TRIBUNALE DI MILANO
1^ Sezione Collegiale Dott.ssa ICHINO Presidente Dott.ssa BERTOJA Giudice a latere Dott.ssa RIZZARDI Giudice a latere
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 28
PROCEDIMENTO PENALE N. 14037/09 R.G.
A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
UDIENZA DEL 01/02/2010
Esito: Rinvio al 18/03/2010 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 32890
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INDICE ANALITICO PROGRESSIVO APPELLO................................................................................................................................ 3 ECCEZIONI DIFENSIVE 10
Difesa, Avv. Accinni................................................................................................. 10 Difesa Caltagirone, Avv. Severino........................................................................... 18 Difesa Unipol, Avv. Sirotti....................................................................................... 20 Pubblico Ministero, Dott. Orsi.................................................................................. 23
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TRIBUNALE DI MILANO - 1^ Sezione Collegiale
Procedimento penale n. 14037/09 Udienza del 01/02/2010
Dott.ssa ICHINO Presidente Dott.ssa BERTOJA Giudice a latere Dott.ssa RIZZARDI Giudice a latere Dott. ORSI e Dott. RUTA Pubblico Ministero Frongia Loredana Ass. d'Udienza Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBER TO + 20 -
Alle ore 11.20 si apre il dibattimento.
Si dà atto che sono presenti altresì in aula:
- I Pubblici Ministeri, Dott. Orsi e Dott. Ruta
APPELLO
PRESIDENTE - So che ci sono una serie di richieste, di cui
parleremo però dopo l’appello, della stampa, accred iti
vari, per cui fino a che non è stato manifestato
l’eventuale assenso o non assenso da parte delle Pa rti
prego televisione o fotografi di non restare nell’a ula e
non fare riprese.
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Berneschi Giovanni, non è presente, difeso dall’av vocato
Nicoletta Garaventa e dall’avvocato Paolo Sommella,
entrambi presenti. Viene dichiarata la contumacia. Per
noi la notifica è regolare, se ci sono delle questi oni
le ponete subito.
Monsignore Vito, assente, difeso dall’avvocato
Giordanengo, assente, e avvocato Marco Feno, presen te
anche in sostituzione del codifensore. Dichiariamo la
contumacia, se non ci sono questioni.
Caltagirone Francesco Gaetano, assente, difeso
dall’avvocato Paola Severino, presente. Dichiariamo la
contumacia.
Cimbri Carlo, assente, difeso dall’avvocato Cesare
Zaccone e dall’avvocato Costabile, presenti entramb i. Il
Tribunale ne dichiara la contumacia.
Consorte Giovanni, presente, difeso dall’avvocato Sgubbi
e avvocato Dedola, presenti entrambi.
Coppola Danilo, assente, difeso dall’avvocato Peco rella
e avvocato Santodonato, assenti, è presente il sost ituto
processuale del professor Pecorella, avvocato De
Matteis, come da nomina già agli atti. L’avvocato
Santodonato è sostituito dall’avvocato Della Coppa, come
da nomina depositata.
AVV. DE MATTEIS - Presidente, scusi, sulla costituz ione in
giudizio c’è una questione che vorremmo porre. Dall a
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relata di notifica del decreto risulta che gli uffi ciali
hanno proceduto alla notifica presso la residenza d i
Danilo Coppola, non a mani dell’imputato bensì a ma ni
della collaboratrice domestica, ovviamente equipara ta a
una convivente. Dal verbale però dell’udienza
preliminare, in particolar modo datato 30 ottobre 2 008,
risulta che l’imputato avesse effettuato la nomina nuovo
difensore dell’avvocato David Santodonato, e
contestualmente eletto domicilio presso lo studio d el
proprio difensore. Quindi la Difesa ritiene che, in base
all’art. 429 c. IV, in relazione al 178 e 179, la
notifica sia stata nulla, e quindi omessa, e quindi vi
sia un vizio nella costituzione.
PRESIDENTE - Sì, se gentilmente ci produce i verbal i.
AVV. DE MATTEIS - Produco il verbale, la nomina e l ’elezione
di domicilio.
PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero sulla questione?
P.M. - (intervento svolto lontano dal microfono)
PRESIDENTE - Comunque il Tribunale si riserva. Noi potremmo
andare avanti, poi il Pubblico Ministero esprime il suo
parere su tutte le questioni.
De Nicolais Filippo, assente, difeso dall’avvocato
Iannaccone, presente; si dichiara la contumacia.
Gil Alberdi Rafael, assente, difeso dall’avvocato
Isolabella, presente; si dichiara la contumacia.
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Fazio Antonio, assente, difeso dagli avvocati Copp i e
Borgogno, presente quest’ultimo anche in sostituzio ne
del codifensore. Il Tribunale voleva verificare se, con
riferimento all’imputato Fazio, fosse oggi arrivata la
cartolina. Anche per Fazio attendiamo.
Frasca Francesco Maria, assente, difeso dagli avvo cati
Coppi e Borgogno, presente quest’ultimo anche in
sostituzione del codifensore. Per il Tribunale è
regolare, viene dichiarata la contumacia di Frasca.
Gnutti Emilio, assente, difeso dall’avvocato Marco De
Luca, assente, e avvocato Massimo Bonvicini, presen te.
Viene dichiarata la contumacia di Emilio Gnutti.
Grazioli Giulio, assente, difeso dall’avvocato Ema nuela
Gismondi, assente, sostituita dall’avvocato Paglier o.
Anche per Grazioli il Tribunale si riserva di verif icare
l’avvenuta notifica.
Gronchi Divo, assente, difeso dagli avvocati Nerio
Diodà, assente, sostituito dall’avvocato Calori, e
avvocato Ambrosetti, presente. Viene dichiarata la
contumacia di Gronchi.
Leoni Guido, assente, difeso dall’avvocato Biancol ella.
Viene dichiarata la contumacia di Leoni.
Lonati Ettore, assente, difeso dall’avvocato Ravag lia;
viene dichiarata la contumacia di Lonati.
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Lonati Tiberio, assente, difeso dall’avvocato Rava glia;
viene dichiarata la contumacia di Lonati Tiberio.
Ricucci Stefano, assente, difeso dagli avvocati Gr azia
Volo e avvocato Riccardo Olivo, entrambi assenti
sostituiti dall’avvocatessa Silvia Furlan. Viene
dichiarata la contumacia di Ricucci.
Sacchetti Ivano, assente, difeso dagli avvocati Sg ubbi e
Dedola, presenti. Viene dichiarata la contumacia.
Statuto Giuseppe, assente, difeso dall’avvocato
Biancolella e avvocato Trofino, assente, sostituito dal
codifensore. Viene dichiarata la contumacia di Stat uto
Giuseppe.
Stefanini Pierluigi, assente, difeso dagli avvocat i
Padovani e avvocato Baccaredda Boy, entrambi presen ti.
Ci riserviamo anche per Stefanini di controllare la
cartolina.
Zonin Giovanni Alberto, assente, difeso dall’avvoc ato
Vellani.
AVV. AMBROSETTI - Signor Presidente, c’è un errore, perchè
Zonin Giovanni è difeso dall’avvocato Diodà e
dall’avvocato Ambrosetti.
PRESIDENTE - La nomina dell’avvocato Diodà quando è
intervenuta? Quindi è un errore del decreto che dis pone
il giudizio, ma in udienza preliminare chi era pres ente?
Voi due, quindi è un errore materiale. Voi eravate
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entrambi presenti all’udienza preliminare, quindi p er
voi non c’è problema di notifica, per quanto riguar do lo
Zonin era selettivamente domiciliato presso l’avvoc ato
Ambrosetti, e mi sembra che lì sia stato notificato .
Quindi viene dichiarata la contumacia di Zonin, e s i dà
atto che sono presenti entrambi i difensori di
fiducia... no, l’avvocato Diodà è sostituito
dall’avvocato Calori, e avvocato Ambrosetti present e.
Per quanto riguarda gli enti citati ex legge 231:
UNIPOL Gruppo Finanziario SpA, con l’avvocato Luca
Sirotti, presente.
COOP ADRIATICA Società Cooperativa a r.l., con
l’avvocato Sirotti, presente.
Banca CARIGE Spa, con l’avvocato Garaventa, presen te.
Banca Popolare di Vicenza, con l’avvocato Paliero,
presente.
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, con l’avvocato
Alleva, presente.
HOPA Spa, con l’avvocato Zaccone, presente.
Deutsche Bank AG London, con l’avvocato Alleva.
AVV. ALLEVA - Deutsche Bank AG London si costituisc e nel
procedimento, essendo stata prima semplicemente dif esa
dal sottoscritto, e si costituisce nominando come
difensori la professoressa Paola Severino, che è
presente, e confermando la mia nomina.
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PRESIDENTE - Per quanto riguarda le Parti Civili:
Consob, avvocato Di Lazzaro, sostituita dall’avvoc ato
Valentina Falciani.
Banco di Bilbao BBVA, avvocato Accinni, presente.
Bava Geremia Marco, avvocato Del Giudice.
Zola Pierluigi, rappresentato e difeso dall’avvoca to
Diarra, presente.
Per il Responsabile Civile:
Banca Popolare di Vicenza, con l’avvocato Paliero.
AVV. ACCINNI - Chiedo scusa, Presidente, se si può chiamare
anche il Responsabile Civile Unipol.
PRESIDENTE - Dunque, per il Responsabile Civile Uni pol...
AVV. ACCINNI - Poi do conto al Tribunale dello stat o delle
notifiche e di tutto, quando il Tribunale lo ritene sse.
PRESIDENTE - Dovremo verificare le notifiche, però.
AVV. ACCINNI - A questo fine, se crede Presidente, abbiamo
predisposto una memoria, che riepiloga lo stato del le
notifiche e una serie di piccole osservazioni. La
possiamo produrre e, se e quando il Tribunale riten esse,
posso brevemente illustrarla a beneficio di tutte l e
parti.
PRESIDENTE - Va bene. Invece per quanto riguarda l’ altra
richiesta di citazione di Responsabile Civile per B ava,
mi sembra?
AVV. DEL GIUDICE - Abbiamo rinunciato.
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PRESIDENTE - Questa memoria dell’avvocato Accinni è stata
mostrata anche al Pubblico Ministero?
AVV. ACCINNI - No, signor Presidente, la diamo ades so e alcune
copie poi anche alle Parti.
PRESIDENTE - Si dà atto che il difensore del Banco Bilbao
deposita memoria, unitamente alle notifiche, che
illustra brevemente.
ECCEZIONI DIFENSIVE
Difesa, Avv. Accinni
AVV. ACCINNI - Sì, signor Presidente, il Tribunale come ben sa
ancora in data 16 novembre 2009 ha disposto la cita zione
del Responsabile Civile Unipol, e immediatamente ci
siamo attivati. Sono state notificate direttamente a
mani presso di difensori domiciliatari, e che stann o in
Milano, tutte le notifiche che il Tribunale trova
indicate - mi asterrei dall’elencarle tutte, a meno che
il Tribunale lo ritenga opportuno - e che sono anda te
tutte a perfezionarsi tra il 26 di novembre e il 2 di
dicembre. Sono state viceversa notificate mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, tutte spedite
ancora e già in data 26 di novembre 2009, tutte le
notifiche inerenti all’elezione di domicilio presso
avvocati non residenti in Milano ma fuori Milano. A nche
tutte queste notifiche sono andate a segno
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perfezionandosi tra il 4 ed il 9 di dicembre 2001, con
un’unica eccezione che attiene alla posizione di
Francesco Gaetano Caltagirone, che ha eletto domici lio
presso la professoressa Severino di Benevento, che non
so se nel frattempo possa confermare o meno di aver
ricevuto la cartolina. Fatto sì è che a prevenire
qualunque possibilità di discussione, per il fatto che
quest’unica posizione, ancorché ci si sia molto
tempestivamente per tempo attivati, non è ancora
arrivata, nel senso che ancora nonostante anche
l’attivazione presso gli uffici postali non si trov ava
questa cartolina, per la verità è notifica che noi
abbiamo fatto ad abundantia , ma non dovuta. Dico questo
perchè la disposizione di cui all’art. 83 del c.p.p .
sancisce al IV comma che copia del decreto debba es sere
notificata a cura della Parte Civile testualmente: “...
