sezione I; ordinanza 14 gennaio 1988; Pres. Rosini, Rel. Settesoldi; Braga ed altri (Avv.Domenichelli, Bianchini) c. Min. pubblica istruzione ed altri (Avv. dello Stato Gabbricci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1988),pp. 401/402-405/406Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179342 .
Accessed: 28/06/2014 12:08
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 12:08:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
per l'obbligo della fedeltà all'ente pubblico, per la permanente
disponibilità dell'opera) rispetto ad altre attività.
Ora non vi è dubbio che nel rapporto di specie — come si
desume dagli atti di causa — non è ravvisabile il criterio di preva
lenza, anche con riferimento alla natura autonoma dell'attività
che non comportava inibizione ad espletare anche altri lavori per clienti diversi (cfr. al riguardo la dettagliata relazione del com
missario dell'ente del 15 settembre 1986 acquisita con la disposta
istruttoria). La stessa disponibilità era dovuta al mero fatto di trovarsi in
loco, ma, di certo, non comportava una esclusività di diritto del
la prestazione lavorativa.
Quanto alla forma della retribuzione si evince dalla documen
tazione versata in atti che le ricorrenti rilasciavano la fattura a
fronte del compenso ricevuto e rapportato a tabelle di un tariffa
rio, periodicamente aggiornato, esistente presso lo stesso ente.
Risulta, pure, l'iscrizione delle interessate, ai fini fiscali, presso l'ufficio Iva e, quali ditte individuali, presso la competente came
ra di commercio.
Del pari, non è riscontrabile, nell'attività delle ricorrenti, il re
quisito del vincolo della subordinazione gerarchica. In proposito assume rilievo la circostanza che le dattilografe
in parola hanno eseguito il lavoro in giorni ed orari anche diver
si, per durata o calendario, da quelli osservati dal personale di
pendente, trattandosi di prestazioni autonome.
Le stesse note del personale, invocate dalle ricorrenti, in realtà
si limitano a ribadire un costante e diretto contatto con i funzio
nari atteso che l'esecuzione del lavoro avveniva presso i locali
dell'ente perché trattavasi, come sopra ricordato, di pratiche ri
servate. E ciò, dopo la costituzione della cooperativa, ai sensi
dell'art. 15 della convenzione citata in narrativa.
3. Dall'esame degli elementi fin qui considerati, ritiene il colle
gio che non sono riscontrabili nel caso i requisiti di un rapporto di pubblico impiego e che risulti di conseguenza essere prive di
fondamento le doglianze sulla costituzione della cooperativa, in
violazione della 1. 1369/60 (divieto di intermediazione e interposi zione nelle prestazioni lavorative da parte degli enti pubblici), né sulla convenzione che risulterebbe illegittima per violazione
dell'art. 61 d.p.r. n. 696 del 1979.
A parte il rilievo della mancata impugnazione della delibera
sulla convenzione, le violazioni di legge in questione non porta
no, comunque, all'insorgere automatico del rapporto di pubblico
impiego che può essere ritenuto sussistente solo quando si ravvisa
debitamente documentata ed obiettivamente statuita, la concomi
tanza di tutti gli elementi che lo compongono, come esaminati
in precedenza. 4. I ricorsi in epigrafe sono dunque infondati e vanno respinti.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE
NETO; sezione I; ordinanza 14 gennaio 1988; Pres. Rosini,
Rei. Settesoldi; Braga ed altri (Avv. Domenichelli, Bianchi
ni) c. Min. pubblica istruzione ed altri (Avv. dello Stato Gab
bricci).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VE
NETO; sezione I; ordinanza 14 gennaio 1988; Pres. Rosini,
Istruzione pubblica — Università — Trattamento economico dif
ferenziato per professori ordinari ed associati — Questione ma
nifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 36; 1.
21 febbraio 1980 n. 28, delega al governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per
la sperimentazione organizzativa e didattica, art. 12; d.p.r. 11
luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organiz
zativa e didattica, art. 36). Istruzione pubblica — Università — Determinazione del tratta
mento economico dei professori ordinari ed associati — Assen
za di criteri direttivi nella legge delega — Questione non mani
festamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 76, 77; 1.
21 febbraio 1980 n. 28, art. 12; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382,
art. 36).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale degli art. 12, lett. o, /. 21 febbraio 1980 n. 28 e 36 d.p.r.
Il Foro Italiano — 1988.
11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui stabiliscono un tratta
mento retributivo differenziato per i professori universitari ap
partenenti alla fascia degli associati e per quelli appartenenti alla fascia degli ordinari, in riferimento agli art. 3 e 36 Cost. (1)
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 12, lett. o, /. 21 febbraio 1980 n. 28, nella
parte in cui attribuisce al governo il potere di fissare gli stipen di dei professori universitari ordinari ed associati senza deter
minare i criteri direttivi cui attenersi, in riferimento all'art. 76
Cost., e dell'art. 36 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui fissa il trattamento economico base dei professori uni
versitari ordinari, rapportandolo a quello del dirigente generale di livello A dello Stato, e quello dei professori associati, rap
portandolo a quello dei primi, nonché determina le modalità
di progressione economica dello stipendio, in relazione all'art.
12, lett. o, /. 28/80, in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. (2)
Diritto. — I quattro ricorsi in epigrafe vanno anzitutto riuniti
vertendo su un'identica questione di diritto.
Unico oggetto di tutti i predetti ricorsi è la deduzione della
questione di legittimità costituzionale della normativa che disci
plina il trattamento economico dei professori associati, dal mo
mento che l'attuale formulazione di questa costituisce evidente
impedimento all'accoglimento delle loro pretese. La rilevanza in causa della predetta questione di costituzionali
tà è quindi in re ipsa e alla sezione non resta che deliberarne
la non manifesta infondatezza.
Verranno esaminate in primo luogo le eccezioni sollevate in
rapporto agli art. 3 e 36 Cost., che peraltro la sezione ritiene
manifestamente infondate.
I ricorrenti sostengono sostanzialmente che, appartenendo i do
centi di entrambe le fasce al medesimo ruolo docente e disimpe
gnando identiche funzioni, e cioè quelle di docenti, la previsione di un trattamento retributivo diverso violerebbe l'art. 3 Cost.,
giacché il principio di eguaglianza impedirebbe di compensare con
un trattamento economico inferiore le medesime prestazioni lavo
rative, nonché l'art. 36 Cost, perché , avendo il legislatore valu
(1-2) Il tribunale ha ritenuto innegabile una diversità di capacità lavo
rativa, specie come capacità ed esperienza nella ricerca, tra le due fasce
di professori universitari e che per l'accesso ad esse sono richiesti diversi
requisiti di preparazione ed esperienza, cui non può non correlarsi anche
una diversa qualità di lavoro e quindi un diverso apprezzamento econo
mico dello stesso. In ordine alla differenziazione tra la figura dei professori ordinari e
quella degli associati, quanto a funzioni esercitate o esercitabili, v., da
ultimo, T.A.R. Lombardia, sez. Ili, 9 ottobre 1987, n. 446, Foro it.,
1987, III, 595, con nota di richiami, secondo cui il professore universita
rio associato, al momento della nomina a professore di prima fascia, non deve essere assoggettato al periodo triennale di straordinariato.
In tema di trattamento economico dei professori universitari, v., da
ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 1987, n. 949, id., 1988, III,
328, cpn nota di richiami; T.A.R. Marche 6 settembre 1986, n. 349, id.,
Rep. 1987, voce Istruzione pubblica, n. 462; Cons. Stato, sez. VI, ord. 2 maggio 1986 e T.A.R. Emilia Romagna, ord. 22 gennaio 1986, id.,
1987, III, 566, con nota di richiami (che hanno sollevato questioni di
costituzionalità ora dichiarate manifestamente infondate da Corte cost., ord. 21 luglio 1988, n. 857, Gazz. uff., la s.s., 27 luglio 1988, n. 30), circa l'equiparazione dei professori universitari pervenuti alla classe fina
le di stipendio alla retribuzione dei dirigenti dello Stato di livello A ed
il riconoscimento dell'assegno personale pensionabile del 15% previsto
per i dirigenti statali; Corte cost. 27 marzo 1987, n. 80, Foro it., 1988,
I, 1764, con nota di richiami, che ha dichiarato inammissibile, in quanto
implicante scelte riservate al legislatore, la questione di costituzionalità
del d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079 e dell'art. 12 d.l. 1° ottobre 1973
n. 580, convertito, con modificazioni, in 1. 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui determinano, rispettivamente, la misura dello stipendio e dell'assegno annuo pensionabile dei professori universitari appartenenti alle classi retributive dalla seconda alla quinta; T.A.R. Piemonte, ord.
15 ottobre 1986, id., 1987, III, 569, con nota di richiami, che ha solleva
to la questione di costituzionalità dell'art. 36 d.p.r. 382/80, nella parte in cui, nello stabilire una differenziazione del 40% tra il trattamento eco
nomico dei professori universitari a tempo pieno ed a tempo definito,
ha riguardo esclusivamente allo stipendio base senza contemplare l'ipote si di eventuali indennità aggiuntive (questione dichiarata infondata da
Corte cost. 31 marzo 1988, n. 376, in questo fascicolo, I, 2521, mentre
la stessa questione è stata ritenuta manifestamente infondata, con riguar do ad un presunto eccesso di delega, da T.A.R. Piemonte, sez. I, 30
dicembre 1986, n. 642, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 468.
This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 12:08:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
tato in una determinata misura economica la qualità e quantità del lavoro prestato dal professore ordinario, non potrebbe valu
tare in misura inferiore la medesima qualità e quantità di lavoro
prestato dal professore associato.
Osserva peraltro la sezione che nel caso in esame non sussiste
quell'identità e omogeneità di situazione che, secondo il costante
insegnamento della Corte costituzionale, permette di ravvisare la
necessità di uguale trattamento.
Non si intende naturalmente mettere in dubbio che i docenti
di entrambe le fasce svolgano la medesima funzione docente né
che appartengano all'unico ruolo dei professori universitari e sia
no, in quanto tali, soggetti alle medesime norme di stato giuridi co. In ogni caso, infatti, anche il positivo riscontro di tali circo
stanze non comporta la necessità di un pari trattamento economi
co a pena di violazione del principio costituzionale di uguaglianza,
perché quella uguaglianza delle situazioni di partenza, che è indi
spensabile perché si possa discutere della violazione dell'art. 3
Cost., non è assolutamente riducibile all'adempimento di pari fun
zioni ed alla sussistenza dei medesimi diritti e doveri.
Il principio di uguaglianza infatti non vieta che personale che
disimpegna le medesime mansioni possa venir retribuito differen
temente quanto ricorrano altre differenze meritevoli di considera
zione che differenziano la qualità del lavoro svolto, sia che si
tratti di differenze attinenti alla diversa esperienza richiesta, al
titolo di studio, alla durata degli studi, alle diverse modalità e
requisiti previsti per l'accesso al posto e cosi via.
Nel caso di specie è innegabile che la situazione dei professori delle due fasce si differenzia, se non per altro, per i diversi requi siti richiesti per l'accesso ai rispettivi posti, e per le modalità con
cui tale accesso può avvenire.
Non è infatti privo di significato che i concorsi per l'accesso
alla fascia dei professori ordinari siano tesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati (art. 41 d.p.r. 382/80) mentre
quelli per professori associati, oltre ad essere diversamente strut
turati, mirino ad accertare unicamente l'idoneità scientifica e di
dattica del candidato (art. 42 d.p.r. 382/80). Al professore ordi
nario è quindi richiesta la dimostrazione del possesso di un requi sito superiore rispetto a quello richiesto agli associati e gli è chiesto
anche di dimostrarlo con modalità diverse da quelle previste per i professori associati.
