VERSO NUOVI PERCORSI DI RESPONSABILITA’ E AUTONOMIA
INFORMATIVA SULLE POLITICHE EUROPEE IN MATERIA DI
DISABILITA’
L’APPROCCIO ALLA DISABILITA’
CARITATIVO – ASSISTENZIALE MEDICO SOCIALE
APPROCCIO CARITATIVO - ASSISTENZIALE
La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di aiuto;
Le soluzioni sono di tipo istituzionale o monetario;
I protagonisti sono gli operatori che si prendono cura della persona.
APPROCCIO MEDICO
La società ha un problema: la persona con disabilità ha bisogno di cure e riabilitazione;
Le soluzioni sono ospedali o centri specializzati;
I protagonisti sono gli operatori sanitari.
APPROCCIO SOCIALE
La società è un problema per le PcD: la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti;
Le soluzioni sono l’eliminazione delle discriminazioni per favorire le pari opportunità;
I protagonisti sono le PcD e le loro organizzazioni
I DOCUMENTI INTERNAZIONALI
Dichiarazione dei diritti delle PcD; 1975
Anno internazionale delle P.Handicappate; 1981
Decennio ONU delle P.Handicappate; 1983-1992
Convenzione del Fanciullo; 1989
Regole Standard Pari Opportunità; 1993
LE REGOLE STANDARD ONU
Condizioni preliminari per una uguale partecipazione
1. Accrescimento consapevolezza2. Assistenza medica3. Riabilitazione4. Servizi di sostegno
European Disability Forum (EDF)
15 Consigli Nazionali + Islanda e Norvegia
70 ONG Europee Consigli Nazionali Paesi
dell’Accesso www.edf-feph.org
Consiglio Nazionale sulla Disabilità
35 Associazioni Nazionali Rappresentante Italia presso il
Forum Europeo sulla Disabilità (EDF)
E-mail: [email protected] www.edf-feph.org
TRATTATO DI AMSTERDAM
Art. 13: ……. il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
DIRETTIVA EU 78/2000 Parità di trattamento nell’occupazione ed impiego
Discriminazione diretta Discriminazione indiretta Accomodamento ragionevole Onere della prova
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NIZZA 2000
Art. 21: stabilisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla disabilità
Art 26: riconosce quale diritto fondamentale “il diritto delle PcD di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita sociale”.
VERSO UN’EUROPA SENZA OSTACOLI PER LE PERSONE CON DISABILITA’
COM (2000) 284 definitivo La parità di opportunità per le
persone con disabilità è la nuova strategia per la Comunità Europea
Dichiarazione dell’Anno 2003 Anno Europeo delle Persone con Disabilità
DICHIARAZIONE DI MADRID
Punto di partenza per analisi situazione PcD;
Pone le basi per la piena integrazione;
Lotta alla discriminazione, all’esclusione sociale, alla povertà;
Non discriminazione + azioni positive = inclusione sociale.
CONVENZIONE ONU
Approccio basato sui diritti umani; Evoluzione delle norme
internazionali; Rafforzamento coerenza tra azione
interna e internazionale dell’UE; Riconoscere l’utilità di uno
strumento internazionale giuridicamente vincolante.
CONVENZIONE DEL FANCIULLO
I quattro valori basilari non discriminazione (art.2), l’interesse superiore del
fanciullo (art.3), diritto alla vita, alla
sopravvivenza ed allo sviluppo (art.6),
rispetto dell’opinione del fanciullo (art.12),
LA CONVENZIONE DEL FANCIULLO
I quattro grandi temi: Partecipazione Realizzazione Sopravvivenza e benessere Protezione
PARTECIPAZIONE
diritto di espressione e associazione (art. 12, 15)
diritto di accesso all'informazione (art. 13, 17)
diritto di partecipazione alla vita culturale e artistica (art. 31)
REALIZZAZIONE
diritto all'istruzione (art. 28, 29) diritto alla famiglia (art. 20, 21) diritto per le minoranze alla propria
lingua, cultura, religione (art. 30) diritto di esprimere pienamente i
propri talenti e le proprie potenzialità (art. 29)
diritto per i bambini disabili a cure speciali (art. 23)
SOPRAVVIVENZA E BENESSERE
diritto a un livello di vita sufficiente (art. 3, 27)
diritto a una vita sana e sicura (art. 6, 27)
diritto alla salute e ai servizi sanitari (art. 24, 25, 26)
diritto allo svago e al riposo (art. 31)
PROTEZIONE
diritto a trattamenti speciali in caso di arresto (art. 37,40)
diritto a speciale protezione in caso di guerra (art. 38, 39)
diritto a protezione contro lo sfruttamento, il maltrattamento e l'abuso (art. 19, 32, 34)
ARTICOLO 23
Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
LA PAROLA “SPECIALE”
Segregazione Elusione Approccio ai bisogni individuali
ARTICOLO 3
Il superiore interesse del fanciullo: basta conoscerlo? Interesse superiore rispetto agli
interessi contrapposti persona e non soggetto imperfetto scale giuste delle priorità
OPPORTUNITA’ E LIMITI
- Attività di monitoraggio internazionale- Le realtà più attive nella tutela
dell'infanzia tendono a considerare il bambino con disabilità al di fuori della loro programmazione
- Lo stesso modello di report proposto dal Comitato internazionale confina la disabilità in uno spazio a sé, nel quadro delle attività a difesa della salute. In qualche modo ciò veicola un'idea non inclusiva
PUNTI CRITICI
attenzione quasi esclusiva sul tema del diritto all'istruzione
integrazione scolastica / educazione inclusiva
supporto alla famiglia / cultura dei diritti del bambino
NON DISCRIMINAZIONE
inteso come il diritto di TUTTI i bambini, senza distinzione di sorta, a veder riconosciuti tutti i principi e le norme enunciate nella convenzione, con particolare attenzione ai gruppi di bambini più vulnerabili ed alle possibili disparità economiche tra le diverse aree geografiche del territorio.
DIRITTO ALLA VITA
Inteso come ambito a cui si ricollegano tutte le dimensioni relative alla promozione della salute, alle cure necessarie per garantire un ottimale sviluppo psicofisico, alla protezione ed alla tutela dell’incolumità fisica e psicologica del bambino.
DIRITTO ALLO SVILUPPO
concetto che sottintende tutte le tematiche relative alla crescita cognitiva, sociale, culturale ed affettiva del bambino nella prospettiva del pieno sviluppo della sua personalità.
DIRITTO OPINIONE E PARTECIPAZIONE
Intesa come l’insieme delle opportunità, delle possibilità e degli strumenti forniti al bambino di modificare ed interagire in modo significativo ed in accordo con le proprie capacità evolutive, con le circostanze contestuali che direttamente o indirettamente lo coinvolgono.
CONCLUSIONI
sviluppare l'applicabilità di tutti i diritti stabiliti dalla convenzione a ogni bambino, compresi i bambini con disabilità
superare la tendenziale invisibilità del bambino con disabilità nei contesti pensati per l'infanzia in generale