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liberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Se-zioni regionali di controllo della Corte dei conti.

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Tutela legale di dipendenti e amministratori

Principi in tema di rimborsodelle spese e ratiodelle disposizioni del CCNLCorte dei conti, sez. reg. controlloLombardia, - Deliberazione 12 novembre2009, n. 669 (Stralcio)

Omissis

Premessa

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comunedi V. e ha chiesto alla Sezione di rendere parere in me-rito ai seguenti quesiti:1) se risulti legittimo, sotto il profilo contabile, il ricono-scimento, a titolo di rimborso, delle spese legali sostenu-te da dipendenti/ex dipendenti e/o amministratori/ex am-ministratori per la propria difesa giudiziale nell’ambitodi procedimenti nei quali siano stati coinvolti in relazio-ne a fatti o atti connessi all’espletamento del servizio eall’adempimento di compiti d’ufficio, semplicementesulla base della rilevata inesistenza di un conflitto d’in-teressi e/o di un definitivo pronunciamento favorevole,il tutto indipendentemente da un qualsivoglia preventivocoinvolgimento dell’amministrazione e da un’effettivaconcreta possibilita della stessa di partecipare alle sceltedifensive;2) nell’ipotesi in cui venga disposta la liquidazione dellespese in sede giudiziale e le stesse vengano rifuse dallaparte soccombente, sia, comunque, legittimo il ricono-scimento, da parte dell’amministrazione, del rimborsodelle maggiori spese legali nella misura richiesta dal di-pendente/ex dipendente e/o amministratore/ex ammini-stratore in dipendenza delle autonome scelte difensivedagli stessi operate in aggiunta all’attivita difensiva giaposta in essere dall’amministrazione.Omissis

Nel merito

I quesiti posti dal Comune di V. attengono al rimborsodelle spese legali sostenute dai dipendenti degli Enti lo-cali a causa di procedimenti giudiziari.In proposito occorre mettere in luce che la materia e oraregolata dall’art. 28 del CCNL per il personale del com-parto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 set-tembre 2000, il quale sostanzialmente ripete la dizionetestuale dell’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n.268 (normativa di recepimento degli accordi tra la p.a.e le organizzazioni sindacali in materia), citato nella ri-chiesta di parere.Le suddette disposizioni prevedono che «l’ente, anche atutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’aper-

tura di un procedimento di responsabilita civile o penalenei confronti di un suo dipendente per fatti o atti diret-tamente connessi all’espletamento del servizio e all’a-dempimento dei compiti d’ufficio, assumera a propriocarico, a condizione che non sussista conflitto di interes-si, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimen-to, facendo assistere il dipendente da un legale di comu-ne gradimento».Tale disciplina, che e stata ritenuta dalla giurisprudenzaapplicabile anche agli amministratori pubblici (cfr., exmultis, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Lombardia, 19 ot-tobre 2005, n. 641; Cass. civ., SS.UU., 9 marzo 2007, n.5398; Cass. civ., SS.UU., 20 aprile 2007, n. 9363;C.d.S., Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786), risponde al-l’esigenza che il soggetto appartenente a un’organizza-zione pubblica, chiamato ingiustamente a rispondereper attivita compiute nell’espletamento dei propri com-piti istituzionali, non debba sopportare il peso economi-co del processo, e rinviene il proprio fondamento nel-l’art. 28 Cost.Peraltro, la giurisprudenza ha piu volte messo in luceche, come si desume del resto dal dettato normativo,l’assunzione dell’onere relativo all’assistenza legaledel dipendente/amministratore da parte dell’ente localenon e automatico, ma e conseguenza di alcuni presuppo-sti che devono sussistere e di rigorose valutazioni chel’ente e tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, ef-ficace ed efficiente amministrazione delle risorse econo-miche pubbliche, quali: la tutela dei diritti e interessi fa-centi capo all’ente, la connessione del contenzioso al-l’ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l’assenza diconflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionarioe l’ente, la conclusione del procedimento con una sen-tenza di assoluzione (cfr. a tal proposito: C.d.S., Sez.V, 17 luglio 2001, n. 3946; Cass., Sez. I, 13 dicembre2000, n. 15724; Cass. Civ., Sez. I, 3 gennaio 2001 n.54; Corte dei Conti, SS. RR. 18 giugno 1986, n. 501;Corte dei Conti, Sez. giurisdiz. Lombardia 8 giugno2002, n. 1257).In particolare, con riferimento alla questione se ed entroquali limiti sia ammissibile la rimborsabilita delle speselegali a posteriori, cioe nel caso in cui la richiesta del di-pendente sia stata avanzata a procedimento concluso an-ziche sin dall’apertura del procedimento, e specifica-mente nell’ipotesi in cui il dipendente abbia omesso disottoporre la scelta del difensore alla condivisione daparte dell’Ente, va rilevato che il dato testuale dell’arti-colo 67 del D.P.R. n. 268/1987 (e anche dell’art. 28 delCCNL), fa riferimento espresso alla necessita che il le-gale, che assumera la difesa del dipendente con relativoonere a carico dell’ente locale, sia «di comune gradi-mento».Cio risulta coerente con la ratio della norma, che, come

sopra si e messo in luce, vuole escludere ogni automati-smo nell’accollo delle spese legali in capo all’Ente e va-lorizzare, al contrario, la valutazione dell’Amministra-zione anche in ordine all’incarico fiduciario del legale(che comporta la correlativa condivisione della strategiadifensiva), proprio perche gli interessi in gioco da tute-lare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono

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anche l’Ente di appartenenza (cfr. in tal senso C.d.S.,Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 552).Pertanto, con riferimento specifico al primo quesito po-sto dal Comune di V., deve ritenersi escluso che il rim-borso delle spese legali a carico dell’ente possa avvenirea seguito di una scelta del tutto autonoma e personaledel dipendente nella nomina del proprio difensore, senzache sia stata data la possibilita all’amministrazione di es-sere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio lega-le.Per quanto attiene al secondo quesito posto dal Comunedi V., e cioe se, nell’ipotesi in cui venga disposta la li-quidazione delle spese in sede giudiziale e le stesse ven-gano rifuse dalla parte soccombente, sia legittimo il rico-noscimento, da parte dell’amministrazione, del rimborsodelle maggiori spese legali nella misura richiesta dal di-pendente/amministratore in dipendenza delle autonomescelte difensive dallo stesso operate in aggiunta all’atti-vita difensiva gia posta in essere dall’amministrazione,va rilevato che questa Sezione si e gia pronunciata sudi un quesito analogo (deliberaz. n. 64 del 12 settembre

2008), ribadendo il principio secondo cui il pagamentodelle spese legali in misura maggiore rispetto alla quan-tificazione contenuta nella sentenza attiene al rapportointerno tra il difensore e il soggetto che gli ha conferitol’incarico, con la conseguenza che spetta all’ente confe-rente l’incarico al difensore, nell’ambito della propriaautonomia gestionale e di contabilita, valutare l’onereaggiuntivo con riferimento agli accordi intervenuti in se-de di conferimento dell’incarico e avuto riguardo ai ca-noni della buona gestione finanziaria.A contrario, nel caso in cui le maggiori spese siano con-seguenti alle autonome scelte difensive operate dal di-pendente senza che siano state condivise previamentedall’Amministrazione e senza che l’Amministrazionene sia stata coinvolta, esse devono ritenersi a totale ca-rico del dipendente stesso, in evidente coerenza con laratio delle disposizioni in materia che sopra sono stateillustrate.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte e il parere della Sezione.

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