DALLA PERICOLOSITA’ SOCIALE AL BISOGNO DI CURE
Dott. Claudio Camilleri
Dipartimento Salute Mentale
Centro Salute Mentale
ASP2 Caltanissetta Caltanissetta - 28 settembre 2010
PSICHIATRIA FORENSE
Psichiatria forense
Ambiti elettivi
Civile - interdizione ed inabilitazione - amministratore di sostegno
- adozione e affidamento di minori
- capacità di disporre per testamento o per donazione
- vizi di consenso
- danno psichico
- invalidità matrimonio
- annullamento di contratti
- responsabilità professionale
Psichiatria forense
Ambiti elettivi
Canonico - Valutazione capacità decisionale nel contrarre matrimonio
Penale - capacità partecipare coscientemente al processo
- imputabilità
- pericolosità sociale
Veder l’ingiuria sua scritta nel monte l’accese sì, ch’in lui non restò dramma che non fosse odio, rabbia, ira e furore...
Di crescer non cessò la pena acerba, che fuor del senno al fin l’ebbe condotto...
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo l’ispido ventre e tutto ‘l petto e ‘l tergo;
e cominciò la gran follia…
L’Orlando Furioso
Ludovico Ariosto
Orlando Furioso
Il codice penale
Art. 42 - Responsabilità
“nessuno può essere punito per un’azione od omissione previsti dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà”
Il codice penale
Art. 85 - Imputabilita’
“perché un soggetto sia imputabile e, quindi
punibile, occorre che sia in possesso delle
capacità di intendere e di volere”
Il codice penale
Art. 88 – Vizio totale di mente
“non è imputabile chi, nel momento in cui
ha commesso il fatto, era, per infermità, in
tale stato di mente da escludere la capacità
di intendere o di volere”
Il codice penale
Art. 89 – Vizio parziale di mente
“chi nel momento in cui ha commesso il fatto
era, per infermità, in tale stato di mente da
scemare grandemente, senza escluderla, la
capacità di intendere o di volere, risponde del
reato commesso, ma la pena è diminuita”
Il codice penale
Art. 203 – Pericolosità sociale
“è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti previsti come reati, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati”
Patologia psichiatrica e pericolosità sociale psichiatrica
La patologia psichiatrica è scarsamente presente tra gli autori di reati in generale.
Non esistono rapporti di equivalenza tra disturbi mentali e pericolosità sociale.
Il 10% dei pazienti schizofrenici compie atti violenti, contro il 25% degli alcolisti, il 35% dei tossicodipendenti e oltre l’80% dei soggetti con disturbo antisociale di personalità.
Circa il 50% dei pazienti con disturbo borderline di personalità ha nella storia anamnestica un episodio di comportamento violento.
Valutazione della presenza di pericolosità sociale psichiatrica
Nella valutazione clinica del paziente deve avvalersi di una griglia di analisi in cui vengono esaminati gli elementi psicopatologici che sottendono al comportamento violento.
Tra le variabili in esame meritano attenzione i dati obiettivi anamnestici, i fattori situazionali, i fattori dinamici e i fattori ambientali.
Valutazione della presenza di pericolosità sociale psichiatrica
INDICATORI INTERNI:
Presenza e persistenza di sintomatologia psicotica florida, presenza di comorbidità o doppia diagnosi;
Insufficiente o assente consapevolezza di malattia (insight);
Scarsa o assente aderenza alle prescrizioni sanitarie (adherence);
Mancata o inadeguata risposta alle terapie praticate, purchè adeguate sotto il profilo qualitativo e al range terapeutico e realmente somministrate (compliance);
Presenza di segni di disorganizzazione cognitiva ed impoverimento ideo-motorio e psico-motorio.
(Fornari e Coda)
Valutazione della presenza di pericolosità sociale psichiatrica
INDICATORI ESTERNI:
Caratteristiche dell’ambiente sociale e familiare di appartenenza (accettazione, rifiuto, indifferenza);
Presenza ed efficienza dei servizi psichiatrici territoriali con capacità e possibilità di formulare adeguati progetti terapeutici da parte degli stessi;
Possibilità di (re)inserimento lavorativo o soluzioni alternative;
Tipo, livello, e grado di accettazione del rientro del soggetto nell’ambiente di origine;
Opportunità alternative di sistemazione logistica
(Fornari e Coda)
Valutazione della presenza di pericolosità sociale psichiatrica
Il perito non deve conferire peso
determinante o esclusivo ai soli indicatori
interni o esterni singolarmente e
separatamente considerati; deve invece
tenere conto di tutti gli indicatori per
formulare un valido il giudizio prognostico.
Valutazione della presenza di pericolosità sociale psichiatrica
A norma del codice penale in vigore
l’accertamento della pericolosità sociale
psichiatrica è compito del perito.
Caduta ogni presunzione, si è affermato il
principio (art. 31 leg. 663/1986) secondo il quale
la pericolosità sociale deve essere sempre
accertata.
Il riconoscimento della pericolosità sociale,
attenuata o elevata, comporta l’applicazione
delle misure di sicurezza.
Conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale
VIZIO PARZIALE DI MENTE + PERICOLOSITA’ SOCIALE ASSENTE
Pena ridotta di un terzo e nessuna applicazione della
misura di sicurezza psichiatrica
Conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale
VIZIO PARZIALE DI MENTE + PERICOLOSITA’ SOCIALE ATTENUATA
libertà vigilata
Conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale
VIZIO PARZIALE DI MENTE + PERICOLOSITA’ SOCIALE ELEVATA
pena diminuita di un terzo, cui segue l’internamento in
casa di cura e custodia (sezione differenziata
dell’OPG)
Conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale
VIZIO TOTALE DI MENTE + PERICOLOSITA’ SOCIALE ASSENTE
proscioglimento ed archiviazione del caso; se il
prosciolto era sottoposto a misura cautelare, ne viene
ordinata la cessazione
Conseguenze dell’accertamento
sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale
VIZIO TOTALE DI MENTE + PERICOLOSITA’ SOCIALE ATTENUATA
libertà vigilata
Conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale
VIZIO TOTALE DI MENTE + PERICOLOSITA’ SOCIALE ELEVATA
proscioglimento ed internamento in OPG
Ospedali psichiatrici giudiziari
Sono sei le strutture: Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia, Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto
Capienza nominale 200 posti
Presenze 1390
dati forniti dal DAP-2007
Ospedali psichiatrici giudiziari
Diagnosi all’ingresso:
Schizofrenia: 53%
Disturbi deliranti: 12%
Disturbi gravi di personalità: 17%
Disturbi psicorganici: 8%
Disturbi affettivi tipo bipolare: 4%
In osservazione: 6%
dati forniti dal DAP-2007
Ospedali psichiatrici giudiziari
Reati commessi:
Omicidio: 42%
Tentato omicidio: 12%
Lesioni: 6%
Reati contro la persona: 13%
Reati contro il patrimonio: 18%
Contro la forza pubblica: 4%
Altro: 2%
dati forniti dal DAP-2007
Misure di sicurezza
LA LIBERTA’ VIGILATA
Oggi è possibile, quale alternativa all’O.P.G, il ricorso alla misura di sicurezza non detentiva.
La sentenza della Corte Cost. n°253 del 2003 ha stabilito che l’autore di reato malato di mente, prosciolto e socialmente pericoloso, non può più solo essere internato in un O.P.G., ma può godere di un altro provvedimento la “libertà vigilata”, definita misura terapeutica più efficace per garantire al malato di mente prosciolto il diritto alla salute ( art. 32 della Costituzione).
Misure di sicurezza
LA LIBERTA’ VIGILATA
La libertà vigilata è una misura disciplinata dall’art. 228 del c.p. (II comma) che prevede come “alla persona in stato di libertà vigilata siano imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati”, per la durata in non meno di un anno.
Misure di sicurezza
LA LIBERTA’ VIGILATA
Il riesame della situazione clinica del soggetto in cura permetterà, in accordo con i servizi del territorio, la valutazione della presenza o meno della pericolosità sociale psichiatrica e la conseguente emissione di nuovi provvedimenti da parte del Magistrato di Sorveglianza quali proroga o revoca della misura di sicurezza.
Misure di sicurezza
LA LIBERTA’ VIGILATA
Se durante la libertà vigilata il paziente si rilevasse nuovamente pericoloso-violando le prescrizioni, commettendo un reato o presentando elevato rischio di realizzarlo- si applicherà la misura di sicurezza detentiva psichiatrica del ricovero in Casa di Cura e Custodia (art. 232 c. p.,III comma).
Misure di sicurezza
Una “pericolosità sociale condizionata” alle cure, per giungere ad un progetto terapeutico personalizzato, concreto, specifico, in grado di soddisfare un ambizioso e rischioso duplice obiettivo:
EVITARE LA RECIDIVA DELITTUOSA E
CURARE.
La cura del paziente autore di reato
Inviante è l’Autorità Giudiziaria.
Sono spesso pazienti non conosciuti dai servizi e se conosciuti vi giungono con invio deciso da altri, con un programma già scritto da realizzare.
E’ opportuno che perito e servizi interagiscano prima che la perizia sia depositata e che sia assunto il provvedimento del Giudice.
La cura del paziente autore di reato
E’ importante che l’equipe del CSM trasformi il confronto con il perito in un progetto scritto, che contenga obiettivi e proposizioni che il perito farà proprie nell’elaborato scritto.
Appare evidente la necessità che il paziente abbia un colloquio preliminare con gli operatori della CTA prescelta per il progetto riabilitativo.
La cura del paziente autore di reato
Contesto
Luogo di cura privilegiato del paziente socialmente pericoloso è la Comunità Terapeutica Assistita, dove è consentito coniugare il momento della cura con quello del contenimento.
La cura del paziente autore di reato
Contesto
Nelle CTA si curano cosi due tipologie di pazienti, con obblighi diversificati e con difficoltà di gestione interna, si pensi alle prescrizioni che limitano l’incontro con i familiari o all’imposizione dei limiti di uscita.
La cura del paziente autore di reato
Contesto
Le CTA non sono state pensate per
accogliere “pazienti socialmente pericolosi” a
cui assicurare terapie e anche “controllo”. Di
fatto si crea una ripartizione fra diverse
tipologie di pazienti anti-terapeutica che
sicuramente va ripensata anche sul piano
organizzativo.
La cura del paziente autore di reato
Contesto di cura è anche il Centro Salute Mentale. Sarà cura dell’equipe referente relazionare trimestralmente all’UEPE circa l’andamento del programma terapeutico-riabilitativo.
L’UEPE svolge compiti di coordinamento e controllo sull’esecuzione delle misure alternative alla detenzione. Si coordina sia con il C.S.M. ma anche con i servizi sociali del territorio in una prospettiva integrata d’intervento.
La cura del paziente autore di reato
Le Finalità
Al contenimento del rischio di recidiva delittuosa devono aggiungersi, la necessità di cura e la possibilità per il paziente di reinserimento in famiglia o nel contesto sociale, il recupero di abilità lavorative e sociali e/o la valorizzazione delle risorse adattative residue.
conclusioni
Risulta necessario una nuova prassi di invio e
che la soluzione indicata dal perito sia
compatibile con le reali possibilità dei servizi
territoriali o della struttura comunitaria che
accoglierà il paziente.
conclusioni
E’ auspicabile che psichiatria clinica e
psichiatria forense comprendano di non poter
vivere in contesti separati; è necessaria una
loro integrazione affinché alle nuove ed
impegnative domande corrispondano risposte
efficaci.
Grazie per l’Attenzione