Sezione II civile; sentenza 11 aprile 1961, n. 775; Pres. Lorizio P., Est. Pedroni E., P. M.Maccarone (concl. conf.); Divitini (Avv. Damiani, Merizzi) c. Pola (Avv. Biamonti, Porta)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 125/126-127/128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151986 .
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125 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 126
La Corte, ecc. — Con il primo mezzo il ricorrente de duce che la Corte di merito, non negando che la presta zione era divenuta impossibile per perimento della cosa, avrebbe ravvisato la colpa del venditore nell'aver concluso
il contratto senza la certezza di poterlo adempiere, in tal
modo violando gli art. 1472, 1218, 2043 cod. civile. Deve
osservarsi in contrario che i Giudici del merito non hanno
affatto ritenuto che gli ortaggi venduti dal Rivellini fos
sero periti per caso fortuito (impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1218 cod. civ., sostenuta dal
ricorrente), ma hanno accertato che ab origine il venditore
si mise colposamente in condizioni di non adempiere, non
impiantando colture sufficienti a produrre la quantità mi
nima di ortaggi promessa. Ed interpretando insindacabilmente la volontà dei con
traenti, la Corte di merito ha riconosciuto che il Rivellini, avendo venduto una quantità di prodotti determinata a
priori, aveva assunto l'obbligazione di usare la normale
diligenza « nel non impedire la nascita del diritto cui la
vendita si riferiva », e quindi « di mettere a coltura il terreno
della sua tenuta in misura sufficiente a garantire il minimo
contrattuale venduto ». Obbligazione, questa, alla quale il
Rivellini, secondo l'avviso della Corte, non adempì, avendo
coltivato solo una quinta parte dell'intera estensione.
Trattasi, quindi, d'interpretazione contrattuale e di altri
apprezzamenti di fatto, non sindacabili in sede di legitti mità, i quali non vulnerano il principio, altra volta enun
ciato da questa Corte suprema e richiamato dal ricorrente, secondo il quale nella, vendita di cose future il venditore
non è tenuto, senza una particolare pattuizione, a svolgere una specifica attività per concorrere alla produzione della
cosa (sent. n. 587 del 22 marzo 1960, Foro it., 1960, I, 565).
Invero, il sopra cennato principio riflette l'eventuale
attività accessoria e concorrente del venditore, ma non
può essere riferito all'attività primaria ed indispensabile,
per la natura stessa della cosa, a dare origine alla produ
zione, come la piantagione o la seminagione. È di tutta
evidenza che il venditore di una predeterminata quantità dei futuri frutti del suo nudo terreno, dedotti specifica mente in contratto in considerazione di particolari loro
qualità, assume senza bisogno di specifica stipulazione l'ob
bligo di procedere all'impianto e coltivazione delle sementi
in misura presumibilmente adeguata e che, se a tanto non
ottempera, non può invocare a propria scusa la mancata
o deficiente produzione quale causa di forza maggiore, data la prevedibilità dell'evento e la colpa manifesta del
contraente. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione 11 civile; sentenza 11 aprile 1961, n. 775; Pres.
Lokizio P., Est. Pedroni E., P. M. Maccarone (conci,
conf.) ; Divitini (Aw. Damiani. Merizzi) c. Pola (Avv.
Biamonti, Pobta).
(Conferma Trib. Sondrio 27 maggio 1959)
Competenza e giurisdizione in materia civile -— Com
petenza per valore — Immobile non sottoposto a
tributo diretto verso lo Stato — Assoggettamento al tributo in corso di causa — Influenza sulla
competenza Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 5, 15).
Influisce sulla competenza per valore la cessazione, in corso
di causa, dell'esenzione dal tributo diretto verso lo Stato,
di cui l'immobile oggetto del giudizio aveva fino a quel momento illegittimamente goduto (nella specie, eccepita dal convenuto l'incompetenza per valore del pretore, perchè l'immobile risultava non gravato dal tributo e il valore
della causa non determinabile in base agli atti, l'attore
aveva ottenuto l'assoggettamento, con decorrenza da data
anteriore a quella della notifica della' citazione, dell'im
mobile a tributo, il cui multiplo non eccedeva i limiti di
competenza del pretore). (I)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con cita
zione in data 3 maggio 1957 Arturo Pola conveniva in giu dizio avanti al Pretore di Tirano Pietro Divitini, esponendo che in questo centro esiste un fabbricato, sito in Via Par
ravicini n. 24, di cui alcuni locali appartengono ad esso
istante, per acquisto fattone da Giovanni Divitini con
rogito 7 marzo 1956, mentre altri locali appartengono al
convenuto Pietro Divitini ; che quest'ultimo, però, posse deva indebitamente anche un locale, di cui esso Pola risul
tava sicuro proprietario ; che, pertanto, il convenuto do
veva essere condannato all'immediato rilascio del vano che
si apparteneva ad esso rivendicante. Avendo il Pietro Divi
tini contestato il fondamento della pretesa, il Pretore dispo neva l'espletamento di prove per interrogatorio e per testi,
nonché di una consulenza tecnica. In corso di causa il con
venuto eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice
adito in quanto l'immobile non risultava, gravato da tri
buto diretto verso lo Stato. L'attore, di fronte a cotale
eccezione, denunziava l'immobile come casa di civile abi
tazione, ottenendo così l'assoggettamento del fabbricato a
tributo diretto, con decorrenza da una data anteriore a
quella della notifica della citazione.
Il Pretore adito, dopo aver respinto l'eccezione di in
competenza a seguito della intervenuta imposizione fiscale,
accoglieva nel merito l'istanza di revindica.
La decisione del primo Giudice veniva, quindi, confer
mata in sede di gravame dal Tribunale di Sondrio con la
sentenza investita con l'odierno ricorso per cassazione.
In ordine all'eccezione di incompetenza ha considerato
il Tribunale che l'assoggettamento dell'immobile a tributo
diretto verso lo Stato, verificatosi in corso di causa, rappre sentava non già un mutamento della situazione di fatto, ma della situazione di diritto, con la conseguenza che il
valore della causa doveva essere determinato con riguardo a tale nuova situazione, la quale era destinata a retroagire ad un'epoca anteriore alla citazione. (Omissis)
Motivi della decisione. — Col primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione degli art. 5 e 15 cod. proc. civ., deduce che l'assoggettamento dell'immobile rivendicato a
tributo diretto verso lo Stato nel corso della procedura, anche se poteva riflettere i suoi effetti ad un momento
anteriore alla proposizione della domanda, non realizzava
tuttavia un mutamento soltanto della situazione di diritto, come erroneamente ha ritenuto il Tribunale, bensì una modi
ficazione della situazione di fatto, la quale costituisce il
presupposto per l'accertamento del valore dell'immobile e,
quindi, l'elemento per la determinazione della competenza. Dal che dovrebbe conseguire che la cessazione della im
munità tributaria intervenuta nel corso del processo non
era avvenimento idoneo a spostare la competenza, già fis
sata in base alla situazione di fatto esistente al momento
della introduzione della lite.
(1) Non risultano precedenti specifici. Per l'affermazione che il principio dell'art. 5 cod. proc. civ.
vale solo per i mutamenti dello stato di fatto, non anche della situazione di diritto, v. da ultimo : Cass. 3 gennaio 1958, n. 19, Foro it., Rep. 1958, voce Competenza civ., n. 36 ; 20 giu gno 1958, n. 2130, ibid., n. 201 ; 6 settembre 1956, n. 3189, id., Rep. 1956, voce cit., n. 174 ; 30 giugno e 9 aprile nn. 2255 e 1127 del 1954, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 240, 241 (tutte con rife rimento alla proroga legale delle locazioni) ; 3 aprile 1954, n.
1024, ibid., n. 53 (con applicazione al mutamento della nazio nalità di una delle parti).
Nel senso che il principio dell'art. 5 cod. proc. civ. rende irrilevante l'incompetenza sopravvenuta, ma non la competenza sopravvenuta (e lo stesso dicasi per la giurisdizione) : Cass. 20 febbraio 1958, n. 528, id., Rep. 1958, voce cit., n. 37 (richia mata nella motivazione della presente) ; 4 maggio 1957, n. 1507,
id., Rep. 1957, voce cit., n. 26 ; App. Palermo 29 dicembre
1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 321 ; Pret. Roma 8 febbraio
1954, id., 1954, I, 707, con nota di richiami. Sull'art. 5 cod. proc. civ., v. Andrioli, Lezioni dir. processuale
civile, I2, Napoli, 1961, n. 15 ; Satta, Commentario del codice
di procedura civile, Milano, 1959, I, 76.
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127 PARTE PRIMA 128
L'assunto non ha fondamento giuridico. Non può, invero, non apparire erronea e priva di base
tutta la costruzione critica del motivo in esame, ove sem
plicemente si consideri che, in ultima analisi, null'altro si
è verificato nel caso concreto se non l'acquisizione in corso
di causa di quel dato tributario che in origine mancava
come espressione fiscale e come risultato di un procedi mento di imposizione, ma che, nondimeno, essendo imma
nente come coefficiente di valore nell'immobile cui era
rivolta la istanza recuperatoria del rivendicante, nessun
mutamento poteva arrecare alla consistenza ed alla situa
zione di fatto dell'immobile stesso.
Vero è, invece, che l'assoggettamento del bene a tributo
diretto verso lo Stato nel corso del procedimento, inve
stendo unicamente la sua posizione di diritto fin dall'ori
gine, siccome volto ad eliminare un illegittimo stato di
esenzione fiscale, non poteva non sensibilizzare la compe tenza per valore del giudice adito fin dalla proposizione della
domanda.
E ciò anche per il preminente rilievo, dettato da evidenti
esigenze di economia processuale, che il giudice adito, benché non competente in origine, non può e non deve
spogliarsi della potestà cognitiva della causa, quando nel
corso del procedimento sopravvengono elementi atti a legit timare la sua adizione ed a consolidare la sua competenza (cfr. sentenza Sez. unite 20 febbraio 1958, n. 528, Foro it.,
Rep. 1958, voce Competenza civ., nn. 37, 38). (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 27 marzo 1961, n. 690 ; Pres.
Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M. Tavolarci
(conci, conf.) ; Buzzi (Avv. Moschella) c. Lanata
(Avv. Fornario).
(Conferma App. Genova 28 luglio 1959)
Filiazione —- Riconoscimento di tiglio naturale nato
all'estero — Legge regolatrice — Fattispecie (Di
sposizioni sulla legge in generale, art. 17, 20, 26, 31 ; cod. civ., art. 254 ; cod. civ. del 1865, art. 3).
È valido il riconoscimento di figlio naturale nato in Oile,
compiuto, vigente il cod. civ. 1865, da un cittadino italiano
nella denuncia di nascita, ancorché la legge cilena esclu
desse tale forma di riconoscimento. (1)
(X) Questioni di diritto internazionale privato in tema
«li riconoscimento di figlio naturale.
La questione decisa dalla Corte può riassumersi come segue : un cittadino italiano riconosce la figlia nata nel Cile, dove risulta nata da genitori ignoti ; il riconoscim nto avvi ne nell'a* to di na scita. All'epoca in cui il riconoscimento è avvenuto vigevano in Italia il cod. civ. del 1865 e le relative disposizioni preliminari. Secondo la legge cilena il riconoscimento dei figli naturali non
poteva essere compiuto nella denuncia di nascita. È valido per il diritto italiano, nelle circostanze, il riconoscimento compiuto nel modo suindicato ? La sentenza annotata ha correttamente deciso la questione in senso affermativo, risolvendo i seguenti problemi di diritto internazionale privato.
1. — Qualificazione di un elemento di un atto come attinente alla forma o alla sostanza dell'atto medesimo, ai fini della indivi duazione della norma di diritto internazionale applicabile. Si trat tava nella specie di determinare se il modo in cui il riconosci mento era stato compiuto fosse valido o meno secondo il di ritto italiano. Per risolvere tale questione occorreva -individuare la legge che, secondo il diritto italiano, regola in concreto il modo in cui dev'essere effettuato il riconoscimento di un figlio naturale. Tale legge è designata dalle norme italiane di diritto internazionale privato. E poiché nel diritto italiano esistono due norme distinte di diritto internazionale privato in tema di vali
dità di atti di riconoscimento di figlio naturale, le quali desi
gnano rispettivamente le leggi regolatrici della forma e della
La Corte, ecc. — Con il primo mezzo di ricorso si de
nuncia la violazione degli art. 17 e 31 delle disposizioni sulla legge in generale e degli art. 6 e 12 delle preleggi del
1865, per avere la Corte ritenuto valido, in quanto rego lato dalla legge italiana, il riconoscimento di Bianca Rosa
Lanata, effettuato da Pietro Lanata. Si sostiene che la
norma applicabile non era quella dell'art. 20 delle dispo sizioni sulla legge in generale, secondo la quale i rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del
padre, poiché questa norma presuppone che lo stato di
sostanza degli atti stessi, mediante criteri di collegamento che non coincidono necessariamente, occorreva determinare se il modo, in cui il riconoscimento avviene, sia un requisito dell'atto che at tiene alla forma o alla sostanza del medesimo. La Corte doveva
risolvere, cioè, un problema di qualificazione di tale requisito. La sentenza ha ritenuto correttamente che tale qualificazione
dovesse essere effettuata secondo i criteri adottati dal diritto italiano. Così decidendo, la Corte ha applicato il principio della coerenza del sistema giuridico, per il quale le espressioni e i concetti applicati in una disposizione di legge vanno intesi, salva disposi ione contraria, nel significato che si desume dal
complesso delle altre norme dello stesso sistema giuridico di cui la disposizione fa parte. Tale principio si applica all'interpreta zione di qualsiasi norma giuridica. La Corte di cassazione ha fatto recente applicazione di esso, non soltanto ai fini dell'interpreta zione di norme di diritto internazionale privato (sent. 18 set tembre 1959, n. 2591, Foro il., Rep. 1960, voce Legge, n. 64), ma anche, a mio avviso correttamente, in tema di norme di com
petenza giurisdizionale. Con sentenza 18 agosto 1959, n. 2528 (id.y Rep. 1959, voce Competenza civ., nn. 49, 50) essa ha infatti rite nuto che la determinazione del « luogo in cui è sorta un'obbliga zione », ai fini dell'eventuale applicabilità dell'art. 4, n. 2, cod. proc. civ., dovesse eseguirsi in base ai criteri enunciati nell'art. 1326 cod. civ., motivando che « i concetti giuridici usati da un dato ordinamento nella determinazione dei criteri di collegamento, idonei a stabilire la giurisdizione dello Stato, al quale l'ordina mento appartiene, sono di regola da intendere e utilizzare nello stesso significato che a quei concetti l'ordinamento nelle altre sue norme attribuisce, salvo che diversamente non risulti dalla norma posta in tema di giurisdizione ».
2. — Successione nel tempo di norme di diritto internazionale privato. La Corte ha ritenuto che la norma di diritto interna zionale privato applicabile, ai fini di determinare la legge regola trice della norma dell'atto di riconoscimento, fosse l'art. 9 delle
preleggi del 1865 e non l'art. 26 delle vigenti disposizioni sulla
legge in generale, dato che la denuncia di nascita, mediante la
quale il riconoscimento avvenne, era stata compiuta prima della entrata in vigore del primo libro del codice civile attuai e delle
disposizioni che lo precedono. Seguendo l'opinione dominante la Corte ha ritenuto pertanto applicabile, anche alle norme di diritto internazionale privato, la disposizione dell'art. 11, 1° comma, delle disposizioni sulla legge in generale.
Se si accoglie tale opinione, anche la questione di qualifi cazione precedentemente esaminata andava risolta secondo i concetti giuridici che vigevano nell'ordinamento italiano alla
epoca in cui era in vigore la norma applicabile nella specie. Per determinare se, nella specie, il modo, in cui avviene il riconosci mento attiene alla forma o alla sostanza la Corte, doveva rife rirsi ai concetti giuridici in materia vigenti in Italia all'epoca in cui avvenne il riconoscimento. Di conseguenza non si poteva invocare, come ha fatto la Corte, l'art. 254 cod. civ. vig., che entrò in vigore successivamente, a meno di non assumere, il che è del resto esatto, che tale disposizione ha carattere dichiarativo della legislazione precedente, per quanto riguarda la distinzione tra forma e sostanza del riconoscimento.
3. — Carattere di requisito di forma delle modalità relative all'atto di riconoscimento. Sul punto non possono esservi dubbi, nè sotto l'impero del codice civile attuale nè di quello del 1865.
4. — Legge regolatrice della forma dell'atto di riconoscimento. È pacifico che la norma di diritto internazionale privato appli cabile alla forma del riconoscimento è ora l'art. 26 delle dispo sizioni sulla legge in generale ed era anteriormente il corrispon dente art. 9 delle preleggi del 1865. I criteri di collegamento rispettivamente indicati in dette disposizioni sono concorrenti.
5. — Legge regolatrice della sostanza dell'atto di riconoscimento. La Corte ha risolto, sebbene ciò non fosse necessario ai fini d Ila decisione, una grave questione — che si poneva in termini analoghi sotto l'impero del vecchio codice e delle relative disposi
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