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Claudio Clemente Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia - UIF
Bolzano, 17 aprile 2015
“VOLUNTARY DISCLOSURE” NEL
CONTRASTO AL RICICLAGGIO ED IL
RUOLO DELLA UIF
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Agenda
1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
2. Collaborazione volontaria e obblighi antiriciclaggio
3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter
4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
5. Considerazioni conclusive
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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
STRUMENTI DI REAZIONE
REPRESSIONE
AUTORITÀ GIUDIZIARIA
NORME PENALI
ACCERTAMENTO DEI
REATI E PUNIZIONE DEI
COLPEVOLI
PREVENZIONE
AUTORITÀ PUBBLICHE e
OPERATORI PRIVATI
LEGISLAZIONE
ANTIRICICLAGGIO
OSTACOLARE L’UTILIZZO
DI PROVENTI ILLECITI E
PROTEGGERE
L’ECONOMIA LEGALE
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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL
RICICLAGGIO È AFFIDATA A
AUTORITÀ PUBBLICHE INTERMEDIARI E ALTRI OPERATORI
INTERESSE PUBBLICO: evitare che
l’economia criminale contamini il
sistema economico-finanziario
INTERESSE PRIVATO: controllare i
rischi legali e di reputazione
connessi con il coinvolgimento in
attività illecite
Alle autorità investigative e alle
Autorità di vigilanza di settore, è
stata affiancata la Financial
Intelligence Unit (FIU)
Sono destinatari degli obblighi di
collaborazione previsti dalla
legislazione antiriciclaggio (adeguata
verifica, registrazione e segnalazione
delle operazioni sospette)
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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
FUNZIONI DELLA UIF
• Riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette
• Analizza i flussi finanziari al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio
• Emana istruzioni in materia di segnalazioni
• Elabora indicatori di anomalia e modelli e schemi rappresentativi di
comportamenti anomali
• Collabora con l’Autorità giudiziaria, gli organi delle indagini e le Autorità
di vigilanza di settore
LA UIF ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI
IN PIENA AUTONOMIA E INDIPENDENZA
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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
UIF
• Organi investigativi
• A.G.
• Feedback segnalanti
• Studi
• Analisi
Classificazione:
• per rischio
• per tipologia
• Matching
• Consultazione archivi
• Fonti aperte, etc.
• SOS
• Informative FIU
• Flussi finanziari
(S.AR.A)
La UIF esamina le segnalazioni di operazioni sospette per
valutarne la fondatezza, seguire l’origine e la destinazione dei
fondi, fornendo tutti gli elementi informativi suscettibili di
contribuire a orientare le successive eventuali indagini
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10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
12.544 14.602
21.066
37.321
49.075
67.047 64.601
71.758
Trend della collaborazione attiva
Numero di SOS
1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DISTINTE
PER TIPOLOGIA DI SEGNALANTE
ANNO 2014
BANCHE E POSTE82%
INTERMEDIARI
FINANZIARI DIVERSI DA BANCHE E POSTE
13%
PROFESSIONISTI
3%
OPERATORI NON
FINANZIARI2%
1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
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RIPARTIZIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE NEL
2014 IN BASE ALLA REGIONE IN CUI È AVVENUTA
L’OPERATIVITÀ SEGNALATA
Le segnalazioni
inviate dal Trentino
Alto Adige nel 2014
sono state 809, in
aumento del 32%
rispetto alle 613
segnalazioni giunte
alla UIF nel 2013
1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
1. Indicatore territoriale di utilizzo anomalo di contante
L’utilizzo osservato è confrontato
con quello previsto da un
modello econometrico, basato
sui fondamentali economici.
Percentuale di utilizzo anomalo
L’ANALISI QUANTITATIVA E LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI RICICLAGGIO
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1. Il ruolo della UIF nel contrasto al riciclaggio
L’ANALISI QUANTITATIVA E LA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DI RICICLAGGIO
2. Bonifici verso Paesi a rischio (in rapporto al totale dei bonifici verso l’estero; fonte: Sara – II semestre 2014)
L’incidenza dei flussi
verso i Paesi a rischio è,
in genere, maggiore al
Nord.
Il Trentino-Alto Adige è
una delle eccezioni, con
una quota tra le più basse
del Nord-Italia (i Paesi a
rischio sono quelli delle
liste ufficiali).
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B E S T P R A C T I C E S G AF I D E L 2 0 1 2
P r o g r a m m i n a z i o n a l i d i
r e g o l a r i z z a z i o n e f i s c a l e :
p o s s i b i l i r i s c h i
2. Collaborazione volontaria e obblighi antiriciclaggio
P
Possono essere sfruttati dalla criminalità allo scopo di rendere utilizzabili attività finanziarie e patrimoniali di
origine illecita
Il livello di rischio varia a seconda delle
caratteristiche di ciascun programma
Le «a m n i s t i e f i s c a l i » e i «r i m p a t r i d i f o n d i » previsti nell’ambito del programma accrescono il rischio di riciclaggio in quanto:
possono generare elevati flussi finanziari
transfrontalieri
possono indurre gli intermediari finanziari a ritenere i fondi legittimi in virtù dell’adesione al
programma
la verifica dell’effettiva legittimità delle attività finanziarie può essere
ostacolata dal fatto che le relative informazioni sono
detenute in differenti giurisdizioni
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I «FOUR BASIC PRINCIPLES» (confermati nel 2013 dal Moneyval)
Effettiva applicazione dei
presidi antiriciclaggio
Nessuna deroga alle misure previste
dalle Raccomandazioni
GAFI
Garanzia di cooperazione fra le autorità nazionali
Garanzia di cooperazione
internazionale tra le autorità dei paesi
di provenienza e quelle di rimpatrio
dei fondi
B E S T P R A C T I C E S G A F I D E L
2 0 1 2
P r o g r a m m i n a z i o n a l i d i
r e g o l a r i z z a z i o n e
f i s c a l e
2. Collaborazione volontaria e obblighi antiriciclaggio
I programmi italiani di regolarizzazione fiscale
sono in linea con i princìpi internazionali?
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3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter
S c u d o f i s c a l e - t e r
• Dichiarazione riservata agli intermediari abilitati
• Anonimato nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
• Non punibilità di alcuni reati fiscali, di falso e societari qualora commessi per eseguire o occultare i predetti reati fiscali
• Deroga agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette relativamente ai casi di non punibilità
C o l l a b o r a z i o n e v o l o n t a r i a
• Dichiarazione nominativa all’Amministrazione finanziaria
• Comunicazione dell’avvenuta collaborazione volontaria dall’Agenzia delle Entrate alla Autorità Giudiziaria
• Non punibilità di alcuni reati fiscali e di riciclaggio, impiego e autoriciclaggio relativi ai predetti reati fiscali
• Nessuna deroga agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
UN CONFRONTO TRA LO SCUDO
FISCALE-TER E LA PROCEDURA
DI COLLABORAZIONE
VOLONTARIA
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3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter
COERENZA CON GLI STANDARD
INTERNAZIONALI E CON LA DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO
Scudo fiscale-ter
• NON COERENTE con gli standard internazionali
• Circolari MEF del 12/10/2009 e 16/2/2010: applicazione dei presidi antiriciclaggio e deroga all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette se sussistono ipotesi di reato non punibili
• Comunicazione UIF del 24/2/2010: valutazione del sospetto anche per operazioni di scudo già perfezionate
Collaborazione volontaria
• COERENTE con i quattro principi del GAFI
• Circolare MEF del 9/01/2015: la collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione dei presidi di prevenzione
• Gli obblighi di a d e g u a t a v e r i f i c a , r e g i s t r a z i o n e e s e g n a l a z i o n e di operazioni sospette restano i m m u t a t i
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3. Collaborazione volontaria vs. scudo fiscale-ter
ALCUNI DATI SULLO SCUDO
FISCALE-TER
Dal 2009 al 2012 circa 1 . 2 0 0
s e g n a l a z i o n i di operazioni
sospette pervenute alla
UIF
Sono emersi alcuni cas i
par t i co la r -mente
s ign i f i ca t i v i
La UIF ha condotto a c c e r t a m e n t i
m i r a t i che, in taluni casi, hanno comportato
l’a v v i o d i p r o c e d u r e
s a n z i o n a t o r i e per omessa
segnalazione e comunicazioni
all’Autorità giudiziaria
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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
«Quando i destinatari degli obblighi sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare» che siano in corso, compiute o tentate
operazioni di riciclaggio di beni provenienti da
un’attività criminosa (artt. 2 e 41 del d.lgs. 231/2007)
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE:
non richiede necessaria-
mente la “conoscenza”
di un determinato
reato
è un atto distinto dalla denuncia di
fatti penalmente
rilevanti
rappresenta l’esito di una valutazione
supportata da obiettive
circostanze di fatto
è fondata sulle
competenze tecniche del segnalante
non costituisce violazione
degli obblighi di segretezza e del segreto professionale
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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
QUALI RAPPORTI TRA
COLLABORAZIONE
VOLONTARIA E
COLLABORAZIONE
ATTIVA? Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio d e v e
v a l u t a r e , anche dopo la conclusione della procedura, l’eventuale attività criminosa (anche se non punibile)
commessa dal soggetto che aderisce alla collaborazione volontaria, tenendo conto, ad esempio:
del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza disponibile
del profilo economico-finanziario del cliente
delle informazioni relative all’origine dei fondi, specie se interessano Paesi a rischio
di eventuali elementi di sospetto relativi anche a reati diversi da quelli fiscali
La
collaborazione
volontaria
esclude la
punibilità per
alcuni reati, ma
non elimina
l’origine
illecita delle
attività
finanziarie
regolarizzate
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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
Quali casi possono rilevare per una
segnalazione di operazioni sospette da
parte di un intermediario finanziario
nell’ambito di movimentazioni riferibili alla
collaborazione volontaria?
Solo in
presenza di
elementi di
sospetto
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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
I professionisti sono tenuti a segnalare
eventuali operazioni sospette rilevate
nell’espletamento delle pratiche per la
collaborazione volontaria?
IN GENERALE L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
NON SI APPLICA
(art. 12, c. 2, d.lgs. 231/2007 – Racc. GAFI n. 23) p e r l e i n f o r m a z i o n i r i c e v u t e d a l c l i e n t e o c h e l o
r i g u a r d a n o , s e o t t e n u t e n e l l ’ a m b i t o d i
esame della posizione
giuridica del cliente
difesa o
rappresentanza del cliente in un
procedimento giudiziario
consulenza sull’eventualità di
intentare o evitare un procedimento
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4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
In quali casi, quindi, il
professionista deve valutare le
operazioni connesse alla VD ai
fini della segnalazione di
operazioni sospette?
NO
SI
SI
Esame della posizione giuridica finalizzato a
valutare l’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria, in assenza di conferimento dell’incarico
(faq del MEF)
Svolgimento dell’incarico per la procedura di
collaborazione volontaria
Dopo la conclusione della procedura di
collaborazione volontaria, in caso di utilizzo dei
proventi regolarizzati
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La segnalazione di operazioni sospette costituisce
adempimento di un obbligo di legge, non derogato (e
non derogabile) dalla normativa sulla collaborazione
volontaria
4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
PERCHÉ INVIARE LA
SEGNALAZIONE
ALLA UIF NEI CASI
DOVUTI?
La segnalazione di operazioni sospette risponde a finalità
di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio
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EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
PROFILI FISCALI
• La valutazione degli effetti fiscali conseguenti alla collaborazione volontaria è compiuta dall’Agenzia delle Entrate
PROFILI PENALI • Le attività criminose commesse dal segnalato non sono punibili se rientranti nelle
ipotesi previste dalla legge 186/2014. La valutazione degli effetti penali è comunque rimessa all’Autorità giudiziaria dopo la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate
PROFILI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
• L’eventuale segnalazione di operazioni sospette connessa alla
collaborazione volontaria prescinde dai due precedenti profili ed è utilizzata per le attività di analisi operativa e strategica della UIF nonché per la collaborazione con le altre FIU
4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
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• scambi di informazioni ai fini fiscali disciplinati da appositi accordi stipulati fra Paesi (es. accordi con Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco; accordi stipulati in attuazione della direttiva 2014/107/UE)
• ampliamento della collaborazione internazionale tra FIU (i reati fiscali sono ora espressamente previsti dagli standard internazionali e dalla IV direttiva AML quali reati presupposto di riciclaggio)
Rischi fiscali
• per i reati commessi dal soggetto che, avendone i requisiti, non aderisce alla procedura di VD (compreso l’autoriciclaggio)
Rischi penali
Rischi in caso di non adesione alla
procedura di collaborazione volontaria
4. Collaborazione volontaria e collaborazione attiva
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE