La EN 81-80:2003 Paolo Tattoli. Anacam Uso della norma Nellesecuzione di una verifica di un...

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La EN 81-80:2003La EN 81-80:2003

Paolo TattoliPaolo Tattoli

Anacam

Uso della normaUso della norma Nell’esecuzione di una verifica di un Nell’esecuzione di una verifica di un ascensore esistente si può usare ascensore esistente si può usare l’appendice B (l’appendice può non essere l’appendice B (l’appendice può non essere esaustiva), per identificare i pericoli e esaustiva), per identificare i pericoli e le azioni correttive espressi nella norma le azioni correttive espressi nella norma al punto 4al punto 4

Tuttavia, quando si identifica una Tuttavia, quando si identifica una situazione pericolosa che non è coperta situazione pericolosa che non è coperta dalla norma è necessario fare una dalla norma è necessario fare una valutazione del rischio separatavalutazione del rischio separata

Questa valutazione del rischio si dovrebbe Questa valutazione del rischio si dovrebbe basare sull’ISO/TS 14798basare sull’ISO/TS 14798

Anacam

METODO PREVISTO DALLA EN 81-80METODO PREVISTO DALLA EN 81-80

1 Identificazione delle situazioni 1 Identificazione delle situazioni pericolosepericolose

2 Valutazione delle situazioni pericolose2 Valutazione delle situazioni pericolose

3 Classificazione dei livelli di priorità3 Classificazione dei livelli di priorità

Anacam

Pericoli significativiPericoli significativi

UN

I E

N 8

1-80

:200

4

Materiale pericoloso Accessibilità

disabiliAtti Vandalici Comportamento

in caso di incendio

Vano di corsa

Anacam

Pericoli significativiPericoli significativiU

NI

EN

81-

80:2

004

Vano di corsa

Locale del macchinario

Porte di piano e di cabina

Anacam

Pericoli significativiPericoli significativiU

NI

EN

81-

80:2

004 Porte di

piano e di cabina

Cabina

Anacam

Pericoli significativiPericoli significativi

UN

I E

N 8

1-80

:200

4

Cabina

Sospensione, compensazione e protezione contro l’eccesso di velocità

Guide, ammortizzatori e interruttori di extra corsaDistanza tra la

porta di cabina e la porta di piano

Manovra di emergenza

Anacam

Pericoli significativiPericoli significativiU

NI

EN

81-

80:2

004

Macchinario

Installazioni e apparecch. elettriche

Protezione contro guasti elettrici, comandi e precedenze Dispositivo

di comando di ispezione e dispositivo di arresto

Dispositivo di allarme

Comunicaz. tra il locale del macchinario e la cabina

Anacam

Frequenza

Gravità

I II III IV

Livello di priorità

A ESTREMA ESTREMA ALTA BASSA

B ESTREMA ALTA ALTA BASSA

C ESTREMA ALTA MEDIA

C-D ALTA ALTA MEDIA

D ALTA MEDIA BASSA

D-E MEDIA BASSA

E BASSA BASSA

F

PROFILO DEL RISCHI E LIVELLI DI PRIORITA’ PROFILO DEL RISCHI E LIVELLI DI PRIORITA’

Anacam

Campi nel profilo di rischio

PrioritàProgramma

interventiEN 81-80

UNI EN 81-80Filtro nazionaleG F

III

A, B, CA Estremo

Immediato, l’ascensore deve essere fermato

IIIIII

C-D,DB, C, C-DA, B

Alto A breve termine

1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 70, 71

Totale 37

3, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30a, 30b, 31, 34, 38, 39, 40, 43, 53b, 54b, 56, 58, 59, 60a, 60b, 62, 63, 66, 70a, 70b, 71, 73

Totale 34

IIIIII

D-EDC, C-D

Medio

A medio termine, o al momento di una modernizzazione importante

18, 21, 24, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 63, 65 68, 72, 74

Totale 21

2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30a, 31, 32, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 48, 50a, 50b, 51, 52, 53a, 57, 60b, 65a, 65b, 66, 68, 69, 70b, 72

Totale 39

IIIIIIIV

ED-E, EDA, B Basso

A lungo termine o insieme ad una modernizzazione dei componenti interessati

10, 11, 20, 24, 28, 38, 42, 49, 55, 61, 64 67, 69, 73

Totale 14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30a, 31, 33, 36, 42, 45, 46, 49, 50a, 52, 53a, 53b, 54a, 55, 56, 58, 59, 60a, 61, 64, 67, 70a, 71, 73, 74

Totale 46IIIIIIIV

FFD-E, E, FC, C-D, D, D-E, E, F

-

Frequenza (livello della causa di pericolo):A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remoto, E Improbabile, F Impossibile

Gravità (categoria dell’effetto del pericolo):I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile

La UNI EN 81-La UNI EN 81-80:200480:2004

Il filtro Il filtro nazionalenazionale

Anacam

METODO PREVISTO DALLA EN 81-80METODO PREVISTO DALLA EN 81-80

1 Identificazione delle situazioni 1 Identificazione delle situazioni pericolosepericolose

2 Valutazione delle situazioni pericolose2 Valutazione delle situazioni pericolose

3 Classificazione dei livelli di priorità3 Classificazione dei livelli di priorità

Anacam

Evoluzione della normativa Evoluzione della normativa tecnicatecnica

ante direttiva e norme ante direttiva e norme armonizzatearmonizzate Ascensori e montacarichi Ascensori e montacarichi installati prima del installati prima del

19631963 Decreto 31/08/45 n. 600Decreto 31/08/45 n. 600

Ascensori e montacarichi Ascensori e montacarichi installati prima del installati prima del 19871987 D.P.R. 29/05/63 n. 1497D.P.R. 29/05/63 n. 1497

Ascensori idraulici installati dopo il 1979Ascensori idraulici installati dopo il 1979 D.M. 28/05/79 n. 1635D.M. 28/05/79 n. 1635

Ascensori e montacarichi elettrici installati Ascensori e montacarichi elettrici installati dopo il 09/04/88 dopo il 09/04/88 (attuazione delle direttive CEE)(attuazione delle direttive CEE) D.M. 09/12/87 n. 587D.M. 09/12/87 n. 587

Ascensori idraulici installati dopo il 1994 Ascensori idraulici installati dopo il 1994 (attuazione delle direttive CEE)(attuazione delle direttive CEE) D.P.R. 26/03/94 n. 268D.P.R. 26/03/94 n. 268

Anacam

Data entrata in vigore norme e regole tecniche

Fino al24/09/1979

Dal 25/09/1979

al29/10/1994

Dal 30/10/1994

al24/06/1999

Periodo di Transizione

dal 25/06/1999

al30/06/1999

Dal01/07/1999

atutt’oggi

Norma daseguire

D.L. 600DPR 1497 / 63

(Con Pareri CNR dal 1966)

Norma daseguire

DPR 1497 / 63DM 1635 / 79

(Con Pareri CNR)

Norma daseguire

DPR 268 / 94UNI EN 81-2:89

Requisiti essenziali e regole di

sicurezza da seguire

DPR 162/ 99Attuazione Direttiva

95/16/CE(Norme Armonizzate)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE

PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO IDRAULICO

Anacam

Data entrata in vigore norme e regole tecniche\

Dal 1945al

15/11/1964

Dal 16/11/1964al

08/04/1988

Dal 09/04/1991

al24/06/1999

Periodo di transizione

dal 25/06/1999

al30/06/1999

Dal01/07/1999

atutt’oggi

Norma daseguire

D.L. 600

Norma daseguire

DPR 1497 / 63(Con Pareri CNR dal 1966)

Norma daseguire

DM 587 / 87Allegato I

UNI EN 81-1:87

Requisiti essenziali e

regole di sicurezza da

seguire

DPR 162 / 99 Attuazione Direttiva

95/16/CE(Norme Armonizzate)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME, REGOLE TECNICHE

PER ASCENSORI E MONTACARICHI DEL TIPO ELETTRICO

Anacam

Esempio di lista di riscontro di Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti sicurezza per gli ascensori esistenti

in Italiain Italia

Anacam

Esempio di lista di riscontro di Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in sicurezza per gli ascensori esistenti in

ItaliaItalia

Anacam

Esempio di lista di riscontro di Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in sicurezza per gli ascensori esistenti in

ItaliaItalia

Anacam

Esempio di lista di riscontro di Esempio di lista di riscontro di sicurezza per gli ascensori esistenti in sicurezza per gli ascensori esistenti in

ItaliaItalia

Anacam

Campi nel profilo di rischio

PrioritàProgramma

interventiEN 81-80

UNI EN 81-80Filtro nazionaleG F

III

A, B, CA Estremo

Immediato, l’ascensore deve essere fermato

IIIIII

C-D,DB, C, C-DA, B

Alto A breve termine

1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 50, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 70, 71

Totale 37

3, 4, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30a, 30b, 31, 34, 38, 39, 40, 43, 53b, 54b, 56, 58, 59, 60a, 60b, 62, 63, 66, 70a, 70b, 71, 73

Totale 34

IIIIII

D-EDC, C-D

Medio

A medio termine, o al momento di una modernizzazione importante

18, 21, 24, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 63, 65 68, 72, 74

Totale 21

2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30a, 31, 32, 35, 37, 41, 44, 46, 47, 48, 50a, 50b, 51, 52, 53a, 57, 60b, 65a, 65b, 66, 68, 69, 70b, 72

Totale 39

IIIIIIIV

ED-E, EDA, B Basso

A lungo termine o insieme ad una modernizzazione dei componenti interessati

10, 11, 20, 24, 28, 38, 42, 49, 55, 61, 64 67, 69, 73

Totale 14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29, 30a, 31, 33, 36, 42, 45, 46, 49, 50a, 52, 53a, 53b, 54a, 55, 56, 58, 59, 60a, 61, 64, 67, 70a, 71, 73, 74

Totale 46IIIIIIIV

FFD-E, E, FC, C-D, D, D-E, E, F

-

Frequenza (livello della causa di pericolo):A Frequente, B Probabile, C Occasionale, D Remoto, E Improbabile, F Impossibile

Gravità (categoria dell’effetto del pericolo):I Catastrofica, II Critica, III Marginale, IV Trascurabile

I rischi a I rischi a priorità priorità ALTAALTA

Anacam

3 – Precisione di fermata e livellamento La priorità èLa priorità è alta nel caso di ascensore con una sola alta nel caso di ascensore con una sola

velocitàvelocità, sia esso elettrico che idraulico. In quel caso , sia esso elettrico che idraulico. In quel caso infatti è praticamente impossibile che la precisione di infatti è praticamente impossibile che la precisione di fermata sia attualmente entro +/- 10 mm e quella di fermata sia attualmente entro +/- 10 mm e quella di livellazione +/- 20 mm, come richiesto da EN 81-70livellazione +/- 20 mm, come richiesto da EN 81-70

L’azione correttiva, nel caso degli ascensori elettrici, è quella di installare un sistema di regolazione di velocità tipo VVVF che garantisca tale prestazione in ogni condizionePer gli ascensori idraulici senza seconda velocità di livellazione, o che comunque non ottemperano a quanto richiesto, occorre ricondurre le precisioni ai valori indicati in ogni condizione di funzionamento

Anacam

Molti ascensori idraulici esistenti tra l’altro rilivellano la cabina una volta che è scesa oltre un certo livello, ma non quando è salita eccessivamente dopo essere stata scaricata, anche perché le norme in essere prima della EN 81-70 (ivi compresa EN 81-2:1998) non lo hanno mai chiesto, però ora questa seconda prestazione va introdotta

Anacam

4 – Misure contro gli atti vandalici E’ alta nel caso di “ascensori ad alto rischio di E’ alta nel caso di “ascensori ad alto rischio di

vandalismo”vandalismo”. In teoria dovrebbe essere responsabilità . In teoria dovrebbe essere responsabilità dell’organismo identificare le situazioni in cui, date le dell’organismo identificare le situazioni in cui, date le caratteristiche dello stabile (nel senso inteso dalla EN caratteristiche dello stabile (nel senso inteso dalla EN

81-71), l’ascensore ha alto questo rischio81-71), l’ascensore ha alto questo rischio

L’azione correttiva appare di particolare complessità e costo, in quanto occorrerebbe adeguare l’impianto (ove possibile? e fino a che punto? C’è il rischio di dover rifarlo quasi del tutto) alle varie prescrizioni di EN 81-71, sulle quali al momento non abbiamo esperienza pratica

Anacam

7 – Chiusura parziale del vano di corsa E’ alta nel solo caso di ascensori idraulici preesistenti il

DPR 1497/1963, peraltro piuttosto rari, in cui non ci fosse nessuna difesa ove gli organi mobili distassero più di 70 cm, altrimenti con altezza minima di soli 1.7 (con però il lato d’accesso generalmente già con difesa continua)

Gli ascensori elettrici dovrebbero essere stati adeguati a suo tempo al punto 1 dell’allegato II al 587/87 (nel qual caso la priorità di eventuale adeguamento ulteriore diventa bassa)

Adeguamento delle difese al prospetto 2 del punto 5 di EN 81-2, cioè portare l’altezza minima della difesa (cieca) ad un valore che dipende dalla distanza della difesa dagli organi

mobili, da 1,1 m fino a 2,5 m

Anacam

8 - Dispositivi di blocco per le porte di accesso o ispezione al vano di corsa e fossa

Caso, peraltro non comune, in quanto queste porte o sportelli sono (quasi) assenti dai nostri impianti

E’ alta nel caso i dispositivi di blocco non siano conformi almeno alle EN 81-1/2:87/89 (cioè con caratteristiche specificate al punto 5.2.2 della norma, tra l’altro devono essere dispositivi elettrici di sicurezza conformi a 14.1.2)

Adeguare i dispositivi di blocco alle EN 81-1/2:1998, e cioè eventualmente nel sostituire le vecchie serrature di tali porte o sportelli con altre conformi al punto 5.2.2.2.1

Anacam

La norma armonizzata richiede che vi sia un dispositivo di blocco a chiave che permetta la richiusura ed il ribloccaggio senza chiave. Inoltre le porte di ispezione o soccorso devono potersi aprire senza chiave dall’interno del vano anche quando bloccate

Potrebbero esserci situazioni in cui, pur essendo la distanza tra due porte normali successive superiore agli 11 m, non c’è una porta di questo tipo (intermedia di soccorso), in quanto non prevista al tempo dell’installazione: però EN 81-80 non chiede di realizzarla ove assente, ma solo di adeguarla ove già presente. Per quanto riguarda eventualmente la porta di accesso alla fossa, si rimanda al punto 15 (accesso sicuro alla fossa)

