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DECRETO MINISTERIALE N. 5 LUGLIO 2012
detto anche “Quinto conto energia”
Guida alla lettura
Premessa
Il V Conto Energia aggiorna lo schema di incentivi previsti per incentivare la
produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Gli incentivi sono stati
ridotti rispetto al IV Conto, tenendo conto della sensibile riduzione sul mercato dei
costi delle tecnologie fotovoltaiche. Il budget previsto dall’attuale decreto è di 700
milioni di euro. Considerato che gli obiettivi nazionali in materia di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili vengono raggiunti con largo anticipo, il Governo
intende, come indicato nel preambolo del presente Decreto, promuovere l’energia
termica da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.
In fase di preparazione al Decreto ed al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti
burocratici per i soggetti interessati agli investimenti, si preconizzava una maggiore
semplificazione delle procedure attinenti ai Registri e una maggiore flessibilità delle
soglie oltre le quali scatta l’obbligo di iscrizione. Il Decreto stabilisce, invece, per
accedere alle tariffe incentivanti, l’obbligo per tutti gli impianti al di sopra della
potenza di 12KWp di partecipazione ad una gara, all’espletamento della quale sarà
stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità pubblicati dal GSE (quali la
certificazione energetica dell’edificio, almeno in classe D, predilezione ad installare
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impianti fotovoltaici su edifici la cui classe sia migliore delle altre; installazione di
moduli per la sostituzione di coperture eternit o di amianto; ubicazioni di impianti su
siti contaminati, discariche esaurite, cave dismesse, miniere esaurite, sempre che l’area
dei moduli fotovoltaici non sia superiore a quelle dei terreni non contaminati o messi
in sicurezza; impianti non superiori a 200Kw asserviti ad attività produttive).
Non è, quindi, automatico che la realizzazione di un impianto fotovoltaico acceda agli
incentivi poiché l’ottenimento di questi è subordinato all’inserimento in posizione utile
in graduatoria da parte del GSE e ciò determina forte insicurezza nel settore.
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Quando entra in vigore
La principale novità del nuovo decreto compare all’art. 1 e riguarda l’entrata in vigore
della nuova disposizione: non sarà immediatamente applicata poiché è prevista una
fase transitoria per un passaggio più graduale dal precedente sistema incentivante di
cui al D.M. 5 maggio 2011.
Il IV Conto Energia continuerà ad applicarsi:
Ai piccoli impianti fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione entrati in esercizio
prima del 27 agosto 2012;
Ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei Registri e che producono la
certificazione di fine lavori entro 7 o 9 mesi - a seconda della potenza
dell’impianto - dalla pubblicazione della relativa graduatoria;
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Agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle P.A. che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
Al comma 3 dell’art. 1 è infatti specificato che il nuovo meccanismo incentivante
entrerà in vigore 45 giorni dopo la comunicazione da parte del GSE al
raggiungimento dei 6 miliardi di costo indicativo cumulato annuo di incentivi,
secondo quanto previsto dal precedente conto energia1.
Unica eccezione dedicata:
agli impianti realizzati in edifici o aree pubbliche che entreranno in esercizio
entro il 31 dicembre 2012,
ai grandi impianti che producono la certificazione di fine lavori nei termini
previsti di 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria o 9 mesi per
impianti con potenza superiore ad 1MW,
agli impianti inferiori ad 1MW sui tetti e inferiori a 200 KW a terra, agli
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione
che entrano in esercizio prima dei 45 giorni dalla data di entrata in vigore per il
nuovo regime, per questi impianti vigerà il meccanismo incentivante
precedentemente disciplinato al IV conto energia.
Il Decreto cesserà di essere applicato decorsi trenta giorni dalla data del
raggiungimento della soglia indicativa cumulata di 6,7 miliardi di euro l’anno.
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1 Il Quinto conto energia è entrato in vigore il 27 agosto 2012, 45 giorni dopo il superamento della soglia di 6
miliardi di euro di costo indicativo annuo cumulato degli incentivi previsti dal precedente Conto Energia. Questo tetto è stato raggiunto il 12 luglio scorso, come stabilito – su indicazione del GSE – dall’Autorità per l’energia con la delibera n. 292/2012/R/efr.
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Come accedere agli incentivi
L’accesso agli incentivi è disciplinato sostanzialmente attraverso due modalità, in base
all’obbligatorietà o meno dell’iscrizione dell’impianto al registro.
Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, inviando al GSE la richiesta2 di
ammissione, quindi senza l’obbligo di iscrizione ai Registri:
1. gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 Kw realizzati su edifici con
moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa
rimozione dell’eternit o dell’amianto;
2. gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 Kw, ivi inclusi gli
impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che
comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12
Kw;
3. i potenziamenti che comportano un incremento della potenza
dell’impianto non superiore a 12 Kw;
4. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
5. impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo
indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
6. impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante
procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo
indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
7. gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20
kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i
potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto
non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto
2 Secondo le modalità descritte nella sezione “Come richiedere gli incentivi”.
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a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Non risulta alcun esonero per gli impianti delle zone colpite da sismi e terremoti: nella
premessa del Decreto è stabilita la possibilità di intervenire a riguardo con deroghe -
ma da disciplinare con futuri provvedimenti - alle popolazioni delle aree terremotate.
Tutti gli altri impianti fotovoltaici accederanno alle tariffe incentivanti previa iscrizione
negli appositi Registri informatici pubblicati dal GSE a cadenza semestrale3 in
posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato
annuo degli incentivi pari:
1° registro: 140 milioni di euro
2° registro: 120 milioni di euro
Successivi registri: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al
aggiungimento del limite di costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di
euro.
Oltre alla cifra messa a disposizione per i singoli registri - ed indicata in 140 ml di euro
per il primo, 120 per il secondo e 80 ml per i successivi registri - andranno aggiunte le
risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura, le somme relative ad
impianti ammessi in precedenti procedure e per le quali il soggetto interessato abbia
comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa
graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure.
Viene detratto, a decorrere dal secondo registro, il costo indicativo cumulato annuo
degli incentivi attribuibile agli impianti che accedono direttamente agli incentivi senza
passare per iscrizione ai Registri, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello
di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo destinato
3 Nella voce del sito GSE “Accesso tramite Registro”.
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agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che
entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 (di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c).
Nel caso in cui la compensazione non risulti sufficiente, si procederà mediante
ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.
I requisiti di accesso agli incentivi (da possedere anche alternativamente) anche per gli
impianti fotovoltaici da potenziare, sono i seguenti:
essere realizzati su un edificio dotati di un attestato di certificazione in
corso di validità;
essere realizzati su un edificio con coperture in eternit o contenenti
amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
essere realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione
produttiva non soggetti ad obbligo di certificazione energetica, barriere
acustiche, tettoie e pensiline;
essere ubicati in discariche, cave dismesse, miniere, aree non agricole in
concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni
nella disponibilità del demanio militare;
realizzati nei tempi e in conformità di quanto stabilito dall’art. 65 del DL
Liberalizzazioni per gli impianti su terreni agricoli;
aver ottenuto il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del V
Conto Energia.
***
Procedura per gli impianti a registro
Il bando relativo al primo registro sarà aperto dal GSE entro venti giorni dalla data di
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pubblicazione delle regole applicative - per l’iscrizione al Registro e per il
riconoscimento delle tariffe - pubblicate dal GSE e resterà aperto per 30 giorni
consecutivi. Il soggetto che intenda accedere alle tariffe incentivanti dovrà
preliminarmente registrarsi sul portale informatico del GSE potendo così, nell’ordine,
accedere all’Area Clienti, abilitare l’applicazione web ed accedere al V conto energia.
È possibile presentare le domande di iscrizione al registro fino alla data di
pubblicazione della deliberazione dell’AEEG che fissa il giorno in cui il costo cumulato
annuo raggiunge i 6 miliardi di euro, ed in ogni caso per trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del bando.
Per gli altri registri, invece, i bandi saranno pubblicati dal GSE con cadenza semestrale
a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e resteranno aperti per 60 giorni
(tempo utile per la presentazione delle domande di iscrizione al registro).
La richiesta di iscrizione al registro al GSE è presentata dal soggetto titolare del titolo
autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto attraverso la presentazione
di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà completo delle informazioni
indicate nell’Allegato A34 entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto. In seguito alla chiusura del registro alcuna integrazione è consentita in
merito ai documenti e alle informazioni presentati.
La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti a registro è formata, entro 20 giorni
dalla chiusura del registro dal GSE che la renderà pubblica attraverso il proprio sito
4 Documentazione da inviare al GSE per l’iscrizione al registro degli impianti fotovoltaici: 1) Copia del titolo
autorizzativo quali: autorizzazione unica oppure DIA (denunzia inizio attività) o procedure abilitativa semplificata, entrambi con data di richiesta antecedente almeno a 30 gg dalla richiesta di iscrizione al registro, ma anche attività di edilizia libera ; 2)soluzione di connessione alla rete elettrica (redatta da gestore rete e accettata dal soggetto responsabile); 3)scheda tecnica impianto secondo il formato definito nelle regole applicative articolo 10, comma 4; 4) documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti prioritari rispetto ai commi 5,6,7 dell’art. 4 del
presente decreto. In caso di impianti a terra occorre aggiungere il certificato di destinaizone d’uso del terreno.
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web, applicando in ordine gerarchico i seguenti criteri:
1) impianti su edifici con migliore attestato di certificazione energetica (classe D o
superiore), con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa
rimozione dell’eternit o dell’amianto;
2) impianti su edifici con migliore attestato di certificazione;
3) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la
completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
4) impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese
membro dell’UE/SEE;
5) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare;
discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
6) impianti di potenza fino a 200 Km asserviti ad attività produttive;
7) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere
acustiche;
8) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’art. 7.
Qualora l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia stato redatto sulla base di
norme regionali la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è
determinata secondo modalità che verranno definite dal GSE nelle regole applicative.
Nel caso in cui le risorse non coprano integralmente gli impianti ricadenti in una delle
categorie predette, all’interno di tali categorie si applicheranno degli ulteriori criteri di
priorità, da applicare in ordine gerarchico:
1. impianti per i quali il soggetto interessato richieda una tariffa ridotta del 5% rispetto a
quella vigente alla data di entrata in esercizio;
2. precedenza della data del titolo autorizzativo;
3. minore potenza dell’impianto;
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4. precedenza della data di iscrizione al registro.
Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione al registro non sono soggette a
scorrimento, con l’eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la
graduatoria eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di
applicazione del IV Conto Energia.
L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo ed esclusivamente dopo l’entrata in
esercizio dell’impianto.
Solo per il primo registro, quello che si applica per il primo semestre a partire della
entrata in vigore del V conto energia, ed a salvaguardia delle iniziative in avanzata fase
di realizzazione, il primo criterio per la formazione della graduatoria è la precedenza
della data di entrata in esercizio dell’impianto. Inoltre, ferme restando le disposizioni
dell’art. 65 del Dl Liberalizzazioni, gli impianti iscritti al primo registro non devono
necessariamente avere i requisiti indicati dal V Conto Energia per accedere alle tariffe
incentivanti. Possono accedere al primo registro tutti gli impianti entrati in esercizio
prima della data di applicazione del presente decreto.
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Tariffe incentivanti e premi
Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia
di dispacciamento e differentemente dai precedenti meccanismi di incentivazione, il
GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, per gli
impianti di potenza nominale:
o FINO a 1MW una tariffa omnicomprensiva determinata sulla base della
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potenza e della tipologia di impianto ed individuata rispettivamente per gli
impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e
per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7;
o SUPERIORE a 1MW la differenza, se positiva, fra la tariffa
omnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di
produzione netta immessa in rete. Tale differenza non può essere superiore alle
tariffe omnicomprensive. L’energia prodotta dagli impianti oltre 1MW resta al
produttore.
Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una
tariffa premio (Cfr. Allegati 5, 6 e 7).
Aumenta sostanzialmente la soglia di spesa e scendono le tariffe. Sulla quota della
produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio sulla base delle
tabelle incentivanti. Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati
con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio
sull’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in
esercizio e della potenza.
Premialità per la sostituzione totale di tetti in eternit o amianto e del Made in Europe,
cumulabile con il premio previsto per l’autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva:
a) per impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un
Paese membro dell’UE/SEE
20€ al MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
10€ al MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
5€ al MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) Per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di
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coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto
30€ al MWh se la potenza non è superiore a 20 KW e 20€/MWh se la potenza è
superiore a 20 KW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
20€ al MWh se la potenza non è superiore a 20 KW e 10€/MWh se la potenza è
superiore a 20 KW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
10€ al MWh se la potenza non è superiore a 20 KW e 5€/MWh se la potenza è
superiore a 20 KW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre
2014.
Rispetto al IV conto energia il presente decreto contiene le riduzioni tariffarie per
quanto concerne la tariffa riconosciuta agli impianti realizzati su fabbricati rurali. Il
nuovo testo prevede che pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline godano
dell’incentivo medio riconosciuto agli impianti su edifici e agli altri impianti.
Le serre possono ricoprire con i pannelli fotovoltaici un massimo del 30% del tetto a
disposizione altrimenti ricadono negli incentivi “per altri impianti”. I fabbricati rurali,
se accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto godono del
medesimo incentivo dato dalla media degli incentivi tra impianti su edifici e altri
impianti. Gli incentivi vengono riconosciuti per 20 anni.
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Requisiti dei soggetti e degli impianti
Possono accedere alle tariffe incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, i
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soggetti pubblici. L’accesso alle tariffe incentivanti anche ai condomini5 rappresenta
una grande opportunità: attraverso un investimento iniziale contenuto – in particolare
se ripartito tra i diversi soggetti che ne fanno parte – è possibile realizzare un impianto
fotovoltaico di una taglia adeguata a coprire i consumi delle parti comuni ed evitando
l’acquisto dal distributore locale. Inoltre, le regole di incentivazione nazionale
permettono di ripagare l’impianto e di ottenere un discreto introito che può essere
utilizzato per ridurre in maniera considerevole - o azzerare – le spese condominiali.
Accedono altresì, gli impianti fotovoltaici su edificio di qualunque taglia se viene
verificata almeno una delle seguenti caratteristiche:
Nel caso in cui gli edifici stessi risultano dotati di un attestato di certificazione
energetica con relazione indicante i miglioramenti possibili da effettuare per
migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. L’autocertificazione non è più
sufficiente. Sono esentati dalla presentazione della certificazione energetica le
pergole, le serre, le barriere acustiche, le tettoie e le pensiline.
Nel caso in cui gli edifici risultano avere coperture in eternit o amianto previa
totale sostituzione del tetto.
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SPESE DI ISTRUTTORIA ED ONERI DI GESTIONE
I gestori di impianti di qualunque potenza che intendano accedere alle tariffe
incentivanti sono chiamati a corrispondere al GSE, all’atto di presentazione della
5 Il condominio – considerato alla stregua di una società di fatto (Cfr. Risoluzione n. 84/E Agenzia delle Entrate 10
agosto 2012) deve fatturare con applicazione della P. IVA l’energia venduta al GSE e applicare alla tariffa incentivante di cui si usufruisce la ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600 del 1973.
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domanda per accedere agli incentivi, un contributo pari a 3€ per ogni kWp installato
fino a 20 kWp e 2 € per ogni kWp installato eccedente i 20kWp per le spese di
istruttoria.
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della richiesta di incentivo per gli impianti
che non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro oppure alla iscrizione al Registro per
gli altri impianti. A decorrere dal 1 gennaio 2013 dovrà essere corrisposto al GSE la
cifra di 0.05 centesimi di € per ogni kWh di energia elettrica incentivata.
La copia digitale dell’avvenuto pagamento sarà trasmessa al GSE dal soggetto
interessato che provvederà a caricarla sul portale informatico.