Post on 02-May-2015
transcript
LA COMUNICAZIONE DELLA VERITA’ AL MALATO
La relazione con il paziente: i contenuti e il fine
Aspetti medico legaliAspetti medico legali
Dott. Marco EllenaS.C. Medicina Legale ASL CN1Savigliano, 22 maggio 2012
LA MISSIONLA MISSION
TUTELA DELLA SALUTENEL RISPETTO DEI DIRITTI DEL PAZIENTE
DIRITTI DEL PAZIENTEDIRITTI DEL PAZIENTELA TUTELA GIURIDICA DELLA PERSONA
TROVA I SUOI FONDAMENTI NELLA:
Costituzione italiana Costituzione europea, attraverso la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000)
LA CARTA DI NIZZALA CARTA DI NIZZA
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2007), la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati
LA VITA NON SOLO COME BENELA VITA NON SOLO COME BENEMA ANCHE COME DIRITTOMA ANCHE COME DIRITTO
CARTA DI NIZZACARTA DI NIZZA
1) Valore della dignità umana diritto alla vita2) Valore della libertà diritto alla sicurezza* 3) Valore della uguaglianza diritti dei bambini degli anziani dei disabili*
CARTA DI NIZZACARTA DI NIZZA
4) Valore della solidarietà diritto alla salute tutela dell’ambiente* diritti dei consumatori*5) Valore della cittadinanza6) Valore della Giustizia
CARTA DEI DIRITTI DEL MALATOCARTA DEI DIRITTI DEL MALATO(14 punti)
2) Diritto all’informazione e alla documentazione sanitaria
11) Diritto alla decisione
CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATO
Il consenso informato non è una prassi burocratica medico-legale, bensì uno strumento etico-giuridico che permette al sanitario di condividere la responsabilità della scelta diagnostico-terapeutica con il proprio paziente reso cosciente del proprio stato di salute.
CONSENSO INFORMATOCONSENSO INFORMATOCostituzione italiana
Art. 13: inviolabilità della libertà personale
Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
DEFINIZIONEDEFINIZIONE
Il consenso informato in medicina è l'accettazione che il paziente esprime a un trattamento
sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti
collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza di valide alternative terapeutiche.
Il consenso del paziente è dunque indispensabile, specifico, personale e non delegabile.
L'eccezione è costituita dai pochi e ben determinati casi in cui il paziente non sia in grado di comprendere e contemporaneamente versi in pericolo di vita in un momento nel quale il trattamento risulti improcrastinabile.
REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO- deve essere dato prima dell'inizio del trattamento terapeutico - deve essere manifestato esplicitamente al sanitario - deve provenire dalla persona che ne ha la disponibilità (età, capacità giuridica ) - deve essere dato liberamente e essere immune da errori - può essere sempre revocato - deve essere richiesto per ogni trattamento (limitato a un tipo di intervento e non a uno diverso)
REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO- la persona a cui viene richiesto il consenso deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia sia sulle indicazioni terapeutiche e in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici specialmente se invasivi, la persona a cui viene richiesto il consenso deve essere esaurientemente informata sulla caratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria capacità di apprendimento
REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO- la persona che deve dare il consenso deve essere messa a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche - la persona che deve dare il consenso deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione
REQUISITI DEL CONSENSOREQUISITI DEL CONSENSO
- la persona che deve dare il consenso deve essere informata sulle capacità della struttura sanitaria di intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto - non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONE
L'informazione deve essere veritiera, completa, compresa.
REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONE
VERITIERAL'informazione non può essere data con frasi ingannevoli o con mezzi termini.
REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONECOMPLETA
Debbono essere forniti al paziente tutti gli elementi comparativi che gli possano permettere di effettuare la scelta: vanno dati al paziente quegli elementi necessari e utili per una opzione ragionevole, tralasciando ciò che non ha incidenza sui fattori di rischio e di successo del trattamento.
REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONECOMPLETA
Deve prevedere una descrizione della metodica e delle alternative terapeutiche, le possibilità di successo, i rischi, gli effetti collaterali.
REQUISITI DELL’INFORMAZIONEREQUISITI DELL’INFORMAZIONECOMPRESA
Deve essere recepita dal paziente e pertanto deve essere fornita con termini di uso corrente e non con meri dati tecnici. Infatti deve essere comprensibile, per porre il paziente nella condizione di capire la situazione da
affrontare e le eventuali alternative in modo da poter fare liberamente e oculatamente delle scelte.
Cass. civ., sez. III, n.14638/2004 - l'obbligo di informazione si estende anche ai
rischi specifici determinati da scelte alternative per consentire al paziente l'orientamento verso
una delle scelte possibili valutando coscientemente i rischi e i vantaggi
Cass. civ., sez. III, n.14638/2004 - l'obbligo di informazione si estende ai rischi
prevedibili e non anche agli esiti anomali al limite del fortuito dovendosi contemperare la esigenza dell'informazione con la necessità di evitare che il
paziente eviti di sottoporsi ad un banale intervento
Cass. civ., sez. III, n.14638/2004 - l'informazione deve estendersi anche allo stato, alle dotazioni e alle attrezzature della struttura
sanitaria e alla loro efficienza
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICAArt. 33. Il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico
terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto
tenendo conto delle sue capacità di comprensione, alfine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte
decisionali e l' adesione alle proposte diagnostico terapeutiche.
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICAOgni ulteriore richiesta di informazione da parte del
paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in
tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non
traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICACODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto all'
informazione deve essere rispettata.
RIFIUTO DELLE CURERIFIUTO DELLE CURE
In caso di rifiuto delle cure l’informazione dovrà essere, se possibile, ancora più ampia, dovendo illustrare le
conseguenze della scelta e definire il limite del trattamento accettato
GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE