XVII legislatura
"Riforma della RAI e
del servizio pubblico
radiotelevisivo"
(Disegno di legge
A.S. n. 1880 e connessi
nn. 746, 760, 1570, 1795,
1815, 1823, 1841 e 1855)
maggio 2015
n. 213
ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti
Servizio Studi
Direttore: L. Gianniti
Segreteria tel. 06. 6706_2451
Uffici ricerche e incarichi Documentazione
Settori economico e finanziario Vladimiro Satta _2057
(Compito particolare: R. Loiero) _2424 Letizia Formosa _2135
Maria Paola Mascia _3369
Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932
Capo ufficio: M. Bracco _2104 Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563
Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo _3613
Ambiente e territorio
Capo ufficio: L. Iannetti _5744
Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988
Questioni istituzionali, giustizia e
cultura
Capo ufficio: L. Borsi _3538
Capo ufficio: C. Andreuccioli _5461
Politica estera e di difesa
Capo ufficio: A. Mattiello _2180
Capo ufficio: A. Minichiello _4761
Questioni regionali e delle autonomie
locali
Capo ufficio: ---
Legislazione comparata e CERDP
Capo ufficio: R. Teodori _5023
_______________________________________________________________________________________
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti
parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto
della legge, a condizione che sia citata la fonte.
XVII legislatura
"Riforma della RAI edel servizio pubblicoradiotelevisivo"(Disegno di leggeA.S. n. 1880 e connessinn. 746, 760, 1570, 1795,1815, 1823, 1841 e 1855)
maggio 2015n. 213
Classificazione Teseo: Servizio radiotelevisivo. RAIradiotelevisione italiana SPA.
a cura di: F. Coluccihanno collaborato: V. Satta, L. Formosa, S. Bonanni,M. Mercuri.
I N D I C E
INTRODUZIONE ............................................................................................... 7
SINTESI DEL CONTENUTO .............................................................................. 15
SCHEDE DI LETTURA ..................................................................................... 19
Articolo 1
(Contratto nazionale di servizio)
Scheda di lettura ........................................................................................... 21
Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
Scheda di lettura ........................................................................................... 25
Articolo 3
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
Scheda di lettura ........................................................................................... 31
Articolo 4
(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa)
Scheda di lettura ........................................................................................... 35
Articolo 5
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
Scheda di lettura ........................................................................................... 39
Articolo 6
(Disposizione transitoria)
Scheda di lettura ........................................................................................... 41
TESTO A FRONTE ........................................................................................... 43
1. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON IL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1880 .......... 45
2. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN.
1880, 746, 760 E 1570 ........................................................................................... 49
3. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN.
1880, 1765 E 1823 ................................................................................................. 57
4. TESTO A FRONTE DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN. 1880,
1841 E 1855 ........................................................................................................... 63
5. CONFRONTO SINOTTICO DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177 (TUSMAR) CON I DISEGNI DI LEGGE AA.SS. NN.
1570, 1795, 1815 E 1823 ....................................................................................... 97
Dossier n. 213
7
INTRODUZIONE
L’8a Commissione “Lavori pubblici, comunicazioni” esamina 9 disegni di legge
in tema di emittenza radiotelevisiva, riforma della RAI – Radiotelevisione
italiana S.p.A. e servizio pubblico radiotelevisivo:
746 “Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle
radioaudizioni e alla televisione” (Sen. Stucchi);
760 “Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione
dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa”
(Sen. Stucchi);
1570 “Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina,
trasparenza e indirizzo della RAI - Radiotelevisione Italiana SpA, nonché
delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente
in materia di RAI” (Sen. Buemi ed altri);
1795 “Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo” (Sen. Pepe ed altri);
1815 “Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale” (Sen. Crosio ed altri)
1823 “Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo”
(Sen. De Petris ed altri);
1841 “Modifica all’articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai” (Sen. Fornaro
ed altri);
1855 “Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia
di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio”
(Sen. Cioffi ed altri);
1880 “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”
(Governo Renzi – I).
I disegni di legge novellano, ovvero modificano implicitamente le disposizioni
vigenti contenute negli articoli 45-49 del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (177/20051) di seguito testo unico. Il disegno di legge
1570 propone il conferimento di una delega al Governo per razionalizzare e
riordinare la normativa vigente sulla Rai; il disegno di legge 1880 prevede una
delega per la disciplina del finanziamento pubblico della Rai ed una seconda
delega per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici (il titolo del disegno di legge 1880 dovrebbe indicare il conferimento
delle deleghe).
1 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
Dossier n. 213
8
Il presente fascicolo contiene la scheda di lettura del disegno di legge 1880,
adottato come testo base dalla Commissione il 6 maggio 2015. Sono presentati 2
testi a fronte (recanti novelle espresse) e 2 confronti sinottici (recanti disposizioni
confrontabili con norme vigenti): un testo a fronte tra l’articolo 45 del testo
unico, sul contratto di servizio della Rai, con le novelle recate dal disegno di
legge 1880; un confronto sinottico (diviso in due tabelle per ragioni di spazio) tra
l’articolo 47 del testo unico, sul finanziamento del servizio pubblico, con le
disposizioni in tema contenute nei disegni di legge 1880, 746, 760 e 1570 (prima
tabella) e 1880, 1765 e 1823 (seconda tabella); un testo a fronte tra l’articolo 49
del testo unico, sulla disciplina della Rai, con le novelle recate dai disegni di
legge 1880, 1841 e 1855; un confronto sinottico tra il medesimo articolo 49 e le
disposizioni in tema contenute nei disegni di legge 1570, 1795, 1815 e 1823.
Il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo
al processo di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della
Commissione europea Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena
convergenza: crescita, creazione e valori (aprile 2013) come la fusione
progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva e internet da cui
emergono molteplici possibilità di visione, che vanno dai televisori a cui è
aggiunta la connettività a internet, ai set-top box che offrono contenuti
audiovisivi over-the -top, per arrivare ai servizi di media audiovisivi forniti da
computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili. Anche lo studio
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Future Internet: scenari di
convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi (marzo 2014) evidenzia che il
nuovo scenario delle comunicazioni digitali è un ambiente mediale ibrido in cui
le logiche elettroniche e audiovisive dei media di massa si incrociano, in maniera
strategicamente performante, con le effervescenze digitali delle nuove forme e
dei nuovi dispositivi della comunicazione in Rete. In tal senso, il rapporto
richiama l'esperienza, ancora più avanzata di quella europea (ed in grado quindi
di delineare le future linee di tendenza) statunitense, che la relazione tra
ecosistema digitale e apparato televisivo sia cooperativa (e virtuosa) piuttosto che
competitiva (e dannosa) lo testimoniano bene gli ultimi dati sul consumo
"associato" di Tv e Internet che arrivano dagli USA: gli utenti americani che
occupano il primo quintile per numero di minuti passati ogni giorno su Internet
sono anche quelli tra gli internet users che usano più televisione.
Il settore radiotelevisivo italiano è stato interessato, da un lato, dal recepimento
della normativa dell'Unione europea (in particolare la direttiva 2007/65/UE) e,
dall'altro lato, dal passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia del digitale
terrestre, in base alla quale, il segnale radiotelevisivo, una volta digitalizzato
(ossia trasformato in una frequenza numerica) può essere trasmesso su frequenze
terrestri: la compressione del segnale audiovisivo premette di moltiplicare il
numero di canali trasmessi contemporaneamente da un'unica frequenza;
conseguentemente, ogni singola frequenza (o multiplex) può trasportare un
numero elevato di canali televisivi.
Dossier n. 213
9
Nel luglio 2012 è stato completato il passaggio del sistema di trasmissione
radiotelevisiva dalla tecnologia analogica a quella del digitale terrestre, che ha
determinato un "dividendo digitale interno", consistente nelle frequenze in
tecnica digitale terrestre disponibili in quanto non già assegnate agli operatori
nazionali esistenti. L'articolo 3-quinquies del decreto-legge 16/20122 ha previsto
che le frequenze siano assegnate mediante gara pubblica onerosa. Le procedure
per l'espletamento della gara sono state disciplinate dall'Autorità nazionale
indipendente di regolazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM) con la delibera 277/13/Cons dell'11 aprile 2013.
Il testo unico suddivide i soggetti della comunicazione in: 1) "operatori di rete",
cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di
comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite, e di impianti di messa in onda; 2) "fornitori dei servizi di media", cioè i
soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità
editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo
e che ne determinano le modalità di organizzazione. Tanto l’attività di operatore
di rete quanto quella di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, sono
soggette a un regime autorizzatorio e non più concessorio, come avveniva
precedentemente al testo unico. Le autorizzazioni sono rilasciate al livello
nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico di intesa con l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e a livello regionale e locale dai competenti organi
delle regioni e delle provincie; si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico, di
autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso,
analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni
elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche
(decreto legislativo 259/2003); le autorizzazioni generali, sempre in base al citato
articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Per i
detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze
elettromagnetiche vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico
secondo criteri che il testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, predisposto dal Ministero e aggiornato ogni cinque
anni, e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni sentito il parere delle regioni.
Il testo unico prevede una disciplina anticoncentrazione (art. 43) che individua
limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse, questi ultimi
calcolati innovativamente in rapporto ai ricavi dei settori che compongono il
"sistema integrato delle comunicazioni" (SIC, ossia settore economico che
comprende la stampa quotidiana e periodica, l'editoria annuaristica ed elettronica
anche per il tramite di Internet, radio e televisione, cinema, pubblicità esterna,
2 Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.
Dossier n. 213
10
iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni). In
particolare, la legge prevede che:
un medesimo fornitore di contenuti, anche attraverso società controllate o
collegate, non possa essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente,
televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale;
il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle
comunicazioni sia individuato nel 20% dei ricavi complessivi del "sistema
integrato delle comunicazioni";
gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel
mercato non possano conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del
settore integrato delle comunicazioni;
sia fatto divieto ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito
nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori
all'8% del SIC, e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche
che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di
acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani
diffusi unicamente in modalità elettronica. Tale divieto, inizialmente
previsto sino al 31 dicembre 2010, è stato da ultimo prorogato al 31
dicembre 2015 dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 192/20143.
Il testo unico ha riformato la disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo
(articoli 45-49) definendone i compiti e affidandolo, mediante concessione, fino
al 6 maggio 2016, alla società RAI S.p.A. (a totale azionariato pubblico: 99,56%
Ministero dell'economia; parte rimanente SIAE; i rapporti tra Stato e RAI per
l'erogazione del servizio pubblico sono regolati da contratti di servizio pubblico
di durata triennale. Lo schema di contratto di servizio pubblico radiotelevisivo
per il periodo 2013-2015 (atto n. 31) è stato esaminato dalla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, che
ha espresso il parere nella seduta del 7 maggio 2014. Circa il finanziamento del
servizio pubblico radiotelevisivo, il testo unico obbliga la società concessionaria
a destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la
fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una
contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione
di indipendenza. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandata la
verifica del corretto svolgimento dei compiti affidati, dalla legge e dal contratto
di servizio, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, cui
vengono attribuiti nuovi poteri di indagine e sanzionatori. È disciplinata
l'organizzazione e l'amministrazione della società RAI, con la modifica della
composizione e della procedura di nomina dei membri del consiglio di
3 Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Dossier n. 213
11
amministrazione e del collegio sindacale, nonché della procedura di nomina del
presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze (il consiglio di
amministrazione è composto da nove membri; la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente,
sono invece indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze; il presidente del
consiglio di amministrazione è nominato previo parere favorevole espresso a
maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione).
Le modalità di elezione o nomina del Consiglio di amministrazione della RAI
spa dal 1952 ad oggi ha conosciuto le seguente dinamica legislativa.
Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di
assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione" (art. 20, confluito nel testo unico)
Legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo" (art. 2)
Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da cinque membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in
materia di trasmissioni radiotelevisive", convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 (art. 6) Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del
servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La
nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per
l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei
membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina
di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La
nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella
medesima votazione.
Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante "Disposizioni urgenti in
materia di trasmissioni radiotelevisive" (art. 6, testo originario, prima delle
modifiche introdotte dalla legge di conversione) Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del
servizio radiotelevisivo è composto di quindici membri nominati dalla
commissione parlamentare di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Dossier n. 213
12
La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione
con voto limitato ai tre quarti dei componenti del consiglio medesimo.
Legge 14 aprile 1975, n. 103, recante " Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva" (Art. 8) Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri,
di cui:
sei eletti dall'assemblea dei soci (il Ministero del tesoro);
dieci eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza di tre quinti dei
suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate
dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre
nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza del consiglio di
amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro
quindici giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la
Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 (art. 5,
come modificato dall'art. 1 dell'Atto aggiuntivo approvato con D.P.R. 22
novembre 1965, n. 1705)
Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sette membri designati
rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli
affari esteri, dal Ministero dell'interno dal Ministero del tesoro, dal Ministero
delle finanze dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero
delle partecipazioni statali.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180 recante "
Approvazione ed esecutorietà della Convenzione per la concessione alla
Radio Audizioni Italia Società per azioni del servizio di radioaudizioni e
televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo" (art. 5)
Il Consiglio di amministrazione della RAI è composto da sei membri designati
rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli
esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle
finanze e dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La Corte costituzionale (sentenza n. 69/2009) ha valutato che la prima esigenza
che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare è quella di «offrire al
pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di
informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale
rappresentazione delle idee che si esprimono nella società». Rispetto a questi fini
Dossier n. 213
13
fondamentali, è indispensabile che gli organi direttivi da una parte non debbano«rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva opreponderante, del potere esecutivo» e dall'altra debbano avere una struttura «taleda garantirne l'obbiettività». Questa doppia condizione, negativa e positiva, puòessere realizzata solo se «siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, cheistituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale». La Corte ha ribaditotale orientamento, affermando che il servizio pubblico radiotelevisivo, intesocome «servizio sociale», deve possedere un «elevato tasso di democraticitàrappresentativa», che lo stesso «ripete dalla sua strutturazione nell'orbita delParlamento» (sentenza n. 194 del 1987). L'imparzialità e l'obbiettivitàdell'informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degliorientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà che le notizie e i contenutidei programmi siano, in sé e per sé, sempre e comunque obbiettivi. Larappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismoesistente nella società, si pone pertanto, permanendo l'attuale regime, come il piùidoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratoridella società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni econdizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività eimparzialità. Il legislatore ha previsto, negli ultimi trent'anni, forme e proporzionidiverse per la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione dellaRAI, ma ha sempre rispettato due principi fondamentali: il primo consiste nellaprevalenza numerica dei componenti designati dalla Commissione parlamentare;il secondo, nel ruolo necessario di quest'ultima nelle procedure di rimozione deimembri del consiglio medesimo.
SINTESI DEL CONTENUTO
A.S. n. 1880 Sintesi del contenuto
17
Articolo 1
(Contratto nazionale di servizio)
L’articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici (177/2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula del contratto di servizio (la cui
durata è elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio dei
ministri, il quale definirà anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-quida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle
mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte, inoltre, novelle di
carattere formale, perché già vigenti (introdotte dal decreto-legge 66/2014)
sull’articolazione territoriale della Rai e sulle spese per la sede di Bolzano
derivanti dalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
ladina e tedesca.
Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
L’articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (177/2005) che disciplina la Rai. È ridotto da 9 a 7, il
numero dei consiglieri d’amministrazione, designati: due eletti dalla Camera dei
deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due
designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la
rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei
componenti del consiglio di amministrazione ed i casi di dimissioni o
impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri.
Sono riformulati i compiti del consiglio d’amministrazione che nomina, su
proposta dell’assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti
i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Articolo 3
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
L’articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli 49-bis-ter-quater al Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici (177/2005). Il nuovo articolo 49-bis
(Responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate) assoggetta
l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e
controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di
responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. Il nuovo
A.S. n. 1880 Sintesi del contenuto
18
articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
esclude i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative
acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione della disciplina del
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto
legislativo 163/2006); esclude, altresì, tutti i contratti conclusi dalla Rai, aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal
citato Codice. Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale)
disciplina il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi,
demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri, modalità e
relative deroghe.
Articolo 4
(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa)
L’articolo 1 delega al Governo la disciplina del finanziamento pubblico della
Rai. Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non
cita il conferimento di deleghe al Governo. Sugli schemi di decreto (predisposti
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze) è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Articolo 5
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
L’articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale
radiotelevisivo e sulla Rai, contenute nella legge 112/2004 e compilate nel testo
unico 177/2005; è abrogato l’articolo 50 del medesimo testo unico 177/2005 che
enumera talune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma 2 delega al
Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici. Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che
non cita il conferimento di deleghe al Governo, previste sia dall’articolo 5, sia
dall’articolo 4, sul finanziamento della Rai, ove è anche previsto il parere
parlamentare sullo schema di decreto legislativo.
Articolo 6
(Disposizione transitoria)
L’articolo 6 limita l’applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di
amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di
legge, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla
data di entrata in vigore della legge.
SCHEDE DI LETTURA
A.S. n. 1880 Articolo 1
21
Articolo 1
(Contratto nazionale di servizio)
1. All'articolo 45 del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici,
di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola:
«Ministero» sono inserite le seguenti: «,
previa delibera del Consiglio dei
ministri,» e le parole: «sono rinnovati
ogni tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sono rinnovati ogni cinque
anni»;
b) al comma 2, la lettera p) è sostituita
dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello
nazionale e quella a livello regionale
attraverso la presenza in ciascuna regione
e provincia autonoma di proprie redazioni
e strutture adeguate alle specifiche
produzioni, nel rispetto di quanto previsto
alla lettera f)»;
c) al comma 2, lettera q), le parole:
«comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 6»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sedi che garantiscono il servizio di
cui al comma 2, lettera f), mantengono la
loro autonomia finanziaria e contabile in
relazione all'adempimento degli obblighi
di pubblico servizio affidati alle stesse e
fungono anche da centro di produzione
decentrato per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici
locali»;
e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con la convenzione stipulata tra
la società concessionaria e la provincia
autonoma di Bolzano sono individuati i
diritti e gli obblighi relativi, con
particolare riferimento ai tempi e agli
orari delle trasmissioni radiofoniche e
televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilità nell'utilizzo del
finanziamento pubblico provinciale, dei
costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina è data rappresentazione
in apposito centro di costo del bilancio
della società concessionaria. Le spese per
la sede di Bolzano sono assunte dalla
provincia autonoma di Bolzano, tenendo
conto dei proventi del canone di
abbonamento di cui all'articolo 47 del
presente testo unico. L'assunzione degli
oneri per l'esercizio delle funzioni
relative alla sede di Bolzano avviene
mediante le risorse individuate
dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del
testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, nell'importo non superiore
ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali
ulteriori oneri derivanti dalla predetta
convenzione rimangono esclusivamente a
carico del bilancio della provincia
autonoma di Bolzano»;
f) al comma 4, le parole: «rinnovo
triennale» sono sostituite dalle seguenti:
«rinnovo quinquennale»;
g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con deliberazione del Consiglio
dei ministri sono definiti gli indirizzi ai
fini dell’intesa con l’Autorità, di cui al
comma 4».
A.S. n. 1880 Articolo 1
22
L’articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici (177/20054) di seguito testo unico che definisce i compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
L’articolo 1, comma 1, lettera a) novella il comma 1, prevedendo che per la
stipula del contratto di servizio, sulla base del quale è svolto il servizio pubblico
generale radiotelevisivo, occorra una previa delibera del Consiglio dei ministri.
Una seconda novella prevede che il medesimo contratto sia rinnovato ogni
cinque anni, anziché tre anni.
L’articolo 1, comma 1, lettera b) novella il comma 2, che elenca gli elementi
comunque garantiti dal servizio pubblico radiotelevisivo. È sostituita la lettera p)
che, nel testo vigente, dispone l'articolazione della società concessionaria in una
o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto
Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Il nuovo testo prevede
che è garantita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello
regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di
proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di
quanto previsto alla lettera f) relativa alle minoranze linguistiche (oggetto anche
della successiva lettera d dell’articolo in commento).
L’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge 66/20145 reca una
disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al testo unico, alla
legge 112/20046, oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 5, comma 1, del
disegno dilegge in esame. L’articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge 66/2014, dispone che, in via
transitoria, tuttavia, ossia nelle more della definizione di un nuovo assetto territoriale da
parte di RAI S.p.A., le sedi regionali e delle province autonome continuano ad operare
in regime di autonomia finanziaria e contabile.
In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI
S.p.A. per l’esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244)
la struttura territoriale di produzione televisiva della società consta della Direzione
Coordinamento Sedi Regionali, operante in Roma, dei centri di produzione di Roma,
Milano, Napoli e Torino, e di 17 sedi regionali (pagina 68).
L’articolo 1, comma 1, lettera c) novella il comma 2, lettera q) per correggere
un errore formale.
L’articolo 1, comma 1, lettera d) sostituisce il comma 3, in base al quale le sedi
regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali
4 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
5 Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
6 Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione.”
A.S. n. 1880 Articolo 1
23
della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Il testo
proposto aggiunge a tale previsione che le predette sedi fungono anche da centro
di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli
strumenti linguistici locali.
L’articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge
66/2014 reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al
testo unico, alla citata legge 112/2004, oggetto di abrogazione da parte
dell’articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.
L’articolo 1, comma 1, lettera e) inserisce un nuovo comma 3-bis concernente
le spese per la sede di Bolzano derivanti dalla convenzione per le trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca.
L’articolo 21, comma 1, lettera b-bis) capoverso 3-bis, del citato decreto-legge
66/2014 reca una disposizione identica e, quindi, già vigente, riferita, anziché al
testo unico, alla citata legge 112/2004, oggetto di abrogazione da parte
dell’articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame.
L’articolo 1, comma 1, lettera f) novella il comma 4, coordinandolo con la
novella, operata dal comma 1, sulla durata del contratto di servizio.
L’articolo 1, comma 1, lettera g) inserisce un nuovo comma 4-bis che demanda
al Consiglio dei ministri di definire gli indirizzi ai fini dell’intesa tra l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero dello sviluppo economico,
che fissa le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati,
al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
A.S. n. 1880 Articolo 2
25
Articolo 2
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. All'articolo 49 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «composto da
nove membri» sono sostituite dalle
seguenti: «composto da sette membri»;
b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai
seguenti:
«5. La nomina del presidente del
consiglio di amministrazione è effettuata
dal consiglio medesimo nell'ambito dei
suoi membri.
6. I membri del consiglio di
amministrazione sono così designati:
a) due eletti dalla Camera dei
deputati e due eletti dal Senato della
Repubblica, con voto limitato a uno;
b) due designati dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea
dei dipendenti della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, con
modalità che garantiscano la trasparenza
e la rappresentatività della designazione
stessa.
7. La revoca dei componenti del consiglio
di amministrazione è deliberata
dall'assemblea ed acquista efficacia a
seguito di valutazione favorevole della
Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento
permanente ovvero di revoca del
presidente o di uno o più membri del
consiglio di amministrazione, i nuovi
componenti sono nominati con la
medesima procedura di cui al comma 6
entro i trenta giorni successivi alla data di
comunicazione formale delle dimissioni o
di comunicazione formale della
sussistenza della causa di impedimento
permanente. Nel caso di revoca del
presidente o di uno o più membri del
consiglio di amministrazione, il termine
sopra indicato decorre dalla data di
comunicazione formale della valutazione
favorevole alla delibera di revoca di cui
al comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai
compiti allo stesso attribuiti dalla legge e
dallo statuto della società, approva il
piano industriale e il piano editoriale, il
preventivo di spesa annuale, nonché gli
investimenti che, anche per effetto di una
durata pluriennale, siano di importo
superiore a 10 milioni di euro.
10. Il consiglio di amministrazione
nomina l’amministratore delegato su
proposta dell’assemblea.
L’amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di
amministrazioni in merito alla gestione
aziendale e sovrintende alla
organizzazione e al funzionamento
dell'azienda nel quadro dei piani e delle
direttive definite dal consiglio di
amministrazione;
b) assicura la coerenza della
programmazione radiotelevisiva con le
linee editoriali e le direttive adottate dal
consiglio di amministrazione;
c) firma gli atti e i contratti aziendali
attinenti alla gestione della società,
provvede alla gestione del personale
dell'azienda e nomina i dirigenti apicali,
sentito il consiglio di amministrazione;
d) propone all'approvazione del
consiglio di amministrazione gli atti e i
contratti aziendali aventi carattere
strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le
A.S. n. 1880 Articolo 2
26
eventuali variazioni degli stessi, nonché
gli atti e i contratti che, anche per effetto
di una durata pluriennale, siano di
importo superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano
industriale, del preventivo di spesa
annuale, delle politiche del personale e
dei piani di ristrutturazione, nonché dei
progetti specifici approvati dal consiglio
di amministrazione in materia di linea
editoriale, investimenti, organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche
del personale.
11. L'amministratore delegato non è
dipendente della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa e rimane in carica per tre
anni dall'atto di nomina, salva la facoltà
di revoca delle deleghe in ogni momento
da parte del consiglio di amministrazione,
sentita l'assemblea.
12. All'amministratore delegato è
riconosciuto un compenso; in caso di
revoca al medesimo amministratore
spetta un'indennità pari a tre dodicesimi
del compenso annuo.
12-bis. Restano ferme le funzioni di
indirizzo generale e di vigilanza dei
servizi pubblici radiotelevisivi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive
modificazioni. Il consiglio di
amministrazione riferisce annualmente
alla medesima Commissione sulle attività
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1
a 7 si applica fino a che il numero delle
azioni alienate ai sensi dell'articolo 21
della legge 3 maggio 2004, n. 112, non
superi la quota del 10 per cento del
capitale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili motivi di
interesse generale connessi allo
svolgimento del servizio».
2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa
provvede all'adeguamento del proprio
statuto alle disposizioni di cui al comma
1 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 4, primo comma, della
legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da:
«; indica i criteri generali per la
formazione dei piani» fino a: «esercita le
altre funzioni ad essa demandate dalla
legge» sono soppresse.
L’articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (177/20057) di seguito testo unico che disciplina la Rai.
L’articolo 2, comma 1, lettera a) novella il comma 3, riducendo da 9 a 7, il
numero dei consiglieri d’amministrazione.
L’articolo 2, comma 1, lettera b) sostituisce i commi da 5 a 12 (ed aggiunge 2
nuovi commi 12-bis e 12-ter); i vigenti commi 5-10 sono relativi alla nomina del
consiglio d’amministrazione della Rai, prevedendo un meccanismo a regime
(successivamente all'alienazione di almeno il 10% delle azioni di RAI spa) ed
uno transitorio (commi 7-9) che è il solo ad essere stato applicato: elezione di 7
dei nove membri da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con il voto limitato a uno; i
restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di
maggioranza, il Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del
7 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
A.S. n. 1880 Articolo 2
27
presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della commissione parlamentare.
Anche il nuovo testo proposto prevede un meccanismo di tipo transitorio, poiché
il nuovo comma 12-ter stabilisce che i nuovi commi da 1 a 7, si applichino fino a
quando saranno state alienate un numero di azioni superiore alla quota del 10 per
cento del capitale della Rai.
Il comma 5, del testo vigente, prevede che la nomina del presidente del consiglio
di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri; tale
previsione viene confermata dal nuovo testo del comma 5, viene invece
soppressa la previsione che la nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del
parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Il comma 6, del testo vigente, prevede che l’elezione degli amministratori
avviene mediante voto su liste presentate dai soci (tale previsione non è attuata,
perché subordinata alla privatizzazione della Rai). Il nuovo testo del comma 6
prevede che gli amministratori siano così designati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della
Repubblica, con voto limitato a uno;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la
rappresentatività della designazione stessa.
Il nuovo testo del comma 7 disciplina la revoca dei componenti del consiglio di
amministrazione, prevedendo una delibera dall'assemblea che acquista efficacia a
seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il nuovo testo del comma 8 disciplina i casi di dimissioni o impedimento
permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio
di amministrazione: i nuovi componenti sono nominati con la medesima
procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di
comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della
sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del
presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine
sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione
favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
A.S. n. 1880 Articolo 2
28
Il nuovo testo del comma 9 attribuisce al consiglio di amministrazione, oltre ai
compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società,
l’approvazione di:
piano industriale;
piano editoriale;
preventivo di spesa annuale;
investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di
importo superiore a 10 milioni di euro.
Il nuovo testo del comma 10 attribuisce al consiglio di amministrazione la
nomina dell’amministratore delegato su proposta dell’assemblea.
Il nuovo comma 10 elenca i compiti dell’amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale
e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel
quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;
il vigente comma 12, lettera a) limita la responsabilità del direttore
generale “ai profili di propria competenza”;
b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee
editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione; la
vigente lettera c) prevede che tale compito sia effettuato “in
collaborazione con i direttori di rete e di testata”;
c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società,
provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti
apicali, sentito il consiglio di amministrazione; la vigente lettera d) affida
al direttore generale il compito di proporre al consiglio di amministrazione
le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo
livello;
d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i
contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché
gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano
di importo superiore a 10 milioni di euro; la vigente lettera g) individua il
limite a 2,5 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa
annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione,
nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in
materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica
finanziaria e politiche del personale.
La vigente lettera i) prevede che il direttore generale trasmette al consiglio
di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento
degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi
competenti.
A.S. n. 1880 Articolo 2
29
Disposizioni su funzioni, compiti e responsabilità del consiglio
d’amministrazione e dell’amministratore delegato, nonchè sui contratti conclusi
dalla Rai sono dettati dai nuovi articoli 49-bis-ter-quater del testo unico,
introdotti dall’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame.
Il nuovo comma 11 dispone che l'amministratore delegato non è dipendente
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e rimane in carica per tre anni dall'atto di
nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del
consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea. Il comma 11 del testo vigente
prevede che il direttore generale della Rai è nominato dal consiglio di
amministrazione, d'intesa con l'assemblea e che il suo mandato ha la stessa durata
di quello del consiglio.
Il nuovo comma 12 recita che all'amministratore delegato è riconosciuto un
compenso e che, in caso di revoca, spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del
compenso annuo.
Il nuovo comma 12-bis reca una salvaguardia delle funzioni di indirizzo generale
e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo
4 della legge 103/19758 (oggetto di novella da parte del comma 3, dell’articolo in
commento). Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima
Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
Il nuovo comma 12-ter limita l’applicazione della disciplina di cui ai commi da 1
a 7, fino a che il numero delle azioni, alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge
112/20049 (dismissione della partecipazione azionaria dello Stato nella RAI spa)
non superi la quota del 10 per cento del capitale, in considerazione dei rilevanti
ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del
servizio.
Il comma 2 fissa il termine (sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge)
entro il quale la Rai provvede all'adeguamento del proprio statuto alle
disposizioni di cui al comma 1.
Il comma 3 riduce i compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previsti dall'articolo 4, primo
comma, della citata legge 103/1975 (in neretto i compiti soppressi):
formula gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi
e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;
8 Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”.
9 Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione.”
A.S. n. 1880 Articolo 2
30
controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le
deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e
dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al
mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le
deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare sulle
richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna
elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;
indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e
pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle
prescrizioni dell'atto di concessione;
approva i piani di massima della programmazione annuale e
pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di
amministrazione della società concessionaria le relazioni sui
programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi
generali formulati;
formula indirizzi generali relativamente ai messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e
la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la
finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio
pubblico radiotelevisivo;
analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il
contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati
di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;
riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui
programmi della Commissione;
(elegge dieci consiglieri di amministrazione della società
concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; tale
punto è implicitamente abrogato dalla legge 112/2004);
esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.
L’articolo 5 del disegno di legge in esame, sopprime l’articolo 50 del testo unico,
che, fra l’altro, indica tra i compiti della Commissione parlamentare di vigilanza,
quelli di cui al citato articolo 4, della legge 103/1975.
A.S. n. 1880 Articolo 3
31
Articolo 3
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Nel titolo VIII del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, dopo l’articolo 49 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 49-bis. -- (Responsabilità dei
componenti degli organi delle società
partecipate) -- 1. L'amministratore
delegato e i componenti degli organi di
amministrazione e controllo della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa sono
soggetti alle azioni civili di responsabilità
previste dalla disciplina ordinaria delle
società di capitali.
Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I
contratti conclusi dalla RAI-
Radiotelevisione italiana Spa aventi per
oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di
programmi radiotelevisivi e le relative
acquisizioni di tempo di trasmissione
sono esclusi dall'applicazione della
disciplina del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso
codice.
2. I contratti conclusi dalla RAI-
Radiotelevisione italiana Spa aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria non sono soggetti agli
obblighi procedurali previsti per tale
tipologia di contratti dal citato codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Art. 49-quater. -- (Reclutamento del
personale). -- 1. L'amministratore
delegato, con proprio provvedimento,
sentito il consiglio di amministrazione,
definisce i criteri e le modalità per il
reclutamento del personale e quelli per il
conferimento degli incarichi, nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e della disciplina generale relativa
alle società in totale partecipazione
pubblica. Lo stesso provvedimento
individua i profili professionali e gli
incarichi per i quali, in relazione agli
specifici compiti assegnati, può derogarsi
ai suddetti criteri e modalità».
L’articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli 49-bis-ter-quater al Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici (177/200510
).
Il nuovo articolo 49-bis (Responsabilità dei componenti degli organi delle
società partecipate) assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli
organi di amministrazione e controllo della Rai alle azioni civili di responsabilità
previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali. L’art. 2392 del codice civile (Responsabilità verso la società) dispone che gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi
sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di
tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
10
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
A.S. n. 1880 Articolo 3
32
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli
amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 (sul contenuto
della delega all’amministratore delegato) sono solidalmente responsabili se, essendo a
conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per
gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo
immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al
presidente del collegio sindacale. In base alla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI S.p.A.
per l’esercizio 2013, trasmessa alle Camere il 12 marzo 2015 (Doc. XV, n. 244) il
contenzioso della Rai è sintetizzato nella tabella di pagina 115 che espone anche la
consistenza del “fondo controversie legali” che, per il 2013, ammonta a 105 milioni di
euro per le controversie diverse dalla cause di lavoro ed a 30 milioni di euro per queste
ultime.
Il nuovo articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa) esclude (comma 1) i contratti conclusi dalla Rai aventi per oggetto
l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi
radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione,
dall'applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) ai sensi del suo articolo
19 (Contratti di servizi esclusi) in base al quale il codice non si applica ai
contratti pubblici: a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità
finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti
diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente,
contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione
rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente
codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di
programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e
appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni
di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i
servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio
della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione.
Il codice (articolo 19, comma 2) non si applica agli appalti pubblici di servizi
aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni
aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di
A.S. n. 1880 Articolo 3
33
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali
disposizioni siano compatibili con il trattato UE.
Il nuovo articolo 49-ter (comma 2) esclude tutti i contratti conclusi dalla Rai,
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di
contratti dal citato Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (decreto legislativo 163/2006). L’articolo 215 del codice individua gli importi delle soglie dei contratti pubblici di
rilevanza comunitaria nei settori speciali:
a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale) disciplina il
reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi, demandando
all'amministratore delegato (figura gestionale che sostituisce quella del “direttore
generale” in forza delle novelle recate dall’articolo 2, del disegno di legge in
esame):
con proprio provvedimento,
sentito il consiglio di amministrazione;
la definizione di criteri, modalità e relative deroghe, nel rispetto:
o dei princìpi di cui all'articolo 35 (Reclutamento del
personale) comma 3, del decreto legislativo 165/200111
in
base al quale;
o della disciplina generale relativa alle società in totale
partecipazione pubblica. Il citato articolo 35, comma 3, dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove
è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
11
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
A.S. n. 1880 Articolo 3
34
La citata relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della RAI
S.p.A. per l’esercizio 2013 (Doc. XV, n. 244) espone al capitolo 7 (pagina 104)
l’analisi sulle risorse umane della Rai e sul contenzioso in materia di lavoro.
A.S. n. 1880 Articolo 4
35
Articolo 4
(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la disciplina del
finanziamento pubblico della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa vigente in
materia di canone di abbonamento,
tenendo conto della giurisprudenza
consolidata;
b) efficientamento del sistema del
finanziamento pubblico della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione del livello di morosità
riscontrata, dell'incremento delle disdette,
dell'analisi costi-benefici, nel
perseguimento di politiche finalizzate a
perequazione sociale ed effettività della
riscossione;
c) indicazione espressa delle norme
abrogate;
d) armonizzazione del sistema di
finanziamento al modello societario della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze. I relativi schemi sono trasmessi
alle Camere per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti,
che si esprimono entro sessanta giorni,
decorsi i quali il Governo può procedere
anche in mancanza dei pareri.
3. In conformità all'articolo 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri non
compensati al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del
finanziamento pubblico della Rai.
Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il
conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo, sia
dall’articolo 5, per la modifica del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici (177/200512
).
L’articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al
Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo
limitato e per oggetti definiti.
12
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
A.S. n. 1880 Articolo 4
36
Il comma 1 elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento,
tenendo conto della giurisprudenza consolidata;
b) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico della Rai, in
considerazione:
a. del livello di morosità riscontrata;
b. dell'incremento delle disdette;
c. dell'analisi costi-benefici;
d. nel perseguimento di politiche finalizzate a:
i. perequazione sociale;
ii. effettività della riscossione;
c) indicazione espressa delle norme abrogate;
d) armonizzazione del sistema di finanziamento al modello societario della
Rai.
La disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione è stata introdotta
dal Regio decreto-legge 246/1938. L’articolo 47 del Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici (177/200513
) disciplina il finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, disponendo, in particolare, che entro il mese di novembre di
ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce
l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo,
in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che
prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di
servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 3); per l’anno 2015 ha provveduto il
decreto ministeriale 29 dicembre 201414
. L’articolo 21, del decreto-legge 66/201415
riduce di 150 milioni di euro per il 2014 le somme, derivanti dal canone di
abbonamento alla televisione, da attribuire alla Rai. È fatto divieto alla Rai di utilizzare,
direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non
inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (comma 4). Ai sensi dell’art. 27,
comma 8, primo periodo, della legge finanziaria per il 2000 (488/1999) il canone di
abbonamento alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all’un per cento già spettante
all’Accademia di Santa Cecilia16
. La Corte costituzionale, nel ribadire la legittimità
dell’imposizione del canone radiotelevisivo, ha chiarito con la sentenza 284/2002, che
lo stesso “costituisce in sostanza un’imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per
intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all’Accademia nazionale di Santa
Cecilia) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”.
Il comma 2 individua il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi di cui
al comma 1:
su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
13
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. 14
Decreto ministeriale 29 dicembre 2014 “Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni,
per l’anno 2015”. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015. 15
Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”. 16
Ai sensi della legge 13 giugno 1935, n. 1184, come modificato dal d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56.
A.S. n. 1880 Articolo 4
37
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
i relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta
giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei
pareri.
Il comma 3 contiene una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio
interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza
pubblica 196/200917
, in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
17
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.
A.S. n. 1880 Articolo 5
39
Articolo 5
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio
2004, n. 112;
b) articolo 50 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177;
2. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la modifica del testo unico
dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 16 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, nonché sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione delle
disposizioni vigenti;
b) definizione dei compiti del servizio
pubblico con riguardo alle diverse
piattaforme tecnologiche, tenendo conto
della innovazione tecnologica e della
convergenza delle piattaforme
distributive;
c) indicazione espressa delle norme
abrogate.
Il comma 1 abroga:
a) articoli 17 e 20 della legge 112/200418
; l’articolo 17 definisce i compiti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, mentre l’articolo 20 disciplina
la Rai; le relative disposizioni sono state compilate nel Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/200519
) rispettivamente agli
articoli 45 e 49, oggetto di novelle da parte degli articoli 1 e 2 del presente
disegno di legge.
b) articolo 50 del citato testo unico 177/2005 che enumera talune
disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
a. articoli 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/197520
(che affidano alla
Commissione i compiti di vigilanza e ne determinano la
composizione); articolo 4 della medesima legge 103/1975 che
individua i compiti della Commissione (l’articolo 4 è oggetto di
novella da parte dell’articolo 2 del disegno di legge in esame);
b. articolo 1 del decreto-legge 545/199621
che, al comma 4, regola la
comunicazione, da parte del Governo, alla Commissione, di atti
inerenti ai rapporti convenzionali tra il competente ministero e la
18
Legge 3 maggio 2004, n. 112 “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione.” 19
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. 20
Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”. 21
Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e
delle telecomunicazioni”.
A.S. n. 1880 Articolo 5
40
Rai, attribuendo alla Commissione l’esercizio, ove occorra, di
funzioni di indirizzo;
c. articolo 20 della citata legge 112/2004, sulla disciplina della Rai,
ricompreso poi nell’articolo 49 del testo unico 177/2005, oggetto di
novella da parte dell’articolo 2, del disegno di legge in esame.
Il comma 2 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici 177/2005; a tale fine è adottato, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la sua
modifica.
Si rileva l’opportunità di modificare il titolo del disegno di legge che non cita il
conferimento di deleghe al Governo, previste sia dal presente articolo 5, sia
dall’articolo 4, sul finanziamento della Rai, ove è anche previsto il parere
parlamentare sullo schema di decreto legislativo.
L’articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al
Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Il comma 2 elenca i princìpi e criteri direttivi:
a) quelli di cui all’articolo 16 della citata legge 112/2004; tale disposizione
aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione,
indicando principi e criteri direttivi per l’esercizio, da parte delle regioni,
della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva
in ambito regionale o provinciale; sulla base di tale delega venne adottato
il citato testo unico 177/2005;
b) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;
c) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse
piattaforme tecnologiche, tenendo conto della innovazione tecnologica e
della convergenza delle piattaforme distributive;
d) indicazione espressa delle norme abrogate.
A.S. n. 1880 Articolo 6
41
Articolo 6
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni sulla nomina del
consiglio di amministrazione della RAI-
Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi
dell'articolo 49 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, come modificato dall'articolo 2
della presente legge, si applicano a
decorrere dal primo rinnovo del consiglio
medesimo, successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
L’articolo 6 limita l’applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di
amministrazione della Rai, come risultanti dalle novelle recate all’articolo 49 del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (177/200522
)
dall’articolo 2 del disegno di legge. Esse si applicano a decorrere dal primo
rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della
legge. Il mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione della Rai (articolo 49,
comma 4, del citato testo unico) dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola
volta. Il consiglio in carica è stato nominato il 5 luglio 2012.
22
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”.
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. 1815
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Ultimi dossier
del Servizio Studi
XVII LEGISLATURA
203 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1577-A "Riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche"
204 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1854 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione" Edizione provvisoria
205 Dossier Dossier del Servizio Studi sullo schema di decreto legislativo "Misure di
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1,
commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"
206 Dossier Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose (A.G. 154) Edizione provvisoria
207 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.G. n. 158 Schema di decreto legislativo recante il
testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni
208 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26
febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE" Nuovo testo adottato dalla Commissione l'8 aprile 2015
209 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1328-A "Disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizza-zione e competitività agricole del settore agricolo,
agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)"
210 Dossier Immigrazione: cenni introduttivi
211 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1758-A "Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2014" Il testo proposto dalla 14a Commissione
212 Dossier Riforma del Terzo settore - Note sul disegno di legge A.S. n. 1870 "Delega al
Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
Servizio civile universale"
Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier". Senato della Repubblica www.senato.it