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““LLAA SSOOCCIIEETTÀÀ PPEERR AAZZIIOONNII””
PPRROOFF.. GGIIAANNCCAARRLLOO LLAAUURRIINNII
Università Telematica Pegaso La società per azioni
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Indice
1 CONSIDERAZIONI GENERALI ------------------------------------------------------------------------------------------ 3
2 IL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ ---------------------------------------------------- 4
3 I PATTI PARASOCIALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
4 IL CAPITALE E IL PATRIMONIO. I CONFERIMENTI ----------------------------------------------------------- 12
5 L’INADEMPIMENTO DELL’AZIONISTA ---------------------------------------------------------------------------- 15
6 LE PRESTAZIONI ACCESSORIE --------------------------------------------------------------------------------------- 16
7 LA SOCIETÀ UNIPERSONALE ------------------------------------------------------------------------------------------ 17
8 I PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE -------------------------------------------------------- 19
9 I FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE ------------------------------------------------- 22
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(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Considerazioni generali
La riforma organica delle società realizzata con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6, attuativo della
legge delega 3 ottobre 2001. N. 366, ha modificato fortemente la disciplina delle società di capitali
e delle società cooperative, nella prospettiva di un maggior adeguamento del nostro sistema
societario alla mutata realtà economico-sociale del nostro paese, avvicinandolo progressivamente al
contesto europeo.
La società per azioni, insieme alla società a responsabilità limitata e alla società in
accomandita per azioni, rientra nella categoria delle società di capitali ed è disciplinata agli artt.
2325 e ss. c.c. Caratteristica fondamentale della società per azioni è quella di avere un’autonomia
patrimoniale “perfetta”, con la conseguenza che il patrimonio personale dei soci resta estraneo alle
vicende della società ed alle obbligazioni sociali. Il capitale sociale della società per azioni è
costituito da azioni di valore nominale unitario, di cui ciascun socio è titolare e nell’insieme ne
costituiscono la misura di partecipazione alla società. Le azioni sono, quindi, frazioni di uguale
valore del capitale che conferiscono ai loro possessori uguali diritti e sono liberamente trasferibili
(con limiti eventualmente previsti nell’atto costitutivo) e la loro circolazione è soggetta alla
disciplina dei titoli di credito.
La governance della s.p.a. è affidata a diversi organi con funzioni definite dalla legge:
l’assemblea, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale (nel modello tradizionale),
ovvero il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico), oppure ancora il
consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico).
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2 Il procedimento di costituzione della società
La società per azioni può essere costituita, seguendo due particolari procedimenti:
costituzione simultanea o pubblica sottoscrizione.
Si ha la costituzione simultanea quando l’atto costitutivo è stipulato direttamente dai
soggetti che hanno preso l’iniziativa per la costituzione della società, sottoscrivendone l’intero
capitale sociale.
L’atto costitutivo, da redigersi ai sensi dell’art. 2328 c.c. per atto pubblico notarile a pena di
nullità, assume la forma di contratto plurilaterale o di atto unilaterale, a seconda che venga
costituito da più soci ovvero da un socio unico e deve contenere i seguenti elementi:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei
soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascun
socio. È data anche la possibilità ad altre società (di capitali e di persone,
cooperative, enti associativi privi ovvero dotati di personalità giuridica) di
partecipare alla costituzione e alla sottoscrizione dell’atto costitutivo; in tale caso, il
contratto dovrà contenere anche la denominazione, la data e il luogo di costituzione e
la sede della società socia;
2. la denominazione della società che può essere composta liberamente in qualunque
forma, ma deve contenere l’indicazione di società per azioni e non deve essere
uguale o simile a quelle di altre società concorrenti, tale da indurre in confusione i
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terzi. Inoltre deve avere rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume (art. 2326
c.c.);
3. il comune ove si trova la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
4. l’oggetto sociale, che deve soddisfare i requisiti di liceità, determinatezza,
determinabilità e possibilità;
5. il capitale sottoscritto e versato, non inferiore a cinquantamila euro (art. 2327 c.c.);
6. il numero delle azioni, l’eventuale valore nominale e le caratteristiche;
7. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
9. i benefici eventualmente accordati ai promotori ovvero ai soci fondatori;
10. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
11. il numero dei componenti del collegio sindacale;
12. la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei consiglieri di sorveglianza
e, quando previsto, del soggetto cui sarà demandata la funzione di controllo
contabile;
13. l’importo globale delle spese relative alla costituzione poste a carico della società, da
indicare anche in via approssimativa;
14. la durata della società ovvero, se i sottoscrittori intendono costituire la società a
tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, entro
il quale il socio può esercitare il diritto di recesso.
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L’atto costitutivo può prevedere regole concernenti il funzionamento della società, che
assumono rilievo laddove deroghino o integrino la disciplina legale, meglio adeguandola alle reali
esigenze dei soci.
La costituzione per pubblica sottoscrizione, disciplinata dagli artt. 2333- 2336 c.c. è,
invece, un procedimento complesso, articolato in quattro fasi:
1° fase – redazione da parte dei promotori del programma della società che intendono
costituire e che deve contenere l’indicazione dell’oggetto sociale, del capitale, delle disposizioni
principali dell’atto costitutivo, eventuali partecipazioni agli utili che i promotori si riservano e il
termine massimo entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo (art. 2333 c.c.);
2° fase – raccolta delle adesioni attraverso la sottoscrizione delle azioni, che deve risultare
da atto pubblico ovvero da scrittura privata autenticata. I promotori, una volta completata la fase di
raccolta delle sottoscrizioni, si adoperano affinché i sottoscrittori, nel tempo massimo di trenta
giorni, provvedano al versamento di almeno il venticinque per cento dei conferimenti in denaro
presso la banca indicata nel programma ovvero una qualunque designata dai promotori (art. 2334
c.c.);
3° fase – convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori nei venti giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per il versamento del venticinque per cento del capitale (art. 2334, co.
3 c.c.);
4° fase – sottoscrizione dell’atto pubblico costitutivo, a cui partecipano i presenti anche in
rappresentanza dei non intervenuti (art. 2336 c.c.).
I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte per
la costituzione della società (art. 2338 c.c.) e verso la società e i terzi per l’integrale sottoscrizione
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del capitale sociale e per i versamenti richiesti ai fini della costituzione della società. (art. 2339
c.c.).
Entro venti giorni dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo (sia nella costituzione
simultanea, che in quella per pubblica sottoscrizione) il notaio che ha ricevuto l’atto deve
depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, allegando i seguenti documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste per la
costituzione (art. 2330, co. 1 c.c.):
statuto;
ricevuta del versamento del capitale sociale, salvo che esso risulti dall’atto a mano
degli amministratori
eventuale relazione di stima (in originale ovvero in copia autentica), laddove vi
fossero conferimenti diversi dal denaro;
le particolari autorizzazioni eventualmente richieste per la costituzione della società.
Se il notaio e, nel caso di sua inerzia, gli amministratori non provvedono al suddetto
deposito, il co. 2 dell’art. 2330 c.c. prevede che ogni socio possa provvedervi a spese della società.
All’iscrizione nel registro delle imprese segue l’acquisizione della personalità giuridica da
parte della società.
a) Gli atti compiuti prima dell’iscrizione – Dopo la stipulazione dell’atto costitutivo e prima
dell’iscrizione possono poste in essere operazioni per la società (art. 2331 c.c.) e gli atti compiuti in
suo nome sono validi e producono gli effetti per i quali sono stati posti in essere. In particolare gli
effetti attivi si imputano alla società in via automatica, senza l’approvazione degli organi sociali,
mentre gli effetti passivi sono imputati ai soggetti, diversi dalla società, che hanno agito in suo
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nome e che rispondono solidalmente e illimitatamente, indipendentemente dalla qualifica di
amministratori, nonché il socio unico fondatore e i soci che hanno deciso o autorizzato il
compimento dell’operazione attraverso l’atto costitutivo ovvero con atto separato. Nell’ipotesi in
cui, invece, la società non venga iscritta, le operazioni poste in essere in suo nome sono comunque
valide e producono effetti e i terzi possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito.
