TABELLE DI SINTESI TABELLE DI SINTESI SGRAVI ASSUNZIONI
A cura di Silvia Bradaschia e Anna Maria Ermacora
Tabelle di sintesi per sgravi assunzioniAggiornate al 9 febbraio 2017
OPERATIVITÀ E PRINCIPI GENERALI PER FRUIRE DEGLI INCENTIVI
Le GUIDE della Fondazione Studi
ANNO 2017
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Sommario ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ................................................................................... 3 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ...................................................................................... 4 TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ......................................................................... 5 SCHEDA 1 - INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI ....................................................................... 6 SCHEDA 2 - INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD .............................................................................. 8 AUTOCERTIFICAZIONE ............................................................................................................. 10 SCHEDA 3 - ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ............................... 11 SCHEDA 4 – PIANO ITALIANO GARANZIA GIOVANI .................................................................. 12 SCHEDA 5 – PIANO ITALIANO GARANZIA GIOVANI SUPER BONUS PER TRASFORMAZIONI TIROCINI ................................................................................................................................... 14 SCHEDA 6 – INCENTIVO ASSUNZIONI DI LAVORATORI FRUITORI NASPI .................................. 15 SCHEDA 7 – ASSUNZIONE DI LAVORATORI/LAVORATRICI OVER 50 ......................................... 16 SCHEDA 8 – DONNE PRIVE DI IMPIEGO AREE SVANTAGGIATE ................................................ 17 SCHEDA 9 – DONNE PRIVE DI IMPIEGO IN PARTICOLARI SETTORI ........................................... 18 SCHEDA 10 – DONNE PRIVE DI IMPIEGO DA ALMENO 24 MESI ............................................... 20 AUTOCERTIFICAZIONE ............................................................................................................. 21 SCHEDA 11 – LAVORATORI IN CIGS .......................................................................................... 22 SCHEDA 12 – BONUS RICERCA ................................................................................................. 23 SCHEDA 13 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE .......................................................... 25 SCHEDA 14 – APPRENDISTATO QUALIFICA O DIPLOMA .......................................................... 26 SCHEDA 15 – APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA ............................................... 27 SCHEDA 16 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE BENEFICIARI INDENNITA’ DI MOBILITA’ O TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE ................................................................................... 28 SCHEDA 17 – ASSUNZIONE PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORE/LAVORATRICE IN CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’/PARENTALE/PER MALATTIA DEL FIGLIO .................................... 29 SCHEDA 18 – ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI ....................................................................... 30 SCHEDA 19 – ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI ................................................................... 31 effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016............................................................................. 31 SCHEDA 20 – ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI ....................................................... 33 SCHEDA 21 – CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVO ......................................................... 34 SCHEDA 22 – ASSUNZIONE DI DETENUTI ................................................................................. 35 PRINCIPI GENERALI PER FRUIRE DEGLI INCENTIVI ................................................................... 36 CHECKLIST ................................................................................................................................ 38 FAC SIMILE DI CIRCOLARE PER I CLIENTI .................................................................................. 39 INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ......................................................... 42 INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ............................................................ 44 INCENTIVI PER TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO ............................................... 45
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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
SCHEDA 4: fino a 29 anni e 364 giorni ASSUNZIONI DI GIOVANI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI fino al 31/01/2017 Incentivo economico da €. 1.500 a €. 6.000
SCHEDA 5: fino a 29 anni e 364 giorni ASSUNZIONI DI GIOVANI CHE STANNO SVOLGENDO O HANNO SVOLTO UN TIROCINIO GARANZIA GIOVANI fino al 31/12/2017 Incentivo economico da €. 3.000 a €. 12.000
SCHEDA 6: qualsiasi età ASSUNZIONI A TEMPO PIENO DI LAVORATORI FRUITORI DELLA NASPI Contributo mensile pari al 20% dell’indennità NASpI residua
SCHEDA 7: over 50 ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI OVUNQUE RESIDENTI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 18 mesi
SCHEDA 8: donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate ASSUNZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 18 mesi
SCHEDA 9: donne di qualsiasi età occupate in particolari settori o professioni ASSUNZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 18 mesi
SCHEDA 10: donne di qualsiasi età ovunque residenti ASSUNZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 24 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 18 mesi
SCHEDA 1: giovani da 16 fino a 29 anni e 364 giorni INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI Fino al 31/12/2017 Esonero contributivo 100% max € 8.060
SCHEDA 2: giovani da 16 fino a 29 anni e 364 giorni INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD Fino al 31/12/2017 Esonero contributivo 100% max € 8.060
SCHEDA 3: ex studenti ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Fino al 31/12/2018 Esonero contributivo 100% max € 3.250
SCHEDA 11: qualsiasi età ASSUNZIONI A TEMPO PIENO DI LAVORATORI IN CIGS Quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% + contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità
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SCHEDA 18: fino a 35 anni e 364 giorni ASSUNZIONI DI GIOVANI GENITORI Incentivo economico di €.5.000
SCHEDA 19: qualsiasi età ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISABILI Incentivo pari al 70% - 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e assistenziali
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
SCHEDA 4: fino a 29 anni e 364 giorni ASSUNZIONI DI GIOVANI ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI fino al 31/01/2017 Incentivo economico da €. 1.500 a €. 4.000 Escluse Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia
SCHEDA 7: over 50 ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI OVUNQUE RESIDENTI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 12 mesi
SCHEDA 8: donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate ASSUNZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 12 mesi
SCHEDA 9: donne di qualsiasi età occupate in particolari settori o professioni ASSUNZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 12 mesi
SCHEDA 10: donne di qualsiasi età ovunque residenti ASSUNZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 24 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per 12 mesi
SCHEDA 1: giovani da 16 fino a 29 anni e 364 giorni INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI Fino al 31/12/2017 Esonero contributivo 50% max € 4.030
SCHEDA 17: ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI/LAVORATRICI IN CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’/PARENTALE/MALATTIA FIGLIO Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail
SCHEDA 19: qualsiasi età ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISABILI Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e assistenziali
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TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO
SCHEDA 6: qualsiasi età TRASFORMAZIONI A TEMPO PIENO DI LAVORATORI FRUITORI DELLA NASPI Contributo mensile pari al 20% dell’indennità NASpI residua
SCHEDA 7: over 50 TRASFORMAZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI OVUNQUE RESIDENTI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per ulteriori 6 mesi
SCHEDA 8: donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate TRASFORMAZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per ulteriori 6 mesi
SCHEDA 9: donne di qualsiasi età occupate in particolari settori o professioni TRASFORMAZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per ulteriori 6 mesi
SCHEDA 10: donne di qualsiasi età ovunque residenti TRASFORMAZIONI DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 24 MESI Riduzione del 50% dei contributi Inps e dei premi Inail per ulteriori 6 mesi
SCHEDA 2: giovani da 16 fino a 29 anni e 364 giorni INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD Fino al 31/12/2017 Esonero contributivo 100% max € 8.060
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Giovani di età compresa tra 16 e 29 anni e 364 giorni
SCHEDA 1 - INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
Assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Datori
interessati
Destinatari Tipologia di contratto Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Rispetto dei principi generali Istanza preliminare
Giovani registrati al Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
Assunzione:
• a tempo indeterminato (anche somministrazione e part-time)
• a tempo determinato di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi (anche somministrazione e part-time)
• contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o part time)
• assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa
Non spetta per il lavoro domestico, intermittente e accessorio
Nei limiti delle risorse stanziate (200 milioni di euro nell’ambito del territorio nazionale- esclusa la provincia di Bolzano) per assunzioni a tempo indeterminato e per assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante l’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di €. 8.060 annui per giovane assunto; per assunzioni a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto; l’incentivo è riconosciuto nel limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’art. 32 del Reg. UE 651/2014 ai sensi del quale l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili. per assunzioni a tempo determinato l’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro nel limite massimo di €. 4.030 annui per giovane assunto; in caso di assunzione a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto. L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili (entro il 28 febbraio 2019)
Decreto Direttoriale 39/394 del 2/12/2016 come modificato dal Decreto direttoriale 39/454 del 19/12/2016 NON ANCORA OPERATIVO Attesa circolare INPS
Cumulo: l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
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De minimis: L’incentivo è soggetto alla regola del “de minimis”. Per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, l’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis nel caso in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; Per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, l’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis nel caso in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ai sensi del D.M. 20 marzo 2013; b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto nel caso in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Indicazioni operative: il datore di lavoro deve inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite in apposita circolare. L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ed entro 10 giorni deve confermare la prenotazione.
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Giovani di età compresa tra 16 e 29 anni e 364 giorni
Sede lavoro SUD
SCHEDA 2 - INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD
Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Datori
interessati
Destinatari Tipologia di contratto Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati con ubicazione sede di lavoro al SUD Rispetto dei principi generali Istanza preliminare
Giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 24 anni Lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi I lavoratori da assumere non devono aver avuto un rapporto di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore di lavoro (escluse le trasformazioni) Indipendentemente dalla residenza del lavoratore
Assunzione:
• con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) a tempo pieno o part time
• con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere a tempo pieno o part time
• trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato (non è richiesto il requisito della disoccupazione)
• socio di cooperativa con lavoro subordinato
esclusi: contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente Sede di lavoro:
• Regioni "meno sviluppate": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
• Regioni "in transizione": Abruzzo, Molise e Sardegna
Nei limiti delle risorse stanziate (530 milioni di euro: 500 milioni per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 30 milioni per Abruzzo, Molise e Sardegna) Esonero totale dai contributi a carico del datore di lavoro dovuti all'Inps nel limite massimo di €. 8.060 annui (da riproporzionare in caso di part-time e di assunzione /cessazione nel corso del mese) L'incentivo deve essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale entro il termine del 28 febbraio 2019
Decreto Direttoriale 39/367 del 16/11/2016 come modificato dal decreto direttoriale 39/18719 del 15/12/2016 NON ANCORA OPERATIVO Attesa circolare INPS
Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’ INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione E ricognizione risorse fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie
Cumulo: l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica o contributiva.
De minimis: L’incentivo è soggetto alla regola del “de minimis”. L’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime de minimis nel caso in cui l’assunzione comporti un incremento
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occupazionale netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ai sensi del D.M. 20 marzo 2013; b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto nel caso in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Indicazioni operative: il datore di lavoro deve inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite in apposita circolare. L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ed entro 10 giorni deve confermare la prenotazione. L'incentivo deve essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto previdenziale entro il termine del 28 febbraio 2019.
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AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, 445) Il sottoscritto ____________________________, nato a ______________________, il ______________, residente in __________________________________________, n.c.f. _____________________________________________, consapevole delle sanzioni penali connesse con le false dichiarazioni, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di non aver avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione/trasformazione del _____________________, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con alcun datore di lavoro. Letto, confermato e sottoscritto in data ______________________ FIRMA _____________________________________ IN ALTERNATIVA, RICHIESTA DEL MODELLO C2 STORICO
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Ex studenti o apprendisti
SCHEDA 3 - ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
Datori
interessati
Destinatari Tipologia di contratto Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Rispetto dei principi generali esclusi: contratto di lavoro domestico e assunzioni di operai agricoli
Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro: • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art.1, comma 33, L. 107/2015, ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D. Lgs. 226/2005, ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25.01.2008 ovvero 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione
Assunzioni con contratto a tempo indeterminato Assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante Da effettuare entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio
Nei limiti delle risorse stanziate : 7,4 milioni di euro per il 2017; 40,8 milioni per il 2018; 86,9 milioni per il 2019; 84 milioni per il 2020; 50,7 milioni per il 2021; 4,3 milioni per il 2022. Esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dovuti all'Inps (esclusi premi Inail) nel limite massimo di €. 3.250 annui per un periodo massimo di 36 mesi
Legge n.232/16 art. 1 commi da 308 a 310 NON OPERATIVO Attesa circolare INPS
L’INPS, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provvede al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l’INPS non prende in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
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Giovani fino a 29 anni e 364 giorni
SCHEDA 4 – PIANO ITALIANO GARANZIA GIOVANI
Giovani da 18 a 29 anni Assunzioni effettuate dal 1°maggio 2014 al 31 gennaio 2017
Datori
interessati
Destinatari Tipologia di contratto Incentivo economico Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Rispetto dei principi generali
Giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani (giovani di età compresa tra 15 anni compiuti e 30 anni non compiuti, che non hanno in corso un contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 181/2000, non frequentano un regolare corso di studi secondari superiori o universitari o di formazione)
Assunzione a tempo indeterminato (anche somministrazione) Assunzione a tempo determinato (*) di durata pari o superiore a 6 mesi (anche somministrazione) Apprendistato professionalizzante Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro Tempo pieno o part-time con orario pari o superiore al 60% del tempo pieno Esclusi: lavoro domestico, ripartito, accessorio, apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato alta formazione e ricerca In favore dello stesso lavoratore, l’incentivo può essere concesso per un solo rapporto.
Nei limiti delle risorse stanziate per ogni regione (luogo impiego del giovane) ed in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. Da €. 1.500 a €. 6.000 in base alla classe di profilazione del giovane Importo da riproporzionare in caso di part-time, conclusione anticipata del rapporto di lavoro, apprendistato professionalizzante di durata inferiore a 12 mesi Indicazioni operative domanda preliminare all’Inps di ammissione all’incentivo per la verifica delle risorse disponibili avvalendosi del modulo on line “GAGI”. L’Inps risponde su DiResCo e l’assunzione deve essere formalizzata entro i successivi 7 giorni lavorativi dalla ricezione della prenotazione positiva ed entro 14 giorni lavorativi deve essere comunicata mediante istanza di conferma. L'utilizzo dell’incentivo avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive
D.L.76/2013 conv. in L. 99/2013 Decreto direttoriale 1709/14 Decreto direttoriale 63/14 Decreto direttoriale 11/15 Decreto direttoriale 385/15 Circ. Inps n.118/14 Circ. Inps n.32/16 Circ. Inps n.129/15 Msg Inps n.7598/14 Msg Inps n.1316/15 OPERATIVO
(*) le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Puglia hanno escluso la possibilità di accesso al bonus per le assunzioni a tempo determinato
Cumulo: l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori (ad esempio, esonero contributivo biennale ex L. 208/2015); è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività (ad esempio, incentivo assunzione beneficiari NASpI e incentivo per assunzione apprendisti ex art. 22 L. 183/2011)
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De minimis: l’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni: per i giovani aventi un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato in rapporto alla media di lavoratori dell’impresa nei dodici mesi precedenti; per i giovani tra i 25 ed i 29 anni, oltre all’aumento occupazionale netto, bisogna dimostrare anche l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o l’assenza di un diploma di istruzione secondaria o di qualifica o la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita dopo due anni dal completamento della formazione a tempo pieno.
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Giovani fino a 29 anni e 364 giorni
SCHEDA 5 – PIANO ITALIANO GARANZIA GIOVANI SUPER BONUS PER
TRASFORMAZIONI TIROCINI
Assunzioni dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2018 (proroga con DM 442/16)
Datori interessati
Destinatari Tipologia di contratto Incentivo economico Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Rispetto dei principi generali
Giovani che stiano svolgendo o abbiano svolto un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani purché avviato entro il 31.01.2016
Assunzione a tempo indeterminato (anche somministrazione) Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante Tempo pieno o part-time con orario pari o superiore al 60% del tempo pieno L’assunzione deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio Esclusi: lavoro domestico, ripartito, accessorio, apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato alta formazione e ricerca
Nei limiti delle risorse stanziate (50 mil di euro nell’ambito del territorio nazionale) ed in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare Da €. 3.000 a €. 12.000 in base alla classe di profilazione del giovane Importo da riproporzionare in caso di part-time, conclusione anticipata del rapporto di lavoro, apprendistato professionalizzante di durata inferiore a 12 mesi Indicazioni operative: Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”
Decreto direttoriale n.16 del 3 febbraio 2016 Circ. Inps n.32/16 Circ. Inps n.89/16 DM n.442 del 15/12/2016 OPERATIVO
Cumulo: l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori; è invece cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività (ad esempio, incentivo assunzione beneficiari NASpI e incentivo per assunzione apprendisti ex art. 22 L. 183/2011). De minimis: l’incentivo può essere fruito oltre i limiti del regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni: per i giovani aventi un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato in rapporto alla media di lavoratori dell’impresa nei dodici mesi precedenti; per i giovani tra i 25 ed i 29 anni, oltre all’aumento occupazionale netto, bisogna dimostrare anche l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o l’assenza di un diploma di istruzione secondaria o di qualifica o la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita dopo due anni dal completamento della formazione a tempo pieno.
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Qualsiasi età SCHEDA 6 – INCENTIVO ASSUNZIONI DI LAVORATORI FRUITORI NASPI
Datori interessati
Destinatari Tipologia di
contratto Incentivo economico Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Rispetto dei principi generali
Lavoratori che fruiscono della NASpI compresi i soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita
Assunzione a tempo pieno e indeterminato Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine
Contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (*) Indicazioni operative: il datore di lavoro deve trasmettere all’INPS specifica dichiarazione di responsabilità utilizzando la funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis”. L’INPS attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D”
Art. 2, c. 10 bis, L. 92/2012 Art. 7, c. 5 lett. b) D.L.76/2013 conv. in L. 99/2013 Art.24 Dlgs 150/15 Circ. Inps n.175/13 Circ. Inps n.194/15 Msg Inps n.4441/15
OPERATIVO
(*) La NASpI viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni (la durata massima è pertanto pari a 24 mesi) De minimis: l’incentivo è subordinato all’osservanza del regime “de minimis”. Cumulo -SI’ con agevolazioni contributive (ad esempio con l’agevolazione di cui all’art. 4, co. 8-11, L. 92/2012 -NO con aiuti di tipo finanziario.
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Over 50 SCHEDA 7 – ASSUNZIONE DI LAVORATORI/LAVORATRICI OVER 50
disoccupati/e da oltre 12 mesi ovunque residenti Assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013
Datori interessati
Destinatari Tipologia di
contratto Incentivo economico Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Comprese agenzie di somministrazione Esclusi i datori di lavoro domestico Requisiti oggettivi: -rispetto dei principi generali - l’assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
Uomini over 50 Donne over 50 Ovunque residenti Disoccupati da oltre 12 mesi (*)
Assunzione a tempo determinato Assunzione a tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato Tempo pieno o part time Esclusioni: lavoro ripartito, accessorio, intermittente
Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL Durata: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese proroghe) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato In caso di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato, l’incentivo spetta per ulteriori 6 mesi Indicazioni operative:Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “92-2012" disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata nella dichiarazione delle retribuzioni INAIL il datore di lavoro deve indicare l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice
Art. 4, commi da 8 a 11 L.92/2012 Circ. Inps n.111/13 (rettificata da Msg n. 12850/13) Msg Inps n.12212/13 Circ. Ministero Lavoro n. 34/13 Circ. Inps n. 139/13 per agricoltura Nota Inail n.1147/14
OPERATIVO
(*) Il lavoratore deve essere disoccupato registrato presso il centro per l’impiego competente per domicilio. De minimis: l’incentivo è subordinato all’osservanza del regime “de minimis”.
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Donne qualsiasi età
SCHEDA 8 – DONNE PRIVE DI IMPIEGO AREE SVANTAGGIATE
Assunzione di donne di qualsiasi età - prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi - residenti in aree svantaggiate
Assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto
Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Comprese agenzie di somministrazione Esclusi i datori di lavoro domestico Requisiti oggettivi: -rispetto dei principi generali - l’assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
Donne di qualsiasi età Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (1) Residenti in aree svantaggiate (2) Indicazioni operative: Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “92-2012" disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Nella dichiarazione delle retribuzioni INAIL il datore di lavoro deve indicare l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice
Assunzione a tempo determinato Assunzione a tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato Tempo pieno o part time Esclusioni: lavoro ripartito, accessorio, intermittente
Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL Durata: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese proroghe) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato In caso di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato, l’incentivo spetta per ulteriori 6 mesi
Art. 4, commi da 8 a 11 L.92/2012 Circ. Inps n.111/13 (rettificata da Msg n. 12850/13) Msg Inps n.12212/13 Circ. Ministero Lavoro n. 34/13 Circ. Inps n. 139/13 per agricoltura Nota Inail n.1147/14 Msg. Inps n.6319/14
OPERATIVO
(1) per la nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito vedasi la circ. ML 34/2013 e il decreto 20/03/2013 ai sensi dei quali sono considerati “non regolarmente retribuiti” i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, le attività di lavoro autonomo dalle quali derivi un reddito annuo inferiore a € 4.800 in caso di lavoro autonomo ovvero € 8.000 per co.co.co. L'accertamento del requisito non richiede la previa registrazione al centro per l'impiego; per il datore di lavoro è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (allegare fac simile autocertificazione come sotto riportato). (2) trattasi delle regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE per le quali vedasi la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con decisione del 16.09.2014 De minimis: l’incentivo è subordinato all’osservanza del regime “de minimis”
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Donne qualsiasi età
SCHEDA 9 – DONNE PRIVE DI IMPIEGO IN PARTICOLARI SETTORI
Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi occupate in particolari settori o professioni
Assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Comprese agenzie di somministrazione Esclusi i datori di lavoro domestico Requisiti oggettivi: -rispetto dei principi generali - l’assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
Donne di qualsiasi età Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (1) Occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media occupazionale di genere – per l’anno 2017 vedasi il decreto interministeriale 27 ottobre 2016 (2) Indicazioni operative: Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “92-2012" disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Nella dichiarazione delle retribuzioni INAIL il datore di lavoro deve indicare l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice
Assunzione a tempo determinato Assunzione a tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato tempo pieno o part time Esclusioni: lavoro ripartito, accessorio, intermittente
Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL Durata: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese proroghe) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato In caso di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato, l’incentivo spetta per ulteriori 6 mesi
Art. 4, commi da 8 a 11 L.92/2012 Circ. Inps n.111/13 (rettificata da Msg n. 12850/13) Msg Inps n.12212/13 Circ. Ministero Lavoro n. 34/13 Circ. Inps n. 139/13 per agricoltura Nota Inail n.1147/14 Decreto ML e MEF 27/10/2016
OPERATIVO
(1) per la nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito vedasi la circ. ML 34/2013 e il decreto 20/03/2013 ai sensi dei quali sono considerati “non regolarmente retribuiti” i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, le attività di lavoro autonomo dalle quali derivi un reddito annuo inferiore a € 4.800 in caso di lavoro autonomo ovvero € 8.000 per co.co.co. L'accertamento del requisito non richiede la previa registrazione al centro per l'impiego; per il datore di lavoro è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
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445/2000 (allegare fac simile autocertificazione). (2) trattasi dei SETTORI (ATECO 2007): agricoltura, industria (costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera), servizi (trasporto e magazzinaggio, servizi generali della PA), informazione e comunicazione. PROFESSIONI (CP2011): 91 - Ufficiali delle forze armate 92 - Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 61 - Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 93 - Truppa delle forze armate 64 - Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia 71 - Conduttori di impianti industriali 31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate 84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni 21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 63 - Artigiani e operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa e assimilati 83 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende 72 - Operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo 24 - Specialisti della salute 11 - Membri dei corpi legislativi, dirigenti e equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 81 – professioni non qualificate nel commercio e nei servizi De minimis: l’incentivo è subordinato all’osservanza del regime “de minimis”
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Qualsiasi età
SCHEDA 10 – DONNE PRIVE DI IMPIEGO DA ALMENO 24 MESI
Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti
Assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto
Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati Comprese agenzie di somministrazione Esclusi i datori di lavoro domestico Requisiti oggettivi: -rispetto dei principi generali - l’assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
Donne di qualsiasi età Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (1) Ovunque residenti Indicazioni operative: per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS il modulo di istanza “92-2012" disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Nella dichiarazione delle retribuzioni INAIL il datore di lavoro deve indicare l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice
Assunzione a tempo determinato Assunzione a tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato Tempo pieno o part time Esclusioni: lavoro ripartito, accessorio, intermittente
Riduzione del 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL Durata: 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese proroghe) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato In caso di trasformazione a tempo indeterminato (entro la scadenza) di un contratto a tempo determinato, l’incentivo spetta per ulteriori 6 mesi
Art. 4, commi da 8 a 11 L.92/2012 Circ. Inps n.111/13 (rettificata da Msg n. 12850/13) Msg Inps n.12212/13 Circ. Ministero Lavoro n. 34/13 Circ. Inps n. 139/13 per agricoltura Nota Inail n.1147/14
OPERATIVO
(1) per la nozione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito vedasi la circ. ML 34/2013 e il decreto 20/03/2013 ai sensi dei quali sono considerati “non regolarmente retribuiti” i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, le attività di lavoro autonomo dalle quali derivi un reddito annuo inferiore a € 4.800 in caso di lavoro autonomo ovvero € 8.000 per co.co.co. L'accertamento del requisito non richiede la previa registrazione al centro per l'impiego; per il datore di lavoro è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (allegare fac simile autocertificazione). De minimis: l’incentivo è subordinato all’osservanza del regime “de minimis”
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AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, 445) La sottoscritta _______________________________, nata a ___________________, il _________________ residente a ________________________________________, in__________________________________ c.f. _____________________________, consapevole delle sanzioni penali connesse con le false dichiarazioni, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara � di essere / non essere stata occupata, negli ultimi sei mesi, con rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi
� di essere / non essere stata occupata, negli ultimi ventiquattro mesi, con rapporto di
lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
� di aver / non aver svolto, negli ultimi sei mesi, attività autonoma dalla quale derivi un
reddito annuo superiore a 4.800 euro oppure attività di collaborazione coordinata e continuativa dalla quale derivi un reddito annuo superiore a 8.000 euro
� di aver / non aver svolto, negli ultimi ventiquattro mesi, attività autonoma dalla quale derivi un reddito annuo superiore a 4.800 euro oppure attività di collaborazione coordinata e continuativa dalla quale derivi un reddito annuo superiore a 8.000 euro.
Letto, confermato e sottoscritto in data ____________________________________ FIRMA _______________________________________
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Qualsiasi età SCHEDA 11 – LAVORATORI IN CIGS
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto
Incentivo contributivo + economico Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro comprese le società cooperative Non devono avere in corso sospensioni dal lavoro per le quali sono state concesse ovvero richieste le integrazioni salariali straordinarie ai sensi dell’art. 1 della legge n. 223/91 (sospensioni per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale) e non devono aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti l’assunzione, a meno che l’assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei soggetti interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni. Rispetto dei principi generali
Lavoratori che hanno fruito della Cigs da almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie della CIGS da almeno 6 mesi. L’assunzione NON deve riguardare lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato (o ammissione di soci lavoratori)
- incentivo contributivo quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per 12 mesi - incentivo economico contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo di -9 mesi per i lavoratori fino a 50 anni -21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni -33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni assunti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno ( * specificate nel D.P.R. n. 218/78) ed in quelle con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale L’agevolazione non si applica ai premi Inail Indicazioni operative: per poter fruire dell’agevolazione il datore di lavoro deve inviare all’INPS il “modulo 223-91” disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende
Art. 4 comma 3 D.L. 148/93 convertito in L. 236/93 Circ. Inps n.172/94 Art. 2 co. 2bis DL n.299/94 convertito in L. n.451/94 Circ. Inps n.122/99
OPERATIVO
(*)Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola De minimis: l’incentivo non è soggetto al regime “de minimis”
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Qualsiasi età SCHEDA 12 – BONUS RICERCA
Datori interessati Destinatari Spese agevolabili Incentivo Fonte normativa
Tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato
Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (1), in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all'allegato 1 del DL 145/2013 (2)
L'agevolazione rappresenta un incentivo all'attività di ricerca e non all'occupazione, è agevolabile non solo l'incremento delle spese derivante dall'assunzione di nuovo personale con profilo altamente qualificato, ma anche quello attribuibile ad un maggiore impiego, in termini di ore lavorate, nelle attività di ricerca eleggibili del personale qualificato già in organico presso l'impresa beneficiaria
Credito di imposta nella misura del 50% delle spese (retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge) sostenute negli anni 2015-2019 Importo massimo annuale del credito : euro 5 milioni Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che in ciascun periodo d’imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a €. 30.000
Art.3 DL 145/2003 conv. in L. 9/2014 come sostituito dall’art. 1, comma 35 L. n.190/2014 Circ. Agenzia delle Entrate 5/E del 16/03/2016 Decreto Ministero Economia e Finanze 27/05/2015
OPERATIVO per i periodi d’imposta 2015-2019
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. (1)Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
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(2) Lauree magistrali in discipline in ambito tecnico o scientifico: LM-12 Design LM-13 Farmacia e farmacia industriale LM-17 Fisica LM-18 Informatica LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 Ingegneria dell'automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 Ingegneria elettrica LM-29 Ingegneria elettronica LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31 Ingegneria gestionale LM-32 Ingegneria informatica LM-33 Ingegneria meccanica LM-34 Ingegneria navale LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura LM-40 Matematica LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali LM-54 Scienze chimiche LM-6 Biologia LM-60 Scienze della natura LM-61 Scienze della nutrizione umana LM-66 Sicurezza informatica LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie LM-70 Scienze e tecnologie alimentari LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio LM-79 Scienze geofisiche LM-8 Biotecnologie industriali LM-82 Scienze statistiche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
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Da 18* a 29 anni e 364 giorni
SCHEDA 13 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro
Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni (* 17 anni se in possesso di una qualifica professionale)
Apprendistato A tempo pieno o part time (purché la ridotta articolazione oraria non vanifichi il raggiungimento della finalità formativa) Durata minima 6 mesi (per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato)
(1) incentivi normativi (2) incentivi economici (3) incentivi fiscali
Art. 22, comma 1 L. 183/2011 D. Lgs. n.81/15 Circ. Inps n.22/07
OPERATIVO
(1) Incentivi normativi Recesso libero: al termine del periodo di formazione le parti possono recedere dal contratto con il solo rispetto del periodo di preavviso; Computo: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999) (2) Incentivi economici Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. (3) Incentivi fiscali L’intero costo sostenuto dal datore di lavoro è deducibile dalla base imponibile IRAP. De minimis lo sgravio del 100% per l’assunzione di apprendisti da parte di aziende che occupano fino a 9 dipendenti è soggetto al regime del “de minimis”. Iter procedurale: Per poter beneficiare dello sgravio totale l’azienda deve inviare all’INPS la dichiarazione sugli aiuti "de minimis" di cui all’allegato 1 della circ. INPS 102/2014 tramite la funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale azienda, selezionando l’oggetto: "Assunzioni agevolate e sgravi", quindi "Apprendistato" e aggiungere la dicitura "sgravio apprendisti 2012-2016". L’INPS provvederà ad attribuire il Codice di Autorizzazione "4R". Cumulo: lo sgravio totale è cumulabile con il bonus occupazione –Garanzia Giovani (nel limite del 50% dei costi salariali)
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Da 15 a 25 anni e 364 giorni
SCHEDA 14 – APPRENDISTATO QUALIFICA O DIPLOMA
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro
Soggetti di età compresa tra 15 e 25 anni e 364 giorni
Apprendistato Durata minima 6 mesi Durata max 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale)
A titolo sperimentale e fino al 31/12/2019: - non trova applicazione il contributo di licenziamento; - l'aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%; resta lo sgravio totale per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti (*). Per le ore di formazione svolte all’esterno dell’azienda non sussiste obbligo retributivo; per quelle all’interno la retribuzione è pari al 10% di quella normalmente prevista.
Art. 22, comma 1 L. 183/2011 D. Lgs. n.81/15 D.Lgs. n.150/15 Circ. Inps n. 22/07 Legge 232/16 art.1 comma 240
OPERATIVO in alcune regioni
(*) In caso di apprendisti assunti dal 1/01/2013 al 31/12/2019 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 (*) le aliquote contributive a carico del datore sono: 1,61% per i primi 3 anni, 11,61% per i successivi (2,21% per i primi 3 anni, 12,21% per i successivi in caso di aziende destinatarie solo della Cigs). A seguito dell’estensione della cassa integrazione all’apprendistato professionalizzante ex art. 2 D. Lgs. 148/2015, le aliquote di cui sopra devono essere incrementate dell’1,70% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti, del 2% per le imprese industriali con oltre 50 dipendenti, del 4,70% per le imprese edili, del 3,30% per le imprese lapidee. I benefici contributivi non vengono mantenuti per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. A titolo sperimentale, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per le assunzioni con contratto di apprendistato nell’ambito del Sistema Duale (qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), si applicano i seguenti benefici: - L’aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5%; - L’aliquota contributiva sarà esente dal contributo per il licenziamento (Legge n. 92/2012) e dal contributo relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione. Viene esclusa, per tali tipologie di contratto in apprendistato, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’anno successivo alla fine del periodo formativo.
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Da 18 a 29 anni e 364
giorni SCHEDA 15 – APPRENDISTATO ALTA FORMAZIONE E RICERCA
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro
Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni In possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo
Apprendistato Durata minima 6 mesi
Quota di contribuzione a carico del datore 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali Per la durata fissata da regolamentazione Per le ore di formazione svolte all’esterno dell’azienda non sussiste obbligo retributivo; per quelle all’interno la retribuzione è pari al 10% di quella normalmente prevista fino al 31/12/2019
Art. 22, comma 1 L. 183/2011 D. Lgs. n.81/15 D.Lgs. n.150/15 Circ. Inps n.22/07 Legge 232/16 art.1 comma 240
OPERATIVO in alcune regioni
(*) In caso di apprendisti assunti dal 1/01/2013 al 31/12/2019 da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 (*) le aliquote contributive a carico del datore sono: 1,61% per i primi 3 anni, 11,61% per i successivi (2,21% per i primi 3 anni, 12,21% per i successivi in caso di aziende destinatarie solo della Cigs). A seguito dell’estensione della cassa integrazione all’apprendistato professionalizzante ex art. 2 D. Lgs. 148/2015, le aliquote di cui sopra devono essere incrementate dell’1,70% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti, del 2% per le imprese industriali con oltre 50 dipendenti, del 4,70% per le imprese edili, del 3,30% per le imprese lapidee. I benefici contributivi non vengono mantenuti per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio.
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Qualsiasi età SCHEDA 16 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE BENEFICIARI
INDENNITA’ DI MOBILITA’ O TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro Comprese le società cooperative
Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (no lavoratori beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione)
Apprendistato professionalizzante finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale
(1) incentivi normativi (2) incentivi contributivi (3) incentivi economici
Art. 47, c. 4, D. Lgs. 81/2015 Circ. Inps n.128/12 Msg Inps n.11761/13 Interpello Min. Lav. n.19/16 OPERATIVO
Incentivi normativi Computo: gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999)
Incentivi contributivi Per i lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% per 18 mesi (a carico del lavoratore 5,84%). Al termine del periodo agevolato, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena. Non sono ancora state emanate da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps le disposizioni applicative per quanto riguarda il trattamento contributivo in caso di assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Incentivi economici Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante. Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (per 12,24, 36 mesi). De minimis: L’agevolazione non è soggetta alla regola del “de minimis”.
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Qualsiasi età
SCHEDA 17 – ASSUNZIONE PER SOSTITUZIONE DI
LAVORATORE/LAVORATRICE IN CONGEDO DI
MATERNITA’/PATERNITA’/PARENTALE/PER MALATTIA DEL FIGLIO
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo contributivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro (anche non imprenditori) con meno di 20 dipendenti (al momento dell’assunzione) Ai fini del calcolo del limite dimensionale (19 dipendenti) devono essere considerati i lavoratori di qualunque qualifica, esclusi gli apprendisti; i lavoratori part time si computano pro quota In caso di somministrati si deve fare riferimento alla base occupazionale dell’azienda utilizzatrice. Rispetto dei principi generali
Lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori e di lavoratrici in congedo di maternità, di paternità, parentale, per malattia del figlio (comprese le lavoratrici autonome in maternità coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 1047/57,463/59, 613/66, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 250/1958)
Assunzione con contratto a tempo determinato ovvero utilizzo mediante contratto di somministrazione Tempo pieno o part-time
L’assunzione può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo ovvero anche con un anticipo superiore se previsto dalla contrattazione collettiva. Lo sgravio si applica anche nell’eventualità in cui la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto.
Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi INAIL L’agevolazione si applica fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Nell’ipotesi di sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità il sostituto può essere assunto per un periodo massimo di 12 mesi Iter procedurale: il datore di lavoro deve -inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione UniLav indicando il “codice agevolazione” 82 -presentare alla competente sede INPS autocertificazione attestante l’assunzione in sostituzione e la forza occupazionale; l’INPS attribuisce all’Azienda il codice di autorizzazione 9R
Art. 4 D.Lgs n. 151/2001 Circ. Inps n.136/01 Circ. Inps n.174/00 Circ. Inps n.117/00 Nota INAIL 24 luglio 2001 Nota Min.Lav. n.391/05 Msg Inps n.28/01 Msg Inps n.93/01 Interpello Min.Lav. 36/08 Msg Inps n.1382/11
OPERATIVO
È possibile sostituire un/una lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con più lavoratori a tempo parziale purché la somma dell’orario di lavoro dei sostituti sia pari o inferiore all’orario del lavoratore sostituito. In caso di superamento il beneficio non spetta, neanche in misura parziale. NO beneficio per sostituzione di un lavoratore part-time con un lavoratore a tempo pieno. SI beneficio per sostituzione di un lavoratore tempo pieno con più part-time. NON è richiesta l’equivalenza della qualifica : l’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui le qualifiche del sostituto e del sostituito non siano equivalenti ( il datore di lavoro può sostituire un apprendista con un qualificato)
Lo sgravio non spetta quando l’assenza è a titolo diverso (ad esempio quando il/la lavoratore/lavoratrice è assente per ferie).
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Genitori fino a 35 anni e 364 giorni e genitori di figli minori SCHEDA 18 – ASSUNZIONE GIOVANI GENITORI
Datori interessati Destinatari Tipologia di
contratto Incentivo economico Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati, le società cooperative (per lavoratori dipendenti e per soci lavoratori subordinati), le imprese sociali ex DLgs 115/2006 Esclusi gli enti pubblici (economici e non economici) Rispetto dei principi generali
Lavoratori di età fino a 35 anni e 364 giorni genitori di figli minori (legittimi, naturali, adottivi o affidati) titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, co.co.co., lavoro accessorio oppure disoccupati (in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso il centro per l’impiego) iscritti alla Banca dati giovani genitori (*)
Assunzione a tempo indeterminato Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato Tempo pieno o part time
Contributo di €. 5.000 Il beneficio può essere goduto per max 5 lavoratori Indicazioni procedurali: dopo aver effettuato l’assunzione il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modulo “GIOV-Ge” (da Cassetto previdenziale/comunicazioni on line) .Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuisce automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione “4M”. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Art. 1 co. 72 e 73 L. 247/2007 DPCM 19.11.2010 Circ. Inps n.115/11 Msg Inps n.20065/11 Msg Inps n.7376/15 Circ. Inps n.102/14 Interpello Min. Lav. n.16/16 OPERATIVO fino ad esaurimento delle risorse disponibili
(*) l’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino. All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio) Cumulo: il beneficio è cumulabile con altri incentivi
De minimis: L’incentivo è soggetto alla regola del “de minimis”.
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Qualsiasi età SCHEDA 19 – ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Tutti i datori di lavoro privati inclusi quelli privati che assumono disabili pur non essendovi tenuti compresi gli enti pubblici economici e agenzie di somministrazione Requisiti oggettivi: -rispetto dei principi generali - l’assunzione, la proroga o la trasformazione devono realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti
Lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/78
Assunzione a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (anche a tempo parziale)
Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi
Art. 13 L. 68/1999 come modificato dal D.Lgs. 151/2015 Circ. Inps n. 99/2016
OPERATIVO fino ad esaurimento delle risorse disponibili
E’ possibile visualizzare i fondi disponibili seguendo il percorso: “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, codice modulo “151-2015”.
Lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al D.P.R. n. 915/78;
Assunzione a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (anche a tempo parziale)
Incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi
Lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
Assunzione a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (anche a tempo parziale) Assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi
Incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali Per 60 mesi (in caso di assunzione a tempo indeterminato) Per tutta la durata del contratto ( in caso di assunzione a tempo determinato)
L’incentivo viene corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Il datore di lavoro deve trasmettere all’Inps domanda preliminare di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, l’Istituto verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare. La comunicazione è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di
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trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’Inps attribuisce automaticamente al datore di lavoro avente titolo all’incentivo il codice di autorizzazione 2Y.
Cumulo SI con incentivi previsti sotto forma di riduzione contributiva, a titolo esemplificativo: - nel limite del 100% dei costi salariali (retribuzione lorda e contribuzione dovuta) con incentivo ex art. 4, commi 8-11, legge 92/2012 e con bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani; NO con aiuti di natura economica fra i quali l’incentivo per assunzione di giovani genitori e incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
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Qualsiasi età SCHEDA 20 – ASSUNZIONE NELLE COOPERATIVE SOCIALI
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa con difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa
Assunzione a tempo determinato Assunzione a tempo indeterminato Inserimento in qualità di soci lavoratori
Contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale ridotti a zero (l'esonero contributivo, che comprende anche la quota a carico del lavoratore)
Art. 4 Legge 381/1991
OPERATIVO
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Qualsiasi età
SCHEDA 21 – CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVO
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Datori di lavoro di lavoro che hanno stipulato un contratto di solidarietà espansiva (*) Esclusi: datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di CIGS.
Tutti i lavoratori Assunzioni a tempo indeterminato Le assunzioni non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi
(1) incentivo contributivo (2) incentivo normativo
Art. 41 D.Lgs. 148/2015
OPERATIVO
(*) contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che prevedono, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. I contratti collettivi devono essere depositati presso la DTL. (1) Incentivo contributivo: per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico dell’Inps pari al 15% della
retribuzione lorda prevista dal CCNL per i primi 12 mesi, 10% per il 2° anno e 5% per il 3° anno.
In alternativa , per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti, per i primi 3 anni e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (la contribuzione a carico del lavoratore è quella prevista per la generalità dei lavoratori). (2) Incentivo normativo: i lavoratori assunti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.
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Detenuti o internati SCHEDA 22 – ASSUNZIONE DI DETENUTI
Datori interessati Destinatari Tipologia di contratto Incentivo Fonte normativa
Imprese pubbliche e private, cooperative sociali che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell’Istituto penitenziario ove sono ristretti i destinatari
Detenuti o internati negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari, persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno Esclusi i condannati ammessi alle misure alternative (art. 47, 47 bis, 47-ter, 48 legge 354/1975)
Assunzioni con contratto di lavoro subordinato (anche part time) per non meno di 30 gg con corresponsione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL Svolgimento effettivo di attività di formazione nei confronti dei destinatari
(1)Credito d’imposta (2) sgravio contributivo
Art 3 L. 193/2000 come modificato dall’art. 3-bis comma 2 DL 78/2013 conv. in L. 94/2013 Art. 4, comma 3-bis, L.381/1991 D.M. n.148/14 Provv. AE n.153321/15 Risoluz. AE n. 102/15
OPERATIVO
Credito d’imposta mensile di €. 520 in caso di assunzione di lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno - €. 300 in caso di assunzione di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi (importi validi a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale). L’importo è da riproporzionare alle giornate di lavoro prestate ovvero alle ore prestate in caso di assunzione part time .
Riduzione del 95% dell’aliquota complessiva della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale (a carico del datore di lavoro e del lavoratore). Il credito d’imposta e lo sgravio contributivo spettano anche per i 18/24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo a seconda che i lavoratori detenuti e internati abbiano o non abbiano beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il credito d’imposta sia utilizzabile, in compensazione tramite la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.
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PRINCIPI GENERALI PER FRUIRE DEGLI INCENTIVI
Fermo restando il rispetto di specifiche condizioni evidenziate nelle schede che seguono nonché della disciplina c.d. “de minimis”, condicio sine qua non per poter accedere alle agevolazioni contributive, economiche e normative è il rispetto delle clausole generali di cui all’art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con il primo dei provvedimenti normativi citati (art. 1, comma 1175, Legge 296/2006), il legislatore ha voluto subordinare i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: • al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (l’elenco delle agevolazioni subordinate
al possesso del DURC è stato aggiornato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 28 gennaio 2016, n. 1677);
• al rispetto degli altri obblighi di legge; • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 150/2015, gli incentivi non spettano: • se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge
o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
• se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
• con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Nei casi in cui venga richiesto anche un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui
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all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Il comma 3 dell’art. 31 precisa che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Il lavoratore può rilasciare un'autocertificazione ex DPR n. 445/2000 con la quale, sotto propria responsabilità, dichiara che non ci sono condizioni ostative all’assunzione. Tale dichiarazione, indubbiamente, cautela il datore di lavoro, nel senso che, a fronte di una eventuale rivendicazione “ex post” da parte dell’Istituto previdenziale, potrebbe sempre richiedere, civilisticamente, il risarcimento all’interessato. E' opportuno che il datore acquisisca, all’atto dell’assunzione, un attestato del centro per l’impiego, rilasciato al lavoratore, che dimostri lo “status” di assenza di rapporti nei sei mesi antecedenti.
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CHECKLIST
Assolti obblighi contributivi
Si No
Rispettate norme a tutela delle condizioni di lavoro
Si No
Rispettati accordi collettivi nazionali, regionali territoriali e aziendali per parte economica Si No
Possesso del DURC (legge n. 296/06)
Si No
Assunzione non avviene in attuazione di preesistente obbligo derivante da legge o da contratto collettivo
Si No
Assunzione non viola diritto di precedenza: • tempo determinato superiore a 6 mesi • attività stagionali • riduzione di personale • mobilità trasferimento d’azienda • somministrazione precedentemente avviata
Si No
Non ci sono in atto sospensioni per crisi o riorganizzazione Ammesse per
• assunzione di soggetti con professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
• assunzione effettuata in altra unità produttiva
Si No
Non c’è coincidenza sostanziale tra assetti proprietari o rapporti di collegamento o controllo tra chi assume con chi ha licenziato (entro 6 mesi)
Si No
Rispettato il divieto di cumulo dell’incentivo (nei casi previsti)
Si No
Rispettate le condizioni regolamento Cee n.800/08 (nei casi previsti)
Si No
Assunzione realizza un incremento netto dell’occupazione (nei casi previsti)
Si No
Non si è incorsi in procedure di aiuti illegittimi Si No
Rispetto del vincolo de minimis (nei casi previsti)
Si No
Lavoratore ha autocertificato l’appartenenza al particolare status richiesto oppure ha prodotto documentazione relativa (nei casi previsti)
Si No
Effettuato test di convenienza tra i diversi sgravi Si No
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FAC SIMILE DI CIRCOLARE PER I CLIENTI
Ai Signori Clienti Loro indirizzi
Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO Gent. mi,
riteniamo utile soffermarci sull’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che
assumono (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di apprendistato
professionalizzante) giovani che hanno svolto in Azienda attività di alternanza scuola - lavoro
oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
La Riforma c.d. “Buona Scuola” ha reso obbligatoria per tutti gli studenti l’alternanza scuola –
lavoro, da realizzarsi nell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado per almeno
400 ore negli istituti tecnici e professionali ed almeno 200 ore nei licei.
Al datore di lavoro che ospita il giovane in alternanza scuola – lavoro per almeno il 30% del
monte ore previsto (120 ore oppure 60 ore per i liceali) e poi lo assume, viene riconosciuta una
riduzione dei contributi INPS: max 3.250 annui per 3 anni (nel contratto di apprendistato, la
riduzione si traduce sostanzialmente in un esonero totale).
Questa è la misura con cui si cerca di avvicinare la scuola al mondo del lavoro; l’impresa, dal
canto suo, ha la possibilità di “provare” il giovane che potrebbe poi entrare stabilmente
nell’organico aziendale attraverso una via preferenziale ed economicamente vantaggiosa. In
un’ottica più generale poi, l’impresa diventa ancor di più parte attiva di un inevitabile processo
di rinnovamento ed innovazione.
Per questi motivi, Vi invitiamo a valutare l’opportunità di aderire all’iniziativa e ad iscriverVi
nel “Registro nazionale per l’alternanza scuola – lavoro”, manifestando la disponibilità ad
ospitare giovani in alternanza scuola – lavoro o apprendistato.
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Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro consta di due componenti:
• un'area aperta e consultabile, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati
disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta
il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile
svolgere l'attività di alternanza;
• una sezione speciale (accessibile solo a taluni soggetti) che consente la condivisione delle
informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al
fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della
filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
Le Aziende possono iscriversi gratuitamente dal portale www.scuolalavoro.registroimprese.it,
selezionando la sezione “profilo” ed inserendo le informazioni richieste. La corretta iscrizione
nel registro verrà notificata tramite un messaggio inviato alla casella PEC dell’azienda che, con
l’iscrizione, risulta automaticamente presente sul portale.
Nel concreto, i percorsi di alternanza verranno progettati insieme alle scuole con la firma di
una convenzione (che definisce responsabilità, durata, orari e tutor) e la predisposizione di un
progetto formativo personalizzato sulle esigenze del singolo studente.
Tutti i percorsi di alternanza prevedono la presenza di due tutor, uno scolastico e uno
aziendale, entrambi coinvolti nell’affiancamento dello studente. Il tutor aziendale può essere
un dipendente dell’azienda o un collaboratore esterno ed è la persona che seguirà lo
studente una volta inserito in azienda. Concretamente dovrà accogliere gli studenti,
assegnare loro i compiti, supervisionare l’attività e verificare i risultati. Segnaliamo che, per le
attività di tutoraggio aziendale, è possibile richiedere un contributo di €. 3.000 per attività di
tutoraggio aziendale riferibile a ciascun contratto di apprendistato di 1° livello ed €. 500 per
attività di tutoraggio aziendale riferibile a percorsi di alternanza scuola – lavoro.
Auspicando di averVi fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento
e porgiamo cordiali saluti.
Cdl
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Ai Signori Clienti Loro indirizzi
Oggetto: INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO E STABILIZZAZIONI DAL 01.01.2017 Gent. mi,
stante la comune e sempre attuale esigenza di contenimento del costo del lavoro, abbiamo
ritenuto utile ed opportuno predisporre un riepilogo delle diverse misure incentivanti in
vigore nell’anno 2017.
Il file è suddiviso in tre fogli, dedicati rispettivamente a:
- incentivi per assunzioni a tempo indeterminato;
- incentivi per assunzioni a tempo determinato;
- incentivi per trasformazioni a tempo indeterminato.
Nelle diverse colonne sono indicate: categoria di lavoratore beneficiario degli incentivi,
tipologia contrattuale incentivata, importo e durata dell’incentivo.
Il riepilogo, così come lo abbiamo pensato e predisposto, vuole offrire lo spunto per una
carrellata delle diverse agevolazioni; ovviamente, nella pratica, queste dovranno essere
valutate di volta in volta in relazione ai diversi regimi applicativi. Preme ricordare sin d’ora
come, requisiti imprescindibili e comuni a tutte le misure incentivanti, sono il possesso del
DURC – documento unico di regolarità contributiva – nonché il rispetto degli obblighi di legge,
degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento di Vostro interesse e per ogni
adempimento a riguardo.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. Cdl
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INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
lavoratori beneficiari tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo
giovani under 30 iscritti a Garanzia Giovani
assunzione a tempo indeterminato o assunzione con contratto di apprendistato
professionalizzante (tempo pieno o part time) effettuate entro il 31/01/2017
incentivo da €. 1.500 ad €. 6.000 a seconda della classe di profilazione
salvo esaurimento risorse
giovani under 30 non inseriti in un percorso di studio o formazione, disoccupati, registrati al "Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"
assunzione a tempo indeterminato o assunzione con contratto di apprendistato
professionalizzante (tempo pieno o part time) effettuate entro il 31/12/2017
esonero totale dei contributi Inps nel limite massimo di €. 8.060 annui per
giovane assunto; fruizione entro il 28/02/2019
salvo esaurimento risorse
studenti che hanno svolto presso il datore di lavoro
attività di alternanza scuola-lavoro/contratti di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria, il certificato di
specializzazione tecnica superiore/apprendistato di
alta formazione
assunzione a tempo indeterminato o assunzione con contratto di
apprendistato professionalizzante effettuate entro il 31/12/2018
esonero totale dei contributi Inps nel limite massimo di €. 3.250
per 36 mesi salvo esaurimento risorse
lavoratori che percepiscono la Naspi
(la Naspi è l'indennità di disoccupazione; spetta ai
lavoratori che hanno perduto involontariamente
l'occupazione, con almeno 13 settimane di contribuzione
contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti
l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo
di disoccupazione.)
assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno
contributo mensile pari al 20% dell'indennità residua Naspi che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato assunto
(La Naspi viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni; la
durata massima è pertanto pari a 24 mesi)
uomini over 50 e donne over 50 disoccupati da oltre 12
mesi
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 18 mesi
donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6
mesi, residenti in aree svantaggiate
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 18 mesi
donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6
mesi, occupate in particolari settori o professioni
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 18 mesi
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lavoratori beneficiari tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 18 mesi
lavoratori disabili con una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R.
915/1978
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi
lavoratori disabili con una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni
ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
D.P.R. 915/1978
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45%
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 60 mesi
lavoratori dai 16 ai 24 anni o con almeno 25 anni privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi con posto di lavoro al SUD
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia) non devono aver avuto rapporti di lavoro
negli ultimi sei mesi con il medesimo datore
assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time) anche in
somministrazione e apprendistato professionalizzante
esonero totale dei contributi Inps nel limite massimo di €. 8.060 annui (riproporzionare per part time) fruizione entro il 28/02/2019
salvo esaurimento risorse
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INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
lavoratori beneficiari tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo
giovani under 30 non inseriti in un percorso di studio o formazione, disoccupati, registrati al "Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani"
assunzione a tempo determinato di almeno 6 mesi
(tempo pieno o part time) effettuate entro il 31/12/2017
riduzione del 50% dei contributi Inps nel limite massimo di €. 4.030
annui per giovane assunto; incentivo da fruire entro il
28/02/2019 salvo esaurimento risorse
uomini over 50 e donne over 50 disoccupati da oltre 12
mesi
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 12 mesi
donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6
mesi, residenti in aree svantaggiate
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 12 mesi
donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6
mesi, occupate in particolari settori o professioni
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 12 mesi
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 12 mesi
lavoratori assunti per sostituire
lavoratori/lavoratrici in congedo di maternità /
paternità / parentale / per malattia del figlio
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o part time) nelle
aziende con meno di 20 dipendenti
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail fino al
compimento di 1 anno di età del bambino
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45%
assunzione a tempo determinato (tempo pieno o part time) di durata non inferiore
a 12 mesi
incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per tutta la durata del contratto a
tempo determinato
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INCENTIVI PER TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO
lavoratori beneficiari
tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo lavoratori che percepiscono
la Naspi (la Naspi è l'indennità di
disoccupazione; spetta ai lavoratori che hanno perduto
involontariamente l'occupazione, con almeno 13
settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei
quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo
di disoccupazione.)
trasformazione a tempo indeterminato e pieno
contributo mensile pari al 20% dell'indennità residua Naspi che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore se non fosse stato
assunto (la Naspi viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane coperte
da contribuzione negli ultimi 4 anni; la durata massima è pertanto
pari a 24 mesi)
uomini over 50 e donne over 50 disoccupati da oltre 12
mesi
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 6 mesi
donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6
mesi, residenti in aree svantaggiate
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 6 mesi
donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6
mesi, occupate in particolari settori o professioni
trasformazione a tempo indeterminato
(tempo pieno o part time) riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 6 mesi
donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
riduzione del 50% dei contributi inps e dei premi inail per 6 mesi
lavoratori disabili con una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla
prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R.
915/1978
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi
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lavoratori beneficiari
tipologia contrattuale incentivata importo e durata dell'incentivo
lavoratori disabili con una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni
ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
D.P.R. 915/1978
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45%
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 60 mesi
lavoratori dai 16 ai 24 anni o con almeno 25 anni privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi con posto di lavoro al SUD
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia)
trasformazione a tempo indeterminato (tempo pieno o part time)
esonero totale dei contributi Inps nel limite massimo di €. 8.060
annui (riproporzionare per part time) fruizione
entro il 28/02/2019 salvo esaurimento risorse