Post on 17-Feb-2019
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Legge Gelli (Legge 8 marzo 2017, n. 24)
• difficile equilibrio tra
TUTELARE IL PAZIENTE(audit e trasparenza)
e
LIMITARE IL CONTENZIOSO
(limiti alla utilizzabilità dei dati dell’audit nei contenziosi)
Avv. Dario Vladimiro Gamba
RESPONSABILITA’ CIVILEOperato un consistente sconto ai professionisti
• CONTRATTUALE (artt. 1218 e 1228 c.c.)
Onere prova dell’ obbligato - Prescrizione 10 anni
X STRUTTURE
• EXTRA-CONTRATTUALE (art. 2043 c.c.)
Onere prova del presunto danneggiato - Prescrizione 5 anni
X SANITARI
Avv. Dario Vladimiro Gamba
Con la Legge Gelli (L. 24/2017): la responsabilita dei sanitari diventa
extra-contrattuale
Art. 7, comma 1:
“La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica oprivata (… ) risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.”
CONTRATTUALE
Art. 7, comma 3:
“L’esercente la professione sanitaria, risponde ai sensiddell’art. 2043 c.c.”
EXTRACONTRATTUALE
Avv. Dario Vladimiro Gamba
RESPONSABILITA’ CIVILEEXTRA CONTRATTUALE
ART. 2236 C.C.
“Se la prestazione implica la soluzione di problemitecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’operanon risponde dei danni, se non in caso di dolo ocolpa grave”
Per giurisprudenza consolidatae’ scusata la lieve imperizia, ma mai
la negligenza o l’imprudenza, anche se lievi.
Avv. Dario Vladimiro Gamba
RESPONSABILITA’ PENALE
Art. 590 sexies c.p. (art. 6, legge Gelli)
“Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”
Avv. Dario Vladimiro Gamba
RESPONSABILITA’ PENALE v/sLINEE GUIDA
Art. 590 sexies c.p. (art. 6, legge Gelli)
“…….sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”
CODIFICATO L’OBBLIGO DI
“SCARTAMENTO”
Avv. Dario Vladimiro Gamba
LA “RICONCILIAZIONE”
CON LE ASSICURAZIONI
Avv. Dario Vladimiro Gamba
GLI OBBLIGHI (Art. 10)Scoccano con i decreti Attuativi -120 gg., per:
Strutture Sanitarie pubbliche e private(anche per danni cagionati dal personale operante)
Sanitari in libera professione
Sanitari dipendenti dalle predette Strutture
( …SEGUE)
A
B
C
LA “RICONCILIAZIONE” CON LE
ASSICURAZIONI (II): un gradito “moltiplicatore di polizze”
Avv. Dario Vladimiro Gamba
Professionisti dipendenti delle Strutture Sanitarie
C) OBBLIGO per:
- OLTRE alla copertura assicurativa esistente a carico dellaazienda per danni cagionati a terzi dai propri dipendenti(art. 1228 e 2049 c.c.),- sono obbligati a stipulare, in proprio e a proprio onereuna polizza di assicurazione per la colpa grave (art. 10, comma 3).
…ciò, per rendere garantita la azione di rivalsa erariale oassicurativa privata da parte della Struttura.