al Responsabile Civile, al Pubblico Ministero, e
all’imputato”. Il tema è perciò quello di comprende re se
con siffatto termine il legislatore abbia inteso fa re
davvero riferimento a tutti gli imputati e le Parti , o
soltanto a quell’imputato la cui condotta è ragione di
danno per la quale il Responsabile Civile, a norma delle
leggi per l’appunto civili, articoli 2049 e 2043, è
chiamato a rispondere. E pur nell’assenza di una
elaborazione giurisprudenziale e anche dottrinale s ul
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punto, il tema è facilmente e agevolmente risolvibi le
perchè vi soccorre lo stesso dato letterale della
disposizione di cui all’art. 83 del c.p.p. da una p arte,
e dello stesso art. 185 del c.p. dall’altra. In for za di
questa lettura è certamente possibile dire che il
Responsabile Civile non è figura svincolata assolut a, ma
è strettamente connessa, anzi connessa con una form a di
corrispondenza biunivoca precisa, alla specifica
posizione processuale di uno specifico imputato. La
disposizione di cui all’art. 83 del c.p.p. prevede
insomma che la Parte Civile possa chiedere al Giudi ce la
citazione del Responsabile Civile per il fatto
dell’imputato. Non dissimilmente il secondo comma
dell’art. 185 del c.p. prevede che ogni reato che a bbia
cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale
obbliga al risarcimento il colpevole e le sole pers one
che a norma delle leggi civili debbano rispondere p er il
fatto di lui. Nuovamente è indicata quindi con chia rezza
quella relazione biunivoca ed esclusiva che anticip avo
intercorrere tra l’imputato, ossia il colpevole, e il
suo Responsabile Civile. Ne deriva come conseguenza e
conclusione che se in uno stesso processo vi sono p iù
imputati l’imputato a cui andrà notificata la copia del
decreto ai sensi dell’art. 83 comma 4 è solo quello
rispetto al quale è stata richiesta e ordinata la
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citazione del Responsabile Civile. Ora, nel caso di
specie nostro, il Responsabile Civile è Unipol Grup po
Finanziario Spa, e la sua citazione è stata richies ta
per l’appunto a norma delle disposizioni di cui art icoli
185 del c.p., 2043 e 2049 e 2059. Va quindi da sé c he
gli unici imputati interessati alla citazione, e co me
tali destinatari per legge alla notifica del decret o,
sono fra tutti solo coloro che all’epoca dei fatti
agirono in nome e per conto di Unipol, e cioè a dir e
Carlo Cimbri, Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti.
Ricordo per scrupolo al Tribunale che Pierluigi
Stefanini è imputato nella sua qualità di President e di
COOP. Adriatica, e quindi è escluso. Carlo Cimbri,
Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti erano
rispettivamente il direttore generale e gli
amministratori delegati del gruppo, ovverosia del
soggetto per il quale è intervenuta non solo citazi one
del Responsabile Civile, ma anche le relative notif iche
dall’ufficio del Pubblico Ministero, ricevuta in da ta 27
novembre, al Responsabile Civile Unipol Gruppo
Finanziario, che ha ricevuto presso la propria sede di
Bologna ancora in data 4 dicembre 2009; Carlo Cimbr i,
come domiciliatario presso il difensore in Milano c he ha
ricevuto la notifica del decreto il 26 novembre 200 9;
Consorte e Sacchetti invece domiciliati presso il
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difensore in Bologna e il 4 dicembre il plico è sta to
recapitato al portiere presso lo stabile, e il
successivo 5 dicembre è stata recapitata la raccoma ndata
che le Poste hanno inviato per informare dell’avven uta
consegna del plico. D’altra parte, anche qualora no n si
volesse accedere a questa lettura, e quindi a siffa tta
interpretazione letterale che a noi pare sinceramen te
difficilmente confutabile, vi sarebbe in ogni caso che
gli imputati, nel caso di specie Caltagirone e la s ua
Difesa, cioè chi non ha ricevuto la notifica - o me glio
forse la notifica l’ha ricevuta l’unica cosa che no n
abbiamo ricevuto noi è la cartolina di ritorno - in tanto
non avrebbe comunque alcun interesse ad interloquir e sul
punto, proprio perchè ad oggi non ha avuto alcun ti po di
rapporto né sostanziale né processuale con il
Responsabile Civile Unipol Gruppo Finanziario, e qu indi
già vi sarebbe una carenza di interessi. Ma ancor p iù è
risolutiva la considerazione che per l’ipotesi di
siffatta mancanza non è previsto alcun tipo di null ità o
di irregolarità rispetto alle notifiche agli imputa ti,
ed infatti la disposizione di cui al V comma dell’a rt.
