Post on 01-May-2015
transcript
1
Definizione liti fiscali pendenti: Definizione liti fiscali pendenti:
profili interpretativi e questioni aperteprofili interpretativi e questioni aperte
Torino, 9 novembre 2011Torino, 9 novembre 2011
Definizione liti fiscali pendenti: Definizione liti fiscali pendenti:
profili interpretativi e questioni aperteprofili interpretativi e questioni aperte
Torino, 9 novembre 2011Torino, 9 novembre 2011
2
NORMA DI RIFERIMENTOArticolo 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. L. 111/2011)
Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di
valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del
soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289
3
RAPPORTO CON LA PRECEDENTE SANATORIA SUL CONTENZIOSORinvio all’art. 16 L. 289/2002 “Chiusura delle liti fiscali pendenti”
In assenza di previsioni specifiche si applica l’art. 16Ci si riferisce alla prassi sviluppatasi sull’art. 16:
• Cir. nn. 12, 17, 18, 19, 22, 28/E/2003; 4/E/2007• Ris. nn. 103,104, 225/E/2003; 80, 103/E/ 2004
DIFFERENZE RISPETTO ALL’ART. 16
• limite di valore (fino a 20.000 euro)• pagamento in unica soluzione: NO RATEAZIONE
• solo le liti in cui l’Agenzia entrate sia legittimata passiva a stare in giudizio
4
AMBITO APPLICATIVO
Lite fiscale• riguarda rapporti tributari relativi a tributi amministrati dall’Agenzia entrate oggetto di giurisdizione tributaria (atti impositivi; atti di irrogazione delle sanzioni)• DEROGA ESPRESSA: no recupero aiuti di Stato
Legittimazione passiva Agenzia entrate• non definibili le liti di altra P.A.• non definibili le liti relative ad atti non impositivi dell’agente della riscossione nelle quali sia parte anche l’Agenzia Entrate• ma sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia entrate nelle quali sia parte anche l’agente della riscossione
5
AMBITO APPLICATIVO
Lite pendenteDue riferimenti temporali:
• 1.5.2011 data di pendenza della lite individuata dall’art. 39• 6.7.2011 data di entrata in vigore dell’art. 39
Quindi la lite è definibile se:• al 1.5.2011 sia stato notificato il ricorso introduttivo (anche se non ancora depositato in CTP)• al 5.7.2011 non ci sia una sentenza passata in giudicato
6
PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Adempimenti
Due scadenze:
• 30.11.2011 pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto
• 02.04.2012 presentare domanda di definizione in via telematica
7
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA
La lite autonoma è quella relativa a ciascun:
• avviso di accertamento• provvedimento di irrogazione di sanzioni• ogni altro atto di imposizione
Ai fini della determinazione del valore della lite i diversi addebiti contenuti in ciascun atto si considerano cumulativamente (IVA + IRES)
Quindi Non è ammessa la definizione separata di alcune soltanto delle
imposte accertate (eccezione INVIM-registro)
8
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE: LA LITE AUTONOMA
Ricorso cumulativo: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati
La non definibilità di una lite non preclude quella di un’altra
Ricorsi riuniti: tante liti autonome quanti sono gli atti impugnati
Si possono definire tutte od alcune soltanto delle liti autonome riunite
9
PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: le somme• valore lite < = € 2.000: € 150
• valore lite > € 2.000 (e non superiore a € 20.000): Fase del giudizio Importo
nessuna sentenza 30% val. lite
sent. favorevole al contribuente 10% val. lite
sent. favorevole all’Ag. Entrate 50% val. lite
sent. soccombenza parziale 10 – 50% sui rispettivi capi
giudizio di rinvio – termini di riassunzione 30% val. lite
10
PROCEDURA DI DEFINIZIONEDeterminazione dell’importo dovuto: il valore della lite
L’importo dell’imposta accertata (o della sanzione separatamente irrogata) che ha formato oggetto di contestazione in primo grado
Tipo di atto Valore della lite
accertamento od altro atto impositivo imposta accertata esclusi interessi e sanzioni collegate al tributo anche se irrogate con atto separato
provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo
sanzione
accertamento od altro atto impositivo contestato solo sulle sanzioni collegate al tributo
sanzione
11
PROCEDURA DI DEFINIZIONEDeterminazione dell’importo dovuto: il valore della lite
L’importo dell’imposta accertata che ha formato oggetto di contestazione in primo grado (o la sanzione per gli atti di irrogazione)
QUINDI• impugnazione parziale: il valore della lite si determina con riguardo alle sole parti dell’atto che sono state impugnate
• accoglimento parziale del ricorso: la sentenza di primo grado ha rideterminato l’imposta contestata - questa sentenza viene impugnata integralmente - il valore della lite è sempre pari all’imposta accertata e contestata in primo grado
12
PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite
Giudicato internoSentenza impugnata non integralmente ma solo su alcuni capi
(acquiescenza sugli altri capi)
Prima che il contribuente presenti la domanda di definizione, questa sentenza passa in giudicato sui capi non impugnati
Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla sola imposta riferibile alla
parte ancora in contestazione (al giudicato interno sfavorevole al contribuente viene data normale esecuzione)
13
PROCEDURA DI DEFINIZIONE
Determinazione dell’importo dovuto: il valore della lite
Autotutela parziale
In pendenza di lite – prima che il contribuente presenti domanda di definizione – l’Ufficio annulla in parte l’atto
Il valore della lite non sarà più dato dall’imposta originariamente contestata nel ricorso introduttivo ma dalla parte residua non
annullata in autotutela(idem nel caso di conciliazione parziale)
14
AMBITO DI DEFINIBILITA’
Sono definibili le liti concernenti solo ATTI IMPOSITIVI:
• avviso di accertamento• provvedimento di irrogazione di sanzioni• ogni altro atto di imposizione
Sono escluse le controversie concernenti ATTI aventi natura NON IMPOSITIVA: • comunicazioni di irregolarità• risposte ad istanze di interpello• dinieghi di autotutela
15
AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:
1° IPOTESI: definizione della lite senza affrancamento della perdita:
l’atto impositivo deve accertare maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita
Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate o dalle sanzioni in assenza di imposta
16
AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:
2° IPOTESI: definizione della lite con affrancamento della perdita
a)l’atto impositivo accerta maggiori imposte e/o sanzioni oltre alla perdita
Il valore della lite è dato dalle maggiori imposte accertate (o
dalle sanzioni in assenza di imposta) + l’ “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione
17
AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA:
b) l’atto impositivo rettifica la perdita senza accertare maggiori imposte
Il valore della lite è dato SOLO dalla “imposta virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione
L’IMPOSTA VIRTUALE si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta accertato alla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata
18
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA
Atto impugnato Affrancamento Perdite Valore di lite
Contiene solo rettifica della perdita
SI(altrimenti NON definibile)
Imposta virtuale
Contiene anche maggiore imposta e/o sanzione
NO Maggiore imposta accertata o sanzione (se senza imposta)
SI Maggiore imposta accertata + imposta virtuale
Imposta virtuale = (perdita dichiarata – perdita accertata) x aliquote vigenti
19
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA
1) Affrancamento perdita 2007Imposta virtuale: 50.000 x 33% = 16.500Costo definizione: 16.500 x 30% = 4.950 (in assenza di decisione) 2) Definizione 2008Maggiore imposta da definire: (70.000-50.000) x 27.5% = 5.500Costo delle definizione: 5.500 x 30% = 1.650 (in assenza di decisione)
Anno d’imposta 2007 Dichiarato (in Euro) Accertato (in Euro)
perdita - 50.000 0
Anno di imposta 2008
Reddito imponibile 0 70.000
20
AVVISI DI ACCERTAMENTO con RETTIFICA DI UNA PERDITA
3) Solo definizione 2008Maggiore imposta da definire: 70.000 x 27.5% = 19.250Costo delle definizione: 19.250 x 30% = 5.775 (in assenza di decisione)
Anno di imposta 2008 Dichiarato (in Euro) Accertato (in Euro)
Reddito imponibile 0 70.000
21
AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI RECUPERO DI CREDITI DI IMPOSTA che realizzano una agevolazione fiscale:
“costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell’art. 19 DLgs 546/92” (Ord. Cass., sez. V, n. 8033/2011 conf. Ord. Cass, sez. V, n. 4968/2009)
SONO DEFINIBILI
22
AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI LIQUIDAZIONE:
attengono a procedimenti che non prevedono l’autoliquidazione dei tributi; non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti quindi NON hanno natura di ATTO IMPOSITIVO
NON SONO DEFINIBILI
23
AMBITO DI DEFINIBILITA’
AVVISI DI LIQUIDAZIONE – ECCEZIONI:• Atti di liquidazione dell’IMPOSTA DI REGISTRO che per la prima volta fanno valere nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della registrazione (Cass., sez. V, n. 20731/2010)
• Atti di liquidazione dell’IMPOSTA PRINCIPALE DI SUCCESSIONE, quando escludono riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati (Circ. 22/2003)
SONO DEFINIBILIAnche parzialmente se in parte liquidano l’imposta e in parte
assumono carattere impositivo
24
AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI COLLEGATE AD UN TRIBUTO :Provvedimenti separato di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo NON più in contestazione
SONO DEFINIBILI
Provvedimenti di irrogazione sanzioni collegate ad un tributo nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente
SONO DEFINIBILI
25
AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI:Provvedimenti di irrogazione sanzioni non strettamente correlate a violazioni di norme tributarie ma CONNESSE con violazioni di disposizioni dell’ordinamento giuridico-tributario e attinenti alla gestione dei tributi – Sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 546/92)
SONO DEFINIBILIEsempi:Sanzioni agli intermediari (Art. 7, D.Lgs. 241/1997)Sanzioni per visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria infedele (Art. 39 D.Lgs. 241/1997)
26
AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI FINANZIARI:
Provvedimenti di irrogazione per l’impiego di lavoratori irregolariNon sussiste la giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie (Corte Cost. n. 130/2008)
NON SONO DEFINIBILI
27
AMBITO DI DEFINIBILITA’
ATTI DI DINIEGO E REVOCA DI AGEVOLAZIONI:Provvedimenti di MERO diniego o revoca di agevolazioni
NON SONO DEFINIBILI
Provvedimenti di diniego o revoca di agevolazioni con contestuale accertamento di tributi e/o sanzioni conseguentemente dovute
SONO DEFINIBILI
28
AMBITO DI DEFINIBILITA’
CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:Le controversie riguardanti il CSSN rientrano nella giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie
SONO DEFINIBILITRIBUTI LOCALI:L’Agenzia delle entrate non ha legittimazione passiva rispetto alle controversie in materia di tributi locali
NON SONO DEFINIBILI
29
AMBITO DI DEFINIBILITA’
TASSE AUTOMOBILISTICHE GESTITE DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE E CANONE RAI:Di regola gli atti di recupero costituiscono atti di MERA RISCOSSIONE contestando l’omesso versamento
NON SONO DEFINIBILIECCEZIONE:Qualora tali atti abbiano natura impositiva
SONO DEFINIBILI
30
AMBITO DI DEFINIBILITA’
CONTRIBUTI E PREMI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:
Seppur indicati negli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette, non hanno natura di tributo e l’eventuale impugnazione vede come parte legittimata passiva l’Ente previdenziale e la giurisdizione del Giudice ordinario
NON SONO DEFINIBILI
31
AMBITO DI DEFINIBILITA’
SILENZIO RIFIUTO O DINIEGO DI RIMBORSO:Le somme richieste a rimborso• sono state versate mediante versamento diretto ritenuto indebito (non a seguito di atto impositivo)• l’obbligo della restituzione delle somme richieste sorge solo se disposto con sentenza definitiva (art. 69 D.Lgs. 546/92)• le somme ripetibili per effetto della definizione sono solo quelle versate in base alla riscossione provvisoria ex art. 68 D.Lgs. 546/92
NON SONO DEFINIBILI
32
AMBITO DI DEFINIBILITA’
PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE:
I rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate che costituiscono “un accertamento straordinario o eccezionale, in deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario … in mancanza di una esplicita disposizione legislativa” (Cass., sez. V, n. 21328/2006)
NON SONO DEFINIBILI
33
AMBITO DI DEFINIBILITA’
CONTROVERSIE INSTAURATE DA SOCIETA’ DI PERSONE:L’avviso di accertamento di mera rettifica in aumento del reddito imputabile pro quota ai soci
NON E’ DEFINIBILEQualora l’avviso di accertamento contesti anche maggiori imposte e/o sanzioni in capo alla società
E’ DEFINIBILE limitatamente alle dette impostee non esplica efficacia nei confronti dei soci.
Le liti eventualmente instaurate da ciascun socio ai fini della definizione costituiscono liti autonome.
34
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
Due adempimenti e due scadenze
•Pagamento con F24 cod. trib. 8082 dell’importo dovuto entro il 30.11.2011
•Presentazione domanda di definizione in via telematica entro il 2.04.2012 *
(*) Il 31 marzo 2012 previsto dalla norma cade di sabato; l’adempimento è quindi prorogato al primo giorno lavorativo non festivo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) D.L. 70/2011
35
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto occorre fare riferimento:
all’ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare resa
sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizioalla data di presentazione della domanda
In caso di rinvio al giudice di primo o di secondo grado le somme dovute sono sempre pari al 30% del valore della lite
36
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO (continua)
Sono scomputabili le somme iscritte a ruolo provvisorio pagate a titolo di
TRIBUTO
SANZIONI AMMINISTRATIVE;INTERESSI E INDENNITA’ DI MORA DI SPETTANZA DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE;
limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere.
37
SOMME VERSATE IN SEDE DI RISCOSSIONE PROVVISORIA MAGGIORI DI QUANTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE
NON OCCORRE EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO
IL RIMBORSO SPETTA SOLO QUANDO RICORRE UNA DUPLICE CONDIZIONE A) IL VALORE DELLA LITE SIA SUPERIORE A € 2.000
B) L’ULTIMA O UNICA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE RESA E’ SFAVOREVOLE ALL’AGENZIA
SOMME VERSATE PROVVISORIAMENTE IN PENDENZA DI GIUDIZIO SUPERIORI ALL’IMPORTO DOVUTO
38
Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (1)
Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi
1) Al momento della presentazione della domanda la commissione non si è ancora pronunciata
DOVREBBE VERSARE IL 30% DI € 10.000 EURO OSSIA € 3.000
QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA
MA NON ESSENDOSI ANCORA ESPRESSA LA CTP NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA
39
Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (2)
Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi
2) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è favorevole al contribuente
DOVREBBE VERSARE IL 10% DI € 10.000 EURO OSSIA € 1.000
QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA
MA ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002
AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA
40
Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (3)
Es. Imposta accertata € 10.000 Importo versato ex art. 15 DPR 602/73 € 5.000 imposta € 1.000 interessi
3) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è sfavorevole al contribuente
DOVREBBE VERSARE IL 50% DI € 10.000 EURO OSSIA € 5.000
QUINDI NON DEVE VERSARE NULLA
MA NON ESSENDOSI VERIFICATO IL PRESUPPOSTO DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 5 DELLA LEGGE 289/2002
NON AVRA’ DIRITTO AL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO IN ECCEDENZA
41
Versamento da effettuare in caso di somme già corrisposte in pendenza di giudizio (4)
4) Al momento della presentazione della domanda l’ultima o unica sentenza resa è parzialmente favorevole al contribuente
(AD ES. confermato recupero maggiore imposta per € 3.000) SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE: a) 50% di € 3.000 = € 1.500 b) 10% di € 7.000 = € 700
a) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza FAVOREVOLE ALL’ERARIO (NON RIMBORSABILI MA SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 3.000/10.000 = € 1.800
b) Somme iscritte a ruolo proporzionali alla parte della sentenza SFAVOREVOLE ALL’ERARIO (RIMBORSABILI e SCOMPUTABILI) = € 6.000 X 7.000/10.000 = € 4.200
Somme da rimborsare € 4200 – 700 = € 3.500
42
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI SULLA RISCOSSIONE IN CORSO
INTEGRALE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO
PER LA DEFINIZIONE
PRESENTAZIONE DELL’F24 ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL’UFFICIO
SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI IL CUI OBBLIGO DI PAGAMENTO VERRA’ MENO PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE
43
COOBBLIGATI A) UNICA LITE - COSTITUITI TUTTI I COOBBLIGATI
EB) LITI DISTINTE AVENTI AD OGGETTO LO STESSO ATTO INSTAURATE
SEPARATAMENTE
Definizione di uno implica comunque l’estinzione della controversia anche per gli altri
C) RICORSO PRESENTATO SOLO DA TALUNI INTERESSATI
la definizione di chi ha proposto la lite impedisce all’Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri
44
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI DEFINIZIONE
LA DOMANDA DI DEFINZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA
(LA PROCEDURA DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE E’ STATA RESA DISPONIBILE DAL 3.11.2011)
PUO’ ESSERE INVIATA
A) Tramite il servizio INTERNET (fisconline)
B) Tramite gli intermediari autorizzati
C) Tramite uno degli uffici territoriali delle Direzioni Provinciali
45
SOSPENSIONE DEI GIUDIZI
LE LITI CHE POSSONO ESSERE DEFINITE SONO SOSPESE DAL 6.7.2011 AL 30.06.2012
SE AL 6.7.2011 NO FISSATA UDIENZA
LITE SOSPESA SALVO CHE IL CONTRIBUENTE PRESENTI ISTANZA DI TRATTAZIONE
SE AL 6.7.2011 FISSATA UDIENZA
NO SOSPENSIONE SALVO CHE IL CONTRIBUENTE LA CHIEDA
46
SE IL CONTRIBUENTE NON SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE
LA SOSPENSIONE CESSA IL 30.06.2012 E I TERMINI PROCESSUALI RIDECORRONO DAL 1.07.2012
SE IL CONTRIBUENTE SI AVVALE DELLA DEFINIZIONE
L’UFFICIO INCLUDERA’ TALE LITE NELL’ELENCO DA PRESENTARE AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI ENTRO IL 15.07.2012 E
LA SOSPENSIONE SI PROTRARRA’ SINO 30.09.2011
47
DINIEGO DELLA DEFINIZIONE
DEFINIZIONE IRREGOLAREE/O VERSAMENTO OMESSO O /INSUFFICIENTE
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO
NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE
DEPOSITATO PRESSO L’ORGANO GIURISDIZIONALE COMPETENTE