Segreto professionaleSegreto professionale
• E’ un precetto deontologico e morale prima ancora che giuridico
• Ma è presidiato da una norma di legge che si colloca al titolo XII del c.p. “delitti contro la persona”-
• capo III “delitti contro la libertà individuale”• sezione V “delitti contro l’inviolabilità dei
segreti”
Fondamenti del segretoFondamenti del segretoEtico
Distinzione tra segreto naturale (che stabilisce dai rapporti di intimità tra le persone per nulla obbligate a scambiarsi
confidenze) e segreto professionale (legato alla posizione del malato che si trova nella necessità di rendere noti fatti sui
quali altrimenti avrebbe preferito tacere)Deontologico
Giuridico il pregiudizio della salute del singolo si ripercuote sulla salute della collettività per cui lo Stato tutela il segreto
professionale nell’interesse pubblico e non solo privato.
Art. 622 c.p. Violazione del segreto Art. 622 c.p. Violazione del segreto professionaleprofessionale
“Chiunque, avendo notizia, in ragione del proprio stato, ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire 60.000 ad 1 milione”
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• Si tratta di un delitto (punto con multa-reclusione)
• A querela della persona offesa
• Delitto doloso (perché non altrimenti specificato)
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• Destinatari della norma
• Nozione di segreto
• Modalità con cui viene acquisito il segreto
• Le condotte stigmatizzate
• Cause di giustificazione
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• Destinatari (* nell’ambito sanitario):CHIUNQUE ma per sicurezza il legislatore CHIUNQUE ma per sicurezza il legislatore
indica:indica:Stato: Stato: condizione produttiva di diritti e condizione produttiva di diritti e
doveri doveri Status dello studente che ha il diritto allo Status dello studente che ha il diritto allo
studio ma deve mantenere il segretostudio ma deve mantenere il segretoStatus di familiare diverso se collaboratore o Status di familiare diverso se collaboratore o
non collaboratorenon collaboratore
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UfficioColui che svolge una funzione
assimilabile ad u ufficio pur non essendo un pubblico ufficiale
E’ connotato da funzioni sociali, tutoriali, di garanzia che comportano doveri e facoltà
Es: curatore, tutore e oggi l’amministratore di sostegno
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Professione
Esercente la professione sanitaria
* Non più differenza tra principale ed ausiliaria (legge 42/1999)
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Arte
Arti ausiliarie della professione sanitaria
Dal Testo Unico (ernista, massaggiatore, sportivo, ottico, capo bagnino)
* Alcune hanno sapore storico (flebotomo per salassi)
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Nozione di segretoNozione di segreto
“ non c’è una nozione più segreta di quella del segreto”
Si dice
“quello che non deve essere rivelato”
Un criterio utile dipende da chi lo deve giudicare
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E’ il potenziale di nocività che ha questa notizia che consente di definire il segreto
Tutto ciò che non deve essere portato a conoscenza di terzi (è compreso l’avvallo di notizie)
Ciò che non può provocare nocumento può essere motivo di stigmatizzazione ma non integra il reato
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• Acquisizione della notizia:• NON “A CAGIONE” (sorta di rapporto di
causalità)• MA• “IN RAGIONE” si allarga il concetto anche alle
circostanze • (es: come medico sono stato chiamato, ho
accesso alla casa, intuisco situazioni che hanno a che vedere con aspetti affettivi, finanziari)
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• CONDOTTE DISGIUNTE
• A) RILEVAZIONE DEL SEGRETO SENZA GIUSTA CAUSA
OVVERO
• B) SILENZIO CON L’IMPIEGO A PROPRIO O ALTRUI PROFITTO
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• Non tutte le rivelazioni sono illegittime, solo quelle che avvengono “SENZA GIUSTA CAUSA”
• Si ripropone l’ingiustizia del nocumento• Se il nocumento deve essere considerato indipendente
dalla giusta causa• Ci si chiede se, essendovi stata la rivelazione vi può
essere stato un nocumento giusto• Si sostiene che il nocumento è ingiusto per il solo fatto
che la rivelazione è ingiusta• L’assenza di giusta causa finisce per caratterizzare il
nocumento (che è ingiusto)
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• Problema delle giuste causeProblema delle giuste cause
• Distinzione tra giuste cause legali e giuste cause sociali
• Nulla quaestio sulle giuste cause legali perché sono menzionate nella legge.
• Sono inequivoche e vincolanti (vantaggio), hanno lo svantaggio di essere rigide e difficilmente adattabili.
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• Denunce, referto, perizie, consulenze tecniche
• Esimenti: stato di necessità (attualità del pericolo)
• Consenso dell’avente diritto• Adempimento di un dovere imposto• Legittima difesa (difendere la reputazione
professionale da false accuse)
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• Caso fortuito
• Forza maggiore
• Violenza fisica
• Errore di fatto
• Altrui inganno (es. il gemello del paziente)
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• PROBLEMA DELLE GIUSTE CAUSE SOCIALI
• Maggiore valore sociale del bene rispetto a quello del singolo
• Sono dottrinarie e quindi gravate dal fatto di non vincolare il magistrato nel tener conto del loro operato
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• La giusta causa non deve riguardare la salute del singolo (AIDS/rapporto coniugale)
• Ma prostituta con AIDS (si potrebbe richiamare il testo unico delle leggi sanitarie che impone l’obbligo di riferire per i fatti riguardanti la salute pubblica)
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LA TESTIMONIANZAART. 200 c.p.p.Non possono essere obbligati a deporre
su quanto hanno appreso per ragione del proprio ministero, ufficio, professione (salvo i casi in cui abbiano l’obbligo, vedi referto)
NON SI PREVEDE PIU’ LA NULLITA’ DEGLI ATTI
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• Si potrebbe prevedere l’inutilizzabilità del dato trattandosi di un divieto specifico “NON POSSONO ESSERE OBBLIGATI”
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• Sono previste diverse situazioni:• Familiari facoltà di testimoniare nell’economia
familiare• Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico
servizio obbligati a non testimoniareEsercenti una professione sanitaria non
possono essere obbligati (non è una facoltà perché si infrange contro il segreto professionale)
• Se il giudice ordina: adempimento di un dovere (imposto da una Autorità)
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TRASMISSIONE DEL SEGRETO
Sprovvista del contenuto antigiuridico
Necessità della medicina moderna
Informare il paziente
Tutti sono vincolati al segreto
Codice deontologico
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• Tutta la legislazione sulla privacy comprende anche il segreto professionale
MAMentre la privacy è tesa a controllare la
circolazione di notizie attinenti il singoloIl segreto professionale (nato quando non si
parlava di privacy) HA COME PRESUPPOSTO IL FATTO CHE
LE NOTIZIE NON CIRCOLINO AFFATTO
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• Se le notizie possono circolare, devono circolare in maniera corretta, lasciando al titolare la possibilità di sapere dove circolano o di volerne anche determinare l’oblio
“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
Art. 1, D.Lgs. 196/03
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• L’obbligo del segreto è espressamente richiamato dalla legge 194 (combattere aborto clandestino)
•
• Nei contratti di assicurazione privata: clausola liberatoria
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RIVELAZIONE DI SEGRETO D’UFFICIO Riguarda il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio Reato contro la pubblica amministrazione Perseguibile d’ufficio Pene più gravi Prevista anche l’agevolazione colposa (dovuta a negligente o imprudente comportamento)