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II CITTA'DI
VILLA SAN GIOVANNISpedita
Protocollo n" 0008235def 12|OSI2O1O 12.42.12
,w.s.,,i:
iltltlillilllruruilTitolo/ClasseII 1
Qrorsincin ú Wio ú ehhriatogÚflnl
a b Iet Sinf,uo
Prot. N. g2]î
OC,GETTO: Aree di sosta a pagamento.-- Rif. Vs. nota del6 maggio u.s. e del15 otbbr,e 2009.-
Al Cc'rdinatore del MovimentoPrima\-era Alternativa
Villa San Giovanni
Con riferimento alla rrota tlel ó maggio scorso inerente l'oggetto, si comunica che sono incotso approfondimenti presso gti Uffici comunali, aI fme di accertare le attività compiute dalCommissario Straordina-rio in merito alle segnalazioni pen'enute con la Vs nota Prct.18745 del 15ottobre 2009, sall"afryrlir-azftxre ruh T-{RSU nelle aree adibite a sosta a pagamento.
Dall'esarrle delle corrunkazbni in epigrafe deve tuttavia rilevarsi che le eccezioni sollevatenon appaiorìo del hrttD infondate, con riferimento, in particolare, alla apposizione della segnaletica
Fer Ia guale allo snab rron è emerso alcun elaborato in grado di quantificare gli stalli di sostapreristi e,cutsequenzia@qqtej! tipo e 14 quafitàclellf seglqletica ingtallata.
-{d ogni buon conto, vale la pena rammentare che questa Amministrazione è entrata incari:a da poco tempo e si sta accingendo a predisporre una puntuale program-rnazione degliinten-errtl quale presupposto indefettibile per Ia realtzzazione del prograÍrma anministrativopreserrtato agli elettori e sul quale si è catalizzato I'ampio consenso ricevuto.
ln questa direzione e con riferimento all'argomento dal vostro Movimento sollevato, vaprecisato che proprio al fine di effettuare una compiuta valutazione della,q4lg*rp.',,e^fÉtu decisa lasospensione del bando di gara per l'affidamento all'esterno del servizio d\ÈEffiella sosta apagarrrento, sia per una sostanziale rimodulazione del servizio che per tfia analitica definizionedelle aree eventualmente da adibire a sosta a pagamento.
Contestualmente, e proprio per le ragioni indicate, a far data dal prossimo mese di giugno,periodo in cui avrà termine l'ulteriore proroga concessa dal Commissario Straordinari,l'Amministrazione Comunale ha già escluso la possibilità di concedere ulteriori proroghe al I
servizio in essere.
oata ,/8 / of / 24o.-
I
Tanto premesso, anche in considerazione di quanto segnalato nelle note in oggetto indicate,è opporfuno chiarire che resta ferma intenziqre di questa Amministrazione predisporre ogniiniziativa diretta a contenere e mitigare l'impatb del traffico veicol,are, specie in alcune aree delcentro urbano.
Proprio in relazione a quanto da voi riportato nelle nob in oggetto si comunica, infine, chequesta Amministrazione Comunale sta glà awiando, comlntíbúherrte con le disponibilità dibilancio, le procedure previste dal Codice della Strada per l,a perimetrazione della Zona a TrafficoLimitato, già individuata da precedenti Amministrazioni e nai segnalata da apposita segnaletica.
Distinti saluti,
PrimaVeraAlternativa–viaGaribaldi,53–89018VillaSanGiovanni–[email protected]
PrimaVeraAlternativaVillaSanGiovanni
ALSIGNORSINDACO
ComunediVillaSanGiovanni
OGGETTO:Areedisostaapagamento.
Rif.Nsnotaprot.N.18745del16.10.2009
Indata16.10.2009,conlanotaindicatainepigrafe(echeadognibuonfinesiallegaincopia), questoMovimento sollecitava il Commissario Straordinario a sospendere l’iter dellagara di appalto per l’affidamento delle aree di sosta a pagamento precedentementeindividuatedalleAmministrazioniComunaliapartiredall’anno2006.‐
Con la stessa nota venivano segnalate una serie di irregolarità che hanno fatto dasfondoallaistituzionedelleareedisostaapagamentoeperlequalièstatainformataanchel’AutoritàGiudiziariacompetente.
Poiché alla data odierna non appare alcun significativo riscontro alla citata nota efacendoseguitoalleintervenuteinterlocuzioniconlaS.V.sull’argomento,sirimaneinattesadi conoscere, stesso mezzo e cortese massima urgenza, le determinazionidell’AmministrazioneComunalesuiquesitiposticonlanotainoggettoindicata,significandolavolontàdiquestoMovimento,inassenzadirisposte,diattivarelaProcuraRegionaledellaCortedeiConti.
Cordialisaluti,
VillaSanGiovanni,6maggio2010
IlCoordinatore
AntonelloMorabito
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INNVAOIC NVS V'I'IIA - VAIIVNU=II'IV VU3AVI'ìIIUd
favore di essa Cooperativa e consentita la prosecuzione del servizio f ino al 31.12.2008
esclusivamente con la Cooperativa sociale New Service.
Con successiva deliberazioni n.719/2008 e n. L2O/2008,lo stesso Comune prowedeva a
prorogare ulteriormente i l servizio e ad estendere le aree di sosta a pagamento nel perimetro
della scuof a elementare e dell ' infanzia "Centro" di Pezzo.
Tanto premesso, occorre prel iminarmente sottol ineare che in maniera reiterata e ben
prima dello scioglimento del Consigl io Comunale, questo "Movimento" era intervenuto
sull 'Assessore al le Finanze e Vice Sindaco, Antonio MESSINA, poiché era emerso che le Società
Cooperative aff idatarie del servizio, così come la società di gestione del parcheggio ACI ubicato
in piazza Stazione, non corrispondevano al Comune la quota relativa al la TARSU.
La Corte di Cassazione, infatt i , con sentenza N. 20359 del 27 settembre 2007, ha
stabil i to (o meglio confermato) che nelle aree in cui è esercitata l 'att ivi tà di parcheggi a
pagamento, l 'area scoperta è da considerarsi operativa in quanto uti l izzata direttamente per
l 'esercizio di un'att ività economica e, pertanto, vi è i l presupposto per l 'applicazione della
TARSU a norma dell 'art. 62 D. Lgs. 507/93.
Sul l 'argomento, quindi , vogl ia la S.V. l l l .ma ver i f icare, anche ai f in i del la tutela del
Bilancio Comunale, l 'adozione da parte degli Uff ici del le misure necessarie al recupero delle
somme dovute e mai versate dagli aff idatari di tutte le aree in concessione per i l servizio di
sosta a pagamento.
Vale anche la pena, in questa sede, r icordare che per lungo tempo questo "Movimento"
ha duramente contestato sia le modalità di "gestione" del servizio, sia quelle di "aff idamento".
Per la prima questione, relativa al la gestione del servizio, era stata rawisata sia
l ' impossibi l i tà del control lo da parte dell 'Ente (sia lo schema di abbonamento - che non riporta
alcun numero - sia quello del "gratta e sosta", non sono mai stati approvati con alcun atto
amministrativo), sia per quanto att iene al l 'aff idamento diretto per i l quale, sin dal maggio 2008,
erano state consegnate al Segretario Comunale due sentenze del Consigl io di Stato.
Segretar io Comunale che, molto responsabi lmente, anche sul la base di quel le
considerazioni giurisprudenzial i , fa proprie nella delibera n. I tg/2OOB di proroga ed
estendimento del servizio di sosta a pagamento (sia nella delibera 103 di proroga del servizio di
spazzamento), espr imendo parere sfavorevole ed indicando al la Giunta Comunale la strada
del la gara ad evidenza pubbl ica.
Nel caso di specie, infatt i , si era in presenza di un contratto di appalto concluso tra un
prestatore di servizi ed un soggetto committente appartenente al le amministrazioni
aggiudicatr ici di cui al l 'art. 2 D.lg.ff f i /2006 e, conseguentemente, i l Comune non avrebbe
potuto e dovuto sottrarsi al l 'applicazione di esso D. leg.vo di attuazione della dirett iva
92150/CEE in materia di appalt i pubblici di servizi.
L'aff idamento a terzi del la gestione dei servizi pubblici, quale è sostanzialmente la
fornitura del servizio parcheggio a pagamento, non poteva awenire se non percorrendo l ' i ter
procedimentale diretto al la formazione dei contratt i ad evidenza pubblica.
Più esattamente, poiché i l contratto in esame era di interesse comunitario, e non
ricorreva alcuna delle ipotesi eccezionali previste dalle norme in vigore, sarebbe stato
necessar io indire una gara pubbl ica per la scel ta del migl ior contraente.
La giurisprudenza, (Cons. Gius. Amm. Reg. Sic. 7t9/2O07) ha, infatt i , sancito che "i l
principio della concorrenza è uno dei basamenti del la costituzione economica europea,
soprattutto in relazione al mondo delle commesse pubbliche. Non considerando le dirett ive
"' lavori", "servizi" e "forniture" (oggi accomunate nella dirett iva n. 18 del 2OO4l, in cui
espressamente s i fa r i fer imento al la volontà del l 'Unione Europea digarant i re la completa par i tà
di accesso di tutte le imprese europee al monte dei contratt i pubblici, che costituisce, e di cio
l 'Unione ha piena coscienza, i l volano economico più consistente nel sistema interventista in
vigore in Europa.
Questo pr incipio, impone che le imprese europee (ma con ciò s i intende anche quel le
dello stesso Paese del cui ordinamento giuridico si tratta) devono essere poste sul lo stesso
piano, concedendo loro le medesime opportunità sia sotto i l profi lo dell 'accesso ai contratt i
pubbl ic i (e quindi at t raverso i l s istema ordinar io del la evidenza pubbl ica), s ia impedendo che
part icolar i s i tuazioni economiche pongano alcune di esse in una condiz ione di pr iv i legio o
comunque di favore economico.
Sotto i l profi lo della proroga di contratt i in essere, la giurisprudenza ha anche chiarito
che: " la proroga della gestione di un servizio pubblico si configura come aff idamento del
servizio stesso in via diretta e deve ri tenersi i l legitt ima ex se perché adottata in violazione delle
norme in mater ia di evidenza pubbl ica (ol t re che di d isposiz ioni special i , quale l 'ar t .24 comma
5,1.27 dicembre 2002n.289), e ciò perché, anche ove fosse prevista la facoltà di prorogare dei
contratt i , attr ibuita da talune norme al la p.a., essa deve ri tenersi di carattere eccezionale, in
quanto derogator ia del la normat iva nazionale e comunitar ia, la quale impone la procedura di
evidenza pubblica per la scelta dei contraenti con le p.a."
Non vi è nulla di eccezionale, nella fatt ispecie, che abbia potuto giusti f icare le proroghe
del la convenzione; anzi , v i sarebbe stato tanto di "normale" se i l Comune di Vi l la San Giovanni
=":sse proceduto - avendone avuto tut to i l tempo - a l confer imento del l ' incar ico at t raverso
- 'e procedura ad evidenza pubbl ica che avrebbe favor i to l 'ef f ic ienza, l 'economici tà e
:-ant 'a l t ro ut i le e funzionale al lo scopo.
In questo senso appaiono affette da vizi di i l legitt imità propria, tutte le delibere di
: 'c 'cga e di estensione del le aree di sosta, poiché l 'Ente avrebbe dovuto procedere a gara,
: -anto meno, pr ima di r innovare/prorogare la convenzione.
L'art . 6 del la L. 24.L2.L993 n. 537 al n. 2, nel la sua or ig inar ia formulazione e dopo la
- : r i f icaintrodottadal l 'ar t .44del laL.23dicembre1994, n.T24,disponevatestualmentecheè
" : lato i l r innovo taci to dei contrat t i del le pubbl iche amministrazioni per la forni tura di beni e
.=- ' z i , iv i compresi quel l i af f idat i in concessione a soggett i iscr i t t i in apposi t i a lb i . lcontrat t i
. : : - lat i in v io lazione del predetto div ieto sono nul l i . Entro t re mesi dal la scadenza dei contrat t i ,
= :nministrazioni accertano la sussistenza di ragioni d i convenienza e di pubbl ico interesse per
: ' înovazione dei contrat t i medesimi e, ove ver i f icata detta sussistenza, comunicano al
: : - t raente la volontà di procedere al la r innovazione".
Come è noto l 'ult imo periodo del predetto art. 2 è stato soppresso dall 'art. 23, n. L,
:= a L ' 18 apr i le 2005, n 62 ( legge comunitar ia2OO4); i l successivo n.Z del lo stesso art icolo ha
: : consentito solo la "proroga" dei contratt i per acquisit i e forniture di beni e servizi solo,
: : ' : ' "per i l tempo necessar io al la st ipula dei nuovi contrat t i a segui to di espletamento di gare
: : e. idenza pubbl ica a condiz ione che la proroga non super i comunque isei mesi e che i l bando
: :ara venga pubbl icato entro e non ol t re g0giorni a l la data di entrata in v igore del la legge,, .
Sul l ' interpretazione di ta le normat iva s i è pi i r vol te sof fermata la giur isprudenza, la
:-ale da ul t imo ha chiar i to come da un'at tenta let tura del la normat iva comunitar ia e statale
, gente, der iva che al lo stato non è possibi le procedere al r innovo (s ia espresso, che taci to) dei
:cntrat t i in corso, ma solo al la loro proroga per i l tempo stret tamente necessar io al la st ipula
Jet nuovi contrat t i , a segui to di espletamento di gare ad evidenza pubbl ica "a condiz ione che la
3roroga non super i comunque isei mesi" (complessiv i non, quindi , cont inue proroghe del la
stessa durata); d i conseguenza, c lausole contrat tual i , st ipulate precedentemente al l 'entrata in
"igore della legge comunitaria 2004, non possono oggi legitt imare l 'adozione da parte
del l 'Amministrazione di at t i d i proroga o di r innovo dei contrat t i in corso e c iò propr io perché
l 'azione amministrat iva deve conformarsi a l la normat iva v igente. (TAR Abruzzo, pescara,
18.11.2006 n.7L6).
E' poi unanimemente riconosciuto che non assume alcun ri l ievo la "ragione sociale" del
soggetto aff idatario, dal momento che i l servizio di che trattasi ha comunque ri levanza
economica.
Sull 'argomento, poiché appare evidente uno straripamento dei vincoli posti dal la
normativa Nazionale e Comunitaria, la S.V. voglia valutare, ove ne ravvisasse l 'opportunità, di
segnalare la quest ione al le competent i Autor i tà anche per gl i eventual i danni subi t i dal l 'Ente.
*****
Entrando ancora di più nel merito della vicenda, va precisato che la motivazione posta a
giusti f icazione dell 'adozione del provvedimento amministrativo con cui si ist i tuiva la sosta a
pagamento, r isiedeva sulla opportunità di "regolamentare e sgomberare le principali strade
per la f luidità delle intersezioni e dei punti nevralgici del la circolazione veicolare".
Orbene, premesso che la cosiddetta "sosta selvaggia" lungo gl i incroci ( intralcio per la
f luidità delle intersezioni) può essere fronteggiata solo attraverso un più capil lare control lo ad
opera degli organismi di cui al l 'art. 12 del Codice della Strada ed attraverso una più puntuale
manutenzione della segnaletica, non v'è chi non veda come l 'adozione indiscriminata di un
provvedimento di regolazione della sosta a pagamento, non possa in alcun modo fronteggiare
tale presunta emergenza.Ed, infatt i , è noto che gl i stal l i di sosta e la relativa segnaletica vadano
apposti, in ottemperanza al le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento
d'Esecuzione, a mt. 5 dalle intersezioni, consentendo così, comunque, agli automobil ist i
indiscipl inati , di parcheggiare ed impegnare tal i aree e senza per questo dovere sottostare al
pagamento della tari f fa oraria, f inendo così per "punire" solo i conducenti la cui condotta si ispira
alle regole dettate dal buon senso e dalle norme del codice.
L' inconsistenza dell 'unica motivazione posta a giusti f icazione del provvedimento,
inevitabi lmente inf icia già da solo l ' intero provvedimento per l 'assoluta assenza dei presupposti,
dal momento che, restando immutate le condizioni di fatto, si lascia immutato i l presunto
"danno" al l ' interesse pubbl ico che si intendeva tutelare.
Tanto meno l ' ist i tuzione delle aree di sosta a pagamento può trovare giusti f icazione
nell 'affermazione, anch'essa contenuta nelle ordinanze, secondo la quale la "tari f fazione della
sosta su strada si caratterizza come fattore di f luidif icazione del traff ico urbano, in quanto
determina un uso più razionale e, quindi , p iù contenuto deiveicol i pr ivat i " .
Tale ult ima affermazione, infatt i , appare più come un "copia e incolla" di contenuti di att i
r i feri t i ad altre realtà urbane, poiché l 'autore dell 'atto, nel l 'auspicare che i l provvedimento possa
"condurre" ad un uso I dimentica che nella cit tà di Vi l la San
Giovanni non esiste, non è mai esist i to e non è in programma l ' ist i tuzione di un servizio di
trasporto pubblico locale. Ragion per cui l 'unico mezzo per raggiungere i l centro urbano, su cui in
larghissima parte r icadono le aree di sosta a pagamento, cioè i l cuore commerciale, gl i uff icipubblici i presidi sanitari e quant'altro r ientra nel "sistema città", r imane i l veicolo privato.
l l provvedimento, dunque, pur non risolvendo i l problema della "sosta selvaggia,, f inisceper creare ulteriori effett i negativi.
lnol t re, dal le Ordinanze non emerge, e non viene indicato, qual i s iano i punt i nevralgic i
del la cit tà, r ispetto ai quali si determina una congestione della circolazione veicolare, ed anzi i l
continuo estendere le aree di sosta a pagamento ha determinato che, proprio in coincidenza di
punti nevralgici (Viale l tal ia direzione A/3 SA-RC) siano stati ist i tuit i stal l i di sosta a pagamento che
creano diff icoltà al la circolazione dei mezzi pesanti.
Vero è, anche, che l 'effetto "congestione" che si verif ica in ambito urbano e che investe
anche la " lona a Traff ico Limitato" individuata dall 'Amministrazione Comunale, ma mai
perimetrata, è i l frutto della mancata adozione di misure volte a contingentare e regolare i f lussi
di traff ico dirett i e provenienti dal la Sici l ia e che sono obbligati ad impegnare i lcentro urbano.
Tale incontestabile asserzione è anche dimostrata dalla emanazione, t 06.t2.2002, dello"stato d 'emergenza ambientale" da parte del la Presidenza del consigl io dei Ministr i , i l cui
disposit ivo specif icatamente si r i ferisce al "traff ico veicolare pesante diretto in Sici l ia e che
attraversa i l centro urbano diVi l la San Giovanni , , .
Ne deriva che le Ordinanze richiamano un "effetto congestione" che non è addebitabile altraff ico veicolare intra-urbano, la cui causa viene scientemente travisata per giusti f icare
l 'adozione di una misura eccezionalmente " invasiva" che ha avuto come obiet t ivo non quel lo
enunciato, bensì quel lo di merci f icare intere aree del terr i tor io comunale.
Su tale questione, peraltro, già da tempo è stata inviata segnalazione al la procura della
Repubblica di Reggio Calabria, oltre che per l ' i rregolarità della procedura di aff idamento, anche
per alcune anomale circostanze che vedevano, già al l 'epoca, l ' interesse diretto dell ,al lora
Segretario Cittadino dei Social ist i Democratici l tal iani, Sig. Raffaele BATTAGLIA, vero .,dominus,,
delle cooperative aff idatarie del servizio i cui interessi "poli t ici" si desumono anche da interventipubbl ic i successiv i a l le dimissioni degl i 11 consigl ier i comunal i .
Che l 'obiett ivo fosse diverso da quello enunciato, si giunge anche attraverso un altro i ter
logico, dal momento che, pur individuando a far data dal 1998, la Zona a Traff ico Limitato,
l 'Amministrazione Comunale oltre a non avere mai perimetrato la zona per come legge dispone,
non ha mai assunto alcun provvedimento volto a indicare le l imitazioni, col r isultato che non è
percepibi le, nemmeno ad una approfondi ta anal is i , qual i s iano queste l imi tazioni . Ed infat t i , a l la
cd "Zona a Traff ico Limitato è possibi le accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte e con
quafsiasi mezzo, f inanche con autoart icolati , mezzi cingolati e trasport i eccezionali , così
determinando una straordinaria contraddizione tra l ' interesse pubblico tutelato con
l ' indiv iduazione del la "ZTL" , la mancata adozione di misure di l imi tazione del t raf f ico e l 'adozione
di aree di sosta a pagamento che si vorrebbero giusti f icate dalla "esigenza di regolamentare e
sgomberare le principali arterie della cit tà".
La cosiddetta virtuale'ZTL", in buona sostanza, sembra essere divenuto solo l 'escamotage
per evitare i l vincolo della r iserva di stal l i di sosta l iberi, così come previsto dal combinato
disposto dell 'art. 7, comma 9 e dell 'art. 10 del Codice della Strada, che espressamente prevedono
l ' instal lazione della segnaletica di perimetrazione della "TfL" .
Anche rispetto al l 'apposizione della segnaletica è inevitabi le che sorgano una serie di
dubbi , la cui valutazione, a r idosso del la predisposiz ione del la gara di evidenza pubbl ica deve
trovare un'approfondita analisi.
Difatt i la Delibera di Giunta N.02 dell '1L.OL.2OO7, che disponeva l 'aff idamento diretto al le
due società cooperative, prevedeva anche l 'apposizione, da parte delle stesse cooperative, della
segnaletica relativa, così come peraltro sancito nella "Convenzione" st ipulata con i l Comando di
Pol iz ia Locale.
Sul la base del la predetta del iberazione, i l Comando di Pol iz ia Municipale st ipulava la
relativa "Convenzione" aff idando, senza dare contezza delle capacità tecniche e professionali , al le
stesse Cooperative, i l compito della apposizione della segnaletica orizzontale e vert icale .
Per come già segnalato al l 'Autor i tà Giudiz iar ia, in fase di apposiz ione del la segnalet ica
venivano riscontrate numerose irregolarità (segnaletica non conforme, stal l i i rregolari e
sovrapposti a str isce pedonali ecc. ecc.) che, proprio a seguito della denuncia, venivano corrette
con una parziale sostituzione della segnaletica.
Per come appare dalla "Convenzione" st ipulata con le società cooperative, i l costo relativo
alla segnaletica sarebbe stato "compensato" con i l corrispett ivo da versarsi in favore dell 'Ente che
rimane l 'unico proprietario della segnaletica apposta.
Orbene, laddove non venisse effettuato un control lo anali t ico sul la segnaletica apposta
dalle società cooperative( che avrebbe già dovuto essere effettuato contestualmente al la posa in
opera), l 'Ente si r i troverebbe ad aver acquistato - quanto meno in parte - segnaletica non
conforme a quanto previsto dal codice della strada e a dover, quindi, provvedere ad una nuovaapposizione con un ulteriore impegno di r isorse economiche.
****x
Tanto premesso, sorge legitt imo i l dubbio - vist i anche i r isuttat i economici per l ,Ente - chel ' ist i tuzione delle aree di sosta a pagamento abbia corrisposto più ad una esigenza di coalizionepoli t ica che ad un reale interesse pubblico ed a f inito per r ivelarsi una punizione contro i cit tadini.Per queste ragioni, voglia la s'V. l l l .ma valutare l 'opportunità di interrompere i l servizio ovvero,anche nel caso in cui r i tenga di dover dare seguito al l 'espletamento della gara, di disporreopportune verif iche, anche in merito al la perimetrazione della,,zrL,,
Rimanendo in attesa delle sue determinazioni, è gradita l 'occasione per porgere ognideferente saluto.
Vil la San Giovanni, 15 Ottobre 2009
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