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IVA tutte le novità fine 2014 / inizio
2015
Imposta in continua evoluzione
Apre la via ad un sistema giuridico basato sulla common law
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Paesi aderenti alla UE (n. 28)Anno Paese
1957(trattato di Roma
1957/03/25)
Belgio Francia
Germania
ItaliaLussemburgo
Paesi bassi
1973 Danimarca IrlandaRegno unito
1981 Grecia
1986 Portogallo Spagna
1995 Austria FinlandiaSvezia
1° maggio 2001
Cipro EstoniaLettoniaLituaniaMalta
PoloniaRepubblica ceca
Repubblica slovaccaSloveniaUngheria
2007 Bulgaria Romania
1° luglio 2013 Croazia
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Ordinamento giuridico “ common law”
Sistema di matrice anglosassone basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o – più in generale - su leggi e altri atti normativi emanati da organi politici
Contrapposto al sistema della civil law
Basato sulle seguenti regole mancanza di codificazioni generali giurisprudenza principale fonte del diritto con ridotto intervento del diritto legislativo
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IVA sentenze/ordinanze Corte UE
ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °
1976 1 1986 4 1996 15 2006 34
1977 1 1987 5 1997 21 2007 24
1978 0 1988 20 1998 16 2008 18
1979 2 1989 9 1999 10 2009 20
1980 1 1990 8 2000 21 2010 38
1981 2 1991 10 2001 27 2011 21
1982 5 1992 11 2002 12 2012 58
1983 2 1993 14 2003 20 2013 62
1984 6 1994 3 2004 21 17/9/2014 26
1985 11 1995 6 2005 27
Totale 31 121 311 611
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2014 Anno di transizione pieno di novità
Fattura europea che ha debuttato il 1° gennaio 2013
Ottobre 2014 creazione «sportello unico» che interesserà dal 2015i. commercio on-line dei servizi elettronici ii. telecomunicazioni iii. radiodifussione anticipa il regime definitivo dell’Iva europea
Sistema con cui il versamento dell’imposta sarà effettuato nel Paese del fornitore il quale dovrà applicare l’aliquota e le regole del Paese di
consumo se il cliente è un «privato» non sarà più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato
membro in cui effettua tali operazioni.
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IVA semplificazioni 2014
Approvato definitivamente D.Lgs. dal Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2014 Per diverse disposizioni in attesa di decreti
ministeriali attuativi
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Rimborsi
Esportatore abituale
Vies
Semplificazioni intrastat servizi
Gruppi IVA su modello direttiva
Revisione sistema sanzionatorio
Semplificazioni IVA
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Rimborsi d’imposta
Riviste le procedure per ottenere i rimborsi (riscritto art. 38/bis) : rimborsi IVA: si eliminano gli adempimenti per i rimborsi fino a
15.000 euro (attualmente la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato
basterà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso ed allegare alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
rimborsi dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale: per ottenere il rimborso da parte dell’agente della riscossione non c’è bisogno che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati
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Esportatore abituale
Dal 1° gennaio 2015 la comunicazione dei dati contenuti
nelle lettere d’intento spetta all’esportatore abituale e non
al fornitore
è l’esportatore a trasmettere telematicamente all’Agenzia
la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà
consegnare al proprio fornitore per usufruire della
possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione
dell’IVA
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Vies
il contribuente sarà abilitato immediatamente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza che l’Agenzia delle entrate, possa emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
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Intrastat servizi
Ridotti i dati da comunicare alle sole informazioni concernenti:
i numeri di identificazione Iva delle controparti
il valore totale delle transazioni
il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta
il Paese di pagamento
Nuovo modello da approvare da Entrate, Dogane e ISTAT
Resta modello per servizi generici UE ricevuti
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CosenzaRidotte sanzioni statistiche elenchi
Intrastat
Sanzioni limitate ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro
Le sanzioni statistiche saranno applicate una sola volta per
ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso
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Rettifica IVA crediti non riscossi
Possibile ridurre l’imponibile se si riduce il credito IVA non riscosso a seguito:
della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ovvero
di un piano di rientro (attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della medesima L.F., pubblicato nel registro delle imprese).
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Black list
i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite complessivo di esonero (attualmente fissato a 500 euro) entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione
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Detrazione per prestazioni di sponsorizzazione
Attualmente è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese che svolgono attività di spettacolo e per le associazioni sportive dilettantistiche. In base a detto regime forfetario, la detrazione è stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, mentre scende al 10% per le operazioni di sponsorizzazione (art. 74, co. 6, D.P.R. n. 633/1972)
Con il Decreto semplificazione viene introdotta, per le
associazioni senza scopo di lucro, sportive dilettantistiche e pro-loco, la percentuale unica di detrazione nella misura del 50%, sia per le prestazioni di pubblicità sia per quelle di sponsorizzazione
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Spese di rappresentanza
Attualmente le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini IVA la detrazione è ammessa solo per gli omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 euro
Il limite viene ora innalzato a 50 euro anche ai fini IVA
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Prima casa allineamento IVA – Registro
Attualmente le Agevolazioni sulla prima casa per i trasferimenti di case di abitazione ai fini del registro sono vincolate alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile, mentre per l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" ai trasferimenti aventi a oggetto immobili soggetti a IVA (numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA) si fa riferimento ai criteri dettati dal D.M. 2 agosto 1969
Nel Decreto semplificazione è previsto l’allineamento della nozione di “prima casa” rilevante ai fini delle agevolazioni IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota IVA agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal citato decreto ministeriale.
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E-commerce e telecomunicazioni dal 2015
Regola: imposizione nel paese del “consumo”
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Telecomunicazioni, radiodiffusioni e commercio elettronico di servizi dal
2015I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed i servizi elettronici (cessione on-line di software, programmi, Mp3, app, musica, film, e-book, ecc) prestati a persone che non sono soggetti passivi sono imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale (principio dell'imposizione nel luogo di consumo)
Previsto un regime speciale che consente alle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite di avere un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all'iscrizione, alla dichiarazione e al pagamento dell'IVA [interfaccia elettronica c.d. "mini sportello unico" (MoSS)]
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MoSS - Operatori UE interessati
Possono avvalersi del mini sportello unico i soggetti passivi stabiliti nell’UE (regime UE) e quelli stabiliti fuori UE (regime non UE)
Il regime è facoltativo ma se un soggetto passivo sceglie di avvalersene deve applicarlo in tutti gli Stati membri
Nell’ambito del regime UE, un soggetto passivo registrato al MoSS nello Stato membro in cui è stabilito trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo) e versa l’IVA dovuta
Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura
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MoSS - Operatori non UE interessati
Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).
In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.
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Fattura Pubblica Amministrazione(c.d. Fattura PA)
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Fattura PA
Ai sensi della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali, gli obblighi di fatturazione, registrazione e conservazione delle fatture devono essere adempiuti esclusivamente in forma elettronica.
La legge prevede l’emanazione di un regolamento e di due decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per fissare gli obblighi, le competenze e le attribuzioni.
Il Regolamento è stato approvato con Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013.
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Fattura PA
La fattura PA è una fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1 Dpr 633/1972 ed ha le seguenti caratteristiche:
■ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio
■ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura
■ la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
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Fattura PA
la fattura elettronica si considera trasmessa solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio (SdI) gestito dalla Sogei
la ricevuta viene rilasciata all’esito dell’inoltro all’amministrazione committente della fattura - Se l’inoltro non va a buon fine il Sistema rilascia una notifica di mancata consegna
il rilascio della ricevuta di consegna è idonea a provare tanto l’emissione quanto la ricezione della fattura
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Obblighi del fornitore
predisporre la fattura, o lotto di fatture PA, su file secondo il formato della FatturaPA
firmare la fattura tramite un certificato di firma qualificata
inviare la FatturaPA tramite il file preparato, firmato e nominato nel rispetto di uno dei cinque canali di trasmissione
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Sistema d’interscambio
Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:
1) ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
2) effettuare controlli sui file ricevuti;
3) inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie
Non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture
Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file i controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario
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Corte di giustizia UE
Sentenze recenti
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IVA sentenze/ordinanze Corte UE
ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °
1976 1 1986 4 1996 15 2006 34
1977 1 1987 5 1997 21 2007 24
1978 0 1988 20 1998 16 2008 18
1979 2 1989 9 1999 10 2009 20
1980 1 1990 8 2000 21 2010 38
1981 2 1991 10 2001 27 2011 21
1982 5 1992 11 2002 12 2012 58
1983 2 1993 14 2003 20 2013 62
1984 6 1994 3 2004 21 17/9/2014 26
1985 11 1995 6 2005 27
Totale 31 121 311 611
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Sentenza13 giugno 2013, causa C-62/12 Galin Kostov
Prestazione occasionale effettuata da soggetto passivo
Una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112
Rivedere articoli 4 e 5 del Dpr 633_1972
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Sentenza 31 gennaio 2013, causa C‑643/11 LVK
Detrazione IVA per fattura fittizia I principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della
parità di trattamento consentono a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’IVA a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’ IVA dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata
Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’ IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare
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Sentenza8 maggio 2013, causa C-271/12 Petroma Transports e a.
Fattura incompleta – detrazione committente e IVA dovuta prestatore
Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi
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25 settembre 2014
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Sentenza 13 febbraio 2014, causa C-18/13 MAKS PEN
Frode fiscale e detrazione IVA
La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’IVA riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta – alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
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25 settembre 2014
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E’ di tutta evidenza che - nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti - è escluso in radice che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno.
Qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull' inesistenza delle operazioni fatturate, ricade sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, altrimenti non operabile. Il cessionario, in particolare, ha l'onere di dimostrare almeno, anche in via alternativa:
di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto
oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione
Sentenza Cassazione26 febbraio 2014 n. 4609
Operazioni inesistenti e detrazione
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25 settembre 2014
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E' palesemente da escludere che una società possa non essere consapevole della frode operata a monte dal fornitore o da terzi, se acquista la totalità dei beni commerciati da un unico venditore, peraltro totalmente sfornito di strutture organizzative ed in presenza di tutti gli altri elementi sintomatici rilevati dall’Ufficio quali:
1) totale carenza di strutture aziendali tali da consentire alla ditta apparente venditrice di svolgere l'attività di impresa
2) carattere solo cartolare dei trasferimenti delle autovetture
3) totale omesso versamento dell'IVA dovuta all'Erario
4) sproporzione tra prezzo delle auto praticato, per di più assai spesso corrisposto prima dell'emissione delle fatture, rispetto a quello corrente nel mercato
Sentenza Cassazione18 aprile 2014 n. 9000
Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione
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25 settembre 2014
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Sentenza20 giugno 2013, causa C-259/12 Rodopi-M 91
Sanzione del 100% IVA in caso di regolarizzazione
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’IVA da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi.
Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode
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Sentenza17 luglio 2014, causa C-272/13 Equoland
Sanzione del 100 o 30 % in caso di errata applicazione reverse-charge
44 Per quanto riguarda.. la parte della sanzione consistente in una maggiorazione dell’imposta secondo una percentuale forfettaria, … la Corte ha già dichiarato che una siffatta modalità di determinazione dell’importo della sanzione … può eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione ( in tal senso, sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punti 45 e da 50 a 52).45 Nella fattispecie, in considerazione dell’entità della percentuale fissata per la maggiorazione prevista dalla normativa nazionale …., non è escluso che tale modalità di determinazione della sanzione, e dunque la parte corrispondente della medesima, possa rivelarsi sproporzionata (v. sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punto 52).46 Infine, … ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale, purché non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire l’esatta riscossione dell’IVA e nell’evitare l’evasione (v. sentenza EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75).47 Tuttavia, qualora l’importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo dovesse corrispondere all’importo dell’imposta detraibile, privando quindi quest’ultimo del suo diritto a detrazione, una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata.48 Ad ogni modo, la valutazione finale del carattere proporzionato della sanzione di cui trattasi nel procedimento principale compete unicamente al giudice del rinvio.