Post on 12-Jan-2017
transcript
Parere 21 settembre 1878, adottato. —Ric. Segretario comunale di Scaletta ZangleaSource: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1879), pp.5/6-7/8Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23086437 .
Accessed: 17/06/2014 19:06
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.77.110 on Tue, 17 Jun 2014 19:06:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Regolamento, l'offerta di aumento o di ribasso deve
essere presentata all'uffìzio in cui si è proceduto allo
incanto, ed accompagnata dai documenti e dal deposito
prescritto dall'avviso d'asta, e l'uffìzio deve spedire
all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora
in cui venne presentata l'offerta;
Che, nel caso in esame, ritenendo anche senza riserva
tutto ciò che testualmente si dichiara nel verbale di
aggiudicazione, non consta che l'offerta del ribasso del
vigesimo sia stata fatta prima della scadenza dei fatali
nella conformità prescritta dal precitato articolo del
Regolamento; Che in effetto il verbale si limita ad attestare delle
dichiarazioni del sindaco, non contraddette dal Ber
nardo Catalano, secondo le quali, alle 12 meridiane, lo
stesso sindaco gli avrebbe detto che il Francesco Piazza
prima dell'ora fatale gli aveva significato anche in
casa l'offerta di ribasso : dichiarazioni queste che non
possono tener luogo della formale offerta e del con
temporaneo deposito che, a termini del detto articolo
del Regolamento, debbono effettuarsi prima della sca
denza dei fatali; cosicché rimane accertato dallo stesse
verbale che scoccarono le 12 senza che il Francesco
Piazza abbia presentata la dichiarazioue della Giunta
Comunale constatante che egli fece l'offerta del ribasso
del vigesimo, o che abbia altramente dimostrato di avere
accompagnata l'offerta dal prescritto deposito della cau
zione, unico mezzo legale per togliere ogni effetto al
l'aggiudicazione del Catalano;
Che, trattandosi di una prescrizione di termini, che,
coli'interesse delle pubbliche amministrazioni, riflette
quello dei terzi, è viemaggiormente necessaria la più
rigorosa osservanza; cosicché si deve dire che l'impu
gnato decreto del sotto-prefetto di Termini è stato con
forme alla legge.
E per questi motivi avvisa che il ricorso del Con
siglio comunale di Lercara Friddi non meriti di essere
accolto.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 17 luglio 1878, adottato — Ric. Giunta muni
cipale di Adria.
l'elisione — Medici condotti — Vedove — Ginnla
municipale (Statuto arciducale 31 dicembre 1858).
La concessione di pensioni in via graziosa non può
mai essere efficacemente fatta dalla sola Giunta
municipale neppure trattandosi di vedove di medici
condotti nelle Provincie venete in base allo Statuto
arciducale 31 dicembre 1858.
Il Consiglio, ecc. — Considerando che per lo Statuto
arciducale del 31 dicembre 1858 i medici-chirurghi ave
vano diritto a pensione sul fondo di pensioni comune
a tutto il territorio amministrativo ; ma l'art. 21 dichia
rava che non era tolto alle legali rappresentanze di
-porre ad esclusivo carico dei rispettivi Comuni in fa
vore dei propri esercenti sanitari quelle provvidenze
di grazie delle quali si fossero resi meritevoli per lunghi
e zelanti servizi prestati prima della attivazione dello
Statuto ed in concorso di circostanze affatto speciali;
Che, anche ammesso che le concessioni delle pensioni
fatte dal Consiglio comunale di Adria al Marangoni ed
all'Oriani rientrassero nelle facoltà date ai Comuni dalla
accennata disposizione, lo estenderle anche alle vedove
avrebbe sempre il carattere di una concessione che
non potrebbe esser fatta che dal Consiglio comunale,
e non mai dalla sola Giunta municipale; Che pertanto, mentre è conforme alla legge il decreto
della Deputazione provinciale 8 novembre 1877, che ha
ricusato di approvare la deliberazione della Giunta 12 ot
tobre 1877, deve ritenersi nullo il decreto 19 aprile Che
in condizioni eguali approvò la deliberazione della stessa
Giunta 9 giugno 1877; Per questi motivi, è di parere che debba respingersi
il ricorso della Giunta di Adria.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Segretario
comunale di Scaletta Zanglea.
Impiegati comunali — Gratificazioni — Spese d'uti
lità pubblica (Leg. 14 giugno 1874, art. 2).
La gratificazione concessa dal Municipio ad un suo
impiegato deve considerarsi quale spesa facolta
tiva, che può essere decretata dal Consiglio comu
nale, a termini dell'articolo 2 della legge 14 giu
gno 1874. (1) Non può revocarsi in dubbio Vutilità della gratifica
zione concessa da un Comune ai suoi impiegati per l'andamento del pubblico servizio. (2)
Quindi non potrebbe il prefetto negare alla gratifi cazione il carattere di unu spesa avente per oggetto l'utilità pubblica, e sarebbe da revocarsi il suo de
creto di annullamento della relativa deliberazione
comunale. (3)
Il Consiglio, ecc. — Ha considerato :
Che la gratificazione concessa dai Municipi ai suoi
(1-3) Il Consiglio di Stato aveva già stabilito in proposito, col pa rere 16 ottobre 1875, ric. Comune di Galluccio, che :
« Spettando ai Consigli comunali di deliberare in ordine agli stipendi, alle indennità ed ai salari degl'impiegati del Comune, non vi è dubbio che i Consigli medesimi possono rimeritare gli impiegati con qualche gratificazione, quando lo facciano nell'interesse del servizio, cioè per animarli al lavoro.
« Una gratificazione ordinaria accordata dal Consiglio comunale agli impiegati deve piuttosto considerarsi come un aumento di stipendio, col vantaggio in confronto di questo che, essendone la concessione subordinata all'attività e zelo dimostrati dagli impiegati, questi restano
maggiormente impegnati all'adempimento dei loro doveri. « Quindi non si potrebbe dire che il Consiglio comunale, concedendo
una gratificazione ai suoi impiegati nell'interesse del servizio, non abbia determinato su di un affare di tutta sua competenza, e che la deliberazione relativa sia contraria all'art. 2 della legge 14 giugno 1874, poiché la spesa in parola ha evidentemente per oggetto il miglior ser vizio dell'amministrazione, tanto più quando non risulti che il Comune ecceda colla sovraimposta il cinque per cento del tributo erariale, per cui sia applicabile l'articolo 3 della legge medesima ».
Vedi pure i pareri 15 marzo 1876, ric. Comune di S. Giovanni a Te
duccio, e parere 25 agosto 1876, ric. Comune di S. Biagio di Calalta
[Man. amm., 1876, pag. 167 e 330).
This content downloaded from 185.44.77.110 on Tue, 17 Jun 2014 19:06:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
impiegati riveste indubbiamente il carattere di una spesa
facoltativa; Che, ove la spesa facoltativa abbia per iscopo l'in
teresse del pubblico servizio, rientra nella competenza
del Consiglio comunale il decretarla, a termini dell'ar
ticolo 2 della legge 14 giugno 1874;
Che non può revocarsi in dubbio l'utilità della gra
tificazione per l'andamento del pubblico servizio, come
quella che costituisce un potente incentivo a ben me
ritare con un indefesso lavoro ed una irreprensibile
condotta, e riesce talvolta a risparmiare la maggiore
spesa di nuovi impiegati; Che quindi, nel niegare alla gratificazione il carattere
di una spesa avente per oggetto l'utilità pubblica, il
prefetto di Messina ha posto un'erronea base al suo
decreto d'annullamento ;
Che, senza indagare se il Consiglio comunale di Sca
letta Zanglea abbia inteso con quella deliberazione di
legalizzare il precedente operato della Giunta, stato
eliminato dal Consiglio di prefettura nell'esame dei conti
consuntivi dell'esercizio 1875, basterà l'avvertire che
il motivo dell'esclusione fu fatto unicamente consistere
nel difetto di competenza per parte della Giunta di
decretare aumenti di stipendi e gratificazioni, come
appare dal relativo decreto in data del 13 luglio 1877,
mentre la gratificazione di che si tratta è stata rego
larmente deliberata dal Consiglio comunale.
Per questi motivi, e per quelle maggiori considera
zioni che determinarono il parere del 16 ottobre 1875,
stato ricordato nella detta relazione ministeriale,
Avvisa che, accolto il ricorso di Sante De Luca, se
gretario comunale di Scaletta Zanglea, sia da revo
carsi il decreto del prefetto di Messina in data del
30 aprile 1878.
CONSIGLIO DI STATO. Parere 21 settembre 1878, adottato. — Ric. Giunta
ir) unale di Realmonte.
Lavori comunali ili economia — Amministratori —
Responsabilità (Leg. com. e prov., art. 128; Leg.
14 giugno 1874, art. 4).
È da ritenersi viziata di nullità la deliberazione del
Consiglio comunale con la quale dispose il pagamento
di alcuni lavori, ordinati in economia dalla Giunta
municipale, per una somma eccedente le lire 500.
È quindi regolare il decreto del prefetto che annulla
tale deliberazione, dichiarando responsabili in pro
prio della maggiore spesa gli amministratori che
l'avevano ordinata.
Non giustifica il Municipio la circostanza addotta
della urgenza dei lavori, che non diede tempo di
chiedere al prefetto la facoltà di farli in economia,
nè quella della ignoranza delle prescrizioni del
l'articolo 128 della legge comunale.
Non vale neppure a giustificare il Municipio la cir
costanza che il fondo stanziato in bilancio pei detti
lavori era inferiore a lire 500, e che, se si sorpassò
néll'esecuzione tale cifra, ciò dipese dalle prescri
zioni del Genio civile della Provincia.
Verificandosi tal caso, occorreva altra deliberazione,
a termini dell'art. 4 della legge 14 giugno 1874.
Il Consiglio, ecc. — Ha considerato :
Che, secondo il preciso disposto dell'articolo 128 della
legge comunale e provinciale, le alienazioni, locazioni,
e gli appalti di cose od opere, il cui valore comples
sivo superi le lire 500, debbono farsi all'asta pubblica,
a meno che si ottenga dal prefetto la permissione di
farle a licitazione o trattativa privata;
Che, ammesso pure che il Municipio di Realmonte
avesse la fiducia di eseguire i lavori necessari alla co
struzione dell'abbeveratoio colla somma di lire 473 stata
deliberata in adunanza del 17 maggio 1877, era suo stretto
dovere di uniformarsi alla legge, non appena pel fattogli
divieto di appoggiarlo alle fabbriche del ponte ebbe oc
casione di persuadersi che quella somma era insuffi
ciente allo scopo;
Che, di fronte alla presunzione che pel sopravvenuto
ostacolo la detta spesa venisse ad oltrepassare le lire 500,
era regolare che lo stesso Municipio prendesse altra de
liberazione, a termini dell'articolo 4 della legge 14 giu
gno 1874, e che questa deliberazione fosse accompa
gnata dal progetto e da una relazione di perizia, nella
quale venisse indicato l'ammontare della spesa, come
rettamente avvertiva il Ministero dell' interno nella
detta sua relazione;
Che, qualora, non ostante la maggiore spesa, avesse
avuto ragioni di convenienza per eseguire ì lavori ad
economia, non poteva darvi mano senza la previa per
missione del prefetto, a termini del detto articolo 128
della legge comunale e provinciale;
Che quindi, essendo stato illegale ed arbitrario il pro
cedere del Municipio nella detta costruzione, è forza
riconoscere che la deliberazione colla quale esso or
dinò il pagamento dell'occorsa spesa andava soggetta
ad annullamento; cosicché l'impugnato decreto prefet
tizio è conforme alla legge; Che non ha fondamento la circostanza dell'urgenza
addotta a sostegno del ricorso, in quanto che la pre
scritta autorizzazione del prefetto non è uno di quegli
incombenti che richiedano un notevole spazio di tempo;
come non è ammissibile, e tanto meno seria per un Mu
nicipio, la considerazione che si riferisce alla pretesa
ignoranza della legge comunale e provinciale. E per questi motivi opina che il ricorso della Giunta
comunale di Realmonte debba essere respinto.
CORTE DEI CONTI. Sezioni unite — Udienza 22 febbraio 1878, Pres. Caccia,
Est. Pasini — Ric. Geloso Peralta (Avv. Muratori).
Indennità — Omessa «lontanila — Morte dell' impie
gato dopo il collocamento a riposo — Vedova —
Eredi.
L'indennità non liquidata ne chiesta dall'impiegato
This content downloaded from 185.44.77.110 on Tue, 17 Jun 2014 19:06:00 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions