Post on 29-Jan-2017
transcript
ordinanza 25 maggio 1989, n. 302 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 maggio 1989, n. 22);Pres. Saja, Est. Mengoni; Polo c. Zito; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Gravina di Puglia11 settembre 1988 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2389/2390-2391/2392Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184125 .
Accessed: 25/06/2014 01:09
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 62.122.73.250 on Wed, 25 Jun 2014 01:09:16 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sciuta», ai sensi dell'art. 215, n. 1, c.p.c. ), mentre la norma
regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio pre torile si limita ad esigere «l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto» della domanda stessa (con la conseguenza che tale
norma «non consente di ricollegare allo scarno contenuto della
domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordina
ria il tacito riconoscimento della scrittura da parte del convenuto
contumace»).
Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 c.p.c. consente alle parti di «produrre nuovi documenti» durante tutto il corso dell'istrut
toria e fino a che la causa non sia stata rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di competenza del tribuna
le, oltre che in quelli di competenza (a parte lo speciale rito del
lavoro) del pretore e del conciliatore, non sussista alcun onere
per l'attore — a pena di decadenza — di indicare nell'atto intro
duttivo del giudizio i documenti che intenda offrire in comunica
zione o comunque di produrre gli stessi all'atto della costituzio
ne, bel potendo farlo in un momento successivo e a prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del giudizio.
Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di illegitti mità costistuzionale nei sensi sopra indicati. (Omissis)
Diritto. — 1. - È sollevata in via incidentale questione di legit
timità costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 Cost.,
dell'art. 292 c.p.c., in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice,
nella parte in cui la normativa non prevede che, nei giudizi da
vanti al tribunale, al convenuto contumace debba essere notifica
to il verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della
scrittura privata — ove questa non sia menzionata nell'atto di
citazione — perché tale scrittura possa aversi per riconosciuta
da parte del convenuto medesimo.
L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa
corte n. 250 del 1986, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede
la notificazione del detto verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in quelli davanti al conciliatore. E afferma
che le ragioni allora valse per quei giudizi valgono anche per i
giudizi davanti al tribunale. 2. - La questione è fondata.
Non può negarsi che la normativa di cui si discute, là dove
sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contu
mace una scrittura, della cui produzione egli non è messo in gra
do di avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizio
ne del contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E ciò
anche se al contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, c.p.c.)
disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secon
do giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere
della costituzione tardiva o della proposizione del gravame, e del
disconoscimento, null'altro che aspetti dell'ingiustificato aggravio.
Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza di
questa corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore
e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale.
Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art. 184
c.p.c., possono nel corso del giudizio produrre documenti nuovi,
può verificarsi l'eventualità che il contumace non sia messo in
grado di averne notizia.
Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto de
gli art. 292, 1° comma, e 215, n. 1, c.p.c., in quanto, nel caso
di mancata indicazione della scrittura privata da produrre in atti
notificati in precedenza, non esige, perché si abbia per ricono
sciuta la medesima, la notifica del verbale che dà atto della pro
duzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia probatoria
del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando questi
sia messo in grado di avere notizia della produzione della scrittu
ra privata, e si corrobora la posizione del producente senza sacri
ficare ingiustificatamente quella del contumace stesso.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, 1° comma, c.p.c. in relazione all'art.
215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la
notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della pro
duzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in
precedenza.
Il Foro Italiano — 1989.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 maggio 1989, n. 302
(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 31 maggio 1989, n. 22); Pres. Saja, Est. Mengoni; Polo c. Zito; interv. Pres. cons,
ministri. Ord. Pret. Gravina di Puglia 11 settembre 1988 (G.U., la s.s., n. 48 del 1988).
Locazione — Immobili urbani adibiti ad abitazione e ad uso di
verso — Provvedimenti di rilascio — Esecuzione — Sospensio ne fino al 31 dicembre 1988 — Ambito territoriale di applica zione — Questione manifestamente infondata di costituzionali
tà (Cost., art. 3; d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, misure urgenti
per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, art. 1, 1 bis; 1. 8 aprile 1988 n. 108, conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, art. 1).
È manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli art. lei bis d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, convertito, con modificazioni, nella l.
8 aprile 1988 n. 108, in quanto subordinano alla condizione
dell'alta tensione abitativa del comune in cui l'immobile è si
tuato il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provve dimenti di rilascio concernenti immobili ad uso di abitazione,
mentre non richiedono la stessa condizione in caso di immobili
adibiti ad uso diverso dall'abitazione, in riferimento all'art. 3
Cost, (nella motivazione si rileva che, al contrario di quanto
postula il giudice remittente in base ad una interpretazione me
ramente letterale delle norme impugnate, la condizione dell'al
ta tensione abitativa del comume in cui è sito l'immobile vale
anche per la sospensione dell'esecuzione disposta dal citato art.
1 bis d.l. 26/88 relativamente agli immobili ad uso diverso dal
l'abitazione). (1)
Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione all'esecu
zione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso abitati
vo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la
sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra
data «maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia», il Preto
(1) L'ordinanza di rimessione è riportata in Arch, locazioni, 1989, 33.
Secondo la Corte costituzionale, la coincidenza dell'ambito territoriale
di applicazione della sospensione fino al 31 dicembre 1988 degli sfratti
concernenti immobili ad uso di abitazione (ex art. 1 d.l. 26/88) e di quelli
per finita locazione riguardanti immobili non abitativi (ex art. 1 bis) «si
argomenta chiaramente» «dalla ratio dell'art. 1 bis, aggiunto dalla legge di conversione, e ancora dall'art. 4 bis» dello stesso d.l. 26/88 (convertito nella 1. 108/88).
Il silenzio del predetto art. 1 bis circa i propri limiti territoriali di ope
ratività, unitamente alla formulazione dell'art. 4 bis (secondo cui «Le
disposizioni degli art. 1 e 1 bis si applicano nei comuni ...» terremotati
di Campania e Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia), ha
tuttavia dato luogo a tre differenti interpretazioni: a) secondo la prima, sostenuta da Pret. Gravina di Puglia nell'ordinanza di rimessione e, in
dottrina, da D. Piombo, La nuova sospensione dell'esecuzione degli sfrat
ti, in Informatore Pirola, 1988, 1991, la sospensione degli sfratti ex art.
1 bis cit. trovava applicazione (a differenza di quella riguardante gli im
mobili abitativi, espressamente limitata ai soli comuni c.d. ad alta tensio
ne abitativa) in tutto il territorio nazionale; risultando quindi pleonastico — per gli immobili non abitativi — il disposto dell'art. 4 bis del d.l.;
b) per effetto del medesimo art. 4 bis, secondo Pret. Bergamo, ord. 26
aprile 1988, Arch, locazioni, 1988, 456, con nota adesiva di F.B. Guiz
zetti e P. Scalettaris, L'ambito di applicazione della sospensione del
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso
diverso dall'abitazione introdotta dalla I. 108/88, ibid., 271, invece, la
proroga in questione doveva ritenersi limitata ai soli comuni «terremota
ti» e «lagunari»; c) infine, per l'applicabilità della proroga ex art. 1 bis
nei (soli) comuni ad alta tensione abitativa, oltre che in quelli ex art.
4 bis (tesi interpretativa condivisa dalla Corte costituzionale), v. Pret.
Monza, ord. 29 aprile 1988, Foro it., 1988, I, 2722.
A quella prevista dal d.l. 26/88 (1. 108/88) ha fatto seguito una nuova
sospensione dell'esecuzione degli sfratti, ex d.l. 551/88 (convertito nella
1. 61/89), che per quanto concerne gli immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione (art. 7 del d.l.) trova applicazione, secondo l'interpreta zione corrente, in tutto il territorio nazionale (pur avendo per altri aspetti un ambito di operatività limitato rispetto alla sospensione precedente). In proposito, v. D. Piombo, Proroga dell'esecuzione degli sfratti: ultimo
atto? (commento al d.l. 551/88, convertito con modificazioni nella I. 61/89),
id., 1989, I, 962; e AA.VV., Emergenza abitativa, «sospensione» degli
sfratti e «graduazione» della forza pubblica, Giuffrè, Milano, 1989, 241
ss. (nonché, per le varie tesi interpretative circa l'ambito territoriale di
applicazione della sospensione degli sfratti ex art. 1 bis d.l. 26/88, p. 236 ss.).
This content downloaded from 62.122.73.250 on Wed, 25 Jun 2014 01:09:16 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2391 PARTE PRIMA 2392
re di Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha solleva
to, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costitu
zionale del combinato disposto degli art. 1 e 1 bis d.l. 8 febbraio
1988 n. 26, convertito con modificazioni nella 1. 8 aprile 1988
n. 108, in quanto, «nel loro combinato disposto» introducono
una ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori di im
mobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso
dall'abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio non essendo per questi ultimi subordi
nato alla condizione dell'alta tensione abitativa del comune in
cui l'immobile è situato;
che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate vio
lerebbero il principio di eguaglianza anche perchè comportereb bero una ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori
di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati «ad alta tensione abitativa» e i conduttori di immobili ad uso abitativo
siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina di
Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso tratta
mento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non abitativo; che nel giudizio davanti alla corte è intervenuto il presidente
del consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno del
la pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da
una interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi di
sposta in favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe subordinata alla condizione dell'ubicazione in un co
mune ad alta tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito
nel precedente art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;
che, al contrario, dalla ratio dall'art. 1 bis, aggiunto dalla leg
ge di conversione, e ancora dall'art. 4 bis si argomenta chiara
mente che la detta condizione vale anche per gli immobili adibiti
ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga stabi
lita dall'art. 4 bis per i comuni terremotati;
che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di tratta
mento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i con
duttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di tratta
mento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni
non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di immobili
ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art. 1 d.l.
n. 708 del 1986, convertito nella l.n. 899 del 1986, comporta un'ec
cezione al principio di esecutività dei provvedimenti giudiziari di condanna, non già, come suppone il pretore remittente, un limita
arbitrario a una presunta regola di sospensione dell'esecuzione:
eccezione giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione abitativa;
Visti gli art. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integra tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art.
1 e 1 bis d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, convertito, con modificazio
ni, nella 1. 8 aprile 1988 n. 108 (misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in rife
rimento all'art. 3 Cost, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'or
dinanza indicata in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 maggio 1989, n. 295 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 maggio 1989, n. 22); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Paita c. Impr. Icea. Ord. Pret.
La Spezia 17 ottobre 1988 (G.U., 1" s.s., n. 5 del 1989).
Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione non fondata su
prova scritta — Ordinanza di esecuzione provvisoria — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 24; cod. proc. civ., art. 648).
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, 1 ° comma,
Il Foro Italiano — 1989.
c.p.c., nella parte in cui consentirebbe al giudice dell'opposi
zione a decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, di emanare ordinanza di provvisoria esecuto
rietà del decreto prescindendo da qualsiasi valutazione di peri culum in mora nonché dall'accertamento del fumus boni iuris
della prova del creditore istante. (1)
II
PRETURA DI LA SPEZIA; ordinanza 17 ottobre 1988; Giud.
Fornaciari; Paita c. Impr. Icea.
Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione non fondata su
prova scritta — Ordinanza di esecuzione provvisoria — Que stione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 648).
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, 1° comma, c.p.c. nella parte in cui, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, consente al giudice di emanare
ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto, prescindendo da qualsiasi valutazione di periculum in mora del creditore, nonché conserva al creditore una situazione di privilegio nono
stante l'interesse manifestato dal convenuto allo svolgimento del processo a cognizione piena (nella specie, il debitore aveva
eccepito l'inadempimento della controparte). (2)
(1-2) L'ordinanza di rimessione del Pretore di La Spezia aveva solleva to due questioni:
a) La prima concerneva la legittimità o no, in riferimento agli art. 24 e 3, 1° comma, Cost., di prevedere nel corso del giudizio di opposizio ne a decreto ingiuntivo la possibilità di emanare provvedimenti provviso riamente esecutivi prescindendo dal requisito del periculum in mora cosi come richiesto dall'art. 700 c.p.c., posto che «al momento in cui viene
proposta opposizione la situazione è senz'altro parificabile, quanto a pro babilità di sussistenza del diritto vantato, a quella presente in sede di
provvedimenti ex art. 700 c.p.c. (in corso di causa); ciò nonostante, non solo non si richiede, per concedere la provvisoria esecutività, un 'pregiu dizio imminente ed irreparabile', ma neppure un 'pericolo nel ritardo'».
b) La seconda questione concerneva l'irrazionalità, in riferimento al l'art. 3 Cost., insita nel non prevedere che, una volta proposta opposizio ne, «il procedimento rientri in tutto e per tutto nei binari ordinari», e nel conservare, invece «all'attore un privilegio, il quale, da una parte, non si capisce su quale ratio riposi, dall'altra spesso non è contrastabile in alcun modo dal convenuto, essendovi eccezioni, come proprio quella avanzata nel procedimento dal quale scaturisce la presente ordinanza, che non sono in alcun modo suscettibili di prova scritta».
La Corte costituzionale ha ritenuto di potersi sbarazzare di entrambe le questioni sollevate, sulla base del richiamo ai requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora contenuto nella motivazione di Corte cost. 4 maggio 1984, n. 137 (Foro it., 1984, I, 1775, con osservazioni di A. Proto Pisani; Giust. civ., 1984, I, 2009, con nota di Cecchella; Giur.
it., 1985, I, 1, 398, con nota di Consolo; Nuove leggi civ., 1985, 385, con nota di Balbi; v. anche Garb agnati, in Riv. dir. proc., 1985, 1 e Marzocchi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, 824) che aveva dichia rato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 648, 2° comma, c.p.c., nella
parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzio ne offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e
danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli ele menti probatori di cui all'art. 648, 1° comma, e la corrispondenza del l'offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel 2° comma dello stes so art. 648».
Orbene, come messo in evidenza dai primi commentatori di Corte cost. 137/84 (cui adde A. Proto Pisani, Il procedimento d'ingiunzione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 291, ed ivi 303-305 il tentativo di ricostruire il sistema complessivo della provvisoria esecutorietà del decreto ingiunti vo dopo l'intervento della corte), dalla lettura della motivazione non ri sultava affatto chiaro il significato, nell'economia del riformulato art. 648 (1° e 2° comma) c.p.c., del richiamo ai requisiti di fumus boni iuris e soprattutto di periculum in mora. Con la decisione in epigrafe i giudici di palazzo della Consulta danno — per la verità troppo sbrigativamente — per scontato che tale richiamo sia sufficiente a fare ritenere che la
provvisoria esecutorietà ex art. 648, 1° comma, c.p.c. sia subordinata alla « congiunta valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora».
La motivazione, si è detto, è sbrigativa: troppo sbrigativa. Sol che avesse approfondito un poco la questione sollevata dalla ordi
nanza di rimessione, la corte non avrebbe tardato a rendersi conto che il tema con cui si doveva misurare era quello della legittimità o no della
This content downloaded from 62.122.73.250 on Wed, 25 Jun 2014 01:09:16 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions