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LA PROVA DIGITALE
NEL DIRITTO
DI FAMIGLIA
AVV. SILVIA SCALZARETTO
info@sf-lawyers.it
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
23 novembre 2017
Art. 8
CEDU
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E
FAMILIARE 2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di
tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei
diritti e delle libertà altrui.
M I N O R E I N G E R E N Z A D E L L O
S TATO N E L L A V I TA FA M I L I A R E
. Sdoganamento
dei contratti di
convivenza e
. legge sulle
unioni civili (L.
76/2016)
. Riconoscimento
stepchild
adoption
. Smantellamento
della L.40/2004
Principio di auto-
determinazione
riproduttiva
. Trascrizione allo
stato civile di
matrimoni same
sex contratti
all’estero
D E G I U R I S D I Z I O N A L I Z Z A Z I O N E ( D . L . 1 3 2 / 2 0 1 4 )
. Divorzio breve (L. 55/2015)
. Scioglimento anticipato della comunione legale (L. 55/2015)
. Negoziazione assistita (L. 162/2014)
. Accordo davanti all’Ufficiale di Stato Civile (L. 162/2014)
Cambia l’approccio degli operatori del diritto di
famiglia.
Nascono nuove figure professionali.
I giudici si fanno sempre più promotori di
accordi ed invitano ad evitare l’istruttoria.
Nuovi
metodi,
nuovi ruoli
P R A T I C A
C O L L A B O R A T I V A
M E D I A Z I O N E
F A M I L I A R E
D E L E G A A L C T U D I P R O M O Z I O N E
D E L L ’ A C C O R D O
C O L L A B O R A T O R E G E N I T O R I A L E
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7-29 luglio 2016 (Pres.
est.Laura Cosmai)
“È figura individuata con lo specifico compito di facilitare la
risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali
e con lo scopo di ridurre l’eccessivo ricorso ad azioni
giudiziarie.
A F F I D A M E N T O A L L ’ E N T E
T. Milano, sez. IX civ., decr. 14.04.2016 (Pres. Manfredini,
est. Buffone)
“L’affidamento all’ente, con delega all’esercizio della
responsabilità genitoriale, istituisce un modulo extra
giudiziario di risoluzione del conflitto”
I l r u o l o d e l l ’ A v v o c a t o
n e l l a v a l u t a z i o n e /
a c q u i s i z i o n e d e l l a p r o v a
AI FINI
DELL’ISTRUTTORIA
IN BASE A CIÒ CHE
POSSO OTTENERE
IN GIUDIZIO
AI FINI DELLA
NEGOZIAZIONE
IN BASE A CIÒ CHE
POSSO OTTENERE
DA UN ACCORDO
L A P R O VA
F U O R I D A L
T R I B U N A L E
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le
informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del
procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il
medesimo oggetto. (art. 9 L.162/2014)
rilevanza di materiale che non avrebbe ingresso nel contenzioso
I N G I U D I Z I O
Responsabilità genitoriale art. 330 /333 c.c.
Affidamento e collocamento dei figli
Fedeltà / obblighi familiari
Posizione economica, patrimoniale, reddituale
Modifica sopravvenuta delle condizioni
Danno endo-familiare
A t t r a v e r s o ,
a d e s e m p i o … - Telefonate
- Registrazioni ambientali
- Fotografie
- Video
- Messaggi / CHAT
- Cronologia internet
- Attività online
- Contenuti PC
- Spostamenti/GPS
un po ’ di
CASISTICA
LA MOGLIE ‘CYBER SEX
ADDICTED’ E IL SEQUESTRO
DEL COMPUTER EX ART. 670
C.P.C.
Ambito: fase presidenziale, separazione giudiziale
PRODUZIONI:
• indagini difensive ex art. 327 bis c.p.p. e 391 bis e s.s. c.p.p.
• perizia tecnico informatica di parte
• fotografie (stampe)
FINALITÀ:
• addebito della separazione (con conseguenti aspetti economici)
• collocamento figlie (con conseguenti aspetti economici)
PROVVEDIMENTO (PROVVISORIO):
• sequestro cautelare (ex art. 670 c.p.c.) del computer
• ctu psicodiagnostica sul nucleo familiare
• nulla sul collocamento no autorizzazione a vivere separati
LA “DASH CAM”
Ambito: istanza ex art. 709 u.c. c.p.c. in corso di divorzio
PRODUZIONI:
• CD contenente le videoregistrazioni della «dash cam»
• Dichiarazioni sottoscritte da terzi che hanno assistito al disagio del minore
FINALITÀ:
• CTU urgente (prima dell’istruttoria) finalizzata all’inversione del
collocamento
• Modifica dei provvedimenti temporanei vigenti
PROVVEDIMENTO :
• CTU psicodiagnostica con delega al CTU di adattamento diritti di visita
TELEFONATE
E ORDINE DI PROTEZIONE IN
SEDE CIVILE
Ambito: fase introduttiva - separazione giudiziale
PRODUZIONI:
• CD con registrazione telefonate, trascritte in atti
FINALITÀ:
• Ordine di protezione ex art. 342 bis e ter cpc e 736 bis c.p.c.
• Emanazione urgente provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c.
PROVVEDIMENTO:
• Ordine di protezione
• Provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c.
CRONOLOGIA INTERNET
Ambito: fase istruttoria, separazione giudiziale
PRODUZIONI:
• Cronologia esplorazioni internet, con richiesta di prova orale
FINALITÀ:
• Addebito della separazione (con conseguenti aspetti economici)
• Affidamento esclusivo del figlio minore
PROVVEDIMENTO:
• Istruttoria completa (interrogatorio e testi)
• No addebito (provate le condotte ma non il nesso di causalità)
CONTENUTI SOCIAL,
PAGINE WEB
https://www.legaleye.cloud/
Servizio di acquisizione di prove "on line"
(cosa è pubblicato su un dato sito/social in un dato
momento).
Forniscono un browser in una macchina virtualizzata per
accedere ai contenuti che si vogliono «congelare».
Ambiente certificato e ripetibile.
Marca temporale che garantisce l'immodificabilità del
pacchetto e dei documenti.
Costo: 250 euro per sessione di navigazione di venti minuti
INVESTIGAZIONI PRIVATE
(FOTO E VIDEO)
Il rapporto investigativo non ha di per se valore probatorio
dei fatti che vengono narrati. I documenti formati
dall’investigatore possono essere qualificati come “scritti
provenienti da un terzo” e costituiscono, quindi, una prova
atipica.
Le prove atipiche non possono essere utilizzate per aggirare
divieti o preclusioni sostanziali o processuali, ossia per
introdurre elementi di prova che non sarebbero altrimenti
ammessi o per la cui ammissione sono necessarie adeguate
garanzie formali.
Le scritture provenienti da terzi hanno il valore di
presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di argomento di
prova (Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n. 12763/2000,
Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Solo se il documento in sé ha valore “neutrale” può costituire
un indizio, anche se deve essere supportato da altri elementi
probatori (Cass. Civ. n. 23554/ 2008), mentre se il
documento è a contenuto testimoniale deve essere
acquisito al procedimento mediante prova orale affinché
acquisti valore probatorio, altrimenti si aggirerebbero le
norme poste a garanzia dell’andamento processuale. Infatti,
il legislatore ha ammesso la testimonianza scritta solo
mediante modi e forme tipizzate dall’art. 257 bis c.p.c.
Dunque, affinché i fatti dedotti dall’investigazione possano
dirsi “acquisiti” come prova al processo, è necessario che
l’investigatore sia chiamato a testimoniare oralmente
dinnanzi al Giudice e che sia in grado non solo di
confermare “in blocco” quanto scritto in relazione, ma che
sia in grado di esattamente circostanziare quanto narrato.
Infatti: il rapporto che, contenendo fatto non assunti in
giudizio nel contraddittorio e con le forme di legge, non
è utilizzabile.(T. Milano, Sez IX Civ., ordinanza 8.04.2013
dott. Buffone).
DIRITTO DI FAMIGLIA NON È SOLO SEPARAZIONI E
DIVORZI
MA DIRITTO DELLE RELAZIONI AFFETTIVE
…Immaginiamo oggi un processo ENGLARO
(C. CASS. SENTENZA N° 21748/07)
«Per altro verso, la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza -
ricostruita, alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova,
non solo alla luce dei precedenti desideri e dichiarazioni dell'interessato, ma anche sulla
base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell'integrità e dei suoi
interessi critici e di esperienza - assicura che la scelta in questione non sia espressione del
giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla
stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla
particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e
coerenza all'identità complessiva del paziente e al suo modo di concepire, prima di cadere
in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Il tutore ha quindi il compito di
completare questa identità complessiva della vita del paziente,
ricostruendo la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace; e, in
questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il passato dello stesso
malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autentica e più genuina voce»
THANKS