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PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA || sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso,...

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sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso, Est. Pozzi; Coluzzi (Avv. Jaricci) c. Usl LT3 (Avv. Napoli) ed altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991), pp. 293/294-295/296 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183190 . Accessed: 25/06/2014 00:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.36 on Wed, 25 Jun 2014 00:52:06 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso, Est. Pozzi; Coluzzi (Avv. Jaricci) c. UslLT3 (Avv. Napoli) ed altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1991),pp. 293/294-295/296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183190 .

Accessed: 25/06/2014 00:52

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

L'Usi. 5 dà atto dell'esistenza della deliberazione c.r. n. 1558

{rectius n. 1559) del 30 settembre 1987, senza analizzare mini

mamente il contenuto della stessa né, tantomeno, l'elencazione

delle strutture oggetto della convenzione tra regione e università

contenuta nell'allegato B.

Ciò posto, dà atto della «disponibilità» dell'università a con

venzionare l'unità operativa di S. Secondo e manifesta la pro

pria «piena disponibilità». In sostanza, l'amministrazione ha agito come se la conven

zione tra università e unità sanitaria locale fosse un contratto

rimesso alla disponibilità delle parti, ed idoneo a perfezionarsi con l'incontro della volontà delle stesse.

Ha ignorato non solo che la propria capacità di agire in pro

posito è limitata come visto in rapporto al primo motivo, ma

anche che la legge limita la capacità contrattuale della stessa

università per quanto riguarda l'individuazione delle strutture

e delle unità operative, all'atto della convenzione stipulata in

sede regionale, che rappresenta per questo aspetto norma di auto

limitazione che la stessa università si impone a mezzo dello stru

mento convenzionale.

Deve inoltre condividersi anche la terza doglianza qui pro

spettata. All'atto della stipulazione della convenzione regionale l'uni

versità di Parma avrebbe inteso consentire l'inserimento di per sonale universitario in un più ampio numero di strutture assi

stenziali. Tale scopo, perseguito da uno dei contraenti, non si è tradot

to in quella comune intenzione delle parti» (art. 1362 c.c.) che

rappresenta il «voluto» dell'atto convenzionale, poiché su di es

so non si è formato l'incrocio con la volontà della regione Emilia

Romagna né, quindi, l'accordo quale obiettivazione del recipro co consenso. Esso è, invece, rimasto quale dichiarazione di in

tenti di uno solo dei contraenti, l'università appunto, che ha

provveduto a redigere in tal senso una apposita nota unilaterale

a verbale, in calce all'accordo.

Ciò che conferma, semmai potessero sorgere dubbi in propo

sito, che, al di fuori delle ipotesi espressamente contenute negli

allegati che formano parte integrante della convenzione, non

si è formato alcun consenso contrattuale delle autorità deputate

per legge ad individuare le strutture convenzionate.

Il provvedimento impugnato, esulando dall'ambito delle com

petenze e delle attribuzioni riconosciute dalla legge alle unità

sanitarie locali, persegue l'effetto di sostituire la volontà della

Usi n. 5 alla volontà per legge demandata alla regione, allo

scopo di superare e violare le norme con cui regione e università

si sono convenzionalmente autovincolate.

È inoltre fondato pure il quarto motivo di ricorso.

Il prof. Dell'Anna, come risulta dal testo della deliberazione, riveste presso l'ordinamento universitario la qualifica di profes sore associato.

Ai sensi dell'art. 102, 4° comma, d.p.r. 382/80 il professore associato è equiparato alla posizione intermedia di aiuto del per sonale medico del servizio sanitario nazionale.

L'equiparazione posta in essere dalla Usi n. 5 viola anche

le norme poste dalla convenzione regione-università per discipli nare casi particolari.

Per esse, infatti, l'affidamento delle funzioni primariali è am

messo nei confronti di professori di seconda fascia, gli associati

(art. d.p.r. 382/80), solo qualora questi ultimi già le svolgessero

per rapporti convenzionali instaurati dagli ex enti ospedalieri

(ipotesi che non ricorre nel caso in esame) o, comunque, a pri mari che avessero ricevuto la nomina a professore universitario

entro la data di stipulazione della convenzione regione-università

(28 agosto 1986). Nel caso di specie, né il prof. Dell'Anna svolgeva funzioni

primariali antecedentemente al 1° gennaio 1980, né al 28 agosto 1986 già era stato nominato professore universitario.

Il quinto motivo può ritenersi assorbito per la sua palese in

terdipendenza rispetto agli altri esaminati e accolti. Resta da

esaminare il sesto ed ultimo motivo, anch'esso condivisibile.

Benedetto Dell'Anna dapprima è divenuto professore univer

sitario associato di patologia chirurgia e successivamente lo stesso

ha vinto il concorso pubblico per titolo ed esami, bandito dalla

Usi n. 5 «Bassa Ovest» di Fidenza per la copertura del posto

di primario di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di San Secondo Parmense. A seguito di tali eventi il prof. Del

l'Anna, collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 11

Il Foro Italiano — 1991.

luglio 1980 n. 382, da parte dell'università degli studi di Parma, ha preso possesso del suo posto di primario della divisione di

chirurgia generale del presidio ospedaliero di San Secondo

Parmense.

Ai sensi dell'art. 65, 1° comma, t.u. imp. civ. st., richiamato

dall'art. 27, 1° comma, d.p.r. 761/79, gli impieghi pubblici non

sono cumulatoli e l'assunzione di un secondo impiego compor

ta, ai sensi dell'art. 65, 3° comma, t.u., imp. civ. st. l'automa

tica cessazione dal primo.

Dunque, il Dell'Anna avrebbe dovuto essere dichiarato deca

duto dall'impiego universitario ad opera del rettore, mentre in

debitamente ha goduto per ben più di un anno di un'aspettativa

(ex art. 14 d.p.r. 382/80) che avrebbe dovuto coprire solo la

durata del periodo di prova nel nuovo impiego primariale. Se da un lato quindi l'Usi di Fidenza e università di Parma

hanno agito in modo del tutto irregolare per finalità che non

sono certamente quelle perseguite dalla legge, dall'altro l'omis

sione di una pur doverosa pronuncia di decadenza da parte del

l'università di Parma potrebbe evidenziarsi con estremi di pena le rilevanza per cui, a cura della segreteria, copia della presente sentenza sarà inoltrata alla procura della repubblica presso il

Tribunale civile e penale di Parma, corredata da copia del ri

corso introduttivo e degli atti di parte nonché da copia dei do

cumenti prodotti dalla ricorrente (in copia conforme). I due ricorsi vanno dunque accolti (non ostandovi le decisioni

cautelari del Consiglio di Stato, che non si è pronunciato sul

fumus), annullandosi per quanto di ragione gli atti impugnati.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso,

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA ZIO; sezione I; sentenza 28 marzo 1990, n. 348; Pres. Juso,

Est. Pozzi; Coluzzi (Avv. Jaricci) c. Usi LT3 (Avv. Napoli) ed altri.

Sanitario — Medico ospedaliero — Concorso pubblico — Vali

dità della graduatoria — Bando di nuovo concorso — Illegit timità (L. 20 maggio 1985 n. 207, disciplina transitoria per

l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del per sonale non di ruolo delle unità sanitarie locali, art. 9).

È illegittimo e va annullato il provvedimento con cui la Usi

bandisce nuovo concorso pubblico per un posto di assistente

di cardiologia in pendenza del periodo di validità della gra duatoria del precedente concorso, ai sensi dell'art. 9, 15° com

ma, l. 20 maggio 1985 n. 207. (1)

(1) In termini, per l'illegittimità del bando di nuovo concorso per la copertura di posti di nuova istituzione in presenza di graduatoria utilizzabile ex art. 9 1. 207/85, Tar Lombardia, sez. I, 25 febbraio 1988, n. 134, Foro it., Rep. 1988, voce Sanitario, n. 239.

L'utilizzabilità delle graduatorie di precedenti concorsi pubblici per la copertura di posti resisi successivamente vacanti con i concorrenti

risultati idonei, entro il termine di validità stabilito dalle fonti normati

ve primarie o secondarie regolanti l'accesso in ruolo nei vari enti pub

blici, è considerata ricompresa fra le potestà discrezionali della pubbli ca amministrazione, in assenza di diverse disposizioni specifiche (che, ad esempio, impongano la precedenza dei trasferimenti interni, art. 10

1. 207/85) (Tar Puglia, sez. Lecce, 24 novembre 1988, n. 632, id., Rep.

1989, voce Concorso a pubblico impiego, n. 138; Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 1984, n. 677, id., Rep. 1984, voce Sanitario, n. 119), men

tre è ritenuta vincolante solo per gli enti pubblici economici che si siano

liberamente obbligati (come «promessa al pubblico»: Cass. 19 gennaio

1985, n. 171, id., 1985, 1, 2026) ad assunzioni mediante concorso (Cass. 7 aprile 1987, n. 3397, id., 1987, I, 2062); tuttavia, la recente evoluzio

ne legislativa (che ha portato all'emanazione di disposizioni generali

sull'obbligatoria utilizzazione delle graduatorie dei concorsi già espleta

ti, fino agli ultimi tre anni, per la copertura delle vacanze di organico successivamente determinatesi: v. art. 5 d.p.r. 1° febbraio 1986 n. 13) ha indotto la stessa giurisprudenza amministrativa a ritenere emergente

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295 PARTE TERZA 296

Fatto. — Premettono i ricorrenti che con provvedimento del

presidente del comitato di gestione della Usi LT3 veniva indetto

un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di assisten

ti medici — area funzionale di medicina — a tempo pieno: essi

si classificavano, nella graduatoria di merito, rispettivamente al 29° e al 30° posto degli idonei.

Senonché, pur non essendo ancora esaurito il periodo di vali

dità della graduatoria — nella quale i ricorrenti occupano, i

primi due posti utili per la nomina in qualità di idonei (detta graduatoria, approvata in data 23 dicembre 1986, è utilizzabile

fino al 23 dicembre 1989) — ed essendosi, nel contempo, reso

disponibile un ulteriore posto di assistente medico, l'ammini

strazione, anziché provvedere alla copertura di detto posto me

diante utilizzo della graduatoria tuttora valida — cosi come,

peraltro, accaduto in occasione della copertura di tutti gli altri

posti resisi vacanti nel precedente periodo di validità della gra duatoria stessa — ha, in data 20 marzo 1989, indetto un ulte

riore concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di detto posto. Avverso tale indizione essi deducono i seguenti vizi di illegittimità: (omissis)

Diritto. — (Omissis). Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione

di difetto di legittimazione (rectius interesse) dei ricorrenti, i

quali, trovandosi agli ultimi posti della graduatoria degli ido

nei, non ricaverebbero alcuna utilità da un annullamento, che

andrebbe comunque a beneficio di uno degli altri quattro me

glio collocati prima di loro (dal 25° al 28°). Al riguardo, occorre ricordare il costante insegnamento (v.

Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1988, n. 252, Foro it., Rep. 1988, voce Giustizia amministrativa, n. 410), secondo cui l'interesse

all'impugnativa ed alla decisione (non essendo contestato quello

sostanziale) sussiste non soltanto in relazione all'efficacia diret

ta del provvedimento impugnato e a quella scaturente, in con

nessione, dall'annullamento giurisdizionale, ma deve ritenersi

sussistente quando la sentenza richiesta sia comunque idonea

a far conseguire il soddisfacimento dell'interesse sostanziale in

relazione ad un'ulteriore attività amministrativa.

Una tale idoneità nella specie sussiste, poiché non v'è dubbio

che dalla necessità dell'utilizzazione della graduatoria in corso

possa (in ciò l'idoneità satisfattiva) derivare vantaggio ad alme

no uno dei ricorrenti, in relazione alla circostanza che gli altri

idonei possano rinunciare alla nomina, essendo stati nel frat

tempo assunti da altre amministrazioni, come peraltro dagli stessi

ricorrenti puntualmente sostenuto.

A nulla rileva la generica ed indimostrata contestazione della

difesa della Usi, in merito alla circostanza che i meglio collocati

in graduatoria siano già dipendenti di altre amministrazioni, con

conseguente sussistenza solo in capo ad essi dell'interesse ad

impugnare il provvedimento in questione. Si tratta di circostanza che appunto si sarebbe dovuta dimo

strare in concreto attraverso la sua procedimentalizzazione con

apposito interpello degli interessati e sollecitata appunto con la

pretesa di natura strumentale e non immediatamente satisfatto

ria, dedotta con il presente ricorso.

Anche l'interesse ad impugnare il concorso sussiste, sotto il

profilo dell'area funzionale, identica a quella per il quale fu

bandita la precedente procedura, di cui all'invocata graduatoria

(area funzionale di medicina). Al riguardo va precisato, insieme alla leale e chiara memoria

dei ricorrenti, che la delibera di indizione del concorso non è

la n. 3141, come erroneamente indicato nella parte introduttiva

del ricorso (indicazione non vincolante in una lettura sistematica

«il principio per cui il ricorso alle graduatorie dei concorsi anche pre gressi rappresenta la soluzione normale da adottare nel caso di vacanza dei posti in organico e il ricorso ad un nuovo concorso deve essere motivato» (Tar Lazio, sez. II, 30 ottobre 1987, n. 1736, id., Rep. 1988, voce Concorso a pubblico impiego, n. 86).

Per riferimenti generali sull'assunzione per concorso nel pubblico im

piego, Cons. Stato, ad. plen., 21 ottobre 1989, n. 13, id., 1990, III, 153, con nota di richiami; sulla copertura dei posti nelle unità sanitarie

locali secondo la 1. 207/85, Tar Lombardia, sez. Brescia, 5 giugno 1989, n. 615 e Tar Calabria, sez. Catanzaro, 10 marzo 1989, n. 291, ibid., 234, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1991.

dell'atto) ma la n. 3132, di cui fa appunto esplicitamente ed

inequivocabilmente parola il bando di concorso impugnato e

depositato in atti dai ricorrenti.

Altresì priva di pregio è l'eccezione di irrecivibilità del ricor so, fondata su affermazioni generiche ed indimostrate dell'am

ministrazione, la quale neppure si sforza di indicare il dies a

quo del termine decadenziale per l'impugnativa. Nel merito, il ricorso, è pienamente fondato alla luce della

chiara e tassativa disposizione di cui all'art. 9, 15° comma, 1.

207/85, secondo il quale le graduatorie relative ai concorsi ef

fettuati in applicazione della presente legge rimangono valide

per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato

di gestione. Tali graduatorie, a tenore della stessa norma, sono

utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno va

canti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle sin

gole vacanze.

La dizione della norma non lascia spazio, nella sua formula

zione all'indicativo, a presunte facoltà dell'amministrazione di

ricorrere a tale forma di reclutamento del personale, peraltro

sempre rispondente al canone costituzionale del concorso.

La ratio della stessa 1. 207/85 è, infatti, ispirata, nel caso

che qui interessa, non già ad una sanatoria di situazioni preca

rie, ma solo alla più rapida instaurazione di nuove situazioni

in via transitoria.

Tale ragione di maggiore snellimento e celerità delle procedu

re d'assunzione si pone in perfetta incongruità con l'inequivoco

significato delle espressioni normative in merito alla permanen te validità delle graduatorie letta in connessione con la globali

tà, senza distinzione alcuna, dei posti da ricoprire.

Va, al riguardo, precisato infatti, insieme alla difesa dei ri

correnti, che la possibilità di cui all'art. 6, 20° comma, 1. 41/86

(legge finanziaria) va riferita alle assunzioni in deroga (di cui al 17° comma dello stesso articolo) e non alla utilizzazione in

via normale e non derogatoria delle graduatorie, la cui discipli na resta, pertanto, quella dettata in via generale dall'art. 9, 15°

comma, 1. 207/85, le cui disposizioni sono state prorogate dalle

successive disposizioni indicate nell'unico motivo di ricorso.

Questo va, pertanto, accolto.

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