Società in nome collettivo Società in accomandita semplice
Avv. Carlo Di Brino
La società in nome collettivo
Si ha una società un nome collettivo ogni qual volta venga svolta una attività commerciale, senza che risulti una limitazione della responsabilità di tutti o alcuni soci per le obbligazioni sociali
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri (1/3) Ha come scopo ultimo il perseguimento di un
profitto (lucro) responsabilità solidale e illimitata di tutti i
soci verso i terzi per le obbligazioni sociali eventuali patti in senso contrario rilevano
esclusivamente inter partes, non essendo opponibili ai terzi
Particolare rilevanza del rapporto fiduciario intercorrente fra i soci (l’attività personale del socio prevale sul capitale da lui conferito)
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri (2/3) Qualificazione della società: l’atto costitutivo può
espressamente qualificare la società come collettiva indipendentemente dall’oggetto sociale (commerciale o agricola). Se nulla è stabilito, è collettiva esclusivamente se svolge attività commerciale. Altrimenti sarà qualificata come semplice.
Autonomia patrimoniale imperfetta: è priva di personalità giuridica
Soci: rivestono tutti la qualifica di imprenditori e rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza possibilità di patto contrario nei confronti dei terzi
Avv. Carlo Di Brino
Caratteri (3/3) Amministrazione: ogni socio è
amministratore, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Sono esclusi amministratori estranei
Iscrizione nel registro delle imprese: l’iscrizione è necessaria per qualificare la società come collettiva regolare, diversamente la società esiste come irregolare
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina è regolamentata parzialmente per
rinvio alle norme stabilite per la società semplice (cui fa esplicito rinvio l’art. 2293 c.c.) e, in parte, da norme specifiche che derogano o integrano la disciplina della società semplice (artt. 2291 – 3212 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Differenze con la società semplice
È nullo il patto di limitazione della responsabilità personale dei soci verso i terzi (art.2291 c.2 c.c.)
La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali è una responsabilità sussidiaria e non diretta (il creditore sociale deve prima agire verso la società e, solo dopo l’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva sul patrimonio sociale, verso i singoli soci (c.d. beneficium excussionis) (art.2304 c.c.)
Le limitazioni dei rappresentanti non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro delle imprese o non si prova che ne erano comunque a conoscenza (art.2298 c.1 c.c.)
Il divieto della liquidazione della quota sociale a favore del creditore particolare del socio (art.2305 c.c.)
L’esclusione di diritto è limitata solo al socio fallito
Avv. Carlo Di Brino
Costituzione della società Anche se l’atto costitutivo della società è
sufficiente a creare il vincolo societario, per la nascita della collettiva regolare occorre anche l’iscrizione nel registro delle imprese
Le condizioni necessarie per la nascita della società collettiva regolare sono:
1. Atto costitutivo2. Formazione del capitale3. Iscrizione nel registro delle imprese
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Atto costitutivo: elementi Forma Contenuto Pubblicazione Modificazioni
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Forma Atto pubblico o scrittura privata
autenticata L’eventuale inosservanza comporta
il divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese
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Contenuto Generalità dei soci Ragione sociale Nome dei soci amministratori e di coloro che hanno
la rappresentanza Sede Oggetto sociale Conferimento dei soci Prestazioni che i soci d’opera si sono impegnati ad
effettuare Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite Durata della società
Avv. Carlo Di Brino
Pubblicazione L’atto costitutivo della società deve
essere depositato per la iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese: la mancata iscrizione darà luogo ad una società irregolare
Avv. Carlo Di Brino
Modificazioni Vanno adottate dalla società
all’unanimità Devono iscriversi nel Registro delle
Imprese (finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi)
Avv. Carlo Di Brino
Autonomia patrimoniale (1/2)
È rafforzata e accentrata rispetto alle società semplici:
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi è necessariamente:
1. Solidale2. Illimitata (il fallimento della società comporta
il fallimento del socio art. 147 L.F.)3. Sussidiaria (il creditore sociale deve
preventivamente escutere il patrimonio sociale)
Avv. Carlo Di Brino
Autonomia patrimoniale (2/2) Il creditore particolare di un socio, finchè
dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore
Può:1. Compiere atti conservativi sulla quota del
suo debitore2. Far valere i suoi diritti sugli utili conseguenti
dal suo debitore3. Provocare la dichiarazione di fallimento del
debitore, e quindi la sua esclusione di diritto dalla società
Avv. Carlo Di Brino
Capitale sociale (1/2) Nozione
È il complesso del conferimento dei soci (Ferri), o il valore in denaro dei conferimenti stessi risultante dalle valutazioni compiute nel contratto
Avv. Carlo Di Brino
Capitale sociale (2/2) Tutela dell’integrità del capitale sociale è
attuata:1. Il divieto di distribuzione degli utili fittizi2. Il divieto degli utili in caso di perdita del capitale
sociale, finchè il capitale non venga reintegrato o ridotto
3. L’obbligo per gli amministratori della tenuta delle scritture contabili
4. Il divieto di restituire i conferimenti ai soci o di liberarli dall’obbligo di esecuzione, se non dopo la riduzione del capitale sociale
Avv. Carlo Di Brino
Formazione del capitale sociale (1/2)
In via di principio il legislatore ha stabilito che un capitale debba esservi, prevedendo:
L’indicazione nell’atto costitutivo dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci e della loro valutazione
Una serie di norme destinate ad assicurarne l’integrità
Il capitale sociale costituisce un requisito per l’iscrizione dell’atto costitutivo e quindi per la nascita della società in nome collettivo regolare e non una condizione di validità dell’atto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Formazione del capitale sociale (2/2)
Il capitale è formato dal valore in denaro dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale
Non tutti i conferimenti sono imputabili al capitale sociale ma esclusivamente quelli valutabili in denaro e iscrivibili in bilancio come poste attive e che attribuiscono il diritto al rimborso allo scioglimento della società
Gli altri conferimenti, c.d. di patrimonio, incrementano il patrimonio sociale, cioè l’insieme dei rapporti attivi e passivi imputabili alla società
Avv. Carlo Di Brino
Iscrizione nel registro delle imprese La pubblicazione dell’atto
costitutivo avviene mediante iscrizione nel registro delle imprese
La pubblicità ha natura meramente dichiarativa ed è necessaria al solo fine di qualificare la società come regolare
Avv. Carlo Di BrinoIstanza di iscrizione e deposito dell’atto costitutivo Entro 30 giorni dalla stipulazione, gli
amministratori (o anche il notaio se la stipula è avvenuta per atto pubblico) devono depositare istanza di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese della circoscrizione ove è stabilita la sede sociale, con allegata alternativamente:
1. Copia autentica dell’atto pubblico2. Atto costitutivo della società con
sottoscrizione autenticata dei contraenti
Avv. Carlo Di Brino
Attività di controllo Prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del
registro accerta l’autenticità della sottoscrizione e l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge
Si tratta di un controllo di mera legalità, per esempio l’esistenza dei requisiti indispensabili per l’iscrizione quali la sede, la durata, l’oggetto, capacità dei soci fondatori
È escluso qualsiasi controllo di merito circa l’opportunità o la convenienza dell’atto
Avv. Carlo Di Brino
Conseguenze dell’iscrizione Solo a seguito dell’iscrizione la
società è qualificata come società in nome collettivo regolare con applicazione della relativa disciplina
Avv. Carlo Di Brino
Divieto di concorrenza fra i soci In mancanza del consenso, anche
presunto, degli altri soci, uno di essi non può esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società, né partecipare con responsabilità illimitata ad altra impresa concorrente
In caso di inosservanza la società:1. Ha diritto al risarcimento del danno 2. Può escludere il socio
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione Valgono le stesse regole della società
semplice Inoltre, gli amministratori sono tenuti a:1. Effettuare le pubblicazioni previste2. Tenere i libri e le altre scritture
contabili prescritte3. Indicare negli atti e nella corrispondenza
sociale la sede della società e l’Ufficio del registro presso cui è iscritta
Avv. Carlo Di Brino
Rappresentanza Le persone autorizzate a rappresentare la
società sono tutte quelle indicate nominativamente nell’atto costitutivo
L’amministratore-rappresentante può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo restrizioni risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura (art. 2298 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Doveri generali Dovere di diligenza (artt. 2260 c.1, e
1710 c.1 c.c.) del mandatario che il codice definisce dell’uomo medio (violazione per aver agito con imprevidenza, imprudenza, imperizia, avventatezza o se è stato inerte)
Dovere di vigilanza e di intervento per evitare conseguenze dannose alla società
Dovere di astensione in caso di conflitti di interessi
Avv. Carlo Di Brino
Doveri specifici Obblighi riguardanti la pubblicità Obblighi relativi alle scritture contabili Obblighi riguardanti l’informazione ai
soci non amministratori Obbligo di riservatezza Obblighi fiscali verso l’Amministrazione
finanziaria Dichiarazione dei redditi e pagamento
delle imposte (IRAP se dovuta)
Avv. Carlo Di Brino
Divieti per gli amministratori Divieto di concorrenza Divieto di restituire ai soci i conferimenti
(art.2303 c.1, c.c.) Divieto di ripartire gli utili in presenza di perdite
(art.2303 c.2, c.c.) Divieto di contrarre prestiti o farsi prestare
garanzie dalla società (art. 2624 c.c.) Divieto di intraprendere nuove iniziative in caso di
scioglimento Divieto di divulgare o utilizzare notizie sociali
riservate
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento Valgono le norme di cui alla società
semplice Inoltre, il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa della società che ha ad oggetto un’attività commerciale
Avv. Carlo Di Brino
Liquidazione Valgono le norme di cui alla società
semplice, salvo che per la pubblicità e le formalità prescritte
Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto
Avv. Carlo Di Brino
Cancellazione A seguito dell’approvazione del
bilancio i liquidatori devono chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese
L’iscrizione della cancellazione suggella la fine della società
Avv. Carlo Di Brino
La società in accomandita semplice È una società di persone,
caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci:
1. Accomandanti2. accomandatari
Avv. Carlo Di Brino
Soci accomandanti Sono obbligati solo ai conferimenti Rischiano solo di perdere il capitale conferito Sono esclusi dai poteri amministrativi Sono esclusi dal fallimento Possono essere dipendenti della società Non vale il divieto di concorrenza Possono cambiare senza comportare modifica dell’atto costitutivo Diritto di concorrere alla nomina e revoca degli amministratori Diritto di controllo e informazione Diritto di approvare il bilancio Diritto di adire l’autorità giudiziaria Diritto agli utili
Avv. Carlo Di Brino
Soci accomandatari Sono obbligati verso la società all’esecuzione
dei conferimenti Sono personalmente e solidalmente
responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali
Partecipano all’amministrazione della società
Devono sottostare al divieto di concorrenza stabilito per i soci della società in nome collettivo
Rivestono la qualifica di imprenditori
Avv. Carlo Di Brino
Disciplina delle società in accomandita semplice Si applicano, per quanto compatibili,
le norme sulla società in nome collettivo, cui fa rinvio l’art. 2315 c.c.
Avv. Carlo Di Brino
Intitus personae Deve ritenersi che tale carattere
esista solo verso i soci accomandatari e non anche verso gli accomandanti e, di conseguenza, la modifica dei soci accomandanti non costituisce modifica dell’atto costitutivo
Avv. Carlo Di Brino
Ragione sociale Deve contenere il nome di almeno
uno dei soci accomandatari, con l’indicazione del rapporto sociale
È vietato includere il nome dei soci accomandanti, in caso contrario questi ultimi risponderanno di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari
Avv. Carlo Di Brino
Amministrazione Possono essere nominati
amministratori solo i soci accomandatari
Esiste un divieto di ingerenza degli accomandanti nell’amministrazione
Avv. Carlo Di Brino
Violazione del divieto Ingerenza autorizzata dalla società:1. Gli atti sono efficaci. 2. Verso i terzi risponde anche l’accomandante
illimitatamente e in solido con gli accomandatari per tutte le obbligazioni sociali
3. Nei rapporti interni l’accomandante conserva la responsabilità limitata e potrà rivalersi verso gli accomandatari
Ingerenza non autorizzata:1. Se non vi è stata ratifica l’atto è inefficace2. È tenuto al risarcimento del danno del terzo (art.1398 c.c.)3. Non diventa accomandatario, ma può essere escluso dalla
società
Avv. Carlo Di Brino
Poteri dei soci accomandanti
Possono: Prestare la loro opera sotto la direzione degli
amministratori Agire per singoli affari, in forza di una procura
speciale Dare autorizzazioni o pareri per determinate
operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo Esercitare un controllo di legittimità
sull’approvazione del bilancio
Avv. Carlo Di Brino
Trasferimento di quota Di accomandante:1. È sempre possibile per gli atti mortis
causa 2. È necessario il consenso della
maggioranza del capitale per gli atti inter vivos
Di accomandatario:1. È necessario il consenso unanime dei
soci
Avv. Carlo Di Brino
Scioglimento Lo scioglimento del rapporto sociale
limitatamente ad un socio, nonché lo scioglimento e la liquidazione della società sono disciplinati dalle norme sulla società in nome collettivo e quindi, per ulteriore rinvio, da quelle sulla società semplice
Un’autonoma causa di scioglimento della società è rappresentata dal venir meno di una delle due categorie di soci (art. 2323 c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Liquidazione Dopo la liquidazione e la cancellazione, i
creditori sociali che non siano stati soddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti:
1. Dei soci accomandatari2. Dei liquidatori, se il mancato pagamento è
dipeso da loro colpa (art. 2312 c.c.)3. Dei soci accomandanti, unicamente nei limiti
della quota da essi eventualmente percepita nella liquidazione ( art.2324 c.c.), oltre che nei limiti del conferimento che non abbiano eseguito (art. 2280 comma II c.c.)
Avv. Carlo Di Brino
Differenze con le S.n.c. Capacità di essere soci: non possono
essere soci le società Conferimenti degli accomandanti: è
sufficiente indicare nell’atto costitutivo l’apporto promesso che rappresenta il limite alla loro responsabilità
Formazione del capitale sociale: i soci accomandanti sono soci di capitale e non possono essere soci d’opera, possono essere tuttavia dipendenti
Avv. Carlo Di Brino
Impresa artigiana A seguito della modifica apportata
dalla L.133/1997, le imprese artigiane possono rivestire anche la forma di Sas