sezione III civile; sentenza 8 luglio 1998, n. 6642; Pres. Vittoria, Est. Lo Piano, P.M. Cinque(concl. diff.); Soc. Assicurazioni generali (Avv. Augeri) c. Cannetiello e altri (Avv. Barbato).Cassa App. Napoli 24 febbraio 1996 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2371/2372-2373/2374Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194278 .
Accessed: 28/06/2014 08:27
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 92.63.101.193 on Sat, 28 Jun 2014 08:27:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2371 PARTE PRIMA 2372
Contrariamente, quindi, a quanto affermato dalla corte d'ap
pello, la «revoca» di consenso da parte della Serio non ha de
terminato l'improcedibilità della domanda congiunta presentata dai coniugi. La domanda va quindi esaminata, con l'individua
zione della legge nazionale applicabile, per la verifica dei pre
supposti per la pronuncia di scioglimento del rapporto matri
moniale, e con il recepimento, in caso di esito positivo della
verifica, degli accordi patrimoniali indicati nella domanda con
giunta. Ciò comporta l'accoglimento del primo e del secondo motivo
del ricorso.
Il terzo motivo, di carattere subordinato, resta assorbito.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con il rin
vio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che provvede rà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 8 luglio
1998, n. 6642; Pres. Vittoria, Est. Lo Piano, P.M. Cinque
(conci, diff.); Soc. Assicurazioni generali (Aw. Augeri) c. Cannetiello e altri (Avv. Barbato). Cassa App. Napoli 24
febbraio 1996 e decide nel merito.
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Fondo di garanzia — Sinistro anteriore alla 1. 20/91 —
Risarcimento — Esclusione (L. 24 dicembre 1969 n. 990, assi
curazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, art. 21; 1. 9
gennaio 1991 n. 20, integrazioni e modifiche alla 1. 12 agosto 1982 n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di im
prese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, art. 19).
In caso di incidente stradale cagionato, in epoca anteriore al
l'entrata in vigore della l. 20/91, da veicolo non identificato, il danneggiato che abbia riportato lesioni personali, dalle quali sia derivata una inabilità temporanea inferiore a novanta giorni ovvero una inabilità permanente inferiore al venti per cento, non può conseguire il risarcimento del danno da parte del
l'impresa designata dal fondo di garanzia. (1)
(1) Una delle ipotesi in cui è previsto l'intervento del fondo di garan zia per le vittime della strada (costituito in origine presso l'Istituto na zionale delle assicurazioni ed attualmente presso la soc. Consap) è quel la relativa ai sinistri cagionati da veicoli o natanti non identificati (art. 19, 1° comma, lett. a, 1. 990/69). In tale eventualità, l'impresa designa ta alla liquidazione in nome e per conto del fondo è tenuta al risarci mento solo per i danni alla persona (è l'unico caso in cui tuttora vige una preclusione totale per i danni alle cose), sempre che il danneggiato riesca a dimostrare la condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto: su quest'ultimo aspetto, v., da ultimo, Cass. 25 luglio 1995, n. 8086, Foro it., Rep. 1996, voce Assicurazione (con tratto), n. 156 (e Assicurazioni, 1996, II, 2, 17), nonché Giud. pace Roma 8 luglio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 157 (e Arch,
circolaz-, 1996, 822). Il risarcimento da parte dell'impresa designata è disciplinato dall'art.
21 1. 990/69, norma che, al pari di numerose altre disposizioni della
legge sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., ha avuto una storia alquan to travagliata. Nella sua prima versione, il 1° comma dell'art. 21 dispo neva che, per i sinistri cagionati da veicoli non identificati, il danno fosse risarcibile soltanto ad alcune condizioni (ossia qualora dal sinistro fosse derivata la morte, un'inabilità temporanea superiore a novanta
giorni, o un'invalidità permanente valutata in misura superiore al venti
per cento) ed entro limiti massimi rigidamente predeterminati (quindici milioni per ogni persona 'sinistrata' e venticinque milioni per ogni sini
stro); il 2° comma rinviava, per l'individuazione di taluni elementi da
prendere in considerazione per il risarcimento, alla normativa dettata in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; l'originario 3° comma imponeva i criteri da seguire per la determinazio ne del reddito del danneggiato, ove necessaria ai fini del calcolo dell'in
dennizzo; l'ultimo comma, infine, si riferiva al risarcimento del danno nelle ulteriori ipotesi di intervento del fondo di garanzia (veicolo o na
II Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 1°
ottobre 1997, Cannetiello Giuseppe e Gulotta Anna, quali geni tori esercenti la potestà sul minore Cannetiello Marcello, pre messo che quest'ultimo, essendo stato investito da un veicolo
non identificato, aveva riportato lesioni personali, convennero
in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, le Assicurazioni ge nerali s.p.a., quale impresa designata dall'Ina per la regione
Campania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
tante non coperto da assicurazione ovvero assicurato presso imprese in liquidazione coatta).
Le prime modifiche arrivarono con la c.d. miniriforma (d.l. 857/76, convertito, con modificazioni, nella 1. 39/77): al 1° comma venne ag giunto un ulteriore periodo, con il quale si dissipava un dubbio erme neutico, precisando che il risarcimento era dovuto per intero anche ove si fosse verificata una sola delle condizioni indicate; fu abrogato, inol tre, il 3° comma, nel quale erano stati ravvisati profili di incostituzio nalità, sul presupposto che determinasse una disparità di trattamento
rispetto alle altre ipotesi di risarcimento in favore dei danneggiati in occasione di incidenti stradali. Del resto, le perplessità sull'iniziale as setto normativo erano molteplici, tanto che, tra il 1976 e il 1977, venne sollevato un nugolo di questioni di legittimità costituzionale, tutte di chiarate infondate da Corte cost. 29 dicembre 1981, n. 202, Foro it., 1982, I, 1 (e Giur. costit., 1981, I, 1945, con note di Anzon e Bello
mia), pronuncia che giustificava la disciplina allora vigente, facendo leva sulla natura indennitaria della prestazione del fondo.
È stata poi la volta dell'intervento manipolatorio della Consulta, che ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., la fissa zione per legge di limiti massimi al risarcimento, senza che fosse con
templato alcun meccanismo di adeguamento dei relativi valori moneta ri: cfr. Corte cost. 18 dicembre 1987, n. 560, Foro it., 1989, I, 583
(e Assicurazioni, 1988, II, 2, 3, con nota di Kholer; Nuove leggi civ., 1988, 504, con nota di Roversi; Rass. dir. civ., 1988, 942, con nota di Zerella). L'effetto di questa pronuncia non è stato, comunque, il venir meno di un tetto al risarcimento: si è ritenuto, infatti, che l'obbli
gazione risarcitoria del fondo non poteva eccedere i massimali previsti in genere per l'assicurazione obbligatoria con riferimento alle tabelle
vigenti al momento del sinistro: cfr. Cass. 10 marzo 1994, n. 2313, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 176 (e Arch, circolaz., 1994, 962); 6 novembre 1993, n. 11011, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 177 (e Arch, circolaz., 1994, 609); 21 giugno 1993, n. 6863, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 148 (e Arch, circolaz., 1993, 866); secondo Trib. Milano 19 maggio 1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 179 (e Assicu razioni, 1994, II, 2, 26, con nota di Mandò), si doveva far riferimento al limite di cui alla direttiva Cee il. 84/5 del 30 dicembre 1983. Altra
questione affrontata dalla giurisprudenza è stata quella concernente la decorrenza degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno sui mag giori importi da riconoscersi al danneggiato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale; al riguardo, Cass. 6 novembre 1995, n.
11527, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 181 (e Arch, circolaz., 1996, 365) ha ritenuto che si potesse parlare di colpevole ritardo nell'adempi mento soltanto a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale, in quanto la retroazione della pro nuncia di incostituzionalità riguarda l'antigiuridicità della norma e non la colpevolezza.
Un radicale mutamento di prospettiva si è determinato per effetto di un'isolata disposizione (art. 19) contenuta nella 1. 20/91, dedicata essenzialmente all'Isvap ed alla disciplina dei controlli societari nel set tore assicurativo. Rimasti immutati il 2° e l'ultimo comma, è stata eli minata ogni condizione ostativa al risarcimento, per il quale si prescin de ormai dall'entità delle conseguenze lesive, e si è normativamente an corato il limite dell'indennizzo ai valori minimi di garanzia indicati
nell'apposita tabella allegata alla 1. 990/69. Dell'accresciuta tutela per le vittime dei 'pirati' della strada, risultan
te dal punto di approdo dell'evoluzione legislativa, non beneficiano pe raltro coloro i quali siano rimasti coinvolti in incidenti verificatisi pri ma dell'entrata in vigore dell'ultima modifica normativa, da cui sia sca turita un'inabilità temporanea o permanente non superiore ai minini indennizzabili. Spiega, infatti, la Suprema corte, che nel regime previ gente non si poteva vantare alcun diritto, ove l'incidenza del sinistro sulla salute del leso non fosse stata tale da oltrepassare la famigerata soglia, e che lo ius superveniens, lungi dall'incidere soltanto sull'am montare del risarcimento, ha individuato un nuovo fatto generatore del
l'obbligo posto a carico del fondo, senza peraltro possedere alcuna effi cacia retroattiva.
Sulle problematiche connesse all'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di sinistri cagionati da veicoli non identifi cati, v. Lepore, Il fondo di garanzia per le vittime della strada alla luce
degli ultimi interventi giurisprudenziali, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 10; Zoja-Corti, Fondo di garanzia per le vittime di veicolo non
identificato: riflessioni giuridiche e medico-legali, in Riv. it. medicina
legale, 1993, 589; Stefani, Il risarcimento del danno causato da veicolo non identificato, in Arch, circolaz., 1993, 145; nonché, in chiave di com
parazione con l'analogo sistema vigente in Israele, Mandò, La tutela dei danneggiati da incidenti stradali ed il fondo per le vittime della stra da nell'ordinamento israeliano, in Assicurazioni, 1995, I, 163 ss.
This content downloaded from 92.63.101.193 on Sat, 28 Jun 2014 08:27:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Costituitasi in giudizio la società convenuta chiese il rigetto della domanda.
Il tribunale accolse la domanda.
Contro la sentenza propose appello la compagnia di assicura
zione, deducendo tra l'altro che la natura delle lesioni subite
dal Cannetiello non davano diritto all'esperimento dell'azione
risarcitoria essendo le stesse guarite in un termine inferiore a
quello previsto dall'art. 21 1. n. 990 del 1969, nel testo vigente
all'epoca dei fatti, e cioè prima della modifica allo stesso ap
portata dalla 1. 9 gennaio 1991 n. 20.
La suddetta impugnazione fu respinta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 24 febbraio 1996.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso
la s.p.a. Assicurazioni generali. Al ricorso hanno resistito con
controricorso illustrato da memoria Cannetiello Giuseppe, Gu
lotta Anna e Cannetiello Marcello.
Motivi della decisione. — 1. - Il tema controverso sottoposto al giudizio di questa corte è il seguente: se in caso di incidente
stradale cagionato da veicolo non identificato, avvenuto ante
riormente all'entrata in vigore della 1. 9 gennaio 1991 n. 20, il danneggiato, che abbia subito lesioni personali, dalle quali sia derivata una inabilità temporanea inferiore a novanta giorni ovvero una inabilità permanente inferiore al venti per cento,
possa conseguire il risarcimento del danno per effetto della mo
difica apportata dalla suddetta norma al 1° comma dell'art.
21 1. n. 990 del 1969, che tale risarcimento escludeva.
2. - I dati normativi. Il testo originario del 1° comma del
l'art. 21 1. n. 990 del 1969 così recitava: «Nel caso previsto dalla lett. a) del 1° comma dell'art. 19 (sinistro cagionato da
veicolo non identificato), il danno è risarcito soltanto se dal
sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea su
periore a novanta giorni o una inabilità permanente superiore al venti per cento, con il massimo di lire 15.000.000 per ogni
persona sinistrata nel limite di lire 25.000.000 per sinistro».
Di questo comma fu dichiarata l'illegittimità costituzionale
(sent. 560/87, Foro it., 1989, I, 583) nella parte in cui non pre vedeva l'adeguamento dei valori monetari nello stesso indicati.
Il 1° comma dell'art. 21 l. n. 990 del 1969 fu poi interamente
sostituito dall'art. 19 1. 9 gennaio 1991 n. 20, per cui il testo
attuale di esso è il seguente: «Nel caso previsto dall'art. 19, 1° comma, lett. a), il danno è risarcito nei limiti dei minini
di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente
alle autovetture ad uso privato». Per effetto della nuova formulazione della norma qualsiasi
lesione personale, subita a seguito di incidente stradale, cagio nato da veicolo non identificato, dà diritto al danneggiato di
esercitare l'azione per il risarcimento del danno nei confronti
dell'impresa designata, a prescindere dalla durata dell'invalidità
temporanea e dall'entità della inabilità permanente. 3. - La tesi della sentenza impugnata. Nella fattispecie, in
cui non è contestato che il Cannetiello (v. memoria difensiva
di quest'ultimo) subì lesioni personali dalle quali derivarono una
invalidità temporanea totale di quarantacinque giorni, una in validità temporanea parziale di venticinque giorni ed una inabi
lità permanente del tre per cento, la corte d'appello ha ritenuto
che spettasse al detto Cannetiello il diritto al risarcimento nei
confronti dell'impresa designata, sebbene il fatto fosse accadu
to anteriormente all'entrata in vigore della norma modificativa
del testo originario dell'art. 211. n. 990 del 1969. Invero, secon
do la corte di merito, la norma innovatrice sarebbe applicabile
quale ius superveniens al giudizio in corso, perché disciplinereb be soltanto gli effetti del fatto generatisi anteriormente alla sua
entrata in vigore, effetti che continuavano a perdurare all'epoca in cui essa era divenuta operante.
4. - La tesi della ricorrente. La ricorrente contesta l'afferma
zione di fondo della sentenza impugnata e sostiene che la nuova
norma, sostitutiva dell'originario 1° comma dell'art. 21, allor
quando ha eliminato il limite per l'esercizio dell'azione risarci
toria, costituito dalla durata della malattia, conseguente alle le
sioni, e dalla percentuale di invalidità permanente residuata, ha
inciso sul fatto generatore del rapporto giuridico e non sugli effetti dello stesso.
5. - La tesi della ricorrente è fondata. Come ricordato al pun to 2 prima dell'entrata in vigore della 1. 9 gennaio 1991 n. 20,
il soggetto che avesse subito danni alla persona a seguito di
Il Foro Italiano — 1998.
incidente stradale cagionato da veicolo non identificato poteva
agire nei confronti dell'impresa designata solo nei casi in cui
avesse subito lesioni dalle quali fosse derivata una inabilità tem
poranea superiore a novanta giorni o una inabilità permanente
superiore al venti per cento. Nel caso in cui non si fossero veri
ficate le suddette condizioni non v'era alcun diritto al risarci
mento del danno. Il presupposto dell'obbligazione diretta dell'i
stituto designato nei confronti del soggetto danneggiato era quindi costituito dalla ricorrenza di lesioni che avessero superato i li
miti sopra indicati. In assenza del suddetto presupposto non
veniva ad instaurarsi alcun rapporto tra impresa designata e
danneggiato perché nessuna obbligazione era posta dalla legge a carico della prima.
Per effetto della sostituzione del 1° comma dell'art. 21 1. n.
990 del 1969, avvenuta ad opera dell'art. 19 1. n. 20 del 1991, è stato riconosciuto al danneggiato il diritto di agire nei con
fronti dell'impresa designata, qualsiasi fosse l'entità delle lesio
ni subite. La nuova disposizione, pertanto, attribuisce al danneggiato
un diritto al risarcimento che egli non aveva in base alla prece dente disciplina.
L'entità delle lesioni (inabilità temporanea superiore a novan
ta giorni o inabilità permanente superiore al venti per cento) si poneva come fatto costitutivo del sorgere dell'obbligazione
dell'impresa designata. Non era, in sostanza, il solo fatto di
aver subito lesioni in conseguenza di incidente stradale cagiona to da veicolo non identificato a far sorgere il rapporto tra dan
neggiato ed impresa designata, ma il fatto che le lesioni avesse
ro determinato le particolari conseguenze previste dalla norma.
La nuova disciplina, introdotta dall'art. 19 1. n. 20 del 1991, che ha abolito il limite dell'entità degli effetti della lesione per
sonale, anche se intervenuta nel corso del giudizio, non può
applicarsi con effetti retroattivi ai fatti verificatisi anteriormen
te alla sua entrata in vigore, perché se così fosse, verrebbe a
produrre effetti giuridici di natura sostanziale (riconoscimento del diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa designata) con riferimento ad una situazione di fatto che secondo la prece dente normativa non prevedeva alcun obbligo risarcitorio a ca
rico dell'impresa designata. In sostanza, la nuova disciplina introdotta dall'art. 19 1. n.
20 del 1991, è diretta a regolare il fatto generatore del rapporto
obbligatorio in base a presupposti diversi da quelli previsti dalla
precedente disciplina, e poiché, a norma dell'art. 11 disp. sulla
legge in generale, la legge non dispone che per l'avvenire, non
si può vantare un diritto, in base ad una legge sopravvenuta, se esso non era qualificato come tale dall'ordinamento all'epo ca in cui si realizzarono e si esaurirono i relativi presupposti di fatto, a meno che l'ordinamento stesso non abbia attribuito
efficacia retroattiva alla creazione di tale diritto, il che non è
nella specie. Non è esatto, pertanto, quanto sostenuto dalla difesa dei con
troricorrenti, anche nella memoria, e cioè che «la 1. n. 20 del
1991 . . . si è limitata a modificare l'entità della responsabilità del fondo di garanzia ...» perché «così statuendo la nuova
legge non ha regolato il fatto o l'atto generatore del rapporto ma soltanto un effetto di esso non ancora esaurito (ammontare del risarcimento)».
Infatti, come è stato in precedenza chiarito, la legge, per quel che interessa la fattispecie, non ha modificato l'entità della re
sponsabilità del fondo di garanzia, ma ha, invece, individuato
un fatto generatore dell'obbligazione del detto fondo nei con
fronti del danneggiato, che non era previsto dalla precedente
disciplina, e cioè la risarcibilità delle lesioni, qualsiasi fosse la
loro entità e non solo quelle che avessero comportato un'inabi
lità temporanea superiore ai novanta giorni o un'invalidità per manente superiore al venti per cento.
6. - Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto
e poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto, in appli cazione del 1° comma dell'art. 384 c.p.c., la causa può essere
decisa nel merito da questa corte.
7. - La domanda degli attori deve essere respinta perché, atte
sa la natura e l'entità ed i postumi delle lesioni riportate da
Cannetiello Marcello, agli attori non compete il diritto al risar
cimento del danno nei confronti della convenuta assicurazione, in applicazione del 1° comma dell'art. 21 1. n. 990 del 1969, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art.
19 1. n. 20 del 1991.
This content downloaded from 92.63.101.193 on Sat, 28 Jun 2014 08:27:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions