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ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Settimj; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni LetiSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 11 (NOVEMBRE 1987), pp. 3185/3186-3189/3190Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179145 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
2) tale sistema è stato invece adottato nell'assemblea tenuta
il 27 aprile 1986 per il rinnovo delle cariche sociali e ciò compor ta un'inevitabile compressione di quella libertà pur se ognuno dei votanti aveva la concreta possibilità di cancellare uno dei no
mi stampati e sostituirlo con altro. Ma tale possibilità non può
equivalere a ristabilire gli equilibri su cui si fonda la libertà; è
invece solo una riprova di quella compressione giacché, se tale
possibilità non vi fosse stata, non si potrebbe parlare di compres sione di libertà, ma mancanza totale di libertà;
3) i risultati delle votazioni che si sono avuti nell'assemblea
del 27 aprile 1986 non possono pertanto ritenersi un sicuro ri
scontro della libera espressione dei soci; né la dedotta «prassi» riesce a restituire tale riscontro;
4) il sistema delle votazioni con schede su cui non sia già stam
pato alcun nome è il più legittimo e rassicurante;
5) alla votazione hanno partecipato anche gli amministratori
le cui funzioni erano cessate per scadenza del termine, come han
no dichiarato oggi gli stessi amministratori presenti in udienza, e da ciò discende il legittimo sospetto di violazione della norma
contenuta negli art. 2487, 2° comma, e 2385 2° comma, c.c. con
riferimento alla norma di cui all'art. 25 dello statuto della cassa
rurale approvato nell'assemblea del 25 aprile 1982 nella parte in
cui è detto che gli amministratori devono astenersi dal votare in
ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano
direttamente interessati;
6) quegli amministratori per effetto della prorogatio disciplina
sempre espresso in modo da consentire l'individuazione del votante»); Trib. Milano 5 maggio 1970, id., Rep. 1970, voce cit., nn. 211, 285, 291, e in Riv. not., 1970, 497, con nota di A. Giuliani, Convocazione di assemblea, cit.; App. Firenze 14 gennaio 1965, Foro it., 1965, I, 317, con nota di richiami. Nella opposta direzione si orientano App. Milano 18 ottobre 1968, id., 1969, I, 506; ed implicitamente (riconoscendo all'as semblea nel silenzio della legge o dello statuto sociale, il diritto di decisio ne sul sistema di votazione da adottare) Trib. Montepulciano 15 novembre
1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 189.
d) Si mostra sfavorevole al sistema del voto segreto quella giurispru denza che, nell'accogliere il criterio del verbale analitico, chiede che tale
analiticità non si arresti all'elencazione dei partecipanti all'assemblea, ma
si estenda anche all'indicazione, in sede di resoconto della votazione, di
coloro che hanno votato a favore, di quanti hanno votato contro, e di
chi infine si è astenuto dal voto: in tal senso cfr. App. Genova 23 maggio
1980, ibid., 1980, I, 2876, in motivazione; e circolare Trib. Genova 15
dicembre 1979, ibid., V, 86 (non giunge a tanto la proposta modificata
di quinta direttiva comunitaria, che pure è incline ad una impostazione analitica del verbale d'assemblea; cfr., sullo specifico punto, G. Niccoli
ni, Il funzionamento dell'assemblea di società per azioni nella proposta
modificata di quinta direttiva, id., 1987, IV, 205).
e) Impone il voto segreto nelle votazioni relative alle cariche sociali
collegiali delle cooperative giornalistiche l'art. 6, 6° comma (vedi anche
i successivi commi 8° e 9°) 1. 5 agosto 1981 n. 416 (Le leggi, 1981, 1404) sulla quale vedi M. Buoncristiano, in Nuove leggi civ., 1983, 538, che
segnala come si tratti del secondo riconoscimento normativo del voto se
greto (il primo rintracciandolo nell'art. 10, 3° comma, r.d. n. 1706/37, il quale peraltro riguarda solo le votazioni del consiglio di amministrazio
ne delle casse rurali ed artigiane) e rileva come a suo giudizio la norma
della 1. n. 416/81, data la sua ampiezza e l'incidenza sulla materia stretta
mente societaria, risolva il segnalato contrasto di opinioni circa la legitti mità del voto segreto in senso negativo, «dovendosi da essa desumere
a contrario che in assenza di una espressa disposizione lo scrutinio segre to non sia ammissibile».
f) In argomento vedi per ulteriori indicazioni Casi e materiali di dir.
comm., 1, Società per azioni, 1974, 450 ss., ove a p. 454 è riportata la sect. 137 del Companies Act britannico del 1948 (ora divenuta sect.
373.1 del Companies Act del 1985), che sanziona con la nullità la norma
statutaria che esclude il diritto di chiedere la votazione per scrutinio se
greto nelle assemblee chiamate a deliberare su argomenti diversi dalla
nomina del presidente dell'assemblea e dal rinvio della riunione.
g) Il voto segreto trova comune applicazione in assemblee diverse da
quelle societarie ed in particolare nelle assemblee legislative (camera dei
deputati e senato). Sull'opportunità che tale sistema di votazione venga
mantenuto, da qualche anno è acceso il dibattito, rinfocolato negli ultimi
tempi, tra le forze politiche. Da un lato gli «abrogazionisti» additano
il voto segreto come il pericoloso detonatore che più volte ha causato
«lo scoppio» dei fragili equilibri politici tra governo e maggioranza, dal
l'altro i difensori del voto segreto scorgono in esso il fondamentale stru
mento di protezione e di garanzia dei singoli parlamentari contro l'invadenza
degli apparati di partito. In argormento, cfr. B. Pezzini, La questione del voto segreto in parlamento, in Dir. e società, 1985, 159; M.L. Maz
zani Honorati, Parlamento: il nodo del voto segreto, in Quaderni costi
tuzionali, 1984, 143; A. Palanza, La questione del voto segreto, in
Democrazia e diritto, 1982, fase. 6, 153.
Il Foro Italiano — 1987.
ta dal 2° comma dell'art. 2385 c.c. dovevano ritenersi ancora
investiti dalla carica di amministratori prima delle votazioni giac ché tale investitura cessa, in ossequio a questa norma, dal mo
mento in cui il consiglio d'amministrazione è stato ricostituito, cioè dal momento successivo allo spoglio dei voti alla proclama zione dei nuovi eletti;
7) tanto premesso, riconosciuta cioè l'attualità delle loro fun
zioni a quegli amministratori c.d. «uscenti» prima della votazio
ne, tali amministratori uscenti dovevano astenersi dal votare ai
sensi dell'art. 25 dello statuto posto che votare su schede pre
stampate su cui era scritto il loro nome equivale a votare in ope razioni nelle quali essi erano personalmente interessati;
8) poiché la sospensione dell'efficacia della deliberazione impu
gnata, sospensione che si vuole ordinare, non pregiudica gli inte
ressi della cassa rurale perché, come s'è detto, gli amministratori
restano in carica a tutti gli effetti (ex art. 2385, 2° comma, c.c.) sino a quando sarà validamente ricostituito il consiglio di ammi
nistrazione e tanto si accerterà in corso di causa;
9) considerato infine che nel caso opposto di rigetto dell'istan
za di sospensione gli interessi dell'attore sarebbero in parte vani
ficati perché la carica di amministratori dura tre anni (art. 24, 3° comma, statuto cassa rurale) e la durata della causa principale è incerta (ancorché di non difficile soluzione).
Per questi motivi, accoglie l'istanza dell'attore dell'I 1 giugno 1986 e per l'effetto sospende l'esecuzione della deliberazione as
sembleare del 27 aprile 1986 sino all'esito del giudizio di merito.
