Sistema sanzionatorio
amministrativo e penale
Gianfranco Costa
Aggiornata al 14/10/2016
1
2
INDICE
ARGOMENTO SLIDE
Principi generali 3
Favor rei sanzionatorio 40
Ravvedimento operoso 53
Sanzioni amministrative 80
Sanzioni penali 120
Principi generali
3
• Norme:
–D.Lgs. 472/1997
–Cm 180/E/1998/110100
–D.Lgs. 99/2000
–Cm 138/2000
• Le sanzioni tributarie possono essere:
–Sanzioni pecuniarie: una somma in denaro
–Sanzioni accessorie: interdizione, sospensione dell’attività
4
Principi generali
• Soggettività (art. 2): la sanzione è dovuta
• da colui che ha commesso la violazione
• da colui che ha concorso a commettere la violazione
–Art. 27, d.lgs. 472/97: per quanto riguarda le violazioni perpetrate da società od enti,
• responsabili delle stesse
• sono da intendersi le persone fisiche che ne sono autrici materiali
5
Principi generali
• Interessi: sulle sanzioni non sono dovuti interessi
• Trasferibilità delle sanzioni:
– intrasferibilità sugli Eredi
• Decadenza (art. 20):
– l’atto di contestazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione
• Prescrizione (art. 20):
– il diritto alla riscossione si prescrive in 5 anni
– l’impugnazione dell’atto impositivo sospende la prescrizione
6
Principi generali
• Principio di legalità (art. 3):• le sanzioni possono essere applicate in forza
di una legge
• entrata in vigore prima della violazione
– Favor rei:
• Se una sanzione viene abrogata,
– il fatto commesso non è più punibile;
» Non è ammesso rimborso di quanto già pagato
• Se leggi successive stabiliscono sanzioni diverse per il medesimo fatto,
–è applicata la sanzione più favorevole7
Principi generali
• Principio di imputabilità (art. 4): Non è
assoggettato a sanzione
– chi non è capace di intendere o volere (secondo il
diritto penale)
– nel momento in cui ha commesso la violazione
• Principio di colpevolezza (art. 5):
– ciascuno risponde della propria azione od
omissione cosciente e volontaria, dolosa o colposa
– Professionisti: le violazioni commesse
nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria
• comportante la risoluzione di problemi di speciale difficoltà
• sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave8Dolo/colpa grave
Principi generali
• Principio di colpevolezza (art. 5): dolo e colpa grave:
Co. 3: “ .. La colpa è grave quando l’imperizia (insufficiente conoscenza) o la negligenza (insufficiente attenzione) del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari ...”
9
Principi generali
Dolo/colpa grave
• Principio di colpevolezza (art. 5):
colpa grave:
• Co. 3: Non si considera colpa
grave
• l'inadempimento occasionale
ad obblighi di versamento del
tributo.
10
Principi generali
Dolo/colpa grave
• Principio di colpevolezza (art. 5):
dolo
Co. 4: “ è dolosa la violazione
attuata con l’intento di
• pregiudicare la determinazione
dell’imponibile o dell’imposta
• ovvero ad ostacolare l’attività di
accertamento.”11
Principi generali
• Cause di non punibilità (art. 6): – Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto,
• l'autore non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
– Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima
• non danno luogo a violazioni punibili.
– In ogni caso, non si considerano colpose le
violazioni conseguenti a valutazioni estimative,
ancorché relative alle operazioni disciplinate dal D.Lgs.
358/1997,
• se la differenza con l’accertato non eccede il 5%12
Principi generali
Principi generali
Cause di non punibilità (art. 6): – Non è punibile l'autore della violazione quando
• essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme,
• vi è indeterminatezza delle richieste di informazioni o
dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento
– Il contribuente, il sostituto e il responsabile
d'imposta non sono punibili quando
• dimostrano che il pagamento del tributo non è stato
eseguito
• per fatto denunciato all'autorità giudiziaria
• ed è addebitabile esclusivamente a terzi
13
• Cause di non punibilità (art. 6):
–L'ignoranza della legge tributaria non rileva
• se non si tratta di ignoranza inevitabile.
– Non è punibile chi
• ha commesso il fatto per forza maggiore
– Non sono punibili le violazioni che
1. non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo
2. e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
14
Principi generali
• Criteri di determinazione della sanzione
(art. 7): – Nella determinazione della sanzione si ha
riguardo
• alla gravità della violazione desunta anche – dalla condotta dell'agente,
– all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,
– nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
– La personalità del trasgressore
• è desunta anche dai suoi precedenti fiscali15
Principi generali
NB:
• Criteri di determinazione della sanzione (art. 7): – Salvo non vi sia sproporzione (co. 4), la sanzione
– è aumentata fino alla metà nei confronti di chi,
– nei 3 anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole
– non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.
• Sono considerate della stessa indole le violazioni
– delle stesse disposizioni
– e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità 16
Principi generali
• Criteri di determinazione della sanzione (art.
7): riduzioni:
– Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione,
• questa può essere ridotta fino a ½ del minimo
– Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento,
• in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia
• entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine,
• la sanzione è ridotta a ½ 17
Principi generali
• Concorso di più persone (art. 9):
– Quando più persone concorrono in una
violazione,
• ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta.
– Tuttavia, quando la violazione consiste
• nell'omissione di un comportamento
• cui sono obbligati in solido più soggetti,
• è irrogata una sola sanzione
– e il pagamento eseguito da uno dei responsabili
libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso18
Principi generali
• Autore mediato (art. 10):–Salva l'applicazione del concorso (art.
9) chi, • con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere,
• determina la commissione di una violazione
• ne risponde in luogo del suo autore materiale
19
Principi generali
• Responsabile della sanzione (art. 11):
– Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo
• è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica o di una società o ente
– nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato
• la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento della sanzione irrogata,
– salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
20
Principi generali
• Responsabile della sanzione (art. 11):–Se la violazione non è commessa con
dolo o colpa grave,
• la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore,
• che non ne abbia tratto diretto vantaggio,
• in somma eccedente € 50.000
–Fino a prova contraria,
• si presume autore della violazione
• chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi
21
Principi generali
• Responsabile della sanzione e cessione d’azienda (art. 14):– L’acquirente di azienda è responsabile in
solido,
• fatto salvo la preventiva escussione del cedente
• entro i limiti del valore dell'azienda,
• per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse
1. nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti,
2. nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore
22
Principi generali
Segue
• Responsabile della sanzione e cessione d’azienda (art. 14):– L'obbligazione dell’acquirente è limitata:
• al debito risultante, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza
• alla data del trasferimento.
– Gli uffici sono tenuti a rilasciare, • su richiesta dell'interessato,
• un certificato sull'esistenza:
– di contestazioni in corso
– e di quelle già definite ma NON pagate.
Il certificato, se negativo o rilasciato dopo 40 giorni dalla richiesta,
• ha pieno effetto liberatorio per l’acquirente23
Principi generali
Segue
• Responsabile della sanzione e cessione
d’azienda (art. 14):– La responsabilità dell’acquirente NON è soggetta
alle limitazioni previste dall’art. 14
• qualora la cessione sia stata attuata in frode dei
crediti tributari,
• anche se è avvenuta con trasferimento frazionato di
singoli beni.
– La frode si presume, salvo prova contraria,
• quando il trasferimento sia effettuato entro 6 mesi
dalla constatazione di una violazione penalmente
rilevante.24
Principi generali
Segue
• Responsabile della sanzione e cessione d’azienda (art. 14):
– Le disposizioni dell’art. 14 si applicano, in quanto compatibili,
• a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda,
• ivi compreso il conferimento
– La responsabilità dell’acquirente, esclusa la frode nella cessione (fatta entro 6 mesi da accertamento di debito
tributario penalmente rilevante), non trova applicazione se la cessione avviene
• nell'ambito di una procedura concorsuale,
• di un accordo di ristrutturazione dei debiti
• di un piano attestato (art. 67, co. 3, let. d), RD 267/1942)
• di un procedimento di composizione della crisi da sovra-indebitamento o di liquidazione del patrimonio. 25
Principi generali
• Trasformazione, fusione e scissione (art. 16):
– La società o l'ente risultante dalla
trasformazione o dalla fusione, anche per
incorporazione,
• subentra negli obblighi delle società trasformate
o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.
– Scissione anche parziale di società od enti:
• ciascuna società od ente è obbligato in solido
al pagamento delle somme dovute per violazioni
commesse anteriormente alla data di effetto della
scissione 26
Principi generali
• Cumulo giuridico (art. 12):– E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per
la violazione più grave, aumentata da ¼ al doppio, chi:
• con una sola azione od omissione,
– viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi
• con più azioni od omissioni,
– diverse violazioni formali della medesima disposizione.
• anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
– Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi,• si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento,
• quella più grave aumentata di 1/527
Principi generali
• Cumulo giuridico (art. 12):
– Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi,
• si applica la sanzione base aumentata da 1/3 al triplo.
Se l‘Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte,
– quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva
– tenendo conto delle violazioni contenute nel precedente provvedimento.
Il concorso e la continuazione – sono interrotti dalla constatazione della violazione
28
Principi generali
• Cumulo giuridico (art. 12):
– Con il cumulo giuridico la sanzione
• non può essere comunque superiore
• alla delle singole sanzioni.
– NON si applica il cumulo giuridico nei casi di
• accertamento con adesione,
• mediazione tributaria
• conciliazione giudiziale,
dove la sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta
29
Principi generali
Procedimento di irrogazione
sanzioni:
–Procedimento ordinario (art. 16)
–Procedimento in deroga (art. 17, co. 1
e 2)
–Procedimento speciale (art. 17, co. 3)
30
Principi generali
• Procedimento ordinario di irrogazione sanzioni (art. 16):– La sanzione amministrativa e le sanzioni
accessorie
• sono irrogate dall'ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono
• emettendo un atto di contestazione
– L’atto di contestazione deve contenere:
• a pena di nullità,
• dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire 31
Principi generali
• Procedimento ordinario di irrogazione
sanzioni (art. 16):
– Entro il termine per la proposizione del
ricorso (60 gg),
• il trasgressore e gli obbligati in solido
• possono definire la controversia con il
pagamento di un importo pari ad 1/3 della
sanzione indicata
– La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie
32
Principi generali
NB:
• Procedimento ordinario di irrogazione
sanzioni (art. 16):
– Ricevuto l’atto di contestazione di sole
sanzioni, il contribuente può:
1. impugnare l’atto in Commissione Tributaria
2. produrre deduzioni difensive
– Se vengono presentate deduzioni difensive
• l'impugnazione immediata in CTP non è
ammessa
• e, se proposta, diviene improcedibile
33
Principi generali
Segue
NB:
• Procedimento ordinario di irrogazione sanzioni (art. 16):
– Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di 1 anno dalla loro presentazione,
• emana un nuovo atto MOTIVATO di irrogazione delle sanzioni che tiene conto delle deduzioni presentate, al quale è possibile:
–dare acquiescenza con pagamento entro i termini per ricorrere, fruendo della riduzione a 1/3;
–presentare ricorso (nei 60 giorni seguenti) alla CTP
34
Principi generali
• Procedimento in deroga di irrogazione sanzioni (art. 17, co. 1 e 2):
– le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate,
• senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo stesso,
• con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
• motivato a pena di nullità
Anche in questo caso le sanzioni sono definibili con la riduzione ad 1/3
35
Principi generali
• Procedimento speciale di irrogazione
sanzioni (art. 17, co. 3):
– Possono essere irrogate mediante
iscrizione a ruolo, • senza preventiva contestazione,
• le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei
tributi,
• anche se risultante da liquidazioni eseguite ai sensi
degli articoli 36-bis e36-ter del DPR 600/1973 e
54/bis e 60, co. 6, del DPR 633/1972
– In tal caso NON si applica la definizione agevolata
con la riduzione ad 1/3 della sanzione36
Principi generali
• Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi (art. 18):– Contro il provvedimento di irrogazione è
ammesso ricorso alle commissioni tributarie.
– Se le sanzioni si riferiscono a tributi NON di competenza delle commissioni tributarie,
• è ammesso:
– ricorso amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla notifica,
– ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro 180 giorni dalla sua notificazione
In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l'autorità giudiziaria,
– il ricorso amministrativo è improponibile
37
Principi generali
• Sanzioni accessorie (art. 21): per la durata massima di 6 mesi, e sono:a) l'interdizione dalle cariche di amministratore,
sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
38
Principi generali
• Esecuzione delle sanzioni (art. 19): – In caso di ricorso alle commissioni
tributarie, si applicano sempre le disposizioni dell'art. 68 del D.Lsg. 546/1992, per cui le sanzioni sono riscosse:• per 2/3 dopo la sentenza sfavorevole
della CPR;• per l’importo definito dalla CTP e
comunque non superiore a 2/3 delle sanzioni;
• per l’intero importo o per quanto determinato dalla sentenza sfavorevole della CTR. 39
Principi generali
Favor rei sanzionatorio
Cm 4/3/2016, n. 4/E
40
Favor rei sanzionatorio• Dal 2016 sono entrate in vigore le disposizioni:
– contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 con il quale è stata operata la revisione del sistema sanzionatorio tributario
• sia amministrativo, disciplinato dai DD.LLgs. n. 471/97 e n. 472/97,
• che penale, disciplinato dal D.Lgs. n. 74/2000
– contenute nella Finanziaria 2015 che, nell’ambito della revisione dell’istituto del ravvedimento operoso, ha previsto:
a) l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso ossia:– l’adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11,
comma 1/bis, D.Lgs. n. 218/97);
– l’adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).
Detti istituti continuavano comunque ad applicarsi:
– agli inviti al contradditorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
– ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015;
b) l’abrogazione, in materia di acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97, della disposizione contenuta nel co. 2-bis che prevedeva la riduzione delle sanzioni alla metà (ossia da 1/3 a 1/6) qualora l’avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall’invito a comparire. – Tale disposizione è applicabile agli atti notificati a decorrere dall’1.1.2016.
41
Favor rei sanzionatorio
• L’Agenzia delle Entrate, con la CM 4.3.2016, n. 4/E, ha fornito dei chiarimenti relativamente all’applicazione del principio del favor rei agli atti non definitivi all’1.1.2016.
– Il principio del favor rei
• è applicabile anche in sede di ravvedimento operoso,
• con riguardo alle violazioni commesse prima dell’1.1.2016,
• purché la regolarizzazione si perfezioni a decorrere dal 2016.
42
Favor rei sanzionatorio
Principio del favor rei, sancito dai co. 2 e 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 472/97:
– “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.
43
Favor rei sanzionatorio
Quindi, in presenza di norme che si succedono nel tempo regolando la medesima fattispecie, è applicabile la norma più favorevole qualora la legge posteriore:
1.preveda che la fattispecie non sia più punibile(co. 2):
– sia nel caso in cui la legge successiva abroghi la sola sanzione, senza sopprimere l’adempimento;
– sia quando viene abrogato l’adempimento e, indirettamente, anche la sanzione applicabile;
2. stabilisca sanzioni di entità diversa (più lieve) rispetto a quelle previste al momento in cui la violazione è stata commessa (co. 3).
44
Favor rei sanzionatorio
• Con riferimento alle nuove previsioni di cui al D.Lgs. n.
158/2015 e alla Finanziaria 2015, l’applicazione di misure
sanzionatorie più favorevoli, riguarda:
a) le violazioni commesse dall’1.1.2016;
b) le violazioni commesse precedentemente all’1.1.2016, per
le quali l’Ufficio provvede ad emettere il provvedimento di
irrogazione delle sanzioni ovvero per le quali detto
provvedimento, ancorché già notificato, non sia divenuto
definitivo.
• CM 4/E2016: l’Ufficio dovrà confrontare in concreto
– le norme sanzionatorie ante e post modifiche:
• considerando anche le circostanze aggravanti /
attenuanti / esimenti eventualmente previste
• e verificando la relativa applicazione in base alla condotta
del trasgressore al fine di applicare la sanzione più lieve.45
Favor rei sanzionatorioATTI EMESSI PRIMA DELL’1.1.2016 NON ANCORA
DEFINITIVI
• Il principio del favor rei è applicabile anche agli atti emessi
prima dell’1.1.2016, che prevedono l’irrogazione delle
sanzioni secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle
suddette modifiche, per i quali risultano pendenti:
– i termini per proporre ricorso;
– il giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria.
• Di fatto, relativamente a tali atti la sanzione già applicata
sarà ricalcolata.
– Il ricalcolo non sarà effettuato qualora il provvedimento di irrogazione
delle sanzioni risulti definitivo (non rileva che le sanzioni non siano
ancora state pagate).
• La definitività di detto provvedimento, infatti, non consente l’applicazione della
sanzione più favorevole.46
Favor rei sanzionatorioPENDENZA DEI TERMINI PER PROPORRE RICORSO
• Qualora all’1.1.2016 risultasse ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso il contribuente, al fine di ottenere dall’Ufficio il ricalcolo della sanzione, deve presentare una “semplice istanza”. A fronte della stessa l’Ufficio:– non provvederà a sostituire l’originario atto notificato al
contribuente né a modificarlo in autotutela, • posto che le sanzioni in esso evidenziate sono state irrogate
legittimamente in base alle disposizioni vigenti fino al 31.12.2015;
– ricalcolerà le sanzioni comunicando al contribuente l’esito del ricalcolo
• evidenziando le misure più favorevoli
• e consegnando allo stesso il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate.
• La presentazione dell’istanza non determina la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso.
47
Favor rei sanzionatorio
PENDENZA DEI TERMINI PER PROPORRE RICORSO
• Si ritiene che non costituisca ostacolo
all’accoglimento dell’istanza la circostanza che
– l’atto sia divenuto definitivo nei primi 2 mesi del 2016,
– poiché ciò che rileva è che i termini per ricorrere
fossero pendenti all’1.1.2016.
• Trattandosi, infatti, di attività che avrebbe dovuto
essere eseguita d’ufficio
– la presentazione dell’istanza da parte del contribuente
– svolge una mera funzione di segnalazione
– l’Agenzia delle Entrate è comunque tenuta al ricalcolo.
48
Favor rei sanzionatorio
PENDENZA DEI TERMINI PER
PROPORRE RICORSO
• Cosa fare se l’Ufficio rimane inerte
all’istanza in autotutela?
– Si è dell’avviso che possa essere tentata la
strada dell’impugnazione del diniego di
autotutela,
• pur nella consapevolezza delle criticità derivanti
dalle posizioni, spesso contrastanti, assunte sul
punto dalla Corte di Cassazione.
49
Favor rei sanzionatorio
Acquiescenza• Per gli atti notificati entro il 31.12.2015 e definiti in
acquiescenza nel 2016 ai sensi del co. 2-bis,
dell’art. 15, D.Lgs. n. 218/97, il contribuente, come
chiarito nella CM 4/E/2016
– “… ha diritto ad usufruire della definizione agevolata
con riduzione ad 1/6 delle sanzioni irrogate e
successivamente rideterminate, in quanto il co. 2-bis … era
ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.
Infatti, la soppressione del co. 2-bis ha efficacia solo con
riferimento «agli atti definibili dagli uffici … a decorrere dal
1 gennaio 2016”.
50
Favor rei sanzionatorio
PENDENZA DEL GIUDIZIO
Relativamente agli atti pendenti all’1.1.2016 dinnanzi
alle Commissioni tributarie, l’Ufficio procede con
modalità differenziate a seconda della tipologia di
presupposti. Qualora la legge posteriore:
• preveda che la fattispecie non sia più punibile, lo stesso
ricalcolerà autonomamente le sanzioni comunicando l’esito
del ricalcolo sia al contribuente che all’organo presso cui la
controversia è pendente;
• stabilisca sanzioni di entità diversa rispetto a quelle previste
al momento in cui la violazione è stata commessa, l’Ufficio
effettuerà il ricalcolo
– direttamente
– ovvero su richiesta dell’organo giudicante.51
52
Ravvedimento operoso
Art. 13 – D.Lgs. 472/1997
CM 42/E/2016
53
Il nuovo ravvedimento
• Con il co. 637 della Finanziaria 2015, sono
state apportate rilevanti modifiche all’art. 13,
D.Lgs. n. 472/97 che disciplina l’istituto del
ravvedimento operoso, prevedendo:
– nuove soglie temporali entro le quali è possibile
effettuare la regolarizzazione;
– diverse misure della riduzione applicabile alla
sanzione “ordinaria”;
– un più ampio ambito di applicazione con la
rimozione di alcune cause ostative.
54
Il nuovo ravvedimento
• In particolare, con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, – l’accesso al ravvedimento operoso non è più
precluso
– se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche.
• Inoltre, come chiarito dall’Agenzia nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E, “è possibile ... accedere al ravvedimento operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante pvc”.
• Non è possibile ricorrere al ravvedimento – successivamente alla notifica di atti
• di liquidazione e di accertamento
• o di altro atto avente natura impositiva, comprese le comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72
– avvisi bonari, avvisi di recupero di crediti d’imposta e avvisi di irrogazione sanzioni 55
Art. 13, co. 1 Violazione Soglia temporale Riduzione Tributo
lett. a)Omesso
versamentoEntro 30 giorni 1/10 Qualsiasi
lett. a-bis) Qualsiasi Entro 90 giorni 1/9 Qualsiasi
lett. b) QualsiasiEntro la dichiarazione dell’anno o
entro 1 anno (*)1/8 Qualsiasi
lett. b-bis) QualsiasiEntro la dichiarazione dell’anno
successivo o entro 2 anni (*) 1/7 Ag. Entrate (**)
lett. b-ter) Qualsiasi Entro il termine di accertamento 1/6 Ag. Entrate (**)
lett. b-
quater)Qualsiasi
Dopo la constatazione della
violazione (PVC)1/5 Ag. Entrate (**)
56
(*) Come chiarito dall’Agenzia nella CM n. 6/E, la diversa soglia temporale va applicata a
seconda che si tratti di un “tributo periodico cui inerisce un obbligo dichiarativo che si
rinnova periodicamente (come per esempio imposte sui redditi, IVA)” ovvero di “tributi
istantanei per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (es.: imposta di registro, sulle
successioni).
(**) La possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione commessa col ravvedimento
operoso, essendo limitata ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (imposte
dirette, IVA, imposte / entrate erariali, IRAP e addizionali comunale / regionale IRPEF), non è
applicabile, ad esempio, ai tributi locali quali l’IMU e la TASI.
Il nuovo ravvedimento • Con riferimento al ravvedimento di cui alla lett. a-bis), con la
riduzione della sanzione a 1/9, la CM 9.6.2015, n. 23/E, ha
precisato
– con particolare riguardo all’ipotesi di omesso versamento,
– che i 90 giorni per la regolarizzazione decorrono dalla scadenza
del pagamento.
• Quanto sopra è in vigore dall’1.1.2015, ma, secondo quanto
affermato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 6/E “… in
virtù del principio del favor rei è possibile ravvedere le violazioni
constatate prima di tale data …”. In particolare:
– “… le nuove regole sul ravvedimento operoso, nel rispetto del
principio di legalità di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/12/1997, n 472,
trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che
alla data del 1/1/2015 siano già state constatate dall’ufficio
ma non siano ancora state interessate da atti accertativi,
liquidatori o da cartelle di pagamento”.
57
Il nuovo ravvedimento
• Il contribuente che ha ricevuto la
comunicazione degli esiti del
controllo automatizzato e/o di
quello formale
–può avvalersi del ravvedimento per
sanare altre violazioni
–che non gli sono state contestate
con tale procedura58
59
Il nuovo ravvedimento
• Il co. 7 dell’art. 13, confermando la
disposizione del previgente co. 3,
precisa che
– le sanzioni previste per l’omesso /
insufficiente versamento
–non si applicano se il pagamento
• è stato eseguito tempestivamente
• ad un Ufficio / Concessionario diverso
da quello competente60
Il nuovo ravvedimento UTILIZZO DI UN CREDITO NON SPETTANTE /
INESISTENTE
• Qualora l’omesso ovvero l’errato versamento delle imposte derivi dall’erroneo utilizzo di un credito, il nuovo regime sanzionatorio differenzia l’utilizzo di un credito:
– “non spettante” il credito, esistente, utilizzato per un importo superiore a quello spettante ovvero in violazione delle modalità prescritte
• ad esempio, in assenza della dichiarazione / visto di conformità per importi superiori a € 5.000 / € 15.000;
– “inesistente” il credito per il quale • manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo
• e la cui inesistenza non è riscontrabile tramite i controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.61
Il nuovo ravvedimento
UTILIZZO DI UN CREDITO NON SPETTANTE / INESISTENTE
62
Violazione
Fino al 31.12.2015
Art. 13, co. 1, D.Lgs.
471/97
Dall’1.1.2016
Art. 13, co. 4, D.Lgs. n.
471/97
Utilizzo credito
d’imposta esistente
ma non spettante
• 30% del credito • 30% del credito
utilizzato (salvo
disposizioni “speciali”)
Utilizzo credito
d’imposta
inesistente
Art. 27, co. 18, DL 185/2008 Art. 13, co. 5, D.Lgs. 471/97
• dal100% al 200% del
credito inesistente
• 200% per utilizzo di
crediti inesistenti
superiori a € 50.000.
Non è possibile la
definizione agevolata ex
artt. 16, co. 3 e 17, co. 2,
D.Lgs. n. 472/97
• dal 100% al 200% del
credito inesistente
Non è possibile la
definizione agevolata ex
artt. 16, co. 3 e 17, co. 2,
D.Lgs. n. 472/97 (riduzione
a 1/3 per acquiescenza)
Il nuovo ravvedimento REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO / INSUFFICIENTE
VERSAMENTO DAL 2016
• In applicazione del favor rei, il nuovo regime sanzionatorio,
se più favorevole, interessa anche le violazioni commesse
prima dell’1.1.2016. Così, ad esempio:
– dall’1.1 al 29.3.2016 (90 giorni dal 27.12.2015; il 26.3 cade
di sabato) era possibile regolarizzare l’omesso /
insufficiente versamento dell’acconto IVA applicando la
sanzione dell’1,67% (anziché del 3,33%);
– dall’1.1 al 29.2.2016 (90 giorni dal 30.11.2015; il 28.2 cade
di domenica) era possibile regolarizzare l’omesso /
insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES /
IRAP 2015 applicando la sanzione ridotta dell’1,67%
(anziché del 3,33%).
63Le sanzioni
64
Il nuovo ravvedimento MODALITÀ DI VERSAMENTO
• Le modalità con le quali il ravvedimento va perfezionato non hanno subito modifiche e pertanto a seguito di un omesso / insufficiente versamento è necessario versare:– l’imposta dovuta (ossia, rimuovere la violazione);
– la sanzione nella misura ridotta.
Qualora il “tardivo” versamento dell’imposta non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della sanzione.
– gli interessi di mora nelle seguenti misure:
• dall’1.1.2012 al 31.12.2013 2,5%
• dall’1.1 al 31.12.2014 1%
• dall’1.1 al 31.12.2015 0,5%
• dall’1.1.2016 0,2%65
66
Il nuovo ravvedimento ERRATA COMPILAZIONE / OMESSA PRESENTAZIONE
MOD. F24
• Con riferimento al mod. F24 il D.Lgs. 158/2015 ha modificato anche le sanzioni previste in caso di:– errata compilazione del modello;
– omessa presentazione del mod. F24 “a zero”.
67
Il nuovo ravvedimento ERRATA COMPILAZIONE / OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24
• Anche per tali violazioni è possibile utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la violazione. In particolare, in caso di tardiva presentazione del mod. F24 “a zero”, la sanzione dovuta è pari a:
68
Con riferimento all’ammontare di tali sanzioni si evidenzia che, poiché la sanzione
fissa “di partenza” è stabilita in Euro, non si ritiene utilizzabile la regola del
troncamento dei decimali che opera, come evidenziato nella Circolare 106/E/2001,
qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in Lire.
Per il versamento della sanzione ridotta, va effettuato come di consueto tramite il
mod. F24, indicando il codice tributo “8911”.
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
• Dichiarazione integrativa per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale– La presentazione della dichiarazione integrativa entro
90 giorni dal termine per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale non configura la fattispecie di dichiarazione infedele.
Esempio:• Omessa indicazione di un reddito da locazione di un
immobile strumentale– sanzione di riferimento ai fini del ravvedimento è di € 250 (art. 8,
co. 1)
• Omessa / incompleta indicazione di dividendi relativi a partecipazioni detenute in imprese “black list”
– Sanzione di riferimento è del 10% del dividendo con minimo €1.000
69
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
• Dichiarazione integrativa per la correzione di
errori rilevabili in sede di controllo
automatizzato / formale
– La presentazione della dichiarazione integrativa entro
90 giorni dal termine per la correzione di errori
rilevabili in sede di controllo automatizzato /
formale
• comporta l’applicazione della sola sanzione prevista per
l’omesso versamento, pari al 30% di quanto non versato,
– su cui applicare la riduzione da ravvedimento
operoso
– In questo caso non si applicabile la sanzione di €
250 prevista per la dichiarazione tardiva. 70
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
• Dichiarazione tardiva
– La dichiarazione tardiva, ossia presentata entro 90 giorni dal termine ordinario comporta
• l’applicazione della sanzione pari a € 250
– ridotta a 1/10 (€ 25) in sede di ravvedimento operoso.
– Se non è stato fatto il versamento delle imposte o è tardivo:
• sanzione pari al 30% di quanto non versato,
– ridotta per ravvedimento operoso.
– Non opera:• la sanzione da € 150 a 500 prevista per l’ipotesi di omessa
dichiarazione;
• la riduzione della sanzione alla metà, in caso di presentazione di una dichiarazione entro 30 giorni
71
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
RAVVEDIMENTO OPEROSO OLTRE 90 GG
• Dichiarazione integrativa per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale
– La presentazione della dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dal termine per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale configura la fattispecie di dichiarazione infedele, regolarizzabile:
• dell’imposta dovuta e degli interessi;
• della sanzione dal 90% al 180%,
– ridotta per ravvedimento operoso
Le altre violazioni (es. omesso versamento) sono assorbite
72
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
RAVVEDIMENTO OPEROSO OLTRE 90 GG
• Dichiarazione integrativa per la correzione di errori non
rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale
presentata entro la dichiarazione successiva: acconto
omesso / insufficiente
– La presenza, nella dichiarazione integrativa, di una maggior
imposta dovuta, si riflette sull’acconto dovuto per il periodo
d’imposta successivo (quest’ultimo risulterebbe più elevato rispetto a
quanto dovuto in base alla dichiarazione originaria).
– La CM 42/E specifica che se la dichiarazione integrativa è
presentata:
• entro il termine di versamento del 2° acconto: non è sanzionato
l’insufficiente versamento del 1° acconto qualora il maggior importo
dovuto sia versato con il 2° acconto;
• successivamente al termine di versamento del 2° acconto: non è
sanzionato l’insufficiente versamento del 1° e del 2° acconto. 73
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
RAVVEDIMENTO OPEROSO OLTRE 90 GG
• Dichiarazione integrativa per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale
– La presentazione della dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dal termine per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato / formale comporta l’applicazione della sola sanzione prevista per l’omesso versamento, pari al 30% di quanto non versato,
• ridotta per ravvedimento operoso.
• Non è applicabile la sanzione di € 250 prevista per la dichiarazione tardiva.
74
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
Dichiarazione omessa
• La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine ordinariamente previsto configura la fattispecie di dichiarazione omessa, non regolarizzabile con il ravvedimento operoso.
• A tale fattispecie è applicabile la sanzione:– dal 120% al 240%, con un minimo di € 250, se sono
dovute imposte. • se la dichiarazione viene presentata entro il termine della
dichiarazione successiva, la sanzione è compresa tra il 60% e il 120% con un minimo di € 200;
– da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. • se la dichiarazione sia presentata entro il termine della
dichiarazione successiva la sanzione è compresa tra € 150 e € 500.
75
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
Versamenti tardivi e regolarizzazione successiva
• La regola generale attinente il ravvedimento operoso prevede che sia effettuato il versamento – dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi.
• L’ammontare della sanzione va determinato – non tanto con riferimento al momento in cui si è
versato l’imposta,
– quanto con il momento in cui si va a pagare la sanzione.
• Se nelle more della definizione, – viene notificato un atto di liquidazione /
accertamento,
– il contribuente non può più avvalersi del ravvedimento operoso. 76Segue
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
Versamenti tardivi e regolarizzazione successiva
• L’Agenzia delle entrate ricorda che, nel caso in cui il versamento dell’imposta sia stato tardivamente effettuato in 2 tranches, una entro 30 giorni e l’altra entro 90 giorni dalla scadenza, ai fini del ravvedimento va applicata la riduzione riferita al momento in cui la sanzione e gli interessi sono effettivamente versati. Di conseguenza il contribuente può:
– ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni a 1/10 e 1/9 del minimo, qualora le sanzioni e gli interessi siano versati entro 30 e 90 giorni;
– ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
77
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
Ravvedimento di un omesso versamento periodico IVA
utilizzando un credito successivo
• Il caso di specie si materializza quando in un trimestre a
debito non si esegue il versamento dell’IVA e si regolarizza
l’omissione successivamente utilizzando in
compensazione un credito sorto in un trimestre
successivo.
• La compensazione del debito IVA periodico, e il
conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere
anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre
successivo a quello violato. – In tale caso è necessario
• che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del
DPR 633/1972,
• e preventivamente destinato alla compensazione mediante
presentazione del modello IVA TR 78
CM 42/2016: regolarizzazione delle dichiarazioni
Ravvedimento di un omesso versamento
periodico IVA utilizzando un credito
• Trattandosi di compensazione orizzontale o
esterna,
– la stessa andrà evidenziata nel modello F24
– e sarà subordinata
• al rispetto dei limiti di € 5.000 (oltre tale importo serve la
preventiva dichiarazione annuale) e di € 700.000 annui
• se il credito da destinare in compensazione è superiore
a € 15.000 non occorre il visto di conformità
– la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è
indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso79
Sanzioni amministrative
80
TITOLO II - CAPO IREVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Imposte dirette, Iva e riscossioni tributi
In tema di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive :
1. a)Co. 1: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, – sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 250.
