XVII LEGISLATURA - RAPPORTO CONCLUSIVO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Elenco leggi e decreti-legge di interesse MEF
GOVERNO LETTA
Estremi Oggetto Sunto misure più rilevanti
Decreto Legge 21 maggio
2013, n. 54 (G.U. n. 117 del 21 maggio 2013) Convertito con Legge 18 luglio 2013, n. 85 (G.U. n. 168 del 19 luglio 2013)
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo
Viene sospeso il versamento della prima rata IMU per abitazioni principali non di lusso, anche se appartenenti alle cooperative edilizie, nonché per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali. Al fine di ridurre i costi della politica, istituisce il divieto di cumulo tra le indennità parlamentari e quelle spettanti ai membri del Governo. Incrementa il finanziamento della cassa integrazione guadagni nonché dei fondi per l’occupazione e la formazione.
Decreto Legge 21 giugno
2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21 giugno 2013) (suppl.ord.) Convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) (suppl.ord.)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Contiene novità in materia di giustizia civile e fondo di garanzia per le PMI; prevede crediti agevolati alle aziende per l'acquisto di macchinari; disposizioni sulla nuova agenda digitale, modifiche in tema di riscossione e Università. Per gli aspetti di interesse si segnalano: Equitalia: si dispone l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore, se adibito ad abitazione principale (esclusi gli immobili di lusso - ville e castelli); si amplia la possibilità di rateizzazione dei debiti tributari: fino a 72 rate
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mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, ulteriori 72 rate mensili (ambedue aumentabili a 120 rate). Fondo di garanzia delle PMI - Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo viene disposta la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo. Con la legge di stabilità è stato previsto un rifinanziamento che consente di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.
Decreto Legge 28 giugno
2013, n. 76 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013) Convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013)
Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
Tra le principali misure si segnalano: la proroga del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno; l’ampliamento della platea delle società che possono accedere alle agevolazioni fiscali per le start-up innovative, con proroga al 2016 della detrazione IRPEF del 19% e deduzione IRES del 20% in favore dei soggetti che investono nel capitale sociale di start up (detrazione incrementata a 25% e 27% nel caso di start up a vocazione sociale e start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico); l’accelerazione delle procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013; L’autorizzazione di un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la
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Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro, per la messa in sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl; il differimento dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22 per cento; l’introduzione di limiti più flessibili di indebitamento degli enti locali.
Decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 9 agosto 2013) Convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2013)
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione, e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo
Tra le varie disposizioni, al fine di risanare le fondazioni liriche in gravi difficoltà economiche e rilanciarne l’attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore di tali fondazioni di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni.
Decreto Legge 31 agosto
2013, n. 102 (G.U. n. 204 del 31 agosto 2013) (suppl.ord.) Convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013)
Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici
Dispone l’abolizione della prima rata IMU per le abitazioni principali (rata già sospesa dal d.l. 54/2013). Inoltre dispone l’esenzione IMU, dal 1° luglio 2013, per gli immobili non locati posti in fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale destinazione. A decorrere dal 2014 dispone l’esenzione IMU per gli immobili destinati alla ricerca scientifica. A decorrere dal 1° luglio 2013, equipara ad abitazione principale l’unità immobiliare adibita a tale scopo, anche se appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa. Prevede l’equiparazione ad abitazione principale, con decorrenza 2014, dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Dispone l’esclusione del requisito di dimora abituale e di
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residenza anagrafica, ai fini della qualificazione di abitazione principale non di lusso, per il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e alla carriera prefettizia. Prevede che, con riferimento alla seconda rata dell'anno 2013 dell'IMU, i comuni possano equiparare all'abitazione principale le abitazioni non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Si dispone altresì il ristoro ai comuni del minor gettito IMU che ne consegue. Viene ridotta dal 19% al 15% l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato. Viene data la possibilità ai comuni di applicare per l’anno 2013 la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, secondo criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria. Previsione per la Cassa depositi e prestiti di fornire alle banche operanti in Italia la provvista finanziaria per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale.
Decreto Legge 15 ottobre
2013, n. 120 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013) (suppl. ord.) Convertito con Legge 13
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione
Il provvedimento dispone: - per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ad incrementare, il contributo erariale ai comuni;
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dicembre 2013, n. 137 (G.U. n. 293 del 14 dicembre 2013)
- l’esclusione del contributo in argomento, dalle entrate finali dell’ente considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013; - la quantificazione in 1.050.000 euro a decorrere dal 2014 degli oneri per il bilancio dello Stato in termini di minori interessi attivi derivanti dall’utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti; - l’accantonamento delle disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese del bilancio dello Stato per ciascun Ministero in modo da assicurare un miglioramento dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di 595 milioni di euro per il 2013; - che le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscano (con alcune eccezioni) economia di bilancio al termine dell’esercizio.
Decreto Legge 30
novembre 2013, n. 133 (G.U. n. 281 del 30 novembre 2013) Convertito con Legge 29 gennaio 2014, n. 5 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014) (suppl.ord.)
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia
Dispone l’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU per l’anno 2013 per i seguenti immobili: non di lusso adibiti ad abitazione principale; appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; assegnati dagli IACP; assegnato all’ex-coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia o appartenente alla carriera prefettizia; terreni agricoli; fabbricati rurali ad uso strumentale. Incrementa, per l’anno 2013, gli acconti IRES e IRAP
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dovuti dagli enti che operano nel settore creditizio, finanziario e assicurativo, inclusa la Banca d’Italia. Per l’anno 2013 i medesimi soggetti sono inoltre tenuti al versamento di una addizionale IRES fissata in misura pari all’ 8,5%. Viene altresì introdotto l’obbligo di effettuare un versamento in acconto da parte dei soggetti che, in regime del risparmio amministrato, applicano l’imposta sostitutiva. Consente di applicare, alle procedure di dismissione di immobili pubblici, la disciplina della sanatoria di irregolarità in materia edilizia. La domanda di sanatoria può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile. Possibilità per l’Agenzia del demanio di vendere a trattativa privata immobili ad uso non prevalentemente abitativo o immobili appartenenti agli enti territoriali. Si prevede l’avvio di procedimenti di tutela e valorizzazione di beni immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico o ambientale, da mantenere di proprietà dello Stato. Introduce disposizioni in materia di governance della Banca d'Italia: istituto di diritto pubblico, indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, ridefinendo il regime delle partecipazioni al capitale della Banca (possono appartenere solo a banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede
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legale e amministrazione centrale in Italia, fondazioni bancarie, enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede in Italia, fondi pensione), autorizzando l'Istituto a procedere ad un aumento di capitale fino all'importo di euro 7,5 mld mediante utilizzo di riserve statutarie. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 % del capitale. Il limite massimo della partecipazione è fissato al 3 % del capitale.
Legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013) (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
L'intervento disposto con la legge di stabilità contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di
consolidamento dei saldi di finanza pubblica indicati
nella Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013. Le misure incluse nel
provvedimento hanno un effetto moderatamente
espansivo nel 2014, nel quale le risorse utilizzate per la manovra eccedono quelle reperite per circa 2,7 miliardi di euro che, pur elevando corrispondentemente il disavanzo di bilancio dell'anno, che è previsto arrivare al 2,5% del PIL, lo mantengono comunque all'interno del quadro
programmatico di finanza pubblica previsto nella Nota. Per il biennio successivo, invece, le misure producono un effetto restrittivo, con una eccedenza delle risorse reperite rispetto a quelle utilizzate per circa 3,5 miliardi nel 2015 e 7,3 miliardi nel 2016, in modo da consentire il conseguimento degli obiettivi di indebitamento, rispettivamente dell'1,6 per cento nel 2015 e dello 0,8 per cento l'anno successivo, indicati nella Nota suddetta.
- In materia fiscale, si segnala il riordino della
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tassazione immobiliare, con l'istituzione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: da una parte, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dall'altra, l'erogazione di servizi comunali, articolato in un
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- Viene modificata la disciplina IMU che, dal 2014
non si applicherà all'abitazione principale e alle
relative pertinenze. Inoltre, si assoggetta a IRPEF
solo il 50% del reddito degli immobili ad uso
abitativo non locati.
- Si istituisce il Fondo per la riduzione della
pressione fiscale, utilizzando le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica nonché quelle che si stima di incassare dalle attività di contrasto all'evasione fiscale.
- Per quanto riguarda la finanza territoriale, vengono
in rilievo, principalmente, le misure relative al patto
di stabilità interno per il quale si ridefiniscono gli obiettivi per gli anni 2014-2017, per le regioni al fine di limitare ulteriormente il tetto di spese complessive
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consentito; viene reso permanente il divieto per regioni ed enti locali di ricorrere a strumenti
finanziari derivati, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge (comma 572) e, per una migliore trasparenza, si introduce una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e società partecipate dalle stesse.
- Viene disposto il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni coinvolti dal sisma e in scadenza nel 2013 e 2014, al 2° anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
- Per quanto concerne la razionalizzazione della spesa, si segnalano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, tra cui principalmente l'affidamento al Commissario
straordinario per la spending review, il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.520 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri.
- Altre misure per il settore pubblico concernono il
divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte
di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine.
- Per quanto riguarda il settore agricolo, specifiche
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disposizioni sono destinate ai giovani imprenditori
agricoli, per i quali si prevede, tra l'altro, una riserva del 20% per l'affitto dei terreni demaniali agricoli. Oltre agli interventi di carattere fiscale sugli immobili
agricoli, vengono ripristinate le agevolazioni
previste per la piccola proprietà contadina e la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.
Decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150 (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013) Convertito con Legge 27 febbraio 2014, n. 15 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2014)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Introduce, tra le altre, le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
Proroga i termini per l’attuazione della delega per la riforma organica della contabilità degli enti pubblici;
proroga le disposizioni in materia di utilizzo della cd. flessibilità di bilancio da parte delle Amministrazioni centrali;
proroga i poteri di controllo della Banca d’Italia sugli agenti e sui mediatori creditizi a fini di tutela del mercato creditizio.
Decreto Legge 28
gennaio 2014, n. 4 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2014) Convertito con Legge 28 marzo 2014, n. 50 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2014)
Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
Sopprime le disposizioni della legge di stabilità 2014 finalizzate alla razionalizzazione delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 15 del TUIR, aumentando conseguentemente gli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review previsti dalla legge di stabilità 2014. Incrementa il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 dicembre 2014.
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contributivi Introduce una norma interpretativa volta a prevedere espressamente l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. Introduce l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, anche se di valore complessivo fino a 10.000 euro. Dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 ovvero nei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014. Per i medesimi soggetti si prevede la possibilità di chiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui su immobili inagibili. Consente di differire sino a due anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.
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GOVERNO RENZI
Estremi Oggetto Sunto misure più rilevanti
Decreto Legge 6 marzo
2014, n. 16 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2014) Convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68 (G.U. n. 102 del 5 maggio 2014)
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche
Introduce le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
facoltà per i comuni di applicare la maggiorazione sull’aliquota massima della TASI.
Differimento dei termini per la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (cd. rottamazione delle cartelle).
Aumento delle possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti in pre-dissesto.
Proroga di un anno del termine di dismissione delle partecipazioni delle PP.AA. in società cd. non strumentali.
Possibilità per gli enti locali di assumere nuovi mutui oltre i limiti fissati dalla normativa in essere, per favorirne gli investimenti.
Anticipo di una quota del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Modalità di riparto del Fondo di riequilibrio provinciale per il 2014.
Piano triennale per il rientro dal disavanzo di Roma Capitale.
Decreto Legge 14 marzo
2014, n. 25 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014) Convertito con Legge 12 maggio 2014, n. 75 (G.U. n. 109 del 13 maggio 2014)
Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell’attività di vigilanza della Banca d'Italia
Il decreto consente alla Banca d’Italia, ai fini dell’esercizio di valutazione approfondita (comprehensive assessment) condotto dalla BCE, di avvalersi di soggetti terzi per l’esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. L’istituzione del meccanismo di vigilanza unico nell’autunno
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2014 rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione dell’unione bancaria in Europa, volta a dare vita a un quadro finanziario integrato per salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche. Le sue componenti saranno il meccanismo di vigilanza unico e i nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi.
Decreto Legge 24 aprile
2014, n. 66 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2014) Convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 143 del 23 giugno 2014)
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
Rinforza il quadro normativo straordinario degli interventi volti a favorire lo smobilizzo dello stock di debiti commerciali pregressi da parte della pubbliche amministrazioni, prevedendo l’accelerazione del pagamento di tali debiti attraverso le seguenti modalità:
- anticipando risorse finanziarie, direttamente dal Tesoro (per le Regioni) o per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti (per gli enti locali); - creando spazi di disponibilità finanziaria sul patto di stabilità interno per le Regioni e gli enti locali e destinando apposite risorse per il pagamento dei debiti dei ministeri; - incrementando le risorse destinate ai rimborsi di imposta e alle compensazioni fiscali; - disponendo deroghe al patto di stabilità interno per specifiche categorie di spese per investimento, quali le spese per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell’Unione europea; - rafforzando i meccanismi vigenti di compensazione tra crediti certificati e debiti tributari e contributivi; - favorendo la cessione dei crediti certificati di parte corrente attraverso la garanzia dello Stato. Sempre in materia di accelerazione dei pagamenti
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della pubblica amministrazione è stata adottata la misura della creazione di un nuovo sistema strutturale normativo e amministrativo, in aggiunta alle misure previste dalla citata Direttiva. Per assicurare il rispetto dei tempi dei pagamenti previsti dalla stessa Direttiva e per evitare il riformarsi di uno stock di debito scaduto e non pagato, in aggiunta alle misure previste dalla stessa Direttiva e dalla normativa nazionale di recepimento, è stata posta in essere una serie organica di misure a carattere strutturale. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure: a) potenziamento della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni; b) obbligo della fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni; c) anticipazione dell’obbligo di tenuta del registro delle fatture; d) riforma della contabilità degli enti territoriali; e) obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti commerciali; f) potenziamento delle sanzioni; g) attività di vigilanza e controllo; h) coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Tra le altre misure si segnalano: l’introduzione del Bonus Irpef, per il 2014, per redditi fino a 24 mila euro: 80 euro mensili. Il bonus decresce con l'aumentare del reddito dai 24 mila ai 26 mila euro, soglia
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oltre la quale è previsto l'azzeramento del beneficio; l’istituzione di un fondo apposito, dotato degli effetti strutturali dei tagli, vale a dire di 2,7 mld per il 2015, mentre per il 2016 saranno 4,7 miliardi, per il 2017 4,1 mld e 2 mld a decorrere dal 2018, destinato alla riduzione della pressione fiscale; il taglio dell'Irap nella misura del 10% per le imprese, finanziato con l'aumento del prelievo sulle rendite finanziarie, dal 20 al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014, ad esclusione delle casse previdenziali private, per le quali è stato riconosciuto un credito d'imposta; aumento all’11,5% dell’aliquota sui fondi pensione. Come risparmi di spesa, sono previsti tagli ai ministeri e a Palazzo Chigi, che passano da 200 a 240 milioni di euro complessivi. Ciascuna amministrazione centrale dello Stato potrà disporre di massimo di 5 auto blu. Dalla riduzione degli acquisti per beni e servizi arriveranno 200 milioni di euro nel 2014 e 300 milioni nel 2015. Per il personale pubblico e di società partecipate è previsto un limite massimo retributivo di € 240.000 annui (applicabile anche ai magistrati). Nella P.A., per il 2014, non saranno consentiti incarichi di consulenza che prevedano una spesa superiore a quella del personale amministrativo. Un taglio dal quale sono esclusi i settori Università e Sanità. Per quanto concerne Equitalia, viene concessa la possibilità di un nuovo piano di rateizzazione dei debiti fiscali per i contribuenti decaduti dal beneficio, previa richiesta da presentare entro il 31 luglio 2014.
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Decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) Convertito con legge 11 agosto 2014, n.116 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ord.)
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea
Tra le varie disposizioni si segnalano le importanti modifiche al diritto societario nazionale. Si elimina dall’ordinamento italiano il divieto di cui all’art. 2351 c.c. in tema di emissione di azioni a voto multiplo ovvero maggiorato. In particolare, per le società quotate si prevede la possibilità di introdurre a livello statutario un sistema di maggiorazione dei diritti di voto spettanti a coloro che rimangono titolari di azioni della società per un determinato periodo continuativo di tempo non inferiore a 24 mesi; in tema di offerta pubblica di acquisto (“OPA”) obbligatoria, si prevede, per le società diverse dalle PMI, l’obbligo di promuovere l’OPA con il superamento della soglia del 25%, se non vi sia alcun socio che detenga una partecipazione più elevata nella società e, al fine di incentivare la quotazione delle PMI a proprietà familiare, si introduce per le stesse la facoltà di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito la soglia rilevante per le OPA obbligatorie potendo così diminuire/aumentare la propria contendibilità, in funzione delle specifiche esigenze.
Decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) Convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 262 dell’11 novembre 2014)
Vengono introdotte misure per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati a cui i beni possono essere alienati o dati in concessioni/superficie.
Inoltre: - in recepimento dell’Accordo sottoscritto tra il Governo
e la regione Sicilia, fissa l’obiettivo della regione per il patto di stabilità interno relativo agli anni dal 2014 al 2017 con effetti positivi pari a 400 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno per ciascuno dei predetti anni;
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- al fine di riqualificare la spesa si introducono limiti, per l’anno 2014, agli impegni della spesa corrente della regione Sicilia al netto della spesa per la sanità rispetto ai corrispondenti impegni del triennio precedente;
- in recepimento dell’Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna, fissa per l’anno 2014 l’obiettivo della Regione per il patto di stabilità interno con ampliamento della capacità di spesa regionale di 320 milioni. Prevede, inoltre, l’applicazione delle regole del pareggio di bilancio come definito dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 a decorrere dal 2015 con oneri per il bilancio dello Stato in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 320 mln di euro annui. Introduce, inoltre, limiti, per l’anno 2014, agli impegni della spesa corrente della Regione al netto della spesa per la sanità rispetto ai corrispondenti impegni del triennio precedente.
Legge 24 novembre 2014,
n. 173 (G.U. n. 276 del 27 novembre 2014)
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi
Si autorizza la sottoscrizione da parte dell’Italia di azioni relative agli aumenti di capitale della Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) e della Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB). Si tratta di operazioni svolte nell’ambito dell’attività di cooperazione allo sviluppo del nostro Paese, dirette a rafforzare la capacità operativa di due Istituzioni multilaterali che finanziano lo sviluppo economico e sociale dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi; le Assemblee delle due Istituzioni avevano deliberato gli aumenti di capitale nel 2010, per far fronte alle necessità scaturenti dalla crisi finanziaria. Con le sottoscrizioni, l’Italia conferma il proprio interesse
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per una Regione di primaria importanza alla luce delle importanti relazioni politiche ed economiche. La Banca Interamericana di Sviluppo, istituita nel dicembre 1959, è la più grande e antica istituzione di sviluppo multilaterale a carattere regionale e finanzia i paesi dell’America centro-meridionale e i più grandi tra i caraibici. L’Italia vi ha aderito nel 1977. A seguito dell’aumento di capitale, deteniamo una quota dell’1,965 percento. La Banca di Sviluppo dei Caraibi, istituita nel 1970, completa la copertura territoriale di IDB nella Regione con il finanziamento anche dei Paesi caraibici minori. L’Italia è membro dal 1988, e possiede una quota del 5,73 per cento.
Legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014) (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica stabilito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 definisce per il 2015 un obiettivo di indebitamento del 2,9 per cento, più elevato di circa 0,7 punti percentuali di Pil rispetto a quello che si sarebbe determinato in assenza di interventi di manovra e, in tal modo, realizza per il 2015 uno spazio di bilancio fino a circa 11,5 miliardi di euro da utilizzare per la manovra di finanza pubblica, consentendo così un parziale finanziamento della manovra in disavanzo. In relazione a ciò il disegno di legge di stabilità presentato ha un carattere espansivo per circa 10,4 miliardi.
- Il provvedimento reca misure di carattere fiscale e di sostegno al sistema produttivo tese soprattutto ad
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alleggerire l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalità di sostenere la crescita economica. Tra gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, viene reso strutturale, in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino a 26.000 euro del cd bonus di 80 euro, e si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per crescita e sviluppo e si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, estese alle schermature solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all'adozione di misure antisismiche. Sono state inserite misure per la compensazione delle cartelle esattoriali delle imprese titolari di crediti nei confronti della PA, ed i libri in formato elettronico sono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%. Anche per l’anno 2015, viene esclusa la possibilità di innalzare il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014.
- E’ istituito per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta del 15% sostituiva di quelle dovute (cd. regime dei minimi).
- Sono previsti interventi volti al contrasto dell'evasione fiscale quali l'incremento delle ipotesi di inversione
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contabile (cd. reverse charge) ai fini IVA, anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti dei supermercati e alle cessioni di bancali di legno (pallets) riciclati.
- Per quanto riguarda il comparto regioni, ed enti locali va segnalata la previsione dell'obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio da parte
delle regioni, sulla base di quanto dispone la legge n. 243 del 2012 di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione.
- Per gli enti locali la disciplina del patto di stabilità è, invece, confermata, prevedendosi l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno in termini di saldo finanziario; vi sono anche misure di riduzione degli obiettivi finanziari del patto e di flessibilità, per gli enti locali che hanno sostenuto oneri per interventi di messa in sicurezza del territorio.
- Sono escluse dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni.
- Per quanto concerne in generale le amministrazioni
pubbliche, si dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici; la conferma di misure per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego; la riduzione delle spese degli organi a
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rilevanza costituzionale e la Presidenza del Consiglio dei ministri; la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche.
- Per i Comuni colpiti dal sisma del 2012, dispone il differimento del pagamento delle rate dei mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e in scadenza nel 2015, al 2° anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
- Vengono inoltre introdotte innovazioni e stabilite disposizioni di attuazione per importanti aspetti della gestione del debito pubblico, in relazione all’introduzione di un sistema di appostamento di garanzie bilaterali (collateral) sugli strumenti finanziari derivati, in materia di gestione della liquidità di Tesoreria e di gestione del Fondo ammortamento.
Decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2013) Convertito con Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Il decreto legge, in materia economico-finanziaria:
proroga le misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (riduzione dei costi operativi delle agenzie fiscali, delle indennità dei componenti di organi collegiali e del costo per locazioni passive);
proroga le disposizioni in materia di utilizzo della cd. flessibilità di bilancio da parte delle Amministrazioni centrali;
attenua le sanzioni per la violazione del patto di stabilità interno delle Regioni e destina il contributo, relativo al patto verticale incentivato, alla riduzione del debito e non solo all’estinzione anticipata dello stesso;
dispone la moratoria dei finanziamenti agevolati disposti per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali dei
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contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 2012;
proroga gli incentivi fiscali finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia (cd. rientro dei cervelli);
proroga il termine per l’utilizzo del credito d’imposta per le assunzioni al SUD.
Decreto legge 24 gennaio
2015, n. 3 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015) Convertito con legge del 24 marzo 2015, n. 33 (G.U. n. 70 del 25 marzo 2015) (suppl. ord.)
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Le principali misure contenute nel decreto sono: le banche Popolari che superano la soglia di 8 miliardi di euro di attivi avranno 18 mesi di tempo per trasformarsi in Spa; la portabilità dei conti correnti e dei depositi titoli, dovrà avvenire entro 12 giorni, garantendone la gratuità. Sono previste sanzioni; sarà la CDP, direttamente o tramite SACE, ovvero attraverso una diversa società controllata, a svolgere il proprio intervento anche attraverso il credito diretto al fine di rafforzare l'attività a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana; nasce la categoria delle piccole e medie imprese innovative, estendendo alle stesse le misure previste per le start-up innovative; gli enti previdenziali e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) potranno partecipare al capitale della società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione del sistema imprenditoriale italiano.
Decreto legge 24 gennaio
2015, n. 4 (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2015) Convertito con legge 24 marzo 2015, n. 34 (G.U. n. 70 del 25 marzo 2015)
Misure urgenti in materia di esenzione IMU
Il provvedimento prevede, dal 2015, l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (elenco ISTAT), ovvero posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come
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(suppl. ord.) parzialmente montani.
Decreto Legge 19 giugno
2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2015) (suppl.ord.) Convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14 agosto 2015) (suppl.ord.)
Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
Introduce le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
Riduce gli obiettivi del patto di stabilità per i comuni veneti colpiti da eventi atmosferici.
Esclude gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale dal saldo obiettivo del pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario.
Aumenta la liquidità in favore dei comuni fino a 60 mila abitanti con l’anticipazione dell’erogazione della quota del Fondo di solidarietà comunale.
Introduce ulteriori misure in favore dei territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 2009 (estensione delle competenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione anche ai comuni fuori del cratere; contributo straordinario a favore della città de L’Aquila ed estensione al biennio 2016-2017 della facoltà per il medesimo ente di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato).
Istituisce le zone franche nei comuni ricadenti nei territori colpiti dal terremoto del 2012 e dalle alluvioni degli anni 2013-2014.
Consente alle province e alle città metropolitane la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti.
Demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.
Esclude i comuni colpiti dal sisma del 2009 e del 2012 dall’applicazione del taglio di risorse a titolo di Fondo di
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solidarietà comunale.
Proroga il termine entro il quale Equitalia cessa di effettuare la riscossione delle entrate locali.
Decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2015) Convertito con legge 6 agosto 2015, n. 132 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2015 – Suppl. Ord.)
Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
Si è inteso razionalizzare, semplificare e accelerare le procedure di recupero dei crediti, favorendo la più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori, in particolare bancari. L’intervento normativo persegue gli obiettivi di velocizzazione e semplificazione delle procedure esecutive e fallimentari; salvaguardia del valore sia dell’impresa in crisi sia dei singoli beni oggetto di esecuzione forzata; miglioramento dell’efficienza del concordato e della concorrenza nel concordato; aumento della flessibilità delle ristrutturazioni stragiudiziali; aumento dell’efficienza delle vendite fallimentari ed esecutive, in particolare attraverso l’istituzione del portale delle vendite pubbliche; rafforzamento delle tutele contro potenziali comportamenti abusivi del debitore.
Legge 18 giugno 2015, n.
95 (G.U. n. 155 del 7 luglio 2015)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni
L’Accordo intergovernativo tra l’Italia e gli Stati Uniti (sul modello di “Intergovernmental Agreement” – IGA 1) è volto a migliorare la Tax Compliance internazionale e l’applicazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), firmato a Roma il 10 gennaio 2014. In base a tale Accordo (IGA Italia), le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad identificare i titolari dei conti finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli di pertinenza di investitori statunitensi, nonché a comunicare all’Amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari ed ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti.
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concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri
Decreto Legge 30
settembre 2015, n. 153 (G.U. n. 227 del 30 settembre 2015) Convertito con Legge 20 novembre 2015, n. 187 (G.U. n. 277 del 27 novembre 2015)
Misure urgenti per la finanza pubblica
Il decreto proroga la scadenza per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all’estero senza dichiararli al fisco italiano, la c.d. voluntary
disclosure: presentazione domande al 30 novembre 2015; integrazione della documentazione: al 31 dicembre 2015. Il provvedimento contiene inoltre la neutralizzazione dell'aumento delle accise che era previsto (come clausola di salvaguardia fiscale) dal 1° ottobre 2015 sui carburanti.
Decreto Legge 1 ottobre
2015, n. 154 (G.U. n. 228 del 1 ottobre 2015) Convertito con Legge 29 novembre 2015, n. 189 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2015)
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale
Il provvedimento è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 che ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma. In particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati. La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizioni per l'attuazione della c.d. "premialità" - misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di
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pagamento nelle transazioni commerciali. La norma prevede la sospensione, per l'anno 2015, dell'applicazione del meccanismo di premialità. Non rilevano altresì, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, le spese effettuate da parte degli enti locali - sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito - per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza.
Decreto Legge 25
novembre 2015, n. 185 (G.U. n. 275 del 25 novembre 2015) Convertito con Legge 22 gennaio 2016, n. 9 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 2016)
Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio
Introduce le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
finanzia il piano straordinario della Regione Campania per gli interventi di smaltimento delle “ecoballe”;
incrementa la dotazione del fondo per le emergenze nazionali a favore dei territori sardi colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013;
assegna un contributo a favore del comune di Reggio Calabria per il ripristino della normale amministrazione dell'ente dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose;
finanzia gli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia ed assegna alla Regione Lazio contributi da destinare al potenziamento del servizio ferroviario regionale e del sistema dei servizi sanitari in considerazione del flusso di visitatori nel periodo giubilare;
incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile;
istituisce il Fondo sport e periferie finalizzato al potenziamento dell’attività sportiva agonistica e allo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone
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periferiche;
aumenta il limite massimo di spesa cui spetta il credito d’imposta per gli investimenti nel settore cinematografico.
Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015) (suppl.ord.)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
La legge di stabilità per il 2016 è volta a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2015 che, nell'indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che dal 2,2 per cento del 2016 (2,4 per cento se si considera la flessibilità di bilancio connessa con la cd. "clausola migranti"), migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil.
- Sul piano fiscale, l'intervento più significativo è
costituito dall'eliminazione delle c.d. clausole di
salvaguardia consistenti negli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, che dovevano scattare dal 2016 (con un impatto di circa 16,8 miliardi per tale anno).
- In relazione alla fiscalità immobiliare, si segnala
l'esenzione IMU sui terreni agricoli, sui c.d. macchinari imbullonati e sugli immobili delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari; l'esenzione TASI per la prima casa; la riduzione del
25% dell’IMU e della TASI sulle unità immobiliari
locate a canone concordato; l'imposta di registro al
2% anche per chi al momento del rogito possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno; la
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riduzione del 50% della base imponibile IMU per
gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori; la
detrazione IRPEF del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici; il credito
d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva.
- La sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali.
L’Istituzione dell’aliquota IVA del 5%, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi;
La riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per
cento dal 2017, nonché dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a Ires.
Il bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature; la proroga dei termini per la
rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell'aliquota della relativa imposta sostitutiva; la riapertura, per i soggetti IRES, del termine per rivalutare i beni
d'impresa e le partecipazioni.
L'applicazione opzionale per gli imprenditori
individuali di un'imposta sostitutiva dell’8% di IRPEF e IRAP, sugli immobili strumentali.
29 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- L’introduzione di ulteriori agevolazioni fiscali quali
l’art bonus per il settore della cultura ed il tax credit per il settore dello spettacolo.
- Un ulteriore credito di imposta è previsto per i finanziamenti agevolati ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da
eventi calamitosi. L’aliquota IVA al 4%, già prevista per gli e-book, è estesa a giornali, notiziari e periodici online.
E’ stato poi inserito il contenuto del decreto-legge n. 183/2015 il quale, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, agevola l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, costituendo quattro società
per azioni: per lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e cedere a terzi le partecipazioni al capitale, nonché le attività o le passività acquistate. Definire un quadro normativo certo sulle modalità con cui saranno raccolti i contributi da parte del settore bancario al Fondo di risoluzione nazionale successivamente all’integrale avvio del Meccanismo di risoluzione unico. Definire le modalità di applicazione della disciplina della conversione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate nel caso di procedure di risoluzione. Al fine di tutelare i risparmiatori coinvolti nella risoluzione, è istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori
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persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che detenevano strumenti finanziari
subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione.
Esso è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di
100 milioni di euro.
Si riforma il sistema di vigilanza sui promotori
finanziari e consulenti finanziari mediante modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, con l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. Per quanto riguarda la finanza locale, sono abrogate le
norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190/2014 e si introduce il
principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni. In relazione al sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, ha disposto il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni coinvolti dal sisma e in scadenza nel 2016, in 20 rate di pari importo nell’arco di 10 anni. In tema di giochi è previsto l'aumento del prelievo
erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5 per cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal
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74 al 70 per cento) e videolottery - VLT (dal 5 al 5,5 per
cento), nonché la riapertura dei termini ai fini della
regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Dal 2016 scatta la tassazione sul margine per i giochi di
abilità a distanza e per le scommesse a quota fissa, con
esclusione delle scommesse ippiche, e dal 2017 anche
per il Bingo a distanza. Inoltre, viene istituito presso il
Ministero della salute il Fondo per il gioco d'azzardo
patologico-GAP, con un dotazione di 50 milioni annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia. Si prevede la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall'anno 2016.
In materia di centralizzazione degli acquisti pubblici, si prevede la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni,
Viene anche esteso l'ambito dei soggetti obbligati a
forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di
previdenza e alle agenzie fiscali, a tutte le stazioni appaltanti ed agli enti locali. Si prevede per i contratti di acquisto di importo superiore
ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici.
32 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Si prevede una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendo l'ambito territoriale e definanziando il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali.
Decreto Legge 30
dicembre 2015, n. 210 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015) Convertito con Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Vengono introdotte le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
proroga del termine entro il quale Equitalia cessa di effettuare la riscossione delle entrate degli enti locali;
proroga del termine per l’utilizzo delle somme in conto residui relative all’applicazione dell’istituto della scissione dei pagamenti (split payment);
proroga delle disposizioni in materia di utilizzo della cd. flessibilità di bilancio da parte delle Amministrazioni centrali.
proroga delle misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (riduzione dei costi operativi delle autorità indipendenti e della Consob, delle indennità dei componenti di organi collegiali e del costo per locazioni passive);
riapertura dei termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (federalismo demaniale).
Decreto Legge 14
febbraio 2016, n. 18 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2016) Convertito con Legge 8 aprile 2016, n. 49 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2016)
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle
Riforma le Banche di Credito Cooperativo (BCC) e recepisce l’accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. Prevede, inoltre, disposizioni per l’avvio del regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte
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procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio
di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. Il provvedimento contiene importanti novità in tema di anatocismo, aperture di credito e rapporti di conto corrente o di conto di pagamento. Infine, viene espressamente regolata l'ipotesi del pagamento delle multe con home banking.
Decreto Legge 3 maggio
2016, n. 59 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2016) Convertito con Legge 30 giugno 2016, n. 119 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2016)
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione
Per semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, s’introduce la disciplina del pegno non possessorio per garantire crediti concessi agli imprenditori, inerenti all’esercizio di impresa, superando il requisito del necessario spossessamento. Si introduce altresì il c.d. patto marciano, consentendo, nei contratti di finanziamento conclusi tra un imprenditore e una banca, l’inserimento di una clausola di trasferimento condizionato ai sensi della quale, al verificarsi di un inadempimento qualificato, e nel rispetto di determinate procedure, il creditore può rivalersi direttamente sulla cosa. S’introduce un registro che rende accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l'intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL. Si prevedono infine misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata e delle procedure concorsuali. Inoltre, disciplina l'erogazione degli indennizzi agli investitori nelle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti).
Legge 22 giugno 2016, n. Si dà esecuzione all'Accordo siglato a Pechino il 29 giugno
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110 (G.U. n. 145 del 23 giugno 2016)
2015, che istituisce la Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture (AIIB). L’Italia ha aderito come socio fondatore al pari di numerosi altri paesi europei. Il mandato della Banca è promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in opere infrastrutturali; le operazioni si concentrano nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Esse assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi.
Decreto Legge 24 giugno
2016, n. 113 (G.U. n. 146 del 24 giugno 2016) Convertito con Legge 7 agosto 2016, n. 160 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2016)
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio
Contiene le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
introduce un meccanismo graduale nel taglio delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti da eventi sismici, esonerati dal taglio nel biennio 2015-2016;
dispone la moratoria dei finanziamenti agevolati per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali dei contribuenti residenti nei territori colpiti dal sisma del 2012;
prevede l’attenuazione delle sanzioni a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015;
reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016;
istituisce un Fondo per l'erogazione di contributi per
35 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni;
prevede la concessione di anticipazioni di liquidità per facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
prevede la riammissione dei contribuenti decaduti al piano di rateizzazione dei debiti tributari, ridefinito fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili;
proroga il termine entro il quale Equitalia cessa di effettuare la riscossione delle entrate locali;
recepisce l’Accordo sottoscritto fra il Governo e la regione Sicilia finalizzato a riconoscere alla medesima regione la compartecipazione all’IRPEF con riferimento al gettito “maturato” nel territorio regionale in luogo del gettito “riscosso” e prevede, inoltre, l’applicazione delle regole del pareggio di bilancio;
recepisce l’Accordo sottoscritto fra il Governo e la regione Valle d’Aosta prevedendo il parziale ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d’Aosta nella determinazione delle accise pari a 70 milioni con corrispondente aumento della capacità di spesa regionale per l’anno 2016.
Legge 4 agosto 2016, n.
163 (G.U. n. 197 del 25 agosto 2016)
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Ridisegna la struttura della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009: le nuove regole di bilancio, conseguenti all'introduzione, nel 2012, del principio del pareggio di bilancio in Costituzione, hanno infatti reso necessario modificare alcune delle principali regole e procedure di contabilità. Tra le varie modifiche, si segnalano:
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- l’unificazione in un unico provvedimento sia della legge di stabilità che di quella di bilancio. In particolare, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. La seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
- Cambiano i tempi di presentazione di alcuni dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto finora disciplinato dall’articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposto al 27 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e al 20 ottobre il termine per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio.
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- Maggiore flessibilità di bilancio.
- Nuovi contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF.
- Modifiche alle modalità di copertura.
- Superamento delle clausole di salvaguardia.
Decreto Legge 17 ottobre
2016, n. 189 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016) Convertito con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016)
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
In relazione al sisma che ha colpito a più riprese le zone del Centro Italia il decreto-legge istituisce il Fondo per la ricostruzione per l’attuazione degli interventi di immediata necessità (200 mln di euro). Sono poi dettate disposizioni sia per la ricostruzione privata che per quella pubblica. Per quella privata sono previsti contributi e finanziamenti agevolati con oneri a carico dello Stato (la legge di bilancio ha stanziato 6,1 mld di euro per la concessione del credito di imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati). La legge di bilancio ha altresì stanziato l’importo di 1 mld di euro per la ricostruzione pubblica. Sono previste altresì disposizioni per il rilancio del sistema economico e produttivo (accesso gratuito al Fondo di garanzia per le PMI, contributi alle imprese danneggiate, finanziamenti a tasso zero a micro, piccole e medie imprese a copertura degli investimenti), nonché il differimento del pagamento delle rate dei mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni e in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, al 1° anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.
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Tra le misure fiscali è previsto che le erogazioni liberali effettuate al numero solidale 45500 siano detraibili dalle imposte sul reddito e deducibili dal reddito di impresa ai fini delle relative imposte. Viene inoltre esteso il cosiddetto Art-Bonus (credito di imposta) alle erogazioni liberali effettuate in favore del Ministero dei beni culturali per il restauro di beni culturali di interesse religioso, e prevista la deducibilità IRES delle liberalità effettuate, a seguito degli eventi sismici, in favore del comune danneggiato. Inoltre viene prevista l’esclusione dalla base imponibile IRPEF, IRES ed IRAP di contributi, risarcimenti o indennizzi connessi agli eventi sismici. Infine, viene disposta la proroga della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.
Decreto Legge 22 ottobre
2016, n. 193 (G.U. n. 249 del 24 ottobre 2016) Convertito con Legge 1 dicembre 2016, n. 225 (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016) (suppl.ord.)
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Le principali misure adottate riguardano: la trasformazione di Equitalia in Agenzia delle
entrate-Riscossione; la possibilità di presentare le dichiarazioni dei redditi,
dell'IRAP e dei sostituti d'imposta integrate, per correggere errori od omissioni;
la c.d. rottamazione delle cartelle relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015;
la riapertura dei termini per la voluntary disclosure (sino al 31 luglio 2017);
il potenziamento del tax credit per il cinema e
l'audiovisivo.
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Legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016) (suppl.ord.)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019
La dimensione della manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di
sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio. La misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi pari importo (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio. Tenuto conto di ciò, l'intervento di manovra reperisce risorse per circa 21,3
miliardi, a fronte di impieghi di ammontare superiore, pari
a 33,3 miliardi. Il saldo della manovra è pertanto negativo
per circa 12 miliardi. Il suddetto importo di 12 miliardi costituisce pertanto la parte di manovra finanziata in deficit, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra medesima. Il maggior deficit derivante dalla manovra incide sull'andamento strutturale del saldo di indebitamento, che nella Nota di aggiornamento era previsto rimanere identico a quello del 2016, vale a dire all'1,2 per cento, e che ora risulta invece in peggioramento di 0,4 punti percentuali, posizionandosi quindi all'1,6 per cento. Com'è noto, il maggior deficit è riconducibile alle
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circostanze eccezionali connesse agli eventi sismici ed all'emergenza migranti, che il Governo ritiene di non considerare ai fini del saldo strutturale, che, in tal caso, risulterebbe sulla stessa posizione del 2016. A partire dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, per effetto dell’articolo 15 della Legge rinforzata n. 243 del 2012, la Legge n. 196 del 2009 è stata modificata dalla Legge n. 163 del 2016, eliminando la legge di stabilità, dando natura sostanziale alla legge di bilancio divisa in due sezioni: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.
- Per quanto riguarda la finanza locale, vengono in
rilievo le nuove regole sull'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; diverse disposizioni concernenti la dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni; alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.
- Sotto il profilo degli interventi fiscali, nell’ambito delle clausole di salvaguardia, si segnala in primo luogo il rinvio degli aumenti dell’IVA e la contestuale eliminazione degli aumenti di accise.
- Misure volte a rafforzare il contrasto all'evasione
fiscale ovvero a generare maggiori entrate:
tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e
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requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali; obbligo di pagamento tracciabile per i
corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti
di opere o servizi resi ai condomini.
- In tale contesto assume specifica rilevanza
l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa -
IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso, calcolata sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'aliquota IRES del 24%.
- Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano le seguenti
misure: proroga al 31 dicembre 2017
dell'ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50%) per gli interventi di ristrutturazione
edilizia. Con riferimento alle spese per interventi
antisismici, fino al 31 dicembre 2021 viene prevista
una detrazione del 50%, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3; prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di
mobili; riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e
nella misura del 65%, del credito di imposta per la
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riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere; conferma dell’iper-ammortamento e istituzione della nuova misura del 150%, per gli
ammortamenti su beni ad alto contenuto
tecnologico; estensione del periodo in cui possono
essere effettuati gli investimenti ammessi al credito
d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione della misura (50%) e dei limiti di importo; introduzione del principio di cassa ai fini della
tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilità semplificata; allungamento a 5 anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata; assoggettamento all'aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta; innalzamento del limite annuo fiscalmente deducibile dei canoni
per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
- Un altro gruppo di misure concernono: l' esclusione
dal pagamento del canone per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti; l'esenzione Irpef, per il triennio 2017-2019, dei
redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; la riduzione dell'accisa sulla birra; l'esclusione delle
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società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del
3,5 per cento.
- Nell'ambito delle misure fiscali per la crescita rilevano altresì le seguenti: agevolazioni fiscali per gli
operatori di finanza etica e sostenibile; estensione
degli incentivi fiscali per le start-up innovative e
per le PMI innovative; detassazione dei redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5
anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse
previdenziali o da fondi pensione;
- esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui
l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane
e europee, con una riserva per le PMI; al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti
all'estero in favore delle persone fisiche che
trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché
di un "visto investitori" per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia; proroga dei termini
per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni; riapertura (al 30 settembre 2017) dei
termini in tema di assegnazione o cessione di
taluni beni ai soci e di estromissione dei beni
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immobili dal patrimonio dell'impresa; - in materia di giochi, si segnalano le disposizioni per
l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. "Gara Superenalotto". Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle
ricevute fiscali a partire dal 2018.
Ulteriori misure concernono poi, i risparmi di spesa delle amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per acquisti (cd. spending review). Si prevede, inoltre, la valorizzazione ed il perfezionamento di alcune misure di efficientamento della spesa per
acquisti nella pubblica amministrazione, intervenendo altresì sulla disciplina dell'obbligo di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata, con modalità che, comunque non discriminino ed escludano le
piccole e medie imprese.
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GOVERNO GENTILONI
Estremi Oggetto Sunto misure più rilevanti
Decreto Legge 23
dicembre 2016, n. 237 (G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016) Convertito con Legge 17 febbraio 2017, n. 15 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017)
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Contiene una serie di misure a tutela del settore creditizio, in particolare:
riapertura dei termini per le domande di rimborso da parte degli obbligazionisti delle quattro banche poste in risoluzione (Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti);
impossibilità di conoscere i nomi ma solo i "profili di rischio e meriti di credito" di coloro che hanno ricevuto prestiti pari o superiori all'1% del patrimonio netto delle banche che chiedono il sostegno pubblico; le indicazioni saranno contenute in una relazione quadrimestrale che il Ministro dell'Economia dovrà presentare al Parlamento;
garanzia dello Stato su passività di nuova emissione. Il MEF, per preservare la stabilità finanziaria, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane;
erogazione di liquidità di emergenza (ELA) da parte della Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità;
interventi di rafforzamento patrimoniale, il MEF è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari;
attenuazione del burden sharing, attraverso il
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riacquisto delle azioni in cambio di bond senior solo per le obbligazioni acquistate prima dell’entrata in vigore del bail in;
recupero fiscale del deferred tax asset (DTA): ovvero la possibilità delle banche di credito cooperativo di trasformare le imposte anticipate in crediti d'imposta.
Il MEF, d'intesa con il MIUR, dovrà adottare la “strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale”, per sviluppare il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.
Decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016) Convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017)
Proroga e definizione di termini
Vengono introdotte le seguenti misure in materia economico-finanziaria:
proroga delle misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (riduzione dei costi operativi delle autorità indipendenti e della Consob, delle indennità dei componenti di organi collegiali e del costo per locazioni passive);
ripristino per un anno, in forma semplificata, degli adempimenti tributari in materia di acquisti intracomunitari e fissazione della cadenza semestrale del nuovo spesometro;
proroga delle autorizzazioni alla Banca d'Italia per la partecipazione ad alcuni accordi di prestito internazionale;
moratoria delle rate dei mutui contratti dai residenti nei territori colpiti dal sisma del 2012 e nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici del gennaio-febbraio 2014;
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proroga delle zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma del 2012 e delle misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi terremotati in materia di contributo straordinario alla città de L’Aquila e di rinnovo dei contratti di lavoro a termine;
esclusione dal saldo obiettivo del pareggio di bilancio delle Regioni, degli impegni finanziati dalle anticipazioni di liquidità dello Stato al fine di accelerare il pagamento dei debiti pregressi a carico degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Decreto Legge 9 febbraio
2017, n. 8 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2017) Convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45 (G.U. n. 84 del 10 aprile 2017)
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Il provvedimento, ad integrazione di quanto già disposto con il decreto-legge n. 189/2016, interviene nuovamente in relazione agli eventi sismici che hanno colpito le zone del Centro Italia nel 2016. In particolare: - viene disposta la proroga fino al 30 novembre 2017 della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e ambientali; - viene prevista l’esenzione da imposte di bollo e registro per tutte le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. fino al 31 dicembre 2017; - si proroga il termine per accedere alla cosiddetta rottamazione dei ruoli; - viene prevista la sospensione dell’applicazione dell’addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica; - si dispone la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui e finanziamenti erogati in favore delle famiglie e delle imprese; - si prevede l’estensione, agli investimenti effettuati dalle
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imprese dei comuni interessati dal sisma, del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno. Il decreto, interviene inoltre: - in merito agli eventi sismici che hanno colpito nel 2012 le regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, disponendo in particolare l’iscrizione a ruolo dei contributi corrisposti e non dovuti; - in merito al sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009, prevedendo la limitazione all’acquisto dell’abitazione equivalente, in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, solo all’interno dello stesso comune; - in relazione ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito nel gennaio 2017 le regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, prevedendo finanziamenti agevolati nel limite di 1,5 mld di euro concessi dalle banche e attribuendo al soggetto beneficiario un credito di imposta pari all’importo del capitale, più gli interessi e le spese.
Decreto Legge 24 aprile
2017, n. 50 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2017) (suppl.ord.) Convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017) (suppl.ord.)
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo
Prevede ulteriori interventi a favore delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici: uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione (con una dotazione pari a 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. In materia economico-finanziaria introduce le seguenti misure.
Estende l’ambito applicativo dello split payment, ovvero del meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le
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operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, anche alle società controllate dalla PCM, dai Ministeri e dagli enti territoriali, nonché alle società quotate.
Prevede una procedura per la definizione agevolata dei debiti tributari in capo alle stabili organizzazioni di società non residenti appartenenti a multinazionali con ricavi superiori ad un miliardo di euro.
Riapre i termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (cd. voluntary disclosure).
Modifica il riferimento temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
Estende l’esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.
Riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA.
Introduce la cedolare secca al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.
Estende fino al 2021 la cessione del credito degli incapienti relativo alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.
Dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.
Aumenta il prelievo erariale unico per alcune tipologie di giochi.
Modifica il regime dell’ACE (aiuto alla crescita economica) rideterminandone le aliquote.
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Differisce il termine di operatività delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e di accise.
Introduce gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti.
Introduce una procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Rimodula le risorse stanziate per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Generalizza la possibilità per le imprese alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012 di accedere al credito d'imposta per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo.
Prevede dal 2018 la sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi.
Ridetermina la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni, e ne modifica i criteri di riparto.
Stabilisce i casi in cui non si procede alla riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza dei componenti degli organi di amministrazione delle Province, nonostante il mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell’ammontare dell’ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l’anno 2017 e seguenti.
Prevede a decorrere dall’anno 2017 la predisposizione, da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità.
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Prevede, dal 1° luglio 2017, l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali e delle società da esse partecipate.
Prevede la proroga dei termini di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016, e la semplificazione degli obblighi della dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti nei medesimi territori.
Assegna spazi finanziari agli enti locali colpiti da eventi sismici del biennio 2016-2017 in misura pari alle spese sostenute per investimenti connessi alla ricostruzione.
Consente alle Regioni colpite dal sisma del 2012 di stipulare mutui agevolati per finanziare il completamento della ricostruzione.
Proroga al 2019 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da parte delle imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
Autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI.
Dispone l’erogazione ai comuni colpiti da eventi sismici del 90% del Fondo di solidarietà comunale (FSC) al fine di far fronte ai problemi di liquidità.
Istituisce una zona franca urbana nei comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia del 2016.
Innalza le aliquote relative alla detrazione fiscale per
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l’acquisto di case antisismiche.
Proroga le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
Modifica la disciplina del patent box, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà.
Disciplina la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.
Reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità.
Reca disposizioni complessivamente volte alla velocizzazione del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari.
Decreto Legge 20 giugno
2017, n. 91 (G.U. n. 141 del 20 giugno 2017) Convertito con Legge 3
Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni: - l’istituzione, in alcune zone comprendenti almeno un’area portuale, delle Zone economiche speciali (ZES), allo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese già operanti e
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agosto 2017, n. 123 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2017)
l’insediamento di nuove imprese, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi. Tra i benefici, si segnalano, in particolare, l’estensione temporale (fino al 31 dicembre 2020) e di importo (fino a 50 mln di euro) del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno; - la previsione dello svincolo di destinazione delle somme spettanti alle regioni dallo Stato, al fine di incentivare le regioni a mettere a disposizione degli enti locali spazi finanziari per investimenti; - la proroga del termine per effettuare gli investimenti ammessi al beneficio fiscale del cosiddetto super ammortamento. Sono poi previste ulteriori disposizioni in merito al sisma del Centro Italia del 2016, ed in particolare: - l’esenzione dalle imposte di successione, di bollo, di registro, ipotecaria e catastale per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili, ricevuti per successione da persone fisiche; - la possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali, degli avanzi di amministrazione per il recupero degli immobili destinati ai servizi per la popolazione. Infine si prevede l’inclusione, tra i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 che hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, dei titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché degli equiparati e assimilati in relazione alle ritenute subite.
Decreto Legge 25 giugno
2017, n. 99 (G.U. n. 146 del 25 giugno 2017)
Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca
Il decreto disciplina l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché le modalità e le
54 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Convertito con Legge 31 luglio 2017, n. 121 (G.U. n. 184 dell'8 agosto 2017)
Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A
condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Decreto Legge 16 ottobre
2017, n. 148 (G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017) Convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017)
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili
Le principali misure adottate dal decreto riguardano: l’ampliamento della rottamazione delle cartelle;
la parziale neutralizzazione dell'aumento Iva previsto nel 2018 (completato con la legge di bilancio);
l’estensione dello split payment (meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva sull’acquisto di beni e servizi ) a tutte le società controllate dalla P.A.;
la previsione dell’equo compenso per i
professionisti per le prestazioni rese a favore delle imprese del settore bancario e assicurativo e della pubblica amministrazione;
la fatturazione mensile (in luogo di quella a 28 giorni) per le bollette di telefonia e pay-tv. E' previsto un rimborso forfettario di 50 euro a favore dei clienti da parte delle società che non si adeguano entro 4 mesi;
modifiche allo spesometro, per rimediare alle difficoltà di invio telematico dei dati delle fatture Iva emesse e ricevute nel primo semestre 2017;
introduzione del divieto di vendita a distanza e online delle sigarette elettroniche contenenti nicotina, che potranno essere vendute solo da tabaccherie e rivenditori specializzati;
la vigilanza sulle attività di riscossione fiscale che passa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
55 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
il Mini-scudo fiscale per i frontalieri per regolarizzare depositi sui conti correnti e libretti detenuti all'estero e mai dichiarati al fisco italiano con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Sono inoltre prorogati fino a giugno 2020 i termini di accertamento;
l’estensione della platea degli studenti universitari fuori sede che possono usufruire della detrazione Irpef del 19% sull’affitto;
la sospensione, fino al 2020, delle rate dei mutui su prime case e attività produttive, inagibili o distrutte, nei comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto del 2016. Per il terremoto che ha colpito l'isola di Ischia, i tributi sono sospesi fino a tutto il 2018 e si prevede uno stanziamento per il risarcimento dei danni;
le misure di sostegno alle grandi imprese in crisi;
Golden Power: si modificano i poteri speciali che consentono al Governo di "blindare" una società qualora sia in pericolo l'interesse nazionale;
le disposizioni "anti-scorrerie" societarie: si estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo loro di chiarire le finalità perseguite con l’operazione.
Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) (suppl.ord.)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
La manovra di bilancio 2018 mantiene – in linea con la direzione già seguita con la legge di bilancio per l’anno 2017 – un orientamento volto a continuare il sostegno alla
crescita, mantenendolo tuttavia all'interno del percorso di
56 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2018-2020 consolidamento delle finanze pubbliche volto al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio. Il mantenimento dell'OMT per tale anno si accompagna pertanto ad un ridimensionamento dell'intensità del
percorso di miglioramento, con la scelta, effettuata
mediante la legge di bilancio 2018, di destinare maggiori
risorse al sostegno dell'economia, con lo scopo di conseguire tassi di crescita più elevati e meglio favorire in tal modo la discesa del rapporto debito-Pil. Tale linea viene declinata nella legge di bilancio con un insieme di interventi ammontanti nel loro complesso a circa 26,4
miliardi nel 2018, a fronte dei quali vengono reperite
risorse per circa 15,5 miliardi, con una prevalenza,
quindi, degli impieghi sulle risorse per 10,9 miliardi, che
cifrano la misura espansiva della manovra di bilancio, vale a dire la quota degli impieghi finanziata in deficit. Per quanto riguarda la finanza locale, con l'entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza
pubblica, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio
di bilancio, le disposizioni sugli enti territoriali
appaiono orientate in senso espansivo. In particolare,
assegnando alle Regioni per tale anno un contributo per
la riduzione del debito regionale e riducendo la misura
del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e
2020.
Viene inoltre stabilito il definitivo passaggio alle regole
del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle tra le autonomie speciali a cui continuavano ad
57 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno (la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e Trento). Si dispone uno stanziamento complessivo di 850 milioni
per il triennio 2018-2020, come contributi ai comuni per
investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Viene inoltre riconosciuto ai piccoli comuni un contributo pari a 10
milioni annui a decorrere dal 2018, da destinare al finanziamento di talune tipologie di intervento, quali la prevenzione del rischio idrogeologico, la riqualificazione dei centri storici ed altro.
Per quanto concerne le province e città metropolitane,
vengono destinate risorse per l'esercizio delle funzioni
fondamentali attribuite agli enti stessi. Viene inoltre
attribuito un contributo (30 milioni) per ciascuno degli
anni 2018-2020 a favore delle province che risultano o
sono in procinto di entrare in dissesto. Un ulteriore
intervento di sostegno finanziario in favore degli enti
locali è poi rinvenibile in tema di risorse per gli spazi
finanziari degli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali), incrementando le risorse medesime.
Per il raggiungimento degli obiettivi di spending review delle amministrazioni centrali dello Stato, sono previste riduzioni degli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni, pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2018.
Si prevede il mantenimento fino al 2021 del regime di
tesoreria unica attualmente previsto fino al 2017 per
58 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, determinando effetti finanziari positivi. Sono state inserite misure di sostegno al settore
aerospaziale, ed in particolare, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle risorse stanziate per un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia.
Sotto il profilo degli interventi fiscali a favore della
crescita, si segnala in primo luogo la sterilizzazione degli
aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise
per l'anno 2019, già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017. Vengono prorogate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus),
ristrutturazione edilizia e l'acquisto di mobili ed
elettrodomestici, fruibili, incluso il sisma bonus, anche
dagli IACP. Si introduce una detrazione del 36% per
interventi di sistemazione a verde. Mentre la detrazione del 65% è prevista anche per la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie con efficienza pari alla classe A e contestualmente sistemi di termoregolazione evoluti; impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; generatori d'aria calda a condensazione. La detrazione è ulteriormente incrementata per gli interventi sulle parti
comuni degli edifici condominiali finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica, limitatamente alle zone
59 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
sismiche 1, 2 e 3. Viene prorogata la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato. Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture
alberghiere è stato esteso anche alle strutture che
prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Si prevede la detraibilità al 19% degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale e si dispone la
deducibilità dei buoni TPL acquistati per il trasporto del dipendente e dei familiari. Viene prorogato anche per l'anno 2018 il
superammortamento e l’iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. Si introduce, per il 2018, un credito d'imposta del 40% per
le spese di formazione del personale dipendente nel
settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Impresa 4.0.
Si istituisce un credito d'imposta per le PMI del 50% in
relazione ai costi di consulenza per l'ammissione alla
quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei. Si interviene sull'imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In primo luogo, si estende la vendita in via esclusiva di sigarette elettroniche da
60 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
parte di rivendite autorizzate, anche ai prodotti da inalazione non contenenti nicotina ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Sono estese alle sigarette elettroniche le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Si estende il divieto di vendita a distanza anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. E' modificato il regime tributario delle società
cooperative consentendo alle cooperative di applicare,
previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle
somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei
confronti di soci persone fisiche all'atto della loro attribuzione a capitale sociale; Si eleva da 2.840,51 a 4.000 euro (dal 2019) il limite di
reddito complessivo per essere considerati fiscalmente
a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24
anni.
Si introducono agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per quelle colpite dal
sisma del 2016 in Centro Italia; si rendono detraibili al
19% dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di eventi calamitosi sulle abitazioni, esentando
dette polizze dalla imposta sulle assicurazioni. Viene disposto il differimento del pagamento delle rate dei mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 24 agosto
61 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2016 e in scadenza nell’anno 2018, al 1° anno successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. In relazione al Sisma Ischia dell’agosto 2017, ha disposto, per gli enti locali colpiti dal sisma, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa. E’ inoltre differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA e in scadenza negli esercizi 2018 e 2019. Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale e in
materia di entrata si segnalano:
- la sospensione degli aumenti di tributi regionali e
comunali, ad eccezione della maggiorazione TASI già disposta per il 2017.
- l'introduzione, dal 2019, della fatturazione
elettronica obbligatoria tra privati e l'eliminazione
dello spesometro;
- un Piano straordinario di controlli per contrastare
le frodi nella commercializzazione e distribuzione
dei carburanti. A tal fine si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA. La deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante sono limitate ai soli pagamenti tracciabili.
- la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di
62 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
affidabilità fiscale è prorogata al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018.
- la proroga dei termini per la rivalutazione di quote
e terreni;
- l'introduzione di una ritenuta del 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, per le partecipazioni
societarie qualificate, come già previsto per le partecipazioni non qualificate;
- il rinvio al 1° gennaio 2018, dell'introduzione
dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) per gli imprenditori individuali prevista dalla legge di bilancio 2017;
- in materia di giochi, si modificano i criteri per le
concessioni, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo. Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli
apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot.
- Si modifica la tassazione relativa alle scommesse
sulle corse dei cavalli. A decorrere dal 1° gennaio
2018 si applica la tassazione sul margine (differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli: una parte del gettito (67 per cento) è destinato alla filiera ippica.
- Viene introdotta una forma di tassazione per le
63 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
imprese del settore del digitale (cd. web tax). L’imposta sulle transazioni digitali, è applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, con aliquota del 3% sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell’IVA. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità.
- Viene estesa la dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, anche agli anni 2020 e 2021 del Fondo di
ristoro finanziario in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione.
64 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
ATTI GOVERNO – DECRETI LEGISLATIVI e DPR
Governo Letta
Estremi Oggetto Sunto
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 132
del 4 ottobre 2013;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28
novembre 2013 suppl.
ord.
Regolamento concernente le
modalità di adozione del piano
dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche, ai
sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91
Il D.P.R. prevede che le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91 (enti e soggetti indicati nell’elenco Istat),
adottino a partire dal 2014 il piano dei conti integrato -
come definito nell'Allegato 1 allo stesso decreto - in linea
con quanto previsto dal decreto legislativo n. 91 del
2011 per l'adozione del sistema integrato di
scritturazione contabile.
Il D.P.R. non si applica alle Regioni, agli enti locali e loro
organismi, rientranti invece nella disciplina del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Il piano dei conti integrato è composto dall'elenco delle
unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei
conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di
riferimento per la predisposizione dei documenti contabili
e di finanza pubblica. Il piano oggetto del regolamento è
destinato alle amministrazioni pubbliche che adottano un
regime di contabilità finanziaria, cui viene affiancata una
contabilità economico patrimoniale.
L'elaborazione delle voci del piano dei conti è stata
effettuata in coerenza con il sistema delle regole
contabili europee, al fine di facilitarne il raccordo.
65 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
ATTI GOVERNO – DECRETI LEGISLATIVI e DPR
Governo Renzi
Estremi Oggetto Sunto
Decreto legislativo n. 44
del 4 marzo 2014;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 25
marzo 2014
Attuazione della direttiva
2011/61/UE, sui gestori di
fondi di investimento
alternativi, che modifica le
direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti
(CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010
Con il citato decreto sono state inserite in normativa
primaria le disposizioni di applicazione generale
contenute nella direttiva 2011/61/UE, nonché le norme
strettamente necessarie all’applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei
per il venture capital (EuVECA) e del regolamento
(UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per
l’imprenditoria sociale (EuSEF).
Il provvedimento, modificando il Titolo III del TUF,
relativo alla gestione collettiva del risparmio, introduce
disposizioni in materia di:
- Soggetti autorizzati e attività esercitabili. Si
precisa che l'esercizio in via professionale del
servizio di gestione collettiva del risparmio è
riservato alle Sgr (società di gestione del
risparmio), alle Sicav (società di investimento a
capitale variabile), alle Sicaf (società di
investimento a capitale fisso), alle società di
gestione UE che gestiscono OICVM (Organismo
di investimento collettivo del risparmio) italiani, ai
GEFIA (gestori di fondi di investimento
66 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
alternativi) UE e ai GEFIA non UE che
gestiscono un FIA (fondo investimento
alternativo) italiano;
- Disciplina dei soggetti autorizzati.
- Operatività transfrontaliera dei gestori italiani
ed esteri;
- Commercializzazione in Italia di OICVM e FIA;
- Obblighi supplementari per le Sgr i cui FIA
acquisiscono partecipazioni rilevanti e di
controllo;
- Disciplina del depositario.
Si demanda alla regolamentazione secondaria da
parte di Banca d’Italia e Consob, la disciplina di
dettaglio degli aspetti tecnici nelle materie oggetto di
vigilanza da parte delle suddette Autorità.
Decreto legislativo n. 53
del 4 marzo 2014;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1 aprile
2014
Attuazione della direttiva
2011/89/UE, che modifica le
direttive 98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE e 2009/138/CE, per
quanto concerne la vigilanza
supplementare sulle imprese
finanziarie appartenenti a un
conglomerato finanziario
Il decreto reca la disciplina in materia di vigilanza
supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti
ad un conglomerato finanziario, recependo la direttiva
2011/89/UE. In particolare:
si definiscono conglomerati finanziari i gruppi
di imprese, attivi in maniera significativa nei
settori assicurativo e bancario o dei servizi di
investimento, che comprendano almeno
un'impresa assicurativa e una operante nel
settore bancario o dei servizi di investimento, e
67 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
che abbiano al vertice un'impresa regolamentata
(banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa
di riassicurazione, un'impresa di investimento,
una società di gestione patrimoniale o un
gestore di fondi di investimento alternativi
autorizzati in Italia o in un altro Paese
dell'Unione europea) oppure svolgano attività
principalmente nel settore finanziario;
si potenzia la vigilanza supplementare sui
conglomerati, soprattutto sotto il profilo
dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi,
della predisposizione di meccanismi di
controllo interno nonché della gestione dei
rischi di gruppo, anche al fine di garantire la
stabilità finanziaria del mercato interno;
si introduco disposizioni in materia di società di
partecipazione finanziaria mista (SPFM) ossia
quelle società che, detenendo partecipazioni sia
nel settore bancario che nel settore assicurativo,
si trovano a capo di un conglomerato finanziario
identificato come tale dalle competenti autorità
di vigilanza.
Decreto legislativo n. 54
del 4 marzo 2014;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1 aprile
Attuazione della direttiva
2011/85/UE relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli
Stati membri
Il decreto legislativo attua la direttiva 2011/85/UE che
stabilisce regole dettagliate riguardanti le
caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.
Tali regole sono necessarie perché sia garantita
68 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2014 l’osservanza dell’obbligo, posto dal TFUE, di evitare
disavanzi pubblici eccessivi.
In particolare, il provvedimento modifica la legge n.
196/2009, integrando, tra l’altro, i contenuti del
Documento di economia e finanza (DEF).
Si prevede l’obbligo per le pp.aa. di pubblicare le
informazioni inerenti le passività potenziali che
possono avere effetti rilevanti sui bilanci.
Si introducono disposizioni concernenti i controlli sui
sistemi di contabilità pubblica.
Si affidano agli organi di controllo interno precisi
compiti di verifica in merito alla corretta classificazione
delle entrate e delle spese.
Decreto legislativo n. 126
del 10 agosto 2014;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 28
agosto 2014
Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
Il dlgs n. 118 del 2011, integrato e corretto, a seguito
di specifica sperimentazione che ha interessato circa
400 enti, dal d.lgs. n. 126 del 2014, ha ridefinito, in
attuazione della legge delega n. 42 del 2009,
l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro
enti e organismi strumentali, quale strumento
necessario per il coordinamento della finanza
pubblica, il consolidamento dei conti delle
Amministrazioni Pubbliche, anche ai fini del rispetto
delle regole comunitarie e per le attività connesse
alla revisione della spesa pubblica e alla
determinazione dei fabbisogni e costi standard.
In particolare, le disposizioni in esame hanno:
69 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
a) realizzato un’omogeneità effettiva e non
meramente formale dei bilanci e dei rendiconti,
attraverso la definizione di schemi di bilancio, del
piano dei conti integrato unico e dei principi
contabili generali e applicati. Si sottolinea la
rilevanza del principio della competenza
finanziaria cosiddetta potenziata che ha imposto
agli enti un intervento di “pulizia” dei propri
bilanci, attraverso l’eliminazione dei residui attivi e
passivi, cui non corrispondono effettivi crediti e
debiti, e l’adozione del fondo crediti di dubbia
esigibilità. A seguito della riforma, attraverso i
bilanci è possibile conoscere l’ammontare dei
debiti commerciali degli enti territoriali e la loro
effettiva situazione finanziaria, in quanto riferita a
crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili e
determinata in considerazione dell’ammontare dei
crediti di dubbia e difficile esazione;
b) introdotto la contabilità economico patrimoniale
per tutti gli enti territoriali, al fine di dare rilevanza
agli equilibri economico-patrimoniali e migliorare
significativamente gli strumenti informativi e di
valutazione disponibili, anticipando il processo di
armonizzazione contabile avviato in ambito
europeo, che attribuisce alla contabilità
economico patrimoniale il ruolo di sistema
70 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
contabile fondamentale ai fini della
rendicontazione della gestione;
c) adottato il bilancio consolidato, per rappresentare
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico di ciascun ente,
unitariamente a quella dei propri organismi, enti,
aziende e società controllate o partecipate, che
compongono il “gruppo amministrazione
pubblica”, considerato come un’entità economica
unitaria, a prescindere dalle specificità
economiche e giuridiche dei soggetti che lo
compongono. Il bilancio consolidato favorisce un
effettivo controllo dell’utilizzo delle risorse che,
complessivamente, fanno capo ad un ente e
consente di ovviare alla disomogeneità dei bilanci
pubblici determinata dal fenomeno delle
esternalizzazioni.
L’ambito di applicazione della riforma è costituito
dalle Regioni a statuto ordinario, dagli enti locali di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (province, comuni, città metropolitane,
comunità montane, comunità isolane, unioni di
comuni e consorzi di enti locali) e dai loro enti e
organismi strumentali, con specifica disciplina per gli
enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio
71 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
sanitario nazionale.
La riforma, assume una rilevanza fondamentale per
le Regioni, comprese le Autonomie speciali, in
quanto rappresenta il primo ordinamento contabile
unico del comparto.
Il successo della riforma contabile degli enti
territoriali, definita entro i termini previsti dalla delega,
e in vigore dal 2015, è il risultato:
dell’elevato livello di condivisione tra i vari livelli
di governo, presente in tutte le fasi, e le
soluzioni metodologiche e procedurali adottate,
che hanno consentito di avvalersi delle migliori
esperienze e professionalità esistenti in Italia in
materia di contabilità pubblica;
di una lunga fase di sperimentazione (anni
2012-2014), necessaria in considerazione della
radicale portata innovativa della riforma, che ha
rappresentato un metodo innovativo di
definizione delle riforme della pubblica
amministrazione, volto a garantire il
coinvolgimento dei destinatari e l’efficacia degli
interventi;
della grande attenzione dedicata alla
sostenibilità del d.lgs. 118 del 2011, grazie alla
quale, nonostante le fisiologiche e prevedibili
resistenze al cambiamento e l’ampiezza e la
72 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
complessità della riforma, non sono state
registrate tensioni e difficoltà gestionali. Nei
confronti degli enti locali di piccole dimensioni,
è stata prevista una gradualità più accentuata;
della previsione di “straordinarie” modalità di
recupero dell’eventuale disavanzo emergente
dal predetto processo di riaccertamento
straordinario dei residui, al fine di incoraggiare
gli enti a svolgere correttamente l’attività di
riaccertamento straordinario dei residui,
necessaria per l’adozione del principio
contabile della competenza finanziaria
potenziata;
da un grande impegno dedicato alla
formazione, attraverso l’organizzazione, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, di una
serie di corsi di formazione istituzionali,
concernenti l’adozione della contabilità
finanziaria armonizzata, destinati gratuitamente
al personale amministrativo contabile di tutte le
città metropolitane, province, comuni, unioni di
comuni e consorzi di enti locali in contabilità
finanziaria. Un analogo impegno formativo
dovrebbe essere dedicato alla contabilità
economico patrimoniale;
dall’istituzione, presso il Ministero
73 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dell’economia e delle finanze, della
“Commissione per l’armonizzazione contabile
degli enti territoriali (cd. Commissione Arconet),
con il compito di promuovere l’armonizzazione
e di adeguare gli allegati al decreto legislativo
n. 118 del 2011 all’evoluzione dell’ordinamento
giuridico e alle esigenze di monitoraggio e di
consolidamento dei conti pubblici, aggiornando
in via amministrativa gli schemi di bilancio, i
principi contabili, il piano dei conti integrato e
gli altri allegati al decreto legislativo n.118 del
2011. Dal 2015, la Commissione Arconet si è
riunita regolarmente seguendo ed
“accompagnando” l’attuazione della riforma.
Decreto legislativo n. 66
del 7 maggio 2015;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 21
maggio 2015
Norme per l'attuazione della
direttiva 2013/14/UE, che
modifica le direttive 2003/41/CE,
2009/65/CE e 2011/61/UE, e
per l'adeguamento alle
disposizioni del regolamento
(UE) n. 462/2013, che modifica
il regolamento (CE) n.
1060/2009, relativo alle agenzie
di rating del credito
Il decreto legislativo reca le norme di attuazione della
direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di rating del
credito.
Il decreto incentiva il ricorso, da parte di taluni soggetti
(soggetti vigilati che operano in maniera professionale
nei settori dei fondi pensione e del risparmio gestito,
già dotati di sistemi di gestione dei rischi), a
procedure interne di valutazione del rischio di
credito alternative o complementari ai giudizi dati
dalle agenzie di rating del credito.
A tal fine il decreto legislativo modifica il Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
74 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
finanziaria (TUF), il Testo unico bancario, (TUB), e la
disciplina delle forme pensionistiche complementari.
In particolare, si prevede l’adozione di sistemi e
procedure al fine di ridurre l’affidamento esclusivo o
meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di
rating del credito, introducendo apposite sanzioni
pecuniarie.
E’ individuata la Consob quale autorità competente cui
viene affidata la responsabilità della vigilanza
sull'applicazione del regolamento, nonché della
cooperazione e dello scambio di informazioni in
ambito UE.
Si confermano, inoltre, la Consob, la Banca d'Italia,
l'lvass e Covip quali autorità settoriali competenti sulle
diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di
investimento, imprese di assicurazione, enti
pensionistici, società di gestione).
Decreto legislativo n. 72
del 12 maggio 2015;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12
giugno 2015
Attuazione della direttiva
2013/36/UE, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le
direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE, per quanto
concerne l'accesso all’attività
degli enti creditizi e la
vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di
Il decreto recepisce il cd pacchetto CRD4 (Capital
Requirements Directive) - CRR (Capital Requirements
Regulation), che costituisce la legislazione di base
sull’armonizzazione delle norme di vigilanza nel
settore bancario: essa realizza il cd. Single Rulebook
nel mercato interno per il settore bancario, contenente
regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e la
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle
imprese di investimento dell’Unione europea. Con il
75 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
investimento. Modifiche al
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.
58
complesso di norme legislative (si tratta di quasi 700
articoli per circa 1.500 pagine di norme di grande
dettaglio), vengono trasposti nell’UE gli Accordi di
Basilea III, approvati dal Comitato di Basilea a
dicembre del 2010 in risposta alla crisi finanziaria.
In particolare, il provvedimento apporta modifiche al
Testo Unico Bancario – TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993)
e al Testo Unico Finanziario – TUF (D.lgs. n. 58 del
1998), al fine di attuare:
una complessiva riforma dei requisiti degli
esponenti aziendali e dei partecipanti al
capitale, valida non solo per il settore bancario
e creditizio, ma anche per gli enti operanti nel
settore finanziario. Le linee guida della riforma
prevedono l’integrazione dei vigenti requisiti con
criteri di competenza e correttezza, la cui
individuazione concreta spetta alla normativa di
rango secondario, nonchè il divieto di cumulo
degli incarichi;
un rafforzamento dei poteri di intervento e
correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca
d’Italia e Consob).
specifici meccanismi di segnalazione, sia
all’interno degli intermediari che presso l’autorità
di vigilanza, delle eventuali violazioni normative;
l’obbligo di astensione di soci e amministratori
76 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
nelle delibere in cui presentino un interesse in
conflitto;
l’adeguamento del regime sanzionatorio alle
nuove disposizioni UE.
Decreto legislativo n. 136
del 18 agosto 2015;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 1
settembre 2015
Attuazione della direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della
direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa
ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli
altri istituti finanziari, nonche' in
materia di pubblicita' dei
documenti contabili delle
succursali, stabilite in uno Stato
membro, di enti creditizi ed istituti
finanziari con sede sociale fuori
di tale Stato membro, e che
abroga e sostituisce il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
Il decreto legislativo attua la direttiva 2013/34/UE,
relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle
relative relazioni delle due seguenti categorie di
intermediari finanziari:
confidi minori e operatori di microcredito,
che non sono tenuti alla redazione dei
bilanci secondo le norme contabili
internazionali IFRS (“intermediari non
IFRS”);
intermediari finanziari e bancari tenuti alla
redazione dei bilanci secondo i princìpi
IFRS (“intermediari IFRS”).
In particolare:
- vengono dettati i criteri per la redazione del
bilancio d’esercizio (nelle diverse componenti di
stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa), del bilancio consolidato e delle
relazioni sulla gestione;
- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e
vengono disciplinati i poteri delle Autorità
competenti all’irrogazione (Banca d’Italia/Consob).
77 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto legislativo n. 139
del 18 agosto 2015;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 4
settembre 2015
Attuazione della direttiva
2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della
direttiva 2006/43/CE e
abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per
la parte relativa alla disciplina
del bilancio di esercizio e di
quello consolidato per le
società di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla
legge
Il provvedimento ha recepito la direttiva 2013/34/UE
per la parte relativa alla disciplina del bilancio di
esercizio e di quello consolidato per le società di
capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
Il provvedimento, in sintesi:
- introduce una nuova disciplina circa gli obblighi
informativi e di trasparenza posti a carico delle
imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello
sfruttamento delle aree forestali;
- integra e modifica il codice civile e il decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti
annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in
materia di bilancio di esercizio e consolidato alle
disposizioni della direttiva.
Decreto legislativo n. 180
del 16 novembre 2015;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2015
Testo ripubblicato GU n.
278 del 28 novembre
2015 suppl. ord
Attuazione della direttiva
2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, che istituisce un
quadro di risanamento e
risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di
investimento e che modifica la
direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive
Con i decreti legislativi 180 e 181/2015 è stata data
attuazione in Italia alla c.d. direttiva BRRD (Bank
Recovery and Resolution Directive). Il recepimento
della Direttiva ha richiesto due distinti interventi
normativi.
Con il decreto legislativo 181/2015 vengono
apportate modifiche al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, al fine di introdurre la disciplina dei piani
di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo,
delle misure di intervento precoce, mentre
l'amministrazione straordinaria delle banche viene
78 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto legislativo n. 181
del 16 novembre 2015;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 16
novembre 2015
Testo ripubblicato GU n.
278 del 28 novembre
2015 suppl. ord.
2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del
Consiglio
Modifiche del decreto
legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e del decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in attuazione della
direttiva 2014/59/UE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014,
che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione
degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE
del Consiglio, e le direttive
2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE,
allineata alla disciplina europea. Viene, inoltre,
modificata la disciplina della liquidazione coatta
amministrativa per adeguarla al nuovo quadro
normativo.
Si è quindi mantenuta nel Testo unico bancario: la
disciplina dell’amministrazione straordinaria, insieme
con le misure di intervento precoce alle quali è
assimilata nell’impostazione della Direttiva; nonché la
disciplina della liquidazione coatta amministrativa.
Inoltre, sono stati disciplinati, nel medesimo testo
normativo, gli istituti previsti da BRRD più vicini
all’esercizio di funzioni di vigilanza che di gestione
della crisi.
Lo stesso decreto modifica, altresì, il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della
finanza – t.u.f.): con riguardo alla dsiciplina delle Sim,
mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina
prevista per le banche; viene, inoltre, disciplinata la
risoluzione di quelle Sim che non rientrano nel campo
di applicazione del decreto legislativo 180/2015.
Quest'ultimo è un autonomo provvedimento legislativo
(c.d. decreto legislativo “risoluzione”) che reca la
disciplina in materia di predisposizione di piani di
risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di
risoluzione, adozione delle misure di risoluzione,
gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e
79 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2012/30/UE e 2013/36/UE e i
regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del
Parlamento europeo e del
Consiglio
funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e
disciplina del fondo di risoluzione nazionale.
Decreto legislativo n. 25
del 15 febbraio 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 3 marzo
2016
Attuazione della direttiva
2013/50/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2013, recante modifica
della direttiva 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'armonizzazione
degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla
negoziazione in un mercato
regolamentato, la direttiva
2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa
al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione
alla negoziazione di strumenti
finanziari e la direttiva
2007/14/CE della Commissione,
che stabilisce le modalità di
Il decreto legislativo apporta modifiche al TUF
introducendo nuove disposizioni, finalizzate a recepire
la direttiva 2013/50/UE (c.d. direttiva “trasparency”) In
particolare:
innalza la soglia oltre la quale scattano gli
obblighi di comunicazione al mercato delle
partecipazioni azionarie rilevanti detenute in
società con azioni quotate. La percentuale
rilevante superata la quale si attiva l’obbligo di
comunicazione passa dal 2% al 3%;
abroga la rendicontazione trimestrale delle
società emittenti;
prolunga i termini per la pubblicazione della
relazione semestrale da sessanta giorni a tre
mesi, decorrenti dalla chiusura del semestre
d’esercizio;
inserisce i trust tra gli “emittenti quotati”;
rivisita la definizione di emittenti aventi l’Italia
come Stato membro d’origine che si arricchisce
di ulteriori categorie.
80 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
applicazione di talune
disposizioni della direttiva
2004/109/CE'; rettifica GU n.
121 del 25 maggio 2016
Decreto legislativo n. 30
del 15 febbraio 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 56 dell'8 marzo
2016
Attuazione della direttiva
2014/49/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, relativa ai sistemi
di garanzia dei depositi
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/49/UE
(c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD),
che istituisce un quadro normativo armonizzato a
livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di
garanzia dei depositi. La direttiva 2014/49/UE
sostituisce la direttiva 94/19/CE e fa parte di un
pacchetto normativo in materia di gestione delle crisi
bancarie, che include anche la direttiva 2014/59/UE
(c.d. Bank Recovery and Resolution Directive –
BRRD), in tema di risanamento e di risoluzione degli
enti creditizi e delle imprese di investimento, e il
Regolamento (UE) n. 806/2014 (c.d. Regolamento
SRM), che istituisce il Meccanismo di Risoluzione
Unico per i paesi dell’Eurozona.
In particolare, con il decreto legislativo:
si disciplina la dotazione finanziaria dei
sistemi di garanzia, che deve essere
proporzionata alle passività e deve raggiungere
un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 dei
depositi delle banche aderenti);
si definiscono le modalità per costituire la
dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia,
81 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
prevedendo un sistema di contribuzione ex
ante;
si precisa che la dotazione finanziaria dei
sistemi di garanzia costituisce patrimonio
autonomo dal patrimonio del sistema di
garanzia e da quello di ciascun aderente;
sono definiti ambiti e modalità di azione dei
sistemi di garanzia, ai quali è consentito
intervenire anche nelle fasi della risoluzione
delle banche allo scopo di superare lo stato di
dissesto;
sono introdotte norme sulla cooperazione dei
sistemi di garanzia istituiti in UE e di
coordinamento delle relative azioni;
sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di
vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla
nuova normativa.
Decreto legislativo n. 71
del 18 aprile 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 20
maggio 2016
Attuazione della direttiva
2014/91/UE, recante modifica
della direttiva 2009/65/CE
concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative
in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/91/UE
(c.d. UCITS V - Undertakings for Collective Investment
in Transferable Securities) concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni.
82 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche
retributive e le sanzioni e di
attuazione, limitatamente ad
alcune disposizioni
sanzionatorie, della direttiva
2014/65/UE relativa ai mercati
degli strumenti finanziari e che
modifica le direttive 2002/92/CE
e 2011/61/UE
Contestualmente si recepisce, limitatamente ad alcune
disposizioni sanzionatorie, la direttiva 2014/65/UE
(c.d.MiFID II), relativa ai mercati degli strumenti
finanziari.
In particolare:
si apportano modifiche e integrazioni alle
disposizioni in materia di sanzioni contenute nel
TUF, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e
alla Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, il potere di imporre le sanzioni e
le altre misure amministrative per le
violazioni delle disposizioni della direttiva
2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi
previsti;
si prevede il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia
secondo le rispettive competenze;
si prevedono i dispositivi e le procedure
specifiche per il ricevimento di segnalazioni di
violazioni e per il relativo seguito, anche da
parte dei dipendenti delle società di
investimento, delle società di gestione e dei
depositari (cd. whistleblowing).
Decreto legislativo n. 72
del 21 aprile 2016;
Attuazione della direttiva
2014/17/UE, in merito ai
Il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 reca le
disposizioni di attuazione della direttiva sul credito
83 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 20
maggio 2016
contratti di credito ai
consumatori relativi a beni
immobili residenziali nonché'
modifiche e integrazioni del
titolo VI-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sulla disciplina degli agenti
in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi e del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.
141
ipotecario 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive
– MCD). La finalità della direttiva è quella di garantire
un elevato livello di protezione dei consumatori che
sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili
(mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati
all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile).
Con il decreto legislativo vengono individuati i canoni
di comportamento per i finanziatori e gli intermediari
del credito che offrono contratti di credito ai
consumatori (canoni di diligenza, correttezza,
trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei
consumatori). La direttiva MCD impone, tra l’altro, che
siano fornite al consumatore informazioni
precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo
Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate
prima della conclusione del contratto di credito e
chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo
effettivo globale (TAEG). Il decreto contiene, inoltre,
norme che vengono incontro ai consumatori in
difficoltà nel pagare le rate del mutuo. Nella stipula del
contratto, infatti, le parti possono convenire, attraverso
una clausola espressa, che in caso di inadempimento
del consumatore la restituzione o il trasferimento del
bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del
bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito
84 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
anche se il valore del bene immobile restituito (o i
proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il
valore dell’immobile o i proventi della vendita siano
invece superiori al debito residuo, il consumatore ha
diritto all’eccedenza. La possibilità di acconsentire, da
parte del consumatore, al trasferimento della proprietà
dell’immobile in caso di inadempimento prevede
l’applicabilità solo per i futuri contratti. E’ stata altresì
prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per
il consumatore che intenda sottoscrivere questa
clausola.
Decreto legislativo n. 90
del 12 maggio 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 30
maggio 2016
Decreto legislativo n. 93
del 12 maggio 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1
giugno 2016
Completamento della riforma
della struttura del bilancio
dello Stato, in attuazione
dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, in
attuazione dell'articolo 42,
comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196
Negli ultimi anni, l’Italia ha rafforzato l’insieme delle
regole che governano la politica di bilancio.
Particolare rilievo hanno al riguardo l’adozione dei
decreti legislativi 12 maggio 2016, nn. 90 e 93, con i
quali è stato portato a compimento la revisione della
struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi contenuti negli articoli n. 40 e
n. 42 della legge di contabilità e finanza pubblica
(Legge n. 196 del 2009).
Seguono i principali obiettivi e strumenti del
decreto legislativo n. 90 del 2016 per il
completamento della riforma della struttura del
85 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
bilancio
maggiore trasparenza e leggibilità del bilancio,
nonché controllo dei risultati attraverso la
razionalizzazione delle unità di voto parlamentari
e l’introduzione delle “azioni” quali ulteriore
articolazione dei programmi di spesa;
semplificazione e snellimento dei documenti di
bilancio attraverso la riduzione della
documentazione (appendici e allegati);
integrazione del processo di revisione della
spesa nel ciclo del bilancio al fine di favorire la
programmazione finanziaria e la maggiore
certezza delle risorse disponibili nonché di
ampliare il perimetro delle spese oggetto della
decisione di bilancio, tramite la progressiva
eliminazione delle gestioni contabili fuori
bilancio;
maggiore efficienza della programmazione e
della gestione delle risorse attraverso
l’ampliamento della flessibilità di bilancio (anche
per rendere sostenibili i vincoli finanziari fissati
con gli obiettivi di spesa);
maggiore qualità dei dati di entrate e spese, da
perseguire con l’adozione di un sistema di
contabilità integrata finanziaria e economico-
86 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
patrimoniale e il piano dei conti integrato.
I principali obiettivi e strumenti del decreto
legislativo n. 93 del 2016 per il completamento
della riforma della struttura del bilancio sono:
aumentare il legame tra decisione parlamentare
sull’allocazione delle risorse e i risultati
dell’azione amministrativa in termini di risorse
erogate al sistema economico a tal fine:
1) sono stati modificati i concetti di impegno di
spesa e di accertamento dell’entrata,
concentrando l’attenzione sul momento in cui
le risorse vengono effettivamente erogate e
incassate dallo Stato piuttosto che sul
momento in cui sorge un’obbligazione
giuridica passiva o attiva;
2) maggiore responsabilizzazione del dirigente
che gestisce le risorse pubbliche, tramite
l’obbligo di predisporre un cronoprogramma
dei pagamenti (favorendo cosi anche la
tempestività dei pagamenti e la
programmazione dei flussi di cassa);
arginare il fenomeno della formazione dei
residui passivi, attraverso la possibilità di
impegnare il bilancio solo nell’anno in cui
87 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
l’obbligazione assunta diviene esigibile con
norme volte a:
1) effettuare annualmente un accertamento della
sussistenza dei crediti e debiti formati negli
esercizi precedenti, prevedendone anche la
rimodulazione con imputazioni agli anni
successivi in relazione all’effettiva erogazione
delle risorse;
2) rivedere i termini di conservazione in bilancio
delle disponibilità e dei residui passivi;
3) consentire maggiore flessibilità per la
rimodulazione delle somme non impegnate a
chiusura dell’esercizio sulle autorizzazioni di
spesa pluriennale e per le altre spese di conto
capitale nell’ambito delle previsioni effettuate
nel piano finanziario dei pagamenti.
migliore gestione degli andamenti di finanza
pubblica, con particolare attenzione al
fabbisogno e al debito pubblico perseguita
attraverso:
l’introduzione, anche in fase di previsione del
bilancio, del piano finanziario dei pagamenti come
strumento propedeutico alla predisposizione delle
proposte da parte delle amministrazioni, per avere
previsioni più affidabili sull’andamento dei flussi di
88 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
cassa;
* * *
Per alcune delle innovazioni più complesse da un
punto di vista applicativo o che coinvolgono più
soggetti, sono in corso specifici periodi di
sperimentazione, in particolare per i nuovi concetti
di impegni di spesa ( in vigore dal 1 gennaio 2019)
e accertamento di entrata che consentiranno di
valutare l’effettiva portata delle modifiche introdotte,
nonché di disporre dei tempi necessari per
l’adeguamento dei sistemi informativi di supporto ai
processi interessati.
E’ stato emanato il Dlgs correttivo ed integrativo del
Dlgs 93 del 2016, attualmente all’esame della
Commissione parlamentare della Camera dei deputati
competente per materia, dopo aver superato il nulla
osta rilasciato dal Senato della Repubblica, con il
quale si interviene in via correttiva e integrativa su
alcuni aspetti inerenti la gestione del bilancio dal punto
di vista del rafforzamento del ruolo del bilancio di
cassa.
Le principali integrazioni e gli obiettivi
dell'intervento correttivo consistono
sostanzialmente:
1) in un ampliamento dell’obbligo di copertura
89 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
finanziaria per gli impegni di spesa che deve essere
assicurata, oltre che in termini di competenza, come
sinora avvenuto, anche con riferimento alla cassa.;
2) nella modifica delle norme inerenti la gestione
della spesa delegata dalle Amministrazioni centrali
tramite funzionari delegati con l’introduzione del
concetto di “impegno di spesa delegata”, con
l'intento di avvicinare il momento dell'impegno a quello
del pagamento anche per tale tipologia di gestione
della spesa, inclusa la predisposizione del
cronoprogramma dei pagamenti e la modifica delle
norme riguardanti le assegnazioni dei fondi agli Uffici
periferici;
3) nell’introduzione delle norme che definiscono il
cosiddetto “accertamento qualificato” con lo scopo
di avvicinare il momento dell'accertamento a quello
della riscossione con riferimento alle entrate dello
Stato in particolare per le somme iscritte a ruolo, per le
quali è significativa la differenza tra importi accertati e
importi effettivamente riscossi a consuntivo, con
conseguente formazione di elevati residui di
riscossione di difficile e limitata esigibilità.
Decreto legislativo n. 135
del 17 luglio 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21
Attuazione della direttiva
2014/56/UE che modifica la
direttiva 2006/43/CE
concernente la revisione legale
Il decreto legislativo introduce modifiche e
integrazioni al d.lgs. n. 39 del 2010 -che disciplina
quale unico corpo normativo la materia della
revisione legale dei conti- al fine di allineare la
90 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
luglio 2016 dei conti annuali e dei conti
consolidati
disciplina nazionale alle novità introdotte a livello
europeo dalla direttiva 2014/56/UE.
In particolare:
- si conferma l’assetto previgente nella
ripartizione delle competenze tra MEF e
Consob in materia di revisione legale dei
conti;
- si introducono disposizioni volte a rafforzare i
principi professionali che devono guidare
l’attività dei revisori (indipendenza ed
obiettività, scetticismo professionale);
- si introduce la categoria degli “enti sottoposti
a regime intermedio” alla quale sono
ricondotti i seguenti enti: gli emittenti strumenti
finanziari; le società di gestione dei mercati
regolamentati; le società che gestiscono i
sistemi di compensazione e di garanzia; le
società di gestione accentrata di strumenti
finanziari; le società di intermediazione
mobiliare; le sgr ed i relativi fondi comuni; le
società di investimento; gli istituti di
pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli
intermediari finanziari;
- si disciplina espressamente il divieto di
ricevere regali o favori di natura pecuniaria e
non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione
91 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
o da qualsiasi ente legato a un ente
sottoposto a revisione;
- si conferma, con riguardo alla disciplina del
tirocinio, la durata triennale dello stesso e si
prevede che il medesimo tirocinio possa
essere svolto contestualmente al corso di
laurea;
- si stabilisce che l’esame di idoneità
professionale sia bandito almeno una volta
all’anno e che il tirocinante possa essere
esonerato da una o più prove nelle materie
oggetto di esame universitario;
- si innova il sistema della formazione
continua prevedendo che il nucleo
fondamentale di materie oggetto della
formazione debba essere specificatamente
attinente alla revisione legale e ai principi
professionali che costituiscono il nucleo
fondamentale dell’attività;
- si precisano i principi cui deve ispirarsi il
procedimento sanzionatorio.
Decreto legislativo n. 176
del 12 agosto 2016
Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 9
settembre 2016.
Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 909/2014
relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione
Il decreto legislativo adegua la normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento n. 909/2014 (relativo
al regolamento titoli e ai depositari centrali di titoli) e
alle disposizioni del Regolamento n. 648/2012 (sugli
strumenti derivati Over the counter - OTC -, cioè quelli
92 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
europea e ai depositari centrali
di titoli e recante modifica delle
direttive 98/26/CE e 2014/65/UE
e del regolamento (UE) n.
236/2012 per il completamento
dell'adeguamento della
normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento
(UE) n. 648/2012 sugli strumenti
derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni, nonché attuazione
della direttiva 98/26/CE
concernente il carattere
definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli,
come modificata dai regolamenti
(UE) n. 648/2012 e n. 909/2014
stipulati ed eseguiti fuori dai mercati regolamentati e le
controparti centrali).
In particolare, il provvedimento apporta modifiche e
integrazioni al Testo Unico Finanza (dlgs n. 58 del
1998) disciplinando quanto segue.
- Si individuano le autorità competenti di settore
(Banca d’Italia e Consob), i relativi poteri di
vigilanza, nonché la disciplina sanzionatoria. Per
quanto riguarda la disciplina delle Controparti
centrali, si prevede che l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività e la relativa revoca sia
rilasciata da Banca d’Italia; la Consob, invece,
vigila sul rispetto dei requisiti dei partecipanti
alle controparti centrali. In relazione ai
Depositari centrali, si prevede che
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la
relativa revoca sia rilasciata dalla Consob.
- Si introducono disposizioni in materia di
prevalenza del principio di segregazione
patrimoniale nelle ipotesi di procedure di
insolvenza nei confronti dei partecipanti ad una
controparte centrale.
- In materia di gestione accentrata del titoli di
Stato, si conserva la potestà regolamentare del
Ministero dell’economia e delle finanze per
93 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
quanto concerne le modalità di individuazione
dei depositari centrali di titoli di Stato nonché i
criteri per la fornitura dei relativi servizi.
Decreto legislativo n. 223
del 14 novembre 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28
novembre 2016
Adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE)
n. 1024/2013 del Consiglio, del
15 ottobre 2013, che attribuisce
alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza
prudenziale degli enti creditizi
Il decreto legislativo adegua l’ordinamento
nazionale al Regolamento (UE) 1024/2013 che
attribuisce alla Banca Centrale Europea (BCE)
compiti specifici in merito alle politiche in materia
prudenziale degli enti creditizi.
Il Regolamento ha istituito il sistema accentrato di
vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano
l’euro (o che comunque decidono di aderire al
sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico
(MVU) ed ha attribuito alla BCE alcuni tra i più
significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale
sulle banche degli Stati aderenti al MVU. Sono
previsti, altresì, meccanismi di coordinamento e per lo
scambio di informazioni tra la BCE e le autorità
nazionali di vigilanza; si lascia impregiudicata la
competenza esclusiva delle autorità nazionali ad
esercitare i poteri di vigilanza non attribuiti alla BCE
(es. in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali e rapporti con i clienti, antiriciclaggio e
contrasto al finanziamento del terrorismo).
Il decreto legislativo, pertanto, interviene al fine di
94 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
adeguare il quadro delle competenze attribuite alla
Banca d’Italia alla ripartizione tra BCE e autorità
nazionali di vigilanza definita nel Regolamento,
eliminando dall’ordinamento le disposizioni non più
compatibili con il nuovo assetto europeo.
In particolare, il provvedimento contiene disposizioni
in materia di:
- autorizzazione all’esercizio dell’attività
bancaria;
- rapporti tra revoca dell’autorizzazione
bancaria e avvio della liquidazione coatta
amministrativa di una banca;
- disciplina delle succursali nonché operatività
in regime di libera prestazione di servizi;
- autorizzazione all’acquisto di partecipazioni
qualificate nel capitale delle banche;
- misure macroprudenziali;
- disciplina sanzionatoria.
Decreto legislativo n. 224
del 14 novembre 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28
novembre 2016
Adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1286/2014,
relativo ai documenti
contenenti le informazioni
chiave per i prodotti
d'investimento al dettaglio e
assicurativi preassemblati
Il decreto legislativo adegua l’ordinamento nazionale
al Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave (KIDs -
key information documents) per i prodotti di
investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(PRIIPs - packaged retail investment and insurance-
based investment products).
Il decreto legislativo apporta modifiche al decreto
95 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
legislativo n. 58 del 1998 (TUF); in materia di:
- disciplina del documento contenente le
informazioni chiave (c.d. KID) che deve essere
redatto dagli ideatori dei prodotti d’investimento al
dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. PRIIP),
nonché obblighi di redazione e consegna di tale
documento agli investitori al dettaglio;
-designazione della Consob e dell’Ivass quali autorità
nazionali competenti sui (PRIIPs);
- previsione di poteri di intervento sui PRIIPs,
consistenti ad esempio nella sospensione della
commercializzazione o nel divieto di offerta, nel caso
di violazione delle disposizioni del Regolamento;
- previsione del whistleblowing (sistemi interni di
segnalazione delle violazioni effettive o potenziali del
Regolamento), nonché dei meccanismi per la
segnalazione alle Autorità competenti delle violazioni
attuali o potenziali del Regolamento;
- introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni del regolamento o, nei casi di scarsa
offensività o pericolosità e di cessazione
dell’infrazione, l’imposizione di una dichiarazione
pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il
soggetto responsabile.
96 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 29
G.U. n. 63 del 17 marzo
2014
Attuazione della direttiva
2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel
settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE.
Il decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del
Consiglio dell’8 dicembre 2015 (c.d. DAC 3), recante
modifica della direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) ed
avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio
dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento.
A fronte della sfida posta dall’elusione fiscale
transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva
e da una concorrenza fiscale dannosa si è reso
necessario un rafforzamento degli strumenti e dei
meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE; sino ad
oggi, infatti, lo scambio spontaneo di informazioni sui
ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento si è dimostrato
uno strumento non efficace di contrasto alla
pianificazione fiscale aggressiva, essendo stato
ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico
[quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato
membro di emanazione nel decidere con quali Stati
attivare lo scambio e la diffusa assenza di reciprocità
nello scambio spontaneo].
Le modifiche apportate con la direttiva 2015/2376/UE
mirano a potenziare lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni, al fine di perseguire
trasparenza e contrasto all’erosione della base
97 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali
nazionali, impedendo così agli Stati membri di
applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.
DECRETO LEGISLATIVO
11 febbraio 2016, n. 24
GU Serie Generale n.52
del 3 marzo 2016
Attuazione delle direttive
2013/42/UE e 2013/43/UE del
Consiglio, del 22 luglio 2013,
che istituiscono un meccanismo
di reazione rapida contro le frodi
in materia di IVA e prevedono
l'applicazione facoltativa e
temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile a
determinate operazioni a rischio
frodi.
Recepimento delle disposizioni contenute nelle
seguenti direttive:
- direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio
2013, che istituisce una procedura particolarmente
rapida per consentire agli Stati membri, che rilevano
l’esistenza di frodi improvvise e massicce riguardo
specifiche transazioni commerciali, di ottenere una
misura speciale di deroga ex articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE per l’istituzione, da parte dello
Stato membro, del meccanismo dell’inversione
contabile relativamente alle cessioni in questione. In
tal modo gli Stati membri sono messi in condizione di
reagire rapidamente a tali fenomeni frodatori.
- direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio
2013, ha ampliato l’elenco di operazioni per le quali gli
Stati membri, in via sperimentale fino al 2018,
possono istituire un regime di inversione contabile,
prevedendo, nel contempo, specifici obblighi
informativi a carico degli Stati membri che si
avvalgono di tale facoltà.
Decreto legislativo 21 Semplificazione fiscale e E’ stata introdotta, a decorrere dal 2015, la
98 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
novembre 2014, n. 175
(G.U. n. 277 del 28
novembre 2014)
dichiarazione dei redditi
precompilata
dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei
lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa
30 milioni di contribuenti) che possono presentare il
mod. 730.
E’ stato semplificato il regime fiscale nei casi di
partecipazione a società tra professionisti, cui trovano
applicazione, a prescindere dalla struttura societaria,
le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza
personalità giuridica costituite per l’esercizio associato
di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR (il
reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in
proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili).
Sono state introdotte semplificazioni agli adempimenti
in materia di dichiarazione di successione quanto a
esoneri dalla presentazione (estesa fino a 100 mila
euro) e documenti da allegare;
E’ stata semplificata la procedura per l’esecuzione dei
rimborsi IVA, ampliando la misura dei rimborsi
ottenibili senza alcun adempimento (da 5.000 a
15.000 euro) e eliminando i limiti all’ammontare dei
rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio”,
riducendo i casi in cui è necessario prestare una
garanzia al fine di beneficiare di rimborso IVA.
E’ stato previsto che i sostituti d’imposta devono
99 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
utilizzare il mod. F24 per i conguagli da mod. 730 e
per la compensazione delle ritenute in eccesso con i
versamenti successivi, senza poter più operare
compensazioni interne.
E’ stato abrogato il regime della responsabilità solidale
per le ritenute d’acconto in caso di appalto.
Decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188 (G.
U. n. 297 del 23 dicembre
2014)
Disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi lavorati,
dei loro succedanei, nonché di
fiammiferi;
Sono state apportate sostanziali modifiche alla
disciplina in materia di tassazione dei tabacchi lavorati
e dei loro succedanei - come i c.d. trinciati per
sigarette, i sigari ed i sigaretti, nonché i prodotti del
tabacco e i prodotti da inalazione diversi dal tabacco
che si consumano senza combustione mediante
specifici dispositivi elettronici - nonché dei fiammiferi.
Decreto legislativo 17
dicembre 2014, n. 198
(G.U. n. 9 del 13 gennaio
2015)
Composizione, attribuzioni e
funzionamento delle
commissioni censuarie
Sono state ridefinite organicamente composizione,
competenze e funzionamento delle commissioni
censuarie provinciali - ridenominate commissioni
censuarie locali - e della commissione censuaria
centrale, organismi che, nell’ambito dei procedimenti
di determinazione delle tariffe d’estimo, coadiuvano
l’amministrazione finanziaria ed esplicano funzioni
consultive – obbligatorie e vincolanti – in materia di
approvazione dei prospetti tariffari.
Decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 (G.U.
Trasmissione telematica delle
operazioni IVA e di controllo
L’emissione della fattura elettronica, introdotta
obbligatoriamente dal 2014 per le cessioni e
100 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
n. 190 del 18 agosto
2015,)
delle cessioni di beni effettuate
attraverso distributori automatici
prestazioni effettuate nei confronti della P.A., è stata
estesa da luglio 2016, in via opzionale, alle transazioni
tra privati soggetti IVA (imprese e esercenti arti e
professioni); l’invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute è effettuato tramite un Sistema di
interscambio (SdI) messo a disposizione
gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, così
superando preesistenti adempimenti comunicativi dei
dati delle fatture (black list, dichiarazioni d’intento).
Per specifiche categorie di soggetti passivi IVA (di
minori dimensioni e le cosiddette start up da
individuare con apposito decreto ministeriale) viene
previsto un particolare regime di favore consistente
nella messa a disposizione, in via telematica, degli
elementi informativi necessari per le liquidazioni
periodiche e per le dichiarazioni annuali IVA, nel
superamento dei registri IVA e dei registri dei
corrispettivi e nell’ottenimento di rimborsi senza
necessità di garanzie o visto di conformità.
E’ stato introdotto l’obbligo comunicativo dei
corrispettivi per i commercianti (o prestatori di servizi)
al minuto ed i gestori di distributori automatici, con
contestuale eliminazione del registro dei corrispettivi.
Decreto legislativo 5 Disposizioni sulla certezza del Sono state riviste le disposizioni antielusive contenute
101 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
agosto 2015, n. 128 (G.U.
n. 190 del 18 agosto
2015)
diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente
nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/00)
introducendo disposizioni per rafforzare la certezza del
diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di
abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei
termini per l’accertamento e tax compliance. In
particolare, sono stati unificati i concetti di elusione e
di abuso, al fine di conferire all’istituto una valenza
generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui
redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale
materia doganale) e delineare con certezza la
condotta dell’abuso contestabile al contribuente. Sono
state dettate inoltre speciali regole sul procedimento di
accertamento dell’abuso del diritto, il cui onere
probatorio è a carico dell’Amministrazione, garantendo
un efficace contraddittorio con l’amministrazione
finanziaria e salvaguardando il diritto di difesa del
contribuente nella fase amministrativa.
E’ stato chiarito l’ambito applicativo dell’istituto del
raddoppio dei termini di accertamento in presenza di
violazioni che comportano obbligo di denuncia penale,
il quale opera a condizione che la denuncia sia
presentata o trasmessa prima che spiri il termine di
decadenza ordinario per l’accertamento.
E’ stato introdotto un regime opzionale di
collaborazione tra Fisco e contribuenti, valevole in via
102 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
di prima applicazione per le imprese di maggiori
dimensioni, subordinato al possesso da parte dei
contribuenti di un sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale che consenta
l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei
rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di
scambio continuo di informazioni improntato alla
trasparenza e alla speditezza, con imposizione di
doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del
contribuente, si è inteso realizzare una anticipazione
del controllo per prevenire e risolvere anticipatamente
le potenziali controversie fiscali e una procedura
abbreviata di interpello preventivo.
Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147
(G.U. n. 220 del 22
settembre 2015)
Disposizioni recanti misure per
la crescita e
l'internazionalizzazione delle
imprese
Sono state introdotte misure per favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché
migliorare le condizioni di investimento nel Paese da
parte di soggetti esteri.
Per la realizzazione di tali obiettivi è stato previsto un
mix sinergico di vari strumenti, quali:
rafforzamento del ruling internazionale: il controllo
tradizionale ex post viene sostituito da forme
avanzate di dialogo preventivo tra Amministrazione
finanziaria e soggetto estero al fine di assicurare
alle imprese che operano in ambito internazionale
103 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
degli accordi fiscali preventivi che consentono
maggiore certezza e partecipazione;
introduzione dell’interpello preventivo per i nuovi
investimenti;
nuovo regime di rimpatrio dei dividendi provenienti
da paradisi fiscali;
ampliamento e razionalizzazione della deducibilità
degli interessi passivi;
nuovo regime di deducibilità per i costi black list
ammesso entro il valore normale dei beni e servizi
acquistati;
ampliamento del consolidato nazionale;
introduzione di un regime di esenzione per le stabili
organizzazioni all’estero di società residenti in Italia
(branch exemption);
semplificazione della disciplina Cfc;
razionalizzazione delle rinunce ai crediti e delle
perdite su crediti;
nuovo regime per il credito d’imposta per i redditi
prodotti all’estero;
perfezionamento del regime speciale per lavoratori
impatriati.
Decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 156
(G.U. n. 233 del 7 ottobre
Misure per la revisione della
disciplina degli interpelli e del
E’ stato potenziato l’istituto dell’interpello e
razionalizzata la sua disciplina, dando ai contribuenti
maggiore certezza sui tempi di risposta
104 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2015) contenzioso tributario dell’amministrazione. In particolare, l’istituto
dell’interpello è stato identificato in quattro tipologie
(ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo),
introdotta la regola del silenzio-assenso in caso di
mancata risposta nei termini da parte
dell’amministrazione finanziaria, accelerata la
procedura per ottenere il parere dell’amministrazione
finanziaria e sancita la regola generale della non
impugnabilità autonoma delle risposte negative, ad
eccezione di quelle relative agli interpelli
disapplicativi/antielusivi.
Sono state inoltre introdotte importanti novità
nell’ambito del contenzioso tributario. In particolare:
rafforzati gli strumenti deflattivi del contenzioso
della mediazione obbligatoria, che è stata estesa a
tutte le controversie indipendentemente dall’ente
impositore, comprese quindi quelle relative ai tributi
catastali e degli enti locali (Imu, Tasi, Tari, ecc), e
della conciliazione, che è stata estesa ai giudizi di
secondo grado e alle controversie che ricadono
nell’ambito di applicazione della mediazione;
estesa la tutela cautelare (sospensione giudiziale) a
tutte le fasi del processo;
prevista l’immediata esecutività delle sentenze per
tutte le parti, quindi anche quelle in favore del
105 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
contribuente;
riviste le soglie di valore delle controversie in
relazione alle quali il contribuente può stare in
giudizio anche personalmente ed ampliata la
categoria dei soggetti ammessi all’assistenza
tecnica;
introdotte modifiche di carattere ordinamentale tese
a stabilire i criteri di rotazione degli incarichi dei
giudici, rafforzare la qualificazione professionale dei
componenti delle commissioni tributarie, accentuare
il carattere di terzietà dell’organo giudicante,
incrementare la funzionalità della giurisdizione
tributaria con una semplificazione dell’iter di nomina
dei giudici e la reintroduzione dell’istituto
dell’anticipato possesso.
Decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 157
(G.U. n. 233 del 7 ottobre
2015)
Misure per la revisione della
disciplina dell'organizzazione
delle agenzie fiscali
L’organizzazione delle agenzie fiscali è stata rivista in
funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione
amministrativa e della razionalizzazione della spesa.
E’ stato previsto il riassetto dei servizi di assistenza,
consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti
tributari, contribuire ad accrescere la competitività
delle imprese italiane e favorire l’attrattività degli
investimenti in Italia. Nella loro riorganizzazione le
agenzie devono garantire controlli meno invasivi e
facilitare un approccio collaborativo tra
106 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro
attività deve essere ispirata al principio del ‘controllo
amministrativo unico’, evitando in questo modo
duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo i disagi per
l’attività delle imprese.
Decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 158
(G.U. n. 233 del 7 ottobre
2015)
Revisione del sistema
sanzionatorio
E’ stato rivisto il sistema sanzionatorio penale e
amministrativo tributario secondo principi di effettività,
proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria
dell’ordinamento alle condotte illecite, riducendo l’area
di intervento della sanzione penale ai soli casi
connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre
che etico e sociale, ripensando e rimodulando le
soglie di punibilità e individuando nuove ipotesi di non
punibilità.
Decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159
(G.U. n. 233 del 7 ottobre
2015)
Misure per la semplificazione e
razionalizzazione delle norme in
materia di riscossione
E’ stato rivisto il sistema di riscossione dei tributi,
incentivando l’adempimento spontaneo dei
contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione
più ampie e vantaggiose, garantendo nel contempo
per l’erario maggiore certezza e semplicità nei tempi e
nelle modalità di riscossione
Decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 160
(G.U. n. 233 del 7 ottobre
2015)
Stima e monitoraggio
dell'evasione fiscale e
monitoraggio e riordino delle
disposizioni in materia di
E’ stato introdotto un sistema di stima e monitoraggio
delle disposizioni in materia di erosione fiscale,
prevedendo una revisione periodica delle spese fiscali
(tax expenditure) e un’attività sistematica di
107 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
erosione fiscale monitoraggio e rilevazione dell’evasione fiscale e
contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di
contrasto ad opera di un’apposita commissione.
Le spese fiscali per le quali siano trascorsi cinque anni
dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche
proposte di eliminazione, riduzione, modifica o
conferma.
ATTI GOVERNO – DECRETI LEGISLATIVI e DPR
Governo Gentiloni
Estremi Oggetto Sunto
Decreto legislativo n. 254
del 30 dicembre 2016;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10
gennaio 2017
Attuazione della direttiva
2014/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22
ottobre 2014, recante modifica
alla direttiva 2013/34/UE per
quanto riguarda la
comunicazione di
informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni
sulla diversità da parte di talune
Il provvedimento ha recepito la direttiva 2014/95/UE
introducendo nuovi obblighi di informativa a carico di
società, di dimensioni particolarmente grandi, che
emettono valori mobiliari negoziati in mercati
regolamentati o che esercitano attività bancaria o
assicurativa.
In particolare, la direttiva impone alle società quotate,
banche e imprese di assicurazione (c.d. enti di
interesse pubblico), che presentano taluni requisiti
108 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni
dimensionali di integrare i propri dati di bilancio con
una “dichiarazione di carattere non finanziario”.
In linea con la direttiva, il decreto legislativo:
-introduce l’obbligo di presentare la dichiarazione
di carattere non finanziario che deve contenere
informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale,
al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la
corruzione;
- prevede, in particolare, che alla redazione della
dichiarazione individuale di carattere non finanziario
siano tenute le società quotate, le banche e le
compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio,
abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che,
dai dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato,
abbiano superato taluni parametri fissati dalla
direttiva;
- prevede che i soggetti tenuti alla redazione delle
dichiarazioni debbano far ricorso, nella
predisposizione della stessa, a “standard di
rendicontazione” emanati da autorevoli organismi
internazionali o nazionali;
- individua gli amministratori dell’ente quali soggetti
responsabili della predisposizione e pubblicazione
della dichiarazione, sentito l’organo di controllo;
- introduce l’obbligo di pubblicazione presso il
109 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
registro delle imprese delle dichiarazioni di carattere
non finanziario. E’ prevista anche la pubblicazione
sul sito internet della società che ha predisposto i
documenti, nonché la comunicazione alla Consob;
- delinea il regime sanzionatorio in caso di mancata
o erronea predisposizione delle dichiarazioni non
finanziarie.
Decreto legislativo n. 37
del 15 marzo 2017;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 30
marzo 2017
Attuazione della direttiva
2014/92/UE, sulla comparabilità
delle spese relative al conto di
pagamento, sul trasferimento
del conto di pagamento e
sull'accesso al conto di
pagamento con caratteristiche
di base
Il decreto legislativo recepisce nell’ordinamento
italiano la Direttiva 2014/92/UE (c.d. PAD - Payment
Accounts Directive) relativa alla comparabilità delle
spese per il conto di pagamento; al trasferimento del
conto di pagamento; all’accesso al conto di
pagamento con caratteristiche di base.
Il decreto garantisce ai consumatori che utilizzano
conti di pagamento maggiore trasparenza
informativa, procedure semplificate per il
trasferimento del conto stesso e un regime tariffario
agevolato nel caso di apertura di un conto di
pagamento con caratteristiche di base.Il conto di
pagamento, come definito dalla direttiva, è uno
strumento usato per l’esecuzione di operazioni
semplici quali, ad esempio, ricevere un bonifico o
effettuare pagamenti. Il decreto prevede il diritto per
tutti i cittadini legalmente soggiornanti nell’Ue di aprire
un conto di pagamento con caratteristiche di base,
senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul
110 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
luogo di residenza. Il provvedimento riprende quanto
già disposto dalla Convenzione tra il Ministero
dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e le
principali associazioni rappresentative dei prestatori di
servizio di pagamento (banche, Poste e istituti di
pagamento); in continuità con tale Convenzione e in
attuazione della direttiva europea, il conto di base
deve essere offerto da tutti i prestatori di servizi di
pagamento che offrono alla propria clientela conti di
pagamento e includere un numero predefinito di
operazioni annue a fronte di un canone
onnicomprensivo. Le altre misure del decreto
legislativo sono finalizzate a garantire la trasparenza
e la comparabilità delle spese del conto di
pagamento e ad agevolare i trasferimenti da un
conto all’altro. Si introduce l’obbligo per i prestatori di
servizi di pagamento di fornire ai consumatori il
“Documento informativo sulle spese” (relativo, tra
l’altro, alle informazioni precontrattuali) e il “Riepilogo
delle spese” (contenente comunicazioni periodiche). I
nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono
agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di
pagamento, ad esempio l’estratto conto. Vengono
introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di
pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori.
In particolare, si prevede la possibilità di ottenere il
111 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
trasferimento di uno o più servizi di pagamento
“ricorrenti” (es. ordini permanenti di bonifico, addebiti
diretti) e dell’eventuale saldo positivo su un nuovo
conto entro un termine complessivo di 12 giorni
lavorativi. Sono, inoltre, previsti, in attuazione delle
direttiva, siti web di confronto a cui tutti i prestatori di
servizi di pagamento hanno obbligo di partecipare.
Decreto legislativo n. 90
del 25 maggio 2017;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2017 suppl. ord.
Decreto legislativo n. 92
del 25 maggio 2017;
pubblicato sulla Gazzetta
Attuazione della direttiva (UE)
2015/849 relativa alla
prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di
finanziamento del terrorismo e
recante modifica delle direttive
2005/60/CE e 2006/70/CE e
attuazione del regolamento (UE)
n. 2015/847 riguardante i dati
informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006.'; rettifica GU n. 149
del 28 giugno 2017
Disposizioni per l'esercizio
dell’attività di compro oro, in
I decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017 sono
finalizzati al recepimento della direttiva (UE) 2015/849
(c.d. IV Direttiva Anti-Money Laundering/Combating
the Financing of Terrorism - AML/CFT), contenente
misure per la prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo. Tra le principali novità,
l’istituzione di specifici registri volti alla messa in
sicurezza del settore dei giochi, sia su rete fisica che
online, dei money transfer e dei compro oro e dei
presidi necessari a contenere il rischio di infiltrazioni
criminali e di utilizzo per fini illegali. Nella stessa logica
si colloca il riconoscimento del ruolo della DNA
nell’utilizzo delle informazioni relative alle segnalazioni
di operazioni sospette gestite dalla UIF (Unità di
informazione finanziaria) per finalità di impulso o
coordinamento, su tutto il territorio nazionale, di
indagini in materia di finanziamento del terrorismo.
112 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficiale n. 141 del 20
giugno 2017
attuazione dell'articolo 15,
comma 2, lettera l), della legge
12 agosto 2016, n. 170.
Decreto legislativo n. 129
del 3 agosto 2017;
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 25
agosto 2017
Attuazione della direttiva
2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativa ai
mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la
direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE, cosi, come
modificata dalla direttiva
2016/1034/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23
giugno 2016, e di adeguamento
della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento
(UE) n. 648/2012, così come
modificato dal regolamento (UE)
2016/1033 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23
giugno 2016
Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d.
direttiva MIFID II- Markets in Financial Instruments
Directive) e adegua la normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d.
Regolamento MIFIR- Markets in Financial Instruments
Regulation) con l’obiettivo di aumentare la trasparenza
delle negoziazioni e la tutela degli investitori,
attraverso una maggiore responsabilizzazione degli
intermediari, una più approfondita consapevolezza
degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni
più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei
poteri - sia ex-ante che ex post - delle Autorità di
vigilanza.
Con particolare riferimento alla tutela degli
investitori, per la prima volta sono contenute misure
specifiche finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti
finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al
cliente finale. Si detta, infatti, una disciplina specifica
sulla Product Governance (quale insieme di
previsioni tese ad imporre agli intermediari un assetto
organizzativo e regole di comportamento relative alla
creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari
113 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
agli investitori) e sulla Product Intervention (quale
insieme di nuovi poteri anche per le autorità di
vigilanza nazionali che possono intervenire per limitare
o addirittura bloccare la commercializzazione di alcuni
prodotti se ritenuti pericolosi per i risparmiatori).
Più nel dettaglio, il decreto legislativo apporta
modifiche al dlgs n. 58 del 1998 (Testo unico della
finanza – TUF), recando significative novità nei
seguenti ambiti.
1. Disciplina delle competenze e dei poteri delle
autorità di vigilanza di settore e tutela dei
risparmiatori:
Si confermano Consob e Banca d’Italia quali autorità
nazionali di vigilanza, provvedendo, altresì, al
rafforzamento dei poteri attribuiti alle stesse:
si attribuisce espressamente il potere della
Banca d'Italia e della Consob di pubblicare -sui propri
siti internet- avvertimenti al pubblico;
si stabilisce il potere della Consob di intimare ai
soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della
propria attività e per un periodo non superiore a tre
anni, dell’attività professionale di un soggetto ove
possa essere di pregiudizio per la trasparenza e
correttezza dei comportamenti;
si riconosce alla Consob, sentita la Banca
114 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
d’Italia, il potere di rimozione di uno o più esponenti
aziendali (dei soggetti abilitati) qualora la loro
permanenza in carica sia di pregiudizio alla
trasparenza e correttezza dei comportamenti;
si attribuiscono alle Autorità specifici poteri di
product intervention. In particolare, la Consob potrà
ordinare la sospensione della commercializzazione o
della vendita di strumenti finanziari ritenuti
pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l’ordinato
funzionamento ed integrità dei mercati. La Banca
d’Italia, invece, potrà adottare divieti/limitazioni
riguardanti i menzionati prodotti al fine di tutelare la
stabilità del sistema finanziario nazionale o di parte di
esso.
2. Riordino della disciplina della consulenza
finanziaria.
Si prevede che l’attività di consulenza finanziaria
possa essere esercita da consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede, da consulenti finanziari
indipendenti e da società di consulenza finanziaria. Si
consente, inoltre, anche ai consulenti indipendenti
l’offerta fuori sede, entro determinati limiti. E’
confermata la cessazione dei poteri di vigilanza e
sanzionatori della Consob sui consulenti finanziari e
sulle società di consulenza finanziaria e il
115 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
trasferimento dei medesimi poteri all’Organismo Unico
di Vigilanza e Tenuta dell’Albo dei consulenti finanziari
(OCF). Alla Consob spetta la vigilanza sull’OCF.
3. Disciplina dei mercati.
L’intervento contempla nuove norme per promuovere
l’efficienza dei mercati finanziari dell’UE. Si garantisce
che tutte le negoziazioni organizzate siano condotte in
sedi di negoziazione regolamentate: mercati
regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione
(MTF) e sistemi organizzati di negoziazione (OTF).
4. Disciplina sanzionatoria
Si procede a una complessiva razionalizzazione
dell’impianto normativo sanzionatorio del TUF,
delineando compiutamente una disciplina articolata
nei seguenti provvedimenti sanzionatori:
- sanzioni amministrative pecuniarie, distinte nei
limiti minimi e massimi edittali in base alla natura del
relativo destinatario (persona fisica e legal entity);
- sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie,
applicabili in caso di violazioni connotate da scarsa
offensività o pericolosità della condotta: cc.dd.
“reprimenda pubblica” e “ordine di porre termine alle
violazioni”;
- sanzioni accessorie a carico dei soli esponenti
116 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
aziendali responsabili: oltre al temporany ban, anche il
permanent ban;
- sanzione accessoria dell’interdizione temporanea
ad essere membro o partecipante di un mercato
regolamentato, di un sistema multilaterale di
negoziazione o ad essere cliente di un sistema
organizzato di negoziazione.
Decreto legislativo n. 218
del 15 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 10 del 13
gennaio 2018
Recepimento della direttiva (UE)
2015/2366 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato
interno, che modifica le direttive
2002/65/CE, 2009/110/CE e
2013/36/UE e il regolamento
(UE) n. 1093/2010, e abroga la
direttiva 2007/64/CE, nonché'
adeguamento delle disposizioni
interne al regolamento (UE) n.
751/2015 relativo alle
commissioni interbancarie sulle
operazioni di pagamento basate
su carta
Il decreto legislativo:
a) recepisce la Direttiva 2015/2366/UE,
(cosiddetta PSD 2 - Payment Services
Directive 2) relativa ai servizi di pagamento nel
mercato interno;
b) adegua la normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento (UE) n. 751/2015 (cosiddetto
IFR - Interchange Fees Regulation) relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di
pagamento basate su carta.
In particolare, il decreto legislativo amplia i diritti degli
utenti dei servizi di pagamento, che beneficeranno di
un regime di responsabilità ridotta in caso di
pagamenti non autorizzati, riducendo la franchigia
massima a carico degli utenti da 150 a 50 euro e, per
promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici, conferma e generalizza il divieto di
applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un
determinato strumento di pagamento (cd. divieto di
117 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
surcharge). Relativamente alle commissioni
interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite
carte di pagamento, i prestatori di servizi di
pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi
di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti
fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni
di importo pari o superiore, così da promuovere
l’utilizzo delle carte anche per questi pagamenti.
Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni
nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino
al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno
applicare una commissione interbancaria non
superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato tuttavia
sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali
tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema
di carte di pagamento. Inoltre, vengono meglio
precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di
cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di
applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad
esempio con riguardo alla esclusione degli strumenti a
“spendibilità limitata” (es. in relazione alla limitatezza
delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla
gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici
scopi sociali) e alla possibilità di utilizzare il conto o
credito telefonico anche per operazioni di pagamento
effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza
118 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di
diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per
singola operazione e comunque di 300 euro mensili).
Decreto Legislativo n. 233
del 15 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2018
Decreto legislativo per
l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2015/760
relativo ai fondi di
investimento europei a lungo
termine
Il decreto legislativo provvede ad adeguare la
normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
TUF), alle disposizioni del Regolamento (UE) n.
2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a
lungo termine (ELTIF, European Long-Term
Investment Funds).
I fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)
sono nuovo tipo di organismo di investimento collettivo
del risparmio, introdotto dal Regolamento 2017/760,
per facilitare gli investimenti in progetti che richiedono
l’impiego a lungo termine di capitale. Il Regolamento
detta, tra l’altro, la disciplina dell’autorizzazione, degli
investimenti ammissibili, delle modalità di rimborso
delle quote degli ELTIF. Gli ELTIF sono rivolti a
investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di
assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori
(mercato retail).
Il decreto legislativo in esame, mediante modifiche al
TUF, introduce le nuove nozioni di "fondo di
119 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
investimento europeo a lungo termine" (ELTIF) e di
"gestore di ELTIF". Inoltre sono individuate nella
Banca d’Italia e nella Consob le autorità nazionali
competenti per la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni contenute nel regolamento e sono
attribuite alle stesse i poteri di indagine e
sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro
funzioni. Ulteriori interventi sono demandati alla
normativa secondaria emanata dalle autorità di
vigilanza, conformemente a quanto già previsto dal
TUF in materia di gestione collettiva del risparmio.
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 32. GU Serie Generale n.69 del 23 marzo 2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Recepimento della direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell’8 dicembre 2015 (c.d. DAC 3), recante modifica della direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) ed avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il decreto, le cui disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene sulla normativa nazionale attraverso una duplice direttrice: a) modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; b) apportando alcune modifiche agli articoli 31-bis e 31-ter del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
120 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
ATTI GOVERNO – PRINCIPALI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Estremi Oggetto Sunto
GOVERNO LETTA 28 APRILE 2013- 21 FEBBRAIO 2014
DM 5 febbraio 2014
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 marzo 2014, n.
65.
Decreto del ministro dell’economia e delle finanze di
costituzione di fondi comuni di investimento
immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà
dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali
immobiliari, nonché conferire o trasferire anche l'intero
patrimonio immobiliare da reddito dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Con il decreto in esame sono stati
promossi i fondi immobiliari gestiti da
Invimit Sgr:
- “i3-INAIL”
- “i3-INPS”
DM 20 febbraio 2014,
n. 57
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 7 aprile 2014, n. 81
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico -
Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in
base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito
alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito
bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Il regolamento specifica le modalità
per tener conto del rating di legalità, e
di sue eventuali modifiche, in sede di
concessione di finanziamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni,
nonché in sede di accesso al credito
bancario, al fine di promuovere
l'introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali.
DM 20 febbraio 2014
Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 72
del 23 marzo 2014
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze -
Redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla
corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari
di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative
Il decreto provvede alla
redistribuzione delle risorse residue
del Fondo istituito dalla legge 6
febbraio 2009, n. 7, incrementato dal
121 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
decreto-legge n. 216 del 2011 e
l'applicazione di un più alto
coefficiente per il calcolo degli
indennizzi a favore dei connazionali
che hanno perduto beni in Libia.
D.M. 2 agosto 2013
(Attuativo dell’art. 166,
co. 2-quinquies
decreto-legge n. 1 del
2012)
Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti
esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in
Italia.
Nel caso in cui il soggetto esercente
attività impresa trasferisce la
residenza all’estero va tassata la
plusvalenza tra valore normale dei
beni che costituiscono l’azienda e il
loro costo fiscale (cd “exit tax”).
Si disciplina l’opzione per la
sospensione della cd “exit tax”, che
può essere richiesta dai contribuenti
(esercenti attività di impresa) nel caso
in cui il trasferimento di residenza
avvenga verso Paesi UE o SEE,
nonché le cause di decadenza.
D.M. 6 novembre 2013
(Attuativo dell’art. 52,
co. 3 decreto-legge n.
69 del 2013)
Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo,
come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n.
69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98
del 2013.
Viene definita la procedura che
consente ai contribuenti che si
trovano in difficoltà economiche per
ragioni estranee alla propria
responsabilità di usufruire della
rateazione dei debiti tributari fino ad
un massimo di 120 rate
122 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
D.M. 23 dicembre 2013
(Attuativo dell’art. 67-
octies, decreto-legge n.
83 del 2012)
Modalità di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta
in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio
2012.
Si disciplina la procedura per usufruire
del credito d'imposta previsto in favore
dei soggetti (imprese e lavoratori
autonomi) colpiti dal sisma del maggio
2012, per la ricostruzione, il rispristino
ovvero la sostituzione dei beni distrutti
o danneggiati
D.M. 14 gennaio 2014
(Attuativo dell’art. 9, co.
1, decreto-legge n. 35
del 2013)
Compensazione di crediti con somme dovute in base agli
istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del
contenzioso tributario.
Si rende effettiva la possibilità per i
contribuenti di estinguere i propri
debiti verso l’erario, derivanti da
accertamenti tributari, attraverso la
compensazione di propri crediti verso
la pubblica amministrazione a
condizione che siano certificati (certi
liquidi esigibili e non prescritti)
dall’ente pubblico debitore.
D.M. 30 gennaio 2014
(Attuativo dell’art. 29
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179)
Modalità di attuazione dell'articolo 29, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali
all'investimento in start-up innovative.
Vengono disciplinate le procedure per
usufruire dei benefici fiscali previsti
per favorire gli investimenti nel
capitale sociale delle start-up
(detrazione IRPEF somme investite in
capitale start-up; non concorrenza ai
fini reddito IRES del 20% delle
somme investite nel capitale delle
start up).
123 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
GOVERNO RENZI 22 FEBBRAIO 2014 – 11 DICEMBRE 2016
DM 19 maggio 2014, n.
95
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 1° luglio 2014, n.
150
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze -
Regolamento recante norme di attuazione del sistema
pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi
nel settore del credito al consumo, con specifico
riferimento al furto d'identità
Il DM adotta il regolamento per
l’attuazione delle disposizioni che
disciplinano il Sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi nel settore del credito al
consumo, con specifico riferimento al
furto di identità (SCIPAFI). Il sistema,
interamente finanziato dai soggetti
operanti nel settore bancario,
finanziario, assicurativo e dei servizi di
comunicazione elettronica, consente
la verifica dei dati contenuti nei
documenti di identità e di reddito
attraverso il riscontro con i dati
residenti presso gli archivi informatici
pubblici. Il ricorso al sistema di
prevenzione, avviato in esercizio il 19
gennaio 2015 e regolarmente
consultato dai soggetti aderenti,
costituisce un passaggio
imprescindibile, nell’ambito
dell’istruttoria di acquisizione di nuova
clientela, per l’abbattimento del rischio
di furto di identità.
DM 31 luglio 2014, Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di Il decreto reca la disciplina per
124 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.
226 del 29 settembre
2014
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante
disciplina del Fondo di garanzia «prima casa» di cui
all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
l’accesso al Fondo di garanzia per la
prima casa. Il Fondo è volto alla
concessione di garanzie, a prima
richiesta e con controgaranzia Stato,
nella misura massima del 50 per
cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti
connessi all’acquisto ovvero
all’acquisto e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento di
efficienza energetica di unità
immobiliari, site sul territorio
nazionale, da adibire ad abitazione
principale del mutuatario.
DM 2 settembre 2014
n. 166
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 novembre 2014,
n. 264
Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze -
Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme
sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi
pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.
In attuazione dell’articolo 6, comma 5-
bis del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, il decreto ha abrogato e
sostituito il previgente D.M. 703/1996,
introducendo una nuova disciplina per
l’attività di investimento delle risorse
dei fondi pensione, nonché una
disciplina finalizzata a prevenire e
gestire i possibili conflitti di interesse.
D.M. 24 settembre
2014
(Attuativo dell’art. 12,
Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in
favore di imprese e professionisti titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
Reca la disciplina necessaria per
consentire ai titolari di imprese e
professionisti effettuare, nell’anno
125 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
co. 7-bis, decreto-legge
n. 145 del 2012
amministrazione. 2014, di compensare le cartelle
esattoriali notificate, entro il 31 marzo
2014, con propri crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, nei confronti
della pubblica amministrazione.
DM 3 ottobre 2014, n.
205
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 marzo 2015, n.
54
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante
Regolamento per la presentazione al pagamento in forma
elettronica degli assegni bancari e circolari.
Il decreto dà attuazione all’art. 8,
comma 7, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, il quale apportando
modifiche al R.D. 21 dicembre 1933,
n. 1736 (Legge assegni), è volto a
disciplinare la presentazione al
pagamento in forma elettronica degli
assegni bancari e circolari.
DM 17 ottobre 2014,
n.176
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 1° dicembre 2014,
n. 279
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze recante
disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il decreto contiene il regolamento
dell’attività di microcredito in
attuazione dell’articolo 111 del TUB
DM 5 marzo 2015, n.
30
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 marzo 2015, n.
65
Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze,
Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli
Organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) italiani.
Il decreto in esame dà attuazione
all’art. 39 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, secondo con
regolamento:
- sono determinati i criteri generali cui
126 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
devono uniformarsi gli Oicr italiani con
riguardo:
all'oggetto dell'investimento;
alle categorie di investitori cui è
destinata l'offerta delle quote o
azioni;
alla forma aperta o chiusa e alle
modalità di partecipazione, con
particolare riferimento alla
frequenza di emissione e rimborso
delle quote, all'eventuale
ammontare minimo delle
sottoscrizioni e alle procedure da
seguire;
all'eventuale durata minima e
massima;
alle condizioni e alle modalità con le
quali devono essere effettuati gli
acquisti o i conferimenti dei beni,
sia in fase costitutiva che in fase
successiva alla costituzione del
fondo.
- sono stabilite le categorie di
investitori non professionali nei cui
confronti è possibile commercializzare
127 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
quote di FIA italiani riservati, secondo
le modalità previste dall'articolo 43;
- sono stabilite le scritture contabili, il
rendiconto e i prospetti periodici che
le società di gestione del risparmio
redigono, in aggiunta a quanto
prescritto per le imprese commerciali,
nonché gli obblighi di pubblicità del
rendiconto e dei prospetti periodici;
- sono stabilite le ipotesi nelle quali la
società di gestione del risparmio deve
chiedere l'ammissione alla
negoziazione in un mercato
regolamentato delle quote dei fondi;
- sono stabiliti i requisiti e i compensi
degli esperti indipendenti a cui la
Banca d'Italia può ricorrere in sede di
acquisto e vendita dei beni non
negoziati in mercati regolamentati, da
parte del gestore di OICR.
DM 2 aprile 2015, n. 53
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 8 maggio 2015, n.
105
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze -
Regolamento recante norme in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 19 settembre 2012,
n. 169, ha innovato profondamente la
disciplina degli intermediari finanziari
contenuta nel decreto legislativo del
128 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico bancario – t.u.b.) con la finalità
di assicurare la sana e prudente
gestione dei soggetti vigilati e
rafforzare la stabilità complessiva del
sistema finanziario. Nell’ambito di tale
quadro, il decreto in esame detta
disposizioni di attuazione della
richiamata disciplina inerente gli
intermediari finanziari.
Protocollo d’intesa 22
Aprile 2015 tra il MEF e
l’ACRI, l’associazione di
Fondazioni e Casse di
Risparmio SpA
Pubblicato sul sito
MEF:
http://www.mef.gov.it/in
evidenza/documenti/acr
i.pdf
Protocollo d’intesa 22 Aprile 2015 tra il MEF e l’ACRI,
l’associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA
Il 22 Aprile 2015 è stato sottoscritto un
Protocollo di Intesa tra il MEF e
l’ACRI, l’associazione di Fondazioni e
Casse di Risparmio SpA, che ha
avviato l’autoriforma delle Fondazioni
di origine bancaria che hanno assunto
l’impegno: ad adottare un’adeguata
diversificazione del portafoglio per
contenere la concentrazione del
rischio; a non impiegare il patrimonio,
direttamente o indirettamente, in
esposizioni verso un singolo soggetto
per un ammontare complessivamente
superiore a un terzo del totale
dell’attivo dello stato patrimoniale; ad
evitare, nel rispetto del principio di
129 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
conservazione del patrimonio,
qualunque forma di indebitamento
salvo il caso di temporanee e limitate
esigenze di liquidità e ad utilizzare
solo con finalità di copertura contratti
e strumenti finanziari derivati, ovvero
a ricorrere a operazioni in cui non
siano presenti rischi di perdite
patrimoniali. Oltre alle misure adottate
in campo economico-finanziario, con il
Protocollo le Fondazioni si sono
impegnate anche a ridefinire gli
aspetti riguardanti la governance e, in
particolare, i corrispettivi economici
dei componenti i propri organi, le
procedure di nomina dirette ad
assicurare la presenza del genere
meno rappresentato, ad individuare
ipotesi di incompatibilità che possono
compromettere il libero ed
indipendente svolgimento delle
funzioni degli organi, tenuto conto, in
particolare, degli incarichi politici e ad
attuare specifiche modalità funzionali
a potenziare il rispetto del principio di
trasparenza.
130 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
DM del 22 aprile 2015
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2015, n.
108.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
costituzione di un fondo comune di investimento
immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà
dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali
immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio
immobiliare della regione Lazio.
Con il decreto in esame è stato
promosso il seguente fondo
immobiliare gestito da Invimit Sgr:
- il Fondo i3-Regione Lazio
DM del 22 aprile 2015
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2015, n.
108.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
costituzione di un fondo comune di investimento
immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà
dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali
immobiliari, nonché conferire o trasferire anche il patrimonio
immobiliare delle Università statali
Con il decreto in esame è stato
promosso il seguente fondo
immobiliare gestito da Invimit Sgr:
- Fondo i3-Università
DM del 30 luglio 2015
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 agosto 2015, n.
184.
DM 13 maggio 2016
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 4 giugno 2016, n.
129
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
costituzione di un fondo comune d'investimento
immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà
dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non
più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari e
successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
recante Modifiche al decreto 30 luglio 2015
Con i decreti in esame è stato
promosso il seguente fondo
immobiliare gestito da Invimit Sgr:
- Fondo i3-Sviluppo Italia
Il Fondo è suddiviso in due comparti:
Comparto 8-ter destinato ad
investire in immobili statali e di
altri Enti pubblici non più
utilizzati per fini istituzionali;
Comparto 8-quater destinato
all’apporto di immobili non più
utilizzati dal Ministero della
Difesa.
DM 7 agosto 2015 Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti In attuazione dell’articolo 26, del D.L.
131 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 settembre 2015,
n. 215
territoriali di una quota parte dei proventi della
valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la
cui destinazione d'uso sia stata modificata.
12 settembre 2014 n. 133, sono
determinate le modalità di attribuzione
agli Enti territoriali di una quota parte
dei proventi della valorizzazione o
alienazione degli immobili pubblici la
cui destinazione d'uso sia stata
modificata.
D.M. 16 dicembre 2015
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 dicembre 2015,
n. 299.
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno
2015.
Per garantire la realizzazione delle
finalità di accentramento e
razionalizzazione degli acquisti delle
pubbliche amministrazioni, il comma 9
dell’art. 9 del DL n. 66/2014 ha istituito
il Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi, destinato
a finanziare le attività dei soggetti
aggregatori (con la dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016). Con questo decreto
si definiscono i criteri di ripartizione
delle risorse del predetto Fondo.
DM 23 dicembre 2015,
n. 228
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 18 marzo 2016, n.
65
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze -
Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle
modalità di funzionamento dell'Organismo previsto
dall'articolo 112‐bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di
L’articolo 112-bis t.u.b., nell’istituire
l’Organismo dei confidi minori,
prevede che esso ha personalità
giuridica di diritto privato ed è dotato
di autonomia organizzativa, statutaria
132 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e
relativi criteri.
e finanziaria; il suo statuto è
approvato, sentita la Banca d’Italia,
dal Ministro dell’economia e delle
finanze, il quale nomina un suo
rappresentante nell’organo di
controllo. L’organismo svolge ogni
attività necessaria alla gestione
dell’elenco, determina la misura dei
contributi, nell’ambito del limite fissato
dallo stesso articolo 112-bis t.u.b., e
vigila sul rispetto, da parte degli
iscritti, della disciplina cui sono
sottoposti. In base a quanto previsto
dall’articolo 112-bis, comma 8, t.u.b.,
con il decreto 228/2015 il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita
la Banca d’Italia, ha disciplinato:
a) la struttura, i poteri e le
modalità di funzionamento
dell’Organismo necessari a
garantirne funzionalità ed
efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli
di professionalità e onorabilità
dei componenti degli organi di
gestione e controllo
133 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dell’Organismo.
D.M. 21 giugno 2016
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 26 luglio 2016, n.
173.
Decreti del Ministero dell’economia e delle finanze recanti
“Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni
principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.a. “
Per garantire la realizzazione delle
finalità di accentramento e
razionalizzazione degli acquisti delle
pubbliche amministrazioni, l’art. 1,
comma 507, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
ha previsto l’emanazione di un
decreto del MEF, sentita l’ANAC, per
la definizione delle caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali
costituenti oggetto delle convenzioni
stipulate dalla Consip SpA.
Questo decreto reca le misure di
attuazione di detta disposizione.
DM 7 luglio 2016
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 ottobre 2016, n.
245.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
determinazione dell'ammontare delle risorse per il
«Voucher» a favore delle micro, piccole e medie imprese
per la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico.
Al fine di favorire la digitalizzazione
dei processi aziendali e
l’ammodernamento tecnologico delle
micro, piccole e medie imprese, l’art.
6, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013,
ha disposto l’adozione di interventi per
il finanziamento a fondo perduto,
tramite voucher di importo non
superiore a 10.000 euro, concessi ad
imprese per l’acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il
134 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
miglioramento dell’efficienza
aziendale e la modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro. A tal
fine, il decreto ministeriale 7 luglio
2016, allo scopo di definire
l’ammontare dell’intervento (nella
misura massima complessiva di 100
milioni di euro), stabilisce la quota di
finanziamento posta a carico del
Programma “PON Imprese e
competitività 2014-2012” rinviando ad
una deliberazione CIPE
l’individuazione delle ulteriori risorse a
valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione.
DM 14 settembre 2016
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 ottobre 2016, n.
255
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concerto
con il Ministro dello sviluppo economico recante
“Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di
misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social
card per i residenti nelle regioni interessate dalle
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi. Produzioni anni
2013 e 2014.”
Il decreto dispone la ripartizione, tra le
Regioni interessate dalle estrazioni di
idrocarburi liquidi e gassosi (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Emilia Romagn,
Lazio, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto),
del Fondo preordinato alla
promozione di misure di sviluppo
economico e all'attivazione di una
social card per i residenti nelle
suddette regioni, sia in relazione
135 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
all’anno 2013 che all’anno 2014.
DPCM del 16 settembre
2016
DPCM su proposta MEF, in attuazione dell’art. 5 del decreto-
legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 –
approvazione del progetto esecutivo "Human Technopole"
Il DPCM reca l’approvazione del
progetto esecutivo del progetto
scientifico e di ricerca "Human
Technopole" di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
D.M. 23 gennaio 2015
(Attuazione dell’art. 1,
co. 629, lett. b) legge n.
190 del 2014)
Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore
aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.
Individuazione delle modalità e dei
termini di versamento diretto da parte
delle pubbliche amministrazioni
fondazioni, enti e società cessionarie
di beni o committenti di servizi dell’IVA
(split payment) e individuazione dei
soggetti aventi diritto al rimborso in via
prioritaria.
D.M. 11 marzo 2015
(Attuativo dell’art. 43,
co. 5-quater del
decreto-legge n. 133
del 2014)
Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di
calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario
Sono adottate la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la
stima delle capacità fiscali per singolo
comune delle regioni a statuto
ordinario di seguito indicati:
a) rapporto sulla stima della capacità
fiscale dei comuni delle regioni a
statuto ordinario;
b) stima delle capacità fiscali per
136 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
singolo comune delle regioni a statuto
ordinario.
La metodologia e la stima delle
capacità fiscali per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario sono
sottoposte a monitoraggio e
rideterminazione, di norma, con
cadenza annuale, al fine di
considerare eventuali mutamenti
normativi e tener progressivamente
conto del tax gap e della variabilità dei
dati assunti a riferimento.
D.M. 30 marzo 2015
(Attuazione dell’art. 1,
co. 678 legge n. 190 del
2014)
Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante
individuazione degli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”).
Individuazione dei regimi fiscali
privilegiati, con esclusivo riferimento
alla mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ai fini della
deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse con imprese
residenti ovvero localizzate in Paesi
“black list”.
D.M. 27 maggio 2015
(Attuativo dell’art. 1,
comma 35 legge n. 190
del 2014)
Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo
Individua le disposizioni applicative
necessarie per poter dare attuazione
al credito d’imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo di cui
all’art. 3 del decreto-legge 23
137 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
dicembre 2013, n. 145, così come
sostituito dall’art. 1, comma 35, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nonché le modalità di verifica e
controllo dell’effettività delle spese
sostenute a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, le cause di
decadenza e di revoca del beneficio,
le modalità di restituzione del credito
d’imposta indebitamente fruito.
D.M. 19 giugno 2015
(Attuazione dei co. Da
91 a 94 legge n. 190 del
2014)
Attuazione dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di
condizioni, termini e modalità di applicazione del credito di
imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria,
nonché delle forme di previdenza complementare ed
individuazione delle attività di carattere finanziario a medio e
lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono
effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito.
Il decreto determina le condizioni, i
termini e le modalità di applicazione
del credito di imposta in favore degli
enti di previdenza obbligatoria,
nonché le forme di previdenza
complementare ed individuazione
delle attività di carattere finanziario a
medio e lungo termine nelle quali i
medesimi soggetti devono effettuare i
loro investimenti al fine di usufruire del
credito.
D.M. 13 luglio 2015
(Attuativo dell’art. 1, co.
19 legge n. 190 del
2014)
Modalità di compensazione, per l’anno 2015, delle cartelle
esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti
della pubblica amministrazione.
Modalità di compensazione, per
l’anno 2015, delle cartelle esattoriali in
favore di imprese e professionisti
titolari di crediti non prescritti, certi,
138 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
liquidi ed esigibili, nei confronti della
pubblica amministrazione.
D.M. 13 gennaio 2016
(Attuativo dell’art. 3, co.
4 decreto legislativo n.
175 del 2014)
Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle
entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese
funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione
energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione
precompilata.
Il decreto individua i termini e delle
modalità per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate
delle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito.
D.M. 26 gennaio 2016
(Attuativo dell’art. 1, co.
908 legge n. 208 del
2015)
Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili
alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di
animali vivi delle specie bovina e suina.
Rimodulazione in aumento della
percentuale di compensazione IVA (in
misura non superiore al 10%) per
l’applicazione della detrazione in
misura forfettizzata sui prodotti
lattiero-caseari, nonché, per il 2016,
delle percentuali di compensazione
IVA per gli animali vivi della specie
bovina (in misura non superiore al
7,70%) e della specie suina (in misura
non superiore all’8%).
D.M. 5 aprile 2016
(Attuativo dell’art. 10,
comma 1, lettera d-bis
del TUIR, introdotto
dall’art. 1, co. 174,
legge 147, del 2013)
Modalità di richiesta di rimborso delle somme, assoggettate
a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto
erogatore e non dedotte dal reddito complessivo.
Vengono disciplinate le modalità con
cui il contribuente può chiedere il
rimborso delle somme, assoggettate a
tassazione in anni precedenti,
restituite al soggetto erogatore e non
dedotte dal reddito complessivo.
D.M. 29 aprile 2016 Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui Indicazione delle modalità attuative
139 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Attuativo dell’art. 2, co.
6 decreto legislativo n.
147 del 2015)
nuovi investimenti. dell’istanza di interpello sui nuovi
investimenti
D.M. 26 maggio 2016
(Attuativo dell’art. 16,
co. 3, decreto legislativo
n. 147 del 2015)
Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori
impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147.
Individua le categorie dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni fiscali e
le cause di decadenza dal beneficio e
detta norme di coordinamento con le
altre disposizioni vigenti in materia di
lavoratori impatriati (divieto di
cumulo).
D.M. 15 giugno 2016
(Attuativo dell’art. 6, co.
2 decreto legislativo n.
128 del 2015)
Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Disciplina la procedura abbreviata di
interpello preventivo, per i contribuenti
che aderiscono al regime
dell’adempimento collaborativo, in
merito all’applicazione delle
disposizioni tributarie a casi concreti,
in relazione ai quali l’interpellante
ravvisa rischi fiscali.
D.M. 27 giugno 2016
(Attuativo dell’art. 1, co.
129 legge n. 208 del
2015)
Compensazione, nell’anno 2016, delle cartelle esattoriali in
favore di imprese e professionisti titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione.
Si prevede che le disposizioni previste
dal decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico del
24 settembre 2014, recante
«Compensazione, nell’anno 2014,
delle cartelle esattoriali in favore di
imprese e professionisti titolari di
140 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione», si applicano, con le
medesime modalità, anche per l’anno
2016, con riferimento alle cartelle
esattoriali notificate entro il 31
dicembre 2015.
D.P.C.M. 7 luglio 2016
(Attuativo art. 1, co. 154
legge n. 190 del 2014)
Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia
nell’utilizzazione della quota del cinque per mille
Semplificazione e razionalizzazione
degli adempimenti per l’ammissione al
riparto della quota del cinque per mille
e definizione delle modalità di
redazione del rendiconto relativo alla
destinazione delle somme erogate ai
soggetti beneficiari, di recupero delle
somme medesime in caso di
violazione degli obblighi di
rendicontazione e di pubblicazione sul
sito web di ciascuna amministrazione
degli elenchi dei beneficiari e degli
importi erogati.
D.M. 15 luglio 2016
(Attuativo dell’art. 1,
commi 778-780 legge n.
208 del 2015)
Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti
e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a
spese dello Stato.
Individua le modalità con le quali, ai
sensi dell’art. 1, comma 778, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli
avvocati che vantano crediti per
spese, diritti e onorari di avvocato,
sorti ai sensi degli articoli 82 e
141 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in qualsiasi data maturati e non
ancora saldati, per i quali non è stata
proposta opposizione ai sensi dell’art.
170 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 115
del 2002, possono compensare detti
crediti con quanto da essi dovuto per
ogni imposta e tassa, compresa
l’imposta sul valore aggiunto (IVA),
nonché procedere al pagamento dei
contributi previdenziali per i dipendenti
mediante cessione, anche parziale,
dei crediti stessi.
D.M. 4 agosto 2016
(Attuativo dell’art. 1, co.
5, art. 3, co. 1, lett. d) e
art. 4, co. 3 del decreto
legislativo n. 127 del
2015)
Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d),
e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.
Con il provvedimento:
a) vengono definite le modalità
semplificate dei controlli a
distanza degli elementi acquisiti
dall’Agenzia delle entrate
relativamente ai dati delle
fatture ricevute basate sul
riscontro tra i dati comunicati dai
soggetti passivi dell’imposta sul
valore aggiunto e le transazioni
effettuate, in modo da ridurre gli
142 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
adempimenti di tali soggetti, non
ostacolare il normale
svolgimento dell’attività
economica degli stessi ed
escludere la duplicazione di
attività conoscitiva;
b) vengono individuate le modalità
per garantire la tracciabilità dei
pagamenti ricevuti dai soggetti
che si avvalgono delle opzioni
relative alla trasmissione
telematica delle fatture o dei
relativi dati, nonché della
trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi al fine di
beneficiare della riduzione di un
anno dei termini di decadenza
per la effettuazione degli
accertamenti;
c) vengono individuate le categorie
di soggetti IVA che possono
beneficiare del programma di
assistenza dell’Ag delle entrate,
relativo alla messa a
disposizione degli elementi
necessari per le liquidazioni
143 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
periodiche e per la
dichiarazione annuale IVA.
D.M. 7 dicembre 2016
(Attuativo dell’art. 2, co.
5, del decreto legislativo
n. 127 del 2015)
Attuazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, recante l’individuazione di tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi.
Vengono individuate, per i soggetti
che hanno esercitato l’opzione per la
memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri, prevista
dall’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le
tipologie di documentazione idonee a
rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni per le quali
non è obbligatoria l’emissione della
fattura ai sensi dell’art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
GOVERNO GENTILONI SILVERI DAL 12 DICEMBRE 2016
D.M. 20 dicembre 2016
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 gennaio 2017, n.
6.
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno
2016
Per garantire la realizzazione delle
finalità di accentramento e
razionalizzazione degli acquisti delle
pubbliche amministrazioni, il comma 9
dell’art. 9 del DL n. 66/2014 ha istituito
il Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi, destinato
144 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
a finanziare le attività dei soggetti
aggregatori (con la dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016). Con questo decreto
si definiscono i criteri di ripartizione
delle risorse del predetto Fondo.
DPCM 28 aprile 2017,
n. 82
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 giugno 2017, n.
135
Regolamento recante criteri e modalità di nomina degli
arbitri, supporto organizzativo alle procedure arbitrali e
modalità di funzionamento del collegio arbitrale per
l’erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni
in favore degli investitori, a norma dell’articolo 1, comma
859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Con il provvedimento sono stati
disciplinati i criteri e le modalità di
nomina degli arbitri, il supporto
organizzativo alle procedure arbitrali e
le modalità di funzionamento del
collegio arbitrale per l'erogazione da
parte del Fondo di solidarietà di
prestazioni in favore degli investitori.
DM 9 maggio 2017, n.
83
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 giugno 2017, n.
135
Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro della Giustizia, recante
“Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di
accesso al Fondo di solidarietà”, di cui all’articolo 1, comma
857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Il decreto prevede le modalità e le
condizioni di accesso al Fondo di
solidarietà mediante il ricorso alla
procedura arbitrale, le modalità e i
termini per la presentazione delle
relative istanze di erogazione delle
prestazioni e i criteri di quantificazione
delle prestazioni.
DM 16 maggio 2017
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 giugno 2017, n.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
individuazione della Struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo sull’attuazione del Testo unico sulle società a
Quali Interventi in materia di riordino
della disciplina delle partecipazioni
societarie delle amministrazioni
145 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
135 partecipazione pubblica (TUSP) pubbliche, nell’ambito della riforma del
settore delle società a partecipazione
pubblica, attuata con il D.Lgs. n.
175/2016 (Testo unico sulle società a
partecipazione pubblica - TUSP), è
stata prevista l’istituzione presso il
MEF di una Struttura di indirizzo,
monitoraggio e controllo
sull’attuazione del TUSP. Tale
Struttura opera nella Direzione VIII del
Dipartimento del Tesoro e per
renderne più significativa l’attività di
monitoraggio sull’applicazione della
normativa in tema di razionalizzazione
delle partecipazioni pubbliche, anche
nell’ottica di una più estesa e ottimale
utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione, l’esito delle procedure
di razionalizzazione annuale
(straordinaria e ordinaria) delle
partecipazioni pubbliche deve esserle
comunicato, attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Dipartimento del
Tesoro. In tal modo, le informazioni
contenute nei «piani di
146 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
razionalizzazione» prodotti dalle
Pubbliche Amministrazioni sono
raccolte in formato elaborabile,
rendendo così possibili analisi mirate
e l’individuazione dei casi in cui i piani
presentati non risultino coerenti con
quanto prescritto dal TUSP.
D.M. 4 agosto 2017
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 21 settembre 2017,
n. 221
Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, per gli anni
2017 e 2018
Per garantire la realizzazione delle
finalità di accentramento e
razionalizzazione degli acquisti delle
pubbliche amministrazioni, il comma 9
dell’art. 9 del DL n. 66/2014 ha istituito
il Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi, destinato
a finanziare le attività dei soggetti
aggregatori (con la dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016). Per la definizione dei
criteri di ripartizione delle risorse del
predetto Fondo è stato adottato il
presente decreto.
DM del 16 ottobre 2017
Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.
267 del 15 novembre
Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
Individuazione degli indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES)
Il decreto è finalizzato ad individuare
gli indicatori di benessere equo e
sostenibile (BES) elaborati per
valutare il progresso di una società
147 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2017
non solo dal punto di vista economico,
come nel PIL, ma anche sociale e
ambientale. Tale individuazione è
finalizzata alla predisposizione di un
apposito allegato al Documento di
economia e finanza (DEF), nel quale
saranno riportati l'andamento,
nell'ultimo triennio dei BES e le
previsioni sull'evoluzione degli stessi
nel periodo di riferimento, nonché alla
redazione di apposita relazione
annuale contenente l'evoluzione
dell'andamento degli indicatori stessi,
sulla base degli effetti determinati
dalla legge di bilancio per il triennio in
corso.
D.M. 28 novembre
2017
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 gennaio 2018, n.
17.
Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni
principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.a.
Per garantire la realizzazione delle
finalità di accentramento e
razionalizzazione degli acquisti delle
pubbliche amministrazioni, l’art. 1,
comma 507, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
ha previsto l’emanazione di un
decreto del MEF, sentita l’ANAC, per
la definizione delle caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali
148 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
costituenti oggetto delle convenzioni
stipulate dalla Consip SpA.
In attuazione della suddetta
disposizione, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha
adottato il decreto in esame che
segue il DM 21 giugno 2016 attuativo
della medesima disposizione.
D.M. 27 gennaio 2017
(Attuativo dell’art. 1, co.
45 legge n. 232 del
2016)
Proroga dell’innalzamento delle percentuali di
compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle
specie bovina e suina.
Proroga per l’anno 2017 delle
percentuali di compensazioni
applicabili alle cessioni di animali vivi
della specie bovina e suina, di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali, del 26 gennaio 2016.
D.M. 6 febbraio 2017
(Attuativo dell’art. 9, co.
1, lett. gg) decreto
legislativo n. 156 del
2015)
Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia
per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del
contribuente.
Fissa la durata della garanzia che può
essere richiesta al contribuente per il
pagamento di somme di importo
superiore a 10.000 euro a seguito di
sentenza di condanna
dell’Amministrazione, nonché il
termine entro il quale può essere
escussa la garanzia medesima a
seguito dell’inerzia del contribuente in
149 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
ordine alla restituzione delle somme
garantite per un periodo di tre mesi.
D.M. 13 febbraio 2017
(Attuativo dell’art. 1, co.
28 legge n. 232 del
2016)
Modifica della disciplina sulla liquidazione dell’IVA di gruppo,
in adeguamento all’articolo 73, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito ad opera dell’articolo 1, comma 27, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Modifica delle vigenti disposizioni ai
fini dell’adeguamento alle
semplificazioni introdotte in tema di
liquidazione e versamento dell’IVA di
gruppo.
D.M. 23 febbraio 2017
(Attuativo dell’art. 4, co.
7, lett. b) decreto-legge
n. 193 del 2016)
Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi
dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193.
Determina i casi e le modalità di
prestazione della garanzia da parte
del soggetto che estrae beni dai
depositi IVA, ivi introdotti per
l’immissione in libera pratica.
D.M. 26 maggio 2017
(Attuativo dell’art. 1, co.
64 legge n. 208 del
2015)
Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito
complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli
articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Ridetermina le percentuali di concorso
al reddito complessivo degli utili
derivanti dalla partecipazione in
società ed enti soggetti all’imposta sul
reddito delle società, nonché dei
proventi equiparati relativi a titoli e
strumenti finanziari e delle
plusvalenze.
D.P.C.M. 5 giugno 2017
(Attuativo dell’art. 1, co.
5 decreto-legge n. 193
del 2016)
Approvazione dello Stato dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione
Approvazione dello Stato dell’Agenzia
delle Entrate-Riscossione che
subentra a Equitalia Spa.
D.M. 13 dicembre 2017
(Attuativo dell’art. 8, co.
Nomina dei componenti della Commissione censuaria
centrale
Reca la nomina dei componenti della
Commissione censuaria centrale.
150 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
2, del decreto
legislativo n. 198 del
2014)
D.M. 27 giugno 2017
D.M. 13 luglio 2017
(Attuativo dell’art. 1, co.
3 decreto-legge n. 50
del 2017)
Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia
di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione
dei pagamenti ai fini dell'IVA.
A seguito dell’allargamento dell'ambito
di applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti a tutte le
pubbliche amministrazioni, alle
società controllate dallo Stato e dagli
enti locali territoriali e a quelle
controllate da queste ultime, nonché
alle società incluse nell'indice FTSE
MIB, si rende necessario modificare la
relativa disciplina di attuazione.
D.M. 9 agosto 2017
(Attuativo dell’art. 9-
quater decreto-legge n.
50 del 2017)
Compensazione, nell'anno 2017, delle cartelle di pagamento
in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione.
Prevede che le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico del
24 settembre 2014, recante
«Compensazione, nell'anno 2014,
delle cartelle esattoriali in favore di
imprese e professionisti titolari di
crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, nei confronti della pubblica
amministrazione», si applicano, con le
medesime modalità, anche per l'anno
2017, con riferimento ai carichi affidati
151 A cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze
agli Agenti della riscossione entro il 31
dicembre 2016.
D.M. 9 gennaio 2018
(Attuativo dell’art. 3, co.
2, decreto-legge n. 148
del 2017)
Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei
pagamenti (IVA).
Le modifiche si rendono necessarie a
seguito dell’allargamento dell'ambito
di applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti agli enti
pubblici economici nazionali, regionali
e locali; alle fondazioni partecipate da
amministrazioni pubbliche; alle
società controllate, direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e
dai Ministeri o da amministrazioni
pubbliche; alle società partecipate da
amministrazioni pubbliche o da enti e
società; alle società quotate inserite
nell'indice FTSE MIB.