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Decisione 26 novembre 1952; Pres. Cerisano, Est. Ciocca; Zezza c. Ufficio del registro dell'AquilaSource: Il Foro Italiano, Vol. 76, No. 8 (1953), pp. 237/238-239/240Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23145506 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE IMPOSTE DIRETTE DE L'ALDILÀ.
Decisione 26 novembre 1952 ; Pres. Cerisano, Est. Ciocca ; Zezza o. Ufficio del registro dell'Aquila.
Registro — Iletratto successorio — Sentenza di ac
certamento dell'avvenuto riscatto — Registrazione
a tassa fissa (Cod. civ., art. 732, 1503, 2932 ; legge 26 giugno 1865 n. 2359, sull' espropriazione per pub blica utilità, art. 60, 63 ; r. d. 1. 11 marzo 1923 n. 691,
art. 1 ; r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269, legge sul regi
stro, art. 17).
La sentenza che accerta l'avvenuto esercizio del retratto suc
cessorio non provoca un nuovo trasferimento della quota dal compratore a favore del coerede riscattante, e quindi
va registrata a tassa fìssa. (1)
La Commissione, ecc. — Sostiene il ricorrente : a) che
la sentenza della Corte d'appello ha carattere di mero ac
certamento, in quanto il giudice non poteva che accertare
e dichiarare, il che in effetti fece, l'avvenuto esercizio del
retratto successorio, dato che questo si attua con la sem
plice dichiarazione unilaterale e recettizia del coerede del
venditore, che produce ipso jure la sostituzione retroat
tiva dello stesso coerede al compratore, rispetto ai diritti
ed alle obbligazioni che risultano dal contratto ; b) che,
a voler ritenere la natura costitutiva della sentenza, il tras
ferimento del diritto di proprietà, dal compratore al
retraente, non si era verificato al momento della registra zione dell'atto, nè si è verificato successivamente, in quanto detto trasferimento, essendo subordinato al rimborso del
prezzo e degli accessori, è vincolato ad una condizione so
spensiva che non si è ancora avverata ; c) che, data la surro
gazione del retraente nella posizione contrattuale del com
pratore ed avuto riguardo alle dichiarazioni contenute
nel contratto del 4 maggio 1949, circa le finalità dell'acqui sto (che si dice concerne la ricostruzione di un'azienda
costituita da immobili danneggiati per oltre un terzo dalla
guerra), dovevano essere concessi i benefici tributari di
cui ai d. legisl. 7 giugno 1945 n. 322 e 26 marzo 1946 n. 221.
Ciò premesso, vanno esaminate le disposizioni di cui
al 1° comma dell'art. 732 cod. civ., il quale stabilisce : « Il
coerede che vuole alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno di
ritto di prelazione. Questo diritto dev'essere esercitato
nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni.
In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di
riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa, finché dura lo stato di comunione eredita
ria ». Ora, da queste disposizioni si desume che il riscatto
o retratto successorio tende a conservare gli effetti dell'eser
cizio del diritto di prelazione al coerede che, ignaro della
vendita conclusa dal suo coerede con un terzo estraneo
alla comunione ereditaria, non sia stato posto in condi
zione di esercitare quel diritto prima della vendita. In
altri termini, il diritto di prelazione si trasforma nel di
ritto di riscatto, ma, essendo l'uno e l'altro congiunti nella
causa giustificatrice, nella ratio delle disposizioni che ad
esse si riferiscono (evidentemente comune), e nello scopo di
queste, debbono negli effetti pratici, se non è altrimenti
(1) Questione nuova, per quanto consta. La tesi posta dalla Commissione provinciale a base della sua
pronunzia, e cioè che il retratto implica surrogazione del coerede al compratore nei confronti dell'alienante, è ormai seguita dalla
maggioranza degli scrittori : cfr. ad es. Laurent, Principca de droit
civil, X, n. 388 e segg. ; Aubry et Rau, Coura de droit civil, X,
§ 621, pag. 147 e seg. ; Zachariab-Crome, Manuale di diritto ci
vile, II, § 339, pag. 514 e seg. j Planiol, Manuel élém. de droit
civil, III, n. 2458 e seg. ; Maury et Vialleton, Succesions, n. 561
e seg.; M. Andreoli, in Studi senesi, 1944-47, 240 e seg. ; Mes
sinteo, Manuale di diritto civile, III, 2, pag. 399 ; Ripert et Bou
langer, Manuel élém. de droit civil, III, n. 2831 e seg.
disposto, compiutamente ed armonicamente corrispon
dersi. Da ciò discende che, se con l'esercizio del diritto di
prelazione, com'è ovvio, il titolare dello stesso subentra,
rispetto al coerede alienante, nella medesima posizione
del terzo nel progettato contratto, il titolare del diritto
di riscatto, in quanto prima della vendita fu messo nella
impossibilità di valersi della prelazione, deve trovarsi
esercitando il suo diritto, nella stessa posizione che il com
pratore aveva nei confronti dell'alienante al momento
della conclusione del contratto. S'intuisce quindi perchè
fin da tale momento, il retraente, indipendentemente
dalla volontà del terzo compratore, prende nel contratto
il posto di lui e perchè basta una dichiarazione unilate
rale recettizia dell'interessato a rendere operativo l'acqui
sto a suo favore, fin dall'origine del contratto.
Non v'è dunque nel caso in esame retrocessione, ma
surrogazione di un contraente ad un altro ; non v'è un
nuovo contratto, ma il verificarsi di una condizione, conna
turata in virtù della legge col contratto concluso dal terzo,
in luogo e vece dell'erede cui spettava li prelazione, e che,
avverandosi, modifica solo dal lato soggettivo il regola
mento d'interessi predisposto dalle parti originarie.
Ciò posto, è evidente che la sentenza che accerta la
esistenza della dichiarazione unilaterale recettizia, nel che
si concreta l'esercizio del diritto potestativo del retratto
successorio (come del resto la sentenza che accerta l'esi
stenza della dichiarazione unilaterale recettizia e le altre
condizioni previste per l'esercizio del diritto potestativo
del riscatto convenzionale, cfr. art. 1503 cod. civ.), non
può essere, per sua intrinseca natura, che di mero ac
certamento. Difatti, nell'un caso e nell'altro, non essen
dovi bisogno di una nuova dichiarazione di volontà del
compratore originario, ai fini della trasmissione della pro
prietà da lui al riscattante, non v'è un obbligo dello stesso
compratore a concludere un contratto, che, inadempiuto,
dà diritto alla parte interessata ad ottenere una sentenza
che produca gli effetti del contratto non concluso, una
sentenza costitutiva, a termini dell'art. 2932 cod. civile,
E che, nel caso in esame, non sussista una sentenza di que
sta specie, è detto nella stessa sentenza della Corte d'ap
pello dell'Aquila dove si legge : « La dichiarazione unila
terale del retraente ha carattere recettizio e la sentenza
che, nella ipotesi di contestazione, giudichi sulla legitti
mità del retratto e sulla esistenza dei presupposti, ha na
tura di mero accertamento ». Da tutto ciò proviene che,
siccome, per volontà della legge, con l'esercizio del retratto
successorio, si finge avvenuto un solo trasferimento di pro
prietà, quello fra il coerede alienante e il coerede retraente,
la sentenza della Corte d'appello, che non portava un nuovo
trasferimento di proprietà, andava registrata a tassa fissa.
D'altra parte, data la novità delle questioni che l'in
terprete deve porsi nell'applicazione della norma di cui
all'art. 732 cod. civ., non si può in alcun modo trascu
rare la tesi dell'Ufficio del registro dell'Aquila, che porte
rebbe, nel caso in esame, a ritenere l'esistenza di una sen
tenza costitutiva, in analogia a quanto avviene, a seguito
del procedimento d'espropriazione per pubblico interesse,
rispetto alla retrocessione dei beni espropriati di cui agli
art. 60 e 63 legge 26 giugno 1865 n. 2359. Ora si potrebbe
osservare che il riferimento all'istante della retrocessione
non conforta la tesi, perchè il prezzo della retrocessione
può essere inferiore o superiore all'indennità ricevuta dal
l'espropriato (cfr. l'art. 1 r. decreto legge 11 marzo 1923,
n. 691), e da ciò appunto deriva (non potendosi parlare
di rimborso del prezzo e degli accessori, come nel retratto
successorio e nel riscatto convenzionale) la necessità di
un nuovo atto di trasferimento che, nel disaccordo delle
parti, è costituito da una pronuncia giudiziale. Ma a parte questa osservazione ed ammesso, per ipo
tesi, che nel caso in esame sussista una sentenza costitu
tiva, si dovrebbe tuttavia ritenere che, per quanto parti
colarmente riguarda la fattispecie sottoposta alla deci
sione della Commissione, il trapasso della proprietà dal
l'U.n.e.s. all'ing. Gennaro Zezza, è subordinato, date le
disposizioni contenute nella sentenza della Corte d'ap
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PARTE TERZA
pello ai rimborsi del prezzo e degli accessori. Si dovrebbe
affermare, ili altri termini, che il trasferimento è vincolato ad una condizione sospensiva potestativa (che potrebbe considerarsi volontaria, siccome imposta dal giudice, su
espressa istanza della parte), sicché andrebbe applicata la
disposizione di cui al r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 : « Il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o
graduale per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione
sospensiva è dovuto quando la condizione si verifica, o
quando l'atto o il trasferimento ha effetto prima che la
condizione si avveri ». Nè si potrebbe invocare l'ecce
zione di cui al comma 3° dello stesso articolo (« Nel caso di condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà del creditore, il pagamento della tassa
progressiva, proporzionale o graduale, deve farsi al mo
mento della registrazione dell'atto »), e ciò perchè il compi mento (o l'omissione) del patto di cui nella sentenza ci
tata non dipende dal solo volere, ma anche e soprattutto dalle possibilità finanziarie del retraente, ed è collegato con la possibilità della perdita del diritto alla restituzione
dei beni ; perchè, in altre parole, non si tratta di una con
dizione che è indifferente e non importa alcun sacrificio
per chi l'assume, al contrario di quanto avviene nella con
dizione meramente potestativa. Ora, anche per queste considerazioni, la sentenza della
Corte d'appello si sarebbe dovuta registrare a tassa fissa.
Per questi motivi, accoglie, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Giustizia amministrativa — Giudicato amministra
tivo — Esecuzione — Art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 — Applicabilità — Interpretazione del giudicato — Criteri.
L'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 è applicabile anche per l'esecuzione del giudicato amministrativo ; in
tal caso la natura dell'obbligo nascente dal giudicato, sia
nei confronti della pubblica Amministrazione sia nei con
fronti degli interessati, va desunta unicamente dal conte
nuto del giudicato medesimo. (1)
Consiglio di Slato; Sezione VI; decisione 20 maggio
1952, n. 324 ; Pres. Corsini P., Est. De Capua ; Puccio
(Avv. Sacconi) c. Ministero pubblica istruzione.
(1) Cfr. Oons. Stato, IV Sez., 10 aprile 1953, Il Cons, di Siato, 1653, 302 ; VI Sez., 4 luglio 1950 (Foro it., 1951, III, 68), ove la
precisazione (nella motivazione) che il giudizio del Consiglio di Stato in materia si riduce alla sola determinazione del contenuto della decisione inadempiuta.
In argomento, ed anche sulle questioni connesse, v. l'impor tante sentenza Oass., Sez. unite, 8 luglio 1953 n. 2157, in questo fascicolo, I, col. 1081.
Sulla natura dei ricorsi per esecuzione del giudicato : cfr. pure Ad. plen. 3 luglio 1952, retro, 97 e richiami ivi ; V Sez. 20 gen naio 1951, Foro it., 1951, III, 225 ; VI Sez. 16 ottobre 1951, (ibid., 262), ove l'affermazione che l'art. 27, n. 4, r. decreto 26 giu
gno 1924 n. 1054 può essere invocato per l'esecuzione della deci sione del ricorso straordinario proposto al Capo dello Stato. In senso conforme : cfr. Rivalta, Sull'applicabilità dell'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 ai decreti del Capo dello Stato che de
cidono ricorsi straordinari, id., 1952, III, 9. In senso contrario v. Guglielmi, L'obbligo dell'Amministra
zione di conformarsi al giudicato (L'art. 27, n. 4, delle leggi sul Consi
glio di Stato in relazione alla Costituzione), in Ross. avv. Slato 1953,
pag. 1 seg. Questo Autore sostiene pure che l'art. 27, n. 4. può essere invocato soltanto per l'esecuzione delle sentenze del giu dice ordinario.
Incanti — Offerte segrete — Errona ammissione di una offerta — Aggiudicazione ad offerta rien
trante nei limiti fissati dall'Amministrazione —
Legittimità.
Aggiudicata una licitazione a chi aveva presentato un'offerta rientrante nei limiti fìssati nella scheda segreta dell'Amministrazione, è irrilevante l'errore di aver il pre sidente della gara compreso tra quelle ammesse una scheda che poscia si rileva non ammissibile, perchè fuori dai pre detti limiti. (1)
Consiglio di Siale ; Sezione V ; decisione 29 novembre
1952, n. 1369 ; Pres. De Marco P., Est. Sangiorgio ; Mo retti (Avv. Dallari, Orlandi) c. Prefetto di Padova (Avv. dello Stato Longo), e nei confronti dell'I.n.g.i.c. (Avv. Jossa).
* * *
La decisione è così motivata : « È noto — ed è stato di re cente confermato dalla Sezione (dee. n. 252 del 4 luglio 1950. Foro it., 1951, HI, 68) — che l'art. 27, n. 4, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, è applicabile non soltanto per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudi cato dei tribunali, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, ma anche quando la pronuncia rimasta ineseguita sia stata emessa dal giudice amministrativo nell'ambito della propria competenza specifica. Sul presupposto della ammissibilità di una siffatta estensione analogica è fondato, nella specie, il ricorso, il quale, pur concretandosi in pratica nell'ulteriore tutela di un interesse legittimo (l'interesse ad essere utilmente graduato nel concorso), ha come oggetto immediato e rilevante sotto l'aspetto processuale il riconoscimento e l'attuazione del diritto all'osservanza del giudicato : e cioè una pretesa sostanzialmente identica a quella tutelata in modo esplicito dall'art. 27, n. 4, e diversa, per natura ed effetti, dalla difesa degli interessi, garantita dal normale ri corso di legittimità.
« Da ciò deriva l'inattendibilità dell'eccezione proposta e l'in fondatezza della tesi secondo la ' ila le sarebbe estraneo all'ipotesi prevista dall'art. 27, n. 4, il riconoscimento dell'obbligo per il Ministero di inserire il ricorrente nella graduatoria con un deter minato punteggio e l'emanazione di un concreto provvedimento in tal senso da parte della Sezione, in sede di giurisdizione di merito ».
(1) Per qualche riferimento : cfr. Cass. 5 luglio 1951 (Foro it., 1952, I, 475), ove è precisato il momento perfezionativo del consenso nelle aste pubbliche; Cons. Stato, Ad. gen-, 27 giugno 1935 (id.. Rep. 1936, voce Incanti, n. 4), ove è affermato che le norme in materia sono stabilite precipuamente nell'interesse della pubblica Amministrazione ; V Sez. 10 marzo 1937 (id. Rep. 1937, voce Comune, nn. 28, 29) secondo la quale nelle aste pub bliche è essenziale l'indicazione del tipo della scheda da adottare, perchè si tratta di un elemento inerente all'economia del contratto ; nè sana tale vizio l'indicazione successiva, se non fu sottoposta al controllo relativo dell'autorità tutoria.
* » *
Sul punto la decisione è così motivata : ■ Eliminato l'a
spetto della questione, che tende a colorire in senso deteriore il
comportamento del Presidente, quel che resta è che costui commise ad initio l'errore materiale di comprendere fra le of ferte efficaci quella del 14.795, che poi corresse. Nel verbale non è detto in qual momento egli rilevò l'errore ; se prima (senza palesarlo immediatamente) o dopo l'aggiudicazione ; ma sa rebbe un fuor d'opera indugiarsi ad esaminare le varie ipotesi che si potrebbero fare in proposito (la più probabile delle quali per la sua naturalezza sembra essere questa : che' il valore minimo delia scheda segreta, il quale doveva necessariamente essere com
preso nella esigua serie da 14.796 a 14.800, fosse proprio questo ultimo ; perchè in tal caso veniva da sè che il Presidente, vedendo fra le offerte una che vi coincideva esattamente, la dichiarasse senz'altro vincente, essendo essa per definizione la più vantag giosa di tutte, ed avvertisse l'errore iniziale, facendone pubblica ammenda con menzione nel verbale anche in seguito alla protesta dell'I.n.g.i.c.) ; perchè, comunque siano andate effettivamente le
cose, quel che interessa è che l'errore — poi eliminato — non ebbe mai alcuna influenza sulla esatta decisione della gara (aggiudica zione alla Moretti), la quale fu proprio quella che si sarebbe avuta
qualora, l'errore non fosse stato commesso».
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