Anacam

13 – Difesa di separazione tra parti in movimento di

più ascensori situati nello stesso vano E’ alta nel caso di impianti non conformi

nemmeno alle EN 81-1/2 non armonizzate, in cui, ove le distanze tra organi mobili dell’uno ed il bordo del tetto dell’altro fossero minori di 0.3 m, non c’è una difesa continua a tutt’altezza del vano e manca o è inadeguata la difesa tra gli impianti in fossa

Installare difesa conforme alle EN 81-1/2 attuali (continua, e della larghezza data in 5.6.2.2). Inoltre, se già non c’è, bisogna installare comunque una difesa tra i due impianti per un’altezza di 2.5 m a partire dal livello del piano più basso

Anacam

Se la distanza tra gli organi mobili è compresa tra 0.3 e 0.5 m la priorità di adeguamento diventa bassa, e, come in altri punti, secondo il testo attuale del decreto ciò significa che il lavoro è comunque da fare, ma con scadenze più lunghe; sembra intendersi lo stesso anche nel caso in cui la difesa in fossa già vi sia, ma non sia adeguata a quanto previsto dalla norma armonizzata

La difesa può anche non essere cieca, ma in quel caso deve rispettare le caratteristiche descritte dalla norma EN 294, in particolare la tabella V, che dà le dimensioni delle possibili maglie della rete, in funzione della loro forma, e della distanza dagli organi mobili

Anacam

15 – Accesso sicuro alla fossa E’ alta nel caso in cui la profondità della fossa sia

maggiore di 1 m, non ci sia una porta di accesso specifica, e non ci sia alcun mezzo per facilitare la discesa (almeno nicchie incavate nella parete della fossa, completate ove il caso da un appiglio per le mani – nel caso di profondità superiore ai 2 m occorreva già una porta del tipo visto al punto 8 – si veda parere 661004/79 del CNR)

Conformare l’accesso alla fossa alle attuali EN 81-1/2, e cioè o realizzare una porta di accesso adeguata (se la profondità è superiore a 2.5 m e se è materialmente possibile) oppure installare una scala o simile che però non deve interessare lo spazio impegnato dal parti dell’ascensore in movimento

Anacam

16 – Dispositivo di arresto nella fossa e/o nel locale pulegge

Si tratta dell’altrimenti detto “pulsante di stop”.Si tratta dell’altrimenti detto “pulsante di stop”. E’ alta in quegli impianti idraulici che non fossero E’ alta in quegli impianti idraulici che non fossero

mai stati adeguati al DM 587/87mai stati adeguati al DM 587/87, punto 7 allegato , punto 7 allegato II, che non hanno alcun dispositivo di arresto in fossa II, che non hanno alcun dispositivo di arresto in fossa

Installare un dispositivo d’arresto conforme alla EN 81-2:1998, che andrà installato in posizione tale che sia accessibile sia prima di entrare, una volta aperta la porta del piano estremo inferiore, sia dal pavimento della fossa (nel caso tale posizione non esista, bisogna installarne due)

Anacam

Non è considerato di priorità alta (ma bassa) spostare l’eventuale pulsante installato in posizione inadeguata o installarne un secondo, quindi questo lavoro sarà eventualmente da fare, ma con scadenze più lunghe

L’installazione in fossa di una presa di corrente e di un comando per l’illuminazione di cui in EN 81-1, 5.7.3.4 o –2, 5.7.2.5 non sono presi in considerazione da questo punto

Anacam

17 – Adeguata illuminazione del vano di corsa E’ alta per quegli ascensori idraulici E’ alta per quegli ascensori idraulici neppureneppure conformi al conformi al

parere CNR 670206/134parere CNR 670206/134, che successivamente non sono mai stati , che successivamente non sono mai stati adeguati al DM 587/87, punto 6 allegato IIadeguati al DM 587/87, punto 6 allegato II

Questi impianti Questi impianti potrebbero non averepotrebbero non avere nemmeno una lampada in nemmeno una lampada in testata, una in fossa ed una almeno ogni due piani, ciascuna di testata, una in fossa ed una almeno ogni due piani, ciascuna di potenza di almeno 25 W; se l’avessero, la priorità di intervento potenza di almeno 25 W; se l’avessero, la priorità di intervento diventerebbe media, mentre se fossero già conformi al DM 587/87 diventerebbe media, mentre se fossero già conformi al DM 587/87 (testo quasi identico a quello della legislazione precedente, però (testo quasi identico a quello della legislazione precedente, però vi si specifica che vi deve essere una lampada almeno ogni 7 m di vi si specifica che vi deve essere una lampada almeno ogni 7 m di corsa) la priorità diventerebbe bassa corsa) la priorità diventerebbe bassa

Adeguare la illuminazione al punto 5.9 delle EN 81-1/2:98, (impianto tale da assicurare una intensità luminosa di almeno 50 lux ad 1 m sopra il tetto di cabina e pavimento della fossa, incluse comunque lampade a 0,5 m dai punti più alti e più bassi del vano)

Anacam

22 – Dislivelli e recessi nel locale macchinario

E’ alta in quegli ascensori preesistenti le EN 81-1/2:87/89 che non siano conformi a queste, nei punti 6.3.2.4/5, cioè abbiano nel locale macchine dislivelli maggiori di 0,5 m senza adeguati gradini, scale e parapetti, e/o abbiano incavi nel pavimento di profondità superiore e larghezza minore a 0,5 m

Coprire, ove possibile, questi incavi, mentre i dislivelli andrebbero dotati di gradini, scale e parapetti adeguati

Anacam

Precedentemente alle EN 81-1/2:87/89 valevano comunque alcuni pareri CNR riguardo questi aspetti: il 670206/130, il 701216/301 ed in particolare il 660415/73 che stabilivano alcuni spazi minimi (superfici piane) intorno alle apparecchiature da manutenere, e le dimensioni massime delle eventuali travi da scavalcare;

L’appendice nazionale a EN 81-80 non ha ritenuto che almeno il rispetto di quelle specifiche riducesse la priorità di intervento

Anacam

25 – Porte di cabina e di piano (non) cieche E’ alta nel caso di ascensori con porte scorrevoli

motorizzate non cieche conformi al DL 600/45, art 9 Per quanto in quegli anni raramente le porte fossero scorrevoli

motorizzate, qui si specificava che le porte di cabina potevano essere in griglie o traforati con maglia anche quadrata di ampiezza non superiore ad 10 mm, mentre con l’art. 24.8 del successivo DPR 1497/63 la maglia non doveva consentire il passaggio di una sfera con diametro 12 mm, e si specificava in più la sezione della rete (in questo caso la priorità di intervento diventa media)

Le porte di piano generalmente potevano avere maglie con apertura non superire ai 30 mm (art. 4 DL 600/45)

Sostituire le ante non cieche con altre cieche

Anacam

26 – Resistenza del fissaggio porta di piano

La priorità è alta in tutti gli ascensori dotati di porte di piano scorrevoli orizzontalmente (motorizzate o no) i cui organi di scorrimento inferiori o superiori possano avere subito danni o usura

L’azione correttiva consiste nel sostituire gli organi interessati con altri integri e conformi alla norma armonizzata (o anche sostituire tutto l’apparato, se interventi parziali non fossero efficaci)

Anacam

27 – Porte di piano e di cabina che contengono vetro

La priorità è alta per gli impianti neppure conformi al DL 600 Questo prescriveva già che i vetri utilizzati nelle porte di piano o

cabina fossero di sicurezza, cioè temperati, retinati o stratificati, o assimilabili a queste tipologie, che avevano subito anche prove di tipo e avevano caratteristiche stabilite dagli art. 85/86/87/88/89 del DL 600/45, per cui si suppone che dovesse esserci una marcatura del vetro ad attestarle; quando quindi manca una qualunque marcatura è dubbio che tali caratteristiche siano rispettate (tra l’altro è possibile che la non conformità dei vetri sia subentrata nel corso di una successiva sostituzione effettuata non a regola d’arte

Varie soluzioni suggerite (sostituzione del vetro con uno conforme, eliminazione della spia in vetro e installazione di luminosa verde di presenza della cabina al piano, riduzione della superficie vetrata,…)

Anacam

30 – Dispositivi di protezione della porta (motorizzata)

di piano e di cabina (contro l’urto di persone) La priorità è alta in tutti i casi in cui i requisiti di EN 81-70,

5.2.3/4, non siano ottemperati, nel caso l’ascensore sia destinato (anche) all’uso di disabili, mentre, se così non fosse, è alta solo per gli ascensori non conformi neppure al DPR 1497/63, art. 25.1 e 25.3 (sempre inteso che abbiano porte automatiche)

Questi impianti infatti potrebbero avere porte che chiudendosi trasmettano ad un ostacolo una spinta superiore ai 12 kg, e/o en. cinetica, alla v. media di chiusura, superiore ai 0,6 kgm. Inoltre, i bordi di battuta delle porte e degli stipiti potrebbero non essere arrotondati o smussati, con raggio o smusso non minore di 5mm

Installare sensore (p.es. rete di fotocellule) che prevenga il contatto tra utente e bordo della porta in chiusura, per un’altezza compresa tra i 25 ed i 1800 mm. Inoltre, deve essere possibile regolare il sistema di comando in modo che il tempo di permanenza aperte delle porte possa essere tra i 2 ed i 20 sec

Anacam

31 – Dispositivi di blocco delle porte di piano (serrature)

La priorità è alta quando i dispositivi esistenti non rispondono neppure ai requisiti del DPR 1497/63, art 26.2 e 26.7

In essi, il catenaccio della serratura non è mantenuto chiuso per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe

Inoltre, i contatti di sicurezza con distacco obbligato non permanente, che fossero accessibili a porte aperte, possono essere chiusi con “oggetti comuni”

Si dà per assodato però che questi dispositivi almeno rispondano al resto dell’art 26 del DPR 1497/63 (e al precedente art. 28 del DL 600/45) in quanto appunto entro il 1966 tutti gli impianti dovevano essere stati adeguati all’art. 26 del DPR 1497/63, esclusi soli i comma 2 e 7. Se così non fosse, la priorità dell’intervento diventerebbe estrema

Sostituire i dispositivi di blocco con altri conformi al punto 7.7 delle EN 81-1/2:1998

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34 – Chiusura automatica delle porte scorrevoli orizzontalmente

La priorità è alta per quegli ascensori, non conformi alle EN 81-1/2 non armonizzate, che non dispongono di un dispositivo (molla o peso) che assicuri la chiusura automatica della porta di piano quando essa si trovasse aperta con la cabina fuori dalla zona di sbloccaggio

L’azione correttiva consiste nell’installare un dispositivo di chiusura automatica (molla o peso) sulla porta esistente, ove possibile, oppure sostituire l’intero apparato con uno conforme a EN 81-1/2:1998, 7.7.3.2

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38 – Rapporto sicuro tra la superficie utile della cabina e la portata

La priorità è alta in tutti quegli ascensori, precedenti le EN 81-1/2 non armonizzate, che, di categoria A o B, hanno un rapporto tra superficie utile della cabina e portata non conforme a quello previsto da queste norme e a maggior ragione a quelle seguenti

1. Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina2. Limitare l’uso di quel tipo di ascensore solo a utenti istruiti3. Ridurre l’area disponibile del pavimento della cabina,

eventualmente in modo selettivo, tramite una parete di separazione apribile o asportabile a chiave in cabina (solo cat.B in edifici residenziali)

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39 - Presenza del grembiule della cabina

La priorità è alta in quegli ascensori idraulici che siano ancora privi di grembiule, in quanto installati precedentemente la EN 81-2:1987, e non adeguati al DM 587/87, punto 5 allegato II, come li sono stati a suo tempo gli elettrici

Consiste nell’installazione di un grembiule di cabina,conforme alle norme armonizzate, oppure, ove non fosse possibile, ad es. causa scarsa profondità della fossa, di un grembiule speciale del tipo proposto in prEN 81-21

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40 – Presenza della porta di cabina La priorità è alta in sostanza per tutti gli ascensori a suo

tempo installati per il trasporto di persone che siano privi di porte di cabina

In pratica si tratta quasi sempre di ascensori per persone e cose, definiti di categoria B prima dell’adozione in Italia delle EN 81-1/2 non armonizzate, oppure di qualche caso di ascensore di cat. A che, installato in alberghi, ad uso riservato per il personale, poteva secondo le normative precedenti le EN 81-1/2 essere privo di porta di cabina

Installare le porte di cabina mancanti, motorizzate o manuali

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43 – Protezione contro la caduta dal tetto di cabina

La priorità è alta in tutti gli ascensori che, ove esista il pericolo di caduta in una distanza libera perpendicolarmente e oltre al bordo esterno del tetto di cabina supera gli 0.3 m, non dispongono di un parapetto conforme alle norme EN 81-1/2:1998

Installazione di parapetto/i sul tetto di cabina, cui però possono ostare due aspetti

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1.1. le misure preesistenti della testata, che potrebbero fare sì che un le misure preesistenti della testata, che potrebbero fare sì che un normale parapetto sia di altezza eccessiva per avere sopra lo stesso normale parapetto sia di altezza eccessiva per avere sopra lo stesso un adeguato spazio di sicurezza (da EN 81-1/2, 5.7.1.1 c) 1), un adeguato spazio di sicurezza (da EN 81-1/2, 5.7.1.1 c) 1), questo spazio deve essere non minore di 0.3+0,035 m, salvo negli questo spazio deve essere non minore di 0.3+0,035 m, salvo negli idraulici diretti, dove non si tiene conto del secondo fattore, idraulici diretti, dove non si tiene conto del secondo fattore, peraltro poco influente per velocità normali);peraltro poco influente per velocità normali);

2.2. la conformazione preesistente della superficie del tetto della la conformazione preesistente della superficie del tetto della cabina, che potrebbe essere di dimensioni molto limitate, e vedere cabina, che potrebbe essere di dimensioni molto limitate, e vedere la presenza delle travature dell’arcata, dell’operatore, per cui un la presenza delle travature dell’arcata, dell’operatore, per cui un parapetto ne diminuirebbe ulteriormente la superficie realmente parapetto ne diminuirebbe ulteriormente la superficie realmente calpestabile, con diminuzione della sicurezza per il personale calpestabile, con diminuzione della sicurezza per il personale

Per questi casi, sono suggerite azioni alternative, e cioè di eliminare la distanza stessa che determina il pericolo di caduta o allargando il tetto esistente (ma in modo tale che tutta la sua superficie sia in grado di supportare il carico del personale), o installando difese per tutta l’altezza necessaria, che in sostanza spostino più vicino alla cabina le pareti del vano

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53b –Freno elettromeccanico negli ascensori elettrici

La priorità è alta negli ascensori che non dispongono di un freno almeno conforme a EN 81-1:1987, 12.4.2

Questo freno deve essere capace di arrestare da solo il macchinario alla velocità nominale e con portata aumentata del 25%, determinando una decelerazione non maggiore a quella per intervento del paracadute o di urto sugli ammortizzatori. Gli elementi meccanici devono essere installati in almeno due esemplari, e devono essere tali che, se ne agisce uno solo, la corsa della cabina ne deve essere ugualmente rallentata. E’ ammesso però che gli elementi elettrici (nucleo del solenoide) si riducano ad uno, mentre la norma armonizzata ammette solo che possa essere

unica la bobina, ma i nuclei devono essere almeno due Installare un freno elettromagnetico, o adeguare l’esistente,

in modo che sia conforme ad EN 81-1:1998, punto 12.4.2

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Qualora il nucleo fosse uno solo, in accordo con EN 81-1:1987 e non con la norma armonizzata,la priorità di intervento diventa bassa

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54b – Ritorno automatico della cabina al pianoestremo inferiore degli ascensori idraulici con

sistema di antideriva elettrico La priorità è alta negli ascensori precedenti alla EN 81-2:1989, che non

dispongano di questo sistema di ritorno automatico, o in cui non sia conforme alla stessa norma

La cabina secondo questa deve portarsi al piano estremo inferiore non oltre 15 minuti dopo l’ultima corsa normale, in modo da ridurre l’effetto delle eventuali perdite idrauliche del sistema, in termini di rischio che dopo un certo tempo la cabina sia più in basso di una porta di piano eventualmente rimasta aperta (rischio connesso alla presenza o meno di un sistema di richiusura automatica delle porte di piano quando la cabina si trovi fuori dalla zona di sbloccaggio porte)

Si tenga conto che nel mercato italiano quasi tutti gli ascensori idraulici dispongono di un sistema di antideriva elettrico, e non di altri sistemi contro l’abbassamento elettrico della cabina, tra quelli previsti dalla tabella 9.5 di EN 81-2 (intervento addizionale del paracadute, dispositivo a morsa, a tacchetti)

Installazione di un sistema di ritorno automatico della cabina al piano estremo inferiore conforme alla norma armonizzata

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56 – Ammortizzatori La priorità è alta su quegli ascensori elettrici conformi a

norme precedenti la EN 81-1:1987, che avendo velocità non maggiore di 0.85 m/s non sono stati adeguati al DM 587/87, punto 4 allegato II, e perciò non dispongono di ammortizzatori sotto la cabina e sotto il contrappeso.

Per la precisione, vi era un’altra classe di ascensori elettrici che è stata adeguata a suo tempo quanto ad ammortizzatori dal punto 4 del DM 587/87, e sono quelli il cui vano di corsa stava sopra locali accessibili, qualunque fosse la velocità della cabina

Se vi fossero ammortizzatori installati, ma non conformi alle norme armonizzate, la priorità di intervento sarebbe bassa

Installare gli ammortizzatori mancanti,conformi a EN 81-1/2:1998

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Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono essere utilizzati in ogni Gli ammortizzatori a dissipazione di energia possono essere utilizzati in ogni caso, quelli ad accumulo di energia con movimento di ritorno ammortizzato caso, quelli ad accumulo di energia con movimento di ritorno ammortizzato fino a velocità di 1.6 m/s, quelli ad accumulo di energia senza movimento fino a velocità di 1.6 m/s, quelli ad accumulo di energia senza movimento ammortizzato, con caratteristica lineare o no, fino a velocità di 1 m/sammortizzato, con caratteristica lineare o no, fino a velocità di 1 m/s

Gli ammortizzatori diversi da quelli con caratteristica lineare sono considerati Gli ammortizzatori diversi da quelli con caratteristica lineare sono considerati componenti di sicurezza e devono essere verificati in conformità ai requisiti in componenti di sicurezza e devono essere verificati in conformità ai requisiti in allegato F.5, perciò devono presentare marcatura CEallegato F.5, perciò devono presentare marcatura CE

I punti di battuta degli ammortizzatori sotto la cabina devono essere resi I punti di battuta degli ammortizzatori sotto la cabina devono essere resi evidenti da ostacoli (c.d. pilastrini) di altezza tale da soddisfare quanto in EN evidenti da ostacoli (c.d. pilastrini) di altezza tale da soddisfare quanto in EN 81-1, 5.7.3.3. E cioè con gli ammortizzatori totalmente compressi devono 81-1, 5.7.3.3. E cioè con gli ammortizzatori totalmente compressi devono essere soddisfatte date condizioni sullo spazio in fossa a disposizione del c.d. essere soddisfatte date condizioni sullo spazio in fossa a disposizione del c.d. “cubo”, sulla distanza verticale tra fondo fossa e parti più basse della cabina “cubo”, sulla distanza verticale tra fondo fossa e parti più basse della cabina (0.5 m in generale), e quella tra queste ultime e le parti più alte installate in (0.5 m in generale), e quella tra queste ultime e le parti più alte installate in fossa (0.3 m)fossa (0.3 m)

Negli ascensori preesistenti, nello scegliere tipologia e posizionamento degli Negli ascensori preesistenti, nello scegliere tipologia e posizionamento degli ammortizzatori, queste condizioni vanno verificate, ad es. tenendo conto che ammortizzatori, queste condizioni vanno verificate, ad es. tenendo conto che per gli ascensori installati secondo il DPR 1497/63 con velocità inferiore a per gli ascensori installati secondo il DPR 1497/63 con velocità inferiore a 0.85 m/s erano sufficienti sotto la cabina e sotto il contrappeso arresti fissi 0.85 m/s erano sufficienti sotto la cabina e sotto il contrappeso arresti fissi (c.d. pilastrini) tali da garantire 0.5 m tra fondo fossa e parti più basse della (c.d. pilastrini) tali da garantire 0.5 m tra fondo fossa e parti più basse della cabina, 0.8 m tra tetto cabina e parte più bassa del soffitto del vano, e 0.3 m cabina, 0.8 m tra tetto cabina e parte più bassa del soffitto del vano, e 0.3 m tra questa e parte più alta del tetto cabina. Ciò fa si che in pratica i pilastrini, tra questa e parte più alta del tetto cabina. Ciò fa si che in pratica i pilastrini, specie scegliendo ammortizzatori “tradizionali”, vadano accorciati e rifattispecie scegliendo ammortizzatori “tradizionali”, vadano accorciati e rifatti

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58 – Distanza orizzontale tra la superficie interna del vano e la soglia, il telaio dell’accesso della cabina, o bordo di chiusura delle porte scorrevoli della cabina La priorità è alta per quegli ascensori non conformi La priorità è alta per quegli ascensori non conformi

neppure al DPR 1497/63, neppure al DPR 1497/63, punto 21.2, che avessero la punto 21.2, che avessero la distanza tra la parete frontale e il bordo anteriore della porta distanza tra la parete frontale e il bordo anteriore della porta di cabina superiore ai 0,15 mdi cabina superiore ai 0,15 m

Ridurre questa distanza, avvicinando la superficie interna del vano di corsa, al bordo di chiusura delle porte scorrevoli della cabina o la soglia, oppure installando un blocco porte di cabina

fuori piano conforme a EN 81-1/2, 8.9.3

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La norma armonizzata ammette che queste distanze possano aumentare fino a 0,2 m, per l’altezza massima di 0,5 m, oppure quando l’ascensore sia per il trasporto anche di merci, con porte scorrevoli verticali.

Qualora l’ascensore sia conforme al DPR 1497/63, punto 21.2 quanto a distanza tra parete e bordo anteriore della porta, ma non conforme in una o tutte le altre distanze considerate in EN 81-1/2, 11.2.1, la priorità di adeguare queste distanze diventa bassa

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59 – Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano

La priorità è alta per gli ascensori neppure conformi al DL 600/45, art. 4, o al DPR 1497/63, art. 24.10, che avessero questa distanza maggiore di 0,12 m (oppure, nel caso di porte di piano a battente e di cabina a soffietto, tra esse potesse passare una sfera con diametro maggiore di 0,15 m).

Il DL 600/45 limitava questa distanza a 0,1 m, mentre il DPR 1497/63 passava già a 0.12 m

Ridurre questa distanza ai valori prescritti in EN 81-1/2

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60 – Sistemi per la manovra di emergenza La priorità è alta per gli ascensori nemmeno conformi al

DL 600/45, art .29, che prescriveva che ogni ascensore fosse provvisto di un organo indipendente dall’apparecchio motore per il disincaglio della cabina in caso di suo arresto in posizione intermedia tra i piani. Una delle porte di accesso al vano doveva anche poter essere aperta mediante una chiave speciale in consegna ad apposito incaricato. Anche la porta della cabina doveva poter essere aperta, una volta portata la cabina al piano

Dotare l’impianto di un sistema per le operazioni di emergenza in conformità con EN 81-1, 12.5 (volantino liscio non a razze) o EN 81-2, 12.9 (valvola manuale, pompa a mano), permettere dal locale macchinario l’individuazione della presenza della cabina al piano e fornire istruzioni come da EN 81-1/2, 16.3.1

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62 – Arresto e controllo di arresto del macchinario

La priorità è alta nel caso di ascensori ancora non conformi a EN (armonizzate) 81-1, 12.7 o EN 81-2, 12.4

L’azione correttiva consiste nel far sì che l’arresto del macchinario avvenga per l’intervento di un dispositivo elettrico di sicurezza, nel modo indicato in EN 81-1, 12.7 o EN 81-2, 12.4

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Per gli ascensori elettrici l’alimentazione del Per gli ascensori elettrici l’alimentazione del motore deve essere interrotta da due contattori motore deve essere interrotta da due contattori indipendenti, i cui contatti sono in serie nel indipendenti, i cui contatti sono in serie nel circuito di alimentazione. Se ad ascensore circuito di alimentazione. Se ad ascensore fermo i contatti principali di uno dei contattori fermo i contatti principali di uno dei contattori non si fossero aperti, ogni successivo non si fossero aperti, ogni successivo movimento della cabina deve essere impedito movimento della cabina deve essere impedito al più tardi al successivo cambiamento del al più tardi al successivo cambiamento del senso di marcia senso di marcia

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63 – Dispositivo contro l’allentamento delle funi o

delle catene La priorità è alta nel caso di ascensori idraulici

preesistenti e non adeguati al DM 1635/79, art. 87, che non disponessero dell’apparecchiatura

Installare un dispositivo contro l’allentamento delle funi o catene conforme a EN 81-2, 12.13

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Negli ascensori elettrici il dispositivo è richiesto dalla norma armonizzata solo nel caso ci siano due funi di trazione, o negli impianti ad argano agganciato, che sono situazioni particolari non trattate di fatto da EN 81-80

Nei casi normali di ascensori elettrici con almeno tre funi di trazione, il sistema paracadute conforme alla norma armonizzata non agisce in caso di allentamento funi, anzi, mentre la norma tecnica nazionale precedente (DPR 1497/63) prescriveva la presenza di un contatto elettrico che agisse anche nel caso di allentamento di una sola fune, e nel caso fermasse l’impianto, ciò non è previsto da EN 81-1, e quindi non viene richiesto da EN 81-80 (UNI 10411-1, punto 22, ne prescrive il mantenimento nel caso di sostituzione della cabina e non dell’arcata)

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66 – Protezione contro l’elettrocuzione

(protezione e contrassegno delle apparecchiature elettriche) La priorità è alta per quegli impianti nemmeno conformi

alle EN 81-1/2 non armonizzate, che presentino anche distanze di sicurezza e dislivelli non conformi nel locale macchine

Per quegli stessi impianti, se non ci fossero distanze e dislivelli non conformi, la priorità diventa media

L’azione correttiva consiste nel proteggere mediante adeguate custodie le apparecchiature elettriche con grado di protezione minimo IP2X, nonché contrassegnare quei terminali in cui la tensione supera i 50 V Negli ascensori in batteria in cui vi sono più quadri di manovra nello stesso locale, occorre segnalare chiaramente al personale se e dove, ad interruttore principale del singolo impianto staccato, su può permanere ugualmente tensione su un quadro di manovra

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70 a – Dispositivo del comando di ispezione

La priorità è alta in quegli impianti idraulici, che nemmeno adeguati al DM 587/87, punto 9.2 allegato II, non dispongono di un comando di ispezione accettabile sul tetto di cabina

Installarne uno, conforme alle norme armonizzate

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Il punto 14.2.1.3 di EN 81-1/2:1998 richiede che Il punto 14.2.1.3 di EN 81-1/2:1998 richiede che l’inserzione di questo dispositivo avvenga mediante un l’inserzione di questo dispositivo avvenga mediante un commutatore che soddisfi i requisiti dei dispositivi elettrici commutatore che soddisfi i requisiti dei dispositivi elettrici di sicurezza. Deve essere bistabile e protetto contro gli di sicurezza. Deve essere bistabile e protetto contro gli azionamenti accidentali. Il punto succitato della norma azionamenti accidentali. Il punto succitato della norma descrive anche accuratamente le esclusioni di manovre che descrive anche accuratamente le esclusioni di manovre che deve produrre l’inserzione del comando di ispezione, e deve produrre l’inserzione del comando di ispezione, e come la manovra di ispezione debba avvenire.come la manovra di ispezione debba avvenire.

Il comando di ispezione conforme a norme precedenti, ed in Il comando di ispezione conforme a norme precedenti, ed in particolare quello installato o adeguato sugli ascensori particolare quello installato o adeguato sugli ascensori elettrici a seguito del DM 587/87, non risponde elettrici a seguito del DM 587/87, non risponde necessariamente a tutti questi requisiti (per es. la velocità di necessariamente a tutti questi requisiti (per es. la velocità di ispezione potrebbe eccedere 0.63 m/s anche se non 0.85 ispezione potrebbe eccedere 0.63 m/s anche se non 0.85 m/s), per cui, in caso di non conformità, occorre adeguare m/s), per cui, in caso di non conformità, occorre adeguare anche questo comando e/o manovra, con priorità bassa anche questo comando e/o manovra, con priorità bassa

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70 b – Dispositivo di arresto sul tetto della cabina

La priorità è alta per quegli ascensori idraulici, nemmeno conformi al DPR 1497/63, che non siano stati adeguati secondo il DM 587/87, punto 9.1 allegato II, e che perciò non avessero ancora alcun dispositivo di arresto sul tetto di cabina

Installarne uno, conforme alle norme armonizzate

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Il punto 14.2.2 di EN 81-1/2:1998 richiede che sul tetto della cabina vi sia questo dispositivo, in posizione facilmente accessibile, e a non più di 1 m dal punto di accesso per il personale: Se il dispositivo di comando per la manovra di ispezione è in queste condizioni, può coincidere col dispositivo di arresto. Esso deve essere un dispositivo elettrico di sicurezza conforme a 14.1.2, bistabile, e tale che la rimessa in servizio non possa derivare da un’azione accidentale.

Nulla dice EN 81-80 dei dispositivi di arresto sulla cabina negli ascensori con manovra ausiliaria sopra il livello del piano, che di fatto non vengono considerati

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71 – Dispositivo di allarme

La priorità alta è per quegli ascensori che non ne dispongano, in quanto non conformi a EN 81-1/2:1998, cioè potenzialmente tutti quelli precedenti, dato che il dispositivo è stato introdotto ex-novo da questa norma

Installare un dispositivo di allarme conforme alle norme armonizzate applicabili, cioè non solo a EN 81-1/2, 14.2.3, ma anche alla norma EN 81-28 (che peraltro non si occupa tanto del dispositivo in quanto tale, ma del sistema completo di gestione dell’allarme, che ne coinvolge le funzioni)

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Nel caso sia stato installato già un sistema di allarme, ma non conforme del tutto alla EN 81-28, sarà pure esso da adeguare, ma con priorità bassa

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73 – Presenza del controllo del carico

Si tratta di quello che è comunemente noto come sistema di controllo del sovraccarico

La priorità è alta per quegli ascensori che non ne dispongano, in quanto non conformi a EN 81-1/2:1998, e che nel contempo presentino la situazione n. 38, cioè rapporto superficie utile/portata pure non conforme alla norma armonizzata

L’azione correttiva è di installare un sistema di controllo del carico, conforme alla norma armonizzata

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UNI 10411-1:2003UNI 10411-1:2003

Problema dell’allineamento alla Problema dell’allineamento alla

UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

DocumentazioneDocumentazione

La UNI 10411-1La UNI 10411-1e l’allineamento allae l’allineamento alla

UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

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La UNI 10411-1:2003La UNI 10411-1:2003

La norma contiene i criteri di buona tecnica per la modifica o la sostituzione di parti di ascensori elettrici a frizione rispondenti a norme preesistenti alla UNI EN 81-1:1999, in conformità alla legislazione vigente

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La UNI 10411-1:2003La UNI 10411-1:2003 Alcuni interventi sono trattati nella norma in modo diverso e in alcuni casi in contrasto con quanto indicato nella UNI EN 81-80

Occorre operare un allineamento tra le due norme

Vediamo alcuni esempiVediamo alcuni esempi

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UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

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UNI 10411:2003UNI 10411:2003 22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA 22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA INTELAIATURAINTELAIATURA

Quando le modifiche apportate all'impianto Quando le modifiche apportate all'impianto si riducono alla sola sostituzione della si riducono alla sola sostituzione della cabina nella intelaiatura preesistente, le cabina nella intelaiatura preesistente, le caratteristiche della nuova cabina, … caratteristiche della nuova cabina, … devono essere conformi alla UNI EN 81-devono essere conformi alla UNI EN 81-1:1999, in particolare la nuova cabina 1:1999, in particolare la nuova cabina deve essere provvista di illuminazione di deve essere provvista di illuminazione di emergenza, con le eccezioni ed emergenza, con le eccezioni ed integrazioni seguenti:integrazioni seguenti:

i) qualora i dispositivi di comando per la i) qualora i dispositivi di comando per la manovra di ispezione non vengano manovra di ispezione non vengano sostituiti, essi possono rimanere conformi sostituiti, essi possono rimanere conformi a quanto indicato in 9 dell'appendice Aa quanto indicato in 9 dell'appendice A

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UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

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UNI 10411:2003UNI 10411:2003

22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA 22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA INTELAIATURANELLA STESSA INTELAIATURA

Richiede stessi Richiede stessi adeguamenti della UNI adeguamenti della UNI

EN 81-80:2004EN 81-80:2004

Anacam

UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

Anacam

UNI 10411:2003UNI 10411:2003

10 SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA O DEI SUOI COMPONENTI CON O SENZA VARIAZIONE DELLO SCHEMA

10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità 10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità degli impianti ai punti relativi della UNI degli impianti ai punti relativi della UNI EN 81-1:1999, ammesse le seguenti derogheEN 81-1:1999, ammesse le seguenti deroghe

Qualora non esistano, è consentito non Qualora non esistano, è consentito non installare:installare:

a) a) i contatti sul limitatore di i contatti sul limitatore di velocità e sul tenditore della fune velocità e sul tenditore della fune quando non previsti dalla normativa quando non previsti dalla normativa vigente al momento vigente al momento dell'installazione dell'ascensore;dell'installazione dell'ascensore;

2 2 APPROCCIAPPROCCI

II

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UNI 10411:2003UNI 10411:2003

21 MODIFICA COMPLETA DELL'IMPIANTO NEL VANO DI CORSA PREESISTENTE

Richiede stesso adeguamento dellaRichiede stesso adeguamento della

UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

IIII

Anacam

UNI EN 81-80:2004UNI EN 81-80:2004

Anacam

UNI 10411:2003UNI 10411:2003

10 SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA O DEI SUOI COMPONENTI CON O SENZA VARIAZIONE DELLO SCHEMA

10.1.1.3 Pur raccomandando la conformità degli impianti ai punti relativi della UNI EN 81-1:1999, qualora non esistano, è consentito non installare:

h) i dispositivi di segnalazione, i dispositivi di segnalazione, allarme e illuminazione siano conformi allarme e illuminazione siano conformi alle norme preesistentialle norme preesistenti

2 2 APPROCCIAPPROCCI

II

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UNI 10411:2003UNI 10411:2003

21 MODIFICA COMPLETA DELL'IMPIANTO NEL VANO DI CORSA PREESISTENTE

22 SOSTITUZIONE DELLA CABINA NELLA STESSA INTELAIATURA

Richiede stesso adeguamento Richiede stesso adeguamento

della UNI EN 81-80:2004della UNI EN 81-80:2004

IIII

Il DecretoIl DecretoMinistero Attività Ministero Attività

ProduttiveProduttive26 ottobre 200526 ottobre 2005

(Decreto Scajola)(Decreto Scajola)

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IL MINISTRO DELLE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVEATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la direttiva 95/16/CE;Vista la direttiva 95/16/CE; Visto il decreto del Presidente della Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;Repubblica n. 162/1999;

Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-Vista la norma tecnica europea UNI EN 081-80;80;

Ritenuto di dover salvaguardare Ritenuto di dover salvaguardare la la sicurezza degli utentisicurezza degli utenti degli apparecchi di degli apparecchi di sollevamento installati in sollevamento installati in edifici civiliedifici civili precedentemente alla data di entrata in precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE;vigore della direttiva 95/16/CE;

Decreta:Decreta:

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Art. 1.Art. 1.Oggetto e ambito di Oggetto e ambito di

applicazioneapplicazione 1. Il presente decreto si applica agli 1. Il presente decreto si applica agli ascensori definiti dall'art.1 e dall'art. 2, ascensori definiti dall'art.1 e dall'art. 2, lettera a), del regolamento di cui al DPR 30 lettera a), del regolamento di cui al DPR 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato aprile 1999, n. 162, di seguito denominato «regolamento»«regolamento»

2. Gli ascensori installati 2. Gli ascensori installati negli edifici negli edifici civili prima del 25 giugno 1999civili prima del 25 giugno 1999 sono sono adeguati alle regole previste dalla norma adeguati alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua tecnica europea UNI EN 081-80 e dalla sua appendice nazionale, secondo le modalità appendice nazionale, secondo le modalità disciplinate dal presente decretodisciplinate dal presente decreto

3. Sono fatte salve le disposizioni previste 3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dal decreto del Presidente della in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Ediliziaregolamentari in materia Edilizia

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Art. 2.Art. 2.Adeguamento tecnico degli Adeguamento tecnico degli

ascensoriascensori 1. 1. In occasione della prima verifica In occasione della prima verifica periodica prevista dal regolamentoperiodica prevista dal regolamento, , effettuata dopo l'entrata in vigore del effettuata dopo l'entrata in vigore del presente decreto, presente decreto, l'autorità competente, l'autorità competente, o l'organismo di certificazione di cui o l'organismo di certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, effettua all'art. 13 del regolamento, effettua l'analisi dei rischi presenti l'analisi dei rischi presenti nell'impianto esaminato, secondo la norma nell'impianto esaminato, secondo la norma europea UNI EN 081-80europea UNI EN 081-80, e prescrive gli , e prescrive gli interventi necessari per il suo interventi necessari per il suo adeguamento, indicando i termini per gli adeguamento, indicando i termini per gli adempimenti, di cui al seguente comma 2adempimenti, di cui al seguente comma 2

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Art. 2.Art. 2.Adeguamento tecnico degli Adeguamento tecnico degli

ascensoriascensori 2. Per l'esecuzione degli interventi di 2. Per l'esecuzione degli interventi di

adeguamento, sono prescritti i seguenti adeguamento, sono prescritti i seguenti termini:termini:

a) a) entro i sei mesi successivi alla data entro i sei mesi successivi alla data di effettuazione della verifica di effettuazione della verifica periodicaperiodica di cui al comma 1 se i di cui al comma 1 se i rischi accertati hanno rischi accertati hanno priorità altapriorità alta

b) b) da due anni a quattro annida due anni a quattro anni se i se i rischi accertati hanno rischi accertati hanno priorità priorità mediamedia;;

c) c) da quattro anni a sei annida quattro anni a sei anni se i se i rischi accertati hanno rischi accertati hanno priorità bassapriorità bassa

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Art. 2.Art. 2.Adeguamento tecnico degli Adeguamento tecnico degli

ascensoriascensori 3. In caso 3. In caso di particolari ed di particolari ed eccezionali rischi per eccezionali rischi per l'incolumità delle persone l'incolumità delle persone l'impianto è sottoposto a fermol'impianto è sottoposto a fermo e e le prescrizioni di cui al comma 1 le prescrizioni di cui al comma 1 devono indicare gli interventi devono indicare gli interventi ritenuti indispensabili per la ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in condizioni di dell'impianto in condizioni di sicurezzasicurezza

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Art. 2.Art. 2.Adeguamento tecnico degli Adeguamento tecnico degli

ascensoriascensori 4. L'autorità competente dispone il 4. L'autorità competente dispone il fermo dell'impiantofermo dell'impianto fino all'accertamento della corretta fino all'accertamento della corretta esecuzione degli interventi di cui esecuzione degli interventi di cui al comma 3,al comma 3,

nonché nel caso di accertata nonché nel caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero riguardanti i cui al comma 2, ovvero riguardanti i componenti essenziali di sicurezza componenti essenziali di sicurezza dell'ascensore, indicati dell'ascensore, indicati nell'allegato IV del regolamentonell'allegato IV del regolamento

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Art. 2.Art. 2.Adeguamento tecnico degli Adeguamento tecnico degli

ascensoriascensori 5. 5. Con successivo decreto del Direttore Con successivo decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e generale dello sviluppo produttivo e competitivitàcompetitività, adottato , adottato entro sessanta entro sessanta giornigiorni dall'entrata in vigore del presente dall'entrata in vigore del presente decreto, decreto, sono definitesono definite, in conformità alla , in conformità alla disciplina prevista dal regolamento previo disciplina prevista dal regolamento previo parere della Conferenza unificata, parere della Conferenza unificata, le le modalità di svolgimento delle verifiche e modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di i criteri generali delle prescrizioni di adeguamentoadeguamento

In ogni caso, l'analisi dei rischi non In ogni caso, l'analisi dei rischi non comprende le parti dell'impianto comprende le parti dell'impianto costituenti la struttura architettonica costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezioneringhiere di protezione

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Art. 2.Art. 2.Adeguamento tecnico degli Adeguamento tecnico degli

ascensoriascensori 6. Restano salve le 6. Restano salve le disposizioni vigenti in materia disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendidi prevenzione incendi

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Art. 3.Art. 3.Requisiti professionali del Requisiti professionali del personale degli organismi personale degli organismi

notificatinotificati 1. L'analisi dei rischi e la formulazione 1. L'analisi dei rischi e la formulazione delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono delle prescrizioni di cui all'art. 2 sono effettuate da personale in possesso dei effettuate da personale in possesso dei seguenti requisiti:seguenti requisiti:

a) diploma di a) diploma di laurea in ingegneria e laurea in ingegneria e iscrizione al relativo Albo professionaleiscrizione al relativo Albo professionale

b) b) esperienza professionale specifica, esperienza professionale specifica, acquisita nel settore degli ascensori, acquisita nel settore degli ascensori, per un periodo di almeno due anniper un periodo di almeno due anni

c) c) copertura assicurativa della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con dall'attività professionale, con massimale non inferiore a due milioni e massimale non inferiore a due milioni e cinquecentomila €cinquecentomila €

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Art. 4.Art. 4.Libretto dell'impiantoLibretto dell'impianto

1.1. Il proprietario dell'immobile e' tenuto Il proprietario dell'immobile e' tenuto alla corretta custodia del libretto alla corretta custodia del libretto dell'impianto dell'impianto di cui all'art. 16 del di cui all'art. 16 del regolamentoregolamento

2. 2. I risultati dell'analisi dei rischi e le I risultati dell'analisi dei rischi e le prescrizioni impartiteprescrizioni impartite ai sensi dell'art. 2 ai sensi dell'art. 2 devono essere devono essere allegati al libretto di allegati al libretto di impiantoimpianto

3. 3. I soggettiI soggetti indicati all'art. 2, comma 1, indicati all'art. 2, comma 1, annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione annotano sul libretto l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni richiestedelle prescrizioni richieste; il ; il manutentore annota le operazioni di manutentore annota le operazioni di manutenzione effettuate ai sensi dell'art. manutenzione effettuate ai sensi dell'art. 15 del regolamento15 del regolamento

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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

p.tattoli@libero.itp.tattoli@libero.it