Il concorso per diventare professore ordinario è infatti un con
corso per soli titoli ed è quindi evidente che il reclutamento si
rivolge a personale di lunga esperienza e superiore maturità scien
tifica che, essendo state maturate in una più lunga attività di ri
cerca, avrà consentito ai candidati di accumulare una produzione scientifica tale da permettere una valutazione basata solo su questa.
Il concorso per diventare professore associato è invece un con
corso «per titoli scientifici integrati dalla discussione dei titoli pre sentati dal candidato e da una prova didattica» (art. 42 d.p.r.
382/80), differenziazione che risponde pienamente alla diversa espe rienza e maturità scientifica che la legge richiede al professore associato. Questi sarà quindi normalmente meno esperto e avrà
in ogni caso alle spalle una minore e più breve attività scientifica
tanto che la valutazione della sua produzione dovrà essere inte
grata non solo da una discussione a tale riguardo, ma anche da
una prova didattica. Alla didattica viene quindi sostanzialmente
affidato il compito di compensare la minore esperienza nella
ricerca.
Ne deriva quindi che la legge ritiene indiscutibilmente (e istitu
zionalmente) diverse le capacità lavorative dei professori delle due
fasce e, in particolare, sicuramente diversa la capacità e l'espe rienza nella ricerca, la quale è, non bisogna dimenticarlo, una
attività fondamentale delle università al pari della didattica.
Quindi, anche a parità di capacità didattica, la superiore matu
rità scientifica di cui i professori ordinari devono dare prova, si tradurrà quanto meno in una maggiore esperienza ed in una
maggiore inclinazione alla ricerca, riflettendosi, ad esempio, in
una diversa capacità di indirizzare e seguire il lavoro dei laureandi.
Naturalmente non è possibile escludere che la maggior espe rienza degli ordinari comporti anche una loro diversa — e supe riore — capacità didattica, anche se, come si è precedentemente
sottolineato, non è questa l'elemento che il sistema normativo
fa apparire discriminante fra le due posizioni. In tale caso potrà anche accadere, come rimarcato nel corso della discussione dai
patroni dei ricorrenti, che si dovranno ritenere più fortunati que
gli studenti che si trovano a seguire il corso tenuto dal professore ordinario rispetto a quelli che invece, a causa delle diverse iniziali
Il Foro Italiano — 1988.
dei cognomi, sono stati assegnati al corso tenuto da un professo re associato. Si tratta peraltro di un'eventualità che non può cer
tamente suscitare lo scandalo che i ricorrenti hanno adombrato.
In tutto l'ordinamento scolastico, e non solo in quello universita
rio, è infatti sempre accaduto che taluni insegnanti fossero rite
nuti più esperti e più bravi di altri, con il risultato di rendere
particolarmente ambite le sezioni in cui insegnavano ed i corsi
che tenevano e con la conseguenza che alcuni studenti, avendo
ottenuto ciò che desideravano, si reputassero più fortunati di al
tri ai quali invece il caso lo aveva negato. Si tratta comunque di evenienze casuali ed inevitabili che non possono certamente
portare a ritenere iniquo e sbagliato un sistema normativo che
permette di insegnare, anche le stesse cose, a docenti che teorica
mente non hanno uguali capacità didattiche. A prescindere poi dal fatto che, come già si è detto, non è certamente possibile elevare al rango di regola il fatto che ad una superiore maturità
scientifica corrisponda sempre una superiore capacità didattica.
In ogni caso è innegabile che per l'accesso alle due fasce dei
professori universitari sono richiesti diversi requisiti di prepara
zione, ai quali non può non correlarsi anche una diversa qualità del lavoro e quindi un diverso apprezzamento economico di tale
lavoro.
Un'ulteriore conferma del fatto che la legge riconosce, e valuta
ai fini retributivi, l'esistenza di diversi requisiti di preparazione e — soprattutto — di esperienza, assumendoli evidentemente quali indici di una diversa capacità lavorativa, si desume dalla previsio ne di un trattamento economico inferiore per i professori straor
dinari rispetto a quello di cui godranno una volta conseguita la
nomina ad ordinario, dopo i tre anni di straordinariato, differen
ziazione che si applica anche ai professori associati prima e dopo il giudizio di conferma.
