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TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI
PRODUTTIVI
1. MODULO: LA SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
1.1. DEFINIZIONE DI SICUREZZA
La sicurezza (dal latino "sine cura": senza preoccupazione) può essere definita come la
"conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati".
In termini più semplici è: sapere che quello che faremo non provocherà dei danni. Il
presupposto della conoscenza è fondamentale poiché un sistema può evolversi senza
dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo
una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può
garantire una valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un
concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l'applicazione delle norme
di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si
traduce sempre in una migliore qualità della vita.
Nel termine italiano “sicurezza” coincidono due distinti concetti che in altre lingue
sono espressi da parole differenti:
Il termine inglese “security” corrisponde alla sicurezza intesa come protezione da atti
intenzionali che potrebbero ledere cose o persone; fa riferimento alla protezione dei
beni tangibili (edificio, macchinari..) e non tangibili (informazioni, progetti…) da eventi
criminosi (violenza, furti, rapine..) volti a danneggiare beni e persone. La security è
dotata di leggi autonome, che normano il dovere di autotutela in materia di
prevenzione dei crimini stabilendo autonomamente “come” proteggersi e “cosa”
realizzare per difendersi meglio.
Il termine “safety” che riguarda la sicurezza delle persone, intesa come loro
incolumità. Si riferisce alla realizzazione di misure per la prevenzione e protezione nei
confronti di eventi di natura accidentale o casuale (calamità naturali, catastrofi,
incidenti, infortuni…)e spesso assume anche un significato di cultura, di studio e
gestione della sicurezza. La safety è regolata da Direttive Europee e norme nazionali
che recepiscono tali direttive.
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Un ulteriore termine che racchiude in sé il concetto di sicurezza è l’”emercency”: esso
fa riferimento a tutte quelle attività di sicurezza personali e sociali che devono
essere messe in atto nel caso in cui il compito della security sia sufficiente.
L'emergency riguarda quindi la protezione e il contenimento del pericolo. Strutture
che operano per fare "sicurezza" in senso di emergency (soccorso) sono la polizia, i
vigili del fuoco, il pronto soccorso e la protezione civile.
La ricerca scientifica in ambito tecnico, psicologico e sociale, ha definito come
pluridisciplinare il concetto di sicurezza, mettendone in luce gli aspetti squisitamente
tecnico-normativi da un lato e psicologici dall’altro e analizzandone, le forme e le
implicazioni sociali che coinvolgono ragioni di ordine etico, giuridico e politico.
La sicurezza è l’assenza di pericoli. La definizione individua quindi una condizione
utopistica, praticamente impossibile da trovare nel mondo lavorativo è più
generalmente in natura. Al contrario, è molto più frequente la condizione opposta
ovvero l'insicurezza, che potremmo definire come «presenza di potenziali danni».
La sicurezza (assoluta), caratterizzata dall’assenza di potenziali danni, non
esiste.
Trattandosi di una condizione utopistica, non è raggiungibile in nessuna attività umana,
qualunque siano le misure di prevenzione e protezione e l’impegno economico investito
per ottenerla.
Poiché non è tecnicamente ed economicamente possibile e conveniente raggiungere la
sicurezza assoluta occorre definire un “livello di sicurezza accettabile”.
In questo senso possiamo definire la sicurezza come lo “stato” in cui il rischio di danno
alle persone o alle cose è limitato ad un livello accettabile.
Definito il livello da raggiungere, è possibile stabilire quale sia il rischio residuo
considerato accettabile e quale invece si vuole ridurre con l’adozione di misure di
prevenzione e protezione.
La coscienza e la percezione
La conoscenza e la coscienza del rischio sono il primo passo verso la sicurezza. Spesso
si sa che c'è un rischio perché ci è stato detto, ma ci manca la percezione e la
coscienza del "rischio reale"; per fare un esempio, si può dire di non mettere la mano
sul fuoco ai bambini, ma se almeno una volta non ne fanno esperienza non hanno la
giusta percezione e coscienza.
Ci sono al contrario delle esperienze irreversibili come gli incidenti stradali; non si può
provare (fare esperienza) a correre guidando in stato di ebbrezza per essere
coscienti del rischio reale, perché il danno fisico, sociale, morale, economico che ne
deriva può essere irrecuperabile.
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La "percezione del rischio" coinvolge dei meccanismi di tipo psicologico: in genere la
mente umana tende a valutare come "più rischiose" le situazioni che hanno una
maggiore gravità (ovvero le situazioni che possono provocare la morte), mentre tende
a valutare come "meno rischiose" le situazioni a cui è associata una gravità minore (ad
esempio le situazioni che possono provocare un danno fisico non irreversibile).
Un altro meccanismo psicologico che altera la percezione del rischio è quello per cui
generalmente si valutano come meno rischiose le condizioni di cui si ha il controllo: ad
esempio in genere una persona tende ad essere meno preoccupata se è la persona
stessa a guidare rispetto alla situazione in cui l'autista è una seconda persona.
La scienza della sicurezza quindi non tiene conto della percezione del rischio, bensì del
rischio reale.
La conoscenza del rischio getta le basi per l'analisi del contesto operativo.
Dall'inconsapevolezza, dal non conoscere e dal non avere la giusta percezione del
rischio, nasce l'errore, inteso come situazione di rischio. La conoscenza preventiva è il
primo criterio assoluto di sicurezza.
L’analisi del rischio dà la possibilità di creare un piano di prevenzione in modo da
ridurre, contenere o evitare i danni.
Concetti chiave
Sicurezza: conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati
indesiderati.
Rischio: probabilità che si verifichi un dato evento caratterizzato da una
determinata gravità del danno sulle persone, sulle cose e/o sull'ambiente.
Pericolo: proprietà intrinseca di una sostanza, di una attrezzatura di lavoro o in
generale di un evento, avente potenziale di creare danno.
Analisi: studio della statistica, dell'ambiente in questione, delle persone che
operano e dell'attività che si svolge, al fine di produrre una valutazione del
rischio.
Prevenzione: messa in opera ed in esercizio di tutte le misure derivate
dall'analisi, per prevenire che accadano eventi pericolosi (e quindi dannosi).
Protezione: messa in opera ed in esercizio di tutte le misure per proteggere
persone e cose dal rischio residuo. La protezione si distingue in:
o collettiva e individuale, Le misure di protezione collettiva (ad esempio
aspiratori negli ambienti, impianto antincendio) hanno priorità rispetto a
quella individuale (DPI: Dispositivi di protezione individuale: mascherine,
caschi, scarpe antinfortunistiche..).
o attiva o passiva: La protezione attiva è quella che gli stessi operatori
devono attivare (predisporre caschi, scarpe, estintori), mentre quella
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passiva interviene anche senza il comando umano (un esempio è l'impianto
antincendio).
Gestione: insieme di attività che si realizzano in fase sia normale che critica. La
gestione in normale esercizio è quell'insieme di attività come la formazione,
l'informazione, le manutenzioni, le verifiche, le esercitazioni, gli adeguamenti
normativi e le procedure. La gestione in emergenza è la messa in atto delle
protezioni manuali, quindi le evacuazioni, le chiamate di emergenza, il
contenimento, lo spegnimento, il confinamento e l'allontanamento.
Il ciclo della sicurezza
Il ciclo della sicurezza è un "ciclo virtuoso" composto da tre momenti:
L'analisi: comprende lo studio legislativo, normativo, ambientale, personale,
professionale, delle attività e dei processi.
Le misure: prevedono due grandi famiglie: quelle relative alla prevenzione e
quelle relative alla protezione. Le misure possono essere attive, passive,
strutturali, impiantistiche, amministrative o disciplinari.
La gestione: è la parte che deve mantenere in vita la sicurezza con studi,
aggiornamenti, formazione, informazione, manutenzione, verifiche,
esercitazioni, piani di sicurezza e adeguamenti.
Il miglioramento della sicurezza deve fondarsi su basi tecniche, normative, con
confronti con altre realtà e non soltanto dopo l'analisi e lo studio di un evento.
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1.2. RISCHIO O PERICOLO?????
Rischio: probabilità che si verifichi un dato evento caratterizzato da una determinata
gravità del danno sulle persone, sulle cose e/o sull'ambiente.
Pericolo: proprietà intrinseca di una sostanza, di una attrezzatura di lavoro o in
generale di un evento, avente potenziale di creare danno.
PERICOLO ≠ RISCHIO
PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO
La piena conoscenza dei rischi può evitare infortuni e l'insorgere di malattie
professionali.
All'interno del proprio luogo di lavoro bisogna individuare i rischi specifici.
Ecco quindi una lista dei rischi maggiormente diffusi:
RISCHIO DA CADUTA, SCIVOLAMENTO E URTI
Rischi collegati direttamente all’ambiente di lavoro,
presenza di oggetti fuori posto, pavimenti scivolosi o
danneggiati e uso di scarpe non adatte;
RISCHIO DA TAGLIO:
Utilizzo scorretto di affettatrici, tritacarne, taglia
cotolette, sega ossi, coltelli, strumenti per spellare, e
per grattare;
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RISCHIO DA USTIONE:
Utilizzo scorretto di forni elettrici, a microonde, macchine bar;
RISCHIO CHIMICO:
Uso non corretto dei prodotti chimici durante le
operazioni di sanificazione di locali e attrezzature;
RISCHIO MOVIMENTI RIPETUTI A LUNGO:
Movimenti inidonei, imprecisi, improvvisati oppure
troppo bruschi in fase di lavorazione;
E questi che rischi sono????
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1.3. COME SI MISURA IL RISCHIO?
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento
capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una
sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto,sostanza, ecc.) non
legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue
proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità capace di causare danni per la
salute e/o la sicurezza.
Stima del rischio:
Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento:
R = f (P, D)
R = P x D
R = rischio
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze
D = danno o magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)
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Danno: Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento:
Lesione fisica o danno alla salute
Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del
numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi
provocato.
Associazione in termini probabilistici di “causa” (pericolo ) ed “effetto” ( danno ).
Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi per
mezzo di matrici, utilizzando una scala delle probabilità e una scala del danno. La
combinazione delle due si realizza una matrice utile al fine della stima del rischio. La
matrice diventa così uno strumento utile per adottare sistemi di prevenzione e
protezione per quel determinato fattore di rischio preso in considerazione:
SCALA DELLE PROBABILITA’
P Livello di probabilità Criterio di valutazione
4 Altamente probabile
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3 Probabile
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto. È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2 Poco probabile
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1 Improbabile
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
Rischio
Esposizione Pericolo Danno
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SCALA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO
D Livello del Danno Criterio di valutazione
4 Gravissimo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3 Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o parzialmente invalidanti.
2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.- Esposizione cronica con effetti reversibili.
1 Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
STIMA DEL RISCHIO
VERDE: Rischio lieve
GIALLO: Rischio medio
ARANCIO: Rischio alto
ROSSO: Rischio altissimo
Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:
Rischio tollerabile : rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il
rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il
rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.
Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio
residuo comprende anche i rischi non identificabili.
Azioni di riduzione del rischio
Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento
Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:
L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine,
attrezzature e impianti;
L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.
Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08
PROBABILITA’
DA
NN
O
1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
3 3 6 9 12
4 4 8 12 16
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Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno
Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno.
Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno
che può subire un danno e ciò che lo può causare. La protezione attiva è quella che gli
stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi,
scarpe).
La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione
incendio).
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1.4. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Secondo la Definizione tratte dal D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza
nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi è “una valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza”.
La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette al datore di
lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne
l'attuazione, il miglioramento ed il controllo. In tale contesto si potrà confermare le
misure di sicurezza già in atto o apportare delle modifiche al fine di migliorarle in
relazione alle innovazioni di carattere tecnico e/o organizzativo introdotte in materia
di sicurezza.
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza assume un'importanza
fondamentale tra le misure generali di tutela costituendo il presupposto dell'intero
sistema di prevenzione.
Il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle
sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di
lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
i gruppi dei lavoratori esposti a rischi particolari.
La valutazione del rischio deve dunque riguardare tutti i rischi, secondo le modifiche
introdotte dalla Comunità europea e deve, di conseguenza, tradursi in un documento
contenente:
1. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
2. l'individuazione delle misure di protezione e prevenzione e dei dispositivi di
protezione individuale;
3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
Attraverso la valutazione del rischio si possono delineare gli interventi necessari per
eliminare o/e ridurre al minimo il possibile potenziale di danno (prevenzione attiva e
passiva e protezione dei lavoratori).
Seguendo le linee di lavoro suggerite dal D.Lgs. 81/2008 sono possibili le seguenti
azioni:
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eliminazione del pericolo;
modificazione delle circostanze e delle cause che determinano le situazioni di
pericolo che non possono essere eliminate al fine di poterle controllare e poter
prevenire il potenziale di rischio;
eliminazione del danno e/o sua riduzione a bassi valori di gravità.
Misure di prevenzione
Una volta individuato un determinato pericolo e i relativi rischi connessi, bisogna
individuare tutte le misure necessarie atte a prevenire il verificarsi di un determinato
evento e/o modificarne le cause.
Esse possono suddividersi in misure di prevenzione tecnologica (attrezzature,
protezioni collettive) e misure di prevenzione organizzativa (informazione e
formazione dei lavoratori, redazione di documentazione).
Nelle misure di prevenzione è importante, inoltre, considerare la presenza di
differenti organizzazioni lavorative all'interno di un medesimo ambiente di lavoro.
Misure di prevenzione per singolo lavoratore
Attuare misure di prevenzione al fine di ridurre la possibilità di danno subito dal
singolo lavoratore attraverso specifiche misure di protezione individuali necessarie.
Misure di verifica
Consistono in azioni preventive di programmazione ed esecuzione di verifiche del
sistema di gestione adottato per verificare le conformità a norma di legge. Vi è una
“non conformità” quando vi è uno scostamento del prodotto rispetto ai requisiti fissati
dalle norme di qualità.
Passi fondamentali per redigere una valutazione del rischio:
individuare tutti i pericoli (fonti: strumenti di lavoro, situazioni: utilizzo degli
strumenti di lavoro);
stimare il rischio di ciascun pericolo e la probabilità e gravità del danno
potenziale.
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L'importanza della valutazione del rischio
La finalità principale della valutazione del rischio è quella di determinare se le misure
di prevenzione adottate siano adeguate o meno, in modo tale da controllare i rischi
prima che si verifichi il danno.
Al fine di ottenere una completa valutazione del rischio è necessario utilizzare un
approccio partecipativo, vale a dire coinvolgere il personale nel rilevare e comprendere
le problematiche presenti nell'ambiente di lavoro e poter poi attuare delle migliorie a
livello di sicurezza e salute per il lavoratore e la struttura lavorativa interessata.
Tipologia del rischio
L'obbiettivo principale della valutazione del rischio è quello di prevenire due tipologie
di rischio:
Rischio infortunistico: rischio di incorrere in un danno che ha cause da
ricercarsi all'interno del posto di lavoro e che si manifesta nell'immediato o
comunque entro l'orario di lavoro stesso;
Rischio igienistico: rischio di incorrere in un danno dovuto ad un'esposizione
prolungata e a livelli elevati ad un agente chimico, fisico, biologico che causa
danni che si manifestano a distanza di tempo.
Come valutare il rischio
Nella valutazione del rischio sono coinvolte varie fasi che richiedono il contributo di
discipline differenti. La valutazione inoltre, deve tenere conto del tipo di ambiente di
lavoro, dei processi che intervengono al suo interno e della loro complessità. Tuttavia,
possiamo riassumere il processo di valutazione nei seguenti passaggi:
individuazione delle sorgenti di pericolo: è finalizzata ad individuare gli elementi
in grado di causare un effetto avverso (mediante monitoraggio ambientale e/o
biologico e sorveglianza sanitaria), definendone la dose-risposta e valutando la
possibilità di esposizione. In pratica si procede alla caratterizzazione del
rischio ovvero si considera la dose di esposizione e la sua correlazione con la
tipologia, severità e prevalenza dell'effetto avverso nella popolazione in
oggetto. Poiché diversi fattori possono influenzare la quantità di contaminante
che viene ricevuta, viene prodotta una distribuzione dello spettro dei possibili
valori. Particolare cura viene data alla determinazione dell'esposizione dei
lavoratori suscettibili;
individuazione dei soggetti esposti: mira ad identificare i soggetti che potranno
essere esposti ad un particolare pericolo, tenendo conto delle differenze di
sesso, età, etnia..; in questo modo si caratterizza il personale permettendo di
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individuare coloro che possiedono le caratteristiche fisiche-psicologiche adatte
(mediante visita medica);
stabilire la priorità dei rischi: i risultati delle due fasi vengono poi combinati
per produrre una stima del rischio (Risk Assessment). In questo modo si è in
grado di stilare una classifica in base a cui si stabilisce l'ordine degli interventi
da eseguire;
scelta degli interventi: in base alle priorità stabilite in precedenza, alle
informazioni che si possono acquisite dalle esperienze passate o dalla
bibliografia e alle informazioni relative al luogo oggetto della valutazione, si
scelgono degli interventi che devono essere efficaci, efficienti e adatti al
contesto in cui devono essere applicati, facendo anche una valutazione costo-
beneficio. Da notare che si devono preferire interventi alla fonte del pericolo,
alle misure collettive, che comunque sono preferibili alle misure individuali;
attuare le misure di controllo sugli interventi: una volta messi in pratica gli
interventi, deve essere controllata periodicamente la loro effettiva
funzionalità, con controlli statistici, ambientali, biologici.. Il controllo è migliore
se programmato e descritto minuziosamente così da poter verificare
successivamente eventuali modifiche;
valutare l'efficacia dell'intervento: una volta acquisiti i dati relativi ai controlli
sugli interventi, è necessario discutere della loro efficacia ed efficienza così da
poter prendere in considerazione eventuali miglioramenti o altri accorgimenti
da prendere. Nel caso di cambiamenti interni, è necessario valutare se gli
interventi che erano stati attuati inizialmente, siano ancora efficaci con le
nuove modifiche.
Chi deve svolgere la valutazione del rischio
La valutazione del rischio, e quindi la successiva stesura del Documento di Valutazione
del Rischio (DVR), è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Con esso
dovranno partecipare anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP), il Medico Competente (nei casi previsti) e il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS). A tal fine poi, potranno partecipare anche figure professionali
specifiche che potranno collaborare nella definizione dei rischi.
È importante sottolineare l'importanza delle quattro figure principali che compongono
l'azienda e che devono avere un ruolo attivo e consapevole nell'attuazione della
valutazione del rischio.
Il Datore di Lavoro: colui che esegue la valutazione del rischio, che sceglie e acquista
le misure di prevenzione e protezione e che decide le misure organizzative e
procedurali da adottare.
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Il Dirigente: colui che attua le direttive del datore di lavoro organizza le mansioni del
personale e con esso sceglie e acquista le attrezzature per la prevenzione e
protezione.
Il Preposto: colui che è incaricato di sorvegliare i lavoratori affinché questi lavorino
al meglio seguendo le norme di sicurezza stabilite.
Il Lavoratore: colui che opera all'interno dell'azienda e che ha il compito di
rispettare le norme di sicurezza, utilizzare e/o indossare gli appositi dispositivi di
protezione e operare nel modo corretto.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) collabora con il DL
alla progettazione e alla realizzazione dell’intero processo di valutazione dei rischi. Al
fine di adempiere efficacemente a tale compito il RSPP deve possedere un’adeguata
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Il Medico Competente Aziendale (MCA) collabora con il DL e con il Servizio di
Prevenzione e Protezione nell’intero processo di valutazione dei rischi, compreso il
rischio SLC, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria. Il MCA
deve possedere un’adeguata formazione in materia di rischi psicosociali in relazione
alla metodologia adottata per la valutazione.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) partecipano in prima
persona ai vari step del percorso di valutazione del rischio SLC, è consigliabile, quindi,
che facciano parte del team di valutazione. Al fine di collaborare efficacemente
nell’intero percorso di valutazione, il RLS deve possedere un’adeguata formazione in
materia di rischi psicosociali e alla metodologia adottata per la valutazione.
Il Documento di Valutazione del Rischio
Il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è la relazione stesa a seguito della
valutazione del rischio. Questo documento deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari come stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di
gravidanza, nonché quelli connessi a differenze di genere, età, etnia e tipologia
contrattuale.
Il documento può presentarsi in formato cartaceo o informatico ma deve sempre
essere custodito all'interno dell'azienda (in caso di supporto informatico è necessario
possedere anche l'applicazione per poter aver accesso al documento); il documento
inoltre, per essere valido, deve essere munito di data certa o attestata dalla
sottoscrizione, oltre che del datore di lavoro, anche del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o del
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rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, e dal medico competente
(ove nominato).
I contenuti obbligatori per la stesura di un DVR completo sono:
la relazione sulla valutazione del rischio nell'ambiente di lavoro, facendo
riferimento ai criteri utilizzati;
un elenco delle misure di prevenzione e protezione utilizzati (misure collettive,
misure organizzative, dispositivi di protezione individuale..);
un programma di azioni di miglioramento sui sistemi di prevenzione e protezione
per innalzare via via il livello di sicurezza;
la descrizione delle procedure di attuazione dei sistemi di prevenzione e
protezione e l'indicazione dei soggetti coinvolti in tali procedure, con
definizione di incarichi specifici;
indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del
Responsabile dei Lavoratori e del Medico Competente;
l'indicazione e la descrizione delle mansioni a rischio che richiedono un'idoneità
professionale.
La valutazione dei rischi, e quindi la stesura del relativo documento, devono essere
fatti entro novanta giorni dall'apertura di una nuova attività lavorativa; inoltre, ogni
qualvolta intervenga una qualsiasi modifica all'interno del ciclo produttivo e/o
nell'organizzazione aziendale, il DVR deve essere aggiornato e adeguato alla nuova
realtà lavorativa.
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1.5. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro è “qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità
lavorativa del lavoratore ed è cagionato da una causa violenta in occasione di
lavoro”. L’INAIL (ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO) ha, come scopo istituzionale, quello di esercitare,
per conto dello Stato, l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali sia nell’industria che nell’agricoltura.
L’incidente è un “evento non pianificato che ha la potenzialità di produrre un
infortunio. Un incidente in cui non accadono malattie professionali, lesioni, danni o
altre perdite è anche chiamato “quasi incidente”.
Con il termine malattia professionale si prende in considerazione la malattia
contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore
a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo
stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.
Particolare rilevante, inerente al termine di malattia professionale, risulta essere
la prova del nesso causale, del quale costituiscono una valida fonte gli elenchi delle
malattie professionali, contenute in tabelle allegate ad una specifica normativa di
questa materia. Per le malattie invece diverse da quelle tabellate, spetta al
lavoratore dimostrare la causa di lavoro.
La malattia professionale può essere scaturita, quindi, sia da proprietà nocive delle
sostanze utilizzate sia da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, ai quali la
struttura corporea risulta adattarsi.
La malattia professionale si distingue dall’infortunio, in quanto, a differenza di
quest’ultimo, non avviene per causa violenta ma secondo un’azione graduale nel
tempo.