Qualora nel termine di novanta giorni dalla stipula dell’atto costitutivo gli amministratori
non provvedano all’iscrizione presso il registro delle imprese, i soci sottoscrittori hanno diritto al
rimborso delle somme versate a copertura del capitale sottratto (art. 2331, co. 4 c.c.).
b) La nullità della società – Fino all’iscrizione presso il registro delle imprese, l’atto
costitutivo al pari di qualsiasi contratto, produce effetti tra le parti contraenti e se presenta vizi o
anomalie può essere dichiarato nullo ovvero annullato secondo la disciplina generale dei contratti.
Qualora, invece, i vizi e le anomalie emergano successivamente all’iscrizione, l’art. 2332 c.c.,
ispirato al principio generale di conservazione della società anche in presenza di vizi contrattuali,
elenca le seguenti cause di nullità:
a. mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
b. illiceità dell’oggetto sociale;
c. mancanza di qualsiasi indicazione relativa alla denominazione della società, ai
conferimenti, oppure all’ammontare del capitale sociale e all’oggetto sociale,
nell’atto costitutivo o nello statuto.
Si tratta di cause tassative e ogni altro vizio contrattuale può comportare solo la nullità della
clausola affetta dal vizio.
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La dichiarazione di nullità non rende inefficaci gli atti compiuti in nome della società e la
causa di nullità può essere comunque sanata prima che intervenga la sentenza dichiarativa di nullità,
debitamente iscritta nel registro delle imprese. La sentenza che dichiara la nullità della società è
causa del suo scioglimento e il giudice che la pronuncia nomina il liquidatore, avviando la
liquidazione.
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3 I patti parasociali
I soci possono disciplinare tra loro i rapporti in modo diverso o integrativo rispetto a quanto
stabilito nell’atto costitutivo o nello statuto, attraverso accordi (patti parasociali) che vincolano
esclusivamente i soci aderenti e non coloro che ne rimangono estranei. Si tratta di contratti non
formali e non pubblicizzati dai quali scaturiscono effetti di carattere strettamente obbligatorio per i
soci che li sottoscrivono, che devono rispettare le norme imperative e i principi generali
dell’ordinamento e che non devono ledere gli interessi societari oppure recare pregiudizio al
raggiungimento dello scopo sociale (art. 2341-bis c.c.).
Analoga disciplina è prevista per i sindacati di voto, particolare tipo di patto parasociale, in
cui i soci si obbligano a votare in assemblea o in consiglio di amministrazione a maggioranza o
all’unanimità, in base a quanto deciso dagli stessi soci di comune accordo.
Il patto non è opponibile ai soci non sottoscrittori, né ha efficacia nei confronti della società,
a meno che la stessa vi partecipi espressamente assumendone tutti gli obblighi. Il partecipante al
patto che si rende inadempiente, può essere escluso e chiamato a risarcire gli eventuali danni
arrecati agli altri partecipanti col mancato adempimento.
Per i patti parasociali riguardanti s.p.a. che non fanno ricorso al capitale di rischio, non
sono previsti particolari obblighi di carattere informativo oltre quello di reciproca informazione tra
i soci, mentre se riguardano società che fanno ricorso al capitale di rischio, i patti devono essere
comunicati alla società e dichiarati all’apertura di ciascuna assemblea dai soci componenti il patto
oppure dai membri di organi sociali che ne erano informati. La dichiarazione deve essere riportata
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nel verbale dell’assemblea, che sarà depositato presso il registro delle imprese. Se il patto
parasociale non viene dichiarato, è inibito l’esercizio di voto per i componenti il patto e l’eventuale
delibera assunta in violazione del divieto, col loro voto determinante, è annullabile. Non sono
previste sanzioni né per la mancata comunicazione del patto alla società, né per il mancato deposito
della dichiarazione presso il registro delle imprese.
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4 Il capitale e il patrimonio. I conferimenti
Il patrimonio iniziale della società è costituito dai contributi apportati dai soci sotto forma di
conferimenti (art. 2342 c.c.), che consentono lo svolgimento dell’attività d’impresa, fornendo un
capitale di rischio iniziale che garantisce i terzi. Il codice civile contempla espressamente per le
s.p.a., tre tipologie di conferimenti: denaro, beni in natura e crediti, con esclusione delle
prestazioni di opera e di servizi. Conseguentemente le parti, nello stipulare l’atto costitutivo non
possono prevedere, a differenza delle società di persone e della società a responsabilità limitata, la
figura del socio d’opera.
I conferimenti, se non è stabilito diversamente nell’atto costitutivo, devono essere effettuati
in danaro. Al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, i soci sono tenuti al versamento di
almeno il 25% della totalità dei conferimenti in danaro, a mano degli amministratori. Nel caso di
costituzione di società con atto unilaterale, il versamento del capitale deve essere effettuato per il
suo intero ammontare e se la pluralità dei soci viene meno successivamente, i versamenti ancora
dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Nell’ipotesi di trasferimento delle azioni i cui
versamenti non siano stati completati, l’obbligo di versamento dei conferimenti residui grava non
solo sul cessionario delle azioni, ma anche sul socio cedente.
I conferimenti diversi dal denaro, tra i quali i diritti di godimento, devono seguire uno
specifico procedimento di valutazione disciplinato dall’art. 2343 c.c., in virtù del quale il socio
che conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. Esso deve essere indipendente ed
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estraneo rispetto alla società e la stima deve contenere una dettagliata descrizione dei beni ovvero
dei crediti oggetto del conferimento, con l’attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello a
essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.
La relazione di stima deve essere allegata all’atto costitutivo e depositata con lo stesso
presso l’ufficio del registro delle imprese. Gli amministratori, entro centottanta giorni dalla
iscrizione della società, sono tenuti a effettuare un controllo sulle valutazioni contenute nella
relazione di stima e se sussistono fondati motivi devono procedere alla revisione della stima. Se
dalla revisione gli amministratori rilevano un valore dei conferimenti, inferiore di oltre un quinto a
quello per cui avvenne il conferimento, devono provvedere alla riduzione proporzionale del capitale
sociale e al contestuale annullamento delle azioni che risultano scoperte. Per non subire la riduzione
della propria partecipazione, il socio può versare la differenza in denaro, cosi mantenendo il numero
delle azioni sottoscritte.
Qualora non intenda effettuare l’integrazione può recedere dalla società, con diritto alla
restituzione dei conferimenti, con la liquidazione in denaro del valore attuale delle azioni
sottoscritte ovvero, qualora fosse possibile, con la restituzione in tutto o in parte del bene conferito.
L’art. 2343-ter c.c. prevede un metodo alternativo di valutazione dei conferimenti diversi
dal denaro, evitando il procedimento di stima quando il valore del conferimento in natura risulta già
in modo attendibile da altre circostanze. La documentazione presentata dal conferente, comprovante
il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza delle condizioni per l’esonero dell’ordinario
procedimento di stima, deve essere allegata all’atto costitutivo. Gli amministratori possono fare
sottoporre ad una nuova valutazione il conferimento in natura, qualora ritengano inattendibile il
valore ad esso attribuito. Tali verifiche devono essere poste in essere dagli amministratori entro
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trenta giorni dall’iscrizione della società e se conducono alla contestazione del valore del
conferimento, la nuova stima dovrà essere effettuata secondo l’ordinaria procedura di valutazione.
È prevista una particolare e articolata procedura per acquistare beni o crediti da
promotori, fondatori, soci attuali ovvero dagli amministratori (art. 2343-bis c.c.). Tali acquisti,
infatti devono essere autorizzati dall’assemblea ordinaria quando il prezzo pattuito sia di importo
pari o superiore al decimo del capitale sociale e quando sia posto in essere nei due anni successivi
l’iscrizione della società nel registro delle imprese. L’alienante il bene o il credito è tenuto alla
presentazione all’assemblea di una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui
circondario ha sede la società, che deve contenere:
a. la descrizione dei beni o dei crediti;
b. il valore attribuito a ciascun bene o credito;
c. i criteri di valutazione seguiti;
d. l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore al corrispettivo pattuito;
e. il corrispettivo pattuito.
La relazione dell’esperto deve essere depositata presso la sede della società a disposizione
dei soci, i quali possono prenderne visione nei quindici giorni precedenti l’adunanza dell’assemblea.
La disciplina fin qui illustrata non trova applicazione per gli acquisti avvenuti a condizioni
considerate normali, nell’ambito delle operazioni ordinarie della società e per quelle operazioni
avvenute nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
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5 L’inadempimento dell’azionista
Particolare disciplina è dettata per il mancato pagamento delle azioni da parte del socio
sottoscrittore (art. 2344 c.c.): gli amministratori, dopo la scadenza del termine fissato per il
versamento, diffidano il socio moroso, pubblicando la diffida ad adempiere sulla Gazzetta Ufficiale
e, qualora decorsi quindici giorni dalla pubblicazione il socio continui a non effettuare i versamenti
dovuti, gli amministratori devono decidere se mantenere la partecipazione del socio moroso oppure
escluderla. Al socio in mora nei versamenti viene inibita la possibilità di esercitare il diritto di voto
in assemblea.
Gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del
conferimento, devono offrire le azioni del socio moroso agli altri soci, in proporzione della loro
partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di
offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni, per conto e a rischio del socio moroso, a
mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione dei titoli nei mercati
regolamentati.
Se la vendita forzosa ha esito negativo, gli amministratori possono trattenere i conferimenti
già versati dal socio moroso e, salvo che non decidano per il risarcimento dei maggiori danni,
escludono il socio dalla società.
Le azioni del socio decaduto devono essere dichiarate nulle se entro un anno dalla
esclusione del socio gli amministratori non riescano a rimetterle in circolazione. L’estinzione delle
azioni invendute deve avvenire con la contestuale e corrispondente riduzione del capitale sociale.
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6 Le prestazioni accessorie
L’art. 2345 c.c. prevede una clausola facoltativa dell’atto costitutivo, in cui può essere fatto
obbligo a tutti o ad alcuni soci di eseguire prestazioni accessorie, che non abbiano per oggetto
ulteriori versamenti in danaro.
L’atto costitutivo deve determinare il contenuto, la durata, le modalità delle prestazioni
accessorie, nonché il compenso attribuito ai soci esecutori le prestazioni e le relative sanzioni per
l’ipotesi di inadempimento. Nella definizione dei compensi le parti devono osservare le norme
applicabili aventi a oggetto le medesime prestazioni. Non costituiscono una vera e propria
categoria speciale di azioni quelle con obbligo di prestazioni accessorie; infatti i servizi e le
prestazioni di lavoro non sono oggetto di conferimento.
Le azioni con prestazioni accessorie sono azioni ordinarie collegate a prestazioni
accessorie, che si aggiungono all’obbligo del conferimento. Le azioni collegate a prestazioni
accessorie devono:
essere nominative;
non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori, proprio per la
correlazione con le prestazioni che si trasferiscono automaticamente in capo
all’acquirente.
Inoltre, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, gli obblighi legati alle prestazioni
accessorie possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
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7 La società unipersonale
L’art. 2362 c.c. ammette la società per azioni unipersonale, sia in sede di costituzione sia
successivamente, mantenendo ferma per le obbligazioni della società, la responsabilità limitata del
socio unico. Gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese, entro
trenta giorni una dichiarazione in cui siano indicati i dati identificativi dell’unico azionista, con
l’indicazione della data di iscrizione. Se gli amministratori non adempiono al deposito della
dichiarazione previsto per la pubblicità, può provvedervi l’unico socio ovvero colui che cessa di
essere tale.
Nell’ipotesi di costituzione della società per azioni unipersonale e in quella di aumento del
suo capitale sociale, il socio deve provvedere, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo,
all’integrale versamento dei conferimenti e, in caso di unipersonalità sopravvenuta, il socio
superstite deve provvedere entro novanta giorni al versamento dei conferimenti ancora dovuti.
Il socio unico risponde solidalmente con coloro che hanno agito per le operazioni poste
in essere in nome della società nel periodo antecedente l’iscrizione presso l’ufficio del registro
delle imprese. La limitazione di responsabilità dell’unico socio azionista è efficace unicamente per
le obbligazioni poste in essere dopo l’acquisto della personalità giuridica della società, mentre per
le obbligazioni sorte anteriormente la sua responsabilità sussiste anche dopo la costituzione della
società. Anche negli atti e nella corrispondenza gli amministratori devono provvedere
all’indicazione della presenza di un unico socio. L’omissione della pubblicità comporta la
decadenza per l’unico socio dalla responsabilità limitata.
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La società per azioni unipersonale continua, analogamente alla società a responsabilità a
limitata unipersonale, a essere assoggettata alle norme che regolano sia l’organizzazione che il
funzionamento tipico dettato per la società per azioni con la presenza di una pluralità di soci: un
organo amministrativo e un organo di controllo distinti dalla persona dell’unico socio.
Per ulteriori particolari aspetti della società unipersonale si rinvia alla più specifica
trattazione in sede di s.r.l.
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8 I patrimoni destinati a uno specifico affare
Con l’art. 2447-bis c.c. il legislatore ha dato la possibilità alla società di costituire uno o più
patrimoni da destinare esclusivamente: a uno specifico affare ovvero, in alternativa, concordare
che nel contratto relativo al finanziamento dedicato a uno specifico affare, il rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo avvenga utilizzando i proventi dell’affare stesso, o parte di
essi.
La costituzione dei patrimoni destinati a uno specifico affare è soggetta ad alcuni limiti:
possono essere costituiti per un valore complessivamente non superiore al dieci per
cento del patrimonio netto della società;
non possono comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività
“riservate” in base alle leggi speciali.
La deliberazione relativa alla costituzione di patrimoni destinati, salvo diversa disposizione
dello statuto, può essere adottata dal consiglio di amministrazione ovvero dal consiglio di gestione
a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve contenere tutte le indicazioni specificamente
indicate nell’art. 2447-ter e, relative all’affare per il quale è stato deliberata la destinazione specifica
di un patrimonio; ai beni e ai rapporti giuridici che si intendono comprendere nel patrimonio e al
piano economico-finanziario; agli eventuali apporti di terzi e le modalità di controllo da parte degli
stessi; la partecipazione ai risultati dell’affare dei medesimi terzi e, particolarmente importante, alla
possibilità di emettere strumenti finanziari legati alla partecipazione all’affare, indicandone con
precisione i diritti attribuiti. Se la società non è già assoggettata alla revisione contabile ed emette
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Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
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titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante e offerti a investitori non
professionali, deve nominare un revisore o una società di revisione preposta alla verifica contabile
sull’andamento dell’affare.
L’art. 2447-quater c.c. prevede che la delibera dell’organo amministrativo, comprendente in
dettaglio tutte le notizie di cui sopra, deve essere depositata e iscritta presso il registro delle imprese
a cura del notaio verbalizzante, ai sensi dell’art. 2436 c.c., analogamente a quanto previsto per le
modifiche statutarie.
Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la responsabilità della
società è limitata al patrimonio destinato, salvo che la delibera costitutiva del patrimonio
disponga diversamente. Allo stesso modo i creditori sociali non possono far valere i loro diritti sui
beni costituenti il patrimonio separato e sui proventi dello stesso. Affinché la costituzione del
patrimonio produca gli effetti desiderati dalla distinzione dei patrimoni e la reciproca insensibilità
alle rispettive vicende, è necessario:
trascrivere nei rispettivi registri i vincoli di destinazione riguardanti eventuali beni
immobili o mobili registrati;
menzionare, per gli atti compiuti in relazione allo specifico affare, il vincolo di
destinazione.
Gli amministratori devono tenere, per ciascun patrimonio destinato, separati libri e scritture
contabili e nel bilancio della società devono essere distintamente indicati nello stato patrimoniale i
beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati, allegandone separati rendiconti. Eguale
menzione, con specifiche indicazioni, va fatta di tutto quanto appare nello stato patrimoniale. Dalla
sopra descritta e articolata disciplina balza evidente come il legislatore si sia preoccupato di
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apprestare particolari tutele a garanzia dei terzi che intrattengono rapporti con le società, sia per lo
specifico affare cui è stato destinato un patrimonio, sia per le attività sociali nel suo complesso.
L’art. 2447-octies disciplina le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
emessi. Una volta realizzato ovvero divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il relativo
patrimonio, gli amministratori sono tenuti alla rendicontazione finale previsto dall’art. 2447-novies.
Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato
della revisione contabile e deve essere depositato, sempre a cura degli amministratori, presso
l’ufficio del registro delle imprese.
Il co. 2 dell’art. 2447-novies c.c. prevede che, in caso di mancata soddisfazione delle
obbligazioni contratte per lo svolgimento dell’affare cui era destinato il patrimonio, i creditori
dell’affare possono chiederne la liquidazione entro novanta giorni dal deposito del rendiconto, con
una procedura cui si applicano le disposizioni sulla liquidazione della società.
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9 I finanziamenti destinati a uno specifico affare
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare può prevedere che al rimborso
totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi
dell’affare stesso (art. 2447-decies c.c.). Il contratto di finanziamento deve contenere:
a. una descrizione dettagliata dell’operazione per la quale si richiede il finanziamento;
b. il piano finanziario dell’operazione;
c. i beni strumentali richiesti per la realizzazione dell’operazione;
d. le garanzie offerte dalla società in ordine all’obbligo di esecuzione del contratto e la
corretta e puntuale realizzazione dell’affare;
e. i controlli che il finanziatore può effettuare sull’esecuzione dell’operazione;
f. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per
determinarli;
g. le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
h. il tempo massimo stimato per il rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al
finanziatore.
Il patrimonio della società è separato da quello costituito dai proventi dell’operazione e da
quello relativo a ogni altra operazione di finanziamento effettuata attraverso il contratto di
finanziamento, solo se viene depositata copia del contratto presso l’ufficio del registro delle imprese
e se la società adotta sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei a individuare in ogni momento
i proventi dell’affare, e a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
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Se vengono rispettate le precedenti condizioni i creditori sociali non possono avanzare
azioni sui proventi e sui frutti di essi e per le obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato.
Ai creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, ovvero alla scadenza del
termine di rimborso del finanziamento indicato nel contratto, è lasciata la possibilità di esercitare
esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti sui beni strumentali destinati alla
realizzazione dell’operazione. In ipotesi di fallimento, la cui conseguenza comporterebbe
l’impossibilità di realizzazione ovvero di continuazione dell’operazione, cessano le limitazioni
relative alle azioni di aggressione al patrimonio sociale e il finanziatore può esercitare il diritto di
insinuazione al passivo per il suo credito.
Gli atti relativi al contratto di finanziamento destinato a uno specifico affare per i quali è
prevista l’iscrizione ovvero il deposito nel registro delle imprese, sono opponibili ai terzi soltanto
dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Analogamente, per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione degli
atti di cui è richiesta l’iscrizione ovvero il deposito, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino
di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.