Storia e funzione della pena
TITOLOLa pena e il carcere
•art. 27 della Costituzione
• La responsabilità penale è personale.• L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.• Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità edevono tendere alla rieducazione delcondannato
• Non è ammessa la pena di morte.
CONCEPITO PER ESIGENZA DI ISOLARE DALLACOLLETTIVITA’ CHI AVEVA VIOLATO L’ORDINECOSTITUITO, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA PACE ELA SICUREZZA SOCIALE
PENA COME VENDETTA SOCIALE
CARCERE: LUOGO PER CUSTODIRE IL REO AL QUALEDOVEVA ESSERE INFLITTA LA PENA PREVISTA PER ILREATO COMMESSO
FINALITA’: ANNULLARE IL COLPEVOLE DEL REATO, NONRIEDUCARLO
PENE
CORPORALI (FUSTIGAZIONE, MUTILAZIONE, TORTURA,MORTE)
PECUNIARIE (CONFISCA DI TUTTI O PARTE I BENI DELREO)
Il carcere nell’antichità
• Pene di carattere privatistico (pecuniarie), comminate con Processo Civile a trasgressori di interessi individuali
• Pene di carattere pubblicistico (esilio, fustigazione, pecuniarie, lavori forzati, lavori nel circo, pena di morte) comminate con Processo Penale ai trasgressori di norme di interesse collettivo
SISTEMA PUNITIVO ROMANO
Fine del sistema classico della penapubblica inflitta dallo Stato eirrogata a seguito di un processo
Il sistema punitivo si basa sullavendetta
Pena come risarcimento del dannoo riparazione dell’offesa
Generalmente si trattava di unasostituzione della vendetta inambito privato e senza interventodello Stato
MEDIOEVO
Pena secondo la legge del “Taglione” edell’Espiatio
Il “signore” proprietario terriero, emana ordini epunisce i trasgressori che sono sulla sua terra
La detenzione è solo un passaggio primadell’applicazione della pena che è la privazionedella vita, dell’integrità fisica, dei beni e deldenaro
Pene pecuniarie o corporali (esilio, imbarco delreo come rematore su una galera) a scelta delSignore che amministra la giustizia
Detenzione e tortura erano mezzi istruttori perottenere la confessione che era la provanecessaria alla condanna
ETA’ FEUDALE
Nel XVI secolo cambia il concetto di pena e inizia aformarsi l’ideologia penale preilluminista.
1557 con il Palazzo Bridewell, in Inghilterra,nascono le House of correction e Workhouseper ladri, prostitute, vagabondi, ragazziabbandonati, in cui si è obbligati a ‘riformarsi’attraverso il lavoro e la disciplina(organizzazione rigida del tempo in gesti sempreuguali e ripetitivi)
Nascita dell’istituzione carceraria moderna
La nuove concezione del carcere • L’illuminismo con le nuove
ideologie borghesi, politiche esociali, porta alle nuove teorieche stabiliscono un’equivalenzatra delitto e pena, sottraendolaall’arbitrio.
• Nel 1791 il filosofo egiurista Jeremy Benthamprogetta il carcere ideale dove ununico sorvegliante può osservare(opticon) tutti (pan) coloro chesono detenuti nella struttura .
• Il nome si riferisce ad ArgoPanoptes della mitologia Greca:un gigante con cento occhi,considerato perciò un ottimoguardiano.
Carcere panottico
Moderno carcere panottico
Alla metà del XVIII secolo il carcere inteso come luogo diespiazione delle pene detentive ha nuova rilevanzasociale
Principio della umanizzazione della pena come castigoinflitto nei limiti della giustizia in proporzione alcrimine commesso
Principio della pena come mezzo di prevenzione esicurezza sociale e non come pubblico spettacolodeterrente per la sua crudeltà
1764 “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccariaintensifica il dibattito sulla finalità della detenzione esulla pena di morte
Finalità rieducativa della pena
La nuova concezione della pena
1891 Regolamento degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi- art 123 obbligatorietà della scuola in carcere
1931 Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena R.D. n.787
carattere emendativo, afflittivo e intimidatorio della pena
Costituzione della Repubblica italiana•art. 27 La responsabilità penale è personale
• L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
• Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
• Non è ammessa la pena di morte
1975 Riforma dell’ordinamento penitenziario
• Art 1• I comma il trattamento penitenziario deve essere
conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona
• Ultimo comma Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti
Misure alternative alla detenzione• Affidamento in prova al
Servizio Sociale• Detenzione domiciliare• Semilibertà
ART. 3 CEDU - Divieto di tortura Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti
Al detenuto deve essere garantito- Condizioni di vita dignitose- Accesso alle cure sanitarie- Conservazione della propria individualità di persona- Percorsi mirati di rieducazione e reinserimento- Mantenimento dei rapporti affettivi e dei legami
familiari- Professare liberamente il proprio culto religioso- Territorialità della pena
art. 41 bis O.P. – situazione diemergenza comporta una serie diprivazioni e restrizioni giustificate dallepreminenti esigenze di sicurezzasociale- Un’ora al mese di colloquio con i familiari attraverso un vetro divisore- Censura della corrispondenza- Un’ora d’aria e una di socialità- Divieto di ricevere libri, abbonamenti o riviste- Celebrazione dei processi in videoconferenza- Deroga al principio di territorialità della pena- Detenzione in sezioni isolate con non più di quattro
ristretti
Art. 4 bis O.P.
Per taluni reati, il detenuto che non ha tenutoun comportamento collaborativo non puògodere dei benefici previsti per la popolazionedetenuta
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