– se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 250 a € 1.000.
2. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, – sanzione dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200.
– se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 150 a € 500.
3. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte – possono essere aumentate fino al doppio
– nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.81
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
82
Tipo
violazione
Sanzione
Fino al 31.12.2015
art. 1, co 1, D.Lgs. 471/97
Dall’1.1.2016
art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 471/97
Omessa
dichiarazione
• dal 120% al 240% delle
imposte dovute, con
minimo di £ 500.000
• da £ 500.000 a £
2.000.000 se non sono
dovute imposte Tale
sanzione può essere
aumentata fino al doppio
per i soggetti obbligati
alla tenuta delle scritture
contabili
• dal 120% al 240% delle imposte dovute,
con minimo di € 250
• da € 250 a € 1.000 se non sono
dovute imposte
• dal 60% al 120% delle imposte dovute,
con minimo di € 200 se la dichiarazione
(omessa) è presentata
• entro il termine della dichiarazione del
periodo d’imposta successivo,
• e prima di qualunque attività di
accertamento di cui il
contribuente abbia formale
conoscenza.
Se non sono dovute imposte, la
sanzione va da € 150 a € 500.
La sanzione “fissa” (da € 250 a € 1.000 / da
€ 150 a € 500) può essere raddoppiata per i
soggetti obbligati alle scritture contabili
art. 1, co. 3, d.Lgs. n. 471/97 art. 1, nuovo comma 8, D.Lgs. n. 471/97
• dal 160% al 320% delle imposte relative a redditi esteri
Dichiarazioni redditi e IRAP
83
Dichiarazioni IVA
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• a)Co. 2: INFEDELE DICHIARAZIONE: se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, – un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello
accertato,
– o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante,
– sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte
sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
• a)Co. 3: la sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà – quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa
o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente
Nuovo art. 1 D.LGS 471/1997
segue84
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• a)Co. 4: fuori dai casi di cui al co. 3 (uso di documenti
falsi), la sanzione di cui al co. 2 è ridotta di 1/3
1. quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori
• al 3% dell'imposta e del credito dichiarati
• e comunque complessivamente inferiori a € 30.000.
2. l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito,
• purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.
• Se non vi è danno per l'Erario, la sanzione è pari a € 250
Nuovo art. 1 D.LGS 471/1997
segue85
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• a)Co. 8: se le violazioni previste nei co. 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero,
– le sanzioni sono aumentate di 1/3
–con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi
Nuovo art. 1 D.LGS 471/1997
86
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
87
Imposte sui
redditi
88
Ai fini
IVA
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• a)Co. 6: in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7 (transfert price), del DPR 917/1986, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito,
– la sanzione di cui al co. 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria,
– il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
– idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
• Il possesso della documentazione giustificativa deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria
Nuovo art. 1 D.LGS 471/1997
segue89
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
90
Nuovo art. 1, co. 6, D.LGS 471/1997 REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• a)Co. 7: nelle ipotesi di cedolare secca (art. 3, D.Lgs. 23/2011) se nella dichiarazione dei redditi:– il canone derivante dalla locazione di
immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva
–si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative previste dai precedenti co. 1 e 2.
Nuovo art. 1 D.LGS 471/1997
91
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
92
Nuovo art. 1, co.
7, D.LGS
471/1997
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO
Riduz. di 1/3
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• Mancata indicazione in dichiarazione dell’interpello presentato o della risposta negativa
Nuovo art. 11, co. 7/ter, D.LGS 471/1997
93
D.LGS. 156/2015
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
• Mod. 730
94
Nuovo art. 39, co 1, D.LGS 241/1997
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Rimborso IVA non spettante
Detrazione IVA illegittima
Nuovo art. 5, co 5 e art. 6 co. 6, D.LGS
471/1997
95
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Dichiarazione inizio, variazione e cessazione attività
Nuovo art. 5, co. 6, D.LGS 471/1997
96
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Documentazione e registrazione operazioni imponibili IVA
Nuovo art. 6 co. 1 e 4, D.LGS 471/1997
97
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Documentazione e registrazione operazioni non imponibili, esenti o non soggette IVA
Nuovo art. 6 co. 2 e 4, D.LGS 471/1997
98
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Scontrino e ricevuta fiscale
Nuovo art. 6 co. 3 e 4, D.LGS 471/1997
99
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Acquisto senza fattura o con fattura irregolare
Nuovo art. 6 co. 8, D.LGS 471/1997
100
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Reverse charge: omessa o errata applicazione
Nuovo art. 6, co. 9-bis D.LGS 471/1997
101
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Sanzioni a carico di entrambe le parti
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Reverse charge: altre fattispecie
Nuovo art. 6 co. 9/bis1, 9/bis2 e 9/bis3, D.LGS
471/1997
102
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Fatture verso esportatori abituali
Nuovo art. 7, co. 4-bis D.LGS 471/1997
103
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Violazione obblighi contabili
Nuovo art. 9, co. 1 e 3, D.LGS 471/1997
104
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Violazione obblighi contabili e dei revisori
Nuovo art. 9, co. 4 e 5, D.LGS 471/1997
105
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Violazione comuni su IVA e Imposte sui redditi
Nuovo art. 8, co. 1, e art. 11, co. 1, D.LGS
471/1997
106
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Violazione comuni su IVA e Imposte sui redditi
Nuovo art. 11, co. 5 e 7, D.LGS 471/1997
107
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Modelli INTRA
Nuovo art. 11, co. 4, D.LGS 471/1997
108
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Versamenti
Nuovo art. 13, co. 1, D.LGS 471/1997
109
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Segue
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Versamenti
Nuovo art. 13, co. 2 e 3, D.LGS 471/1997
110
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Utilizzo crediti d’imposta
Nuovo art. 13, co. 4 e 5, D.LGS 471/1997
111
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Modello F24
Nuovo art. 15, co. 1, e co. 2/bis, D.LGS
471/1997
112
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Sanzioni accessorie
Nuovo art. 12, co. 1-bis D.LGS 471/1997
113
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Sospensione rimborsi
Nuovo art. 23 co. 1 D.LGS 472/1997
114
Art. 15 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
• Co.3 :in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca:
– si applica la sanzione in misura fissa pari a € 67,
– ridotta a € 35 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Nuovo art. 3 co. 3 D.LGS 23/2011
115
Art. 17 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Registrazione degli atti• Co.1 : Se la richiesta di registrazione è
effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa – dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute,
– con un minimo di € 200
• Co.1 : Se viene occultato anche in parte il corrispettivo, si applica – sanzione amministrativa dal 120 al 240%
Nuovo art. 68 co. 1 D.P.R. 131/86
116
Art. 18 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
DECADENZA AGEVOLAZIONE 398/1991 ASSOCIAZIONI
• I soggetti che hanno optato per la L. 398/1991 che effettuano incassi e pagamenti IN CONTANTI per importi superiori a € 1.000 (prima della finanziaria 2015: € 516,46)
–non decade più da tale agevolazione
–ma resta soggetto alla sanzione da €258,23 a € 2.065,83
Nuovo art. 25 co. 5 – L. 133/1999
117
Art. 19 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria• Co.5-bis : in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
dei dati di cui ai co. 3 e 4 si applica la sanzione di – € 100 per ogni comunicazione, – con un massimo di € 50.000.
• Nei casi di errata comunicazione dei dati – la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è
effettuata • entro i 5 gg successivi alla scadenza, • o dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate
• Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza:– la sanzione è ridotta a 1/3 – con un massimo di € 20.000
Nuovo art. 3 D.Lgs 175/14
118
Art. 18 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
REVISIONE SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni
• Co.1 : se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni,
– si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio.
– Se non è dovuta imposta si applica la sanzione da € 150 a € 500
Nuovo art. 50 co. 1 D.P.R. 346/90
119
Art. 28 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Sanzioni penali
120
D.Lgs. 158/2015
D.Lgs. 74/2000
121
Norme del D.Lgs. 74/2000 oggetto di modifica
Riforma penale tributaria• In linea generale, come evidenziato nella Relazione
illustrativa al Decreto, le modifiche sono finalizzate a:– estendere la “fattispecie generale della dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici … la cui attuale configurazione
risulta eccessivamente restrittiva tanto sul versante soggettivo
… che su quello oggettivo”;
– mitigare il regime sanzionatorio per i fatti oggettivamente
privi dei connotati della fraudolenza.
• Inoltre “la circostanza che la legge di delegazione parli di
«revisione», e non già di «riforma» o di «riscrittura» del
diritto penale tributario, – lascia intendere come l’intervento debba comunque
muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente,
… a cominciare da quelle della preminente focalizzazione della
risposta repressiva sul momento dell’«autoaccertamento» del
debito d’imposta, ossia della dichiarazione”.122
Riforma penale tributariaDefinizioni
Sono aggiunte le seguenti nuove definizioni:
• Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente– “operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-
bis della L. 212/2000 (abuso di diritto), poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti”.
• Mezzi fraudolenti– “condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate
in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”.
La Relazione accompagnatoria rammenta che “l’elemento materiale può consistere
– sia in condotte attive,
– sia in condotte omissive; • in questo ultimo caso, però, l’obbligo di agire deve essere imposto
da una specifica norma giuridica”.
123
Riforma penale tributaria
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE / ALTRI DOCUMENTI – Art. 2
• Sopprimendo il termine “annuali”, l’ambito di applicazione della fattispecie in esame è quindi esteso – a tutte le dichiarazioni dei redditi / IVA,
– comprese quelle presentate in relazione ad operazioni straordinarie o collegate a procedure concorsuali.
124
Fino al 21.10.2015 Dal 22.10.2015
Reato
Indicazione in una delle
dichiarazioni annuali relative
alle imposte sui redditi / IVA di
elementi passivi fittizi, mediante
l’uso di fattureo altri documenti
per operazioni inesistenti.
Indicazione in una delle
dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi / IVA di
elementi passivi fittizi,
mediante l’uso di fatture o altri
documenti per operazioni
inesistenti.
Pena Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Art. 2 - D.LGS.
5/8/2015, n.
158
Nuovo art. 2
D.LGS 74/2000
Riforma penale tributaria
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI – Art. 3
• reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte
– elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo
– elementi passivi fittizi
– crediti e ritenute fittizi
Art. 3 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Nuovo art. 3 D.LGS 74/2000
segue125
Riforma penale tributaria
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI – Art. 3
CONDOTTA PUNIBILE
A seguito delle modifiche la condotta punibile si configura:
1. con il compimento di operazioni simulate oggettivamente o
soggettivamente;
2. tramite l’utilizzo di documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad
ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione
finanziaria.
Con riguardo alla nozione di:
– “documenti falsi”, il co. 2 del nuovo art. 3 precisa che la fattispecie si
considera commessa tramite l’utilizzo di documenti falsi “quando tali
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono
detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
– “altri mezzi fraudolenti”, il co. 3 del nuovo art. 3 fornisce una definizione in
negativo prevedendo che “non costituiscono mezzi fraudolenti la mera
violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi
attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle
annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. 126
Art. 3 - D.LGS.
5/8/2015, n. 158Nuovo art. 3
D.LGS 74/2000
Riforma penale tributaria
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI
ARTIFICI – Art. 3
CONDOTTA PUNIBILE
• Come evidenziato nella Relazione, con l’eliminazione del
riferimento alla “falsa rappresentazione delle scritture
contabili obbligatorie”, l’illecito “si trasforma
– da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta
delle scritture contabili ...
– in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a
presentare la dichiarazione dei redditi o IVA.
• Collegata con tale modifica va letta l’abrogazione dell’art. 7
“Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio”, D.Lgs. n.
74/2000.
127
Art. 3 - D.LGS.
5/8/2015, n. 158Nuovo art. 3
D.LGS 74/2000
Riforma penale tributaria
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI
ARTIFICI – Art. 3
CONDOTTA PUNIBILE
• Nella Relazione è specificato altresì che “l’alternativa
(segnalata dalla congiunzione disgiuntiva «ovvero») tra
operazioni simulate e l’utilizzo di documenti falsi o di
altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l’accertamento testimonia
– l’equipollenza di tali elementi («operazioni simulate»,
«documenti falsi», «altri mezzi fraudolenti»)
– e la autosufficienza di ciascuno di essi ad integrare la
condotta del delitto, in parte innovando rispetto al
precedente necessario collegamento e coordinamento
teleologico dei singoli elementi”.128
Art. 3 - D.LGS.
5/8/2015, n.
158
Nuovo art. 3
D.LGS 74/2000
Riforma penale tributaria
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI – Art. 3
SOGLIE DI PUNIBILITÀ
Si verifichi CONGIUNTAMENTE:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, – è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000 (prima 1 milione)
Ovvero
• qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000
129
Art. 3 - D.LGS.
5/8/2015, n.
158
Nuovo art. 3
D.LGS 74/2000
130
Riforma penale tributaria
Dichiarazione infedele• è punito con la reclusione da 1 a 3 anni chi, al fine di evade
le imposte sui redditi o IVA, indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori ai reali o elementi passivi inesistenti, quando CONGIUNTAMENTE:– Ciascuna imposta evasa è superiore a € 150.000 (prima €
50.000)
– Gli elementi attivi sottratti o i passivi fittizi è superiore al 10% e comunque a € 3 milioni (prima 2 milioni)
• Non rilevano penalmente quanto si tratta di:– Non corretta classificazione in bilancio
– Di valutazione di elementi attivi o passivi esistenti
– Della violazione del periodo di competenza temporale
– Della non inerenza o non detraibilità di elementi reali
Nuovo art. 4 D.LGS 74/2000
131
Art. 4 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributariaNuovo art. 4 D.LGS 74/2000
132
Art. 4 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Dichiarazione infedele
Riforma penale tributaria
Dichiarazioni omesse• è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (prima
da 1 a 3 anni) chiunque al fine di evadere le imposte sui
redditi o IVA, non presenta, essendovi obbligato, una
delle dichiarazioni relative a dette imposte,
– quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna
delle singole imposte ad € 50.000 (prima € 30.000)
• è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni
chiunque non presenta, essendovi obbligato, la
dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare
delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000
Nuovo art. 5 D.LGS 74/2000
133
Art. 5 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Dichiarazioni omesse
Nuovo art. 5 D.LGS 74/2000
134
Art. 5 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI – Art. 10
• Relativamente a questo reato è stata modificata la misura della pena, ferma restando l’individuazione del reato.
Nuovo art. 10 D.LGS 74/2000
135
Art. 8 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE – Art. 10-bisÈ stata:• aumentata a € 150.000 (in precedenza € 50.000) la soglia per l’omesso
versamento delle ritenute;• chiarita la portata del reato in quanto, con l’aggiunta dello specifico riferimento
alle ritenute “dovute”, – le omissioni non devono più risultare necessariamente dalla certificazione
rilasciata ai vari sostituiti, – essendo sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione.
Nuovo art. 10/bis D.LGS 74/2000
136
Art. 8 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Omesso versamento IVA – art. 10/ter
• È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa,
– entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo,
– l‘IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale,
– per un ammontare superiore a € 250.000 (prima
€ 50.000) per ciascun periodo d'imposta.
Nuovo art. 10-ter D.LGS 74/2000
137
Art. 8 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Omesso versamento IVA – art. 10/ter• L’aumento della soglia, come specificato nella
Relazione, è collegato alla necessità di applicare perle fattispecie meno gravi “sanzioni amministrativeanziché penali”.
Nuovo art. 10-ter D.LGS 74/2000
138
Art. 8 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Indebita compensazione – art. 10/quater • È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi
non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000 (€ 30.000)
• è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000.
Nuovo art. 10-quater D.LGS
74/2000
139
Art. 9 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Indebita compensazione – art. 10/quater • A tal fine la Relazione rammenta che il “credito inesistente”
è rappresentato dal “credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati” ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
• Conseguentemente la Relazione specifica che “devono, pertanto, escludersi dall’ambito applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l’inesistenza del credito emerga direttamente da detti controlli operati dall’Amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso”.
Nuovo art. 10-quater D.LGS
74/2000
140
Art. 9 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Indebita compensazione – art. 10/quater• considerando “estremamente offensiva” la fattispecie dell’utilizzo in
compensazione di crediti inesistenti per un importo superiore a € 50.000, è stata inasprita la relativa pena confermando invece quella prevista per l’utilizzo dei crediti non spettanti.
Nuovo art. 10-quater D.LGS
74/2000
141
Art. 9 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Confisca –art. 12/bis• Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
dell’Agenzia o del P.M. per uno dei delitti tributari
1. è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, • salvo che appartengano a persona estranea al reato,
2. ovvero, quando la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo non è possibile,
• la confisca di altri beni, di cui il reo ha la disponibilità,
• per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
• La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.
– Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta
Nuovo art. 12-bis D.LGS 74/2000
142
Art. 10 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Confisca –art. 12/bis• Il nuovo art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000, come chiarito nella
Relazione, “ha carattere solo in parte innovativo, limitandosi a fornire una collocazione normativa più adeguata alla disposizione «extravagante» in tema di confisca obbligatoria per delitti tributari, anche nella forma per equivalente, recata dall’art. 1, co. 143, della L. 24/12/2007, n. 244” che viene quindi abrogato.
• In pratica, la precedente disposizione, seppur “ritoccata” è stata “riformulata senza modificarne la portata, sostituendo l’attuale rinvio all’articolo 322-ter del codice penale con una diretta esplicitazione del comando legislativo”. La confisca è quindi disposta:– “nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale [patteggiamento] per uno dei delitti previsti dal presente decreto”.
Nuovo art. 12-bis D.LGS 74/2000
143
Art. 10 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Cause di non punibilità – art. 13• I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater,
co. 1 (omessi versamenti o compensazioni indebite), non sono punibili se:– prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado,
– i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti,
– anche a seguito • delle speciali procedure conciliative e di adesione
all'accertamento previste dalle norme tributarie,
• del ravvedimento operoso
Nuovo art. 13 D.LGS 74/2000
segue 144
Art. 11 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Cause di non punibilità – art. 13
• I reati di cui agli artt. 4 e 5 (dichiarazione infedele od omessa) non sono punibili se
– i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi,
– sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti,
– a seguito
• del ravvedimento operoso
• o della presentazione della dichiarazione omessa
– entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,
sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Nuovo art. 13 D.LGS 74/2000
segue 145
Art. 11 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
… continuazione
Cause di non punibilità – art. 13
• Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado, – il debito tributario sia in fase di estinzione mediante
rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 13-bis,
– è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo.
In tal caso la prescrizione è sospesa.
Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre 3 mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione
Nuovo art. 13 D.LGS 74/2000
146
Art. 11 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Cause di non punibilità – art. 13
Nuovo art. 13 D.LGS 74/2000
147
Art. 11 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
ESTINZIONE DEL DEBITO TRAMITE RATEIZZAZIONE• Il co. 3 dell’art. 13 introduce la possibilità per il
contribuente che, – prima dell’apertura del dibattimento di 1° grado, – stia provvedendo all’estinzione del debito tributario mediante
rateizzazione, – di pagare il debito residuo entro 3 mesi.
• Tale termine può essere prorogato – per ulteriori 3 mesi dal Giudice – una sola volta – fermo restando la sospensione della prescrizione.
• L’estinzione del debito tramite rateizzazione rileva “anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 13-bis” relativo alle circostanze (attenuanti / aggravanti) del reato
Nuovo art. 13, co. 3, D.LGS 74/2000
148
Art. 12 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
CIRCOSTANZE DI REATO – Nuovo art. 13-bisCIRCOSTANZA ATTENUANTE
Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al D.Lgs 74/2000 sono diminuite fino ½ e non si applicano le pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lgs74/2000 se,
– prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
– i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi,
– sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
Nuovo art. 13-bis D.LGS 74/2000
149
Art. 12 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
CIRCOSTANZE DI REATO – Nuovo art. 13-bisCIRCOSTANZA AGGRAVANTE
• Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II (sistema
sanzionatorio amministrativo) sono aumentate della metà – se il reato è commesso dal concorrente
– nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario
– attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale
Nuovo art. 13-bis D.LGS 74/2000
150
Art. 12 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158
Riforma penale tributaria
Custodia giudiziale dei beni sequestrati – art. 18/bis
• I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie,
– possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale,
– agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Nuovo art. 18-bis D.LGS 74/2000
151
Art. 13 - D.LGS. 5/8/2015, n. 158