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S.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE
E CONTROLLO Ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008 e della
Legge199/2016
Integrato con il
PIANO DI TRASPARENZA E PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013, del D.Lgs 39/2013 e del DECRETO
LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)
Adozione Seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2017
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INDICE GENERALE
Model lo d i ges t ione a i s ens i de l d . Lgs . 231/2001
PARTE GENERALE
I n d ic e
P a g . 3
P A R T E S P E C I A L E
C r i t e r i O p e r a t i v i - I n t r o d uz i o n e P a g . 4 5
S EZI O N E I : L e t i p o l o g i e d i r e a t i a i
s e ns i d e l d . l g s . 2 3 1 /2 0 0 1
P a g . 4 6
S EZI O N E I I
Aree di r i sc h i o i nd i v i dua t e a l l ' i n t e r no d e l l a
So s t a r e s . r . l .
Mode l l i di c omp or t a me nt o ob b l i ga t or i
(m.c .o . ) per la p r e ve nz i one di f a t t i sp e c i e
c r i mi nose n e l l e aree di a t t i v i t a ' di r i sc h i o P a g . 1 1 8
ALLEGATO :
A . Piano Prevenz ione Del la Corruz ione E Del la Trasparenza
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P A R T E G E N E R A L E
I NDI C E
1. INTRODUZIONE Pag. 5
DEFINIZIONI 10
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 14
2.1 AMBITO SOGGETTIVO: GLI ENTI DESTINATARI DEL DECRETO 15
2.2 I REATI PRESUPPOSTO 15
2.3 I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA SOCIETÀ 17
2.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO ORGANIZZATIVO 19
3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SOSTARE S.R.L. 21
3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI, SCELTA E FINALITA' 21
3.2 L'APPROCCIO ADOTTATO E LA STRUTTURA DEL MODELLO 22
3.3. IL RAPPORTO TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO 23
3.4 I REATI PRESUPPOSTO E LE ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATI 23
3.5 L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DELMODELLO 25
4. ORGANISMO DI CONTROLLO E VIGILANZA 26
4.1 I REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 27
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 29
4.3 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL’ORGANISMO DI
VIGILANZA
32
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 34
5.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI 34
5.2 SANZIONI PER I LIVELLI DIRIGENZIALI 37
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5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 40
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI 41
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO
AZIENDALE ED ALL' ESTERNO
42
6.1 COMUNICAZIONE INIZIALE 42
6.2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI 42
6.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E FORNITORI 43
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INTRODUZIONE
L’8 giugno 2001 è stato emanato (Legge delega ex art. 11 della Legge nr. 300 del
29/9/2000) il Dgls. n. 231 da cui il nome della procedura: “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Il predetto Decreto deriva dalla necessità di adeguare la normativa interna allo
Stato Italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni
internazionali:
Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità Europee;
Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.
Tale decreto, come modificato ed integrato dal:
- D.Lgs. 11 aprile 2002 n-61;
-Legge 14 gennaio 2003, n. 7;
-Legge 11 agosto 2003, n. 228;
-Legge 18 aprile 2005, n. 62;
-Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
-Legge 9 gennaio 2006, n. 7;
-Legge 27 maggio 2015, n. 69 e
-Legge 29 ottobre 2016, n. 199.
ha introdotto in concetto della responsabilità amministrativa della società ( e/o delle
sue estensioni organizzative costituite sotto forma di società commerciali) per una
elencazione di reati (vedi più avanti) reati commessi nell’interesse o a vantaggio
proprio da soggetti riconducibili alle rispettive governance.
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Il legislatore ha così introdotto una responsabilità personale ed autonoma della
società e/o delle sue derivazioni organizzative, distinguendola da quella della
persona fisica che commette materialmente il reato, attraverso la quale ne risponde
con conseguenze di natura amministrativa e patrimoniale.
Restano esclusi dalle predette responsabilità gli illeciti commessi dagli autori a
titolo personale e a vantaggio di loro medesimi.
I reati sono espressi in due differenti tipologie:
a) reati derivanti da rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24, 25, 25-bis)
che comprendono:
truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’U.E.;
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
malversazione in danno dello Stato o dell’Unione Europea;
indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’U.E.;
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
concussione;
corruzione per un atto d’ufficio;
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
corruzione in atti giudiziari;
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
istigazione alla corruzione;
falsità in monete, carte di credito e valori in bollo.
b) reati societari e di natura finanziaria (articoli 25/ter e 25-sexies del decreto
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legislativo 231/2001, artt. 184 e 185 L.62/2005 e L. 262/2005), che comprendono:
false comunicazioni sociali;
falso in prospetto;
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
impedito controllo;
formazione fittizia del capitale;
indebita restituzione dei conferimenti;
illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
operazioni in pregiudizio dei credito;
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
illecita influenza sull’assemblea;
aggiotaggio;
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanz.
abuso di informazioni privilegiate;
manipolazione del mercato;
omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
Sono previste delle condizioni che determinano l’esonero dalla responsabilità,
distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso
del reato commesso da loro sottoposti.
Nei reati commessi da soggetti in posizione apicale la società non può essere
ritenuta responsabile nel caso in cui dimostri che:
l’organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
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abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e
l’aggiornamento del Modello ad un organismo della società dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di
organizzazione e gestione adottato:
non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell’organismo
deputato al controllo.
Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo
dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto,
esercitano la gestione e il controllo della società (membri del consiglio di
amministrazione o di altri organi previsti dallo statuto).
Nell’ipotesi di reati commessi da sottoposti, la società è ritenuta responsabile
qualora l’illecito sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di
direzione e vigilanza.
Per sottoposti si intendono tutti i soggetti che nell’ambito della loro autonomia
d’azione, sia essa derivante da rapporto di lavoro subordinato o da parasubordinato,
rispondono a soggetti di livello superiore.
Il Modello di Organizzazione deve rispondere a determinati requisiti:
individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano
commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
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commissione di tali reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel Modello.
Il presente documento, che costituisce la Parte Generale del Modello:
● comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001;
● descrive l'approccio adottato e la struttura del Modello adottato;
● articola il sistema disciplinare e sanzionatorio;
● descrive le caratteristiche, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
● disciplina le modalità di diffusione del Modello nel contesto aziendale e
all'esterno.
Il Modello è inoltre costituito dai seguenti documenti che sono parte integrante del
Modello stesso:
● i Principi etici di comportamento (Codice Etico e di comportamento);
● le Parti Speciali, articolate per ciascuna tipologia di reato ritenuta rilevante;
● le norme e le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione ai sensi di
quanto previsto nella Legge n. 190/2012.
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DEFINIZIONI
Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il
significato di seguito indicato:
“Società”: la “SOSTARE S.R.L.”
“D. Lgs. 231/2001”, “Decreto 231” o “Decreto”: il Dgls. 8 giugno 2001, n. 231,
recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
“L. 190/2012” o “Legge Anticorruzione”: La Legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione.”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre
2012, nella parte in cui tali disposizioni risultano applicabili alle società in controllo
pubblico;
“Piano Nazionale Anticorruzione” o “PNA”: il Piano elaborato a livello nazionale
dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed approvato dalla CIVIT (ora ANAC) sulla base dei principi indicati nella “L.
190/2012).
“Piano di prevenzione della corruzione”: Le misure di prevenzione della corruzione
adottate dall’Azienda secondo le linee guida del “Piano Nazionale Anticorruzione”; tali
misure costituiscono parte di una specifica sezione del “Modello 231” sulla base di
quanto indicato dal “Piano Nazionale Anticorruzione”
“D. Lgs. 33/2013” o “Decreto sulla trasparenza”: il Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
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amministrazioni”
“Obblighi di trasparenza”: gli adempimenti di trasparenza previsti dal D.Lgs.
33/2013 che devono essere osservati dalle società appartenenti al SOSTARE S.R.L.
“ANAC”: L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT)
“D. Lgs. 39/2013”: il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 avente per oggetto le
“Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"
“Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001” o
“Modello 231” o “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo
ritenuto dagli Organi Sociali, predisposti alla sua adozione, idoneo a prevenire i Reati.
“Attività / condotte sensibili”: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di
operazioni e atti, che possono esporre le persone che operano nell’interesse e per conto
della Società al rischio di commissione di un reato previsto dal “Decreto 231”.
“Codice Etico”: il documento, approvato dal vertice della Società quale esplicazione
della politica aziendale delle società del SOSTARE S.R.L., che contiene i principi
generali cui i “Destinatari” devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
“Destinatari”: Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dirigenti, Dipendenti
(Lavoratori e Preposti), Consulenti ed altri soggetti con cui la Società entri in contatto
nello svolgimento della propria attività.
“Organi Sociali”: l’Organo Amministrativo e/o il Collegio Sindacale della Società.
“Personale”: tutte le persone fisiche (ossia i dirigenti, dipendenti, i lavoratori
parasubordinati e/o altri collaboratori) che prestano la loro attività lavorativa a beneficio
della Società.
“Personale Apicale”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del “Decreto”,
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ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale;
“Personale sottoposto ad altrui direzione”: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,
lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale (lavoratori dipendenti, collaboratori,
stagisti) che opera sotto la direzione o la vigilanza del” Personale Apicale”.
“Processo”: insieme di attività collegate fra loro per il raggiungimento di uno scopo
ben definito. Un singolo processo può riguardare aspetti legati all’organizzazione
dell’azienda, all’amministrazione, alla gestione della qualità, della sicurezza e
dell’ambiente.
“Protocolli”: Documenti che descrivono, per ciascun processo, i comportamenti da
tenere e i controlli da effettuare
“Procedure”: Documenti che descrivono nel dettaglio un processo suddividendolo in
fasi e/o attività e identificano le relative responsabilità (“chi fa cosa”) e le eventuali
registrazioni (documenti e/o evidenze) delle attività e dei controlli effettuati. Possono
indicare anche il luogo e le modalità di conservazione della documentazione relativa.
Nella nozione di “Procedure”, quando fanno parte dei sistemi di controllo previsti dal
“Modello 231”, rientrano anche tutte le procedure interne.
“Istruzioni operative”: Documenti che descrivono nel dettaglio le modalità pratiche
di esecuzione di attività rilevanti per la prevenzione dei reati / rischi, nel caso in cui non
sia necessario elaborare un “procedura” oppure per dettagliare di alcune attività (o fasi)
regolate da una “procedura”. Nella nozione di “Istruzioni operative”, quando fanno
parte dei sistemi di controllo previsti dal “Modello 231”, rientrano anche tutte le
procedure interne già definite dalle società del SOSTARE S.R.L.
“Reati” o il “Reato”: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs.
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231/2001
“Organismo di Vigilanza” od “OdV”: l’Organismo previsto dall’art. 6 del “Decreto”,
avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di
organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
“Sistema Disciplinare”: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di
violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
“CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria applicabili ai dirigenti
e ai dipendenti della “Società”.
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2. IL DE CRE TO L E G IS L A TI V O 231/2001
Come sopra accennato il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la
responsabilità amministrativa degli enti collettivi avente natura sostanzialmente
penale, volta a sanzionare la società medesimo a seguito della commissione dei reati
espressamente previsti dalla normativa, da parte di soggetti operanti all'interno della
società in posizione apicale e/o subordinata.
Le principali caratteristiche della normativa possono sintetizzarsi nei punti che
seguono:
a) la commissione di determinati reati, espressamente previsti dalla normativa, da
parte degli amministratori o dei dipendenti subordinati, determina l'insorgere di due
distinte responsabilità la prima, di natura penale, grava direttamente sull'autore
materiale del reato, la seconda, di natura amministrativa, grava invece sulla società;
b) entrambe le suddette responsabilità vengono accertate dal giudice nell'ambito di un
procedimento penale;
c) la responsabilità della società si fonda sulla c.d. colpa da organizzazione;
d) l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo e gestionale, nonché il
controllo e la vigilanza sull'effettiva applicazione del modello stesso, costituiscono
un'esimente all'insorgere di responsabilità della società.
Nell'ottica del legislatore del 2001, la funzione del sistema dei modelli organizzativi e
dei relativi controlli è segnatamente preventiva e muove dal presupposto che soltanto
idonee e precise regole di organizzazione interna possano contrastare i fenomeni di
criminalità imprenditoriale e garantire quindi che l'eventuale presenza dei medesimi
costituisca un ipotesi eccezionale e sporadica.
L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è, ad oggi, facoltativa;
pertanto la sua mancata adozione non comporta alcuna sanzione, ma espone
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certamente la società al rischio di assoggettamento alle gravi sanzioni previste dalla
normativa in questione.
2.1 AMBITO SOGGETTIVO: GLI ENTI DESTINATARI DEL DECRETO
Il D. Lgs. 231/2001 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa con
riferimento agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche
prive di personalità giuridica, ovvero con l'esclusione dello Stato, degli enti pubblici
territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
In sostanza, possono considerarsi destinatari del Decreto: le società di capitali e
cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti
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privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le
società di persone, i consorzi e i comitati. Quindi sono ricomprese nel novero della
231 anche le società con partecipazione o controllo pubblico come Sostare s.r.l., società
unipersonale soggetta a coordinamento e controllo da parte del socio Comune di Catania
2.2 I REATI PRESUPPOSTO
La responsabilità amministrativa della società non consegue alla realizzazione di un
qualsivoglia illecito penale.
Difatti, la normativa collega l'insorgere della responsabilità della società collettivo alla
commissione di uno degli illeciti ricompresi nel “catalogo” previsto dalla stessa: solo la
commissione di uno di tali reati può determinare l'insorgenza della responsabilità.
Il Decreto (e s.m.i.) si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, ovvero in connessione con lo svolgimento dell'attività della
società; in particolare si ripropongono, seppur con diversa articolazione, di diverse
fattispecie:
(a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
(b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
(c) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter);
(d) delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento (art. 25-bis);
(e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1.);
(f) reati societari (art. 25-ter);
(g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-
quater);
(h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
(i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
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(j) reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-
sexies);
(k) reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
(l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 25-octies);
(m)delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
(n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
(o) reati ambientali (art. 25-undecies);
(p) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
(q) reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 L. 16 marzo 2006, n.14614).
L'elenco dei c.d. reati presupposto ha subito modifiche nel corso del tempo a
seguito di vari adeguamenti normativi. Da ultimo è necessario evidenziare come
l’entrata in vigore della L. 190/2012 in tema di Anticorruzione abbia inciso e
modificato alcune disposizione del Decreto. L'evoluzione della normativa, nonché
delle diverse prassi applicativa, potranno portare il Legislatore ad ampliare il novero
dei reati presupposto così come già accaduto dall'entrata in vigore del Decreto fino
ad oggi. Ciò vincola la società a procedere ad un costante aggiornamento ed
adeguamento alle nuove fattispecie di reato che potranno comportare l'insorgere
della responsabile della società. A tale proposito, in considerazione della natura
giuridica della società Sostare s.r.l. e della normativa da ultimo citata, è stata inserita
un'apposita sezione del presente Modello rubricata come Piano Anticorruzione che
deve intendersi parte integrante e specifica del Modello 231.
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2.3 I CRITERI DI ASCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALLA SOCIETÀ
La realizzazione di uno dei reati presupposto sopra indicati non è di per sé sufficiente
per far sorgere la responsabilità della società.
Il Decreto richiede, altresì, la sussistenza di un Requisito di natura ogget tiva ossia
la realizzazione del reato nell'interesse e/o a vantaggio della società.
Ne consegue che la responsabilità della società rimane esclusa qualora l'interesse o il
vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto o
ad un terzo.
Inoltre, la riferibilità del reato alla società presuppone che lo stesso sia commesso da
un soggetto cosiddetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla
sua direzione o vigilanza (così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto) e come
sopra descritti.
Per quanto concerne i soggetti in posizione apicale, l'espressione va intesa in senso
ampio, con riferimento non ai soli amministratori ma a tutti i soggetti investiti di
funzioni di rappresentanza e direzione della società nel suo complesso o anche di
una unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi
rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati, purché
espressamente dotati dei necessari poteri decisionali.
Il soggetto apicale può anche essere un soggetto di fatto, che esercita le funzioni anzidette
in assenza di una investitura formale.
Quanto ai soggetti "subordinati" o sottoposti ad altrui direzione, è da ritenersi che non sia
necessario un rapporto di lavoro subordinato e che per la loro individuazione si debba
aver riguardo alla cosiddetta teoria funzionale, incentrata non sulla qualifica formale
ma sul ruolo concretamente svolto.
19
2.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Nell'ottica del legislatore, il presupposto della responsabilità della società è la c.d. colpa
di organizzazione, ovvero la sua attitudine a favorire la realizzazione del reato.
La colpa di organizzazione risulta esclusa se la società dimostra l'idonea adozione
e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.
Al riguardo, l'art. 6, comma 2, del Decreto indica alcuni contenuti essenziali in base ai
quali i modelli devono essere strutturati, in modo da:
(a) individuare l'ambito delle attività che possono dar luogo alla commissione dei reati
contemplati dalla normativa;
(b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione
delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
(c) individuare modalità di gestione e di spesa delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione di reati;
(d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
(e) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
Nel caso in cui il reato venga commesso da un soggetto apicale , la
responsabilità della società si integra automaticamente, considerato che lo stesso
determina la politica di impresa e manifesta la volontà propria della società; quindi, in
tal caso, sarà essa a dover provare:
- di aver efficacemente adottato ed attuato il modello di gestione e controllo
dolosamente eluso dall'autore del reato;
- di aver vigilato sull'operatività del modello e sull'osservanza dello stesso avvalendosi
a tal fine di apposita struttura costituita al proprio interno.
20
Nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione
subordinata , la responsabilità della società non è presunta ed il relativo onere
probatorio grava, secondo i criteri ordinari, sull'organo dell'accusa.
21
3. L ' A DOZ I ONE DEL MODE L LO DA PARTE DI SO STAR E S.R .L .
3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI, SCELTE E FINALITÀ
SOSTARE S.R.L . esaminate e recepite le prescrizioni del Decreto è sensibile
all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione
della propria attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere
all’adozione e all’attuazione del presente Modello. Ciò consente alla Società di
raggiungere un sempre più elevato livello di correttezza anche nei rapporti con i terzi,
a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma, coinvolti nell'attività di impresa.
Il Modello costituisce, infatti, uno strumento attraverso il quale tutti i soggetti interni
ed esterni che partecipano alla gestione aziendale possano tenere comportamenti
corretti e quindi conformi all'esigenza di prevenire il rischio della commissione dei
reati contemplati dalla normativa.
In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:
- determinare, in tutti i soggetti che operano per la Società, la consapevolezza di poter
incorrere in un illecito passibile di sanzioni in tutti i casi di violazione delle previsioni
contenute nel Modello;
- ribadire che tali forme di comportamento sono fortemente condannate dalla Società,
in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui la Società
intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- sottolineare come la predetta inosservanza comporti l'applicazione di sanzioni penali
sia in capo al soggetto persona fisica sia nei confronti della Società;
- consentire alla Società, attraverso una costante attività di verifica, la tempestiva
individuazione dei possibili rischi di reato, in modo da attivarsi immediatamente per
provvedere alla relativa eliminazione ed eventualmente applicare le misure
22
disciplinari previste dallo stesso Modello.
3.2 L'APPROCCIO ADOTTATO E LA STRUTTURA DEL MODELLO
Il presente Modello è stato adottato secondo le seguenti fasi principali:
- individuazione delle tipologie di reato potenzialmente fonte di responsabilità
amministrativa e delle relative aree ed attività aziendali ritenute a rischio reato
(cosiddette aree di rischio );
- predisposizione delle azioni necessarie al miglioramento del sistema dei controlli e
degli adeguamenti ritenuti necessari, in coerenza con gli scopi perseguiti dal Decreto,
nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti, della verificabilità
delle operazioni aziendali e della possibilità di documentarne il controllo;
- definizione dei principi / protocolli di comportamento cui devono uniformarsi tutte
le condotte tenute dai soggetti apicali e dai soggetti subordinati.
Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la
soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da
non poter essere aggirato se non fraudolentemente.
I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi
del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato
la decisione.
Il modello prevede l'istituzione di u n Organismo di Vigilanza (O.D.V.) di fiducia
dell’organo cui compete la nomina, al quale sarà affidato il compito di verificarne la
corretta attuazione e di proporre eventualmente l'adeguamento.
Sono stati infine previsti specifici meccanismi formativi ed informativi sul
Modello rivolti a tutti coloro che sono coinvolti a qualunque titolo nell'attività
aziendale e finalizzati ad informare la condotta dei medesimi a criteri di correttezza e
23
responsabilità.
3.3 IL RAPPORTO TRA IL MODELLO E IL CODICE ETICO
I principi e le regole contenute nel Modello si integrano con quelle espresse nel Codice
Etico della Società.
La scelta adottata dalla Società è stata quella di affiancare il Codice Etico, di portata
piùgenerale, e il Modello di Organizzazione e gestione, specificamente pensato e
redatto alla luce delle disposizione contenute nel D.lgs 231/2001 e ai vari testi di
legge ivi richiamati (codice penale, codice civile, D.lgs. 81/2008, Legge in materia
di diritto d'autore ecc.).
Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma, allegato al
presente Modello, e destinato a un'applicazione sul piano generale da parte delle
Società avente lo scopo di esprimere una serie di principi di etica che SOSTARE
S.R.L. riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i
dipendenti e di tutti coloro che operano al perseguimento dei fini aziendali tenuto conto
anche della valenza pubblica che viene rappresentata.
Anche all'interno del Modello sono contenuti alcuni principi di comportamento che
rispondono, invece, alle specifiche prescrizioni del D.lgs 231/2001 e sono finalizzati a
prevenire, in particolare, la commissione dei reati presupposto previsti dallo stesso,
costituendo una porzione del più ampio insieme di principi, doveri e responsabilità
contemplati nel Codice Etico.
3.4 I REATI PRESUPPOSTO E LE ATTIVITÀ SENSIBILI INDIVIDUATI NELLA SOCIETA'
SOSTARE S .R .L.
Per effetto dell'analisi svolta nella predisposizione del Modello sui reati presupposto
ovvero quelli contemplati dal Decreto sono emerse le seguenti tipologie di reato che
24
potrebbero impegnare potenzialmente la responsabilità della Società:
A. Reati contro la Pubblica Amministrazione
B. Reati societari;
C. Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro;
D. Reati in violazione del diritto d'autore;
E. Reati ambientali
F. Reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Ai fini della predisposizione del Modello, si è dunque proceduto per ognuna delle
categorie di reati potenzialmente ricompresi nel perimetro di interesse della Società ad
effettuare la mappatura delle attività sensibili, ovvero quelle nel cui ambito è possibile la
commissione dei reati previsti dal Decreto.
Per ognuna di tali categorie di reato sono state definiti principi generali di
comportamento e protocolli di controllo finalizzati alla loro prevenzione, raccolti nella
Parte Speciale del Modello.
Per quanto riguarda le restanti categorie di “ reati presupposto” si è ritenuto che, alla
luce dell'attività principale svolta dalla Società, non siano presenti profili di rischio tali da
rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a
vantaggio della stessa. Si ritiene pertanto adeguato il richiamo ai Principi etici di
comportamento e in particolare ai principi etici generali e fondamentali.
La Società si impegna comunque a valutare nel tempo la rilevanza di tutti i reati
attualmente previsti dal Decreto e gli eventuali ulteriori reati introdotti da successive
integrazioni allo stesso, anche in ragione di possibili future modifiche
dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Società.
25
3.5 L'ADOZIONE E LE MODIFICHE DEL MODELLO
L ‘art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di
emanazione dell'organo dirigente. L’adozione dello stesso è dunque di competenza
dell’organo amministrativo che lo adotta mediante delibera.
Qualsiasi futura modifica o integrazione del Modello dovrà essere adottata dall’organo
amministrativo che dovrà darne tempestiva comunicazione a tutti i propri collaboratori.
26
4. OR G A NISMO DI C ON TR O L L O E VIGILANZA
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, che pone come condizione per la
concessione dell'esimente della responsabilità amministrativa che il compito di vigilare
sul funzionamento e l'osservanza del Modello sia affidato ad un organismo dotato di
autonomi poteri di iniziativa e controllo.
L’O.D.V. sarà coadiuvato dalle singole funzioni aziendali e potrà essere supportato da
uno staff dedicato.
Esso è composto da soggetti esterni da scegliersi tra professionisti del settore
economico giuridico con comprovata esperienza nel settore professionale e nel
campo della costruzione del modello 231.
L’organo amministrativo dovrà valutare periodicamente la composizione e l'adeguatezza
dell'Organismo, tenendo conto dell'evoluzione della complessità organizzativa della
Società, del progressivo adeguamento del sistema di governo societario e
dell'implementazione del sistema di controllo interno, oltre che delle eventuali future
evoluzioni normative
L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dell’organo Amministrativo e resta in
carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.
La nomina deve rispettare requisiti di eleggibilità in ordine all’onorabilità e indipendenza
dei singoli componenti. A tal fine, la carica di Organismo di Vigilanza non può essere
ricoperta da coloro che:
(a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi
gli effetti della riabilitazione;
(b) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della
riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e
27
tributaria;
- a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la
Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l ordine pubblico e l
economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non
colposo;
(c) siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti
come presupposto della responsabilità amministrativa della società;
(d) si trovino in relazione di parentela o affinità con i soggetti apicali della Società o di
altre società collegate o controllate.;
(e) siano legati alla Società o all’organo Amministrativo , oppure ad altre società
collegate o controllate da SOSTARE S.R.L. da funzioni di controllo, interessi
economici o da qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interesse. All'atto
della nomina, l’organo Amministrativo dovrà prevedere gli emolumenti spettanti ai
membri dell'Organismo di Vigilanza.
I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per:
– rinuncia;
– sopravvenuta incapacità;
– decadenza.
Quest’ultima ricorre e può essere deliberata dell’organo Amministrativo
esclusivamente nei seguenti casi:
(a) grave inadempimento agli obblighi di vigilanza;
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(b) mancanza dei requisiti di onorabilità e moralità;
(c) irrogazione, nei confronti della Società, di una sanzione interdittiva, a causa
dell'inattività dei componenti;
(d) subentro, dopo la nomina, di una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.
La decadenza dalla carica per una qualunque delle suddette ragioni comporta la non
rieleggibilità del componente.
Nei casi di cessazione del proprio ruolo di uno dei membri dell'Organismo di
Vigilanza, per cause diverse dalla decadenza, il Presidente o altro componente, ne dà
comunicazione tempestiva all’organo Amministrativo, al fine di prendere senza
indugio le decisioni del caso.
4.1 I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza,
nel suo complesso, deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) Autonomia e indipendenza.
La posizione all'interno della Società dell'Organismo di Vigilanza deve garantire
l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento
da parte di qualunque componente della società. A tale fine, l'Organismo di Vigilanza
riporta a livello gerarchico al Consiglio di Amministrazione. Ciò consente e garantisce di
svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti
controllati.
Esso non deve inoltre essere coinvolto in alcun modo in attività operative, né
partecipare ad attività di gestione che ne minaccerebbero l'obiettività di giudizio nello
svolgimento delle proprie attività di verifica.
29
b) Professionalità.
L'Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze tecniche specialistiche
necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste competenze di
natura giuridica, economica, aziendale ed organizzativa, nonché la conoscenza delle
tecniche di analisi e valutazione dei rischi, e delle metodologie per l'individuazione di
frodi, del campionamento statistico connesso, anche all’analisi dei dati e indici di bilancio
da cui rilevare anomalie e criticità attribuibili alle ipotesi di reato.
L'Organismo di Vigilanza deve prevedere una struttura dedicata, tale da garantire un
impegno continuo e regolare, anche se non esclusivo. Per tale scopo può avvalersi -
sotto la propria responsabilità - anche del supporto di strutture interne della Società o di
consulenti esterni.
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, all'Organismo di
Vigilanza sono attribuiti le funzioni ed i poteri ivi descritti.
A) FUNZIONI:
a) Vigilanza e controllo sul Modello adottato. In particolare, l'Organismo ha il compito
di verificare:
- il rispetto delle procedure previste dal Modello e segnalare all'organo
amministrativo quelle violazioni che possano comportare l'insorgere di una
responsabilità in capo alla società;
- l'adeguatezza ed efficacia del Modello rispetto alla prevenzione ed alla commissione
dei reati previsti dal Decreto.
30
b) Formulazione di proposte all’organo Amministrativo per gli eventuali
aggiornamenti del Modello che si dovessero rendere necessari in ragione di:
- significative violazioni dello stesso;
- di modifiche dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività della
Società;
- di modifiche normative, in particolare, di integrazione dei reati presupposto
all'interno del Decreto.
c) Monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della
comprensione del Modello stesso, nonché di vigilare sulla diffusione, comprensione e
attuazione dei Principi etici di comportamento adottati, proponendo al Consiglio di
Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento dei principi stessi.
Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve relazionare all’organo Amministrativo ed al
Collegio Sindacale in merito agli esiti delle proprie attività. In particolare:
- periodicamente, su base almeno annuale, al fine di relazionare sulle verifiche
compiute e sulle eventuali criticità emerse sotto il profilo dell'adeguatezza ed efficacia
del Modello, nonché sulle proposte di adeguamento dello stesso;
- all'occorrenza, per la segnalazione di eventuali significative violazioni del Modello,
in ordine alla potenziale insorgenza di una responsabilità in capo alla Società, al fine di
consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.
Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dai
suddetti organi in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.
B) POTERI:
Al fine di consentire lo svolgimento delle proprie funzioni, all'Organismo di Vigilanza
sono assegnati i seguenti principali poteri:
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a) definizione delle procedure operative interne, ovvero di un proprio regolamento
che disciplini le modalità di funzionamento ed organizzazione delle attività di
vigilanza, dei controlli e della loro documentazione;
b) libero accesso, senza necessità di preventivo consenso, a tutte le funzioni della
Società per ottenere ogni dato e informazione necessari per lo svolgimento dei propri
compiti;
c) ricorso al supporto di tutte le strutture interne alla Società necessari per esigenze
specifiche che, in tali casi, operano quale mero supporto tecnico-specialistico sotto
la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.
Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono inoltre ad
ogni segnalazione, di natura occasionale e di qualsiasi genere, relativa all'attuazione
del Modello ed al rispetto delle previsioni del Decreto, fra le quali sono stabilite
obbligatoriamente:
- l'insorgere di nuove tipologie di rischi-reato per le aree di attività da parte dei
relativi responsabili;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali
delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da
qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di
indagine per i reati di cui al Decreto;
- l'informazione su presunti casi di ipotesi di reato o violazioni di specifici principi di
comportamento o protocolli di controllo, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto
con riferimento ai reati presupposti previsti dal Decreto, da parte di soggetti interni od
esterni che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle aree di attività cosiddette
sensibili per conto o nell'interesse della Società;
32
- le notizie relative ad eventuali sanzioni disciplinari applicate in relazione ad
inadempienze previste dal Modello, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei
procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni.
Relativamente alle modalità di invio e gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti
sia interni, sia esterni alla Società, si prevede che:
- debbano essere effettuate per iscritto utilizzando l'indirizzo di posta elettronica o,
anche in forma anonima, inviandole all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza presso
la Società;
- l'Organismo di Vigilanza deve garantire la riservatezza circa l'identità degli autori
delle segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o
delle persone accusate erroneamente o in mala fede;
- i destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza
relativamente agli obblighi informativi, consentendo la raccolta di tutte le ulteriori
informazioni ritenute necessarie per una loro adeguata valutazione;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità i
flussi informativi e le segnalazioni ricevute, essendo di sua competenza il giudizio sui
singoli casi portati alla sua attenzione e sull'opportunità di intraprendere ulteriori
attività di verifica, di proporre eventuali azioni disciplinari e di inoltrare le
informazioni ottenute all'organo amministrativo;
- quanto ricevuto dall'Organismo di Vigilanza è conservato in uno specifico archivio
di natura informatica e/o cartacea, il cui accesso, conservazione e protezione è curato
dell'Organismo stesso, nel rispetto della normativa vigente.
4.3 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
L'Organismo di Vigilanza esercita i poteri attribuiti, persegue le proprie finalità ed
33
effettua le proprie valutazioni in completa autonomia ed indipendenza di
iniziativa e di controllo rispetto ad ogni struttura aziendale.
A tal fine l'Organismo di Vigilanza è dotato delle risorse finanziarie sufficienti per
consentire l'adeguato svolgimento del proprio ruolo operativo. Qualora le predette
risorse risultino insufficienti, l'Organismo di Vigilanza può chiedere ed ha il diritto,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, di ottenere dall’organo amministrativo
le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.
Il budget iniziale e di periodo è preventivamente deliberato dall’organo
Amministrativo , sulla base di apposita relazione in merito al piano delle attività del
periodo predisposta dall'Organismo di Vigilanza. Di tali risorse economiche
l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, dandone rendicontazione
sull'utilizzo almeno su base annuale, in occasione della relazione periodica.
Infine, per l'espletamento delle relative funzioni, sono messi a disposizione
dell'Organismo di Vigilanza adeguate risorse di segreteria e i mezzi tecnici necessari.
34
5. IL SISTEMA DI SC IP L INA R E E SA N ZIONA TOR IO
Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un
adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta
esposte nello stesso.
Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall’esito di un’eventuale azione penale
non essendovi coincidenza tra comportamenti di inosservanza del Modello e
comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs.231/01.
5.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione ai Principi etici ed ai
principi generali di comportamento, protocolli di controllo ed obblighi di
informazione verso l'Organismo di Vigilanza sono definiti come illeciti disciplinari. Con
riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei soggetti che operano con
rapporto di lavoro dipendente, esse rientrano tra quelle previste dal sistema
disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare, l'applicazione di dette sanzioni deve essere disposta e graduata nel modo
di seguito indicato:
(a) incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale il dipendente che:
- violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi generali
di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in
generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza per inosservanza
delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con
scarsa diligenza, non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere;
(b) incorre nel provvedimento di ammonizione scritta , il dipendente che:
35
- tolleri consapevolmente le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi
etici di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di
controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di
informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua
direzione sanzionabili con l'ammonizione verbale;
- in generale, commetta infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili
con l'ammonizione verbale, o le commetta con reiterazione;
(c) incorre nel provvedimento di multa fino ad un importo equivalente a
due ore dell'elemento retributivo nazionale, il dipendente che:
- violi, o comunque non rispetti, i Principi etici di comportamento, i principi generali
di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in
generale degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza per negligente
inosservanza delle disposizioni di servizio;
- in generale, commetta Infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili
con l'ammonizione scritta, o le commetta con reiterazione;
(d) incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro per un massimo di
tre giorni, il dipendente che:
- tolleri con negligenza le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici
di comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di
controllo di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di
informazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua
direzione sanzionabili con la multa fino ad un importo equivalente a due ore
dell'elemento retributivo nazionale;
- in generale, commetta, con negligenza e causando pregiudizio alla Società o ad altri
36
destinatari, i nfrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle sanzionabili con multa
fino ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo nazionale, o le
commetta con reiterazione;
- in particolare abbia, con negligenza, compiuto un Infrazione di tale rilevanza da
integrare, anche in via puramente astratta, gli estremi di una delle fattispecie di reato
contemplate dal D.Lgs. 231/2001;
(e) incorre, infine, nel licenziamento individuale , il dipendente che:
- violi, o comunque non rispetti, con dolo o con colpa grave e causando grave
pregiudizio alla Società o ad altri Destinatari, i Principi etici di comportamento, i
principi generali di comportamento o i protocolli di controllo di cui alle Parte Speciali
del Modello e in generale gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza;
- tolleri con dolo o colpa grave e causando grave pregiudizio alla Società o ad altri
Destinatari, le violazioni, o comunque il mancato rispetto, dei Principi etici di
comportamento, dei principi generali di comportamento o dei protocolli di controllo
di cui alle Parte Speciali del Modello e in generale degli obblighi di informazione verso
l'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione sanzionabili
con il licenziamento individuale;
- in generale, commetta, con grave negligenza e causando grave pregiudizio alla
Società o ad altri Destinatari, infrazioni di gravità maggiore rispetto a quelle
sanzionabili con la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni, o le commetta
con reiterazione;
- in particolare abbia, con grave negligenza o con dolo, compiuto un'infrazione di tale
rilevanza da integrare, in via ragionevolmente concreta, gli estremi di una delle
fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, prescindendo dall'avvio o
dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del dipendente o della Società.
37
Fermo quanto sopra, per quanto concerne la posizione degli impiegati e/o quadri
muniti di apposita procura , si rileva che gli stessi, oltre all'avvio del procedimento
disciplinare volto all'applicazione di una delle predette sanzioni, potranno essere
prudenzialmente altresì soggetti, nei casi più gravi e previa apposita delibera
dell’organo Amministrativo , alla sospensione dall'esercizio dei poteri contemplati
dalla procura, ovvero alla revoca della procura medesima, rispettivamente per l'ipotesi
di cui alle precedenti lettere (d) ed (e).
È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di
irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere
irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva
comunicazione all'Organismo di Vigilanza. I comportamenti che non costituiscono
una violazione del Modello restano disciplinati dalla normativa in vigore e dalle
procedure correnti senza il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.
Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della
sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.
All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni
provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente
capitolo.
5.2 SANZIONI PER I LIVELLI DIRIGENZIALI
Il rapporto dirigenziale è rapporto che si caratterizza per la sua natura eminentemente
fiduciaria.
Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno della Società, ma
38
anche all'esterno.
Pertanto il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente
Modello e l'obbligo a che essi facciano rispettare quanto previsto nel Modello stesso, è
elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed
esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.
Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti della Società, in virtù del particolare
rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema
disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari
ritenuti più idonei al singolo caso, nel rispetto dei principi generali di gradualità e di
proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse
nonché compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del
fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta
espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti
gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso,
comportamenti che possano essere qualificati come Infrazioni.
In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di Infrazioni di maggiore
gravità sono i seguenti:
(a) licenziamento con preavviso , nel caso di infrazioni di particolare gravità
nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette sensibili, tali tuttavia da non potere
determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
(b) licenziamento senza preavviso , nel caso di infrazioni di particolare gravità
che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal
Decreto. In ogni caso, l'infrazione è connotata da un grado di maggiore gravità rispetto
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a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso ed è tale da concretizzare
una grave negazione dell'elemento fiduciario, così da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo
presupposto fondamentale.
Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie
penalmente rilevante ai sensi del Decreto e se al dirigente sia notificato l'esercizio
dell'azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare prima
dell'erogazione della sanzione disciplinare prevista dal Modello di organizzazione,
gestione e controllo, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei
responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:
- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque
a l l a p a r z i a l e retribuzione entro il limite del 40%;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.
A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da
parte del dirigente, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai
casi di infrazioni di maggiore gravità.
Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella
procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel
senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un
dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza. Tale
coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione
provenga dall'Organismo di Vigilanza.
All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni
provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente
40
paragrafo.
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere
da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque
l'immagine verso i dipendenti, gli utenti, il mercato e il pubblico.
I principi etici devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro
che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro
che, a qualsiasi livello, operano per la Società.
Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione,
gestione e controllo adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, nonché, nello specifico, l'inosservanza degli obblighi di direzione e
vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso ad opera degli Amministratori devono
tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale.
L’organo Amministrativo è competente per la valutazione dell'Infrazione e per
l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che
hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, l ’organo Amministrativo è
coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti,
escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni,
sentito il parere del Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 cod. civ.,
sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione,
se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci.
41
La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di
eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori.
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI
Ogni comportamento posto in essere da parte dei collaboratori, dei consulenti, dei
soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e in generale dei soggetti terzi in
contrasto con i Principi etici di comportamento, con i principi generali di
comportamento e con i protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello e
tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, può
determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei
contratti di appalto, di fornitura, di prestazione d'opera o nelle lettere di incarico, la
risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta
salva l’ eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino
danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in
via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.
L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Direzione competente, verifica che
siano adottate procedure specifiche per comunicare ai Soggetti Esterni, e per ottenerne
accettazione, i Principi etici di comportamento, i principi generali di comportamento e
i protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello in coerenza con la
rilevanza specifica delle diverse misure di presidio del rischio nei casi di specie e
verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla
violazione degli stessi.
42
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE ED
ALL'ESTERNO
6.1. COMUNICAZIONE INIZIALE
L’adozione del Modello sarà tempestivamente comunicata a tutti i dipendenti, i
fornitori, i collaboratori e gli organi sociali.
Ai soggetti che verranno assunti saranno consegnati, oltre ai documenti di regola
consegnati al momento dell’assunzione, il Codice Etico e di Comportamento, il
Modello di organizzazione, gestione e controllo e il D.lgs. 231/2001, in modo da
assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la Società.
6.2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI
Ai fini dell’efficace attuazione del Modello, la formazione e l’informativa verso il
personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d’intesa con l’Organismo di
Vigilanza, dovranno essere gestite dalla competente funzione aziendale, in stretto
coordinamento con l’Organismo di Vigilanza stesso.
La diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e l’informazione del
personale in merito al contenuto del D.Lgs. 231/01 ed ai suoi obblighi relativamente
all’attuazione dello stesso, dovranno essere costantemente realizzate attraverso i vari
strumenti a disposizione della Società.
L’attività di formazione e di informazione dovrà riguardare tutto il personale,
compreso quello direttivo e prevedere, oltre ad una specifica informativa all’atto
dell’assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di
garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.
L'adozione del Modello prevede un percorso di formazione e informazione ai
Destinatari finalizzato, in generale, a far sì che sia effettivamente conosciuto, applicato
43
e risulti efficace al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di fattispecie fonte di
responsabilità amministrativa e, in particolare, ad escludere che i Destinatari possano
giustificare la propria condotta invocando l'ignoranza delle regole di condotta adottate
dalla Società.
La diffusione del Modello, che deve articolarsi in un piano formalizzato, è articolata e
differenziata per categoria di Destinatari, sulla base dei seguenti principi:
(a) comunicazione ai dipendenti della Società dell'adozione del Modello e dei
successivi aggiornamenti, anche attraverso la pubblicazione sulla rete intranet
aziendale, ove esistente, di una sezione specifica, di carattere informativo e formativo,
a cura dell'Organismo di Vigilanza;
(b) pubblicazione sul sito internet della Società di una informativa dedicata al
Modello adottato dalla Società;
(c) organizzazione di periodiche sessioni formative rivolte ai principali
Destinatari del Modello, ovvero ai dipendenti con funzioni direttive e/o di
rappresentanza della Società, finalizzate ad illustrare gli aspetti rilevanti del D.Lgs.
231/2001 e del Modello adottato;
(d) promozione di adeguate attività informative relative al Modello e ai Principi etici
di comportamento nonché, se necessario nei casi di specie, dei principi di
comportamento e dei protocolli di controllo definiti nelle Parti Speciali del Modello.
6.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E FORNITORI
I responsabili delle funzioni aventi contatti istituzionali con collaboratori e fornitori,
sotto il coordinamento dell’Organismo di Vigilanza, dovranno fornire a questi apposite
informative sulle politiche e le procedure adottate dalla società., sulla base del
Modello di organizzazione, gestione e controllo, sul Codice Etico, nonché sulle
44
conseguenze che comportamenti contrari ai documenti citati o alla normativa vigente
possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
45
P A R T E S P E C I A L E
CRITERI OPERATIVI
I NT R ODUZ I O NE
Dopo una prima analisi, effettuata nella parte generale del presente Modello,
introduttiva dei contenuti del Decreto Legislativo n. 231/2001 e delle sue finalità,
nonché descrittiva del Modello adottato dalla SOSTARE S.R.L . ., dell'Organismo di
vigilanza istituito e delle procedure di verifica e sanzionatorie, la parte speciale sarà
dedicata all'approfondimento di aspetti concreti, mediante l'analisi di tre elementi
fondamentali:
1) elencazione delle diverse fattispecie criminose richiamate dal D.lgs. n.
231/2001, con una breve analisi della loro portata giuridica;
2) individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti e sanzionate ai sensi del
D.lgs. n. 231/2001 che risultano a maggior rischio di verificazione all'interno
della struttura di SOSTARE S.R.L. e relativa determinazione delle aree di
attività che presentano maggiore potenzialità di verificazione delle suddette
fattispecie di reato;
3) previsione dei modelli di comportamento obbligatori, cui dovranno attenersi
tutti i soggetti che agiscono all'interno della società, per prevenire la
commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
46
SEZIONE I: LE T I POL OGI E DI REATI AI SENSI DEL D.L GS.231/2001
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1 a) Corruzione e concussione
1 b) Truffa aggravata ai danni dello Stato
1 c) Frode Informatica
1 d) Reati in tema di erogazioni pubbliche
2. REATI SOCIETARI
2 a) False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione
2 b) Impedito controllo
2 c) Formazione fittizia del capitale
2 d) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
2 e) Illecita influenza sull'Assemblea
2 f) Aggiotaggio
2 g) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
2 h) Indebita restituzione dei conferimenti – Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante
2 i) Operazioni in pregiudizio dei creditori 3.
3 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
47
4 a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate
3 b) Alterazione di monete
3 c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
3 d) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
3 e) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo
3 f) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
3 g) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
3 h) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di
prodotti industriali
3 i) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsificati
4. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
DELL' ORDINE DEMOCRATICO
4 a) Associazioni sovversive
4 b) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico
4 c) Assistenza agli associati
4.d) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
4 e) Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
4 f) Condotte con finalità di terrorismo
5. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
48
5 a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
5 b) Prostituzione minorile
5 c) Pornografia minorile
5 d) Detenzione di materiale pornografico
5 e) Pornografia virtuale
5 f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
5 g) Tratta di persone
6. ABUSI DI MERCATO
6 a) Abuso di informazioni privilegiate
6 b) Manipolazione di mercato
7. REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
7 a) Omicidio colposo
7 b) Lesioni personali colpose
8. REATI CONTRO IL PATRIMONIO
8 a) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
8 b) Ricettazione
8 c) Riciclaggio
8 d) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
9. REATI INFORMATICI
9 a) Documenti informatici
9 b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
9 c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e
telematici
9 d) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
49
informatico
9 e) Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche e telematiche
9 f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche
9 g) Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici
9 h) Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
9 i) Danneggiamento di sistemi informatici
9 l) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
9 m) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica
10. REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
10 a) Associazione per delinquere
10 b) Associazioni di tipo mafioso anche straniere
10 c) Scambio elettorale politico-mafioso
10 d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
11. REATI CONTRO L' ECONOMIA PUBBLICA, L' INDUSTRIA E IL
COMMERCIO
11 a) Turbata libertà dell'industria e del commercio
11 b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza
11 c) Frodi contro le industrie nazionali
11 d) Frode nell'esercizio del commercio
11 e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
50
11 f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
11 g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale
11 h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti agroalimentari
12. REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
12 a) art. 171 L. 633/1941 – Reati
12 b) art. 171 bis L. 633/1941 – Duplicazione ed altre azioni illecite su programmi
per elaborare e banche dati
12 c) art. 171 ter L. 633/1941 - Altri reati
12 d) art. 171 septies L. 633/1941 – Campo di applicazione delle pena di cui all'art.
171 ter
12 e) art. 171 octies L. 633/1941- Pene relative a fattispecie di utilizzo a fini
fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato
13. REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
13 a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria
14. REATI AMBIENTALI
14 a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette
14 b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
14 c) Art. 137 D.lgs 152/2006 – Sanzioni penali
14 d) Art. 256 D.lgs 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Pagina 51
14 e) Art. 257 D.lgs 152/2006 – Bonifica dei siti
14 f) Art. 258 c. 4 D.lgs 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
14 g) Art. 259 D.lgs 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
14 h) Art. 260 D.lgs 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
14 i) Art. 260 bis c. 6, 7 e 8 D.lgs 152/2006 - Sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti
14 l) Art. 279 D.lgs 152/2006 Sanzioni
14 m) Altre norme
15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'
IRREGOLARE
15 a) Art. 22 D.lgs. 286/1998 commi 12, 12-bis e 12-ter - Lavoro subordinato a
tempo determinato e indeterminato
Pagina 52
T I P O L O G I E DI R E A T I AI S E N S I DEL D. L G S . 231/2001
Di seguito, l'esame delle fattispecie criminose previste dal D.lgs. 231/2001 secondo
l'ordine seguito dal legislatore.
1) REATI CONTRO LA PUBBLICA A MMI NISTR A ZION E
1a) Concussione e Corruzione1
Art. 317 c.p. Concussione: “Il pubblico ufficiale2
che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Osservazioni : Rispetto a SOSTARE S.R.L. tale ipotesi di reato è suscettibile sia di
applicazione diretta che a titolo di concorso e la sua consumazione potrebbe
ipotizzarsi in due casi:
– quando un soggetto riferibile alla Società rivesta al di fuori della stessa il ruolo
di Pubblico Ufficiale e commetta il reato a vantaggio della SOSTARE S.R.L.
– quanto un soggetto riferibile alla Società concorra nel reato commesso da un
Pubblico Ufficiale estraneo alla Società a vantaggio della stessa.
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione: “Il pubblico ufficiale che, per
1
Artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322 e 322 bis codice penale, così come
novellat dall'artcolo 1 della L. 6 Novembre 2012 n. 190
2
La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o
privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico,
formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri
autoritativi o certificatvi.
Pagina 53
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno
a cinque anni”.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: “Il pubblico ufficiale
che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da quattro a otto anni”.
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti: “La pena è aumentata se il fatto di cui
all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o
la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene”.
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari: “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319
sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque
anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della
reclusione da sei a venti anni”.
Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità: “Salvo che il fatto
Pagina 54
costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da
tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito
con la reclusione fino a tre anni”.
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio: “Le disposizioni
degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio3.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo
318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in
relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od
altra utilità”.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: “Chiunque offre o promette denaro od altra
utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo
3 Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di una attività
disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tpici di questa,
purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestano opera meramente materiale.
55
comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare
un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da
parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.
Osservazioni : Rispetto a SOSTARE S.R.L. tale ipotesi di reato sono suscettibili sia di
applicazione diretta che a titolo di concorso e la loro consumazione potrebbe
ipotizzarsi in due casi:
– quando un soggetto riferibile alla Società commetta il reato a vantaggio della
stessa;
– quanto un soggetto riferibile alla Società concorra nel reato a vantaggio della
stessa.
Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: “Le disposizioni degli
articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo,
56
della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti delle Comunità europee;
3) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità europee;
4) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o
promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare
a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero
al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri
casi”.
Osservazioni : Tale reato si caratterizza unicamente per la qualifica dei soggetti
passivi e/o concorrenti, ovvero i membri degli organi delle Comunità Europee,
57
funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.
Considerazioni generali:
Quelle sinora analizzate rappresentano tipologie di reato che possono essere realizzate
in diverse aree di SOSTARE S.R.L. ed a tutti i livelli organizzativi.
E' opportuno ricordare che la consumazione del reato di corruzione è ipotizzabile
anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri e che in taluni casi
possono verificarsi sia corruzioni c.d. Attive (il soggetto agente riferibile alla
Societàcorrompe un P.U. per far ottenere alla società una certa utilità), sia come
corruzioni c.d. Passive (il soggetto agente riferibile alla Società riceve denaro per
compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio), meno frequenti delle prime.
Per tali ipotesi di reati si veda in proposito la sezione apposita in tema di
Anticorruzione di cui all'allegato A
1b) Truffa aggravata ai danni dello stato
Art. 640 c.p. Truffa: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo
immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero
5).
58
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”
Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: “
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.
Osservazioni : Si tratta di fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in tutti gli
ambiti di attività della Società anche se, concretamente, di improbabile realizzazione
avuto riguardo alle concrete modalità con cui SOSTARE S.R.L esercita la propria
attività e alla posizione ricoperta sul mercato.
1c) Frode informatica
Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto
con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro
1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema.
59
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle
circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.
Osservazioni : Si tratta di fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in tutti gli
ambiti di attività della Società, soprattutto avuto riguardo alle posizioni del personale
amministrativo anche se, concretamente, di improbabile realizzazione avuto riguardo
alle concrete modalità con cui SOSTARE S.R.L. esercita la propria attività.
1d) Reati in tema di erogazioni pubbliche
Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato: “Chiunque, estraneo alla
pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni”.
Osservazioni : Il reato si consuma nel momento in cui il denaro erogato è
effettivamente destinato ad altro scopo, ossia malversato. Il reato può configurarsi
anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato che non vengano
destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: “Salvo che il
fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per
60
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si
applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del
beneficio conseguito”.
Osservazioni : Tale ipotesi, a differenza della fattispecie precedente, si realizza nel
momento in cui il finanziamento è illecitamente ottenuto, non rilevando il concreto
utilizzo che ne venga fatto. Si tratta in ogni caso di una fattispecie residuale rispetto
all'ipotesi prevista dall'articolo 640 bis, ossia alla truffa ai danni dello Stato.
Considerazioni generali : Si tratta di tipologie di reato piuttosto ricorrenti. Tali
fattispecie mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sotto due profili
temporali: nel momento della loro erogazione e nel successivo momento della loro
utilizzazione.
Si tratta, infine, di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree di
SOSTARE S.R.L. e a tutti i livelli organizzativi.
In tutte le fattispecie relative alle erogazioni di denaro pubblico la SOSTARE
S.R.L dovrà necessariamente, attraverso le persone delegate ed incaricate,
rigorosamente rendicontare le somme anticipate, spese od oggetto di spesa al fine di
garantire un controllo dettagliato delle singole voci che possano giustificare
l'erogazione pubblica, ciò sia nel caso in cui l'erogazione sia richiesta direttamente che
61
indirettamente attraverso eventuali società di consulenza che, comunque, dovranno
rispettare i parametri del presente MOG e de l Codice Etico.
2) REATI S OC I E TA R I
2a) False comunicazioni sociali – False comunicazioni sociali in danno
dei soci o dei creditori
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali: “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622,
gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero
ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore
i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o
le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo
delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non
superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
62
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da
quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono
irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,
dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni
altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei
creditori: “ Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla
legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al
vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a
danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia
commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del
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testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il
delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un
grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori
superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT
ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità
complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto
di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per
cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da
quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono
irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,
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dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni
altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.
Considerazioni generali : Il bilancio e la relazione dei revisori che lo correda sono
documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità
generale. In realtà sono molteplici le voci che necessitano di stime, che comportano
inevitabilmente margini di soggettività non eliminabili.
Inoltre, la funzione amministrativa non deve essere considerata l'unica protagonista
dell'elaborazione del bilancio. E' vero che questa funzione è la detentrice dei saldi
contabili di fine anno, ma tali saldi costituiscono solo il punto di partenza del processo,
nel quale intervengono molte figure facenti capo ad altre funzioni, che si conclude con
l'inserimento in bilancio del valore definitivo di numerose voci (es. crediti, rimanenze,
fondi rischi, ecc...).
E' altrettanto vero che la funzione amministrativa è detentrice delle norme tecniche
per la formazione e le valutazioni di bilancio (c.d. Principi contabili), ma la loro
conoscenza non impedisce un'errata indicazione degli importi nel bilancio o un'errata
esposizione dei fatti nella nota integrativa, se le informazioni che devono pervenire da
altre funzioni sono errate per colpa o dolo.
E' evidente che questi reati saranno commessi il più delle volte da chi formalmente è
responsabile di questi documenti, ovvero l'Organo Amministrativo, che redige il
bilancio. Però è altrettanto vero che spesso tale Organo non ha né il tempo né gli
strumenti per approfondire nei minimi dettagli la correttezza dell'enorme numero di
valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di delegati.
E' possibile, inoltre, che reati di questo genere siano commessi da “sottoposti” dei
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responsabili di funzione, dotati di potere discrezionale circoscritto. In tal caso, il reato
potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti in
possesso della qualifica richiesta dalla fattispecie criminosa. Se non vi è tale
partecipazione cosciente e volontaria da parte di tali soggetti, non solo questi non
potranno essere ritenuti responsabili ma il reato non sarà neppure configurabile.
Trattandosi, infatti, di reati propri, è indispensabile quantomeno la partecipazione di
un soggetto provvisto della qualifica soggettiva voluta dalla legge.
Peraltro, esperienza insegna che spesso i reati commessi dai subalterni sono commessi
nel loro specifico interesse e non nell'interesse della Società, venendo pertanto meno il
presupposto per l'applicabilità della responsabilità amministrativa della società.
Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata da un subordinato, su indicazione
dell'amministratore, la responsabilità della Società non potrà essere esclusa.
2b) Impedito controllo
Art. 2625 c.c. Impedito controllo: “Gli amministratori che, occultando documenti o
con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle
attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un
anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58”.
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Osservazioni : la fattispecie prevista dal secondo comma è la sola che può
comportare una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e solo se il fatto viene realizzato
nell'interesse della società.
L'elemento oggettivo è qui costituito da qualsiasi comportamento commissivo o
omissivo, con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte dei revisori
o dei soci, mentre l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.
2c) Formazione fittizia del capitale
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale: “Gli amministratori e i soci conferenti
che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare
del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
Tale ipotesi di reato è configurabile con riferimento all'attività di SOSTARE S.R.L .
2d) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: “I
liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno
ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
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2e) Illecita influenza sull' Assemblea
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea: “Chiunque, con atti simulati o
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Osservazioni : La responsabilità di SOSTARE S.R.L. è configurabile solo quando
a condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della Società.
E’ bene tenere presente che a seguito della riforma intervenuta con il D.lgs.
61/2002 il suddetto reato è stato trasformato da proprio a comune, pertanto è
considerato meritevole di sanzione anche il comportamento di coloro che non
rivestono la qualifica di amministratori.
La condotta è stata maggiormente determinata, richiedendosi atti simulati o
fraudolenti ed è, inoltre, richiesto un risultato lesivo, strumentale al conseguimento
della finalità di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
2 f) Aggiotaggio
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere
operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,
ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella
stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni”.
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Osservazioni : La nuova figura di reato accorpa le fattispecie contenute nel codice
civile (art. 2628) nel TUIF (art. 181), nel TU bancario (art. 138), peraltro di non
frequente applicazione.
Relativamente alla fattispecie, si ravvisa divulgazione quando le notizie siano state
diffuse o rese pubbliche e non anche quando siano state dirette solo a poche persone.
Per notizia deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di
fatto e questa sarà considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della
realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso di
prezzi non regolare.
Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal
verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.
Tale ipotesi di reato non sembra essere suscettibile di applicazione con riferimento
all'attività di SOSTA RE S.R.L .
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2g) Ostacolo all' esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza
Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base
alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso
fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione
da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne
ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante
ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58”.
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Osservazioni : La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare e
armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi di falsità nelle
comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di
omesse comunicazioni alle autorità medesime. In questo modo viene completata,
secondo il legislatore, la tutela penale dell'informazione societaria.
Tale ipotesi di reato è difficilmente configurabile con riferimento all'attività di
SOSTARE S.R.L
2h) Indebita restituzione dei conferimenti – Illegale ripartizione degli
utili e delle riserve – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della società controllante
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti: “Gli amministratori che, fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno”.
Art. 2627c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: “Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto
per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
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controllante: “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge,
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione
all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono
puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in
essere la condotta, il reato è estinto”.
Osservazioni : Anche in questo caso si è abbandonato il reato di mero pericolo
presunto, privilegiando il reato di danno.
Il bene giuridico oggetto di tutela è costituito dall'integrità del capitale sociale e delle
riserve non distribuibili per legge.
La condotta punibile deve essere di carattere doloso, quantomeno nel limite minino di
accettazione del rischio che si realizzi l'evento dannoso, ossia il c.d. dolo eventuale.
Si tratta di una reato proprio, che assume rilevanza solo se commesso dagli
amministratori e la responsabilità della Società è configurabile solo se la condotta è
realizzata nel suo interesse e non nell'interesse privato del soggetto agente.
E' stata introdotta una causa di estinzione del reato, consistente nell'eliminazione del
danno.
Tale ipotesi di reato è difficilmente configurabile con riferimento all'attività di Sostare
s.r.l.
2 i) Operazioni in pregiudizio dei creditori
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Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori: “Gli amministratori che, in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del
capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
Osservazioni : Ai fini della configurabilità del reato è oggi necessario che alla
condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni descritte,
sia conseguentemente connesso in danno ai creditori La procedibilità è a querela
della persona offesa ed è prevista una causa di estinzione del reato consistente nel
risarcimento del danno ai creditori prima che inizi il giudizio.
La condotta deve essere dolosa, anche a titolo di dolo eventuale, costituita
dall'intenzionalità di violare le disposizioni che presiedono il corretto svolgimento
delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione, scissione societaria,
accompagnata almeno dalla mera accettazione della possibilità che l'evento ai
creditori si verifichi.
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori.
Tale ipotesi di reato è difficilmente configurabile con riferimento all'attività di Sostare
s.r.l.
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REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
a) Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate: “E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la
multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o
fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di
un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di
concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio
dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o
alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi
le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.
b) Art. 454 c.p. Alterazione di monete: “Chiunque altera monete della qualità
indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero,
rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e
4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro 103 a euro 516”.
c) Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce
nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di
metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione,
soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.
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d) Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: “Chiunque
spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui
ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
euro 1.032”.
e) Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: “Le disposizioni degli
articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori
di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa
in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di
un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta
bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi
speciali”.
f) Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di
carte di pubblico credito o di valori di bollo: “Chiunque contraffà la carta filigranata
che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di
bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
euro 309 a euro 1.032”.
g) Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: “ Chiunque fabbrica,
acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati
esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di
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carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro
516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad
oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la
protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.
h) Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: “Chiunque, non essendo
concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o
alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo
457, ridotta di un terzo”.
i) Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere
dell'ingegno o di prodotti industriali: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del
titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o
esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o
alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500
a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro
3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali
nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione,
fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
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convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
l) Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi:
“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel
territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri
segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano
state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
Considerazioni generali : Le fattispecie sopra esaminate puniscono la
contraffazione, la falsificazione, la spendita, la messa in circolazione, l'introduzione
nello Stato, l'uso in buona o in male fede di monete, sigilli, bolli, filigrana, strumenti o
segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.
Tali ipotesi di reato sono difficilmente ipotizzabili con riferimento all'attività svolta da
SOSTARE S.R.L
3) REATI CON F I NA L I TA ' DI TE R R OR I S MO E DI E V E R S I ON E
DE L L ' OR DINE DE MOCR A TI CO
a) Art. 270 c.p. Associazioni sovversive: “Chiunque nel territorio dello Stato
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire
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violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a
sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con
la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo
scioglimento”.
b) Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell'ordine democratico: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige
o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di
violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.
c) Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati: “Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle
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associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.
d) Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale:
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone
per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali,
con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.
e) Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale: “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o
comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di
armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona addestrata”.
f) Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo: “Sono considerate con
finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi
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atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali,
economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le
altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.
Considerazioni generali : I reati di terrorismo e il nuovo reato di terrorismo
internazionale puniscono le attività eversive dell'ordine democratico. Anche con
riferimento a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali.
Considerata la struttura, l'organizzazione e la posizione di mercato in cui opera
SOSTARE S.R.L. le fattispecie in esame non sembrano essere di possibile
realizzazione nell'ambito della Società.
4) REATI CONTRO LA P E R SONA L I TA ' INDIV IDUA L E
a) Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: “Chiunque esercita
su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque
riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola
a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni
che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta
è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento
di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o
mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha
autorità sulla persona.
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La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
b) Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile : “È punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di
età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un
minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo
in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.
c) Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile3
: “È punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici
ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo
comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o
pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o
divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
3 Articolo inizialmente modificato ad opera della L. 38/2006 e successivamente novellato dalla L.
172/2012
81
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede
ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
4 Artcolo così sosttuito dall'art. 4 L. 172/2012
82
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in
attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli
organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
d) Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico: “Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto
sia di ingente quantità”.
e) Art. 600 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: “Le disposizioni di cui agli articoli 600-
ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti
di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione
grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
83
f) Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile: “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla
fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale
attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e
euro 154.937”.
g) Art. 601 c.p. Tratta di persone: “Chiunque commette tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui
al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe
mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione
di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o
mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona
che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio
dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono
commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
h) Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi: “Chiunque, fuori dei casi indicati
nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle
condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni
diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di
84
personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste
dall'articolo 25 quinquies del D.lgs. 231/2001, successivamente inserito dall'art. 5
comma 1 della L. 228/2003.
Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da
SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della
Società appare assolutamente remota.
6) ) ABUSI DI ME RCAT O
a) Art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria) – Abuso di informazioni privilegiate: “E' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni
chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità
di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente,
della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività
lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
85
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o
il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le
qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a euro
centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.
b) Art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria) – Manipolazione del mercato: “1. Chiunque diffonde
notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente
idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o
il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le
qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180,
comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a
euro cento-tremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.
86
Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di
personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste
dall'articolo 25 sexies del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 9 comma 3 della L.
62/2005.
Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da
SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della
Società appare remota.
7) REATI CONTRO LA VITA E L ' INC OL UM ITA ' IN DIV IDUA L E
a) Art. 589 c.p. Omicidio colposo: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di
una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
quindici”.
b) Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una
87
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro
309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro
123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa
da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione
da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non può superare gli anni
cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale”.
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Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di
personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste
dall'articolo 25 septies del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 9 della L. 123/2007 e
sostituito dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da
SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della Società
appare possibile, limitatamente al profilo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per tale ragione la Società rispetta rigorosamente le normative di cui al D.Lgs
81/2008 rimettendo la valutazione dei rischi al Datore di Lavoro in collaborazione
con RSPP ed applicando le misure effettive a tutela dei lavoratori maggiormente esposti
e comunque vs. ogni fonte di rischio. Lo strumento principale cui si fa riferimento è il
DVR che periodicamente viene aggiornato. Verrà richiesto al RSPP di effettuare
maggiori controlli a campione per il rispetto delle misure preventive.
8) REATI CONTRO IL P A TR IMON IO
a) Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione6: “Chiunque
sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto
come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo,
della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
6 La Corte Costtuzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità
costtuzionale del presente artcolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso
comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o
circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il
fatto risulti di lieve entità."
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Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto
passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo
della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il
soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è
della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del
caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più
circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può
essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a
quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché
ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.
b) Art. 648 c.p. Ricettazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di
procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
euro 516 a euro 10.329.
90
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto
è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da
cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.
c) Art. 648 bis c.p. Riciclaggio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il
quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.
d) Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: “ Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 648”.
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Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di
personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste
dall'articolo 25 octies del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 63 comma 3 del D.lgs 21
novembre 2007 n. 231.
Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da
SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della Società
appare assolutamente remota.
9) REATI INF OR MA TI C I
a) Art. 491 bis c.p. Documenti informatici: “Se alcuna delle falsità previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia
probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli
atti pubblici e le scritture private”.
b) Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: “Chiunque
abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero
se è palesamene armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione
92
totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei
dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o
telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica
o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è,
rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;
negli altri casi si procede d'ufficio”.
c) Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a
sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde,
comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un
sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque
fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione
sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro
10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma
dell'articolo 617-quater”.
93
d) Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o
l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.
e) Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque fraudolentemente intercetta
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro
ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
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f) Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, fuori
dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero
intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'articolo 617- quater”.
g) Art. 635 bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: “
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella,
altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo
635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.
h) Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: “Salvo
che il fatto costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento,
la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei
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programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è aumentata”.
i) Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: “Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo
635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con
la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è aumentata”.
l) Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità: “Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere,
danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o
telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile,
la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
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è aumentata”.
m) Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica: “Il soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto
ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi
previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.
Osservazioni : Gli enti con personalità giuridica, le società e le associazioni prive di
personalità giuridica soggiacciono alle sanzioni pecuniarie e interdittive previste
dall'articolo 25 bis del D.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 7 comma 1 della L. 18 marzo
2008 n. 48.
Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e l'attività svolta da
SOSTARE S.R.L., la realizzazione delle fattispecie suddette nell'ambito della Società
appare remota. In ogni caso la società si d o v r à dotare di un disciplinare ad uso
interno circa l'utilizzazione degli strumenti elettronici e di internet e della posta
elettronica e forte è la sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti circa un corretto
uso di tali strumenti.
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10) REATI CONTRO L' OR DINE PUBBLICO
a) Art. 416 c.p. Associazione per delinquere: “Quando tre o più persone si associano
allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette
anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si appl ica la
esclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601
e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo
comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è
commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-
octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-
undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.
b) Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso: “Chiunque fa parte di un'associazione
di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici
anni.
98
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del votoo di
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal
secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla
‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono
scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
99
c) Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso: “La pena stabilita dal primo
comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti
prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di
denaro”.
d) Art. 74 D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di
commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73, chi promuove, costituisce,
dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non
inferiore a venti anni.
Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti
vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può
essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a
dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito.
La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art.
80.
Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art.
73, si applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si
sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
100
all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’art. 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.
Osservazioni : Per quanto riguarda tale tipologia di reati, considerata la struttura e
l'attività svolta da SOSTARE S .R.L . ., la realizzazione delle fattispecie suddette
nell'ambito della Società appare assolutamente remota.
11) REATI CONTRO L ' E C ONOMIA P UB BL IC A , L ' INDUS TR IA E
IL C OMM E R C IO
a) Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio: “Chiunque adopera
violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di
un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro
103 a euro 1.032”.
b) Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza: “Chiunque
nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie
atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei
anni.
101
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto
o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.
c) Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali: “Chiunque, ponendo in vendita o
mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento
all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è
aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.
d) Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio: “Chiunque, nell'esercizio di
un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto,
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa
non inferiore a euro 103”.
e) Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: “Chiunque
pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.
102
f) Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: “Chiunque pone in
vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o
del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione
di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.
g) Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale: “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque,
potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o
adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito,
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o
mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e
517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state
osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
Osservazioni: Tali ipotesi di reato non sono particolarmente rilevanti e suscettibili di
applicazione con riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L . , dato il tipo di
103
attività svolta e le modalità con cui viene effettuata.
12) REATI IN MATERIA DI DIR ITTO D' AUTORE
a) Art. 171 L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Reati: “Salvo quanto previsto dall'articolo 171
ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne
diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o
pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia
reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti
all'estero contrariamente alla legge italiana;
a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o
parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od
aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi
104
analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così
fatte all'estero]7;
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o
smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso
a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del
decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della
pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del
procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire
1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata
alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68
comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da
due a dieci milioni di lire”.
b) Articolo 171 Bis L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Duplicazione ed altre azioni illecite su
programmi per elaboratore e su banche dati: “Chiunque abusivamente duplica, per
trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
105
anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante
gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in
pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.
c) Art. 171 ter L. 22 Aprile 1941 n. 633 – Altri reati: “E' punito, se il fatto è
commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
106
b) abusivamente riproduce, tra smette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone
in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di
cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della
televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
107
f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza
per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o
componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o
per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e
da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
108
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati alla società nazionale di previdenza ed assistenza per i
pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.
d) Articolo 171 Septies L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Campo di applicazione della pena
di cui all'art 171-ter: “La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 18 1 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data
di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari
alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge”.
109
e) Articolo 171 Octies L. 22 Aprile 1941 n. 633 - Pene relative a fattispecie di utilizzo
a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato: “Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in
vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere. via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli
stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone
per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il
fatto è di rilevante gravità”.
Osservazioni : Tali ipotesi di reato sono astrattamente suscettibili di applicazione con
riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L.
13) REATI CONTRO L ' A MMINISTR A ZIONE DELLA G IUS TI ZIA
a) Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra
utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità
110
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la
facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Osservazioni : Considerata la struttura e l'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L . , la
realizzazione delle fattispecie di cui sopra appare remota.
14) REATI A MBI E NTA L I
Le fattispecie criminose prese in considerazione dal D.lgs 231/2001 in materia
ambientale sono le seguenti:
Codice Penale
a) Articolo 727 Bis c.p.Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: “Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta
e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i
casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari
appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino
a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie”.
b) Articolo 733 Bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di
un sito protetto: “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di
111
conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non
inferiore a 3. 000 euro”.
Codice dell' ambiente D. lgs 152 /2006
c) Articolo 137 Sanzioni penali: “1 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi
di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è
punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento
euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle
5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le
prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a
norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due
anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli
in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo
131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue
112
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu'
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente
a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a cento-ventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque
reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo
stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i
divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad
un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila
euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del
soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a
due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del
controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli
113
articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo
113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai
sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con
l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito
con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88,
commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di
qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a
quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle
acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i
quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia,
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di
vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole
e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione
114
dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro
millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si
applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente”.
d) Articolo 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: “1. Chiunque effettua
una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi
1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda
da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata,
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la
confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
115
dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di
carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma
1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro
per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi
12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di
partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo
234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di
cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.
116
e) Articolo 257 Bonifica dei siti: “1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un
anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non
provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità
competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di
mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è
punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a
ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può ambientale. L'osservanza dei progetti
approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità
per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.
f) Articolo 258 c. 4 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari: “4. Le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono,
su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il
formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti
117
o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro
a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a
chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a
chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
g) Articolo 259 - Traffico illecito di rifiuti: “1. Chiunque effettua una spedizione di
rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del
citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma
3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La
pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.
h) Articolo 260 D.lgs 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con
più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e
32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. II giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444
118
del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può
subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del
danno o del pericolo per l'ambiente”.
i) Art. 260 bis c. 6, 7 e 8 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:
“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da
fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia
cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla
base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le
caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in
caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che,
durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la
pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La
pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.
l) Articolo 279 Sanzioni: “1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in
119
assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione
scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a
due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi
sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non
sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è
assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui
irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le
prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta
del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo
271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente
titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a
1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione
integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina
tale autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne
dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai
sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi
dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino
a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno
se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei
120
valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure
necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la
pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non
sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle
prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilaquattrocentonovantatré euro a cento
cinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione
provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689
la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle
autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.
m) Oltre al codice penale e al codice dell'ambiente, il D.lgs 231/2001 menziona anche
altre normative specifiche che, non essendo di diretto interesse rispetto all'attività
svolta dalla “Sostare s.r.l. “ vengono sintetizzate come segue:
1) Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in
Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni,
nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica”, relativamente ai seguenti articoli:
- trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari,
senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di
animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate
121
all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo
difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionata la
detenzione, l’utilizzo per scopi di lucro, l’acquisto, la vendita, l’esposizione o la
detenzione per la vendita o per fini commerciali, l’offerta in vendita o comunque la
cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di
piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi
di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano
pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4); o falsificazione o
alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato,
di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste
dall’art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 bis).
2) Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 “Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell' ambiente” , art. 3, comma 6: produzione, consumo,
importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione
dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell’ozono
stratosferico e dell’ambiente (art 3 comma 6);
3) Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 “Attuazione della
direttiva 2005/ 35/CE relativa all' inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni ”
Osservazioni: Tali ipotesi di reato non sono particolarmente rilevanti e suscettibili
di applicazione con riferimento all'attività svolta della società.
122
15) REATI C ONS E G UE N T I A L L' I M PI E G O DI CI TT A DI NI DI
PAESI TERZI IL CUI SOG G IOR NO E' IR R EG OLA R E
a) Art. 22 D.lgs. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato,
commi 12, 12-bis e 12-ter: “12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa
accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente”.
Osservazioni : Tali ipotesi di reato sono astrattamente suscettibili di applicazione con
riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L .
123
S E Z I ON E II:
AREE DI R I SC H I O I N D I V I D UA T E A L L ' I N T E R N O
DE L L A S O S T A R E S . R . L .
M OD E L L I DI C O M P O R T A M E N T O O B B L I G A T O R I
(M.C .O. )
PER LA P R E V E N ZI O N E DI F A T T I SP E C I E C R I M I N O S E
NE L L E AREE DI A T T I V I T A ' DI R I SC H I O
SOSTARE S.R.L. è società a prevalente partecipazione pubblica i cui scopi sono ben
dettagliati all'interno del proprio Statuto che è possibile visionare anche on line
all'indirizzo web della società www.sostare.it
Gli obiettivi che si perseguono sono sempre più ambizioni e richiedono una cura e una
dedizione che da anni contraddistingue la società e i suoi amministratori.
Particolare attenzione è posta al massimo rispetto della legalità e della correttezza
aziendale, interna e con i Fornitori e Utenti, cercando di garantire massima
trasparenza ed equilibrio.
Passando adesso ad analizzare le fattispecie criminose considerate nella precedente
sezione, soffermandoci su quelle tipologie di reato che vengono individuate come
possibili all'interno del contesto aziendale e, precisamente, nelle c.d. aree di rischio,
individuate all'interno dell'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L . .
I reati che vengono in rilievo in questa analisi sono i seguenti:
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ANTICORRUZIONE
124
REATI SOCIETARI
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE
REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO E CONTRO L'ECONOMIA
PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE
REATI AMBIENTALI
REATI CONSEGUENTI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO E' IRREGOLARE
Successivamente, passeremo ad individuare e formalizzare i Modelli di
Comportamento Obbligatori (M.O.C.) cui dovranno attenersi tutti i soggetti operanti
nella Società e potenzialmente coinvolti nelle attività di rischio individuate, al fine di
impedire il compimento di atti criminosi da parte dei soggetti stessi.
L'analisi e la definizione dei M.O.C. avverrà attraverso l'individuazione dei soggetti che
potenzialmente potrebbero compiere l'attività delittuosa (avuto riguardo alla struttura
e all'organigramma della SOSTARE S.R.L . e attraverso l'elencazione dei principi
generali di comportamento predisposti allo scopo di eliminare o, quantomeno,
minimizzare, il rischio di compimento delle fattispecie criminose.
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMI NISTR A ZIONE
A) Aree di rischio individuate
La filosofia della Società è da sempre improntata sulla massima trasparenza e
correttezza nei rapporti con le varie Amministrazioni Pubbliche che entrano in
125
contatto con l'attività quotidiana della stessa, nonché alla puntuale organizzazione di
procedure interne volte a garantire la massima trasparenza e cooperazione.
Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, le aree di attività di rischio
per SOSTARE S.R.L. riguardano principalmente:
- Gestione dell’attività commerciale con la PA, comprendente la preparazione
dell’offerta (partecipazione a trattative private con soggetti pubblici o incaricati di
pubblico servizio) e la gestione della fase esecutiva del progetto;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e
licenze per l’esercizio delle attività aziendali anche a favore dell’utenza;
- Gestione dei rapporti con Organi Ispettivi;
- Ricezione di finanziamenti pubblici (es. progetti di formazione, ecc.);
- Erogazione di regalie, omaggi, sponsorizzazioni;
- Attività riguardanti i flussi monetari e finanziari;
- Attività di recupero crediti;
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione dei
contratti/convenzioni stipulati con soggetti pubblici;
- Acquisto di beni;
- Formazione e addestramento (anche finanziati).
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte
dall’organo amministrativo, sentito il parere con l’Organismo di Vigilanza, al quale
viene dato mandato di individuarne le relative ipotesi e di definire gli opportuni
provvedimenti operativi.
SOSTARE S.R.L. deve dedicare particolare attenzione alla realizzazione di
protocolli interni volti a minimizzare il rischio che i soggetti operanti all'interno della
126
Società e soprattutto quelli operanti nelle aree di rischio individuate, possano porre in
essere alcune delle fattispecie criminose inerenti i rapporti con la Pubblica
Amministrazione, e in particolare quelle previste negli articoli:
- 317-320 c.p. e 322 c.p.
- 316 bis e 316 ter c.p.
- 640 c.p.
B). M.O.C. per prevenire reati contro la pubblica
amministrazione
Soggetti potenzialmente coinvolti:
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli
amministratori, dirigenti, dipendenti e parasubordinati nelle aree di attività a rischio,
nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner.
Principi generali di comportamento:
Relativamente alle fattispecie criminose in esame, si indicano i comportamenti che la
società intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati contro la P.A. di cui
al Decreto. Pertanto, si prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:
- osservare strettamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano
l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e
rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di
una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla
base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione
127
dell’imparzialità che deve ispirare l’attività amministrativa.
Pertanto, è fatto divieto di:
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra
considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente
diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione anche solo di rischio potenziale in relazione a
quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
In particolare, è fatto espresso divieto di:
1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
2. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale
a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o
comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi
attività aziendale);
3. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio,
promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti
della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze
previste al precedente punto b);
4. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra
natura, nell’ambito dell’esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove
eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
5. assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui
l’assunzione o l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori
con soggetti pubblici o che hanno rivestito cariche pubbliche.
128
Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto
documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle
caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni
rilasciate per la stessa e alle verifiche su di essa effettuate.
Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per
iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati o
approvati da soggetti appartenenti alla Società che ne abbiano il potere.
Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, tranne che per
circostanze eccezionali dovute a comprovata necessità.
Le dichiarazioni rese a soggetti pubblici per l’ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti, devono contenere solo informazioni veritiere e, in caso di ottenimento
delle relative somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto.
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti
connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di
finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre
particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti
incaricati e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di
irregolarità.
Inogni caso si rimanda alla sezione speciale che è allegata al presente MOG di cui alla
lettera A – Piano Anticorruzione che è parte integrante del presente Modello.
2 . REATI S OC I E TA R I
A) Aree di rischio individuate
129
I reati societari vengono espressamente previsti e sanzionati dall'articolo 25 ter del
D.lgs. 231/2001 e, con riferimento alla struttura organizzativa di “Sostare s.r.l. “., si
ritiene che le potenziali aree di attività a rischio siano le seguenti:
– Area Contabilità e redazione bilancio di esercizio;
– Area Amministrazione e fatturazione (attiva e passiva);
– Area pianificazione e strategia;
– Gestione risorse finanziarie, tesoreria, rimborsi spese;
– Gestione recupero crediti;
– Gestione amministrativa del personale;
– Gestione dei rapporti con la società di revisione;
– Operazioni su strumenti finanziari.
Le fattispecie astrattamente ipotizzabili sono quelle previste dagli articoli:
- 2621 c.c., 2622 c.c., 2625 c.c., 2632 c.c., 2636 c.c.
Meno rilevanti risultano invece, allo stato attuale e alla luce dell'attività svolta dalla
Società, le altre fattispecie criminose contro la Pubblica Amministrazione richiamate
dal D.lgs. 231/2001 all'art. 25 ter.
Come meglio analizzeremo di seguito, SOSTARE S.R.L. attua delle procedure
amministrative, contabili e di redazione di bilancio che garantiscono totale
trasparenza e pieno rispetto di ogni norma di legge.
B) M.O.C. per prevenire reati societari
Soggetti potenzialmente coinvolti:
Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, il direttore generale,
130
i sindaci e i liquidatori (“soggetti apicali”), nonché i dipendenti soggetti a vigilanza
e controllo da parte dei soggetti apicali nelle menzionate aree di attività a rischio.
Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di
fatto”.
Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde
sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita
in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla
funzione.
Principi generali di comportamento:
Di seguito vengono indicati i comportamenti che la società deve porre in essere onde
evitare di incorrere nei reati societari di cui al Decreto, pertanto si prevede l’espresso
divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
Conseguentemente, i destinatari sono obbligati a:
- tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel
rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività
finalizzate alla formazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci periodici e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire alle funzioni preordinate, ai soci ed ai terzi
un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e
131
finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali
interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e
dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo
ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla
legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste
dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non
frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste
esercitate.
Pertanto, è fatto divieto in particolare, di:
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci,
budget, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o,
comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- compravendere quote della società SOSTARE S.R.L. al di fuori delle ipotesi
normativamente previste;
132
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai
creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o
dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente,
mediantel’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che
comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo o di
revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di
revisione;
- determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo
in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di
formazione della volontà assembleare.
Tutte le procedure e i M.O.C. Predisposti al fine di prevenire la verificazione dei reati
societari verranno prontamente aggiornati di concerto tra l'organo amministrativo e
l'organismo di controllo, ogni qual volta la struttura della Società subisca
modificazioni tali da rendere indispensabile o anche solo consigliabile la revisione e
l'attualizzazione del presente Modello.
3 . REATI CONTRO LA VITA E L ' INC OL UM I TA ' INDIV I DUA L E
A) Aree di rischio individuate
Attraverso la novella del 2007 il legislatore ha inteso ampliare la sfera della
responsabilità amministrativa delle società estendendo l’elenco dei reati presupposto
fino a ricomprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose (le lesioni colpose
gravi e gravissime e l’omicidio colposo) commesse in violazione delle norme poste a
133
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all’abrogato decreto legislativo n.
626 del 1994 e al vigente decreto legislativo n. 81 del 2008).
Per determinare la responsabilità del Datore di Lavoro (ricordiamo che per la
configurabilità della responsabilità amministrativa della società sono richiesti i
requisiti
indicati nel Decreto, sub art. 5, ovvero che il reato sia stato commesso “nell’interesse o
a vantaggio della società” stesso), non occorre che sia integrata la violazione di
norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro poiché, per l’addebito
di colpa specifica, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della
violazione del Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro disposto dell’art. 2087 cod. civ.
che pone a carico dell’imprenditore l’adozione, nell’esercizio dell’impresa, delle
misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
L’individuazione dei nuovi reati è fatta dall’articolo 25-septies attraverso il rimando
alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 c.p., precisando che i delitti ivi previsti
devono essere stati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro.
Con riguardo a dette fattispecie criminose, si ritiene che tutte le aree di attività siano a
rischio medio all'interno della SOSTARE S.R.L
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti che
ricoprono i seguenti ruoli, definiti dalla normativa sulla sicurezza: datore di lavoro,
dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti, nonché alle figure della
sicurezza c.d. Esterne, ossia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e
gli Addetti al servizio) e il Medico Competente.
Le fattispecie criminose astrattamente ipotizzabili in tema di salute e sicurezza sui
134
luoghi di lavoro sono quelle contenute negli artt. 589 e 590 c.p.
B). M.O.C. per prevenire reati contro la vita e l ' incolumità individuale
Soggetti potenzialmente coinvolti:
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti che
ricoprono i seguenti ruoli, definiti dalla normativa sulla sicurezza: datore di lavoro,
dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti, nonché alle figure della
sicurezza c.d. Esterne, ossia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (e
gli Addetti al servizio) e il Medico Competente.
Principi generali di comportamento:
Di seguito si indicano i comportamenti che la società intende porre in essere onde
evitare di incorrere nei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
Decreto, pertanto si prevede l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:
- osservare strettamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di
prevenzione e protezione;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare
quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le
stesse devono essere attuate.
La Società riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un’importanza
fondamentale e imprescindibile nell’ambito della organizzazione aziendale.
Conseguentemente, la stessa adotta nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica dei lavoratori, organizza corsi di formazione in materia si sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvede alle nomine dei
135
soggetti che rivestono un ruolo di responsabilità in detta materia (RSPP, ASPP, RLS,
MEDICO COMPETENTE).
La Società adotta un’organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:
- effettuare una puntuale ed approfondita valutazione dei rischi che coinvolga le
figure della sicurezza a ciò deputate;
- redigere e aggiornare costantemente il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- valutare i rischi che non possono essere evitati e predisporre le conseguenti misure;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei
posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di
produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per
ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica, adeguando le misure di
prevenzione e protezione agli sviluppi della tecnica;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella
medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni
sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
- impartire alle figure della sicurezza un'adeguata informazione e formazione
specifica;
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di
sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro che disciplinano
l’accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla
Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e
sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni,
136
ai quali saranno invitati;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuali ai propri dipendenti (se
necessari e in relazione al tipo di attività svolta nella Società), conformi alle normative
vigenti e in funzione delle mansioni da quelli svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a
rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l’accesso a tali
aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione
individuali (se esistenti) ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla
tutela dell’igiene e salute sul lavoro;
- rispettare le tempistiche programmate per la manutenzione delle autovetture, dei
macchinari e delle attrezzature aziendali in dotazione ai dipendenti;
- rispettare le disposizioni attinenti alla sicurezza in caso di accesso da parte dei
Dipendenti della Società presso altre società in caso di svolgimento di attività di
consulenza.
Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di
specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L’attribuzione di
specifiche deleghe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro avviene in
forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le
caratteristiche ed i limiti dell’incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del
ruolo assegnato.
L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è
congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di
rischio.
137
REATI IN MAT E RIA DI ABUSO DI ME RCAT O E CONTRO
L ' EC ONOMIA P UBBL ICA , L ' I NDUSTR IA E IL C OMM E R C IO
A) Aree di rischio individuate
I reati menzionati e sanzionati dall'art. 25 bis 1 D.lgs. 231/2001 che rilevano con
riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L. sono quelli indicati agli articoli
514 c.p., 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p., 517 ter c.p. e 517 quater c.p.
Si rinvia ad un ulteriore approfondimento successivo per le procedure e i modelli di
comportamento previsti e predisposti dalla Società per la prevenzione dei reati
suddetti.
REATI IN MATERIA DI DIRITTO D' AUTORE
A) Aree di rischio individuate
Con riferimento ai reati previsti e sanzionati dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, si
ritiene che le potenziali aree di attività a rischio all'interno della Società siano le
seguenti:
– Area Uffici in genere
– Area tecnica
I reati menzionati e sanzionati dall'art. 25 novies D.lgs. 231/2001 che rilevano con
riferimento all'attività svolta dalla SOSTARE S.R.L. sono quelli indicati agli articoli
171, 171 bis e 171 ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633.
138
Le norme summenzionate, puniscono chiunque mette a disposizione del pubblico,
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
L’articolo 171 bis, in particolare, è posto a tutela del software e delle banche dati, e
occupa un ruolo centrale nella tutela in materia di violazione della proprietà
intellettuale, punendo:
(i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
(ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-
quinquies e 64-sexies l.d.a ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a., ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
Il software viene tutelato come opera dell’ingegno di carattere creativo (copyright) e la
legge sul diritto d’autore riconosce all’autore del software medesimo ogni più ampio
diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l’utilizzo, la
riproduzione, l’esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del
software.
Il titolare del copyright può, ovviamente, consentire che soggetti terzi utilizzino il
software, che viene distribuito in varie forme e modalità attraverso le licenze. Dette
139
licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da
parte dell’utente finale (licenziatario).
Di fondamentale importanza è la conoscenza, da parte degli utenti finali, delle citate
condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti
rientranti nell’ampia definizione di “pirateria informatica”, secondo quanto statuito dalla
legge sul diritto d’autore.
Infine, l'art. 171 ter sanziona penalmente molteplici fattispecie inerenti alla violazione
della proprietà intellettuale, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione,
riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello
stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali,
letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la
vendita, la distribuzione, il noleggio o l’installazione di dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la
comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa.
B). M.O.C. per prevenire i reati in materia di diritto d' autore
Soggetti potenzialmente coinvolti:
Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i responsabili e
dipendenti dell'area amministrativa, nonché i responsabili e i dipendenti dell'area
tecnica
Principi generali di comportamento:
Nel panorama dei reati presi in esame dall’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001,
140
primaria importanza rivestono i delitti di cui all’art. 171 bis l.d.a.
L’articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore
(software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali
compiono atti di pirateria informatica.
Pertanto, la Società prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
Conseguentemente, emergono i seguenti obblighi:
- L'amministratore di sistema o della funzione preposta avrà l'obbligo di analizzare
accuratamente i contratti di licenza stipulati dalla società, verificando altresì la
corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico software con
il numero di copie effettivamente installato sui computer presenti in azienda;
- acquisto di licenze software da una fonte (rivenditore o altro) certificata e in grado
di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
- in relazione ai prodotti preinstallati, verifica dell’esistenza di certificato di autenticità
(o dichiarazione/documentazione equipollente);
- implementazione, da parte dell’amministratore di sistema o della funzione preposta,
di un sistema di software volto ad ottenere un controllo rigoroso, a mezzo di verifiche
periodiche, del software installato sui computer presenti in azienda;
- verifica dell’originalità, anche tramite il controllo sull’effettiva presenza del cd
141
“bollino SIAE”, di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/floppy) presenti in
azienda;
- rispetto delle policy aziendali che, nell’ambito dei servizi di consulenza, definiscono i
criteri da seguire per lo sviluppo di codice software;
- non utilizzare, o distribuire all’interno o all’esterno della Società, product key per
programmi senza specifica autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria
informatica e delle relative conseguenze;
- Informarsi adeguatamente circa le opere e/o immagini e/o riproduzioni di ogni
genere coperte da diritto d'autore o altri diritti di privativa della proprietà intellettuale,
utilizzate nella realizzazione di etichette o di altro materiale pubblicitario o
promozionale;
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
a) installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati
dalla Società;
b) scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
c) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
d) acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non
in grado di fornire garanzie in merito all’originalità/autenticità del software;
e) detenere supporti di memorizzazione di programmi non originali
(DVD\CD\floppy);
f) installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore
alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili
142
situazioni di underlicensing;
g) utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni
simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
h) utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per
decriptare software o altri dati informatici;
i) distribuire il software aziendale a soggetti terzi;
j) realizzare codice software che violi copyright di terzi;
k) accedere illegalmente e duplicare banche dati.
7. REATI A MBI E NTA L I
A) Aree di rischio individuate
Relativamente ai reati previsti e sanzionati dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, si
ritiene che le potenziali attività di rischio all'interno dell'attività svolta da SOSTARE
S.R.L. siano le seguenti:
– Area Tecnica;
– Ditte in appalto che si occupano della pulizia dei locali adibiti a ufficio e delle
aree di ricovero dei mezzi;
L'art. 25 undecies è stato introdotto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 121/2011,
che ha ampliato il novero dei reati presupposto per quelle attività in cui è presumibile
che si verifichi (anche indirettamente e a titolo colposo) un danno ambientale e alla
salute.
143
Le fattispecie di reato ambientale per cui è prevista la responsabilità amministrativa
degli Enti, sono:
1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p);
2. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis
c.p.);
3. Reati contenuti nel Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni) in particolare:
a) Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose
(art. 137);
b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256);
c) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee (art. 257);
d) Violazione degli obblighi – falsità dei certificati (art. 258);
e) Traffico illecito di rifiuti (art. 259);
f) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260);
g) Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei
Rifiuti – SISTRI (art. 260 bis);
h) Violazioni in materia di aria e di riduzione dell’atmosfera-
i) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279).
B). M.OC. per prevenire i reati ambientali
Soggetti potenzialmente coinvolti:
Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, i responsabili
144
dell'area tecnica
Inoltre, sono soggetti alla prescrizioni della presente parte speciale, tutti i soggetti terzi
(ditte in appalto), che si occupano della pulizia dei locali adibiti a ufficio e dei depositi.
Principi generali di comportamento:
Di seguito si indicano i comportamenti che la società intende porre in essere onde
evitare di incorrere nei reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto, pertanto
si prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
In particolare tutti i Destinatari hanno l’obbligo di:
1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti
in materia ambientale;
2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in
materia ambientale;
3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico
4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in
145
materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le
attività svolte dalla Società;
5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che
reale, in tema di tutela ambientale;
In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per
prevenire i reati di cui al all’art. 25 undecies del Decreto.
Devono essere ben identificate :
(i) le prescrizioni normative applicabili;
(ii) le autorizzazioni necessarie degli Enti Competenti;
(iii) le modalità di monitoraggio, le procedure di gestione operativa, i compiti e le
responsabilità.
Per quanto riguarda aree e/o fabbricati di proprietà della società non utilizzati esposti
a rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno
essere identificate ed attuate idonee misure di prevenzione.
Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di
specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L’attribuzione di
specifiche deleghe in materia ambientale avviene in forma scritta con data certa. In tal
modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell’incarico
nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato.
L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è
congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di
rischio.
142
Conseguentemente, è fatto espressamente divieto di:
- Abbandonare e/o depositare in maniera incontrollata qualsiasi tipo di rifiuto sul
suolo e nel suolo;
- Immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee;
- Abbandonare o depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque
superficiali o sotterranee;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione;
- effettuare il deposito temporaneo di rifiuti presso il luogo di produzione non
rispettando le relative disposizione di legge;
8 . REATI C ONS E G UE NTI A L L ' IMP I E G O DI C ITTA DINI DI PAESI
TERZI IL CUI SOG G I OR NO E' IR R EG OL A R E
A) Aree di rischio individuate
Il D.lgs 109 del 2012 ha allargato la sfera dei reati che possono determinare la
responsabilità penale dell'Impresa (cd. 231).
Si tratta del caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato.
Tale circostanza, oltre a determinare la responsabilità penale personale del datore di
lavoro persona fisica, comporta anche l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 100
a 200 quote e quindi da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 51.600,00. Si
tratta quindi di sanzioni piuttosto rilevanti.
143
Il reato conseguente all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è
espressamente previsto dal D.lgs. 286/1998 art. 22 commi 12, 12-bis e 12-ter e, ai fini
della responsabilità amministrativa della società, viene sanzionato dall'articolo 25
duodecies del D.lgs. 231/2001.
Con riferimento alla struttura organizzativa di “Sostare s.r.l. “., si ritiene che le
potenziali aree di attività a rischio siano le seguenti:
– Area gestione e organizzazione del personale;
– Gestione amministrativa del personale;
– Responsabile aziendale
B) M.O.C. per prevenire i reati conseguenti all ' impiego di
cit tadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
Soggetti potenzialmente coinvolti:
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli
amministratori, dirigenti, responsabili dell'area gestione e organizzazione del
personale, nonché dai Collaboratori esterni e dai Partner.
Principi generali di comportamento:
Di seguito si indicano i comportamenti che la società intende porre in essere onde
evitare di incorrere nei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare di cui all'art. 25 duodecies del Decreto, pertanto si prevede
l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate;
144
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle
sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
Conseguentemente, i destinatari sono obbligati a:
- Identificare mediante l'esibizione del documento di identità, valido e non scaduto,
l'identità del lavoratore;
- Verificare all'atto dell'assunzione l'esistenza, la validità e la regolarità di tutti i
documenti necessari ai fini dell'assunzione e, in particolare, del permesso di soggiorno
del lavoratore extracomunitario;
Pertanto, è fatto divieto in particolare, di:
- Astenersi dalla stipula di contratti di lavoro con soggetti che non siano in grado di
esibire documenti in corso di validità e regolari;
- Astenersi dall'utilizzo di personale senza rispettare le previsioni retributive e
contributive previste dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva
nazionale.
9 . A DE G UA ME NT O DEI M.O.C. NEL CONTE ST O DELLA
SOCIETA' E SISTEMA SA N ZIONA TOR IO
Al fine di dare concreta attuazione al presente Modello Organizzativo e del Codice
Etico saranno necessarie le seguenti attività:
a) la previsione di precisi meccanismi di adeguamento del Modello e dei M.O.C.
145
alle mutazioni del contesto di “Sostare s.r.l. “
b) la predisposizione di sistemi di controllo sull'effettivo rispetto del Modello e di
sanzione dei comportamenti contrari allo stesso.
a) AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI M. O. C.
Il costante aggiornamento e adattamento del presente Modello Organizzativo e dei
singoli M.O.C. Ai mutamenti della struttura della Società, nonché alle mutate strategie
e politiche perseguite dalla stessa, costituisce un elemento essenziale per garantire
l'effettività dei principi ivi contenuti e l'efficacia delle misure preventivo nello stesso
indicate.
L'Organo di controllo preposto al monitoraggio costante del Modello e dei singoli
M.O.C., nonché alla loro necessità di modifica ed evoluzione è rappresentato
dall'Organismo di Vigilanza, che dovrà porre in essere tutta una serie di attività, quali:
– Valutare con l’organi amministrativo e con le figure direttive, eventuali
mutazioni che si siano verificate nella compagnie societaria e che impongano
o comunque suggeriscano una revisione del Modello Organizzativo o dei singoli
M.O.C.;
– Essere aperto a recepire dal personale e da ogni collaboratore di SOSTARE
S.R.L. ogni suggerimento o critica con riguardo all'adeguatezza o meno del
Modello o dei M.O.C. alle esigenze aziendali cui sono esposti.
– Predisporre, laddove se ne riscontri la necessità, le modifiche o integrazioni ai
suddetti testi, sottoponendole alla valutazione delle varie figure direttive
maggiormente interessate dalle modifiche stesse, al fine di ottenere
suggerimenti e consigli.
146
– Concordare il testo rivisto e modificato del Modello o dei singoli M.O.C. Con i
vertici della Società, e precisamente con il CDA;
– Mettere in pratica tutte le procedure previste dal Modello o da normative di
settore per dare efficacia vincolante al nuovo Modello.
b) SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONATORIO
Tutte le figure chiave della Società hanno il dovere di informare l’organo
Amministrativo e l'Organismo di Vigilanza ogni qual volta vengano a conoscenza di
comportamenti posti in essere da dipendenti o collaboratori della Società (o da
qualsiasi altro soggetto destinatario del Modello), contrari ai principi e alla
disposizione del Modello medesimo e dei vari M.O.C.
L'omissione della segnalazione delle violazioni riscontrate costituisce di per sé una
grave violazione del Modello e, come tale, censurabile e sanzionabile secondo le
procedure previste nello stesso e nel Codice Etico.
Ogni dipendente o collaboratore ha facoltà, senza alcun limite, di segnalare all'Organo
Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza di SOSTARE S.R.L. (anche in forma
anonima) comportamenti posti in essere da colleghi o superiori o comunque da
qualsiasi soggetto destinatario del presente Modello, contrari ai principi e alla
disposizioni in esso contenute.
A fronte di queste informazioni, l'Organo amministrativo o l'Organismo di Vigilanza
avranno l'obbligo di verificare e valutare il fondamento della segnalazione e, laddove
questa appaia fondata, iniziare un'approfondita istruttoria, nel rispetto delle leggi,
della normativa e dei contratti collettivi nazionali.
L'irrogazione della sanzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Modello e dal
147
Codice Etico.
Ogni soggetto che abbia effettuato la segnalazione circa una presunta violazione e non
si ritenga soddisfatto dalle decisioni assunte dall'organo cui la segnalazione è stata
indirizzata, potrà chiedere chiarimenti allo stesso o all’organo Amministrativo.
Laddove vi sia stata una colposa o dolosa indifferenza rispetto alla segnalazione,
l'organo sarà passibile di responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal
Modello medesimo.
148
ALLEGATO “A” AL MODELLO 231
SOSTARE S.R.L
149