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sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (Avv.De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax e altri (Avv. Prosperetti, Basso). Annulla Tar Puglia, sededi Bari, sez. II, 2 febbraio 1991, n. 24Source: Il Foro Italiano, Vol. 115, PARTE TERZA: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (1992),pp. 469/470-471/472Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187500 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO; CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 7 aprile 1992, n. 297; Pres. Catallozzi, Est. Frattini; Comune di Bari (aw.
De Robertis, Ciocola, Vaiano) c. Bax e altri (Avv. Prospe
retti, Basso). Annulla Tar Puglia, sede di Bari, sez. II, 2
febbraio 1991, n. 24.
Giustizia amministrativa — Ricorso per l'esecuzione — Attri
buzione di beneficio diverso — Appello — Ammissibilità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministra tivi regionali, art. 37).
Giustizia amministrativa — Giudizio di ottemperanza — Criteri di esecuzione del giudicato dettati dal Tar — Verifica da par te del giudice d'appello — Ammissibilità (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 37).
Giustizia amministrativa — Impiegato degli enti locali — Giu dicato di inquadramento di vice direttori di ripartizione nella
seconda qualifica dirigenziale — Ottemperanza — Criteri —
Fattispecie (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 37; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente
dagli enti locali, art. 40).
La statuizione del giudice dell'ottemperanza che attribuisca ai
ricorrenti un beneficio diverso, ed eventualmente maggiore,
di quello riconosciuto dal giudicato, è estranea all'ambito pro
prio del giudizio di ottemperanza e come tale non si sottrae
al principio generale dell'appellabilità. (1) L'adozione da parte del commissario ad acta, nominato dal Tar
in sede di ottemperanza, delle delibere attuative del giudica
to, non preclude al giudice d'appello la verifica della corret
tezza dei criteri generali che il primo giudice ha dettato per
l'esecuzione del giudicato. (2) La legittima esecuzione della sentenza passata in giudicato che
abbia riconosciuto fondata la pretesa di taluni dipendenti del
comune di Bari, in servizio quali vice capi ripartizione, ad essere inquadrati nella seconda anziché nella prima qualifica
dirigenziale ex d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, deve limitarsi al reinquadramento ad personam nel secondo livello dirigen
ziale in soprannumero nel profilo professionale da ciascuno
posseduto (nella specie, il Consiglio di Stato ha annullato la
sentenza del Tar che in sede di ottemperanza al proprio pre
cedente giudicato aveva demandato al commissario ad acta
il compito di procedere al reinquadramento dei detti dipen
denti nei posti vacanti di seconda qualifica dirigenziale e, per
la parte non capiente, alla trasformazione di altrettanti posti
di prima qualifica dirigenziale in posti di seconda qualifica, con obbligo di futuro riassorbimento). (3)
(1-3) Il contesto entro cui inscrivere i principi enunciati dal Consiglio
di Stato ha come referente l'applicazione del d.p.r. 25 giugno 1983 n.
347 nel comune di Bari, ente di tipo uno ai sensi dell'art. 2 dello stesso
d.p.r. La lunga vicenda giudiziaria sfociata (verosimilmente senza con
cludersi) nella sentenza in epigrafe ha come antecedente logico la pro
nuncia di Tar Puglia 15 ottobre 1986, n. 705 (Foro it., Rep. 1987,
voce Impiegato degli enti locali, n. 103 e Trib. amm. reg., 1986, I,
4211) con la quale venne ritenuta fondata la pretesa avanzata da taluni
dipendenti del comune di Bari con funzioni di direttore di settore ad
essere inquadrati nella prima qualifica dirigenziale ex art. 40 d.p.r. n.
347/83. In particolare, rilevato che il comune di Bari, in ossequio al
l'art. 23 d.p.r. 347/83, aveva proceduto, contestualmente all'attuazione
delle norme di primo inquadramento, ad adeguare il regolamento orga
nico secondo i contenuti prescritti dallo stesso d.p.r. n. 347, tenendo
ferma la struttura dei servizi già adottata con il piano di riorganizzazio
ne articolata in 'ripartizioni' e 'settori' (le prime qualificate unità ope
rative di massima dimensione e i secondi unità operative di grande con
sistenza, in un rapporto di immediata derivazione e graduazione, che
inscrive la prima struttura in un ordine apicale, e la seconda in un
ordine sottostante al primo), il Tar Puglia riconobbe che i direttori di
settore erano preposti a strutture organizzatorie immediatamente sotto
stanti a quelle apicali e in quanto tali a giusto titolo inquadrabili nella
prima qualifica dirigenziale a norma della lett. f) dell'art. 40 d.p.r. 347/83.
Quella statuizione finiva per proiettare i propri dieta sul profilo pro
fessionale di vicecapo ripartizione, sottostante a quello di capo riparti
zione e intermedio tra questo e il direttore di settore. I giudici pugliesi,
infatti, interpretarono il difetto di una struttura intermedia tra riparti
zione e settore pur in presenza, nel piano di riorganizzazione degli uffi
ci, del profilo professionale di vicecapo ripartizione, nel senso che tale
profilo non potesse correlarsi ad una struttura organizzatoria propria
Il Foro Italiano — 1992 — Parte III-19.
Diritto. — Sono infondate le eccezioni di inammissibilità del
l'appello. L'orientamento giurisprudenziale certamente condivisibile, che
limita l'appellabilità delle sentenze di ottemperanza alle sole sta
tuizioni «aberranti», cioè esorbitanti dal contenuto del giudica
to da attuare, è stato impropriamente richiamato dalle parti re
sistenti.
Infatti, il giudice dell'ottemperanza è vincolato, per la sua
stessa funzione, dalle statuizioni concrete della sentenza cui l'am
ministrazione non si sia conformata. Pertanto, se in sede di
ottemperanza venga attribuito ai ricorrenti un beneficio diverso
(eventualmente maggiore) di quello riconosciuto dal giudicato, la statuizione relativa è estranea all'ambito proprio del giudizio
di ottemperanza, e perciò non si sottrae al principio generale
della appellabilità.
e diversa ma dovesse circolare all'interno della struttura madre cui nor
malmente appartiene. Sulle indicazioni appena lumeggiate, i dipendenti del comune di Bari
appartenenti al profilo di vicedirettore di ripartizione (oggi non più esi
stente) fecero leva, a loro volta, per ottenere l'inquadramento nella se
conda qualifica dirigenziale. Con decisione 22 gennaio 1990, n. 4 (mas simata in Trib. amm. reg., 1990, I, 1493), il Tar Puglia ritenne fondata
anche siffatta pretesa. Formatosi il giudicato sulla pronuncia, tra i di
pendenti e il comune è iniziato il braccio di ferro in ordine alle modali
tà della sua esecuzione. Come si apprende dalla narrativa della sentenza riportata in epigrafe,
il Tar Puglia, adito in prima istanza dai dipendenti, con decisione 2
febbraio 1991, n. 24 (id., 1991, I, 3184), ha statuito che il commissario
ad acta, da nominarsi in caso di persistente inerzia da parte dell'ammi
nistrazione, avrebbe dovuto: a) procedere ai singoli reinquadramenti dei vice direttori di ripartizione nei posti vacanti di seconda qualifica
dirigenziale; b) per la parte non capiente procedere agli inquadramenti
previa trasformazione di altrettanti posti di prima qualifica dirigenziale in posti di seconda qualifica dirigenziale con obbligo di futuro riassor
bimento. In seconda istanza, a seguito di appello proposto dal comune, il Con
siglio di Stato ha stigmatizzato l'orientamento seguito dal tribunale re
gionale, canonizzando i principi massimati.
L'insegnamento dominante (a partire da Cons. Stato, ad plen., 29
gennaio 1980, n. 2, Foro it., 1980, III, 161, con nota di richiami) in
materia di rimedi esperibili nei confronti delle sentenze rese dai Tar
in sede di giudizio di ottemperanza, esclude l'appellabilità di tali sen
tenze quando contengono mere misure attuative del giudicato preesi
stente, sempre che queste ultime non si sostanzino in statuizioni aber
ranti o comunque estranee all'ambito e alla funzione propri del giudica to di ottemperanza. Viceversa, l'appello viene ritenuto ammissibile quando il Tar si è pronunciato, ovvero ha illegittimamente omesso di pronun ciarsi sulla regolarità in rito del giudizio instaurato, sulla sussistenza
delle condizioni soggettive ed oggettive dell'azione, nonché sulla fonda
tezza della pretesa azionata. Cfr. Cons, giust. amm. sic. 27 febbraio
1991, n. 36, id., Rep. 1991, voce Giustizia amministrativa, n. 255; Cons.
Stato, sez. VI, 31 ottobre 1991, n. 785, ibid., n. 256; sez. V 18 febbraio
1991, n. 142, ibid., n. 257; sez. VI 23 gennaio 1990, n. 126, id., Rep.
1990, voce cit., n. 219; sez. V 27 aprile 1990 n. 397, ibid., n. 282;
sez. VI 3 aprile 1990, n. 429, ibid., n. 283; 9 ottobre 1989, n. 1304,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 242; sez. V 10 ottobre 1989, n. 618, ibid.,
n. 243; 13 aprile 1989, n. 212, ibid., n. 244; Cons, giust. amm. sic.
29 giugno 1989, n. 238, ibid., n. 246; Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile
1988, n. 330, id., Rep. 1988, voce cit., n. 240; 22 settembre 1987, n.
554, ibid., n. 716; 17 novembre 1987, n. 666, ibid., n. 805 ; 9 novembre
1985, n. 521, id., Rep. 1986, voce cit., n. 163; Cons, giust. amm. sic.
28 maggio 1985, n. 67, id., Rep. 1985, voce cit., n. 193; 29 aprile 1985,
n. 54, ibid., n. 194; 14 settembre 1983, n. 99, id., Rep. 1984, voce
cit., n. 197; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 1983, n. 358, ibid., n.
250; sez. VI 30 giugno 1983, n. 534, id., Rep. 1983, voce cit., n. 209;
24 dicembre 1982, n. 722, ibid., n. 813; 5 febbraio 1982, n. 61, id.,
Rep. 1982, voce cit., n. 208; 26 febbraio 1982, n. 104, ibid., n. 209.
La specifica enunciazione dell'appellabilità delle sentenze rese dai tribu
nali amministrativi in sede di ottemperanza che abbiano contenuto co
gnitorio e di accertamento è fatta da Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio
1984, n. 33, id., Rep. 1984, voce cit., n. 249; sez. VI 21 maggio 1984,
n. 295, ibid., n. 251. Per l'inappellabilità delle sentenze rese in esito
al giudizio di ottemperanza (oltre alla risalente Cons. Stato, ad. plen., 14 luglio 1978, n. 23, id., 1978, III, 449, con nota di richiami e 1979,
III, 73, con nota di Scoca), v. Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 1985,
n. 567, id., Rep. 1985, voce cit., n. 626. Sugli ambiti entro cui è am
messo il ricorso in Cassazione avverso le sentenze pronunciate dal Con
siglio di Stato quale giudice dell'ottemperanza, v. Cass. 28 giugno 1991,
n. 7226, id., Rep. 1991, voce cit., n. 849; 10 maggio 1991, n. 5256,
ibid., n. 850; ord. 12 aprile 1990, n. 251, id., Rep. 1990, voce cit.,
n. 843; 26 febbraio 1990, n. 1456, ibid., n. 844; 5 giugno 1989, n.
2699, id., Rep. 1989, voce cit., n. 845; 11 dicembre 1987, n. 9211,
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PARTE TERZA
Nel caso in esame, l'appellante ritiene che il giudicato avesse
stabilito esclusivamente il diritto al reinquadramento in una qua lifica più elevata (II dirigenziale, anziché I dirigenziale), ma non anche all'attribuzione di posti in organico (pur corrispondenti alla qualifica spettante) per i quali è previsto un diverso profilo
professionale con le relative mansioni.
Se nel merito fosse esatta la tesi dell'appellante, il giudice
dell'ottemperanza avrebbe mal applicato le statuizioni rimaste
ineseguite, attribuendo ai ricorrenti anche un profilo e le relati
ve mansioni superiori, e non soltanto la qualifica dovuta. An
che il secondo profilo di inammissibilità è infondato, perché le successive delibere commissariali, esattamente o inesattamen
te attuative della pronunzia di ottemperanza, sono e restano
impugnabili dinanzi al giudice competente (e sono state impu
id., Rep. 1988, voce cit., n. 728; 27 novembre 1987, n. 8792, id., Rep. 1987, voce cit., n. 925; 24 novembre 1986, n. 6895, id., 1987, I, 457, con nota di richiami.
Nel caso di specie, come si è accennato, si era formato il giudicato in ordine al fondamento della pretesa avanzata dai vice direttori di ri
partizione del comune di Bari ad essere inquadrati nella seconda quali fica dirigenziale in sede di applicazione del d.p.r. 347/83.
Secondo la quinta sezione del Consiglio di Stato la corretta esecuzio ne di siffatto giudicato comporta unicamente l'inquadramento dèi di
pendenti nella seconda qualifica dirigenziale e giammai l'attribuzione
agli stessi del profilo di capo ripartizione ovvero del profilo per defini
zione e naturalmente apicale. Al contrario, sostiene il supremo consesso
giurisdizionale amministrativo, i dipendenti devono conservare ad per sonam ed in soprannumero il profilo posseduto di vice capo ripartizio ne anche al fine di evitare che gli stessi lavoratori ottengano un profilo cui si può accedere solo per concorso.
Dalla lettura della motivazione, non è dato evincere appieno se la statuizione descritta costituisce l'esito normale di un giudizio quale quello intentato per ottenere il legittimo reinquadramento ai sensi dell'art. 40
d.p.r. 347/83 (o, per quel che conta, di norme analoghe), ovvero se essa è dovuta al fatto che la sentenza passata in giudicato, e della cui esecuzione si discute, non aveva affrontato in alcun modo il problema del profilo professionale da attribuire ai ricorrenti di cui era stata rico nosciuta fondata la pretesa fatta valere.
Per talune fattispecie relative all'applicazione dell'art. 40 d.p.r. 347/83, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1991, n. 927, id., Rep. 1991, voce
Impiegato degli enti locali, n. 87, secondo il quale l'art. 40, lett. /, d.p.r. 347/87 deve essere inteso nel senso che le strutture immediata mente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo uno sono quelle co me tali previste nel disegno organizzatorio dell'ente, con la conseguenza che l'inesistenza di un ufficio tra quello apicale e quello inferiore non
comporta l'automatico riconoscimento dell'ufficio sottordinato quale struttura immediatamente sottostante a quella di massima dimensione; Tar Lazio, sez. II, 10 novembre 1990, n. 1976, Trib. amm. reg., 1990, I, 4142, secondo cui nei comuni di tipo due i vice capo ripartizione devono essere inquadrati nella prima qualifica dirigenziale; Tar Emilia
Romagna, sez. Parma, 25 marzo 1986, n. 86, id., 1986, I, 1817, secon do cui la lettera / della norma citata non può trovare applicazione nel caso in cui l'organizzazione burocratica di un comune non si atteggi in forma piramidale ma orizzontale; Tar Emilia Romagna, sez. Parma, 9 gennaio 1986, n. 1, ibid., 1061, a cui dire in base all'allegato A del
d.p.r. 347/83 l'attribuzione della qualifica dirigenziale presuppone ne cessariamente l'elaborazione di un assetto organizzativo dell'ente mede simo che delinei le strutture di massime dimensioni, le strutture inter medie e quelle inferiori, non potendo a ciò supplire un criterio di carat tere contenutistico che si richiami alle specifiche funzioni dirigenziali.
Sui problemi connessi al riordino degli uffici comunali, v. Bartole, Mastragostino, Vandelli, Le autonomie territoriali, Bologna, 1991, 419; Prestigiacomo, Il potere organizzatorio dei comuni, in Nuova rass., 1991, 671; Ceruti, Riorganizzazione degli uffici e dei servizi nell'ente locale: orientamenti, id., 1989, 927; Pieraccioli, Riorganizzazione de
gli uffici e dei servizi degli enti locali (dall'art. 4 l. 8 gennaio 1979 n. 3 all'art. 14 d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347), in Ammin. it., 1986, 387; Melandri, Borgni, Riorganizzazione degli uffici e dei servizi del settore economato: piano e regolamenti, in Nuova rass., 1986, 88; Al
legretti, I silenzi sull'organizzazione degli uffici e sulle procedure, in
Regioni, 1985, 743; Dainese, Organizzazione degli uffici comunali -
Funzione di cordinamento del segretario comunale, in Comuni d'Italia, 1985, 639; Agnoli, La ristrutturazione dei servizi comunali - Alcune
osservazioni, in Ammin. it., 1984, 1353; Vitale, La ristrutturazione dei servizi comunali, in Nuova rass., 1983 , 2135; Visco Comandini, Il piano di riorganizzazione degli enti locali - Un 'indagine sulle provin ce italiane, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 925; Rebora, Organizzazio ne e direzione dell'ente locale - Teoria e modelli per l'amministrazione
pubblica, Milano, 1983; Violante, Piani di riorganizzazione e di ri strutturazione dei comuni, in Riv. amm., 1982, 73.
Il Foro Italiano — 1992.
gnate da alcuni degli odierni appellanti) senza che perciò debba
sottrarsi al giudice d'appello la verifica della correttezza dei cri
teri generali che il primo giudice ha applicato per l'attuazione
del giudicato. Nel merito, l'appello è fondato.
Gli odierni appellati hanno ottenuto, con la sentenza 4/90
del Tar Puglia, il riconoscimento del loro diritto ad essere rein
quadrati nella superiore seconda qualifica dirigenziale, in quan to il profilo da essi posseduto — vice capo ripartizione — è
stato ritenuto sussumitele nel livello apicale, atteso che — af
ferma il giudice del merito della controversia — quel profilo
professionale circola all'interno della struttura madre (cioè la
ripartizione) cui normalmente appartiene». In altri termini, ferma e non controversa la diversità dei due
profili professionali di «capo ripartizione» e «vice-capo riparti
zione», il Tar ha ritenuto che pure ai secondi, e non solo ai
primi come affermava il comune, dovesse spettare il secondo
livello dirigenziale. Il giudicato, pertanto, non ha toccato il problema della esi
stenza di due profili professionali diversi nell'ambito del secon
do livello dirigenziale, il che esclude che una corretta ottempe ranza al giudicato si potesse stabilire con il trasferimento dal
profilo di «vice capo ripartizione» al profilo di «capo» riparti
zione, di tutti i ricorrenti in primo grado.
Questi ultimi hanno titolo — ivi compresi coloro per i quali a torto il comune prospetta la cessazione della materia del con
tendere — al reinquadramento retributivo funzionale nel secon
do livello dirigenziale a decorrere dal 1° gennaio 1983.
Non hanno, invece, alcun titolo — pur avendo conseguito il livello appropriato — ad occupare posti di un diverso profilo
professionale — quello di capo ripartizione — perché a tale
diverso profilo si collegano mansioni che i ricorrenti non hanno
svolto, e che, comunque, ha diritto a svolgere chi abbia supera to il concorso per l'accesso alla posizione funzionale apicale. Frutto di un equivoco, dunque, tra profili professionali e livello
retributivo-funzionale è la statuizione impugnata, che nella so
stanza attribuisce agli interessati il beneficio — non previsto dal giudicato — della promozione ad un profilo diverso, men
tre si sarebbe dovuta limitare a disporre il reinquadramento ad
personam in soprannumero, fermo il profilo posseduto di vice
capo ripartizione, nel secondo livello dirigenziale con decorren
za 1° gennaio 1983.
In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, va stabilito che il comune dovrà inquadrare ad personam nel
secondo livello dirigenziale ex d.p.r. 347/83 tutti gli odierni ap
pellati con decorrenza 1° gennaio 1983, in soprannumero nel
profilo professionale da ciascuno posseduto. A tali criteri si at
terrà il commissario ad acta nell'adozione dei provvedimenti dovuti.
CONSIGLIO DI STATO; adunanza plenaria; decisione 16 marzo
1992, n. 8; Pres. Crisci, Est. Bozzi; Min. trasporti c. Denitto
ed altra (Avv. Recca). Annulla Tar Lazio, sez. Ili, 13 gen naio 1989, tin, 18 e 25.
Impiegato dello Stato e pubblico — Dipendenti dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo transitati al ministero dei tra
sporti — Trattamento pari o superiore a quello già in godi mento — Esclusione (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, statuto
degli impiegati civili dello Stato, art. 202; d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079, nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del perso nale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad
ordinamento autonomo, art. 12; d.p.r. 24 marzo 1981 n. 145, ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale).
L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo
generale non può considerarsi come appartenente alla «am
ministrazione statale», secondo la normale accezione del ter
mine di cui all'art. 12 d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079 (in relazione all'art. 202 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3), né può
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