Dalle considerazioni che precedono emerge anche la manifesta
infondatezza del dedotto contrasto con l'art. 36 Cost., dovendosi
ritenere che istituzionalmente diversa è la qualità del lavoro che
viene chiesto agli appartenenti alla prima e alla seconda fascia
dei professori universitari.
Restano quindi da valutare i profili di incostituzionalità solle
vati in rapporto agli art. 76 e 77 Cost.
Quest'ultima questione di costituzionalità è, a giudizio della
sezione, non manifestamente infondata, e tra l'altro in termini
più ampi di quelli prospettati dai ricorrenti, sia perché la legge di delega n. 28 del 21 febbraio 1980 risulta avere attribuito al
governo il potere di fissare gli stipendi dei professori di entrambe
le fasce senza determinare i criteri direttivi cui lo stesso avrebbe
dovuto attenersi e sia perché il governo, quando ha emanato il
decreto delegato contenente siffatta previsione, ha quindi fatto
uso di un potere che non gli era stato legittimamente attribuito
dalla legge. Infatti, in base all'art. 12, 1° comma, lett. o), 1. 21
febbraio 1980 n. 28, le norme delegate provvederanno a «rivede
re il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari
in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lett.
b), c) e d) del 1° comma dell'art. 4; a determinare il trattamento
dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attri
buzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge...». In realtà la soprariportata disposizione normativa non fissa al
cun criterio direttivo in ordine alla determinazione del trattamen
to economico «base» dei docenti universitari perché, per quanto concerne quelli della prima fascia, il richiamo alle lett. b), c) e
d) del 1° comma dell'art. 4 non fa altro che ribadire il principio,
già ivi fissato, di incentivare la scelta del regime di tempo pieno,
prevedendo in sostanza una compensazione economica per il nuovo
assetto delle incompatibilità. Si tratta, tra l'altro, di disposizioni
che, in virtù del rinvio operato dall'art. 5, penultimo comma, si applicano anche ai professori associati.
Per quanto riguarda questi ultimi poi il richiamo alle attribu
zioni e ai compiti loro assegnati dalla 1. 28/80 si risolve in un
riferimento a previsioni inesistenti, dal momento che la legge non
li prevede e infatti delega il governo a distinguere i compiti dei
docenti appartenenti alle due fasce dei professori universitari. Di
spone infatti l'art. 3, 1° comma, della legge succitata che: «Le
norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della
funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale
con eguale garanzia di libertà didattica e di ricerca».
Di fatto gli unici compiti che la legge in questione assegna ai
This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 12:08:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
professori associati, e, ovviamente, non solo a loro, sono quelli,
genericamente considerati, di insegnamento e ricerca. È quindi
innegabile che la prescrizione di relazionare il trattamento econo
mico a quelle che sono le funzioni istituzionali e imprescindibili di qualsiasi appartenente al ruolo dei professori universitari non
può considerarsi un criterio direttivo.
Ne consegue che viene a mancare, sia per gli ordinari che per
gli associati, qualsiasi indicazione dei principi e criteri direttivi
cui il governo si sarebbe dovuto attenere nel determinare il tratta
mento economico «base», cioè quello su cui operare l'aumento
percentuale a favore del personale che optava per il regime a tempo
pieno. In detta mancanza è compresa anche, in quanto assorbita
nella carenza di ordine generale, anche quella relativa alla fissa
zione di criteri direttivi nel senso della differenziazione del tratta
mento economico degli appartenenti alle due fasce.
Ad avviso della sezione l'art. 12, 1° comma, lett. o), 1. 21 feb
braio 1980 n. 28, si pone quindi in contrasto con l'art. 76 Cost,
e comporta, come inevitabile conseguenza, che anche l'art. 36
d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui fissa il trattamento
economico base dei professori universitari di prima fascia, rap
portandolo a quello del dirigente generale di livello A dello Stato, e quello dei professori appartenenti alla seconda fascia rappor tandolo a quello dei primi, nonché determina le modalità di pro
gressione economica dello stipendio, violi gli art. 76 e 77 Cost.
Il collegio, pertanto, riconosciuta la non manifesta infondatez
za e la rilevanza ai fini della decisione dei ricorsi in esame della
questione di costituzionalità dell'art. 12, 1° comma, lett. o), 1.
21 febbraio 1980 n. 28, in relazione all'art. 76 Cost, e dell'art.
36 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli art. 76 e 77
Cost., sospeso il giudizio in corso, rimette la questione stessa al
l'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost., del
l'art. 1 1. Cost. 1/48 e dell'art. 23 1. 87/53.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA; sentenza 31 dicembre 1987, n.
394; Pres. Grassi, Est. Di Sciascio; Soc. industria farmaceuti
ca Lucana e Soc. laboratori Don Baxter (Avv. Bruseschi) c.
Usi n. 11 «Pordenonese» (Avv. Merusi).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER FRIULI-VENEZIA GIULIA; sentenza 31 dicembre 1987,
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Lici
tazione privata — Riserva a favore di imprese del Mezzogiorno — Amministrazione di regione non meridionale — Omissione — Illegittimità (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, t.u. delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 1, 113; 1. 1° marzo 1986
n. 64, disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mez
zogiorno, art. 17). Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Lici
tazione privata — Riserva a favore di imprese del Mezzogiorno — Omissione — Illegittimità (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, art.
1, 113; 1. 1° marzo 1986 n. 64, art. 17). Comunità europee — Divieto di restrizioni alla libera circolazio
ne delle merci e di distorsione della concorrenza — Violazione
da parte di legislazione nazionale sui contratti pubblici — Rile
vabilità da parte del giudice nazionale — Esclusione (Trattato
Cee, art. 30, 31, 92; d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, art. 1, 113;
1. 1° marzo 1986 n. 64, art. 17).
Giustizia amministrativa — Istruzione probatoria — Affermazio
ne dell'amministrazione resistente — Difetto di prova — Fatti
specie (Trattato Cee, art. 93; 1. 1° marzo 1986 n. 64, art. 17).
Mezzogiorno (provvedimenti per il) — Contratti della pubblica
amministrazione — Disciplina in favore del Mezzogiorno —
Violazione dell'autonomia regionale — Questione manifesta
mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 117; 1. cost. 31
gennaio 1963 n. 1, statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 5; 1. 1° marzo 1986 n. 64, art. 17).
Il Foro Italiano — 1988 — Parte ///-18.
È illegittimo l'invito ad una licitazione privata per la fornitura ad ospedali di materiale sanitario, che abbia omesso di riser
varne il trenta per cento ad imprese aventi stabilimenti e im
pianti fissi nel Mezzogiorno, anche se l'invito sia stato bandito
da amministrazione avente sede altrove (nella specie, Usi del
Friuli-Venezia Giulia). (1) È illegittimo l'invito da parte della Usi ad una licitazione privata
indetta nel 1986 per la fornitura ad ospedali di materiale sani
tario, che abbia omesso di riservarne il trenta per cento ad
imprese aventi stabilimenti e impianti fissi nel Mezzogiorno, anche se nessuna previsione in tal senso era stata inserita nel
bilancio preventivo. (2)
(1-2) La 1. 64/86 ha operato una riformulazione completa dei tratti
fondamentali dell'intervento statale a favore dell'economia del Mezzo
giorno. In particolare l'art. 17 assolve una funzione di diritto transitorio, par
zialmente modificando, ai commi 16° e 17°, la normativa contenuta nel
l'art. 113 t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno n. 218/78 con
cernente la riserva del trenta per cento delle forniture e lavorazioni delle
amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno. La prima questione che si è posta è quella dell'ambito di operatività
della 1. 64/86, per la quale è necessario risalire all'art. 1 del citato t.u., vista l'indubbia connessione tra le disposizioni.
Il T.A.R. Friuli ha ritenuto che all'obbligo della riserva siano tenuti
tutti gli enti pubblici, cosi come individuati dall'art. 17, 16° comma, a
prescindere dal territorio ove siano ubicati.
Ciò giustamente interpretando il testo e la ratio della normativa sugli interventi nel Mezzogiorno che è quella di favorire le imprese situate in
zone individuate dall'art. 1 del t.u., indipendentemente dall'ubicazione
degli enti obbligati alla riserva (contra Merusi, Interventi a favore del
Mezzogiorno, riserve obbligatorie e servizio sanitario nazionale, in Dir.
economia, 1988, 35, il quale ritiene che alle riserve siano tenuti solo gli enti operanti nel Meridione, considerando che le leggi in esame sono ec
cezionali e non possono, secondo il disposto dell'art. 14 disp. sulla legge in generale, applicarsi oltre i casi in essa considerati).
Peraltro, l'art. 17 ha apportato alcune innovazioni al testo dell'art.
113 del t.u. riguardanti gli enti e le amministrazioni pubbliche tenute
alla riserva, il cui numero risulta ampliato e meglio definito, essendovi
esplicitamente ricomprese le università, gli enti territoriali e quelli auto
nomi ospedalieri (non risulta più necessaria poi alcuna attività d'indivi
duazione degli enti obbligati ad opera di un apposito decreto del presi dente del consiglio dei ministri).
È stato inoltre allargato il concetto di impresa beneficiaria, prevedendo la partecipazione alle gare riservate non solo di imprese di natura indu
striale ma anche agricole ed artigiane consentendo inoltre che tutte possa no eseguire anche solo parte della lavorazione negli impianti situati nel
territorio individuato dall'art. 1 t.u. cit.
La sentenza riportata prende una netta posizione anche rispetto ad un'al
tra questione di applicabilità dell'art. 17 1. 64/86 e dell'art. 113 t.u. 217/79, concernente il calcolo della percentuale del trenta per cento da eseguirsi sulla somma delle quantità delle forniture richieste dalle p.a. nell'anno
finanziario.
Il T.A.R. ha considerato prima di tutto la ratio della normativa di
cui all'art. 113, la quale tende ad assicurare che comunque la quota del
trenta per cento delle lavorazioni venga affidata alle imprese benefi
ciarie.
Infatti, la mancata previsione della riserva per quelle forniture tecnica
mente non frazionabili o che non possono essere effettuate dalle imprese beneficiarie va compensata con l'incremento della percentuale oltre il trenta
per cento nelle residue gare da svolgersi nel corso dell'anno finan—
ziario.
L'obbligo previsto dall'art. 17, 17° comma, va perciò riferito alle sin
gole lavorazioni; l'eventuale mancato rispetto della percentuale, non do
vuto alle cause prima indicate, si traduce nell'illegittimità del procedi mento di gara.
Di avviso contrario, in dottrina, Merusi (Interventi a favore del Mez
zogiorno, cit.) il quale sostiene che l'obbligo della riserva si riferisce alla
globalità delle forniture, per cui da ogni singola gara d'appalto non è
possibile stabilire se sia stata o meno rispettata la percentuale stabilita
dalla legge, dovendo valutarsi, invece, tutto l'anno finanziazio.
Ciò anche alla luce del sistema di controllo sul rispetto dell'obbligo della riserva, il quale è demandato dall'art. 113 agli organi (collegio dei
revisori ed organi di vigilanza) che hanno poteri di controllo sull'attività
globale dell'ente e non sui singoli atti (sulla responsabilità di tali organi, v. Annesi, Mezzogiorno (legislazione), voce dell' Enciclopedia del diritto,
Milano, 1959, XXVI, 211; sulla riserva in generale, cfr. Annesi, Il «nuo
vo» intervento straordinario nel Mezzogiorno, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1986, 981).
This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 12:08:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions