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sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso, Est. Pozzi; Coluzzi (Avv. Jaricci) c. UslLT3 (Avv. Napoli) ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 293/294-295/296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183190 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
L'Usi. 5 dà atto dell'esistenza della deliberazione c.r. n. 1558
{rectius n. 1559) del 30 settembre 1987, senza analizzare mini
mamente il contenuto della stessa né, tantomeno, l'elencazione
delle strutture oggetto della convenzione tra regione e università
contenuta nell'allegato B.
Ciò posto, dà atto della «disponibilità» dell'università a con
venzionare l'unità operativa di S. Secondo e manifesta la pro
pria «piena disponibilità». In sostanza, l'amministrazione ha agito come se la conven
zione tra università e unità sanitaria locale fosse un contratto
rimesso alla disponibilità delle parti, ed idoneo a perfezionarsi con l'incontro della volontà delle stesse.
Ha ignorato non solo che la propria capacità di agire in pro
posito è limitata come visto in rapporto al primo motivo, ma
anche che la legge limita la capacità contrattuale della stessa
università per quanto riguarda l'individuazione delle strutture
e delle unità operative, all'atto della convenzione stipulata in
sede regionale, che rappresenta per questo aspetto norma di auto
limitazione che la stessa università si impone a mezzo dello stru
mento convenzionale.
Deve inoltre condividersi anche la terza doglianza qui pro
spettata. All'atto della stipulazione della convenzione regionale l'uni
versità di Parma avrebbe inteso consentire l'inserimento di per sonale universitario in un più ampio numero di strutture assi
stenziali. Tale scopo, perseguito da uno dei contraenti, non si è tradot
to in quella comune intenzione delle parti» (art. 1362 c.c.) che
rappresenta il «voluto» dell'atto convenzionale, poiché su di es
so non si è formato l'incrocio con la volontà della regione Emilia
Romagna né, quindi, l'accordo quale obiettivazione del recipro co consenso. Esso è, invece, rimasto quale dichiarazione di in
tenti di uno solo dei contraenti, l'università appunto, che ha
provveduto a redigere in tal senso una apposita nota unilaterale
a verbale, in calce all'accordo.
Ciò che conferma, semmai potessero sorgere dubbi in propo
sito, che, al di fuori delle ipotesi espressamente contenute negli
allegati che formano parte integrante della convenzione, non
si è formato alcun consenso contrattuale delle autorità deputate
per legge ad individuare le strutture convenzionate.
Il provvedimento impugnato, esulando dall'ambito delle com
petenze e delle attribuzioni riconosciute dalla legge alle unità
sanitarie locali, persegue l'effetto di sostituire la volontà della
Usi n. 5 alla volontà per legge demandata alla regione, allo
scopo di superare e violare le norme con cui regione e università
si sono convenzionalmente autovincolate.
È inoltre fondato pure il quarto motivo di ricorso.
Il prof. Dell'Anna, come risulta dal testo della deliberazione, riveste presso l'ordinamento universitario la qualifica di profes sore associato.
Ai sensi dell'art. 102, 4° comma, d.p.r. 382/80 il professore associato è equiparato alla posizione intermedia di aiuto del per sonale medico del servizio sanitario nazionale.
L'equiparazione posta in essere dalla Usi n. 5 viola anche
le norme poste dalla convenzione regione-università per discipli nare casi particolari.
Per esse, infatti, l'affidamento delle funzioni primariali è am
messo nei confronti di professori di seconda fascia, gli associati
(art. d.p.r. 382/80), solo qualora questi ultimi già le svolgessero
per rapporti convenzionali instaurati dagli ex enti ospedalieri
(ipotesi che non ricorre nel caso in esame) o, comunque, a pri mari che avessero ricevuto la nomina a professore universitario
entro la data di stipulazione della convenzione regione-università
(28 agosto 1986). Nel caso di specie, né il prof. Dell'Anna svolgeva funzioni
primariali antecedentemente al 1° gennaio 1980, né al 28 agosto 1986 già era stato nominato professore universitario.
Il quinto motivo può ritenersi assorbito per la sua palese in
terdipendenza rispetto agli altri esaminati e accolti. Resta da
esaminare il sesto ed ultimo motivo, anch'esso condivisibile.
Benedetto Dell'Anna dapprima è divenuto professore univer
sitario associato di patologia chirurgia e successivamente lo stesso
ha vinto il concorso pubblico per titolo ed esami, bandito dalla
Usi n. 5 «Bassa Ovest» di Fidenza per la copertura del posto
di primario di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di San Secondo Parmense. A seguito di tali eventi il prof. Del
l'Anna, collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 11
Il Foro Italiano — 1991.
luglio 1980 n. 382, da parte dell'università degli studi di Parma, ha preso possesso del suo posto di primario della divisione di
chirurgia generale del presidio ospedaliero di San Secondo
Parmense.
Ai sensi dell'art. 65, 1° comma, t.u. imp. civ. st., richiamato
dall'art. 27, 1° comma, d.p.r. 761/79, gli impieghi pubblici non
sono cumulatoli e l'assunzione di un secondo impiego compor
ta, ai sensi dell'art. 65, 3° comma, t.u., imp. civ. st. l'automa
tica cessazione dal primo.
Dunque, il Dell'Anna avrebbe dovuto essere dichiarato deca
duto dall'impiego universitario ad opera del rettore, mentre in
debitamente ha goduto per ben più di un anno di un'aspettativa
(ex art. 14 d.p.r. 382/80) che avrebbe dovuto coprire solo la
durata del periodo di prova nel nuovo impiego primariale. Se da un lato quindi l'Usi di Fidenza e università di Parma
hanno agito in modo del tutto irregolare per finalità che non
sono certamente quelle perseguite dalla legge, dall'altro l'omis
sione di una pur doverosa pronuncia di decadenza da parte del
l'università di Parma potrebbe evidenziarsi con estremi di pena le rilevanza per cui, a cura della segreteria, copia della presente sentenza sarà inoltrata alla procura della repubblica presso il
Tribunale civile e penale di Parma, corredata da copia del ri
corso introduttivo e degli atti di parte nonché da copia dei do
cumenti prodotti dalla ricorrente (in copia conforme). I due ricorsi vanno dunque accolti (non ostandovi le decisioni
cautelari del Consiglio di Stato, che non si è pronunciato sul
fumus), annullandosi per quanto di ragione gli atti impugnati.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso,
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso,
Est. Pozzi; Coluzzi (Avv. Jaricci) c. Usi LT3 (Avv. Napoli) ed altri.
Sanitario — Medico ospedaliero — Concorso pubblico — Vali
dità della graduatoria — Bando di nuovo concorso — Illegit timità (L. 20 maggio 1985 n. 207, disciplina transitoria per
l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del per sonale non di ruolo delle unità sanitarie locali, art. 9).
È illegittimo e va annullato il provvedimento con cui la Usi
bandisce nuovo concorso pubblico per un posto di assistente
di cardiologia in pendenza del periodo di validità della gra duatoria del precedente concorso, ai sensi dell'art. 9, 15° com
ma, l. 20 maggio 1985 n. 207. (1)
(1) In termini, per l'illegittimità del bando di nuovo concorso per la copertura di posti di nuova istituzione in presenza di graduatoria utilizzabile ex art. 9 1. 207/85, Tar Lombardia, sez. I, 25 febbraio 1988, n. 134, Foro it., Rep. 1988, voce Sanitario, n. 239.
L'utilizzabilità delle graduatorie di precedenti concorsi pubblici per la copertura di posti resisi successivamente vacanti con i concorrenti
risultati idonei, entro il termine di validità stabilito dalle fonti normati
ve primarie o secondarie regolanti l'accesso in ruolo nei vari enti pub
blici, è considerata ricompresa fra le potestà discrezionali della pubbli ca amministrazione, in assenza di diverse disposizioni specifiche (che, ad esempio, impongano la precedenza dei trasferimenti interni, art. 10
1. 207/85) (Tar Puglia, sez. Lecce, 24 novembre 1988, n. 632, id., Rep.
1989, voce Concorso a pubblico impiego, n. 138; Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 1984, n. 677, id., Rep. 1984, voce Sanitario, n. 119), men
tre è ritenuta vincolante solo per gli enti pubblici economici che si siano
liberamente obbligati (come «promessa al pubblico»: Cass. 19 gennaio
1985, n. 171, id., 1985, 1, 2026) ad assunzioni mediante concorso (Cass. 7 aprile 1987, n. 3397, id., 1987, I, 2062); tuttavia, la recente evoluzio
ne legislativa (che ha portato all'emanazione di disposizioni generali
sull'obbligatoria utilizzazione delle graduatorie dei concorsi già espleta
ti, fino agli ultimi tre anni, per la copertura delle vacanze di organico successivamente determinatesi: v. art. 5 d.p.r. 1° febbraio 1986 n. 13) ha indotto la stessa giurisprudenza amministrativa a ritenere emergente
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295 PARTE TERZA 296
Fatto. — Premettono i ricorrenti che con provvedimento del
presidente del comitato di gestione della Usi LT3 veniva indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di assisten
ti medici — area funzionale di medicina — a tempo pieno: essi
si classificavano, nella graduatoria di merito, rispettivamente al 29° e al 30° posto degli idonei.
Senonché, pur non essendo ancora esaurito il periodo di vali
dità della graduatoria — nella quale i ricorrenti occupano, i
primi due posti utili per la nomina in qualità di idonei (detta graduatoria, approvata in data 23 dicembre 1986, è utilizzabile
fino al 23 dicembre 1989) — ed essendosi, nel contempo, reso
disponibile un ulteriore posto di assistente medico, l'ammini
strazione, anziché provvedere alla copertura di detto posto me
diante utilizzo della graduatoria tuttora valida — cosi come,
peraltro, accaduto in occasione della copertura di tutti gli altri
posti resisi vacanti nel precedente periodo di validità della gra duatoria stessa — ha, in data 20 marzo 1989, indetto un ulte
riore concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di detto posto. Avverso tale indizione essi deducono i seguenti vizi di illegittimità: (omissis)
Diritto. — (Omissis). Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione
di difetto di legittimazione (rectius interesse) dei ricorrenti, i
quali, trovandosi agli ultimi posti della graduatoria degli ido
nei, non ricaverebbero alcuna utilità da un annullamento, che
andrebbe comunque a beneficio di uno degli altri quattro me
glio collocati prima di loro (dal 25° al 28°). Al riguardo, occorre ricordare il costante insegnamento (v.
Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1988, n. 252, Foro it., Rep. 1988, voce Giustizia amministrativa, n. 410), secondo cui l'interesse
all'impugnativa ed alla decisione (non essendo contestato quello
sostanziale) sussiste non soltanto in relazione all'efficacia diret
ta del provvedimento impugnato e a quella scaturente, in con
nessione, dall'annullamento giurisdizionale, ma deve ritenersi
sussistente quando la sentenza richiesta sia comunque idonea
a far conseguire il soddisfacimento dell'interesse sostanziale in
relazione ad un'ulteriore attività amministrativa.
Una tale idoneità nella specie sussiste, poiché non v'è dubbio
che dalla necessità dell'utilizzazione della graduatoria in corso
possa (in ciò l'idoneità satisfattiva) derivare vantaggio ad alme
no uno dei ricorrenti, in relazione alla circostanza che gli altri
idonei possano rinunciare alla nomina, essendo stati nel frat
tempo assunti da altre amministrazioni, come peraltro dagli stessi
ricorrenti puntualmente sostenuto.
A nulla rileva la generica ed indimostrata contestazione della
difesa della Usi, in merito alla circostanza che i meglio collocati
in graduatoria siano già dipendenti di altre amministrazioni, con
conseguente sussistenza solo in capo ad essi dell'interesse ad
impugnare il provvedimento in questione. Si tratta di circostanza che appunto si sarebbe dovuta dimo
strare in concreto attraverso la sua procedimentalizzazione con
apposito interpello degli interessati e sollecitata appunto con la
pretesa di natura strumentale e non immediatamente satisfatto
ria, dedotta con il presente ricorso.
Anche l'interesse ad impugnare il concorso sussiste, sotto il
profilo dell'area funzionale, identica a quella per il quale fu
bandita la precedente procedura, di cui all'invocata graduatoria
(area funzionale di medicina). Al riguardo va precisato, insieme alla leale e chiara memoria
dei ricorrenti, che la delibera di indizione del concorso non è
la n. 3141, come erroneamente indicato nella parte introduttiva
del ricorso (indicazione non vincolante in una lettura sistematica
«il principio per cui il ricorso alle graduatorie dei concorsi anche pre gressi rappresenta la soluzione normale da adottare nel caso di vacanza dei posti in organico e il ricorso ad un nuovo concorso deve essere motivato» (Tar Lazio, sez. II, 30 ottobre 1987, n. 1736, id., Rep. 1988, voce Concorso a pubblico impiego, n. 86).
Per riferimenti generali sull'assunzione per concorso nel pubblico im
piego, Cons. Stato, ad. plen., 21 ottobre 1989, n. 13, id., 1990, III, 153, con nota di richiami; sulla copertura dei posti nelle unità sanitarie
locali secondo la 1. 207/85, Tar Lombardia, sez. Brescia, 5 giugno 1989, n. 615 e Tar Calabria, sez. Catanzaro, 10 marzo 1989, n. 291, ibid., 234, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1991.
dell'atto) ma la n. 3132, di cui fa appunto esplicitamente ed
inequivocabilmente parola il bando di concorso impugnato e
depositato in atti dai ricorrenti.
Altresì priva di pregio è l'eccezione di irrecivibilità del ricor so, fondata su affermazioni generiche ed indimostrate dell'am
ministrazione, la quale neppure si sforza di indicare il dies a
quo del termine decadenziale per l'impugnativa. Nel merito, il ricorso, è pienamente fondato alla luce della
chiara e tassativa disposizione di cui all'art. 9, 15° comma, 1.
207/85, secondo il quale le graduatorie relative ai concorsi ef
fettuati in applicazione della presente legge rimangono valide
per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato
di gestione. Tali graduatorie, a tenore della stessa norma, sono
utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno va
canti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle sin
gole vacanze.
La dizione della norma non lascia spazio, nella sua formula
zione all'indicativo, a presunte facoltà dell'amministrazione di
ricorrere a tale forma di reclutamento del personale, peraltro
sempre rispondente al canone costituzionale del concorso.
La ratio della stessa 1. 207/85 è, infatti, ispirata, nel caso
che qui interessa, non già ad una sanatoria di situazioni preca
rie, ma solo alla più rapida instaurazione di nuove situazioni
in via transitoria.
Tale ragione di maggiore snellimento e celerità delle procedu
re d'assunzione si pone in perfetta incongruità con l'inequivoco
significato delle espressioni normative in merito alla permanen te validità delle graduatorie letta in connessione con la globali
tà, senza distinzione alcuna, dei posti da ricoprire.
Va, al riguardo, precisato infatti, insieme alla difesa dei ri
correnti, che la possibilità di cui all'art. 6, 20° comma, 1. 41/86
(legge finanziaria) va riferita alle assunzioni in deroga (di cui al 17° comma dello stesso articolo) e non alla utilizzazione in
via normale e non derogatoria delle graduatorie, la cui discipli na resta, pertanto, quella dettata in via generale dall'art. 9, 15°
comma, 1. 207/85, le cui disposizioni sono state prorogate dalle
successive disposizioni indicate nell'unico motivo di ricorso.
Questo va, pertanto, accolto.
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