RILIEVI RICORRENTI
ANNO 2011
PARTE A
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
RILIEVO
Mancato aggiornamento degli inventari degli immobili ed
incompleta annotazione sui fascicoli inventariali dei lavori
eseguiti.
Il D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) stabilisce, all’art. 234,
che i beni della Difesa debbono essere inventariati.
Inoltre, la Direttiva Gen-G-001 prevede che i fascicoli inventariali debbono
essere costantemente aggiornati, con l’annotazione di tutti i lavori e gli
interventi infrastrutturali eseguiti sugli immobili.
I registri inventariali debbono essere conservati e scrupolosamente compilati a
cura dei responsabili. Inoltre, ad ogni cambio di comando, andrà effettuato il
loro passaggio di consegne al Comandante subentrante.
Presso numerosi Enti gli inventari non risultano aggiornati e non contengono
l’indicazione degli interventi effettuati. Si è inoltre riscontrato che talvolta non
si procede al passaggio di consegne dell’immobile fra Comandanti.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare)
Art. 234
Registri e inventari
1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.
2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero
della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai
registri dell’amministrazione.
3. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti
dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
GEN. - G - 001 Edizione Agosto 1988
Istruzioni per l’uso ed il mantenimento degli immobili militari.
……… omissis ………
INVENTARI
Articolo 6
Di tutti gli immobili destinati ad uso militare, debbono essere compilati appositi inventari dai
quali risultino, in ogni tempo, eventuali variazioni nello stato di consistenza e nella
destinazione dei singoli locali (Mod. 1).
In tali inventari, per ogni fabbricato, deve essere indicata la numerazione distintiva, per
piano, di ciascun locale e la sua destinazione e consistenza (natura e stato di conservazione
di soffitti, pareti, pavimenti, infissi ed impianti).
Per gli impianti, aree, ecc. la descrizione deve comprendere tutto ciò che è parte integrante, o
complessiva, o a servizio degli stessi. Agli inventari debbono essere allegate le planimetrie
dell'immobile e dei singoli fabbricati, aree, ecc. che lo compongono.
Articolo 7
Negli inventari non debbono essere riportati i materiali mobili, le attrezzature e, in genere,
tutto quanto riportato nella contabilità dei materiali.
Articolo 8
Gli inventari sono redatti da apposite commissioni composte da:
- un delegato della Direzione del Genio;
- un delegato dell'utente o, nel caso di mancata destinazione dell'immobile, del Comando di
Presidio competente, ovvero dei Comando territoriale.
Dette commissioni sono nominate dal Comando territoriale.
Gli inventari sono compilati in duplice originale, di cui uno sarà conservato dalla Direzione
del Genio competente e l'altro dall'utente.
Articolo 9
Per gli immobili utilizzati da più di un utente, debbono essere compilati tanti inventari
quanti sono gli utenti stessi, dovendo, ogni inventario, comprendere solo un immobile, o la
parte di esso, utilizzata da un singolo utente.
In tali casi le Direzioni del Genio riuniranno tutti gli inventari relativi ad un immobile in un
unico fascicolo. Le parti di uso comune di un immobile occupato da più utenti, debbono
essere inventariate separatamente.
Articolo 10
Gli alloggi siti in fabbricati occupati da un reparto, sono compresi nell'inventario del
fabbricato. Gli alloggi siti in fabbricati adibiti esclusivamente ad abitazioni, e posti
all'interno o all'esterno di un compendio militare, sono descritti in apposito inventario.
Gli alloggi collettivi di servizio sono descritti invece nell'inventario dell'immobile.
Articolo 11
Gli immobili, o parte di immobili, concessi in uso a terzi sono descritti in appositi inventari
(Mod. 1).
Articolo 12
Quando, in conseguenza di lavori eseguiti o di eventi naturali, si siano verificate variazioni
nella consistenza degli immobili, la Direzione del Genio e l'utente, concordemente, o su
iniziativa di uno di essi, provvederanno ad introdurre le relative varianti nell'inventario.
I delegati all'esecuzione di tale operazione, saranno nominati dai comandanti interessati.
………omissis ………
RILIEVO
Mancata applicazione delle disposizioni in materia di verifica a
campione sulle autocertificazioni.
L’art. 71 del D.P.R. 445/2000 stabilisce l’obbligo di verifica, che può essere
effettuata anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte.
Presso alcuni Enti tale attività di verifica viene spesso omessa, ovvero condotta
in maniera non conforme alla normativa vigente.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
……… omissis ………
Articolo 71
(Modalità dei controlli)
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità delle
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi e' tenuto alla
regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento
non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi
consentono di cui all'articolo 2. l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche
attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
……… omissis ………
RILIEVO
Mancata definizione dei rilievi mossi nella precedente ispezione.
Ragioni di buona amministrazione e di efficienza della P.A. costituiscono
obbligo, per tutti gli enti ispezionati, di attivarsi prontamente, non appena a
conoscenza del contenuto dei rilievi mossi in sede ispettiva, al fine di
provvedere al loro ripianamento, nell’ottica di una piena ottimizzazione
dell’azione amministrativa.
A conferma di ciò, costituisce prassi consolidata per gli ispettori, non appena
iniziata la verifica ispettiva presso ogni organismo, di prendere visione del
registro delle ispezioni, al fine di accertare se i rilievi precedentemente mossi
siano stati ripianati.
Malgrado il tempo trascorso fra un’ispezione e l’altra, taluni rilievi emersi nel
corso delle verifiche condotte nel passato risultano ancora pendenti all’atto delle
nuove ispezioni.
RILIEVO
Precarietà/fatiscenza di numerose infrastrutture destinate ad ufficio
alloggi di servizio.
L’effettuazione dei lavori concernenti la stabilità, la straordinaria manutenzione
e l’ordinario mantenimento delle infrastrutture militari, a causa della mancanza
o della scarsità di fondi all’uopo destinati, è spesso procrastinata, con ulteriore
notevole nocumento al patrimonio immobiliare dello Stato.
Tale situazione riguarda anche gli alloggi di servizio, alla cui manutenzione
deve provvedere l’Amministrazione a propria cura e spese.
A tal fine è previsto dalla legge 23.12.1994, n. 724, che una percentuale delle
entrate derivante dalla riscossione dei canoni di concessione venga devoluta alla
manutenzione degli alloggi.
Dalle ispezioni condotte risulta che l’attività manutentiva presso gli alloggi
viene spesso trascurata con inevitabile deterioramento delle strutture
immobiliari. Tale circostanza è foriera di responsabilità a carico dei Comandanti
degli Enti i quali potrebbero essere chiamati a rispondere sotto il profilo civile e
penale per i danni cagionati a terzi nonché per quelli di natura amministrativa
provocati all’A.D..
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Art. 340 Oneri a carico dell'Amministrazione militare
1. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:
a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all’
articolo 359;
b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all’ articolo
360;
c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilità, la straordinaria manutenzione e
l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all’ articolo 361.
Art. 359 Allegato Q - Oneri particolari di gestione a carico
dell'Amministrazione militare
1. Sono a carico dell'amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:
a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;
b) spese per i servizi antincendio;
c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;
d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi, se
non diversamente disposto;
e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.
Art. 360 Allegato R - Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a
carico dell'Amministrazione militare
1. L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente
articolo.
2. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti:
a) energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;
b) impianto telefonico e relativo canone, se è ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonché le
spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio.
3. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di
rappresentanza del concessionario, sono i seguenti:
a) arredamento e attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937;
b) energia elettrica, acqua e gas;
c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni;
d) minuto mantenimento;
e) impianto telefonico e relativo canone, nonché le spese delle conversazioni di servizio.
4. Le modalità della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla
direzione generale dei lavori e del demanio.
Art. 361 Allegato S - Lavori di stabilità, di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento
1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla
normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilità e
la straordinaria manutenzione, nonché di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del
cambio di utenza.
2. I lavori di stabilità o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessità si manifesta
saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilità dell'immobile o da cause fortuite,
relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio. In particolare essi riguardano:
a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;
b) rifacimento di strade, piazzali, cortili e aree similari;
c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in
assenza, fino agli apparecchi erogatori;
d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);
e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore,
montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine e altri eventuali impianti. La riparazione degli
impianti di cui sopra è a carico dell'amministrazione militare sempreché questa li abbia a suo tempo
forniti;
f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti
incassati e sotto traccia;
g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetustà o grave guasto non imputabile all'utente, se
forniti dall'amministrazione militare;
h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale
degrado.
3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per
mantenere l'alloggio in buono stato di servibilità, in dipendenza dell'uso fattone da parte del
concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso.
Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entità, strettamente
legati all'esigenza del buono stato di servibilità dell'alloggio.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
……… omissis ………
Articolo 43
(Alloggi militari e delle Forze di polizia)
………omissis………
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre
1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive
modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in
quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per
cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento
da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
RILIEVO
Espansione, in misura significativa, del fenomeno dell’assegnazione di
alloggio di servizio al coniuge a seguito di sentenza di separazione
giudiziale/consensuale ovvero di divorzio.
Tale fenomeno meriterebbe un più incisivo monitoraggio da parte degli Enti gestori
degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa, in quanto, molto verosimilmente,
si verifica in maniera più significativa rispetto a quanto rilevato in sede ispettiva.
Laddove esso non venga affrontato con adeguati strumenti giuridici di contrasto,
rischia di arrecare notevole nocumento alla disponibilità del patrimonio alloggiativo
da parte della Difesa.
RILIEVO
Diffuse carenze nella gestione degli alloggi di servizio (A.S.I.- A.S.T.-
A.P.P.- S.L.I.).
A tal riguardo, carenze a fattor comune riguardanti tutte le Forze Armate sono state
rilevate con riferimento all’introito dei canoni e delle quote relative alle cd. spese
comuni dovute dagli assegnatari (aventi o meno titolo). In particolare, il regolare
introito delle cd. spese comuni è reso, in taluni casi, difficoltoso a causa della
mancanza di tabelle millesimali. Inoltre la gestione di tali spese è sovente effettuata
con criteri non univoci e ciò non solo tra le diverse Forze Armate, ma anche tra
organismi della medesima Forza Armata.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Art. 339 Spese e modalità di gestione
1. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell’ articolo 288 del codice, sono tenuti:
a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
b) a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP,
SLI e ASC;
c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso
dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalità di gestione e delle varie incombenze
connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.
3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del
precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal
competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati
alla manutenzione straordinaria.
Art. 358 Allegato P - Modalità per la riscossione delle somme dovute dagli
utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP e
SLI; quota forfetaria giornaliera alloggi ASC
1. La riscossione delle somme in argomento è regolata dal presente articolo.
2. Quanto al canone per gli alloggi ASIR, ASI, AST:
a) i competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina militare e
l'Aeronautica militare, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo
intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori e alle
competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo;
b) alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI e AST provvedono
gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio;
c) gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo i
relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa;
d) le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione
competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale;
e) alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione
una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti
di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria;
f) ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste
segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei
versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.
3. Quanto alle spese comuni:
a) le spese comuni per ASIR-ASI-AST sono calcolate a cura dei competenti organi in base alle tabelle
millesimali;
b) alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante
ritenute mensili sullo stipendio.
4. Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente
comunicare l'entità del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi
demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, verificano se i fruitori degli alloggi
versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.
5. Quanto alla retta per gli alloggi APP e SLI:
a) la retta è pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio
dell'alloggio;
b) nel caso in cui la concessione è disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente
amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio;
c) le somme, comunque introitate, sono gestite in modo analogo a quanto indicato nel comma 4.
6. Quanto alla quota forfetaria giornaliera per gli alloggi ASC:
a) la quota forfetaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del
Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;
b) nel caso in cui la concessione è disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente
amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta
mensile sullo stipendio;
c) l'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi.
RILIEVO
Inottemperanza all’obbligo del periodico versamento dell’imposta
complementare di registro da parte di assegnatari di alloggi A.S.I. e
A.S.T.
Tutti gli utenti degli alloggi debbono versare l’imposta di registro, nelle misure
percentuali previste dal DPR 131/1986. Presso taluni Enti l’imposta in parola
non viene corrisposta da parte degli utenti, ovvero viene versata con ritardo o in
misura non corretta. Numerosi sono stati i procedimenti avviati nel corso
dell’anno a seguito delle ispezioni o dei controlli eseguiti dagli uffici preposti,
per il recupero di tale imposta a carico sia degli utenti aventi titolo che di quelli
“sine titulo”.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
……… omissis ………
Articolo 41
(Liquidazione dell’imposta)
1. L'imposta,quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall'ufficio mediante la
applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo
le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire 10 mila, per difetto se la
frazione non è superiore a lire 5 mila e per eccesso se superiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura
fissa indicata nella tariffa.
Articolo 42
(Imposta principale, suppletiva e complementare)
1. E’ principale l'imposta applicata al momento della registrazione; è suppletiva l'imposta
applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è
complementare la imposta applicata in ogni altro caso.
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la
registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa
dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
……… omissis ………
RILIEVO
Mancata applicazione delle disposizioni in materia di nomina del
responsabile del procedimento amministrativo di settore.
La nomina del responsabile del procedimento è necessaria per individuare il
soggetto che, concretamente, si occuperà del procedimento volto all'adozione
del provvedimento amministrativo, ivi compresi tutti gli atti endoprocedimentali
eventualmente occorrenti per addivenire alla decisione finale.
In difetto dell'atto di nomina del responsabile del procedimento, le relative
funzioni restano di competenza del funzionario responsabile dell'unità
organizzativa competente a mente dell'art. 4 della L. n. 241 del 1990.
Presso alcuni Enti le norme relative alla nomina del responsabile del
procedimento risultano disattese.
NORMATIVA SPECIFICA
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Capo II
Responsabile del procedimento
Articolo 4
Unità organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti
di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto
dai singoli ordinamenti.
Articolo 5
Responsabile del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6
Compiti del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta
ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui
all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione
nel provvedimento finale.
PARTE B
GESTIONE FINANZIARIA
RILIEVO
Irregolare corresponsione del compenso forfettario di impiego.
Il compenso forfettario di impiego di cui al D.P.R. 13.6.2002, n. 163, è destinato
al personale che partecipa ad esercitazioni ovvero ad attività addestrative volte
ad elevare il grado di prontezza operativa degli Enti e Reparti delle FF.AA.
Per poter procedere alla corretta corresponsione di tale emolumento debbono
sussistere alcuni requisiti/ presupposti che sono stati chiaramente definiti dallo
Stato Maggiore della Difesa e puntualmente ripresi da Bilandife e dagli Stati
Maggiori di Forza Armata. In particolare, è necessario che il personale, secondo
un preciso ordine di operazioni/esercitazioni redatto dal Comando interessato,
partecipi effettivamente all’attività addestrativa con prolungamento del normale
orario di lavoro senza soluzione di continuità per almeno 48 ore e con obbligo di
rimanere a disposizione nell’area di operazioni/esercitazione.
Nel corso dell’attività ispettiva condotta nell’esercizio finanziario 2011 sono
stati - in funzione della norma primaria e delle disposizioni tecniche emanate
dallo Stato Maggiore della Difesa e dagli Stati Maggiori di Forza Armata-
elevati i sottoindicati rilievi a seguito di errata corresponsione del c.f.i.:
assenza totale del documento di esercitazione:
sua incompletezza nelle parti essenziali ai fini della legittimazione della
corresponsione del compenso;
durata dell’esercitazione inferiore alle quarantotto ore;
impegno (esercitativo/operativo) del singolo militare inferiore alle
quarantotto ore;
corresponsione al personale destinatario di altro trattamento economico
(in patria e all’estero) non cumulabile, ex lege, con il compenso forfettario
d’impiego;
corresponsione per riposo psicofisico usufruito in località non
individuate/autorizzate nel testo del documento di
esercitazione/operazione;
corresponsione per il primo ed ultimo giorno al personale che ha
partecipato alle esercitazioni/operazioni con inizio e termine non
coincidenti, rispettivamente, con le ore 00.00 e le ore 24.00.
Ciò premesso, si richiamano i contenuti della lettera nr. M_D SSMD
0003326 in data 16.01.2012 dello Stato Maggiore della Difesa- I Reparto
Personale, con la quale:
sono state emanate le nuove linee di indirizzo, a regolamentazione del
compenso a decorrere dal 1°.01.2012, che prevedono, in particolare, la
corresponsione del c.f.i. per tutte le giornate calendariali ricadenti nella
c.d. “finestra operativa”, prescindendo dall’orario di inizio/termine
delle attività;
per quanto attiene alle attività svolte a tutto il 31.12.2011, è stato
precisato “che qualora le attività siano state effettuate con modalità
coerenti con le nuove linee di indirizzo e quindi con la norma primaria,
non si debba procedere alle azioni di recupero dei compensi erogati
anche quando disposti con modalità diverse da quelle indicate nelle
precedenti linee di indirizzo”.
A seguito di quanto sopra, questo U.C., limitatamente alle osservazioni
formulate in sede ispettiva in materia di primo e ultimo giorno di
esercitazioni/operazioni, ha proceduto a disporre l’interruzione dei
recuperi a suo tempo disposti e già avviati e/o a non avviare gli stessi.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
Recepimento del provvedimento di concertazione per le FFAA relativo al quadriennio
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
……… omissis ………
Articolo 9
(Compensi forfettari di guardia e di impiego)
………omissis………
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n.
86, è istituito il compenso forfetario d'impiego nelle misure giornaliere riportate
nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di
lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in
operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e
continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito
dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle
rispettive competenze ai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di
Stato Maggiore della Difesa.
RILIEVO
Sussistenza di partite accese a fondo scorta da tempo remoto.
Dotazione del fondo scorta non commisurata alle effettive esigenze
dell’ente.
L’utilizzo del fondo scorta è regolato normativamente dal D.P.R. 15 marzo
2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare) il quale, all’art. 508, indica le finalità, la destinazione delle somme
assegnate, le modalità di ripartizione del relativo stanziamento e di recupero
degli anticipi erogati. Ai sensi del comma 5 del citato articolo, deve essere
assicurata la massima tempestività nel ripianamento delle partite anticipate
a fondo scorta.
Inoltre, l’ammontare della somma costituente il fondo scorta deve essere
adeguatamente calibrata sulle esigenze dell’organismo.
Dai controlli effettuati in sede ispettiva, sono emersi numerosi casi di partite
accese a fondo scorta, da data remota ed in attesa di ripianamento, per le
quali l’organismo interessato non effettua le previste azioni di
sollecito/impulso.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Art. 508 Fondo scorta
1. Il fondo scorta di cui all’ articolo 551 del codice è utilizzato per fronteggiare momentanee
deficienze di cassa nonché esigenze connesse:
a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa, e ai
prestiti di cui all’ articolo 502;
b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti
nonché ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennità a carattere
continuativo, alle missioni e ai trasferimenti;
c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell’ articolo 513;
d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense;
e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;
f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare a unità e reparti, necessario per
fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all’operatività e alla mobilità delle forze
armate;
g) agli anticipi per l’acquisto di animali di cui agli articoli 532 e 537;
h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall’Arma dei carabinieri nell’interesse
di altre amministrazioni dello Stato, di cui all’ articolo 511, comma 10;
i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con
immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell’organismo, previo
accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la
successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita.
2. All’inizio dell’anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo
stanziamento; le somme così ripartite sono accreditate sulla contabilità speciale delle
direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto
sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l’anno.
3. Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione,
se non hanno già provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell’anno precedente
attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione dà luogo a effettivo
movimento di fondi solo nel caso di variazione dell’ammontare complessivo delle
assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Se, nel corso dell’anno, sono
disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o
ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione 4. Gli enti possono assegnare ai
distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta
per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.
5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il
fondo scorta.
RILIEVO
Irregolare gestione del conto transitorio.
L’art. 509 del T.U. disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, nell’indicare analiticamente le partite imputabili al conto transitorio,
pone l’obbligo per gli Enti di procedere con la massima tempestività al loro
ripianamento.
Inoltre non rari sono stati i casi di errata imputazione di alcuni titoli a conto
transitorio. A similitudine di quanto avviene per il fondo scorta anche tali titoli
debbono essere prontamente ripianati, avviando o reiterando le azioni di
sollecito nei confronti dell’organismo tenuto al rimborso.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Articolo 509
Conto transitorio
1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di
uscita:
a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei
all’amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;
b) somme anticipate ai distaccamenti ed ai reparti amministrativamente dipendenti per le
rispettive esigenze di gestione;
c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
d somme ricevute in prestito ai sensi dell’articolo 502 e pagamenti con le stesse
effettuati;
e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all’articolo 514 e pagamenti con
le stesse effettuati;
f) altri eventuali pagamenti ed introiti consentiti dalle norme vigenti.
2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi
provvedono, con tempestività, alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e
non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza, per accrescere
le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei
pagamenti sono versate in tesoreria, sempre che non siano dovute a terzi e non
costituiscano reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.
RILIEVO
Effettuazione di spese oltre il limite delle assegnazioni ricevute.
Sono censurabili le spese effettuate in eccedenza alle previsioni di bilancio e/o
con imputazione a capitoli non pertinenti.
Si deve sottolineare, in proposito, che le spese possono essere impegnate e
ordinate esclusivamente entro i limiti delle assegnazioni ricevute e che esse
devono inderogabilmente essere correlate alle effettive esigenze dei singoli
capitoli di spesa.
Anche la Corte dei Conti ha stigmatizzato l’assunzione di impegni di spesa su
capitoli sprovvisti di fondi, affermando che essa realizza “disordine contabile e
violazione delle norme e dei principi di buona amministrazione”.
La corretta gestione della spesa deve risultare direttamente legata ad una
puntuale e veritiera programmazione finanziaria da parte degli Enti.
NORMATIVA SPECIFICA
Legge 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
……… omissis ………
Articolo 20
(Impegni)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni
ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in
bilancio.
……… omissis ………
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
Articolo 493
Spese generali e di funzionamento degli organismi
1. Gli organismi, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, effettuano direttamente, ai sensi di
quanto previsto dalle disposizioni del capo IV, le spese:
a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei posti di medicazione, dei
laboratori, delle officine, delle scuole e dei magazzini;
b) relative all’accasermamento, all’igiene, alla pulizia, all’istruzione, alla protezione
sociale, all’assistenza morale e spirituale ed al benessere dei militari, nonché quelle
relative ai servizi religiosi, ai corpi musicali ed alle fanfare;
c) per l’addestramento, l’educazione fisica e l’attività sportiva, per l’acquisto, il
mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l’acquisto e la manutenzione di
materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;
d) per il minuto mantenimento degli immobili, nel rispetto delle specifiche discipline in
materia, nonché degli impianti, dei materiali in genere, delle armi, delle navi, degli
aeromobili, delle telecomunicazioni e dei sistemi d’arma;
e) generali, ivi comprese quelle per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la
disinfestazione di aree e locali, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, per
l’illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l’acquisto di
imballaggi, nonché quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la
guardiania, la sorveglianza ed il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni
militari e di funzionamento degli organismi che non trovino diretta imputazione in
specifiche unità previsionali di base e capitoli di bilancio.
Articolo 501
Richiesta e rifornimento dei fondi
1. Gli organismi di cui all’ articolo 498, comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme
assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di
amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese
successivo.
2. Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente
dipendenti, le Direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilità,
trenta giorni prima dell’inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari
capitoli di bilancio. Se nel corso del trimestre è accertata l’insufficienza di un’apertura di
credito, può essere inoltrata una richiesta suppletiva, senza superare nel complesso i limiti
delle assegnazioni.
3. L’importo delle aperture di credito è versato trimestralmente sulla contabilità speciale a
favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la
clausola di commutabilità in quietanza di entrata a favore della contabilità speciale.
4. La Direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei fondi agli organismi
amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità
speciale presso la competente tesoreria provinciale, ai sensi dell’ articolo 550 del codice.
Sono esigibili in contanti o con accreditamento su conto corrente postale o bancario con
quietanza degli agenti responsabili di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli
ordinativi:
a) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori, con accreditamento esigibile all’inizio
di ogni mese;
b) per il pagamento degli emolumenti al personale, con accreditamento esigibile non prima di
cinque giorni dalla corresponsione delle competenze.
5. Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in
parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, se non
provvede direttamente la stessa direzione di amministrazione.
6. A richiesta dell’organismo, e nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, la Direzione di
amministrazione può direttamente accreditare al sistema bancario e a quello postale i fondi
occorrenti:
a) al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare per il tramite degli istituti di
credito e dell’ente poste;
b) ai pagamenti a favore di terzi creditori, traendo gli ordinativi di pagamento sulla
contabilità speciale e dandone contemporaneo avviso all’organismo richiedente per le
conseguenti registrazioni contabili.
RILIEVO
Effettuazione di ore di straordinario oltre lo stanziamento
ricevuto ed in mancanza della preventiva autorizzazione.
Il provvedimento di concertazione recato dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163,
modificando la forma prioritaria di remunerazione delle prestazioni
straordinarie (art. 11, comma 3, del citato D.P.R. 163/2002) precedentemente
prevista, ha stabilito che le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale
possono essere pagate con il compenso per lavoro straordinario:
− nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
− entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti;
− tenuto conto delle esigenze di servizio.
Tale provvedimento ha inoltre previsto che, per le ore eccedenti l’orario di
lavoro settimanale che non siano state retribuite, il relativo recupero mediante
riposo compensativo possa essere fruito entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste
del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
NORMATIVA SPECIFICA
D.P.R. 13.06.2002, n.163- Recepimento dello schema di concertazione per le Forze
armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003
Art. 11. Orario di lavoro.
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla
concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato,
oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle
predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro
straordinario nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi
previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti
l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate
mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le
improrogabili esigenze di servizio.
RILIEVO
Mancata attivazione di sistemi di rilevazione automatizzata delle
presenze.
La legge finanziaria 2008, all’art. 3, co. 83, nell’ambito delle disposizioni
miranti al contenimento e razionalizzazione della spesa relativa al pubblico
impiego, prevede che la P.A. non possa erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica
delle presenze.
Corre pertanto l’obbligo per l’A.D. di dotarsi di conformi ed adeguate
apparecchiature che consentano di quantificare in maniera certa ed obiettiva
l’orario di lavoro quotidianamente effettuato.
La mancanza di tali apparecchiature ha formato oggetto di numerosi rilievi
soprattutto da parte degli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
NORMATIVA SPECIFICA
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008).
Articolo 3
………omissis………
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se
non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
……… omissis ………
RILIEVO
Indennità accessorie per il personale civile corrisposte non
conformemente alle normative vigenti.
La contrattazione di livello nazionale prevede che le risorse destinate
tramite contrattazione decentrata ad alimentare il fondo unico di sede
non devono essere oggetto di elargizione indifferenziata al personale, a
prescindere da qualsiasi riferimento ad effettivi e concreti, nonché
riscontrabili, miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi.
Inoltre, va valutato l’apporto individuale ai progetti realizzati dalla
struttura.
Occorre quindi definire progetti o programmi specifici di produttività,
oggettivamente verificabili, che siano oggetto di valutazione finale,
quanto alla partecipazione e al risultato.
NORMATIVA SPECIFICA
C.C.N.L 1998-2001 Quadro normativo.
Art. 32.
Utilizzo del fondo di amministrazione
1. Il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la
realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e
di risultato.
2. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente
utilizzate per:
• finanziare turni per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e compensi per
lavoro straordinario qualora le risorse di cui all' art. 30 siano state esaurite;
• compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi,
disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a serviz i che
richiedono interventi di urgenza;
• incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie delle singole
Amministrazioni;
• erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il
miglioramento di servizi;
• erogare l'indennità prevista per gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;
• finanziare i passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale,
destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;
• corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo
selettivo.
3. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per
la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata
dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti
disposizioni.
C.C.N.L 2006-2009 Quadro normativo
Art.21. Obiettivi di carattere generale
1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacità di rispondere in modo sempre più mirato
alle esigenze dei cittadini e dell'utenza, nonché di perseguire maggiori livelli di efficacia ed
efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, le Amministrazioni, nell’ambito delle linee
generali di indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali, individuano idonei strumenti che
consentono di valutare la qualità dell'attività svolta e dei servizi prestati per il perseguimento
dei fini istituzionali delle stesse. A tal fine vengono istituiti sistemi di misurazione, verifica ed
incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando in particolare
la più ampia valorizzazione della professionalità dei dipendenti.
2. L'adozione e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla
misurazione dei risultati dell'azione amministrativa costituiscono la base dei processi di
rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche Amministrazioni.
3. La misurazione dei servizi erogati deve divenire lo strumento con cui valutare il
conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, stabiliti sia in termini di
realizzazioni sia con riguardo agli effetti sul benessere dei cittadini, anche mediante la
pubblicizzazione di informazioni di qualità sui risultati effettivamente conseguiti, tenuto conto
delle percezioni degli utenti.
4. Considerata la stretta correlazione tra attività di misurazione e valutazione dei risultati
organizzativi e l'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le
parti convengono sull'opportunità di definire adeguati meccanismi diretti a regolare ed
indirizzare i comportamenti e le azioni delle Amministrazioni al fine di verificare:
- all'esterno, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la corrispondenza dei
servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell'utenza;
- all'interno, la qualità e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante idonei strumenti
che valorizzino il merito, l'impegno e la produttività.
5. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e funzionale per la
diffusione della cultura della misurazione, della soddisfazione dell'utenza e per l'introduzione
di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni delle
prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientata ai
cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della qualità dei
servizi.
Art.22. Valutazione dell’apporto individuale
1. La valutazione è una componente essenziale del rapporto di lavoro dei dipendenti ed è
finalizzata a valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale degli stessi,
nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell’ambito delle relazioni
sindacali.
2. I criteri per la valutazione di cui al comma 1, definiti secondo quanto previsto all’art. 4,
comma 2 del CCNL del 16 febbraio 1999 devono, comunque, rispettare i seguenti principi:
- individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi
criteri di valutazione;
- verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli
obiettivi, l’andamento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Di
tali verifiche potrà essere redatto, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale
sintetico;
- verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
- oggettività delle metodologie, trasparenza e pubblicità dei criteri usati e dei risultati;
- partecipazione dei valutati al procedimento;
- contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui,
anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi
di riferimento.
Art.23. Politiche di incentivazione della produttività
1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici, entro il
30 novembre, formulano, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali assegnate,
proposte di progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche
pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare
riferimento a quelli rivolti all'utenza, tenendo presente i risul tati conseguiti nell’anno
precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività delle
Amministrazioni. Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione
integrativa che viene avviata entro il 31 dicembre e si svolge secondo quanto previsto
dall’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dall’art. 4 del CCNL del 12 giugno 2003.
2. Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma
precedente sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti risultati:
a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi
istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l’utenza;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’uti lizzo
dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al
pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di
svolgimento delle attività;
c) l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività
interne, amministrative e di supporto;
d) la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento
qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la
necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria
l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;
e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.
3. Il dirigente individua, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa,
i dipendenti da adibire alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in
relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità
della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando,
attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti
medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente
attribuisce formalmente i compiti e gli obiettivi ai singoli o ai gruppi.
4. La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la
produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento
degli obiettivi assegnati, nonché alla comparazione tra i risultati dell'ufficio e quelli
individuali.
5. Al fine di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro contributo all’efficienza
dell’amministrazione, il livello di professionalità conseguito e il grado di
responsabilità esercitato, occorre tener presente:
- l’acquisizione di professionalità conseguente a percorsi formativi anche
obbligatori, specificatamente attivati, oppure all’introduzione di tecniche innovative
nei vari settori di attività o all’uso di nuove tecnologie;
- l’acquisizione di specifiche esperienze lavorative in relazione all’organizzazione
dell’Amministrazione, quali ad esempio, l’esperienza maturata in altri settori di
attività o l’impiego in strutture che hanno un rapporto diretto con i cittadini.
Tali criteri sono integrabili in relazione agli specifici modelli organizzativi e
gestionali adottati in ciascuna amministrazione.
6. I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie da attribuire ai dipendenti
di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi
attribuiti, saranno definiti dalla contrattazione integrativa secondo le modalità di cui
all’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999, garantendo adeguate risorse per il
conseguimento di obiettivi di efficienza ed il rafforzamento del collegamento tra
componenti premiali e prestazioni rese.
7. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati in un’unica soluzione a
conclusione del periodico processo di valutazione e di certificazione delle
prestazioni e dei risultati oppure in base a successivi stati di avanzamento, a seguito
della verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti.
8. In via sperimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 21
(obiettivi di carattere generale) e nell'ambito dell'erogazione dei compensi diretti ad
incentivare la produttività collettiva e individuale per il miglioramento dei servizi,
indicati dall'art. 32 del CCNL 16 febbraio 1999, la contrattazione integrativa
prevede i seguenti criteri:
- grado di soddisfacimento dei cittadini e dell'utenza, registrato mediante rilevazioni
ed indagini dirette: a tal fine sarà destinato il 30% delle somme variabili del FUA;
- merito ed impegno individuale: a tal fine sarà destinato il 20% delle somme
variabili del Fondo stesso e quote dei risparmi di gestione sulle spese per il
personale escluse, per queste ultime, quelle che norme contrattuali o di legge
destinano ai fondi unici di amministrazione. Tali risorse verranno integrate da
quelle previste dall’art. 35, comma 3.
9. L’incentivazione alla produttività deve tener conto del raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati, di regola annualmente ed in
via preventiva, dall’Amministrazione con i dirigenti responsabili delle unità
operative delle Amministrazioni.
10. I compensi relativi alla produttività collettiva e individuale, di cui al presente
articolo, non possono essere attribuiti sulla base di automatismi e devono essere
correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati
dell'organizzazione e degli uffici, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come
risultato aggiuntivo rispetto a quello atteso dalla normale prestazione lavorativa.
11. I risultati raggiunti, per ciascuna Amministrazione, in termini di maggiore
produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi,
mediante l'utilizzazione del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di
monitoraggio e valutazione da parte del competente Servizio per il controllo interno.
12. Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio sulla contrattazione integrativa istituito
presso l’ARAN in relazione a quanto previsto dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001,
dopo un anno di sperimentazione del sistema incentivante di cui al presente articolo,
sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza dello stesso con gli obiettivi
prefissati.
RILIEVO
Generalizzata ed indistinta erogazione del fondo per l’efficienza
dei servizi istituzionali.
La normativa istitutiva del f.e.s.i. configura tale compenso come forma di
incentivazione del personale militare nell’impegno profuso nello
svolgimento delle attività di funzionamento individuate dai propri vertici;
si tratta pertanto di un’attribuzione mirata ad ottenere il miglioramento
dei servizi prestati.
Si è invece talvolta rilevato che il fondo in titolo è stato erogato a pioggia,
senza tener conto del dettato normativo di cui all’art. 5 del D.P.R.
171/2007, in quanto i criteri adottati per la destinazione e la distribuzione
delle risorse disponibili sono stati correlati unicamente al grado ed alla
presenza effettiva in servizio, criteri fissati quindi senza uno specifico
riferimento al raggiungimento di qualificati obiettivi ed alla promozione
di reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi
istituzionali.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 n. 171
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze,
nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, le risorse derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti
nell'efficienza dei servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per
cento al 25 per cento per il 2009, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato
Maggiore
della Difesa, dei fondi previsti dall'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:
a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per
le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai
rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa,
sentiti gli organi di vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, alle rappresentanze militari
centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse
indicate
ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
RILIEVO
Errata corresponsione dell’indennità supplementare di
comando. Tale compenso è stato istituito dall’art. 10 della legge n. 78/1983 e regolato
dal D.I. 23.04.2001, contenente l’elenco di tutti gli incarichi destinatari di tale
indennità. Nel corso del tempo, peraltro, il beneficio de quo è stato
indebitamente esteso in via amministrativa a titolari di altre cariche non
previste dal sopra indicato d.i.
Il D.P.R. n. 171/2007 pone fine, ma solo a far data dalla sua entrata in vigore,
a tale problematica, in quanto prevede che la citata indennità sia attribuita non
più sulla base di un decreto interministeriale, bensì con semplice
determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta dei Capi
di Stato Maggiore di Forza Armata e del Segretario Generale della Difesa.
NORMATIVA SPECIFICA
Legge 23 marzo 1983, n. 78
Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del
personale militare
Articolo 10
Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole
unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'art. 4,
un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di
impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I,
escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennità di cui al comma
precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari
di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità
saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della
difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro. Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a
bordo della propria unità, limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non
fornito dall'amministrazione, spetta un'indennità supplementare di mancato alloggio nella misura
mensile del 70 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della
predetta tabella; tale indennità è dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in
allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali
imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera,
sempre che non spetti l'indennità di missione. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di
navigazione, purchè di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede
nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado
e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e
b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova
fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima
navigazione effettuata. L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta, con le stesse limitazioni e
modalità, nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa
in servizio di leva nelle predette forze armate.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007 n. 171
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).
Art. 6.
Indennita' operative
1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato
Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati
gli
incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo
1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
omissis
PARTE C
CONTRATTI, SERVIZI IN ECONOMIA E SPESE
PER SERVIZI VARI
RILIEVO
Mancato ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
La normativa vigente istituisce e rende obbligatorio per la P.A. il ricorso al
mercato elettronico.
Questo sistema elettronico d’approvvigionamento è stato introdotto
normativamente dal D.P.R. n. 101/2002, ed è realizzato e controllato dalla
Consip attraverso procedure informatiche e telematiche.
Si tratta sostanzialmente di un mercato digitale per la Pubblica
Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono ricercare, confrontare e
acquisire i beni e i servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria - proposti
dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi.
Le innovazioni connesse all’utilizzo del MEPA sono di oggettiva rilevanza
poiché, tra l’altro, consentono una maggiore trasparenza, una concreta
semplificazione dell’acquisto, lo snellimento della procedura di acquisizione del
bene, stante il rapporto diretto con i fornitori e la diminuzione dei costi di
vendita per le imprese, visto che vengono meno i costi di intermediazione e
pubblicità.
Il ricorso al MEPA ottimizza fondi e tempi e ciò realizza concreti benefici per la
P.A. che vi ricorre, così come, al contrario, viene a determinarsi un aggravio di
risorse pubbliche laddove il ricorso al MEPA non venga esperito, potendosi così
realizzare una fattispecie di danno erariale.
NORMATIVA SPECIFICA
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Art.1, co.450
Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per
gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/C
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche (art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; decreto del
Presidente della Repubblica n. 101/2002)
omissis
13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
Art. 328
Mercato elettronico
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore,
ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante puo' stabilire di procedere
all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione
appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal
Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di
Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di
riferimento di cui all'articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle
disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto
mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parita' di trattamento e non
discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi
tramite uno o piu' bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore
economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformita'
della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e
indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale e' possibile consultare la documentazione
della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene,
tra l'altro:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui e' organizzato il mercato
elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni, nonche' i livelli dei servizi che devono
possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i
principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per
la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori
informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione
delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli
utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte; alle informazioni sul
funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo
fornitore; alle modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso
dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.
Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo
70, comma 1, del codice.
5. Nel caso siano consultati piu' fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del
mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri
scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto e' stipulato per
scrittura privata, che puo' consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante
procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della
cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori
abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura.
6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di
sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonche' secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel
rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.
RILIEVO
Irregolare aggiudicazione per mancanza di almeno tre offerte
valide.
La disciplina prevista per i servizi e forniture in economia prescrive, ad
eccezione dei casi in cui l’importo della spesa prevista non superi determinate
soglie, che venga indetta una gara informale con la richiesta di almeno cinque
preventivi.
E’ stato invece riscontrato, spesse volte, l’avvenuta stipulazione del contratto a
ditte senza la preventiva indizione di regolare gara.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia
omissis
8. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
omissis
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
Decreto Ministeriale 16 marzo 2006
Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi
dell'Amministrazione della difesa.
Art. 5.
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia
omissis
3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di
preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di
preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicita' di cui all'art. 8, abbiano fatto
espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque
imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero che non vi
siano almeno cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione puo'
condurre l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel
caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la
stessa e' ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi puo' essere effettuata anche in presenza di
un solo preventivo.
RILIEVO
Mancato confronto concorrenziale tra più imprese.
Anche nei servizi e negli acquisti in economia valgono gli stessi principi su cui è
incardinato tutto il sistema dell’attività contrattuale della p.a., tra cui quelli di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Occorre dunque aver preventivamente effettuato idonea e, se possibile, reiterata
ricerca di mercato prima di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE
Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia
omissis
8. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
omissis
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».
Art. 332
Affidamenti in economia
1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di
trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di
indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi
commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire
anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui
all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.
Decreto Ministeriale 16 marzo 2006
Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi
dell'Amministrazione della difesa.
Art. 5.
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia
omissis
3. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di
preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi. Le richieste di
preventivi devono essere inviate alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero a quelle che, a seguito della pubblicita' di cui all'art. 8, abbiano fatto
espressa richiesta di essere invitate. Qualora non siano state individuate almeno cinque imprese
abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero che non vi siano almeno
cinque imprese che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione puo' condurre l'indagine
mediante richiesta di preventivi a imprese comunque individuate. Nel caso in cui l'indagine non
porti all'acquisizione di un numero sufficiente di preventivi, la stessa e' ripetuta e l'acquisizione di
beni e servizi puo' essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.
4. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi:
a) nel caso di nota specialita' dei beni da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di
mercato, qualora per l'acquisizione di detti beni ci si rivolga a imprese che commercializzano tali
prodotti, e' necessario osservare le prescrizioni di cui al comma 3;
b) per le acquisizioni di beni e servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), qualora compresi tra le
categorie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 5, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
c) inoltre, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro. Il suddetto limite e'
elevato a 40.000 euro per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili
esigenze di ordine pubblico.
RILIEVO
I pagamenti non avvengono entro i termini previsti dalla data di
presentazione della fattura o del collaudo.
E’ stato spesso riscontrato un sensibile ritardo nel pagamento di quanto dovuto
dagli Enti ai fornitori o alle ditte prestatrici di servizi.
Ciò costituisce una grave problematica, evidenziata anche dall’A.V.C.P., per la
quale il fenomeno rischia di falsare il corretto andamento del mercato, poiché le
imprese che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione sono soggette
ad un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che queste devono
sostenere per far fronte al ritardo tra il momento della liquidazione dei costi
gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui esse
terranno inevitabilmente conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di
gara pubblica, con conseguente impoverimento della competitività delle offerte.
Inoltre, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora conseguenti al ritardato
pagamento implica l’aumento delle risorse economiche necessarie per il
conseguimento delle stesse prestazioni oggetto di appalto.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo
che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita'
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli
interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del
seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di
pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non
e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui
il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal
contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a
tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del
corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro
dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori
due punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello
legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i
limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione
e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e'
determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il
primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di
riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si
applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della
maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il
ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita', possono essere
determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto
riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto,
alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad ogni altra
circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni
oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese
del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri
fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di
pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del
creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini
legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori
produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al
giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del
pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli
effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai
commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una
somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita' del
fatto.
Decreto Ministeriale 16 marzo 2006
Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi
dell'Amministrazione della difesa.
Art. 5.
Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia
omissis
11. Salvo diversa pattuizione, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o
dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
RILIEVO
Mancanza di data e firma per accettazione da parte della ditta
sulle lettere di ordinazione della spesa emesse dal Capo del
servizio amministrativo.
Nell’eventualità che l’importo della spesa da effettuare per l’acquisizione di beni
e servizi in economia non superi l’importo di 20.000 euro I.V.A. esclusa, il Capo
del servizio amministrativo provvede all’invio di lettera di ordinazione
all’impresa aggiudicataria, la quale, ai sensi dell’art. 5, co. 10, del D.M.
16.03.2006, deve esprimere per iscritto la propria accettazione, che può
consistere anche nell’apposizione di data e firma da parte del legale responsabile
sulla medesima lettera di ordinazione. Presso gli Enti tale procedura viene
sovente disattesa.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Ministeriale 16 marzo 2006
Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi
dell'Amministrazione della difesa.
………omissis………
Articolo 5
(Procedura per l’esecuzione delle acquisizioni in economia)
………omissis………
8. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla
base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel predetto verbale,
emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che e'
perfezionata:
a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare
di 20.000 euro;
b) mediante atto negoziale negli altri casi.
……… omissis ………
10. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto
all'amministrazione la propria accettazione.
………omissis………
RILIEVO
Mancanza di un adeguato intervallo temporale fra la data di
emanazione dell’atto autorizzativo e quella dell’atto dispositivo
nelle procedure in economia.
La mancanza di un adeguato lasso temporale fra la data di emanazione dell’atto
autorizzativo a firma del Comandante (antecedente logico del sub-
procedimento) e quella riportata sui preventivi, nonché sull’atto dispositivo a
firma del Capo servizio amministrativo, spesso contestuali, costituisce un fattore
anomalo nel processo acquisitivo ed è sintomatico di irregolarità, in quanto
posto in violazione dei principi generali di buon andamento, imparzialità e
trasparenza dell’azione amministrativa.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Ministeriale 16 marzo 2006
Modalità e procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi
dell’Amministrazione della difesa.
Articolo 4
(Organi responsabili)
……… omissis ………
1. Il ricorso alla procedura in economia, nell’ambito dei fondi assegnati per ciascun
programma, nel rispetto della norme contenute nel presente provvedimento, è autorizzato
dal Dirigente militare o civile titolare del potere di spesa. Presso gli organismi periferici il
titolare del potere di spesa è il Comandante dell’Ente o Distaccamento provvisto di
autonomia amministrativa.
……… omissis ………
Articolo 5
(Procedura per l’esecuzione delle acquisizioni in economia)
……… omissis ………
1. Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal Capo del Servizio
Amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che, essendo
preposto alle funzioni della gestione amministrativa dell’Organismo, adotta,
nell’ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a
rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi commi.
……… omissis ………
RILIEVO
Le dichiarazioni di “buona provvista/esecuzione” non sono
sempre apposte entro i termini prescritti dalla data di
acquisizione dei beni o dei servizi.
Si è spesso reso necessario raccomandare una maggiore tempestività di
intervento nell’attività di verifica della correttezza della prestazione da parte
degli Organismi verificati, che si rendono colpevoli di ritardo nel redigere la
prescritta dichiarazione di buona provvista dei beni ricevuti o di buona
esecuzione dei servizi resi.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Ministeriale 16 marzo 2006
Modalità e procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi
dell’Amministrazione della difesa.
Art. 6.
Verifica della prestazione
1. Per le spese di importo superiore a 20.000 euro, i beni e i servizi di cui al presente decreto
devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o constatazione di regolare esecuzione entro
venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, il dipendente
incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le
verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o
«buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. Il
collaudo o la constatazione di regolare esecuzione e' eseguito da dipendenti militari o civili
dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le
disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, appositamente
nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le
relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno
effettuato il collaudo o la constatazione di regolare esecuzione. Le operazioni di collaudo e di
constatazione di regolare esecuzione non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano
partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
RILIEVO
Irregolare tenuta del repertorio dei contratti.
L’art. 100 del R.D. 23.05.1924, n. 827 statuisce l’obbligatorietà della tenuta
del repertorio dei contratti da parte dell’ufficiale rogante, secondo le
modalità stabilite dagli artt. 67 e 68 del D.P.R. n. 131/1986.
Tale scrittura contabile, vidimata dal Comandante dell’ente, dovrà essere
custodita e regolarmente aggiornata, per essere presentata all’Agenzia delle
entrate territorialmente competente per il prescritto visto periodico.
Presso taluni Enti, le verifiche ispettive hanno evidenziato che tali
incombenze non vengono osservate.
NORMATIVA SPECIFICA
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
……… omissis ………
Articolo 100
L'Ufficiale rogante deve custodire i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il
repertorio.
I contratti di qualsiasi specie non sono mai da comprendersi fra le carte da vendersi o da
distruggersi.
……… omissis ………
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
……… omissis ………
Articolo 67
(Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali)
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed
ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un
apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in bianco né
interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o
dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e
del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono
essere indicati gli estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli
atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della
competente intendenza di finanza.
Articolo 68
(controllo del repertorio)
1. I soggetti di cui all'art. 67, devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare
nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il
repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
2. L'ufficio del registro, dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della
registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di
registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'art. 16 e dopo
aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo
l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o
dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo successivo a
quello di presentazione.
PARTE D
SERVIZI LOGISTICI
RILIEVO
Mancato rilascio di autorizzazione sanitaria per l’utilizzo delle
infrastrutture adibite al servizio di vettovagliamento.
La legge impone che per il servizio mensa presso qualsiasi ente appartenente
alle FF.AA., con attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia
necessaria l'autorizzazione sanitaria, in quanto si ritiene imprescindibile la tutela
dell'interesse primario tutelato costituito dalla salute del consumatore,
indipendentemente dal fatto che la somministrazione venga effettuata come
servizio piuttosto che come attività commerciale.
E’ quindi necessario non solo richiedere la necessaria autorizzazione sanitaria,
sia per il personale adibito all’attività di refezione che per i locali ove tale
attività si svolge, ma anche il suo periodico rinnovo, previa l’esecuzione dei
prescritti controlli ed accertamenti, che diano la garanzia di erogare agli utenti
finali dei pasti ineccepibili sotto il profilo igienico-nutrizionale.
Numerose mense risultano al momento prive delle suddette certificazioni. In
genere, tale problema è legato alla mancanza o alla carenza di fondi necessari
per l’effettuazione dei lavori di adeguamento infrastrutturale. Trattandosi,
comunque, di materia estremamente delicata, correlata alla tutela dei luoghi di
lavoro ed alla salubrità degli ambienti, dovrà essere compiuto ogni sforzo per
ricondurre l’esercizio delle suddette strutture nell’alveo delle previsioni
normative.
NORMATIVA SPECIFICA
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (1).
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Art. 482 Personale adibito ai lavori
1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni
per la confezione e la distribuzione del vitto.
2. Esso è costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero
strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità sanitaria, il personale è sottoposto a visita medico-
sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformità alle norme vigenti, nonché a
continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. E' altresì soggetto a continuo
periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle
condizioni igienico-sanitarie accertate dall’autorità sanitaria militare in sede di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del servizio mensa da parte delle autorità logistiche centrali.
4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilità dell’accertamento
della idoneità sanitaria del personale dipendente, nonché delle operazioni relative alla
fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze
all’Amministrazione della difesa di cui al comma 3.
RILIEVO
Mancato avvicendamento periodico degli organi di gestione della
mensa.
Evidenti ragioni di opportunità e di buona amministrazione richiedono un
avvicendamento almeno triennale degli organi di gestione della mensa, costituiti
dalla commissione amministrativa, responsabile dell’attività gestionale della
mensa, e dal gestore, il quale ha il compito di rendere esecutive le delibere della
commissione amministrativa.
NORMATIVA SPECIFICA
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (1).
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Art. 478 Organizzazione e funzionamento
1. Al funzionamento della mensa di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e
contabili del titolo I, sovraintende il comandante dell’ente, che esercita l’alta vigilanza sulla
gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni.
2. Costituiscono rispettivamente organo direttivo e organo esecutivo della mensa
obbligatoria, di cui si avvale il comandante dell’ente:
a) la commissione amministrativa;
b) il gestore.
3. Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unità ove, in
relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal
personale in forza, non è possibile costituire organi collegiali, è prevista solo la figura dei
gestore, che esplica la sua attività sotto il controllo
del servizio amministrativo dell’ente.
Art. 479 Commissione amministrativa
1. Per la gestione della mensa è costituita una commissione amministrativa che dura in
carica tre anni, composta di personale militare e civile in forza all’ente o reparto.
2. Per ciascun componente effettivo è designato un supplente per la sostituzione in caso di
assenza o di impedimento.
3. La commissione amministrativa si compone di tre membri se i conviventi alla mensa non
sono superiori a cento unità.
4. Se i conviventi alla mensa sono superiori a cento unità, il numero dei membri è aumentato
di due per ogni cinquecento conviventi in più, sino a un massimo di nove membri.
5. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.
6. La commissione svolge le seguenti funzioni:
a) programma le attività;
b) determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;
c) propone gli acquisti;
d) designa un proprio membro nell’ambito della commissione preposta alla valutazione
tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;
e) propone il collocamento fuori uso del materiale;
f) vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, se questi si verificano, li segnala al
comandante;
g) propone, nei casi di accertata irregolarità ovvero di inadeguato funzionamento della
mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;
h) definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal
servizio amministrativo e in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote
disponibili.
7. Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da
uno dei membri della commissione a ciò delegato.
8. I membri rispondono delle deliberazioni adottate se non hanno fatto risultare il loro
motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se a esse sono presenti almeno i
due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione
amministrativa è fissata sulla base del rapporto di proporzionalità esistente tra i totali dei
conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all’orario di
servizio. Analogo criterio di proporzionalità si
segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.
10. I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.
11. Se la commissione amministrativa non può essere costituita o non può operare, il
comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle
funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo
funzionamento che deve avvenire al più presto e, comunque, entro il termine massimo di
sessanta giorni.
Art. 480 Gestore
1. All’espletamento dell’attività amministrativa è preposto l’ufficio amministrazione
competente, che si avvale di un gestore, di professionalità adeguata, con incarico esclusivo,
quanto meno per le convivenze superiori a cento unità. Il gestore rende esecutive le
disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.
2. Esso è nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e
della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.
3. In particolare a lui compete:
a) assicurare l’ordine, la pulizia e il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di
pertinenza dell’organismo;
b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio;
c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari;
d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della commissione,
seguendo l’andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da
sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione;
e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il
denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni
in proposito emanate dall’ente.
4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali
dell’Amministrazione; egli è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie;
cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare è tenuto a richiedere, senza
frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e
urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.
PARTE E
GESTIONE PATRIMONIALE
RILIEVO
Inidoneità od inadeguatezza dei locali adibiti alla conservazione
dei materiali.
I locali nei quali vengono conservati i materiali devono essere tenuti in buono
stato di manutenzione, puliti, asciutti, per evitare cali e deterioramenti dei
materiali. Tuttavia è stato più volte rilevato che i materiali vengono conservati in
magazzini che presentano evidenti segni di umidità ed infiltrazioni d’acqua o in
locali non idonei, considerata la tipologia dei materiali da custodire.
Vanno in proposito osservate le prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in
materia di sicurezza ed antinfortunistica. Analogamente, tutti i locali ove sono
conservati i materiali debbono essere dotati di sistemi di allarme e di dispositivi
di sicurezza idonei a scongiurare tentativi di sottrazione di materiali.
Nel settore le principali responsabilità fanno capo al Comandante ed al Capo del
servizio amministrativo ai quali compete la emanazione delle disposizioni sul
funzionamento e sull’organizzazione dei magazzini, nonché il controllo e la
vigilanza sugli organi di gestione preposti alla conservazione dei materiali.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Ministeriale 20 dicembre 2006
Istruzioni di natura tecnico-applicativa del D.P.R. 167/2006
CAPO IX
(Gestione dei materiali)
2. ATTRIBUZIONE DEL COMANDANTE NEL SETTORE PATRIMONIALE
1. Al Comandante sono attribuite le seguenti funzioni:
a) adottare i provvedimenti necessari per la costituzione dei magazzini dipendenti ed
impartire le disposizioni per il loro funzionamento;
……… omissis ………
e) adottare i provvedimenti intesi a garantire la sicurezza dei magazzini ed a consentire la
buona conservazione dei materiali custoditi;
……… omissis ………
3. ATTRIBUZIONE DEL CAPO SERVIZIO AMMINISTARTIVO NEL SETTORE
PATRIMONIALE
1. Il Capo del servizio amministrativo esercita le seguenti attribuzioni:
a) è responsabile della gestione amministrativa dei materiali ed impartisce direttive agli
uffici e agli organi che hanno competenza sulla gestione dei materiali e
sull’organizzazione dei magazzini;
b) propone al comandante l’emanazione dei provvedimenti per la sicurezza dei magazzini,
per il loro funzionamento e per la buona conservazione dei materiali, e vigila sulla loro
attuazione;
……… omissis ………
Decreto Ministeriale 20 dicembre 2006
Istruzioni di natura tecnico-applicativa del D.P.R. 167/2006
CAPO XIV
(Servizio delle ispezioni)
6. GESTIONE DEL MATERIALE
……… omissis ………
3. Conservazione dei materiali e consistenze di magazzino.
La verifica sulla buona conservazione dei materiali e sulle effettive consistenze o
rimanenze di magazzino, sarà effettuata, mediante saltuari controlli, eseguendo al
riguardo una serie di riscontri su varie voci di materiali, onde accertare che:
a) i vari materiali (macchine, apparati, pezzi di ricambio, utensilerie, viveri, oggetti di
vestiario o di casermaggio, ecc) siano custoditi con ordine e pulizia, distinti da
cartellini di localizzazione e di individuazione;
b) i serbatoi sopraelevati o interrati, e le relative attrezzature per la conservazione e
l’erogazione dei carburanti, siano rispondenti alle necessità, dotati di aste metriche o
altro sistema regolamentare di misurazione;
c) il personale preposto agli impianti di conservazione e di distribuzione effettui
tempestivamente le registrazioni dei movimenti eseguiti e tenga aggiornate le prescritte
scritture;
d) per i materiali pericolosi o infiammabili (armi, munizioni, carburanti, vernici, ecc)
siano poste in atto e rispettate le speciali norme di sicurezza prescritte dai competenti
organi tecnici;
e) gli altri materiali, per la cui conservazione è richiesta l’osservazione di particolari
accorgimenti, vengano custoditi secondo le regole prescritte;
f) la visita tecnica sull’utilizzo totale o parziale dei materiali o sull’opportunità di
dichiararli fuori uso, intervenga in tempo ragionevole dall’inoltro della relativa
richiesta;
g) i macchinari di vario tipo e genere, i pezzi di ricambio e gli altri diversi oggetti,
dichiarati fuori uso o versati dagli utenti in quanto, per vetustà o usura, non più idonei
ad ulteriore servizio e perciò da sottoporre a visita tecnica, siano tenuti distinti e
separati da quelli impiegabili;
h) le prescritte proposte di dismissione o radiazione di materiali efficienti ma da tempo
non impiegati, o ritenuti per ragioni tecniche superati, siano tempestivamente inoltrate
all’organo centrale competente;
i) le proposte di alienazione per i materiali dismessi o radiati vengano presentate
sollecitamente onde siano evitati l’inutile ingombro di locali più proficuamente
utilizzabili per altre esigenze e l’ulteriore deprezzamento dei materiali stessi con
pregiudizio per l’erario;
l) le rimanenze o consistenze reali di magazzino corrispondano esattamente alle
risultanze contabili provvedendo, in caso di differenze in più o in meno, a far redigere
verbali di rinvenimento, o ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 80 del
regolamento;
m) per le perdite, avarie, distruzione, cali, tare, ecc, verificatisi per causa di forza
maggiore, siano osservate le disposizioni previste dagli articoli 7 e seguenti del
regolamento.
NORMATIVA SPECIFICA
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 63.
(Requisiti di salute e di sicurezza)
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori
disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli
ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed
i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del
1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità
e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore
di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Art. 64.
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza
e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni
evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde
assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei
pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
RILIEVO
Irregolare impianto od omessa/irregolare tenuta dei registri
contabili.
I registri contabili costituiscono documenti attraverso i quali i responsabili della
gestione dei materiali debbono dare dimostrazione della regolare consistenza di
quanto detenuto. Conseguentemente, le scritture contabili ed i registri debbono
risultare sempre ben tenuti e scrupolosamente aggiornati e devono evidenziare
la corrispondenza tra consistenza di magazzino e risultanze contabili. La
irregolare tenuta della contabilità costituisce una grave violazione
regolamentare più volte evidenziata dagli ispettori; inoltre la mancata
concordanza per difetto tra il carico contabile ed i materiali effettivamente
esistenti in magazzino ha determinato nel corso delle ispezioni l’elevazione di
addebiti a carico dei consegnatari. Per agevolare la gestione amministrativo
contabile la normativa prevede che gli agenti responsabili nella tenuta delle
relative scritture si avvalgano dell’ausilio di sistemi informatici e sistemi di
firma elettronica.
Tutti i materiali acquisiti devono tempestivamente e scrupolosamente essere
assunti in carico, così come tutte le operazioni che comportino variazioni in
diminuzione dei materiali saranno registrate in ordini di scarico emessi dal capo
gestione patrimoniale, in modo tale da garantire in ogni momento la perfetta
corrispondenza tra le risultanze contabili dei materiali e le effettive consistenze.
NORMATIVA SPECIFICA
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (1).
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Art. 515 Disposizioni generali sulla gestione dei materiali
1. La gestione logistica dei materiali è disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.
Essa comprende le funzioni:
a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione,
della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;
b) del controllo dei consumi e delle giacenze;
c) del controllo sull’utilizzazione;
d) della codificazione;
e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche;
f) del fuori uso per inefficienza e vetustà.
2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attività attinenti alle funzioni strumentali e
alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende:
a) la contabilità relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi
e di quelli comunque reperiti;
b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) e alla
variazione del loro valore;
c) l’attività istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;
d) la tenuta delle contabilità a quantità e a valore;
e) la tenuta delle contabilità delle scorte in locazione;
f) l’adempimento dell’obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni
all’Amministrazione.
3. In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell’ambito di
un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in
considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini
militari.
Art. 516 Magazzini
1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze,
agli effetti amministrativi si distinguono in:
a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a
consegnatari per debito di custodia con l’obbligo della loro conservazione, senza che possano
essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti
alla resa del conto giudiziale;
b) magazzini per i materiali destinati all’uso, al possibile impiego e al consumo, per il
funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per
debito di vigilanza o ad agenti
responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali
dimostrando le consistenze e i movimenti con apposite scritture, e ottemperano alle formalità
prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del
patrimonio.
2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a), sono istituiti con decreto ministeriale e possono
articolarsi in:
a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali;
b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari.
3. La contabilità dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali
sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.
4. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione
dell’organismo da cui dipendono.
5. I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati
di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.
Art. 517 Responsabilità del consegnatario
1. I consegnatari e gli altri agenti di cui all’ articolo 516 sono responsabili dei materiali
effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale
sono allegati i documenti prescritti nel regolamento.
2. I consegnatari dei magazzini di cui all’ articolo 516, comma 1, lettera b), non sono direttamente
responsabili dell’uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente
dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati a
esercitare l’azione
di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono,
con le stesse modalità, per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario
titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e
l’utente sono regolati
dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono
contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.
3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei
materiali. La ricognizione, d’intesa tra il consegnatario subentrante e il cedente, può essere
effettuata per campione, ferma restando la responsabilità del consegnatario subentrante su tutti i
materiali oggetto della gestione.
4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali è assunta
provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio
amministrativo. La delega è conferita con atto scritto. Il consegnatario è responsabile della
gestione, fatta eccezione per le irregolarità, debitamente comprovate, verificatesi durante la sua
assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarità della gestione
condotta durante la sua assenza.
Art. 518 Variazioni della consistenza dei materiali
1. Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in
aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili
secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.
2. L’impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione,
eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, è autorizzato dalla competente autorità
logistica centrale.
3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali è stata chiesta
l’utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l’accettazione e la consegna.
4. L’assunzione in carico di materiali composti, non è effettuata per i singoli componenti se gli
stessi, pur se tecnicamente separabili, sono tra loro in funzione inscindibile in relazione alla
destinazione e utilizzazione.
5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali
spediti o ricevuti.
6. Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di
permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle
relative ai materiali di consumo o destinati a impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono
disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all’ articolo 446, comma 4.
7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione
amministrativa e contabile.
Art. 519 Scritture contabili
1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano
con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le
consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine
dell’esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi
di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da
qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportano variazioni nelle
consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate.
2. Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono
improntati alla massima informatizzazione.
3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:
a) il debito per il materiale esistente all’inizio dell’esercizio e della gestione;
b) il materiale avuto in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione, descritto negli ordini di
carico;
c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;
d) il materiale rimasto al termine dell’esercizio o della gestione.
4. Le scritture e i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
a) la consistenza a quantità e a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli
inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all’ articolo 451, comma 3, lettera h), che sono annotati
su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, e integrati dalle note descrittive, firmate
dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.
5. I riscontri e la revisione delle contabilità, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono
con le modalità definite dalle istruzioni di cui all’ articolo 446, comma 4. Nei termini e con le
modalità stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorità logistica
centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni
e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonché tutti i prospetti, le situazioni e i conti
prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.
PARTE F
ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE
RILIEVO
Mancato impianto del registro dei reclami e dei suggerimenti.
Una regola di buona amministrazione suggerisce l’istituzione, presso ciascun
organismo di protezione sociale, di un apposito registro sul quale gli utenti
possano trascrivere eventuali reclami ovvero formulare suggerimenti per il
miglioramento del servizio. L’utilizzo di tale strumento rappresenta un valido
ausilio per il Comandante nell’esercizio della sua attività di vigilanza e controllo
sul funzionamento e sulla gestione degli O.P.S.
NORMATIVA SPECIFICA
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (1).
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Art. 481 Reclami
1. Presso la commissione amministrativa è tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso
tutti i conviventi alla mensa.
2. All’atto della trasmissione dei documenti di cui all’ articolo 492, comma 2, è allegato
l’estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione
amministrativa.
RILIEVO
Mancata costituzione di deposito cauzionale pari al 5% del valore
dei materiali dell’A.D. da parte delle ditte
La vigente normativa prevede il pagamento di un deposito cauzionale da parte
delle ditte terze affidatarie della gestione di organismi di protezione sociale; ciò
a garanzia del corretto utilizzo dei materiali costituenti apporti o oggetto di
comodato d’uso da parte dell’A.D.
E’ stata sovente rilevata la mancata costituzione del suddetto deposito nel
provvedimento di affidamento in concessione, adottato dal Comandante
dell’Ente.
NORMATIVA SPECIFICA
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (1).
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
Art. 473
Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a
enti o a terzi
omissis
f) in relazione alle attività affidate il concessionario è tenuto a costituire in favore
dell’Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all’esercizio delle attività in
affidamento e a garanzia dei materiali di proprietà dell’Amministrazione;
omissis