Rimette le parti dinanzi al giudice istruttore designato.
PRETURA DI ROMA; ordinanza 15 giugno 1987; Giud. Set
timi; Soc. Play Press e Ferri c. Soc. edizioni Leti.
PRETURA DI ROMA;
Provvedimenti di urgenza — Diritto d'autore — Testate di riviste — Tutela — Fattispecie (Cod. civ., art. 2598; cod. proc. civ., art. 700; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'auto
re e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 100, 102, 156).
Posto che il titolo o la testata di una rivista formati da parole di uso comune sono meritevoli di tutela unicamente quando dalla combinazione delle parole o per la originalità nella scelta
delle stesse si formi un quid novi tale da conferire al titolo
od alla testata quella efficacia individualizzante che consenta
l'immediata ed inequivoca identificazione dell'opera cui ineri
scono, va accolta la richiesta, avanzata in via d'urgenza dalla
casa editrice del periodico «Ciao!», di diffidare la società edi
trice della testata «Ciao 2001», dal minacciare azioni giudizia rie per illecito concorrenziale. (1)
Fatto. — La s.r.l. Play Press in persona del suo legale rappre sentante Mario Ferri e questi in proprio quale direttore responsa bile del periodico denominato «Ciao!» — avendo recentemente
(1) La chiara individuazione dei criteri che devono sottendere la disa
mina delle controversie in tema di confondibilità tra testate giornalistiche consente al Pretore di Roma di pervenire a conclusioni di segno opposto in occasione di due fattispecie apparentemente molto simili. Infatti, una
dozzina di giorni prima, era stata respinta la richiesta, avanzata dalla
società titolare della testata «Metal Poster», d'inibire l'uso della testata
«Metal Shock» per un periodico d'analogo contenuto (Pret. Roma, ord.
8 giugno 1987, giud. Settimj, Soc. ed. Leti c. Soc. BBM e soc. ADP).
Sull'argomento v., da ultimo, Pret. Roma, ord. 3 luglio 1986, Foro it.,
1986, I, 3171, con nota di richiami. Il provvedimento in epigrafe compie
un'indagine completa ed esauriente sul dato lessicale costituente il titolo
della rivista sia in correlazione alla materia trattata nella stessa (su tale
relazione, v., anche se resa su una materia in parte differente, Cass. 8
novembre 1986, n. 6557, id., Rep. 1986, voce Concorrenza (disciplina), n. 51), sia con riguardo alla efficacia individualizzante attribuibile ai ter
mini adottati ed alla loro composizione (conformemente, v. Pret. Milano
13 giugno 1983, ibid., n. 62), sia infine applicando il principio per cui
nel giudizio di confondibilità di testate si deve aver riguardo oltre che
al titolo anche ai caratteri tipografici impiegati (sulla funzione della c.d.
veste tipografica, v. Pret. Milano 29 ottobre 1984, ibid., n. 63). Per osservazioni concernenti il giudizio di confondibilità in relazione
al tipo di pubblico cui il prodotto si rivolge, v. Trib. Parma 14 marzo
1985, ibid., nn. 69, 72, e in Foro pad., 1986, I, 120, con nota di M.
Franzosi.
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3187 PARTE PRIMA 3188
espletato le formalità relative alla registrazione della detta testata
ed avendo ricevuto, a seguito di ciò, dalla s.r.l. edizioni Leti, diffida ad astenersi dal farne uso, con minaccia, in caso contra
rio, di azioni giudiziarie per assunto illecito concorrenziale da
imitazione confusoria della testata del periodico denominato «Ciao
2001» — ha chiesto, ex art. 700 c.p.c., ordinarsi alla s.r.l. edizio
ni Leti d'astenersi dal provocar loro «molestie concernenti la pre tesa tutela del marchio "Ciao 2001" in ordine alla programmata
pubblicazione del periodico "Ciao!"» con ogni consequenziale
pronunzia.
Costituendosi, la soc. edizioni Leti, preliminarmente contestata
«l'esperibilità del provvedimento ex art. 700 c.p.c. in un caso
di astensione a difendersi in futuro» e per tal motivo eccepita l'inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti, ha riba
dito nel merito il proprio convincimento circa il carattere confu
sorio e quindi illecitamente concorrenziale dell'uso della testata
«Ciao!», che la controparte si ripromette di fare per un periodico dello stesso genere di quello denominato «Ciao 2001» edito da
essa deducente, ed ha, pertanto, chiesto respingersi comunque l'av
verso ricorso nonché, in via riconvenzionale e sempre ex art. 700
c.p.c., inibirsi alla controparte stessa l'uso della detta testata.
(Omissis) Diritto. — Il ricorso principale va, anzitutto, considerato inam
missibile sulla base d'una serie di questioni preliminari sollevate, in parte, dalla resistente — la cui trattazione anche del merito
non implica affatto rinunzia alle eccezioni su rito, né accettazio
ne in tal senso del contraddittorio, ma costituisce indeclinabile
esigenza di completa difesa oltre che necessaria motivazione della
proposta domanda riconvenzionale — e comunque rilevabile tut
te d'ufficio in quanto attinenti all'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'azione.
Va, cosi, anzitutto rilevato il difetto di legittimazione attiva
del Mario Ferri in proprio quale direttore responsabile del realiz
zando periodico denominato «Ciao!»: ciò non tanto perché, co
me pur sarebbe possibile recependo autorevoli tesi prospettate in
dottrina ed in precedenti giurisprudenziali, non si voglia conside
rare il direttore d'un giornale o d'una pubblicazione periodica
quale autore di tal genere d'opera collettiva in luogo dell'editore,
quanto piuttosto perché, dovendo siffatta notoriamente comples sa questione esser risolta caso per caso sulla base di riscontri obiet
tivi attinenti essenzialmente all'indicazione ed all'organizzazione
dell'opera, nella specie non si rinviene in atti prova alcuna in
base alla quale riconoscere al Ferri lo svolgimento di tali qualifi canti attività laddove, particolarmente nella fase prodromica al
l'inizio delle pubblicazioni, le stesse debbono presumersi poste in essere dall'editore che ha promosso l'iniziativa ed apprestato i mezzi per la sua realizzazione; d'altro canto, il Ferri, se non
può allo stato esser considerato autore dell'opera collettiva, nep
pure può essere considerato autore del titolo della stessa e quindi,
per quel che qui maggiormente interessa, legittimato ad agire on
de ottenere la tutela dei diritti morali ed economici eventualmen te di sua competenza, giacché non solo l'autore dell'opera
dell'ingegno e particolarmente di quella collettiva non sempre e
non necessariamente è anche autore del titolo della stessa, ma
anche difetta nella specie qualsiasi prova circa l'ideazione della
testata «Ciao!» da parte del Ferri nella dedotta qualità di diretto
re responsabile dell'editando periodico, piuttosto che in quella d'amministratore dell'editrice s.r.l. Play Press o comunque da
parte di quest'ultima, in favore della quale valgono, nella fase
di formazione dell'opera antecedente alla pubblicazione, le già richiamate presunzioni quanto all'ideazione ed all'organizzazione.
Va, poi, in secondo luogo rilevato il difetto d'interesse ad agire d'entrambi i ricorrenti in ordine alla tutela d'un diritto — morale
e d'utilizzazione economica della testata «Ciao!» — non ancora
venuto ad esistenza o, se vuoisi, il difetto di quella condizione
dell'azione che richiede al momento della decisione l'esistenza del
diritto per la cui tutela è stata promossa l'azione: dall'essere il
titolo solo un accessorio dell'opera dell'ingegno deriva, infatti, che il primo non può trovar tutela antecedentemente alla realiz
zazione della seconda, evento il cui verificarsi, particolarmente
per i giornali e le pubblicazioni periodiche, può essere ricollegato — anche volendo aderire alle tesi dottrinali e giurisprudenziali
più elastiche senza, tuttavia, contestare indirizzi più restrittivi che
10 ravvisano unicamente nell'effettiva pubblicazione ed ordinaria
distribuzione — a situazioni di fatto nelle quali si riscontrino quan to meno l'intervenuto apprestamento del primo numero, il lancio
