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DP30.11.011
Fondamenti di Diritto Privato
DP30.11.012
Diritto
La pretesa che un soggetto ha che altri assuma il
comportamento prescritto dalla norma
In senso Oggettivo In senso Soggettivo
Insieme di norme giuridiche
Situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da una norma volta a proteggere un
interesse pubblico generaleInteresse protetto
dall’ordinamento in via indiretta, attraverso l’osservanza di una
norma pubblicistica
Diritto Soggettivo Interesse legittimo
Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto
dall’ordinamento giuridico
Introduzione
DP30.11.013
Diritto Privato e le sue caratteristiche
IntersoggettivoScienza sociale
IntersoggettivoScienza sociale Richiede la societasRichiede la societas
Non omnicomprensivo
Giuridicità del rapporto
Non omnicomprensivo
Giuridicità del rapporto
Non vuole regolare tutti i rapporti umani. Sono esclusi:I rapporti di cortesiaLe leggi economiche
Le regole del buon vivere sociale
Non vuole regolare tutti i rapporti umani. Sono esclusi:I rapporti di cortesiaLe leggi economiche
Le regole del buon vivere sociale
ConcretoConcreto Le regole sono astratte, ma nascono dall’esigenza di risolvere un caso concreto
Le regole sono astratte, ma nascono dall’esigenza di risolvere un caso concreto
Il DIRITTO PRIVATO è il Diritto dei Privati: regola i rapporti tra privati.Il diritto presuppone lo Stato e ne è l’espressione IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE REGOLE GIURIDICHE (norme – comandi) DI COMPORTAMENTO CHE REGOLANO IL VIVERE SOCIALELA FUNZIONE PRIMARIA DEL DIRITTO E’ DI MANTENERE LA PACE SOCIALE
Il DIRITTO PRIVATO è il Diritto dei Privati: regola i rapporti tra privati.Il diritto presuppone lo Stato e ne è l’espressione IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE REGOLE GIURIDICHE (norme – comandi) DI COMPORTAMENTO CHE REGOLANO IL VIVERE SOCIALELA FUNZIONE PRIMARIA DEL DIRITTO E’ DI MANTENERE LA PACE SOCIALE
Introduzione
DP30.11.014
Il Diritto come espressione di Autonomia Privata
Il Diritto Privato è espressione di autonomia privata (il singolo soggetto di diritto è libero di regolare come meglio crede i propri rapporti giuridici)
• E’ lo strumento per la tutela della libertà dell’uomo• Prevalentemente è l’uomo stesso che deve regolare i propri rapporti
nella vita di relazioneL’Autonomia Privata si manifesta nel:
• NEGOZIO GIURIDICO (manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici matrimonio-contratto-testamento)
• CONTRATTO / AUTONOMIA CONTRATTUALE (libera determinazione delle parti del contenuto del contratto)
Introduzione
DP30.11.015
Il Diritto Internazionale Privato e il Diritto Comunitario
I rapporti tra Stati sono regolati dal diritto internazionale pubblico.
Il diritto Internazionale tra Stati attiene al diritto Pubblico.
Il Diritto Internazionale Privato regola i rapporti tra Privati. Ha la funzione di regolare i conflitti di leggi, determinando il diritto applicabile a rapporti giuridici attinenti al traffico internazionale o ai rapporti tra soggetti di nazionalità diversa (es. compravendita, matrimonio)
I rapporti tra Stati sono regolati dal diritto internazionale pubblico.
Il diritto Internazionale tra Stati attiene al diritto Pubblico.
Il Diritto Internazionale Privato regola i rapporti tra Privati. Ha la funzione di regolare i conflitti di leggi, determinando il diritto applicabile a rapporti giuridici attinenti al traffico internazionale o ai rapporti tra soggetti di nazionalità diversa (es. compravendita, matrimonio)
Introduzione
DP30.11.016
Il Diritto Internazionale Privato e il Diritto Comunitario
L’Unione Europea è una Istituzione Internazionale, ma anche una fonte di norme privatistiche che vengono ad incidere sul su importanti settori del Diritto Privato dei singoli Stati Membri
Il Diritto Privato Comunitario ha disciplinato, fra le altre:• Concorrenza• Società• Fusioni • Acquisizioni• Concentrazioni• Diritto industriale• Contratti (assicurazione, agenzia, Viaggio)• Protezione dei consumatori
Un esempio: D.l. 9 aprile 1991 n. 127, “Attuazione della Direttiva CEE n. 78/660 e n.83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati”, che ha formato la Sez.IX del Capo V del libro V in materia di bilanci di società.
L’Unione Europea è una Istituzione Internazionale, ma anche una fonte di norme privatistiche che vengono ad incidere sul su importanti settori del Diritto Privato dei singoli Stati Membri
Il Diritto Privato Comunitario ha disciplinato, fra le altre:• Concorrenza• Società• Fusioni • Acquisizioni• Concentrazioni• Diritto industriale• Contratti (assicurazione, agenzia, Viaggio)• Protezione dei consumatori
Un esempio: D.l. 9 aprile 1991 n. 127, “Attuazione della Direttiva CEE n. 78/660 e n.83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati”, che ha formato la Sez.IX del Capo V del libro V in materia di bilanci di società.
Introduzione
DP30.11.017
La Norma giuridica
E’ il comando che l’ordinamento dà ai consociati
Le sue caratteristiche:
• Sanzionabilità: prevede una sanzione in caso di violazione
• Generalità: è rivolta alla generalità di destinatari
• Astrattezza: prevede un’ipotesi astratta, ma è valida per una serie infinita di casi concreti
E’ il comando che l’ordinamento dà ai consociati
Le sue caratteristiche:
• Sanzionabilità: prevede una sanzione in caso di violazione
• Generalità: è rivolta alla generalità di destinatari
• Astrattezza: prevede un’ipotesi astratta, ma è valida per una serie infinita di casi concreti
Introduzione
DP30.11.018
Le Norme giuridiche e la loro classificazione
• Derogabili: sono norme di cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma con altra disposizione legale o negoziale
• Inderogabili: sono norme che contengono un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire (derogare) la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale
• Supplettive: sono norme che integrano la volontà negoziale se essa è mancante o incompleta (art.1182 sul luogo dell’adempimento)
• Derogabili: sono norme di cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma con altra disposizione legale o negoziale
• Inderogabili: sono norme che contengono un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire (derogare) la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale
• Supplettive: sono norme che integrano la volontà negoziale se essa è mancante o incompleta (art.1182 sul luogo dell’adempimento)
Introduzione
DP30.11.019
Fonti del Diritto
Sono gli strumenti che concorrono alla conoscenza della
norma giuridica.Sono gli strumenti di conoscenza del diritto, cioè l’insieme dei mezzi
materiali e di documenti attraverso i quali conosciamo il diritto (es. codice civile, leggi
speciali, regolamenti amministrativi)
Fonti di produzione Fonti di cognizione
Fonti che concorrono alla formazione dell’ordinamento giuridico nel suo
insieme (organi legislativi che creano le norme, le Camere…)
Sono i meccanismi di formazione delle norma giuridiche
Introduzione
DP30.11.0110
Le Fonti di Cognizione
Permettono la conoscenza delle norme giuridiche
Il sistema delle fonti è contenuto nell’art. 1 delle preleggi:
1. Le leggi2. I regolamenti 3. Gli usi
In base all’art. 4 delle preleggi, grazie al principio di gerarchia delle fonti i Regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi, allo stesso modo le consuetudini e gli usi non possono contrastare le disposizioni dei regolamenti e delle leggi
Permettono la conoscenza delle norme giuridiche
Il sistema delle fonti è contenuto nell’art. 1 delle preleggi:
1. Le leggi2. I regolamenti 3. Gli usi
In base all’art. 4 delle preleggi, grazie al principio di gerarchia delle fonti i Regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi, allo stesso modo le consuetudini e gli usi non possono contrastare le disposizioni dei regolamenti e delle leggi
Introduzione
DP30.11.0111
Il sistema delle fonti
Il Sistema delle Fonti, come definito dall’articolo 1 delle preleggi del 1942, deve tenere conto anche di:
• Carta costituzionale• Impegni internazionali dell’Italia• Adesione dell’Italia alla Unione Europea• Ordinamento regionale• Abrogazione del sistema corporativo – D. 23 / 11/ 1944 n.369
Il Sistema delle Fonti, come definito dall’articolo 1 delle preleggi del 1942, deve tenere conto anche di:
• Carta costituzionale• Impegni internazionali dell’Italia• Adesione dell’Italia alla Unione Europea• Ordinamento regionale• Abrogazione del sistema corporativo – D. 23 / 11/ 1944 n.369
Il Sistema Reale delle Fonti
• Costituzione della Repubblica• Trattato CEE e le norme comunitarie (regolamenti e Direttive)• I codici • Le leggi ordinarie dello Stato (leggi speciali)• Le leggi regionali• I regolamenti • Usi e consuetudini
Il Sistema Reale delle Fonti
• Costituzione della Repubblica• Trattato CEE e le norme comunitarie (regolamenti e Direttive)• I codici • Le leggi ordinarie dello Stato (leggi speciali)• Le leggi regionali• I regolamenti • Usi e consuetudini
Introduzione
DP30.11.0112
Il sistema delle fonti – Regolamenti e Direttive
Regolamenti:
• Hanno portata generale (art. 189 del Trattato) e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri
Direttive:
• Vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione.
Considerato il cronico ritardo dell’Italia nell’adeguamento normativo alle direttive (220 condanne per ritardo in 40 anni), Il Governo ha inventato la “Legge Comunitaria” annuale.Il nuovo sistema è stato introdotto con la Legge 9 marzo 1980 n. 86 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”
Regolamenti:
• Hanno portata generale (art. 189 del Trattato) e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri
Direttive:
• Vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione.
Considerato il cronico ritardo dell’Italia nell’adeguamento normativo alle direttive (220 condanne per ritardo in 40 anni), Il Governo ha inventato la “Legge Comunitaria” annuale.Il nuovo sistema è stato introdotto con la Legge 9 marzo 1980 n. 86 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”
Introduzione
DP30.11.0113
Il sistema delle fonti – Regolamenti
Regolamenti:
• Sono le norme emanate dagli organi del potere esecutivo (Stato o altri Enti pubblici) nell’esercizio della loro potestà regolamentare.
• Sono norme giuridiche che le Autorità del potere esecutivo emanano per competenza propria loro attribuita dalla Costituzione o dalla legge
• Art. 3 preleggi: il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere regolamentare
• Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in conformità delle leggi particolari
• Il potere regolamentare è delimitato dai seguenti principi generali:
1. Nessun regolamento può abrogare o modificare norme contenute in leggi
2. Nessun regolamento può derogare ai principi generali del diritto
Regolamenti:
• Sono le norme emanate dagli organi del potere esecutivo (Stato o altri Enti pubblici) nell’esercizio della loro potestà regolamentare.
• Sono norme giuridiche che le Autorità del potere esecutivo emanano per competenza propria loro attribuita dalla Costituzione o dalla legge
• Art. 3 preleggi: il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere regolamentare
• Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in conformità delle leggi particolari
• Il potere regolamentare è delimitato dai seguenti principi generali:
1. Nessun regolamento può abrogare o modificare norme contenute in leggi
2. Nessun regolamento può derogare ai principi generali del diritto
Introduzione
DP30.11.0114
Il sistema delle fonti – Consuetudini e Usi
Usi / Consuetudini:
• Consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico
• Sono norme non scritte, spontanee
• La loro prova è data attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di Commercio (art. 9 preleggi)
Usi / Consuetudini:
• Consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico
• Sono norme non scritte, spontanee
• La loro prova è data attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di Commercio (art. 9 preleggi)
Si distinguono tre tipi di Consuetudini
• Contra legem: illecita e vietata, in quanto si pone contro una norma di legge (contrario al principio di gerarchia)
• Secundum legem: richiamata dalla legge e ad essa rinviata (es. 1182 luogo dell’adempimento)
• Praeter legem: nasce per regolare quelle materie o settori del diritto che non sono espressamente regolate né dalla legge né dai regolamenti
Si distinguono tre tipi di Consuetudini
• Contra legem: illecita e vietata, in quanto si pone contro una norma di legge (contrario al principio di gerarchia)
• Secundum legem: richiamata dalla legge e ad essa rinviata (es. 1182 luogo dell’adempimento)
• Praeter legem: nasce per regolare quelle materie o settori del diritto che non sono espressamente regolate né dalla legge né dai regolamenti
Introduzione
DP30.11.0115
I soggetti
DP30.11.0116
I soggetti
I soggetti
E’ soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridichePossono essere soggetti di diritto le persone fisiche e le persone giuridiche
E’ soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridichePossono essere soggetti di diritto le persone fisiche e le persone giuridiche
Persona fisica:
l’uomo
Persona fisica:
l’uomo
Persona giuridica: complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce
la qualità di soggetto di diritto
Persona giuridica: complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce
la qualità di soggetto di diritto
DP30.11.0117
Persona fisica
I soggetti
In relazione alla persona fisica occorre distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire
In relazione alla persona fisica occorre distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire
Giuridica:
È l’idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi
Art. 1, Si acquista con la nascita
Giuridica:
È l’idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi
Art. 1, Si acquista con la nascita
Di agire:
E’ l’idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, a esercitare,
da solo, con il proprio volere i propri diritti e ad assumere
obblighi
Art.2, Si acquista con il compimento della maggiore età
Di agire:
E’ l’idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, a esercitare,
da solo, con il proprio volere i propri diritti e ad assumere
obblighi
Art.2, Si acquista con il compimento della maggiore età
DP30.11.0118
Persona fisica – Capacità di agire
I soggetti
Per alcuni atti la legge stabilisce, eccezionalmente un’età diversa:
• Capacità di contrarre matrimonio: per gravi motivi, il Tribunale, accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, può, sentito il pubblico ministero e i genitori, ammettere al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Il minore acquista anche la capacità per compiere gli atti collegati al matrimonio.
• Esercizio di una impresa: il minore può essere autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale art. 397
• Adozione: in questo caso è richiesta un’età superiore alla maggiore. Art. 291, è richiesta un’età superiore ai 35 anni
• Lavoro: secondo comma art.2, sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore alla maggiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Il limite minimo è fissato a 15 anni (L.17 ottobre 1967, n.977) ridotto a 14 per i lavori agricoli ed elevato a 16 per i lavori pericolosi. Sono esclusi i lavori particolarmente pericolosi
Per alcuni atti la legge stabilisce, eccezionalmente un’età diversa:
• Capacità di contrarre matrimonio: per gravi motivi, il Tribunale, accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, può, sentito il pubblico ministero e i genitori, ammettere al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Il minore acquista anche la capacità per compiere gli atti collegati al matrimonio.
• Esercizio di una impresa: il minore può essere autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale art. 397
• Adozione: in questo caso è richiesta un’età superiore alla maggiore. Art. 291, è richiesta un’età superiore ai 35 anni
• Lavoro: secondo comma art.2, sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore alla maggiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Il limite minimo è fissato a 15 anni (L.17 ottobre 1967, n.977) ridotto a 14 per i lavori agricoli ed elevato a 16 per i lavori pericolosi. Sono esclusi i lavori particolarmente pericolosi
DP30.11.0119
Persona fisica - Incapacità
I soggetti
L’incapacità consiste nel non essere in grado di curare i propri interessi. Corrisponde giuridicamente alla mancanza di capacità di agire
L’incapacità consiste nel non essere in grado di curare i propri interessi. Corrisponde giuridicamente alla mancanza di capacità di agire
Incapacità naturale
Capacità legale, ma temporanea incapacità di intendere o di volere
Incapacità naturale
Capacità legale, ma temporanea incapacità di intendere o di volere
Incapacità legale
Assoluta: Minore età, interdizione giudiziale e interdizione legale
Relativa: Emancipazione, inabilitazione
Incapacità legale
Assoluta: Minore età, interdizione giudiziale e interdizione legale
Relativa: Emancipazione, inabilitazione
DP30.11.0120
Persone giuridiche
I soggetti
Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto.
Sono quindi soggetti di diritti per volontà della leggeLe persone giuridiche sono dotate di una propria capacità giuridica e di una
propria capacità di agire
Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto.
Sono quindi soggetti di diritti per volontà della leggeLe persone giuridiche sono dotate di una propria capacità giuridica e di una
propria capacità di agire
Pubbliche
Regioni ProvinceComuni
Enti Pubblici
Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici
Pubbliche
Regioni ProvinceComuni
Enti Pubblici
Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici
Private
AssociazioniFondazioni
Società di capitali
Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi privati
Private
AssociazioniFondazioni
Società di capitali
Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi privati
DP30.11.0121
Persone giuridiche - Private
I soggetti
Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo di natura privata, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di
diritto
Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo di natura privata, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di
diritto
Senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciuteComitati
Società di persone
Sono dotati di capacità giuridica parziale
Senza personalità giuridica
Associazioni non riconosciuteComitati
Società di persone
Sono dotati di capacità giuridica parziale
Con personalità giuridica
AssociazioniFondazioni
Società di capitali
Sono dotati di capacità giuridica generale, che si acquista:
1. Riconoscimento da parte della pubblica autorità: atto discrezionale della P.A. (riconoscimento con decreto del Capo dello Stato)
2. Assolvimento di oneri formali: acquisto automatico (iscrizione nel registro delle imprese)
Con personalità giuridica
AssociazioniFondazioni
Società di capitali
Sono dotati di capacità giuridica generale, che si acquista:
1. Riconoscimento da parte della pubblica autorità: atto discrezionale della P.A. (riconoscimento con decreto del Capo dello Stato)
2. Assolvimento di oneri formali: acquisto automatico (iscrizione nel registro delle imprese)
DP30.11.0122
Persone giuridiche – L’Autonomia Patrimoniale
I soggetti
Autonomia Patrimoniale
La prima caratteristica dell’acquisto della personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica
si distingue da quello dei soggetti “persone fisiche” che la costituiscono
LE PERSONE GIURIDICHE RISPONDONO CON IL PROPRIO PATRIMONIO E NEI LIMITI DEL PROPRIO PATRIMONIO
Autonomia Patrimoniale
La prima caratteristica dell’acquisto della personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica
si distingue da quello dei soggetti “persone fisiche” che la costituiscono
LE PERSONE GIURIDICHE RISPONDONO CON IL PROPRIO PATRIMONIO E NEI LIMITI DEL PROPRIO PATRIMONIO
DP30.11.0123
Persone giuridiche – Le Associazioni
I soggetti
Ente con personalità giuridica, costituito da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo
Ente con personalità giuridica, costituito da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo
• Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico plurilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio. Art. 16 Contenuto dell’atto costitutivo
• Patrimonio: l’A. è titolare del proprio patrimonio (anche se non è necessario per la vita ed il riconoscimento dell’associazione) che viene utilizzato per il perseguimento dello scopo della A.
• Assemblea: Riunione degli associati in funzione deliberante: si forma la volontà dell’Ente. Deve essere convocata dagli Amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
• Amministratori: organi che gestiscono e rappresentano l’Associazione. Hanno il potere di rappresentanza, rispondono sia agli associati sia ai terzi con i quali hanno contrattato. Art. 18 rispondono secondo le norme sul mandato all’associazione e la vincolano con i terzi.
• Associati: compongono l’A. Sono A. coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo della Associazione. I nuovi sono ammessi secondo le norme stabilite dallo statuto
• Estinzione e liquidazione: artt. 27, 30, 31
• Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico plurilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio. Art. 16 Contenuto dell’atto costitutivo
• Patrimonio: l’A. è titolare del proprio patrimonio (anche se non è necessario per la vita ed il riconoscimento dell’associazione) che viene utilizzato per il perseguimento dello scopo della A.
• Assemblea: Riunione degli associati in funzione deliberante: si forma la volontà dell’Ente. Deve essere convocata dagli Amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
• Amministratori: organi che gestiscono e rappresentano l’Associazione. Hanno il potere di rappresentanza, rispondono sia agli associati sia ai terzi con i quali hanno contrattato. Art. 18 rispondono secondo le norme sul mandato all’associazione e la vincolano con i terzi.
• Associati: compongono l’A. Sono A. coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo della Associazione. I nuovi sono ammessi secondo le norme stabilite dallo statuto
• Estinzione e liquidazione: artt. 27, 30, 31
DP30.11.0124
Persone giuridiche – Le Associazioni non riconosciute
I soggetti
Sono sempre una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo, però non e’ stata riconosciuta dallo Stato
Prive di PERSONALITA’ GIURIDICA
Sono sempre una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo, però non e’ stata riconosciuta dallo Stato
Prive di PERSONALITA’ GIURIDICA
Nonostante l’assenza di personalità giuridica l’Associazione non riconosciuta è un centro di imputazione di situazioni giuridiche, quindi soggetto di diritto distinto dagli associati che la compongono con:
• Capacità sostanziale: nasce attraverso atto costitutivo e ha uno statuto• Capacità processuale art. 36: possono stare in giudizio nella persona di
coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione
• Patrimonio art. 37: costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con i contributi. Finché dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né chiedere la quota in caso di recesso
Hanno autonomia patrimoniale imperfetta:Il creditore insoddisfatto può rivalersi:
1. Sul fondo comune2. Agendo contro le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
non riconosciuta
Nonostante l’assenza di personalità giuridica l’Associazione non riconosciuta è un centro di imputazione di situazioni giuridiche, quindi soggetto di diritto distinto dagli associati che la compongono con:
• Capacità sostanziale: nasce attraverso atto costitutivo e ha uno statuto• Capacità processuale art. 36: possono stare in giudizio nella persona di
coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione
• Patrimonio art. 37: costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con i contributi. Finché dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né chiedere la quota in caso di recesso
Hanno autonomia patrimoniale imperfetta:Il creditore insoddisfatto può rivalersi:
1. Sul fondo comune2. Agendo contro le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
non riconosciuta
DP30.11.0125
Persone giuridiche – Le Fondazioni
I soggetti
Ente con personalità giuridica, costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo
Ente con personalità giuridica, costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo
• Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico unilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio, ha per oggetto la costituzione della fondazione. Art. 15 Caratteristiche dell’atto costitutivo: revocabilità fino a quando non è avvenuto il riconoscimento o fino a quando il fondatore non ha fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Art. 16 Contenuto
• Patrimonio art. 17: è costituito dal fondatore mediante atto di liberalità (donazione o disposizione testamentaria)
• Organi: è gestita dagli amministratori che rappresentano la fondazione• Controllo: vigilanza e controllo sono esercitate dall’autorità governativa• Estinzione e liquidazione: l’Autorità Governativa in caso di esaurimento o impossibilità
di raggiungimento dello scopo, anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
• Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico unilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio, ha per oggetto la costituzione della fondazione. Art. 15 Caratteristiche dell’atto costitutivo: revocabilità fino a quando non è avvenuto il riconoscimento o fino a quando il fondatore non ha fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Art. 16 Contenuto
• Patrimonio art. 17: è costituito dal fondatore mediante atto di liberalità (donazione o disposizione testamentaria)
• Organi: è gestita dagli amministratori che rappresentano la fondazione• Controllo: vigilanza e controllo sono esercitate dall’autorità governativa• Estinzione e liquidazione: l’Autorità Governativa in caso di esaurimento o impossibilità
di raggiungimento dello scopo, anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
DP30.11.0126
I Diritti Reali
DP30.11.0127
I beni
Art. 810: Sono beni le cosa che possono formare oggetto di dirittoArt. 810: Sono beni le cosa che possono formare oggetto di diritto
Beni privati Beni pubblici
Appartengono ai privatiAppartengono ai privati Fanno capo allo Stato e agli Enti pubblici
Fanno capo allo Stato e agli Enti pubblici
I Diritti Reali
DP30.11.0128
Beni fungibili e infungibili (distinzione dottrinale)
Beni che non è indifferente sostituire gli uni agli altri. Beni
determinati
•Un immobile determinato
•Un quadro di un determinato autore
•Un frigorifero usato
•Un automobile usata
Beni fungibili Beni infungibili
Beni o cose che si possono sostituire gli uni agli altri
•Un litro di benzina
•Un quintale di riso
•Un frigorifero nuovo
•Un televisore nuovo
•Il denaro
I Diritti Reali
DP30.11.0129
Detenzione – Proprietà – Possesso
DetenzioneDetenzione Materiale disponibilità della cosaMateriale disponibilità della cosa
PossessoPossessoNon è un diritto. Signoria di fatto sulla cosa
Corpus possessionis+
Animus possidendi
Non è un diritto. Signoria di fatto sulla cosa Corpus possessionis
+Animus possidendi
ProprietàProprietà Diritto di godere in modo pieno ed esclusivo di un beneDiritto di godere in modo pieno ed esclusivo di un bene
I Diritti Reali
DP30.11.0130
Proprietà
I Diritti Reali
Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento giuridico
Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento giuridico
Art. 42 Costituzione. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne le
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
Art. 42 Costituzione. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne le
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
DP30.11.0131
Proprietà – Modi di acquisto
I Diritti Reali
A titolo originario
Usucapione art. 1158Occupazione art. 923Invenzione art. 927Accessione art. 934Specificazione art. 940Unione art. 939Commistione art. 939
A titolo originario
Usucapione art. 1158Occupazione art. 923Invenzione art. 927Accessione art. 934Specificazione art. 940Unione art. 939Commistione art. 939
A titolo derivativo
ContrattiSuccessioni
A titolo derivativo
ContrattiSuccessioni
OccupazioneOccupazionePresa di possesso della cosa mobile priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene. Apprensione della cosa con l’animo di farla propria
Presa di possesso della cosa mobile priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene. Apprensione della cosa con l’animo di farla propria
InvenzioneInvenzione Ritrovamento della cosa mobile smarrita. Va restituita al proprietario o al Sindaco, il S. pubblica il ritrovamento. Dopo un anno se il proprietario non la rivendica, la cosa diventa di proprietà di chi l’ha trovata. Se il proprietario la rivendica, a chi l’ha ritrovata spetta un premio
Ritrovamento della cosa mobile smarrita. Va restituita al proprietario o al Sindaco, il S. pubblica il ritrovamento. Dopo un anno se il proprietario non la rivendica, la cosa diventa di proprietà di chi l’ha trovata. Se il proprietario la rivendica, a chi l’ha ritrovata spetta un premio
AccessioneAccessione Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Fatte salve alcune eccezioni (art. 935 e ss.). L’istituto dell’accessione può essere applicato solo nel caso in cui vi sia materiale congiunzione o incorporazione
Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Fatte salve alcune eccezioni (art. 935 e ss.). L’istituto dell’accessione può essere applicato solo nel caso in cui vi sia materiale congiunzione o incorporazione
SpecificazioneSpecificazioneSe un soggetto utilizza cose di proprietà altrui o materia altrui per
formare una cosa nuova (es. statua fusa nel bronzo) acquista la proprietà della cosa nuova a meno che il valore della materia non prevalga di gran lunga il valore del lavoro
Se un soggetto utilizza cose di proprietà altrui o materia altrui per formare una cosa nuova (es. statua fusa nel bronzo) acquista la proprietà della cosa nuova a meno che il valore della materia non prevalga di gran lunga il valore del lavoro
I Diritti Reali
Proprietà – Modi di acquisto a titolo originario
UnioneUnioneSe più cose mobili appartenenti a diversi proprietari si fondono o si
uniscono in modo da formare un tutto non più separabile:1. La proprietà diventa comune2. La proprietà del tutto va al proprietario della cosa principale salvo
l’obbligo di corrispondere il prezzo
Se più cose mobili appartenenti a diversi proprietari si fondono o si uniscono in modo da formare un tutto non più separabile:
1. La proprietà diventa comune2. La proprietà del tutto va al proprietario della cosa principale salvo
l’obbligo di corrispondere il prezzo
I Diritti Reali
Sono iura in re, cioè diritti sulla cosaSono iura in re, cioè diritti sulla cosa
In re propria In re aliena
ProprietàProprietà• Di garanzia: un limite al diritto
reale altrui allo scopo di garanzia – Garanzia ASSOLUTA
• Di godimento: consistono nel diritto di godere della cosa altrui
• Di garanzia: un limite al diritto reale altrui allo scopo di garanzia – Garanzia ASSOLUTA
• Di godimento: consistono nel diritto di godere della cosa altrui
I Diritti Reali
Diritti reali di godimento
Superficie art. 952
Superficie art. 952
E’ il diritto di proprietà su una costruzione separata dalla proprietà del suolo (es. Parcheggi sotterranei)
E’ il diritto di proprietà su una costruzione separata dalla proprietà del suolo (es. Parcheggi sotterranei)
Enfiteusi artt. 957-977
Enfiteusi artt. 957-977
E’ il diritto reale che attribuisce all’enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe il proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico
E’ il diritto reale che attribuisce all’enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe il proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico
Usufrutto art. 978Usufrutto art. 978 E’ lo ius utendi e fruendi salva rerum substantia. E’ il diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica
E’ lo ius utendi e fruendi salva rerum substantia. E’ il diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica
Servitù art. 1027 Servitù art. 1027 La servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante
La servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante
I Diritti Reali
Uso art. 1023 Uso art. 1023 Diritto di servirsi di una cosa di proprietà altrui per quanto occorre ai bisogni suoi e della propria famiglia
Diritto di servirsi di una cosa di proprietà altrui per quanto occorre ai bisogni suoi e della propria famiglia
Abitazione art. 1022
Abitazione art. 1022 Diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni suoi e
della sua famiglia
Diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia
DP30.11.0135
Le obbligazioni
DP30.11.0136
Obbligazioni
L’Obbligazione è il vincolo in virtù del quale un soggetto, chiamato debitore, è tenuto verso un altro soggetto ad una prestazione positiva o negativa
L’Obbligazione è il vincolo in virtù del quale un soggetto, chiamato debitore, è tenuto verso un altro soggetto ad una prestazione positiva o negativa
Obbligazioni
PrestazioneOggetto del rapporto giuridico obbligatorio, corrisponde ad un comportamento del debitore
Prestazione di cortesia: non costituiscono rapporti di natura obbligatoria le prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o condiscendenza (invito a colazione)
Prestazioni gratuite: la prestazione è dovuta in forza di un titolo che non prevede un corrispettivo, corrisponde ad un preciso interesse dell’obbligato e fa sorgere a sua carico un vincolo coercibile e una responsabilità per inadempimento
Obbligazioni naturali: mero dovere sociale o morale che l’obbligato esegue spontaneamente, ma del quale non è possibile ottenere giudizialmente l’adempimento. Non è un’obbligazione
PrestazioneOggetto del rapporto giuridico obbligatorio, corrisponde ad un comportamento del debitore
Prestazione di cortesia: non costituiscono rapporti di natura obbligatoria le prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o condiscendenza (invito a colazione)
Prestazioni gratuite: la prestazione è dovuta in forza di un titolo che non prevede un corrispettivo, corrisponde ad un preciso interesse dell’obbligato e fa sorgere a sua carico un vincolo coercibile e una responsabilità per inadempimento
Obbligazioni naturali: mero dovere sociale o morale che l’obbligato esegue spontaneamente, ma del quale non è possibile ottenere giudizialmente l’adempimento. Non è un’obbligazione
DP30.11.0137
Obbligazioni – Caratteristiche della Prestazione
La prestazione deve:1. Essere suscettibile di valutazione economica2. Corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore3. Essere possibile4. Essere lecita5. Essere determinata o determinabile
La prestazione deve:1. Essere suscettibile di valutazione economica2. Corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore3. Essere possibile4. Essere lecita5. Essere determinata o determinabile
Obbligazioni
1. Economicità: deve avere contenuto patrimoniale2. Interesse anche non patrimoniale: interesse morale, affettivo, intellettuale,
artistico, religioso3. Possibilità: per impedire il sorgere dell’obbligazione l’impossibilità deve
essere oggettiva, assoluta, non temporanea e genetica. L’impossibilità sopravvenuta ha effetti diversi: estingue l’obbligazione
4. Liceità: è illecita se contraria• Alla legge – ordine pubblico – morale – buon costume
5. Determinatezza: oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali, che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull’identità dello stesso prevista e voluta dai contraenti art. 1346 c.c.Determinabilità: condizione per cui l’oggetto può essere determinato con processo logico utilizzando elementi e criteri prestabiliti dalle parti
1. Economicità: deve avere contenuto patrimoniale2. Interesse anche non patrimoniale: interesse morale, affettivo, intellettuale,
artistico, religioso3. Possibilità: per impedire il sorgere dell’obbligazione l’impossibilità deve
essere oggettiva, assoluta, non temporanea e genetica. L’impossibilità sopravvenuta ha effetti diversi: estingue l’obbligazione
4. Liceità: è illecita se contraria• Alla legge – ordine pubblico – morale – buon costume
5. Determinatezza: oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali, che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull’identità dello stesso prevista e voluta dai contraenti art. 1346 c.c.Determinabilità: condizione per cui l’oggetto può essere determinato con processo logico utilizzando elementi e criteri prestabiliti dalle parti
DP30.11.0138
Obbligazioni – Fonti
Art. 1173: “Le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”
• Contratto• Fatto illecito• Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
• Promessa di pagamento• Promessa al pubblico• Ricognizione di debito• Gestione d’affari • Pagamento dell’indebito• Arricchimento senza causa
Coercibilità delle obbligazioni: si ha obbligazione se esiste un vincolo in virtù del quale il debitore è costretto a compiere la prestazione e il creditore, quindi, ha il potere di esigere la prestazione dal debitore stesso
Art. 1173: “Le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”
• Contratto• Fatto illecito• Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
• Promessa di pagamento• Promessa al pubblico• Ricognizione di debito• Gestione d’affari • Pagamento dell’indebito• Arricchimento senza causa
Coercibilità delle obbligazioni: si ha obbligazione se esiste un vincolo in virtù del quale il debitore è costretto a compiere la prestazione e il creditore, quindi, ha il potere di esigere la prestazione dal debitore stesso
Obbligazioni
DP30.11.0139
Obbligazioni – Alcuni tipi
Dare – consegnare
Dare – consegnare Pagare una somma di denaro, obbligo di consegnare un bene
(obbligazione di genere o di specie), obbligazione di restituire un bene
Pagare una somma di denaro, obbligo di consegnare un bene (obbligazione di genere o di specie), obbligazione di restituire un bene
Fare Fare
Di mezzi: il debitore si obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività, senza garantire il risultato (es. avvocato)
Di mezzi: il debitore si obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività, senza garantire il risultato (es. avvocato)
Di risultato: il debitore si obbliga nei confronti del creditore, non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato
Di risultato: il debitore si obbliga nei confronti del creditore, non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato
Non fareNon fare Hanno per oggetto un comportamento negativo del debitore, al fine di conservare una situazione com’è, non mutandola (es. patto di non concorrenza)
Hanno per oggetto un comportamento negativo del debitore, al fine di conservare una situazione com’è, non mutandola (es. patto di non concorrenza)
Obbligazioni
DP30.11.0140
Modi di estinzione dell’obbligazione
CompensazioneCompensazione
Esatto adempimento Esatto adempimento
NovazioneNovazione
RemissioneRemissione
Obbligazioni
SatisfattoriSatisfattori
ConfusioneConfusione
Non satisfattoriNon satisfattori
Impossibilità sopravvenutaImpossibilità sopravvenuta
Comportamento secondo correttezza art. 1175 c.c.
Le parti del rapporto obbligatorio – debitore e creditore -
devono comportarsi secondo correttezza
Le parti del rapporto obbligatorio – debitore e creditore -
devono comportarsi secondo correttezza
Comportarsi secondo correttezza significa che ciascuna parte del rapporto obbligatorio deve cooperare perché si realizzi l’interesse dell’altra
Comportarsi secondo correttezza significa che ciascuna parte del rapporto obbligatorio deve cooperare perché si realizzi l’interesse dell’altra
Diligenza nell’adempimento
La diligenza è quello sforzo che viene chiesto al debitore in vista della soddisfazione
dell’interesse del creditore
La diligenza è quello sforzo che viene chiesto al debitore in vista della soddisfazione
dell’interesse del creditore
DP30.11.0143
Le Obbligazioni in solido - Definizione
Più creditori e un solo debitore. Ciascun creditore ha diritto a pretendere la prestazione per
intero
Più debitori e un solo creditore. Ciascun debitore è tenuto ad
eseguire la prestazione per intero
Solidarietà Attiva Solidarietà Passiva
Il creditore deve chiedere a ciascuno dei debitori il
pagamento della sua “quota” di debito
Il creditore può chiedere a ciascheduno dei due debitori il
pagamento dell’intero debito (salvo poi il diritto del debitore che ha pagato di rivalersi pro quota sul
condebitore)
Obbligazione parziaria Obbligazione solidale
Vige una PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’
PASSIVA in presenza di più condebitori. Art. 1294
Vige una PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’
PASSIVA in presenza di più condebitori. Art. 1294
NON SI PRESUME, deve risultare dal titolo. Perché si postula il riscontro di
un’inequivoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere
l’adempimento dell’intera o.
NON SI PRESUME, deve risultare dal titolo. Perché si postula il riscontro di
un’inequivoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere
l’adempimento dell’intera o.
Obbligazioni
DP30.11.0144
Il Contratto
DP30.11.0145
Il contratto - Definizione
Art. 1321Art. 1321 Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale
I requisiti del contratto sono: 1. Accordo tra le parti 2. Causa 3. Oggetto 4. Forma, quando risulta prevista dalla legge a
pena di nullità
Il contratto è un negozio bilaterale (sono necessarie almeno due manifestazioni di volontà).
Negozio = atto o manifestazione di volontà rivolta a effetti giuridici meritevoli di tutela
Art. 1322: Autonomia privata
Il contratto è un negozio bilaterale (sono necessarie almeno due manifestazioni di volontà).
Negozio = atto o manifestazione di volontà rivolta a effetti giuridici meritevoli di tutela
Art. 1322: Autonomia privata
Contratto
Art. 1325Art. 1325
DP30.11.0146
Il Contratto – Classificazioni
Si forma con il consenso più la consegna della cosa
Si forma con il consenso più la consegna della cosa
REALE
Contratto
Si forma con il semplice consenso delle parti
Si forma con il semplice consenso delle parti
CONSENSUALE
Produce l’effetto traslativo. Trasferimento proprietà
Produce l’effetto traslativo. Trasferimento proprietà
EFFETTI REALI
Produce l’effetto di fare sorgere obbligazioni a uno o entrambi i contraenti
Produce l’effetto di fare sorgere obbligazioni a uno o entrambi i contraenti
EFFETTI OBBLIGATORI
Fa sorgere obbligazioni a carico di una sola delle parti
Fa sorgere obbligazioni a carico di una sola delle parti
UNILATERALE
Fa sorgere obbligazioni a carico di entrambe le parti
Fa sorgere obbligazioni a carico di entrambe le parti
BILATERALE
Un contraente acquista un vantaggio verso un corrispettivo sacrificio
Un contraente acquista un vantaggio verso un corrispettivo sacrificio
ONEROSOUn contraente acquista un vantaggio senza un corrispettivo sacrificio
Un contraente acquista un vantaggio senza un corrispettivo sacrificio
GRATUITO
DP30.11.0147
Il Contratto – Classificazioni (segue)
Si esaurisce in un’unità di tempo non apprezzabile
Si esaurisce in un’unità di tempo non apprezzabile
ESECUZIONE ISTANTANEA
Contratto
Le prestazioni sono eseguite in un periodo di tempo apprezzabile o che si ripetono periodicamente nel tempo
Le prestazioni sono eseguite in un periodo di tempo apprezzabile o che si ripetono periodicamente nel tempo
DI DURATA
I reciproci sacrifici sono incertiI reciproci sacrifici sono incerti
ALEATORI
I reciproci sacrifici sono certiI reciproci sacrifici sono certi
COMMUTATIVI
A prestazioni corrispettiveA prestazioni corrispettive
SINALLAGMATICI
Una parte assume obbligazioni, mentre l’altra nessuna
Una parte assume obbligazioni, mentre l’altra nessuna
OBBLIGAZIONI PER UNA SOLA PARTE
DP30.11.0148
Il contratto – La formazione
Art. 1326Art. 1326 Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte
Gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono
destinati
Proposta, Accettazione, loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in
cui giungono all’indirizzo del destinatario
Proposta, Accettazione, loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in
cui giungono all’indirizzo del destinatario
Contratto
Art. 1334 / 1335
Art. 1334 / 1335
PRESUNZIONE DI CONOSCENZA
DP30.11.0149
Indirizzo dell’A.Indirizzo dell’A.Indirizzo del P.Indirizzo del P.
Il contratto – La formazione (segue)
Contratto
ProponenteOblato/
AccettanteReciproco dovere di diligenza e
correttezza
ACCETTAZIONEACCETTAZIONE
PROPOSTAPROPOSTA
La proposta per qualificarsi come tale solo se è suscettibile di accettazione pura e semplice, già contenendo tutte le condizioni del contratto. Altrimenti si qualifica come una semplice disponibilità a trattare/ invito a offrire
PRESUNZIONE DI CONOSCENZA 1335Il destinatario può superare la presunzione provando di essersi trovato, senza propria
colpa nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima
Una accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta
DP30.11.0150
Momento e luogo della formazione del contratto
Contratto
MomentoMomento Fino alla conclusione le parti non sono vincolate da alcun obbligo contrattuale, possono recedere dalle
trattative, revocare.Momento: chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte
LuogoLuogo Dove si trova il proponente che ha notizia dell’accettazione
DP30.11.0151
Elementi essenziali del contratto – La causa
Motivo: ragione interna per cui il soggetto si induce al negozio. Il motivo è di solito irrilevante ai fini giuridici.Unica eccezione è il motivo illecito. Art. 1345
• Motivo illecito• Determinante• Comune alle parti
Motivo: ragione interna per cui il soggetto si induce al negozio. Il motivo è di solito irrilevante ai fini giuridici.Unica eccezione è il motivo illecito. Art. 1345
• Motivo illecito• Determinante• Comune alle parti
Art. 1343. La causa è la funzione economico sociale del contrattoArt. 1343. La causa è la funzione economico sociale del contratto
Contratto
DP30.11.0152
Elementi essenziali del contratto – L’oggetto e la forma
Art. 1346. L’oggetto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale. Deve essere:
• Possibile • Lecito• Determinato / Determinabile
Art. 1346. L’oggetto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale. Deve essere:
• Possibile • Lecito• Determinato / Determinabile
Contratto
Art. 1350. La forma è essenziale quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Principio generale. LIBERTA’ DELLA FORMA di espressione della volontà contrattuale.Ogni manifestazione di volontà ha una sua forma. Può semplicemente essere la forma orale.
Art. 1350. La forma è essenziale quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Principio generale. LIBERTA’ DELLA FORMA di espressione della volontà contrattuale.Ogni manifestazione di volontà ha una sua forma. Può semplicemente essere la forma orale.
Necessaria per la validità dell’atto Necessaria per la validità dell’atto
FORMA AD SUBSTANTIAM
Non è richiesta per la validità dell’atto, ma per la prova dell’atto
Non è richiesta per la validità dell’atto, ma per la prova dell’atto
FORMA AD PROBATIONEM
Elementi accidentali del contratto – La condizione
Art. 1353- 1361. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.
CONDIZIONE: avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono, o vengono meno, gli effetti del contratto
Art. 1353- 1361. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.
CONDIZIONE: avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono, o vengono meno, gli effetti del contratto
Contratto
Condizione sospensiva
Condizione risolutiva
Gli effetti del negozio si verificheranno solo all’avverarsi della condizione
Gli effetti del negozio si verificheranno subito e cesseranno all’eventuale verificarsi della condizione. Gli effetti della condizione retroagiscono al tempo della conclusione del contratto
L’evento non dipende dalla volontà del dichiarante, ma da un caso o un soggetto estraneo
L’evento non dipende dalla volontà del dichiarante, ma da un caso o un soggetto estraneo
CONDIZIONE CASUALE
L’evento dipende dalla volontà del dichiarante
L’evento dipende dalla volontà del dichiarante
CONDIZIONE POTESTATIVA
E’ condizione insieme casuale e potestativa
E’ condizione insieme casuale e potestativa
CONDIZIONE MISTA
DP30.11.0154
I rapporti giuridici preparatori
Contratto
Contratto preliminare
Contratto preliminare
E’ un contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivoArt. 1932 Esecuzione in forma specificaTermine necessario
E’ un contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivoArt. 1932 Esecuzione in forma specificaTermine necessario
Opzione Opzione E’ un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione (che è una proposta irrevocabile 1331) mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. L’accettazione è idonea a concludere il contrattoIl termine può essere fissato dal giudice
E’ un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione (che è una proposta irrevocabile 1331) mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. L’accettazione è idonea a concludere il contrattoIl termine può essere fissato dal giudice
Patto di prelazione
Patto di prelazione
Una parte si obbliga a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre. Termine non necessario
Una parte si obbliga a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre. Termine non necessario
Proposta irrevocabile
Proposta irrevocabile
Il proponente qualifica la propria proposta come irrevocabile per un determinato periodo di tempo, rimanendo così obbligato a contrarre
Il proponente qualifica la propria proposta come irrevocabile per un determinato periodo di tempo, rimanendo così obbligato a contrarre
DP30.11.0155
I rapporti giuridici preparatori – La prenotazione
Contratto
La PRENOTAZIONE è diretta a fermare beni o servizi di scarso valore intrinseco (giornale, posto a teatro o al ristorante). Il bacco valore unitario va però moltiplicato per l’elevata frequenza di prenotazioni che viene effettuata
La PRENOTAZIONE è diretta a fermare beni o servizi di scarso valore intrinseco (giornale, posto a teatro o al ristorante). Il bacco valore unitario va però moltiplicato per l’elevata frequenza di prenotazioni che viene effettuata
Prenotazione Prenotazione Assume un’importanza fondamentale nella disciplina del turismo
Assume un’importanza fondamentale nella disciplina del turismo
Prenotazione alberghiera
Prenotazione alberghiera
Con il contratto di prenotazione un esercizio alberghiero si obbliga a tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio, alle condizioni e modalità dell’esercizio stesso.Il viaggiatore acquista il diritto alla prestazione dell’albergatore e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.La PA si inquadra nell’ambito dei rapporti giuridici preparatori. E’ diretto alla futura stipulazione di un contratto di alloggioLa PA è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito
Con il contratto di prenotazione un esercizio alberghiero si obbliga a tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio, alle condizioni e modalità dell’esercizio stesso.Il viaggiatore acquista il diritto alla prestazione dell’albergatore e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.La PA si inquadra nell’ambito dei rapporti giuridici preparatori. E’ diretto alla futura stipulazione di un contratto di alloggioLa PA è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito