1990, lett. a).La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato (passaggio dalla fase delle incentivazioni al sistema per obiettivi)
Legge 229/99, art. 15, co.3:Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare, e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.
CCNL 2002-2005, art 14, co.1:L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65 c. 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste d’attesa.
Risposta dell’Aran ad un quesito posto dalla Usl 7 Veneto (prot. N° 5177 del 1/7/2002)
Si conferma che l’orario di lavoro settimanale è contrattualmente previsto in 38 ore di cui 4 per attività non assistenziali.
L’articolazione dell’orario è flessibile per correlarlo alle effettive esigenze della struttura cui i dirigenti sono preposti, in relazione all’espletamento dell’incarico affidato e agli specifici obiettivi e programmi da realizzare.
In base ai volumi prestazionali richiesti, l’Azienda è tenuta a concordare con le équipes interessate l’impegno di lavoro eccedente l’orario settimanale dovuto, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL 8/6/2000, con le procedure previste dall’art. 65, comma 6 del CCNL 5/12/1996 tuttora vigente, salvo “per gli aspetti transitori nel passaggio al nuovo sistema basato sul raggiungimento degli obiettivi”.
Impegno orario dei Dirigenti e risultato
Se l’impegno di servizio contrattualmente definito consente comunque di realizzare gli obiettivi concordati, anche senza la resa di un orario aggiuntivo, la retribuzione di risultato è un atto dovuto.
Nella contrattazione del budget e degli obiettivi prestazionali per la retribuzione di risultato bisogna tenere ben presente che l’eventuale orario aggiuntivo deve essere solo strumentale alla realizzazione degli obiettivi prestazionali concordati e correlati alle risorse messe a disposizione e non divenire obiettivo esso stesso.
E’ evidente che un orario aggiuntivo rispetto alle 38 ore settimanali non può che essere “eventuale e negoziato”per il raggiungimento degli obiettivi concordati, nel caso di una verifica intermedia non positiva.
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.1
L’impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI L’ORARIO DOVUTO
E’ negoziato con le procedure e per gli effetti dell’art. 65, c. 6, CCNL 1994-1997
In tale ambito vengono individuati anche gli strumentiorientati a ridurre le LISTE D’ATTESA
CCNL 1994-1997, art. 65, co. 6.
Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi ai sensi degli artt. 55 e 56 con l'indicazione dell'incentivo economico connesso.
CCNL 1998/2001, art 55, co. 2: Si considerano prestazioni erogate nel
regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
CCNL 2002/2005, art. 14, co. 66. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali
eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
Orario di lavoro CCNL 2002/2005: art. 14, co.6
OBIETTIVI PRESTAZIONALI ECCEDENTI L’ORARIO DOVUTO
Sulle basi delle linee d’indirizzo regionali (art. 9 c. 1, lett. g)ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni
Attività libero professionale (art. 55, c. 2 CCNL 1998/2001)in base al regolamento adottato con le procedure
dell’art. 4, c. 2, lett.G. Tale attività è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget
Tariffa oraria 60 €
Condizioni e retribuzione
Orario di lavoro, art. 14 co.6, art. 18
FASE 1° NEGOZIAZIONE DI BUDGET(Obbligatoria)
34 ore
30 min.
FASE 2°(Possibile)
Negoziazione (c.1) ed accordo (c.6) su obiettiviprestazionali eccedenti l’orario dovuto
Linee guidaregionali
Art.9, c.1, lett.gRequisiti
e condizioniLPA 60 €/h
Guardia 480 € (Art. 18)
Il combinato disposto
Art. 14, comma 6 Art. 16, comma 2 Art. 18 Allegato 2
Pagamento delleGUARDIE
Tariffa : 480 € per turno
Pagamento delle prestazioni
aggiuntive a quote orarie:
60 € per ora
In conclusione Il sindacato interviene a livello regionale
nella definizione dei volumi prestazionali dovuti nell’orario di lavoro
Si riconosce che le prestazioni eccedenti quelle concordate nell’orario di lavoro devono essere retribuite a parte
La forma di retribuzione è quella prevista nell’art.55 co. 2 del CCNL 1998/2001 (libera professione aziendale)
Viene fissata una tariffa oraria per le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro unica su tutto il territorio nazionale.
Guardia e Pronta Disponibilità
Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7
a) Negli Ospedalib) In particolari servizi del territorio, individuati dalle Aziende sanitarie
24 ore/24 7 gg/7
•Programmazione
•Articolazione degli orari
•Articolazione della guardia
Presenza del dirigente medico : CCNL 2002/2005, art. 14, co. 7
ArticolataCopertura 12 ore diurne per fronteggiare:1. Attività ordinaria2. Emergenza
In alcune UU.OO. Copertura 24 ore/24
Guardia Continuità assistenziale ed emergenza
Presenza del dirigente medico: CCNL 2002/2005, art 14, co. 9-10
E’ articolata su 38 ore settimanali anche per i non esclusivi
Guardia P.D.
E’ assicurata da tutti i dirigenti medicicon esclusione, di norma, dei direttori di S.C.
La guardia medica può essere assicurata:
Con il normale orario di lavoro Con il ricorso allo straordinario
(Fondo art. 55 CCNL 2002/2005) Con il recupero orario
Alcuni “problemi”•Tempo parziale•Esoneri (esiti di IMA, Ictus….)•Over 55•Inadeguatezza del fondo per lo straordinario
Servizio di guardiaObiettivi dell’Anaao
Revisione della normativa Retribuire adeguatamente la guardia
svolta fuori dall’orario di servizio con il ricorso all’art. 55, co. 2, CCNL 1998/2001
Valorizzare economicamente il servizio di guardia svolto nell’orario di lavoro (retribuzione di disagio)
Servizio di guardia (Art. 16 CCNL 2002/2005)
Concertazione di ASL
DipartimentoEmergenza/Urgenza
Guardia medicaterritoriale Punti di guardia
ospedalieri
Linee di indirizzoregionali
Art. 9, co.1
Art. 18
•U.O.C.•Dipartimento•Area Funzionale
Tipologie assistenzialiminime (Allegato 2)
Art. 16 CCNL 2002/2005Servizio di Guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
CCNL 2002/2005 Art. 18, co.1 :Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che:- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.”
Linee di indirizzo regionale (art. 5)
Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati alla individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto
Criteri generali per la razionalizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine della loro valorizzazione economica tenuto conto anche dell’art. 55 co.2 del CCNL 1998/2001
Allegato 2 CCNL 2002/2005In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
•ostetricia, pediatria con neonatologia;•unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche etc);•attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I° e II° livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’équipe.Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18.
Guardia notturna effettuata nell’orario di servizio
Istituzione di una specifica indennità di disagio a partire dal 31/12/2005
50 €
L’indennità di disagio non è dovuta in caso di pagamento dello straordinario
Reperibilità
La cosiddetta “reperibilità” non rientra nella nozionedi “orario di lavoro” perché il prestatore non è obbligato
a tenersi a disposizione del datore sul proprio luogo di lavoro
Reperibilità Riposo= ?
Sentenza TAR Puglia sul giorno di riposo compensativo
La P.D.interrompe la continuità del riposo giornaliero (L.133/08)
Sentenze CGCE Simap e Jaeger
Indennità di reperibilità pari al 20% della retribuzione? ( D.M. del Lavoro 10/4/04)
Pronta disponibilità(Articolo 17 CCNL 2002/2005)
L’art. 17 del CCNL 2002/2005 riprende quasiintegralmente l’art. 20 del CCNL 1996:
Il servizio di PD prevede l’obbligo del dirigente diraggiungere il presidio nel tempo concordato con leprocedure dell’art. 6 comma 1 lettera B (CONCERTAZIONE - nel CCNL 96 era la sola informazione)Ha lo scopo di garantire prestazioni per situazioni di urgenza/emergenza Restano confermate le due tipologie di reperibilità (sostitutiva ed integrativa della guardia) Nei servizi di anestesia e rianimazione e nelle terapie intensive è prevista solo la P.D. integrativa Tutti i dirigenti sono tenuti alla PD presso le UO con attività continua Il servizio di PD è limitato ai periodi notturni e festivi e può essere sostitutivo o integrativo del servizio di guardia La PD ha durata di 12 ore, di “regola” non possono essere previsti più di dieci turni di PD in un mese per singolo dirigente
Pronta disponibilità(Articolo 17 CCNL 2002/2005)
ASL ConcertazionePiani annuali
per le emergenze
Dotazioni organiche e
programmi di assunzione
Aspetti organizzativi•Terapie intensive•UU.OO. ad attività continua•Altre UU.OO.
Regolamento
Pronta disponibilità(Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 3)
Solo notturna e festiva
a)Sostitutiva
b)Integrativa
Dirigenti ex 1° livelloappartenenti alla
medesima disciplina
Anestesia e RianimazioneTerapie Intensive (Obbligatorie)Altre UU.OO. ad attività continua
E’ di norma di competenza di tutti i dirigentiinclusi i Direttori di S.C.
Pronta disponibilità(Articolo 17 CCNL 2002/2005, co. 4-8)
Durata 12 ore Indennità
Due turni di P.D. sono prevedibili solo per le FESTE
Di “regola” non potranno essere previsti perciascun dirigente più di 10 turni mensili
Se il turno è inferiore alle 12 ore ma superiore a 4, l’indennità di P.D. è corrisposta in modo proporzionale ma maggiorata del 10%
I turni di PD devono essere programmati in modo tale che, in caso di chiamata, siano garantiti i periodi minimi di riposo previsti a tuteladell’integrità psico-fisica del Dirigente, in particolare dopo il servizio
notturno.
Pronta disponibilità(Articolo 17 del CCNL 2002/2005, co.5-7)
CHIAMATA Orario prestato
Straordinario
Recupero orario
In caso di P.D. festiva spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario Settimanale
La P.D. è finanziata con i fondi Art. 55
Pronta disponibilità(Articolo 17 del CCNL 2002/2005)
In questa fase è stato possibile ottenere un gradualesuperamento della PD sostitutiva (comma 8):
“le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9 comma 1 lett. G (coordinamento regionale) sono individuate lemodalità per il graduale superamento della P.D. sostitutiva allo scopo di garantire con turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza”
Pronta disponibilità in giornata festiva
Al dipendente spetta incondizionatamente una giornata di riposo compensativo.
La giornata di riposo compensativo deve essere fruita entro la settimana successiva, in giorno concordato preventivamente con il responsabile della struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.
Il debito orario del dipendente per la settimana successiva non è ridotto. Esistono sentenze che prevedono una riduzione del debito orario. Comunque la sentenza del Tar Puglia è stata recentemente “riformata” e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale è considerata illegittima.
Tutela dell’integrità psico-fisica del Dirigente Medico
Cosa fare dopo l’abrogazione per la Dirigenza del SSN degli artt. 4 e 7 del
D.Lgs 66/2003?
Gli interventi “regressivi” sul diritto al riposo da parte del Governo Prodi
Legge Finanziaria 2008
Art. 3, co.85:
All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori »
Gli interventi “regressivi” sul diritto al riposo da parte del Governo Berlusconi.
La Legge 133/2008
Articolo 41, Comma 13(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione dellaqualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propriadell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoroche consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
D.lgs 66/2003: articolo 4 - Durata massima dell’orario di lavoro (Abrogato per i Dirigenti del
SSN )
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
D.Lgs 66/2003: Art. 7- Riposo giornaliero (Abrogato per i Dirigenti del SSN)
Articolo 7 dlgs 66/2003Riposo giornaliero.1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzateda periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (Ndr: parte introdotta con la Legge 133/2008).
Giurisprudenza
Il protrarsi dell’attività lavorativa, in condizioni routinarie (quindi non durante condizioni eccezionali ed imprevedibili di emergenza/urgenza), oltre l’orario di lavoro previsto dal CCNL e dalle normative vigenti, viene considerato, in caso di evento avverso, “condotta imprudente” e costituisce in un giudizio un’ aggravante, ritenendosi come volontaria l’accettazione del turno irregolare ed i rischi connessi.
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Ictus e turni di lavoro notturno
Il rischio di ictus aumenta del 4%per ogni 5 anni in cui si è lavorato per almeno 3 notti al mese.
Il dato è derivato da uno studio clinico effettuato su 48 mila infermieri statunitensi.
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JAMA. 2009;302(14):1565-1572 www.jama.com
Risks of Complications by Attending Physicians After Performing Nighttime ProceduresJeffrey M. Rothschild, MD, MPH; Carol A. Keohane, BSN, RN; Selwyn Rogers, MD, MPH;Roxane Gardner, MD, MPH; Stuart R. Lipsitz, ScD; Claudia A. Salzberg, MS; Tony Yu, MD, MPH et al.
Conclusion Overall, procedures performed the day after attending physicians worked overnight were not associated with significantly increased complication rates, although there was an increased rate of complications among postnighttime surgical procedures performed by physicians with sleep opportunities of less than 6 hours.
Brigham and Women’s Hospital; Harvard Medical School - Boston
Harvard School of Public Health - Boston Division of General Pediatrics, Department
of Medicine, Children’s Hospital Boston
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The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE
Perspective December 30, 2010Sleep Deprivation, Elective Surgical Procedures,and Informed ConsentMichael Nurok, M.D., Ph.D., Charles A. Czeisler, Ph.D., M.D., and Lisa Soleymani Lehmann, M.D., Ph.D.
Given the data on sleep deprivation, the associated risk of surgical complication, and patient preference, we believe that hospitals should prohibit the performance of elective surgical procedures when an attending surgeon or anesthesiologist is acutely sleep-deprived……
Le conseguenze degli orari di lavoro prolungati e della deprivazione del sonno per i medici ospedalieri
Conseguenze a breve termine Decremento dei livelli di attenzione e vigilanza con rischio
di autolesioni, incidenti d’auto Incremento degli errori nella pratica clinica e ridotta
sicurezza nelle cure
Conseguenze a lungo termine Rischio di burnout Ansia e depressione Alterazioni flogistiche vascolari (rischio aumentato di Ictus
e IMA) Incremento dei tumori
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Strutturazione degli orari di lavoro secondo criteri ergonomici
Ridurre il più possibile il lavoro notturno e adottare schemi di turnazione rapida al fine di limitare il numero di turni di notte consecutivi (max 2) ed interferire il meno possibile sui ritmi circadiani e sul sonno
Adottare la rotazione dei turni in “ritardo di fase” (Mattino/Pomeriggio/Notte), in quanto consente un più lungo riposo intermedio
Prevedere almeno 11 ore di riposo continuativo tra un turno di lavoro e l’altro onde consentire un maggior recupero della fatica e del deficit di sonno
Non iniziare troppo presto il turno al mattino in modo da limitare la perdita dell’ultima parte del sonno ricca di fase REM
Programmare il giorno di riposo preferibilmente dopo il turno di notte in modo da consentire un immediato recupero della fatica e del deficit di sonno
Inserire pause nel corso del turno, in modo da permettere tempi adeguati per i pasti ed eventuali brevi pisolini, rivelatisi molto utili nel compensare il deficit di sonno
G. Costa in G.Ital. Med. Lav. Erg. 2008
CCNL 2006 – 2009; CAPO IIProtezione e tutela dei dirigenti e degli utentiArt. 7Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k del presente CCNL.5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quantostabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quantostabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giornidalla stipula del presente CCNL
Art. 7 (1/3)PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO
Impostazione dell’argomento innovativa e qualificanterispetto alla trattazione dei precedenti CCNL del temariposo.
Contenuto conferma il diritto al riposo settimanale; ribadisce l’obbligatorietà del riposo giornaliero; stabilisce i principi a cui dovrà attenersi il riposo
giornaliero; individua i compiti in merito della contrattazione
aziendale.
Art. 7 (2/3)PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO
Compiti della contrattazione aziendale
La contrattazione integrativa: dovrà definire le modalità di riposo nelle ventiquattro ore atte
a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero psicofisico dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico;
dovrà prevedere l’obbligatorietà del riposo giornaliero dopo guardie o turni di servizio notturno che dovrà:- iniziare subito dopo,- essere continuativo e sufficientemente lungo da
garantire un recupero psicofisico ed una reale interruzione tra prestazioni lavorative consecutive;
Art. 7 (3/3)
PROTEZIONE E TUTELA DEI DIRIGENTI E DEGLI UTENTI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO
Risultato politico
Aver collegato i riposi con la riduzione del rischio clinico e con la salvaguardia della salute degli operatori ha fatto assumere a tale argomento un’importanza strategica che va ben oltre il mero ambito contrattuale o l’interesse particolare di una categoria professionale.
Aver colmato il vuoto normativo conseguente all’abolizione dell’applicazione per i dirigenti medici e veterinari degli artt. 4 (orario massimo settimanale) e 7 (riposo giornaliero) del D.Lgs. n° 66/2003 da parte della recente Legge 133/2008.
CCNL integrativo 10/02/2004Lavoro notturno (art. 7)
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all’art. 8.
5. L’ articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
Lavoro notturno e lavoratore notturno
Periodo notturno D.Lgs 66/2003“Periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendente l’intervallo tra mezzanotte e le 5 del mattino” (Art. 1, co.2, lett. d)
Lavoratore notturno: D.Lgs 66/2003 come modificato dalla Legge 133/2008
“Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno per almeno tre ore”.
Code contrattuali 2004, art. 7“Svolgono lavoro notturno i
dirigenti tenuti ad operare su turni di servizio a copertura delle 24 ore”
“L’orario per i lavoratori notturni non può superare le otto ore nell’arco di 24 ore calcolate dal momento dell’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa…. “(Circolare 8/2005 Ministero del Lavoro - Punto 18, durata della prestazione)
Durata del lavoro notturno: D.Lgs 66/2003e Circ. 8/2005 Ministero del Lavoro
D.Lgs 66/2003, art. 13: L'orario di lavoro dei lavoratori notturni nonpuo' superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali ,di un periodo di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come mediail suddetto limite.
Ruolo dirigenziale, organizzazione del lavoro e lavoro notturno
Direttori di struttura complessa Non hanno un orario di lavoro contrattualmente
stabilito Non svolgono, in genere, lavoro notturno
Dirigenti medici che operano in servizi attivi nella fascia diurna (h. 8 – 20)
Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito Non svolgono lavoro notturno, escluso le chiamate in
reperibilità
Dirigenti medici che operano in servizi attivi nelle 24 ore
Hanno un orario di lavoro contrattualmente stabilito Svolgono lavoro notturno
Le ricadute concrete della Legge 133/2008
I Direttori di struttura complessa e i Dirigenti medici che operano in servizi attivi solo nelle ore diurne, di fatto conservano le tutele sui riposi minimi previste dalla Direttiva Europea 88/2003 e dal D.Lgs 66/2003.
I Dirigenti medici che operano su turni di servizio a copertura delle 24 ore, mantengono le tutele previste dal D.Lgs 66/2003 sul lavoro notturno in quanto non abrogate. Per cui, anche in base ai contenuti dell’art. 7 del CCNL 2006/2009, hanno diritto dopo un turno notturno ad un riposo immediato di 24 ore continuative. Il turno mattino/notte è limitato dalla Circolare interpretativa del Ministero del lavoro n°8/2005.
Una proposta sui riposi: tra tutela dell’integrità psico-fisica e flessibilità organizzativa
8 82014 24
Turno nella fascia diurna: riposo di almeno 11 ore consecutive
0 24/0 24
Turno mattino/notte: riposo di 24 ore consecutive
12 12
Turno notturno: riposo di almeno 24 ore consecutive (salvo urgenze)
20 24 8 20
8
REGIONE PUGLIALINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
AZIENDALE DI CUI ALL’ART.5 DEL CCNL AREA DIRIGENZA MEDICO -VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
17.10.2008 - QUADRIENNIO 2006 -2009
Nello specifico, tenuto anche conto che la giurisprudenza consolidata considera come condotta imprudente, e quindi aggravante in caso di giudizio, il protrarsi dell’attività lavorativa in condizioni routinarie, si concordano le seguenti linee generali.
Guardia notturna o turnazione notturna: deve essere di 12 ore con conseguente fruizione immediata di un periodo di riposo obbligatorio e continuativo di 24 ore.
Riposo giornaliero ( D.E. 88/2003 art.2 ): nel corso di ogni periodo di 24 ore, il lavoratore beneficia di un periodo minimo di riposo di 12 ore consecutive che corrispondono al periodo ricompresso tra le ore 20,00 e le ore 8,00 del giorno dopo.
Turno mattino/notte: viene limitato dalla circolare del Ministero del Lavoro, per cui non può essere previsto routinariamente e deve essere riservato a situazioni eccezionali e limitate nel tempo ( es: il periodo delle ferie e/o delle festività). Dopo un turno mattino/notte spetta un riposo di 24 ore continuative.
Sono vietati, i turni notte/mattino, pomeriggio/notte e notte/pomeriggio.
Regione ToscanaLINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE
AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008
Tenuto conto dell’attuale quadro normativo, al fine di assicurare ai dirigenti una protezione appropriata e di evitare rischi agli utenti, si forniscono le seguenti indicazioni:
come regola generale, è da ritenersi adeguato, dopo l’effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna, un periodo di riposo continuativo di 24 ore;
solo in casi eccezionali, i dirigenti possono essere incaricati dello svolgimento di due servizi di guardia notturna consecutivi;
non sono consentite le turnazioni notte-mattino e notte-pomeriggio; fermo restando quanto sopra in relazione al riposo successivo alla guardia o
turnazione notturna, è da ritenersi altresì adeguato, come regola generale, unriposo di 11 ore consecutive per ogni periodo di 24 ore;
la turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo e adeguatamente motivata in relazione all’esigenza di garantire la continuità assistenziale;
non è consentita la turnazione pomeriggio-notte;
1
21° CONGRESSO NAZIONALE
Regione ToscanaLINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE
AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL 17.10.2008 2
si ritiene che, in caso di servizio notturno svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti in pronta disponibilità, debba essere garantito ai dirigenti medesimi un periodo di riposo coerente con l’impegno lavorativo sostenuto;
a tal fine, è necessario che, nella programmazione dei turni di ciascuna struttura, venga valutata l’opportunità di prevedere l’esenzione dal turno mattutino dei dirigenti in pronta disponibilità notturna, in considerazione del servizio mediamente svolto, a seguito di chiamata, dai dirigenti assegnati alla struttura medesima. Le Aziende provvedono a monitorare periodicamente le eventuali deroghe, informando le organizzazioni sindacali, con cadenza almeno semestrale, in merito all’andamento di tale monitoraggio.
21° CONGRESSO NAZIONALE
L’abrogazione dell’articolo 4 del D.Lgs 66/2003 Tempo di lavoro massimo settimanale
Orario contrattuale: 38 ore/settimana
Straordinario: max 250 ore/anno, corrispondenti in media a circa 6 ore/settimana
Totale: 44 ore/settimana
Risoluzione del Parlamento europeo adottata a maggioranza qualificata nella riunione plenaria del 17/12/2008 in merito
alla proposta di modifica della Direttiva CE 88/2003
Il tempo di lavoro massimo settimanale, calcolato su una media di 4 mesi, deve essere portato nel giro di tre anni a 48 ore, abrogando la clausola “opt-out”.
Nel tempo di lavoro rientra anche la cosiddetta guardia “inattiva”.
Il riposo compensativo deve essere immediatamente goduto dopo il servizio prolungato per motivi eccezionali e non preventivabili.
Dirigenti a cui non si applicano le tutele sui riposi: direttori generali, dirigenti direttamente ad essi subordinati, dirigenti nominati dal Consiglio di amministrazione di un’azienda.
1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario dilavoro … il riposo settimanale coincide di norma con la giornatadomenicale. Il numero dei riposi settimanali … è fissato in numero di 52all'anno. …
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il ripososettimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con ladomenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano laloro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, siapplica la disposizione del 2 comma.
CCNL 1994/1997: Articolo 22 -Riposo settimanale
D.Lgs 66/2003: Articolo 10 –Ferie annuali Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c. il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali
32 giorni di ferie + 4 gg per le festività soppresse Per i neo assunti nei primi 3 anni: 30 gg di ferie + 4 gg per le
festività soppresse Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto
l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26 …
Esse sono fruite anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’Azienda o Ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Art. 21 CCNL 1994/1997: Ferie annuali In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma precedente.
Orario di lavoro, piani di lavoro e budget
Lineamenti essenziali
Calcolo del debito orario1. Orario contrattuale corrispondente all’orario istituzionalmente dovuto e
così articolato:Orario per attività assistenziale (34 ore/settimana): è l’orario destinato a
garantire le attività indicate all’art. 14 comma 1, concordate annualmente con le procedure di budget;
orario per attività non assistenziali (4 ore/settimana): è l’orario destinato all’aggiornamento professionale, all’ECM, alla ricerca finalizzata, alla didattica;
orario di cui all’art. 14, comma 5 (30 minuti decurtati dalle 4 ore per attività non assistenziali), destinato a richiesta dell’Azienda, con le procedure di budget, all’abbattimento delle lista d’attesa o al perseguimento di altri obiettivi assistenziali e di prevenzione.
2. Orario straordinario effettuabile esclusivamente in regime di PD lavorata, guardia o per eventi eccezionali nei quali si riconduce lo straordinario (art. 28 del CCNL integrativo 10/2/2004 e art. 16 del CCNL 3/11/2005);
3. Orario per attività aggiuntive sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli:55, c. 2 del CCNL 8/6/2000;18 del CCNL 3/11/2005;14, c. 6 del CCNL 3/11/2005;
Calcolo del debito orario annuale per le attività assistenziali
N° DESCRIZIONE TIPOLOGIA ORE ORETOLTE
TOTALEDEBITO
1Orario contrattuale (38 ore x 52 settimane) 1976 1976
2 Ferie + festività soppresse + festività infrasettimanali (32 + 4 + 10 = 46 gg x 6,33) 291 291 1685
3 8 gg assenze retribuite (congedo straordinario) 50 50 1635
440 minuti/die per attività non assistenziali x
259 giornate lavorative (365 – 106) 173 173 1462
5 Totale debito orario contrattuale generale x anno 1462A 15 gg di congedo radiologico 94 94 1368
B 8 gg di congedo anestesiologico 50 50 1412
Assenze retribuiteArticolo 23 CCNL 1994/1997
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno; - lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento; - particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all'anno. 2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio. 3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4. 5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie. 6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. 8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Calcolo debito orario
Tale monte ore è utilizzabile come unità di misura:
per la programmazione delle attività istituzionali; per il conseguente calcolo della dotazione organica necessaria per la loro effettuazione; per la definizione del piano di lavoro su base mensile e annuale della singola Unità Operativa
e si costituisce come parte integrante della metodologia per la definizione del budget per l’anno
di riferimento.
Calcolo dei carichi di lavoro per un’Unità Operativa di Medicina Interna
CARICHI DI LAVORO MEDICO: POSSIBILI PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE(**)
PARAMETRO VALUTAZIONE
Assistenza alla degenza Ore di assistenza in reparto sulle 12 ore diurne.(Standard FADOIminuti per giornata di ricovero da: un minimo di 24 ad un massimo di30)
Attività Dh/Ds Ore giornaliere di attività
Consulenze Ore giornaliere assorbite (Standard : 30 minuti se interna;con percorrenza temporizzata se esterna)
Attività ambulatoriali: Ore giornaliere assorbite (Standard:20/30 minuti perprestazione strumentale e per visita di controllo. 30 minutiper 1 visita)
Attività guardia Ore effettive anno (24 ore x 365= 8760)
Attivitàgestionale/organizzativa
Ore /anno: percentuali variabili secondo la complessità della funzione(incarico professionale, incarico ad alta specializzazione, struttura semplice,struttura complessa, dipartimento)
Attività di aggiornamento Formazione ed ECM da quantificare in rapporto ai creditiprevisti per anno: budget di circa 170 ore /anno
(**) lo schema ha un valore puramente indicativo, di suggerimento metodologico.
Metodologia di budget1. l’organizzazione del lavoro stabilita all’interno dell’azienda e/o dell’area
funzionale o dipartimento e le sue ricadute all’interno dell’unità operativa; 2. la domanda assistenziale prevista; 3. gli obiettivi regionali e/o aziendali; 4. la tipologia delle prestazioni richieste; 5. l’impegno professionale e tecnico necessario per ciascuna tipologia di
prestazione; 6. il livello tecnologico esistente; 7. le linee guida esistenti in merito alla qualità delle prestazioni; 8. il piano di lavoro attuato all’interno dell’unità operativa, preventivamente
concordato con la Direzione Sanitaria o il Dipartimento; 9. i volumi prestazionali eseguiti l’anno precedente nell’orario di lavoro
annuale disponibile per compiti assistenziali di istituto dell’intera unità operativa, come definito precedentemente, rapportati alle condizioni organizzative, anche in termini di dotazione organica e alle tecnologie esistenti;
10.le criticità emerse l’anno precedente a consuntivo sui volumi prestazionali attesi;
11.gli eventuali “tempari delle prestazioni” proposti dalle Società Scientifiche o conseguenti ad analisi statistiche attendibili eseguite con il metodo del “benchmarking”.