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Corso Reps tecnico Rifiuti
Gestione dei rifiuti:
Basi normative
I principi: Testo Unico ambientale
Dallo smaltimento (in discarica o inceneritore) alla gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
controllo operazioni, controllo discariche e impianti
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Gestione dei rifiuti: i principi • Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei
materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione
• Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga” ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o produttore.
• Valore costituzionale: art. 9 e 32• Mancanza di pericolo per la salute dell’uomo e
dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o odori, danneggiamento paesaggio)
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I principi: Testo Unico• Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e
riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase residuale)
• Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, eco-bilanci, azioni informazione e sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti; condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti.
• Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella di merce/risorsa
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I principi (la direttiva 1999/31)
• Finalità disciplina discariche: ridurre ripercussioni negative su ambiente; ridurre progressivamente smaltimento in discarica
• Sfavore del legislatore per forma di gestione in discarica e preferenza per impianti incenerimento se capaci di recupero energetico
• Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi
• Competenza regionale: elaborazione programma ad hoc
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I principi (normativa nazionale e comunitaria)
• Principio divieto di abbandono• Principio bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati• Principio della pianificazione nella gestione dei rifiuti• Principio della raccolta differenziata• Principio di autorizzazione (per operazioni smaltimento e
recupero)• Principio acquisizione e circolazione informazioni (Catasto
dei rifiuti presso l’ANPA)• Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e speciali) e
pericolosità
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In particolare, le pubbliche amministrazioni devono perseguire tali finalità mediante:
Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali
Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire, o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento
Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero
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La gestione dei rifiuti
Art. 183 c. 1 d)
Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)
Trasporto Recupero (operazioni previste da All. C)
Smaltimento (operazioni previste da All. B)
Controllo operazioni suddette
Controllo discariche post chiusura
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Punto cardine del D.lgs. 152/06
La Gestione La Gestione dei Rifiutidei Rifiuti
RaccoltaRaccolta
TrasportoTrasporto
Smaltimento Smaltimento
Recupero Recupero
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ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti
Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento
Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero
Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
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ALLEGATI
Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e
la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro
natura o all'attività che li ha prodotti
Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando
tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
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CHE COS'E' RIFIUTO: L’Allegato A
CATEGORIE
Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec. Q2 Prodotti fuori norma Q3 Prodotti scaduti Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente Q6 Elementi inutilizzabili Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego Q8 Residui di processi industriali Q9 Residui di procedimenti antinquinamento Q10 Residui di lavorazione/sagomatura Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime Q12 Sostanze contaminate Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15
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DEFINIZIONE DI RIFIUTO:Definizione di rifiuto del DPR
915/82 Sono considerati rifiuti ….
“… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”.
Concetto ABROGATO!
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Definizione di rifiuto del Ronchi
D. lgs. 05/02/1997 n.22art. 6 comma 1, lettera a)
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
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Definizione di rifiuto del D. Lgs. 152/06
Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.
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NON SONO RIFIUTI
Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)
Acque reflue di scarico Parte Terza D.lgs 152/06(art. 74 c. 1 lett. g, h, i)
Rifiuti radioattivi D.lgs 230/95 (Euratom) Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento
ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave
Carogne D.Lgs. 508/92 Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)
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NON SONO RIFIUTI
Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene
Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.
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Analisi della definizione giuridica di rifiuto
qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore …….
Azione oggettiva Azione oggettiva (flagranza sostanziale) (flagranza sostanziale)
Caso incerto, Caso incerto, come comportarci?come comportarci?
Fonte normativa/regolamentareFonte normativa/regolamentare che crea l’obbligo (atto giuridico)che crea l’obbligo (atto giuridico)
si disfi
abbia deciso
obbligo di disfarsi
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Recupero / Smaltimento
SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiuto
RECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia
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Definizione di smaltimentoLo smaltimento è definito:
• Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato:• In condizioni di sicurezza• Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica ed
economica di procedere al recupero• Riducendo il più possibile, sia in massa che in
volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento• Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento
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Definizione di smaltimentoD.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”
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Recupero
Nel decreto il recupero è definito: Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del decreto.
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RecuperoD.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”
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L’Allegato D
il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;
conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE
Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito
a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE.
Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.
20 classi differenti identificate da codice numerico
I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO
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Classificazione rifiuti - 1
Rifiuti Rifiuti UrbaniUrbani
Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06secondo l’originesecondo l’origine
RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali
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Classificazione rifiuti – 2
Rifiuti Rifiuti UrbaniUrbani
Art. 184 comma 5 Art. 184 comma 5 secondo caratteristiche secondo caratteristiche
di pericolositàdi pericolosità(rifiuti NON domestici,(rifiuti NON domestici,
contenuti in allegato D con asterisco)contenuti in allegato D con asterisco)
RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali
Rifiuti nonRifiuti non pericolosipericolosi
Rifiuti Rifiuti pericolosipericolosi
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La classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani
• Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti (…)
• Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade• Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
• Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali
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La classificazione dei rifiuti: rifiuti speciali
• Rifiuti da attività agricole e agro-industriali• Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano da attività di scavo• Rifiuti da lavorazioni industriali• Rifiuti da lavorazioni artigianali• Rifiuti da attività commerciali• Rifiuti da attività di servizio• Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
• Rifiuti derivanti da attività sanitarie• Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti• Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti• Combustibile derivato da rifiuti• Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi
urbani
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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
categoria o attivitàche genera i rifiuti
primi due numeri
secondi due numeri
terzi numeri
processo produttivoche genera il rifiuto
identificano il singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
concentrazioni limite predefinite
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CAPITOLI DELL’ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone06 Rifiuti dei processi chimici inorganici07 Rifiuti dei processi chimici organici09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa09 Rifiuti dell'industria fotografica10 Rifiuti provenienti da processi termici11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 °C, una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
> o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >
o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
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LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
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sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
Comburente
H2
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
Esplosivo
H1
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
InfettivoH3
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
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sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C;
Infiammabile
H3-B
sostanze e preparati:liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Facilmenteinfiammabile
H3-A
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
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sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria
Irritante
H4
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
Nocivo
H5
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
Tossico
H6
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
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sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza
TeratogenoH10
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenzaCancerogenoH7
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva
Corrosivo
H8
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
MutagenoH11
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
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Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate
H13
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossicoH12
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
Ecotossico
H14
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
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• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".
• In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
Voci "specchio"
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H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo):•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".•Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE;Individuare la relativa classificazione di pericolosità;Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo;Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1).Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).
(si veda box successivo)
Caratteristiche di pericolo A)
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•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.•Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
Casi Eccezionali
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL.
In pratica, vige solo il criterio dell’origine
Caratteristiche di pericolo B)