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S.O.S sostegno primi

passi

Docente Sara Magelli

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ROBERTO CASTELLANI”

Tel. 0574/624481-624608 –Fax 0574/622613 C.F.92052620488

e-mail : poic812003@istruzione.it , poic812003@pec.istruzione.it

Sito Web: http://www.castellaniprato.eduit/

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»; «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini»

Art. 34: «La scuola è aperta a tutti.»

Art. 38: «Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale»

L. 118/71

L’art. 28 di tale legge dispone:

• l’inserimento nella scuola dell’obbligo dei mutilati e degli invalidi civili.

• il trasporto degli alunni disabili

• Il superamento delle barriere architettoniche

• L’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi

L. 517/77 decreta «l’inserimento e l’integrazione scolastica e sociale di tutti i portatori di handicap»

• Vengono abolite le classi differenziali e le scuole speciali

• Nelle classi comuni verranno accolti tutti gli alunni disabili (per i quali la legge sancisce l’obbligo scolastico)

• Alla classe verrà affidato un insegnante di sostegno che farà parte del team docente

Sentenza Corte Costituzionale 215/1987 • Dichiara incostituzionale la parte della L. 118/71

in cui si leggeva che la frequenza della scuola secondaria superiore per i portatori di handicap «sarà facilitata» e non «è assicurata» come invece poi sarà corretta.

• Apre le porte della secondaria di secondo grado a tutti i disabili, ivi compresi gli allievi con disabilità cognitive gravi

La Legge quadro 104/92

«Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»

• È una «legge globale»: per la prima volta per il soggetto disabile si prospetta la costruzione di un Progetto di Vita che permetta un’inclusione non soltanto scolastica, ma anche lavorativa e sociale

Art. 12 «Diritto all’educazione e all’istruzione»

Una delle innovazioni principali apportate dalla 104 è l’introduzione di alcuni documenti:

• Diagnosi Funzionale: i genitori dovranno portare la certificazione e la diagnosi funzionale redatta dall’equipe medica

• Profilo Dinamico Funzionale: redatto dall’equipe medica in collaborazione con il team docente e i genitori. Il documento pone in rilievo sia le difficoltà e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute e sviluppate

• Piano Educativo Individualizzato: redatto dal team docente in collaborazione con l’equipe medica e i genitori. Nel PEI si curano gli interventi in ambito didattico, riabilitativo e di socializzazione, cercando di integrare le attività scolastiche con quelle extrascolastiche.

D. Lgs 66/2017

Si parla di Profilo di Funzionamento (in sostituzione del Profilo Dinamico Funzionale) predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Profilo di Funzionamento Il Profilo di Funzionamento ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. È redatto da una unità di valutazione multidisciplinare composta da:

a) Uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista

b) Almeno 2 delle seguenti figure: un terapista della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale

c) Con la collaborazione dei genitori dell’alunno, con la partecipazione del Dirigente Scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico.

È compito dei genitori trasmettere il Profilo di Funzionamento all’istituzione scolastica.

Art. 7 Piano Educativo Individualizzato

Il PEI: a) È elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro

Operativo per l’inclusione (GLO) b) Tiene conto dell’accertamento della condizione di

disabilità, del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

c) Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione , dell’orientamento e delle autonomie

Modello bio-psico-sociale

Nell’ICF si parla di disabilità e funzionamento associati alle condizioni di salute del soggetto.

L’ICF abolisce il termine «handicap» e introduce quello di «persona con disabilità».

La disabilità non è altro che il risultato di una discrepanza tra le richieste dell’ambiente e le prestazioni del singolo individuo.

Nell’ICF il funzionamento e la disabilità della persona sono concepiti come un’interazione complessa tra le condizioni di salute e i fattori contestuali (personali e ambientali), relativi al funzionamento reale e quotidiano del soggetto

Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) art. 9 comma 10

Lo scopo di ogni singolo Gruppo di Lavoro Operativo è la definizione del PEI e la verifica del processo di inclusione.

È composto da:

• Unità di valutazione multidisciplinare

• docenti del consiglio di classe

• genitori

• figure professionali interne ed esterne all’istituzione scolastica

Alunno nuovo certificato L.104/92 • I genitori presentano la diagnosi funzionale

(relazione sanitaria) e la certificazione di L. 104/92

• Durante il primo incontro di GLO verrà stilato il DPF (Diagnosi e Profilo Funzionale). Il DPF sarà riscritto ad ogni passaggio di ordine di scuola.

• Sulla base delle informazioni dedotte dai precedenti documenti viene stilato il PEI per l’anno scolastico in corso

Incontri GLO previsti a.s 2019/2020

Primo Incontro:

• Entro 30/11/2019 per alunni L.104/92 comma 3 (gravità)

• Entro il 31/01/2020 per alunni L. 104/92 comma 1

Secondo Incontro:

• Entro il 10/06/2020 per alunni L. 104/92 comma 3 (gravità)

• Entro il 10/06/2020 solo per alunni L.104/92 comma 1 che effettueranno il passaggio di ordine scolastico

LA VALUTAZIONE

Tre principi fondamentali:

• La valutazione è un diritto

• La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al loro PEI

• La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

• La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza

• Si useranno per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel PEI.

(Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso)

IMPORTANTE

• Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Nel primo ciclo d’istruzione (3-14 anni)

• La valutazione:

Sempre valida per la promozione alla classe successiva , anche quando è completamente DIFFERENZIATA e si basa su quanto stabilito nel PEI.

Nel primo ciclo d’istruzione (3-14 anni)

• Nella valutazione si evidenzieranno:

a) I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza

b) Gli interessi manifestati

c) Le attitudini promosse

d) Eventuali punti di contatto degli apprendimenti dell’alunno con i traguardi comuni

Nel primo ciclo d’istruzione (3-14 anni)

• Esame di stato conclusivo (ex licenza media):

Il candidato con disabilità lo potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI.

Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

Il DPF (Diagnosi Profilo Funzionale) Il DPF è sempre elaborato congiuntamente durante gli incontri GLO

• DPF infanzia:

- compilato all’ingresso nella scuola dell’infanzia

- Compilato se abbiamo nuovo alunno con L.104/92

• DPF primaria

- Compilato alla fine dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia (con esclusione dell’area degli apprendimenti)

- Aggiornato alla fine del primo anno di scuola primaria (compilando l’area degli apprendimenti)

- Compilato se abbiamo nuovo alunno con L.104/92

• DPF secondaria:

- Compilato alla fine del quinto anno di scuola primaria

- Compilato ex novo alla fine dell’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado

- Compilato se abbiamo nuovo alunno con L.104/92

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato)

Il PEI è la naturale prosecuzione della Diagnosi e Profilo Funzionale (DPF) e proprio per questo si articola nelle stesse sette aree: 1. Area cognitiva 2. Area affettiva-relazionale 3. Area dei linguaggi e comunicazione 4. Area della percezione e sensorialità 5. Area motoria 6. Area dell’autonomia 7. Area degli apprendimenti

• Non sono tenuto a prevedere interventi in tutte le aree

• Le aree di intervento e i primi obiettivi prioritari vengono individuati dal consiglio di classe e condivisi negli incontri GLO

• Un documento PEI pieno di obiettivi non è sempre un PEI funzionale. Cerchiamo di calibrare gli obiettivi in base alle potenzialità di chi abbiamo di fronte