La responsabilità civile penale disciplinare erariale e dirigenziale nel pubblico impiego....

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La responsabilità civile penale disciplinare erariale e

dirigenziale nel pubblico impiego. Fondamenti

concettuali e interconnessioni procedimentali.

I PRINCIPI DI GARANZIA

art.111 Cost.

Giusto processo e ragionevole durata

La ragionevole durata del processo come ragionevole durata della fase istruttoria

Un’unica prova e Giudici diversi:

Il rispetto dei diversi ambiti di giurisdizione esclude il pericolo di contrasti

L’art. 28 della CostituzioneI funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti

in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi dei diritti dei

cittadini.

Le diverse responsabilita’.Elementi caratterizzanti:

• Bene o valore tutelato

• Elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa)

• Titolarità dell’azione

• Procedimento

Principi generali comuni alle diverse tipologie di responsabilità

Garanzia del contraddittorio (giusto processo)

Economia dei mezzi istruttori e di giudizio

Le diverse tipologie di responsabilità: la responsabilità civile

• l'art. 2043 c.c. obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona, al risarcimento del danno.

• Il danno va risarcito nei limiti degli artt 1223, 1226 e 1227 c.c. danno emergente e lucro cessante così come apprezzato dal Giudice civile

continua: le scriminanti

• Legittima difesa art.2044 c.c.

• Stato di necessità art.2045 c.c.

• Incolpevole incapacità di intendere e di volere art.2046 c.c.

Responsabilità da “vigilanza ed idonea organizzazione dell’attività”

• Art.2047 c.c. danno cagionato da incapace• Art.2048 c.c. danno cagionato da minori,

soggetti a tutela, allievi e apprendisti.• Art. 2049 c.c. danno cagionato da domestici e

apprendisti.• Art.2050 c.c. danno conseguente all’esercizio di

attività pericolose• Artt. 2051, 2052, 2053 c.c. danni cagionati da

cose in custodia, da animali o da rovina di edificio

continua: la responsabilità civile: responsabilità da inadempimento

contrattuale• Art.1218 Il debitore che non esegue esattamente

la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

• Art.1225 se non vi è dolo il risarcimento (danno emergente e lucro cessante) è limitato al danno che poteva prevedersi al momento in cui è sorta l’obbligazione.

La responsabile penale:

La responsabilità penale si configura solo per comportamenti che, all’atto o in costanza di applicazione della pena, siano esplicitamente previsti come reati e siano stati commessi con coscienza e volontà. Artt.39-43 c.p.

continua: la responsabilità penale

Casi di non punibilità artt.45-54 c.p.:Caso fortuito o forza maggiore

Costringimento fisico

Consenso dell’avente diritto

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Legittima difesa stato di necessità

La responsabilità disciplinare: è propria del pubblico dipendente che deve dare garanzia

dell’osservanza del codice di comportamento

le disposizioni riguardanti le infrazioni, le sanzioni e le procedure conciliative previste in materia di pubblico impiego dagli artt.55 e segg del D. Lgs. 165/2001 costituiscono norme imperative (vale a dire inderogabili contrattualmente e inserite di diritto laddove non previste)

Continua: la responsabilità disciplinare

Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile spetta ai contratti collettivi definire la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, fatte salve le previsioni specifiche della legge (artt. 55 quater, quinquies, sexies, septies) .

I contratti non possono istituire procedure di impugnazione.

Continua: la responsabilità disciplinare

I contratti possono prevedere procedure di

conciliazione non obbligatoria (non nei casi di licenziamento) da concludersi in tempi brevi (30 giorni) e prima dell’irrogazione della sanzione, che, anche in caso di conciliazione non può essere di specie diversa da quella prevista.

La responsabilità dirigenziale

E’ una responsabilità legata al conseguimento degli obiettivi e

all’efficiente organizzazione delle risorse con particolare riferimento al personale

La sanzione è l’eventuale perdita dell’incarico con conseguente

diminuzione di indennità qualora l’indennità di posizione correlata al nuovo incarico sia di minor valore

La responsabilità amministrativa:è la responsabilità a cui è chiamato chi opera per fini

pubblici con pubbliche risorse

La responsabilità amministrativa sussiste solo a fronte diDANNO ERARIALE commesso con DOLO O COLPA GRAVE da soggetti che si trovino in “RAPPORTO DI SERVIZIO” con una Pubblica Amministrazione.

Il danno erariale consiste in qualsiasi ingiustificata minore entrata pubblica, in qualsiasi ingiustificata maggiore spesa

pubblica, in qualsiasi ingiustificata diminuzione

patrimoniale o ingiustificato inutilizzo di beni o risorse

pubbliche

Corte di CassazioneOrdinanza 20701/2013

Rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti anche il danno riferito

esclusivamente alle risorse finanziarie derivanti dal bilancio U.E.

Interconnessioni tra altri tipi di responsabilità e la responsabilità amministrativa

• DANNO ERARIALE INDIRETTO: esiste nel caso in

cui l’Amministrazione sopporta le conseguenze di una sentenza civile penale o amministrativa a causa del comportamento illecito di un dipendente, ma potendo, a sua volta, rivalersi sul dipendente responsabile nel caso in cui risultassero sussistenti i presupposti di un giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

La rivalsa in sede di giustizia erariale non è, quindi, automatica

Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: IL DANNO ALL’IMMAGINE

Art. 17 comma 30 ter del D.L. 78/2009 e successive modifiche :

L’azione per danno all’immagine può essere esercitata (in virtù del richiamo ai casi e modi dell’art. 7 della L.97/2001)solo in conseguenza di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la P.A. (es.peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione ecc.)

Ulteriore specifica ipotesi ipotesi di danno all’immagine (art.55 quinquies D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti pubblici sussiste nel caso di accertate false attestazioni o certificazioni a giustificazione dell’assenza dal lavoro.

Ancora: art.1 sexies L.20/1994 introdotto dalla legge anticorruzione

Nei danni all’immagine conseguenti alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione il valore del danno si presume pari al doppio del valore patrimoniale o dell’utilità percepita dal dipendente e il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato di attenuazione della garanzia del credito

Altro caso di interconnessione tra diversi tipi di responsabilità: risarcimento del danno da

interesse legittimo

Quando la violazione dell’interesse legittimo dipende da un comportamento connotato dai presupposti richiesti per la responsabilità amministrativa, il risarcimento pagato dall’Amministrazione a seguito della sentenza del TAR può essere fatto ricadere sul dipendente gravemente colpevole

26 d. Lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo

codificazione del danno da lite temeraria

I procedimenti

Civile e amministrativo (TAR) ad istanza di parte

Disciplinare ad istanza dell’Amministrazione

Penale e contabile (Corte dei Conti) ad istanza del PM

Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio

Risarcimento determinato in sede civile o amministrativa TAR eventualmente ridotto in sede contabile in ragione di:

• apprezzamento dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività

• esercizio del potere riduttivo

Simmetrie e differenze nelle conseguenze del giudizio

Condanna in sede civile penale o amministrativa potrebbe dar luogo a pronuncia diversa dinanzi alla Corte dei Conti in mancanza dei presupposti richiesti per il risarcimento

Ma art.55 sexies D.Lgs. 165/2001 sembrerebbe introdurre un automatismo in relazione all’azione disciplinare

La prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è

verificato l’ evento dannoso o, in caso di un suo occultamento doloso, dalla data della scoperta. Sotto

tale profilo va tenuto presente, che qualora la prescrizione sia maturata a causa di omissione o

ritardo della denuncia del fatto rispondono di danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la

denuncia (art. 1 comma 3 L.20/1994).