83 del c.p.p. prevede sanzioni per le sole ipotesi in
cui per omissione o per erronea indicazione di qual che
elemento essenziale, il Responsabile Civile non è s tato
posto in condizione di esercitare i suoi diritti
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nell’udienza preliminare o nel giudizio, la nullità
della notificazione rende in questo caso, e solo in
questo caso, nulla la citazione. E questo perchè si
tratta di garantire al Responsabile Civile i termin i e
le conoscenze necessarie al suo intervento in giudi zio
ed alle conseguenti scelte processuali, secondo un
criterio che costituisce specificazione del princip io
più generale per cui è sempre prescritta a pena di
nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti
l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
dell’imputato e delle altre parti private, nonché l a
citazione in giudizio della persona offesa dal reat o e
del querelante. E dunque il Responsabile Civile è
l’unico soggetto legittimato a sollevare eccezioni in
ordine alla sua vocatio in ius , perchè è solo lui la
parte chiamata ad inserirsi ex novo in un processo già
avviato. Specifico che peraltro la dottrina ha rile vato
come non ogni eventuale vizio fatto valere debba es sere
di tale gravità da determinare l’effettiva compress ione
o limitazione all’esercizio dei diritti e delle fac oltà
tipiche dell’attività difensiva, ma soltanto la con creta
incidenza sull’esercizio del diritto di difesa del
Responsabile Civile varrebbe a legittimare delle
osservazioni, atteso che l’eventuale nullità della
citazione è eccezionalmente sancita non quale
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conseguenza automatica di carattere espressamente
tipizzato, bensì in ragione di un concreto pregiudi zio.
Per valutare dunque se vi sia stato o meno concreto
pregiudizio, si dovrà andare a verificare entro qua le
termine al Responsabile Civile doveva essere notifi cata.
E per la verità anche qui vi è un problema pure già
risolto dalla Corte Costituzionale, il problema è c he
non esiste una norma che prevede espressamente un
termine a difesa per la citazione del Responsabile
Civile in dibattimento, solo per l’udienza prelimin are,
come è noto, è di dieci giorni, ma l’interpretazion e
oggi condivisa, anche appunto in ragione dell’inter vento
di questa sentenza della Corte Costituzionale, è qu ella
che muove dal combinato disposto degli articoli 429 c. 4
del c.p.p. e 133 delle disposizioni di attuazione d ello
stesso codice. Sancisce la prima di queste disposiz ioni
che il decreto che dispone il giudizio sia notifica to
all’imputato e alla persona offesa almeno 20 giorni
prima della data fissata per il giudizio; la second a
norma sancisce poi che il decreto che dispone il
giudizio sia notificato almeno 20 giorni prima del
giudizio anche agli altri privati non presenti
all’udienza preliminare. E l’interpretazione fatta
propria dalla Corte è dunque nel senso di comprende re
nella locuzione “altre parti private” non presenti
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all’udienza preliminare, non solo il Responsabile C ivile
che citato per l’udienza preliminare non si sia
costituito, ma pure a forziori il Responsabile Civi le
citato direttamente per il dibattimento. Così
testualmente si esprime la Corte, e ho concluso:
“Essendo infatti stabilito che il decreto che dispo ne il
giudizio deve essere notificato alle altre parti pr ivate
diverse dall’imputato che non sono state presenti
all’udienza preliminare, e che tale notifica viene
effettuata a norma dell’art. 429 c, 4 del codice,
risulta testualmente sancito il principio che nei
confronti del Responsabile Civile per l’udienza
preliminare, ed a questa non sia stato presente, de ve
procedersi alla notificazione del decreto stesso al meno
venti giorni prima della data fissata per il giudiz io”.
Se dunque la disciplina processuale assicura il ter mine
dilatorio di 20 giorni al Responsabile Civile citat o per
l’udienza preliminare, e quindi posto in condizione di
prendere conoscenza degli atti e predisporre le cop ie a
difesa, risulterà di tutta evidenza che lo stesso
termine deve a forziori essere assicurato ai fini d ella
citazione del Responsabile Civile per il dibattimen to
ove questi non sia stato citato precedente o non ab bia
spiegato atto di intervento. Almeno, e dunque sotto il
profilo del mancato ricevimento ad oggi della carto lina
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di ritorno rispetto alla posizione del solo ingegne r
Caltagirone, nulla quaestio può esservi rispetto alla
regolarità di citazione; ove altre o diverse eccezi oni
venissero poste ci riserviamo naturalmente di poter
replicare.
PRESIDENTE - Grazie Avvocato. Su questo specifico p unto,
volevo dare la parola all’avvocato Severino, chiede ndo
in particolare se ha ricevuto, e in caso affermativ o
quando, la notifica per Caltagirone, e comunque sul la
richiesta dell’avvocato Accinni che cosa vuole dire .
Difesa Caltagirone, Avv. Severino
AVV. SEVERINO - Grazie Presidente, apprezzo molto l o zelo
della Parte Civile che ha posto domande e ci ha dat o
anche le risposte. Da parte mia, purtroppo non sono in
grado di sciogliere il dubbio perchè io ho verifica to le
notifiche che per certo dovevano arrivare al mio
assistito, cioè quelle relative alla fissazione
dell’udienza, ignorando di questa notifica. Sto com unque
ora facendo verificare in fatto. Da un punto di vis ta di
diritto, farei una brevissima replica sul tema dell a
mancanza di interesse, sul tema dell’asserita manca nza
di interesse a controdedurre sul punto, per il semp lice
fatto che la responsabilità, dal punto di vista del le
conseguenze civili del reato, è una responsabilità
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solidale. E dunque l’estensione della responsabilit à
civile e la condivisione della responsabilità civil e,
sia con altri imputati, sia e soprattutto con un
Responsabile Civile, certamente è tema che è di
interesse di tutti gli imputati. Ora, casualmente,
stiamo parlando di questo, ma credo che sia interes se di
tutti gli imputati avere un Responsabile Civile
regolarmente citante con riferimento a tutte quante le
posizioni, perchè altrimenti la propria personale
responsabilità discendente dal reato in termini di
conseguenza civile non godrebbe comunque della cope rtura
e della solidarietà del Responsabile Civile. Quindi
ritengo che vi sia interesse ad interloquire sul pu nto,
mi riservo, se riuscirò, a dare notizie sul punto d i
fatto al Tribunale, sto cercando di contattare il m io
studio per avere notizie sull’avvenuta notifica. Gr azie.
AVV. SIROTTI - Presidente, su questa specifica ques tione credo
che abbia anche interesse a interloquire il Respons abile
Civile Unipol, a questo punto comparendo al fine di
eccepire la nullità della notifica e solo in subord ine
le altre richieste di esclusione. Se il Tribunale
ritiene.
PRESIDENTE - Se vuole già interloquire, poi sentiam o il
Pubblico Ministero.
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AVV. SIROTTI - Sì, mi costituisco, per Unipol Grupp o
Finanziario, Responsabile Civile, e contestualmente
avanzo richiesta di esclusione per i motivi che
sinteticamente andrò ad esporre.
PRESIDENTE - No, scusate, per andare con un certo o rdine,
sospenderei la questione della richiesta di
estromissione e la proporrei in un secondo momento. Qui
stiamo solo verificando la regolarità delle notific he.
Anche perchè potrebbero avere interesse allora su q uesto
anche gli altri avvocati, mentre qui stiamo
semplicemente valutando la regolarità delle notific he.
Sentirei invece il Pubblico Ministero sulla questio ne
posta dall’avvocato Accinni, e le Difese Coppola.
AVV. SIROTTI - Signor Presidente, credo comunque ch e il
Responsabile Civile, sull’integrazione del
contraddittorio e sulle notifiche fatte per la sua
vocatio in judicium ...
PRESIDENTE - Su questo sì.
AVV. SIROTTI - Allora su questo, quando il Tribunal e riterrà.
PRESIDENTE - No, adesso, lo faccia pure.
Difesa Unipol, Avv. Sirotti
AVV. SIROTTI - Grazie. Credo che le considerazioni del collega
siano palesemente infondate. Infatti la responsabil ità
al fatto illecito, come il Tribunale sa meglio di c hi
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parla, è per definizione una responsabilità solidal e,
ecco che quindi tutti i correi che sono solidalment e
legati dal vincolo della responsabilità civilistica ,
hanno tutti pari interesse a sapere chi eventualmen te
debba rispondere delle conseguenze civilistiche che
possano derivare da un pronunciamento pregiudizievo le in
sede penale a carico degli imputati. Ecco che quind i
l’integrazione del contraddittorio deve essere nei
confronti di tutti e allo stesso modo. Non è che
l’imputato rispetto al quale viene fatta valere la
responsabilità ex 2049 abbia delle caratteristiche
diverse dall’imputato Caltagirone, che ha una
responsabilità solidale al pari di quella dell’inge gner
Consorte o del dottor Sacchetti o del dottor Cimbri , che
sono quelli rispetto ai quali si fa valere il 2049. Il
punto è che tutti questi soggetti sono solidalmente
responsabili, e quindi il Responsabile Civile che
eventualmente venga escusso, la cui responsabilità
civilistica venga fatta valere, paga per tutti e qu indi
tutti hanno uguale interesse. Non è parimente vero,
Presidente e signori Giudici, che non esista un ter mine
per la citazione del Responsabile Civile, l’art. 85
sotto questo profilo è chiaro, ed è stato altresì
chiarito dall’intervento della Corte Costituzionale , e
quindi laddove si dice “la richiesta deve essere
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proposta al più tardi per il dibattimento” art. 83 c. 2,
si intende che quello è l’ultimo termine per la
citazione e deve essere il termine previsto per la
citazione dell’imputato tenendo conto quale sia la prima
data dell’udienza fissata per il processo. Quindi s e il
termine a comparire, come nel caso di procedimento con
celebrazione di udienza preliminare, è di 20 giorni , la
notifica deve essere fatta antecedentemente al vent esimo
giorno previsto per la prima udienza. Dopo di che,
Presidente e signori Giudici, non vi sono rimission i in
termine, questo è un termine a pena di decadenza: 2 0
giorni prima rispetto alla prima udienza ci deve es sere
la citazione del Responsabile Civile e la citazione deve
comprendere tutti i solidalmente responsabili. È ve ro
che l’art. 83 parla in talune delle sue parti al
singolare, quando si riferisce alle notifiche, ma p erchè
parte dall’idea codicistica di un imputato, di un
processo con un solo imputato, con una sola Parte
Civile, con un solo Responsabile Civile. Ovviamente
questo che era il progetto, il sogno del codice del 1989
deve essere poi adattato agli sviluppi successivi e
comunque deve essere adattato ad una realtà in cui gli
imputati sono plurimi, e quindi solidale è la
responsabilità civile che viene fatta valere per fa tto
illecito. Ecco che quindi, Presidente e signori Giu dici,
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in prima battuta chiedo l’esclusione del Responsabi le
Civile, su questo specifico punto, eccependo la nul lità
della notifica per difetto della notifica stessa a uno
degli imputati, in particolare Caltagirone. Riservo
ulteriori richieste qualora il Tribunale dovesse
respingere questa eccezione.
PRESIDENTE - Grazie. Il Pubblico Ministero.
Pubblico Ministero, Dott. Orsi
P.M. DOTT. ORSI - Credo che le questioni siano due, la
notifica all’imputato Coppola, che effettivamente
occorre rifare. Quanto invece alla questione del
Responsabile Civile, in linea di principio gli impu tati
hanno interesse a che ci siano quanti più responsab ili
civili possibile. Qui però la questione si ribalta se si
vede la vicenda dal punto di vista del Responsabile
Civile, il quale ha interesse a costituire un rappo rto
con tutti gli imputati, dal momento che la
responsabilità del reato è solidale. Quindi mi semb ra
che in linea di principio sia corretto che la notif ica
attinga a tutti, manca però un elemento di fatto, c ioè
non sappiamo se la notifica è pervenuta o meno.
PRESIDENTE - Avvocato, non sa darci nessuna indicaz ione?
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AVV. SEVERINO - No, non ho ancora risposte dal mio studio,
signor Presidente.
PRESIDENTE - Va bene, noi cominciamo a ritirarci su lle altre
questioni.
AVV. SEVERINO - Mi dispiace, perchè magari il probl ema è
risolto a monte.
PRESIDENTE - C’è una costituzione di Parte Civile, prima,
Avvocato, c’è una nuova costituzione.
AVV. DONZELLI - Avvocato Donzelli, per il Codacons.
Il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio. Rien tra il
Tribunale e il Presidente dà lettura dell’ordinanza che viene
allegata al verbale di udienza.
PRESIDENTE - Diamo atto che l’avvocato Paola Severi no ha
comunicato al Collegio che la notifica per conto di
Caltagirone Francesco, relativamente alla citazione del
Responsabile Civile Unipol, è pervenuta al suo stud io il
9 dicembre 2009. E quindi non si pone più la questi one.
Per quanto riguarda Stefanini, il Tribunale ha
verificato la regolarità della notifica e quindi ne
viene dichiarata la contumacia.
Per quanto riguarda le posizioni di Coppola, Grazio li e Fazio,
il Tribunale, sulle questioni relative alla costitu zione delle
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Parti, preso atto dei rilievi in proposito svolti d alla Difesa
di Danilo Coppola; rilevato che Coppola ha eletto d omicilio
presso il difensore avvocato David Santodonato il 2 9/10/2008,
mentre il decreto che dispone il giudizio è stato n otificato
presso l’abitazione dell’imputato e non consegnato a lui
personalmente in epoca successiva alla suddetta ele zione; che
per l’imputato Fazio manca la cartolina relativa al l’avvenuta
notifica a mezzo posta; che per l’imputato Grazioli la
raccomandata non risulta ritirata personalmente dal l’avvocato
Gismondi, difensore domiciliatario, contrariamente a quanto
prevede l’art. 7 ultimo comma della legge 890 dell’ 82, come
modificata dalla legge n. 31 del 2008; che pertanto occorre
rinnovare la notifica ai suddetti imputati presso i rispettivi
difensori domiciliatari; per questi motivi dispone la notifica
del decreto che dispone il giudizio e dell’estratto del
presente verbale agli imputati Danilo Coppola press o
l’avvocato David Santodonato, con studio in Roma vi a Trionfale
n. 5637; Antonio Fazio presso l’avvocato Franco Cop pi, con
studio in Roma viale Bruno Buozzi n. 3; Giulio Graz ioli presso
l’avvocato Emanuela Gismondi, con studio in Roma vi a Fulceri
Paulucci De Calboli n. 60. Ritenuta l’urgenza in ra gione della
presenza di numerose parti processuali e della comp lessità del
dibattimento in relazione al termine di prescrizion e, dispone
che le predette notifiche avvengano a mezzo ufficia le
giudiziario con la massima urgenza. Rinvia il giudi zio
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all’udienza che il Collegio ha individuato in una d ata - adesso
poi vediamo se va bene - il 15 marzo 2010 alle ore 9.00.
AVV. DE MATTEIS - Signor Presidente, scusi se la in terrompo,
per correttezza, l’elezione di domicilio di Danilo
Coppola è stata modificata contestualmente alla nuo va
nomina a nostro favore.
PRESIDENTE - Grazie, per evitare.
AVV. DE MATTEIS - Quindi presso lo studio del profe ssor
Pecorella.
PRESIDENTE - Allora è questa del 7 gennaio 2010,
effettivamente, allora il 7 gennaio 2010 Danilo Cop pola
ha dichiarato di eleggere domicilio presso lo studi o
dell’avvocato Pecorella in Milano, via Podgora 11.
Quindi in questo senso viene modificata l’ordinanza .
Grazie Avvocato.
AVV. SIROTTI - Presidente, chiedo scusa, per quanto riguarda
la richiesta di esclusione per altri motivi del
Responsabile Civile, la prossima udienza?
PRESIDENTE - Oggi non sono costituite tutte le part i, quindi
non possiamo discutere delle altre questioni. Allor a,
l’udienza individuata è quella del 15 marzo, in que sta
udienza il Tribunale intende, sperando che le notif iche
siano regolari, acquisire tutte le questioni a ques to
punto, cioè sia quelle relative all’esclusione dell e
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parti che le altre eccezioni preliminari. E avrebbe
individuato, probabilmente saranno tali da non
consentire al Tribunale di... almeno, se fosse poss ibile
decidere nella stessa giornata lo faremo, ma se per caso
fossero di particolare complessità potremmo poi rin viare
all’udienza del 22 di marzo.
(seguono accordi tra il Collegio e le Parti in meri to al
calendario delle prossime udienze)
PRESIDENTE - Allora, facciamo così, io invito tutti i
difensori, per piacere, nel giro di una settimana d i
depositare in cancelleria un elenco dei propri
impedimenti già attuali, con calendari, precisando
peraltro se si tratta di difensori unici o no, perc hè è
chiaro che altrimenti un processo così non lo farem o
mai. Tenuto anche conto che il Collegio ha numerosi
altri processi e impedimenti, io purtroppo il marte dì
sono sempre in Consiglio giudiziario, e quindi è un a
giornata in cui non posso comunque. Allora, il rinv io lo
facciamo il 18 di marzo, con prosecuzione per tutta la
fase preliminare abbiamo detto al 25. Quindi vi pre go
per queste due date di non avere altri impegni. Se poi
mi fate pervenire questi vostri calendari, per la d ata
del 18 marzo, qualora poi si rendesse necessario... e
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comunque tenendo presente che è intenzione del Coll egio
fare più di un’udienza alla settimana. Se per caso i
difensori che intendono sollevare delle questioni
volessero fare delle brevi note scritte anche, può
essere utile per il Collegio per incominciare a val utare
le questioni e le eccezioni preliminari. Grazie.
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