attraverso un'adeguata campagna pubblicitaria intesa a portare
11 Foro Italiano — 1987.
a conoscenza del pubblico l'esistenza e la prossima disponibilità
dell'opera individuata da quel determinato titolo, l'intrapresa d'una
contemporanea campagna per gli abbonamenti; nella specie, per
contro, non risulta provato in alcun modo che le indicate attività,
costituenti il quid minimum per ritenere giuridicamente esistente
l'opera e quindi meritevole di tutela il titolo, siano state poste in essere, giacché in atti si rinvengono solo la documentazione
relativa all'iscrizione nel registro della stampa, fatto rilevante ai
soli fini amministrativi ed univocamente considerato inidoneo al
diverso fine di cui trattasi, ed un fac-simile in formato ridotto
della prevista copertina del primo numero, oggetto del quale non
si conosce l'uso né, in particolare, se abbia avuto diffusione tra
il pubblico a scopo propagandistico (il che, d'altronde, non sa
rebbe stato, da soio, adempimento sufficiente).
Va, infine, rilevato che difetta nella specie uno degli essenziali
presupposti d'esperibilità del particolare strumento processuale uti
lizzato: pur ammesso e non concesso, invero, che diffide e mi
nacce d'azioni giudiziarie o la stessa proposizione effettiva di queste ultime possano costituire un pregiudizio giuridicamente rilevante
e non solo delle molestie prive di sostanziali conseguenze sulla
possibilità d'esercizio del diritto in contestazione, è comunque da
escludere che tale pregiudizio, praticamente traducentesi nella ne
cessità di difesa stragiudiziale e giudiziale, possa esser considera
to irreparabile. Se per gli esposti motivi il ricorso principale è, dunque, da
considerare inammissibile, lo stesso non merita, comunque, acco
glimento nel merito.
Come s'è già accennato, infatti, il titolo dell'opera dell'inge
gno in genere e la testata del giornale o della pubblicazione perio dica in specie costituiscono solo un accessorio dell'opera
dell'ingegno cui ineriscono e non possono esser considerati essi
stessi opere dell'ingegno, di guisa che la ratio della loro tutela
va ravvisata non tanto nel valore intellettuale degli stessi, in ef
fetti di regola non riscontrabile e comunque autonomamente irri
levante, quanto piuttosto nella funzione ch'essi svolgono d'identificare l'opera, il giornale o la pubblicazione, distinguen doli dai prodotti consimili; ne deriva che il titolo o la testata
formati da parole di uso comune debbono esser considerati meri
tevoli di tutela ove la singola parola rappresenti, o dalla combi
nazione di più parole si formi, un quid novi, un qualcosa
d'originale, idoneo a conferire al titolo od alla testata stessi quel l'efficacia individualizzante che, consentendo l'immediata ed ine
quivoca identificazione dell'opera cui ineriscono, costituisce
l'evidenziata unica ragione della protezione loro accordata dal
l'ordinamento.
Ciò stante, ove trattasi di titoli di testate complessi alla cui
formazione concorrano elementi generici unitamente ad elementi
specifici — intesi gli uni come espressivi del concetto sul quale
s'impernia la locuzione e gli altri come qualificativi di quel con
cetto — la tutela può ritenersi estensibile a tutte le singole com
ponenti del titolo o della testata medesima, oltre che a questi nella loro integrale formulazione, unicamente allorché gli elemen
ti generici, distintamente considerati, presentino anch'essi, ad un'in
dagine sintetica, quel carattere di novità che li renda idonei a
differenziare anche da soli l'opera alla quale detti tiolo o testata
si riferiscono da quelle similari; tale ipotesi, pertanto, non si veri
fica allorché gli elementi generici risultino espressivi del contenu
to, o della finalità, o del modo di essere dell'opera — evenienza
frequente nella stampa periodica laddove sussista la necessità d'e
videnziare lo specifico argomento trattato, che ben può essere
comune ad altre pubblicazioni specializzate e va comunque espres samente manifestato onde richiamare l'attenzione di quella deter
minata e limitata parte del pubblico che all'argomento stesso
s'interessa, o la natura della pubblicazione — ma è tipicamente riscontrabile allorché gli elementi generici, lungi da riferimenti
contenutistici e/o strutturali e frutto di pura fantasia, risultino
espressivi d'un'idea solo per originale ed intelligente traslato ri
collegabile al contenuto od ai destinatari d'elezione dell'opera stessa.
Orbene, è esattamente siffatta ipotesi quella che il caso in esa me prospetta: devesi, infatti, considerare che nella testata «Ciao 2001» l'elemento generico «Ciao!» — poiché indubbiamente rap presenta un modo nuovo ed originale di denominare un periodi co, trattandosi di vocabolo non indicativo per connessionie diretta
né del contenuto o delle finalità né del modo d'essere o dei desti
natari dell'opera, quindi il frutto d'una scelta fantasiosa, e poi ché nel contempo indirettamente evoca il mondo dei giovani,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
trattandosi di saluto cordialmente semplice ed informale ad esso
proprio, quindi la cerchia dei potenziali lettori — risulta idoneo di per sé solo a caratterizzare l'intera testata e ad individualizzare
la pubblicazione cui questa inerisce, ciò anche indipendentemente dall'ulteriore elemento specifico «2001», già meno originale nella
sua essenza temporale pur volendosene tener presente l'astratto
significato di proiezione nel futuro, che non ha carattere necessa
rio ed integrativo ma accessorio ed aggiuntivo. Che ciò sia non solo in teoria ma anche nella realtà Io dimostra
l'ampia documentazione prodotta dalla soc. edizioni Leti, nella
quale il periodico in questione viene sinteticamente indicato con
il solo vocabolo «Ciao» e lo lascia inoltre presumere, sulla base
dell'/c/ quodplerumque accidit, la presenza sul mercato da diciot
to anni di quel solo periodico la cui testata complessa ben può essersi effettivamente ridotta, nell'indicazione abitualmente data
ne da distributori ed acquirenti al detto solo vocabolo «Ciao»; d'altro canto, se da più parti si è ritenuto in giurisprudenza ed
in dottrina che il titolo generico possa nel tempo divenire specifi co per la notorietà acquisita dall'opera, onde un vocabolo non
individualizzante ha finito per esser tale relativamente ad un'ope ra determinata, a maggior ragione l'elemento caratteristico d'una
testata complessa, ove di per se stesso dotato dei requisiti della
novità e dell'originalità ma anche ove privo di essi, può nelle
stesse condizioni svolgere da solo la funzione distintiva propria del tutto e da solo esser pertanto meritevole di tutela.
Da quanto sin qui esposto appare evidente, dunque, che un
eventuale uso della programmata testata «Ciao!» da parte della
soc. Play Press costituirebbe violazione degli art. 100 e 102 1.
22 aprile 1941 n. 633, anche in relazione all'art. 2598 cc., per
riproduzione e/o imitazione della testata «Ciao 2001», tra l'altro
semplicemente nota come «Ciao», appartenente alla s.r.l. edizio
ni Leti; ciò tanto più ove si consideri che entrambe le pubblica
zioni, almeno per quanto è dato desumere dalle copie di «Ciao
2001» e dal fac-simile della copertina di «Ciao!», tratterebbero
i medesimi argomenti e sarebbero dirette alla medesima cerchia
di pubblico, nella quale l'identità e/o la rilevante similitudine delle
testate non potrebbe non ingenerare confusione con conseguente sviamento di clientela e perdita dei vantaggi di un pluriennale avviamento in danno della soc. edizioni Leti, questi si notoria
mente integranti un pregiudizio irreparabile. Le conclusioni alle quali si è come sopra pervenuti quanto al
l'infondatezza nel merito del ricorso, per altri versi inammissibi
le, proposto dalla soc. Play Press, valgono, a contrario, a
dimostrare la fondatezza del ricorso proposto in via riconvenzio
nale dalla soc. edizioni Leti, la cui richiesta di inibitoria nei con
fronti della controparte, pienamente giustificata dal carattere
preventivo oltre che repressivo attribuito alla detta misura dal
l'art. 156 1. 22 aprile 1941 n. 633, merita quindi accoglimento.
PRETURA DI FORLÌ'; sentenza 10 aprile 1987; Giud. Cilento;
Mengozzi (Avv. Dolcini) c. Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Forlì.
PRETURA DI FORLÌ';
Titoli di credito — Assegno bancario — Sottrazione e falsifica
zione — Protesto — Traente apparente — Richiesta di cancel
lazione dall'elenco dei protesti — Ammissibilità (L. 12 febbraio
1955 n. 77, pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari,
art. 3; 1. 12 giugno 1973 n. 349, modificazioni alle norme dei
protesti delle cambiali e degli assegni bancari, art. 12).
Il traente apparente di un assegno bancario illecitamente sottrat
to e contraffatto, per il quale sia stato levalo protesto, può
chiedere al giudice la cancellazione del proprio nome dall'elen
co dei protesti destinato alla pubblicazione. (1)
(1) Sullo stesso argomento, dello stesso giudice, v. Pret. Forlì 8 maggio
1986, Foro it., 1987, I, 290. Con tale ordinanza il giudicante sollevò que stione di legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 77/55, nella parte in cui
condiziona l'esercizio del diritto del debitore di ottenere la cancellazione
del proprio nome dall'elenco dei protestati — a seguito del pagamento del titolo — all'osservanza di termini eccessivamente brevi.
È da notare che la sentenza in epigrafe è stata emanata a seguito di
un giudizio ordinario di merito che ha confermato un provvedimento ex
Il Foro Italiano — 1987 — Parte I-206.
Diritto. — (Omissis). Prima dell'entrata in vigore della 1. 349/73
il problema di accordare adeguata tutela al debitore cambiario
al fine di evitargli il danno, palesemente e incontestabilmente ir
reparabile, derivantegli nel caso di ingiusta pubblicazione del pro testo elevato a suo nome, era stato variamente risolto dai pretori in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., essendo il provvedi mento cautelare ovviamente necessario per evitare la pubblicazio ne del protesto. Coloro che ritenevano ammissibile tale
procedimento nei confronti dell'ente pubblico C.C.I.A.A. valu
tavano caso per caso le ragioni addotte dal ricorrente evidenzian
do di regola gli elementi riconducibili ad ipotesi di illegittimità o erroneità del protesto. Ora il problema più non si pone, nel
senso che il legislatore del '73 ha opportunamente previsto la fa
coltà di ottenere la cancellazione del nome del debitore cambiario
dall'elenco dei protesti destinato alla pubblicazione sull'apposito bollettino edito dalla C.C.I.A.A.; e ciò in due distinte ipotesi:
a) nel caso in cui il debitore esegua il pagamento della cambiale
entro cinque giorni dalla levata del protesto: b) nel caso in cui
si è proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del pro testo. Altrettanto opportunamente, anche se — come si dirà me
glio in seguito — con palesi incompletezze e gravi anomalie, il
medesimo legislatore ha istituito un apposito procedimento da
vanti il presidente del tribunale, procedimento a forme semplifi cate al massimo e a cognizione estremamente sommaria. Qui è
opportuno rilevare che la facoltà di chiedere la cancellazione dal
l'elenco dei protesti nella seconda delle sopra indicate ipotesi può esercitarsi in relazione a protesti elevati sia su cambiali o vaglia cambiari sia su assegni bancari: perché la norma ipotizza caso
di illegittimità o erroneità del protesto riferibili a entrambe le
categorie di titoli, e perché costituisce un comma aggiunto all'art.
3 1. 12 febbraio 1955 n. 77 che disciplina la pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari menzionando espressamente, al 1°
comma, gli assegni bancari.
Quid iuris nel caso, che qui interessa, di protesto elevato dopo la denuncia di furto e non pagato perché «la firma di traenza
non era conforme a quella depositata»? Le questioni che si pon
gono sono varie e complesse e conviene cosi riassumerle:
a) Posizione soggettiva del debitore cambiario sulla base del
disposto dell'art. 12 1. 349/73. Sul punto il giudicante ritiene in
contestabile che la possibilità ivi prevista che un organo giurisdi zionale emani un provvedimento che produce l'effetto di evitare
la pubblicazione del protesto determini, per ciò stesso, una chiara
posizione di diritto soggettivo pieno a favore del debitore quale
portatore esclusivo dell'interesse tutelato che è, appunto, quello di vedere il suo nome escluso nella pubblicazione degli elenchi
dei protesti cambiari. Ciò è molto chiaro nell'ipotesi del paga
art. 700 c.p.c., con il quale il medesimo giudice aveva disposto in via
cautelare la sospensione della pubblicazione del protesto (sulla possibilità di ottenere ex art. 700 c.p.c. la sospensione della pubblicazione del prote sto sul bollettino ufficiale della camera di commercio, v. — per la tesi
negativa, ma supportate da argomentazioni diverse — Pret. Roma 28
febbraio 1986 e 5 novembre 1984, ibid., e la nota di Salme, Sull'applica bilità dell'art. 700 c.p.c. alla pubblicazione dei protesti cambiari, id., 1973,
I, 1273). Il problema affrontato in questa sede è quello se possa anche il traente
di un assegno bancario ottenere dal giudice la sospensione della pubblica zione, e — in caso di risposta affermativa — in qual modo. La questione non è oziosa, in quanto l'art. 12 1. 349/73 parla di «debitore che esegue il pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario», senza far men
zione degli assegni bancari. In proposito la giurisprudenza non è uniforme, sostenendosi da una
parte che è possibile che il traente di assegno bancario chieda la cancella
zione del proprio nome dall'elenco dei protesti (App. Lecce 28 febbraio
1979, id., Rep. 1979, voce Titoli di credito, n. 81; Trib. Taranto 20 mar
zo 1979, ibid., n. 82; App. Reggio Calabria 27 gennaio 1981, id., 1981,
I, 594) e dall'altra che questa norma trova applicazione solo per la cam
biale, e non anche per l'assegno bancario (Trib. Napoli 12 febbraio 1983,
id., Rep. 1984, voce cit., n. 51). Nel perdurare delle oscillazioni giurisprudenziali vi è stata anche un'or
dinanza di rimessione alla Corte costituzionale (Pret. Borgo S. Lorenzo
28 maggio 1979, id., 1980, I, 551; mentre altra corte di merito riteneva
la questione manifestamente infondata: App. Ancona 13 agosto 1981,
id., 1983, I, 784) che ha portato all'ordinanza della Consulta n. 183 del
9 giugno 1983, ibid., 2608, con cui si è rigettata l'istanza per difetto
di legittimazione del giudice a quo (il quale prima aveva concesso la so
spensione e poi si era domandato se era giusto che la legge gli vietasse
di concederla [!]). La questione è dunque ancora aperta.
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