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sezione I civile; sentenza 3 dicembre 1987, n. 8978; Pres. Corda, Est. Cantillo, P.M. Lo Cascio(concl. diff.); Min. finanze c. Dallari ed altri (Avv. Bonfanti, Sperati). Cassa Comm. trib.centrale 18 ottobre 1980, n. 2199Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2649/2650-2651/2652Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181441 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dotto cosi marchiato, il trasferimento autonomo del marchio non
potrà dar luogo ad inconvenienti di sorta.
D'altronde è prevista ed è valida la registrazione di un marchio
il cui uso si prospetta solo come futuro ed eventuale.
Ex art. 22 legge sui marchi può infatti ottenere il brevetto chi
utilizza il marchio o si propone di utilizzarlo.
Né, certo, chi ottenga un brevetto per marchio è obbligato dav
vero ad utilizzarlo; l'uso entro un certo periodo di tempo (il trien
nio dalla concessione di cui all'art. 42 l.m.) è onere del titolare
se vuole evitare la decadenza dal marchio, non obbligo. Sembra dunque di potere concludere nel senso della piena licei
tà ed efficacia del trasferimento del marchio di cui si tratta, da
Rizzi a Wartal Etablissements.
Pur tuttavia, come si è accennato, risulta corretta la decisione
della corte d'appello che ha negato l'estromissione dal giudizio del cedente Rizzi ed ha dunque ritenuto questi e la Wartal come
legittimi contraddittori nel procedimento, condannandoli tra l'al
tro in solido al rimborso delle spese processuali. La Wartal doveva essere presente nel giudizio perché titolare
del marchio dal 5 dicembre 1980.
Ma presente poteva e doveva essere anche Rizzi in quanto la
Grunding in citazione non si era limitata a chiedere la dichiara
zione di nullità del marchio ma aveva chiesto anche la condanna
del convenuto (cioè Rizzi) al risarcimento del danno.
Domanda, quest'ultima, che poteva e doveva proporsi anche
nei confronti di Rizzi cui direttamente risaliva la responsabilità di avere chiesto ed ottenuto il rilascio di marchi in aperta viola
zione del diritto esclusivo della Grundig. Infondato risulta pure il terzo motivo di doglianza con il quale
i ricorrenti lamentano l'erroneità della decisione in punto nullità
dei marchi Grundig, sostenendo da un lato che, provata la preesi stenza di marchi altrui, essi avevano ormai adempiuto ad ogni onere loro incombente, spettando semmai alla Grundig dare la
prova che quei marchi antecedenti non erano più validi ed effica
ci quando il brevetto fu ottenuto; d'altro lato, che i prodotti cui
fanno riferimento questi marchi anteriori rientrano nella stessa
classe merceologica in cui sono compresi i prodotti marchiati dal
la Grundig col marchio Minerva.
Potrebbe in realtà dubitarsi della piena esattezza dell'afferma
zione dei giudici di merito circa l'ampiezza dell'onere posto a
chi impugna la validità di un marchio altrui ex art. 58 l.m.
La sentenza 4780/81 (id., Rep. 1981, voce cit., nn. 54, 61, 82)
riguarda una ipotesi parzialmente diversa: più logica, in linea ge
nerale, potrebbe sembrare la tesi che sposta a carico del titolare
del marchio la cui validità viene contestata l'onere di dare la pro va che quegli altri marchi la cui brevettazione precedente è stata
provata la controparte erano già decaduti quando il suo marchio
fu registrato. Ma non pare necessario affrontare funditus la questione in quan
to la decisione impugnata è sicuramente inattaccabile allorché af
ferma, con valutazione circa la reale confondibilità dei prodotti che è rimessa al giudice di merito, che i prodotti indicati nei bre
vetti antecedenti — validi o no che fossero ancora — erano di
genere diverso da quelli coperti da brevetto Minerva di cui è tito
lare ora la Grundig.
L'appartenenza o non dei prodotti confrontati ad una stessa
classe merceologica è infatti del tutto irrilevante, com'è giurispru
denza ormai costante ed opinione unanime della dottrina.
Ciò che conta, come si è detto, è la reale confondibilità dei
prodotti; ma questa è stata esclusa con giudizio non sindacabile
in questa sede di legittimità. Col quarto motivo, infine, si deduce violazione degli art. 15
e 42 l.m. nonché 2573 c.c.; secondo i ricorrenti, i giudici di meri
to avrebbero dovuto persuadersi dell'avvenuta decadenza per non
uso dalla prova documentale dell'avvenuta vendita a terzi, da parte
della Grundig, di tutte le attrezzature e degli stampi di pertinenza
della s.p.a Minerva, poi incorporata. Ma anche questo motivo è infondato perché la corte di merito
ha dato sostanzialmente per ammesso che la Grundig non abbia
proseguito la produzione dei beni fabbricati prima dalla s.p.a.
Minerva, ma ha respinto la tesi dell'avvenuta decadenza sulla prova
che negli anni in questione il marchio è stato ugualmente usato
continuandosi ad immettere sul mercato prodotti marchiati Mi
nerva rimasti in magazzino a seguito della incorporazione; prova
che la corte ha ritenuto raggiunta con una sua valutazione dei
fatti che è insindacabile in questa sede.
Risultando infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato.
Il Foro Italiano — 1988.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 3 dicembre
1987, n. 8978; Pres. Corda, Est. Cantillo, P.M. Lo Cascio
(conci, diff.); Min. finanze c. Dallari ed altri (Avv. Bonfanti,
Sperati). Cassa Comm. trib. centrale 18 ottobre 1980, n. 2199.
Tributi locali — Invim — Imponibile — Valore iniziale relativo
al precedente acquisto — Determinazione automatica in base
alle norme sulla definizione delle controversie tributarie — De
finizione avvenuta in relazione ad un valore determinato me
diante applicazione di coefficienti tabellari (L. 20 ottobre 1954
n. 1044, modificazioni al sistema di accertamento degli imponi bili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, art. 1;
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, istituzione dell'imposta comuna
le sull'incremento di valore degli immobili, art. 6; d.l. 5 no
vembre 1973 n. 660, norme per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria, art. 6; 1. 19 dicembre 1973 n.
823, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 novem
bre 1973 n. 660).
In tema di imponibile Invim, il principio secondo cui può essere
assunto come parametro iniziale relativo al precedente acquisto
anche il valore determinato in modo automatico in base alle
norme dettate per la definizione delle controversie tributarie
(d.l. 660/73, sul c.d. condono fiscale) si applica pure nei casi
in cui detta definizione sia avvenuta in relazione ad un valore
determinato mediante l'applicazione dei coefficienti tabellari pre visti dalla l. 1044/54. (1)
(1) La Cassazione, sulla scia della giurisprudenza prevalente, àncora
la propria decisione al principio in forza del quale, ai fini del calcolo
dell'incremento imponibile, per «valore iniziale» deve intendersi quello definitivamente accertato per il precedente acquisto (art. 6, 2° comma,
d.p.r. 643/72) anche a seguito dell'applicazione della normativa sul con
dono fiscale (art. 6 d.l. 660/73). Al riguardo, v. Cass. 8 luglio 1986, n. 4453, Foro it., Rep. 1986, voce
Tributi locati, n. 220; 15 marzo 1986, n. 1771, ibid., n. 201; Comm.
trib. centrale 10 aprile 1985, n. 3350, ibid., n. 209; 10 aprile 1985, n.
3360, id., Rep. 1985, voce cit., n. 214; Cass. 11 febbraio 1985, n. 1107,
ibid., n. 210; 15 gennaio 1985, n. 69, ibid., n. 209; Comm. trib. centrale
6 ottobre 1984, n. 8593, ibid., n. 212; 12 luglio 1984, n. 7359, id., Rep.
1984, voce cit., n. 284; Cass. 13 giugno 1984, n. 3531, ibid., n. 279; Comm. trib. centrale 30 novembre 1983, n. 4327, ibid., n. 281; 15 set
tembre 1983, n. 2377, ibid., n. 285; 12 luglio 1983, n. 1966, id., Rep.
1983, voce cit., n. 318; 21 novembre 1980, n. 3479, id., Rep. 1981, voce
cit., n. 254.
Peraltro, la conformità di tale scelta interpretativa al dettato costitu
zionale è verificata, con dichiarazione di manifesta infondatezza della re
lativa eccezione, da Comm. trib. I grado Biella 5 aprile 1978, id., Rep.
1979, voce cit., n. 216. In aperto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale richiamato,
v. Comm. trib. centrale 28 settembre 1984, id., Rep. 1985, vece cit., n.
221; 20 maggio 1983, n. 870, id., Rep. 1983, voce cit., n. 322; 10 feb
braio 1981, n. 547, id., Rep. 1981, voce cit., n. 249; 17 dicembre 1980, n. 3893, ibid., n. 251; 10 giugno 1980, n. 2059, ibid., n. 256; 11 gennaio
1980, n. 59, id., Rep. 1980, voce cit., n. 234; Comm. trib. I grado Ivrea
23 aprile 1977, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 250. La non necessarietà del riferimento al valore definito automaticamente
per condono, ove risulti congruo il diverso maggior valore denunciato
dal contribuente, viene sostenuta da Comm. trib. centrale 5 giugno 1985, n. 5518, id., Rep. 1985, voce cit., n. 215.
Più in particolare, per le ipotesi in cui la citata normativa sul condono
fiscale sia stata applicata con riferimento a valori determinati per mezzo
dei coefficienti tabellari di cui alla 1. 1044/54, v., nello stesso senso della
pronunzia in epigrafe, la isolata Comm. trib. centrale 28 maggio 1982, n. 2835, id., Rep. 1983, voce cit., n. 326.
Sul punto specifico prevalgono, quindi, le voci di segno contrario. Cfr.
Comm. trib. centrale 13 maggio 1984, n. 142, id., Rep. 1984, voce cit., n. 286; 7 luglio 1983, n. 1846, id., Rep. 1985, voce cit., n. 216; 11 dicem
bre 1981, n. 5287, id., Rep. 1982, voce cit., n. 202; Comm. trib. I grado Ivrea 23 marzo 1977, id., Rep. 1981, voce cit., n. 261.
Per i casi in cui occorre far riferimento al valore venale del bene al
momento del suo acquisto, in linea con quanto sostenuto nella sentenza
che si riporta ed in applicazione del 2° comma dell'art. 6 d.p.r. cit. (a tal proposito in motivazione è invece richiamato il 3° comma!), v. Comm.
trib. centrale 8 febbraio 1985, n. 1284, id., Rep. 1985, voce cit., n. 222.
In dottrina, i profili in discorso sono trattati da S. Capolupo, Invim:
il problema del valore iniziale definitivamente accertato, in Fisco, 1984,
2898; N. Rottino, Determinazione secondo legge ai fini dell'Invim sul
trasferimento successivo del valore iniziale di un immobile acquisito per
effetto di un titolo di provenienza in relazione al quale sia intervenuta
definizione del valore imponibile ai sensi del 1° comma dell'art. 6 d.l.
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2651 PARTE PRIMA 2652
Svolgimento del processo. — In relazione alla vendita della metà
di un fondo rustico loro pervenuto per successione da Giovanna
Dallari, deceduta nel febbraio 1972, Serafino Dallari e altri coe
redi dichiararono ai fini delPInvim un valore iniziale di lire
27.550.000, che venne ridotto dall'ufficio a lire 7.940.000 nel ri
lievo che questo era il valore definito dai contribuenti ai fini del
l'imposta di successione, avvalendosi delle disposizioni di cui al
l'art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito nella 1. 19 dicem
bre 1973 n. 823, cioè del c.d. condono tributario.
L'operato dell'ufficio, disatteso dalla commissione tributaria
di primo grado, venne condiviso da quella di secondo grado, men
tre la Commissione tributaria centrale, con la decisione denunzia
ta del 18 ottobre 1980, ha ritenuto illegittimo l'accertamento.
Premesso che il valore degli immobili ceduti in successione era
stato determinato con i coefficienti tabellari di cui alla 1. 20 otto
bre 1954 n.1044, e la definizione dell'imponibile in base alla nor
mativa del condono era avvenuta elevando del 20% detto valore,
la commissione ha osservato che l'art. 6 d.p.r. n. 643 del 1972,
istitutivo dell'imposta, nell'assumere quale valore iniziale quello
dichiarato o accertato per il precedente acquisto si riferisce ad
una definizione avvenuta in modo normale e muovendo da dati
reali. Nella specie, invece, non solo il valore era stato definito
per condono, ma questo era stato applicato su un valore determi
nato con criteri automatici tabellari la cui rilevanza ai fini del
PInvim risulta esclusa dalla stessa legge (art. 6 cit.). Pertanto,
ha concluso la commissione, il valore accertato sicuramente non
era aderente alla realtà, con la conseguenza che la decisione della
commissione di secondo grado andava annullata, con rinvio allo
stesso giudice per il nuovo giudizio di valutazione.
Avverso la decisione, l'amministrazione ha proposto ricorso in
base ad unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso, de
nunziando la violazione degli art. 6 e 19 d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 643 (legge Invim), e dell'art. 6 d.l. 5 novembre 1973 n. 660,
convertito nella 1. 19 dicembre 1973 n. 823, l'amministrazione
sostiene che erroneamente la decisione impugnata ha fatto riferi
mento al 3° comma della prima di dette norme, riguardante l'i
potesi in cui il valore iniziale sia stato accertato con i criteri ta
bellari vigenti in passato, laddove, nella specie, da un lato questi
criteri erano stati prescelti dai contribuenti, i quali avrebbero do
vuto denunciare il valore venale dell'immobile ceduto in succes
sione; dall'altro, a quella valutazione di parte si era sovrapposta
la definizione per condono, dunque un valore «definitivamente
accertato» ottenuto con parametri diversi e perciò vincolante ai
fini dell'Invim. La censura è fondata. È vero che l'art. 6, 3° comma, d.p.r.
n. 643 del 1972, nell'ipotesi di alienazione di terreni che, in occa
sione della tassazione del precedente acquisto con l'imposta di
registro o di successione, siano stati valutati con i coefficienti
automatici previsti dalle 1. 20 ottobre 1954 n. 1044 e 27 maggio
1959 n. 355, espressamente esclude che tale valore possa essere
assunto come parametro iniziale di commisurazione della plusva
lenza colpita dall'Invim, il quale perciò deve essere determinato
ex novo.
Sennonché, come risulta dalla decisione impugnata, il valore
del terreno in questione — pervenuto per successione agli attuali
alienanti — fu bensì calcolato da costoro, in sede di denunzia
ai fini del tributo successorio, secondo i coefficienti tabellari sud
detti, ma poi, essendo ancora consentito l'accertamento da parte
dell'ufficio, il valore medesimo fu definito mediante condono,
con l'applicazione della maggiorazione del 20%.
Pertanto, si è fuori dall'ambito della disposizione di cui al 3°
comma dell'art. 6 cit., che, avendo carattere eccezionale, non è
suscettibile di applicazione in via analogica. Né è possibile ipotiz
zarne l'operatività nelle fattispecie in esame mediante interpreta
zione estensiva, trattandosi di situazioni affatto diverse da quella
prevista dalla norma, sia perché con la domanda di condono per
de rilievo l'automatismo della stima, la quale viene assunta dallo
stesso contribuente come fondamento per la definizione del valo
re, e sia perché, una volta che questo sia stato definito, il titolo
660, convertito nella I. n. 823 del 1973, in Riv. legisl. fise., 1984, 6; F. Maschio, Invim - Valore iniziale - Definizione dell'imposta sul prece dente trasferimento in base a condono fiscale - Determinazione in base
a quale valore: a quello accertato o a quello definito?, id., 1980, 2049; G. Stefani, Circa il valore iniziale «definitivamente accertato» per il cal
colo dell'Invim, in Bollettino trib., 1981, 1409.
Il Foro Italiano — 1988.
cui occorre far riferimento è la definizione per condono e non
più la stima iniziale, ormai caducata.
Non applicandosi la disposizione suddetta, l'unica questione
che residua nella presente controversia è se, agli effetti del para
metro iniziale della plusvalenza, possa intendersi come valore «de
finitivamente accertato», ex art. 6, 2° comma, d.p.r. 643 del 1972,
quello determinato mediante condono. E sul punto l'indirizzo di
questa corte si è ormai consolidato nel senso che la norma, nel
disporre che il valore iniziale dell'immobile, al fine dell'indivi
duazione dell'incremento imponibile, è quello dichiarato o accer
tato per il precedente acquisto, si riferisce al valore accertato in
modo definitivo in tale sede, indipendentemente dal modo del
l'accertamento e, quindi, per effetto sia di inutile scadenza dei
termini del ricorso contro l'avviso di accertamento di maggior
valore, sia di concordato, sia di decisione non più impugnabile
delle competenti commissioni tributarie, sia, infine, di determina
zione automatica conseguente all'applicazione di norme dettate
per agevolare la definizione delle controversie tributarie (v., fra
l'altre, sent. n. 1107 del 1985, Foro it., Rep. 1985, voce Tributi
locali, n. 210; n. 3531 del 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 279). Pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio
alla stessa Commissione tributaria centrale, la quale procederà
a nuovo esame della controversia attenendosi al seguente princi
pio di diritto: «Il principio secondo cui, al fine dell'individuazio ne dell'incremento imponibile con l'Invim, deve essere assunto
come parametro iniziale relativo al precedente acquisto, agli ef
fetti dell'art. 6, 2° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, anche
il valore determinato in modo automatico in base a norme detta
te per la definizione delle controversie tributarie (condono fisca
le), si applica pure nelle ipotesi in cui tale definizione sia avvenu
ta in relazione ad un valore determinato con i coefficienti auto
matici di cui alla 1. 20 ottobre 1954 n. 1044, non essendo questa
fattispecie riconducibile nella previsione di cui al 3° comma dello
stesso art. 6 d.p.r. n. 643 del 1972».
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 novem
bre 1987, n. 8512; Pres. Bologna, Est. Favara, P.M. Grossi
(conci, conf.); Soc. Saras (Avv. M. Nigro, Nicoletti) c. Min.
finanze (Avv. dello Stato D'Amato); Min. finanze e. Soc. Sa
ras e Soc. Agip (Avv. Dorè). Conferma App. Cagliari 10 apri
le 1984.
Dogana — Tassa portuale di sbarco e imbarco — Natura giuridi
ca — Riscossione — Ingiunzione di pagamento — Termine per
proporre opposizione — Normativa applicabile (L. 9 febbraio
1963 n. 82, revisione delle tasse e dei diritti marittimi, art. 33-42;
d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, approvazione del testo unico del
le disposizioni legislative in materia doganale, art. 82; d.l. 28
febbraio 1974 n. 47, istituzione di una tassa di sbarco e imbar
co sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima,
art. 2; 1. 16 aprile 1974 n. 117, conversione in legge, con modi
ficazioni, del d.l. 28 febbraio 1974 n. 47; 1. 5 maggio 1976
n. 355, estensione alle aziende dei mezzi meccanici e magazzini
portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina
di alcuni benefici previsti per gli enti portuali, art. 1).
Dogana — Tassa portuale di sbarco e imbarco — Riscossione
— Ingiunzione di pagamento — Termine per proporre opposi-'
zione — Carattere perentorio (D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43,
art. 82). Tributi in genere — Dogana — Tassa portuale di sbarco e imbar
co — Azione preventiva di accertamento negativo — Opposi
zione all'ingiunzione di pagamento — Carenza d'interesse —
Improponibilità (Cod. proc. civ., art. 100; d.p.r. 23 gennaio
1973 n. 43, art. 82). Dogana
— Diritti doganali — Riscossione — Ingiunzione di pa
gamento — Opposizione — Termine — Questioni manifesta
mente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 23, 24; d.p.r.
23 gennaio 1973 n. 43, art. 82).
Porti, spiagge, fari — Tassa portuale di sbarco e imbarco — Porti
in cui non opera un'azienda dei mezzi meccanici — Applicabi
lità — Esclusione (L. 9 ottobre 1967 n. 961, istituzione delle
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