Sezione II civile; sentenza 19 settembre 1963, n. 2572; Pres. Marletta P., Est. Modigliani, P. M.Trotta (concl. conf.); I.n.p.s. (Avv. Aureli, Foti, Nardone, Pizzicannella) c. Engaldini (Avv.Donati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 315/316-317/318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156035 .
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PARTE PRIMA 316
sanzione posta a salvaguardia di tale diritto, riduzione
od abbattimento della costruzione illegittima, consegue dalla lesione in sè del predetto diritto e non dalla esistenza
attuale di un danno concreto.
Il ricorso deve, pertanto, esser respinto con le conse
guenze che dalla soccombenza discendono in ordine al ca
rico delle spese ed onorari di questo grado e alla confisca
del deposito. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 19 settembre 1963, n. 2572 ; Pres. Marletta P., Est. Modigliani, P. M. Trotta
(conci, conf.) ; I.n.p.s. (Avv. Aureli, Foti, Nardone,
Pizzicannella) c. Engaldini (Avv. Donati).
(Conferma Trib. Padova là giugno 1961)
Previdenza sociale — Assegni familiari — Lavora
tori agricoli — Esigibilità del diritto (Legge 22
aprile 1953 n. 391, aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicu
razione, dell'artigianato e per i giornalisti professio
nisti, art. 5 ; d. pres. 30 maggio 1955 n. 797, t. u.
sugli assegni familiari, art. 11).
I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni familiari, non
in base alla situazione familiare del lavoratore esistente
al 1° gennaio di ciascun anno, ma a quella esistente al
la data, in cui si verificano le condizioni prescritte dalla
legge. (1)
La Corte, ecc. — (Omissis). Con l'unico mezzo di annul
lamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale de nunzia la violazione e la falsa applicazione degli art. 11,
65, n. 3, e 66 del t. u. delle norme concernenti gli assegni familiari, r. decreto 17 maggio 1938 n. 872, dell'art. 6
dello schema di convenzione allegato al contratto collet
tivo 28 dicembre 1939, riprodotto integralmente nell'art. 3 del contratto collettivo 30 dicembre 1941, dell'art. 7 del contratto collettivo 28 ottobre 1942, dell'art. 6 del con tratto collettivo 1° luglio 1943, con riferimento all'art. 19 della legge 6 agosto 1940 n. 1278, e dell'art. 43 del decreto
legisl. luog. 23 novembre 1944 n. 369, in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. In proposito deduce che, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal tribunale, ai fini dell'accertamento del diritto agli assegni familiari
per le categorie dei lavoratori agricoli abituali, occasionali ed eccezionali, è inapplicabile l'art. 11 del t. u. n. 797 del
1955, essendo la materia tuttora disciplinata dall'art. 6 dello schema della convenzione allegata al contratto col lettivo 28 dicembre 1939, stipulato in applicazione del r. decreto legge 17 maggio 1938 n. 872, riprodotto nei suc cessivi contratti collettivi del 30 dicembre 1941, 28 ottobre 1942 e 1° luglio 1943, rispettivamente agli art. 3, 7 e 6 tuttora in vigore per effetto dell'art. 43 del decreto legisl. luog. 23 novembre 1944 n. 369. In conseguenza sostiene
che, per le predette categorie di lavoratori agricoli, l'accer tamento del diritto agli assegni familiari va effettuato in base alla situazione familiare del lavoratore, quale risulta alla data del 1° gennaio di ciascun anno, e devono essere trascurate le variazioni in aumento o in diminuzione, che
intervengono nel corso dell'anno.
(1) La Corte si pronuncia per la prima volta sul problema. Nello stesso senso, v. nella giurisprudenza di merito : App. Brescia 6 novembre 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Previdenza sociale, nn. 086, 687 ; Trib. Brescia 2 marzo 1959, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 663, 664.
In dottrina, v. Gatta, in Prev. soc. agr., 1962, 94 ; De Michelis, id., 1961, 565. Per alcuni riferimenti, v. De Michei.is e I, Romanelli, Manuale degli assegni jam., 1959, pag. 361,
La censura è priva di fondamento.
È noto che l'art. 6 del contratto collettivo 1° luglio
1943, invocato dall'istituto ricorrente a presidio della sua
tesi, stabiliva, riproducendo norme di contratti collettivi
anteriori, che la corresponsione degli assegni familiari in
agricoltura è riferita alla situazione di famiglia e ai carichi
familiari quali risultano al 1° gennaio 1943 e, pertanto, le
variazioni di carico in aumento o in diminuzione, che si
verificano, per qualsiasi motivo, dopo tale data, non dànno
luogo a variazioni nell'ammontare degli assegni. Orbene
può bensì ammettersi, che, non essendo stati stipulati, successivamente al menzionato contratto, altri contratti
collettivi, per disciplinare la erogazione degli assegni fami
liari nel settore agricolo, la predetta norma abbia conti
nuato, secondo quanto assume l'istituto ricorrente, a rima
nere in vigore anche dopo la soppressione dell'ordinamento
corporativo, ai sensi del combinato disposto degli art. 2074
cod. civ. e 43 decreto legisl. luog. 23 novembre 1944 n.
369. Tuttavia è indubbio che la efficacia del citato arti
colo del contratto collettivo è venuta meno dopo che la
materia degli assegni familiari è stata regolata compiuta mente dal t. u., approvato con decreto pres. 30 maggio 1955 n. 797. Invero nel detto t. u. la dianzi richia
mata disposizione dell'art. 6 del contratto collettivo 1°
luglio 1943 non è stata riprodotta e la erogazione negli
assegni familiari è stata diversamente disciplinata. Infatti, a norma dell'art. 11 dello stesso t. u., il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in
corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in
cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora poi al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni
prescritte. Nè può dubitarsi che tale articolo riguardi anche i lavoratori dell'agricoltura, e tra essi, gli avventizi o gior nalieri, dato che esso è posto tra le norme di carattere gene rale del t. u. n. 797, nel quale è contenuta la disciplina degli
assegni familiari per tutti i lavoratori subordinati, ivi
compresi i lavoratori dell'agricoltura.
Questo punto di vista è corroborato dal rilievo che il t. u. in discussione non è di mera compilazione, giacché, con l'art. 5 della legge 22 aprile 1953 n. 391, era stata data « facoltà di emanare norme intese a coordinare le
vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei
principi e dei criteri direttivi cui esse si informano » : il che induce a ritenere che sia stato intendimento del legisla tore di fare uso della facoltà di coordinamento, per elimi nare le discordanze e le disarmonie esistenti, circa il sistema di erogazione degli assegni familiari, tra il settore della
agricoltura e gli altri settori produttivi, dettando, con il citato art. 11, una disciplina uniforme per tutte le cate
gorie dei lavoratori.
È da aggiungere che, d'altronde, la tesi dell'I.n.p.s., secondo la quale il detto articolo non dovrebbe ricevere
applicazione per i lavoratori agricoli abituali, eccezionali ed
occasionali, appare manifestamente illogica. Infatti l'art. 6 del contratto collettivo del 1° luglio 1943 si riferiva a tutti i lavoratori dell'agricoltura ; pertanto, ove tale disposizione non fosse stata abrogata dall'art. 11 del t. u. n. 797 del
1955, dovrebbe ritenersi che essa (non potendo ammettersi che fosse sopravvissuta solo per una parte) abbia conti nuato a disciplinare la erogazione degli assegni familiari
per tutti i lavoratori dell'agricoltura, ivi compresi i sala riati fissi ; il che, per altro, come si è visto, non è soste nuto neppure dall'istituto ricorrente, il quale ammette, che per i salariati fissi, debba ricevere applicazione l'art. 11 del t. u.
È da osservare, inoltre, che la tesi, secondo la quale la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura dovrebbe essere riferita ai carichi familiari esistenti all'inizio dell'anno, appare in contrasto con le finalità stesse dello istituto degli assegni familiari, il quale, avendo per scopo di consentire ai lavoratori di provvedere alle aumentate necessità della famiglia, tende a maggiorare le loro retri
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 318
buzioni in ragione dei carichi familiari e, quindi, in relazione alla durata effettiva di tali carichi.
Oppone l'I.n.p.s. che il modo di accertamento della effettiva occupazione dei lavoratori agricoli abituali, occa
sionali ed eccezionali, rende per costoro, inapplicabili le
disposizioni del più volte citato art. 11 del t. u. n. 797
del 1955, in base al quale il sorgere e la perdita del diritto
agli assegni familiari sono connessi a un rapporto cronolo
gico tra il verificarsi dell'evento e il periodo di paga. A
presidio di tale tesi l'Istituto ricorrente deduce che, per le
dette categorie di lavoratori-agricoli, il computo delle gior nate lavorative è presuntivamente fissato anno per anno, in relazione alle unità di superficie della terra e alle colture
adottate, per cui non può determinarsi un periodo lavora
tivo con un inizio e una fine, ma può solo stabilirsi una
presunzione di occupazione, nel corso dell'anno agrario,
per un numero determinato di giornate. Senonchè è da osservare, in contrario, che la non identi
ficabilità, per le menzionate categorie di lavoratori, dei
periodi di paga, non comporta affatto la conseguenza che
l'I.n.p.s. vorrebbe trarne, e cioè che si debba, ogni anno, attendere l'inizio dell'anno successivo, per far decorrere
da tale data postergata il diritto agli assegni familiari
spettanti in base al carico di famiglia. Infatti, nella ipotesi
considerata, le giornate lavorative, sebbene presuntiva mente fissate, non sono collocabili in determinati periodi dell'anno e quindi devono considerarsi uniformemente sca
glionate durante l'anno ; ond'è che il diritto agli assegni
sorge durante l'anno di lavoro, al momento in cui si verifica
il carico familiare. A conferma, è da notare che l'impossi bilità di identificare i singoli periodi di paga pone i lavo
ratori, dei quali si discute, nella stessa situazione, rispetto alla decorrenza del diritto agli assegni, dei lavoratori cui
spettano assegni giornalieri. E conseguentemente, sebbene, nei loro confronti, non possa ricevere applicazione il 1°
comma dell'art. 11, a tenore del quale il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in
corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte, si rende applicabile il 2° comma dello stesso articolo, a
tenore del quale, qualora al lavoratore spettino assegni
giornalieri, il diritto agli stessi decorre dal giorno in cui si
verificano le condizioni prescritte. Nè infine, la tesi del ricorrente può trovare conforto
negli art. 65 e 66 dello stesso t. u. n. 797, giacche tali arti
coli non prescrivono alcuna particolare condizione per la
decorrenza degli assegni familiari, ma si limitano a stabilire
le modalità per la determinazione del numero annuo delle
giornate, con riferimento alle quali debbono essere erogati
gli stessi assegni.
Emerge da quanto si è esposto che la sentenza denunciata
resiste alle censure prospettate con l'unico mezzo di annul
lamento.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 19 settembre 1963, n. 2567; Pres. La Via P., Est. De Palma, P. M. Gentile
(conci, conf.) ; Citino (Avv. Donati) c. I.n.a.i.l. (Avv.
Kadonich, Flamini).
(Gassa App. Catanzaro 3 maggio 1961)
Infortuni sul lavoro — Domanda del lavoratore
per le prestazioni — Rigetto — Ricorso ammi
nistrativo — Mancato accoglimento — Azione giu diziaria dei superstiti per le prestazioni di river
sibilità — Procedibilità (Cod. proc. civ., art. 460 ; r. decreto 25 gennaio 1937 n. 200 regolamento per l'ese
cuzione dei r. decreti 17 agosto 1935 n. 1765 e 15 di
cembre 1936 n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria de
gli infortuni sul lavoro, art. 42, 46). Infortuni sul lavoro — Ricorso amministrativo tar
divo — Eccezione di decadenza proposta per
la prima volta in sede ijiudiziaria — Preclusione
(Cod. proc. civ., art. 460 ; r. decreto 25 gennaio 1937
n. 200, art. 42, 46).
iSe l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere le prestazioni assicurative assumendo che
nel caso non è configurabile un infortunio sul lavoro
e se con la stessa motivazione non è stato accolto il ricorso
amministrativo proposto dal lavoratore, ben possono i superstiti del lavoratore, nel frattempo deceduto, chie
dere giudizialmente le prestazioni di riversibilità senza
necessità di proporre, dopo il rigetto della loro istanza, il ricorso amministrativo previsto nella legge speciale. (1)
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non può per la prima volta avanti il giudice ordinario eccepire la decadenza del lavoratore per tardi
vità del ricorso sul quale si ebbe pronuncia di merito. (2)
(1) La Corte, pronunciatasi per la prima volta sul pro blema, accoglie, pur nei limiti particolari del caso, una solu zione diversa rispetto a quella ritenuta nella pur scarsa giuris prudenza di merito. Per Trib. Roma 9 gennaio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Infortuni sul lavoro, n. 268, l'azione dei superstiti è improcedibile anche se il ricorso amministrativo venne a suo
tempo proposto dal lavoratore nel frattempo deceduto. Nello stesso senso si è pronunciato App. Venezia 18 settembre 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 219 : nel caso i superstiti interven nero nel giudizio promosso dal lavoratore poi deceduto.
Nel senso che il ricorso amministrativo proposto da un super stite non può giovare ad altro superstite, in quanto ognuno ha una posizione autonoma, v. Trib. Potenza 7 marzo 1962, ibid., n. 220.
(2) La sentenza App. Catanzaro 3 maggio 1961, ora cas
sata, è riassunta in Foro it., Rep. 1962, voce Infortuni sul la voro, n. 231. La Cassazione conferma un indirizzo ormai prevalen te. Si è infatti affermato spesse volte che non sono deducibili per la prima volta in sede giudiziaria eccezioni attinenti alla tempesti vità e alla regolarità del ricorso amministrativo o per mancato rispetto del termine perentorio indicato nella legge speciale o
per mancata produzione ad es. della certificazione medica ri chiesta. In questo senso, v. App. Tireste 12 aprile 1961, tbid., Previdenza sociale, nn. 750, 751 ; App. Cagliari 17 gennaio 1961, ibid., voce Infortuni sul lavoro, n. 226 ; Trib. Cagliar; 10 gen naio 1961, ibid., n. 229 ; App. Lecce 7 luglio 1960, id., Rep. 1961 , voce Previdenza sociale, n. 623 ; Trib. Enna 15 giu gno 1960, id., Rep. 1962, voce Infortuni sul lavoro, n. 227 ; App. Brescia 15 gennaio 1960, id., Rep. 1960, voce Previdenza
sociale, n. 724 ; Trib. Macerata 11 gennaio 1960, ibid., nn. 740,. 741 ; Trib. Vicenza 5 dicembre 1959, ibid., voce Infortuni sul lavoro, n. 267 ; App. Roma 16 luglio 1959, id., Rep. 1959, voce Previdenza sociale, n. 740 ; Cass. 18 giugno 1959, n. 1913, ibid., nn. 734, 735 ; Trib. Palermo 25 marzo 1959, ibid., nn. 745-748 ; App. Bologna 15 gennaio 1959, ibid., n. 753 ; App. Messina 18
giugno 1958, ibid., nn. 737, 738 ; Trib. Parma 8 febbraio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 833 ; Trib. Enna 7 febbraio 1958, id., Rep. 1959, voce Infortuni sul lavoro, n. 272 ; Trib. Vicenza 9 marzo 1957, id., Rep. 1958, voce Previdenza sociale, n. 870 ; Trib.
Perugia 0 novembre 1956 ibid., nn. 886-888 ; App. Caltanis setta 24 luglio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 759 ; Trib.
Ragusa 23 febbraio 1956, ibid., n. 379 ; App. Palermo 14 feb braio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 236, 237 ; Trib. Mes sina 19 dicembre 1954, ibid., n. 240 ; Trib. Messina 30 novembre 1954, ibid., n. 239 ; Trib. Messina 19 ottobre 1954, ibid., n. 238 ; Trib. Messina 6 luglio 1954, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 376, 377 ; Trib. Lucca 19 maggio 1954, id., Rep. 1955, voce cit., n. 235 ; Cass. 8 maggio 1953, n. 1276, id., Rep. 1953, voce cit., n. 241 ; 14 aprile 1953, n. 987, ibid., n. 248 ; Cass. 9 gennaio 1952, n. 21, id., 1953, I, 82, con nota di richiami.
Contra, nel senso che il giudice deve rilevare d'ufficio il vizio del procedimento amministrativo (nel caso si era omesso di allegare al ricorso il prescritto certificato medico), v. App. Napoli 5 ottobre 1956, id., Rep. 1957, voce Infortuni sul lavoro, n. 242.
Si è sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 460 cod. proc. civ. : v. App. Torino (ord.) 4 aprile 1963, id., 1963, I, 2052.
In dottrina sui procedimenti amministrativi richiesti in materia previdenziale a pena d'improcedibilità dell'azione, v., da ultimo, Agostini, in Riv. giur. lav., 1962, I, 219. Specifica tamente in rapporto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, v. Palermo, in Ghtr. agr. it., 1962, 551,
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