PROGRETTO STREGA Dalla non discriminazione alle pari opportunità

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PROGRETTO STREGA Dalla non discriminazione alle pari opportunità. Monica McBritton Lecce, 10 dicembre 2009. La Costituzione italiana. Art. 3, 1° comma, Costituzione italiana: - PowerPoint PPT Presentation

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PROGRETTO STREGAPROGRETTO STREGADalla non discriminazione Dalla non discriminazione

alle pari opportunità alle pari opportunità

Monica McBrittonMonica McBrittonLecce, 10 dicembre 2009Lecce, 10 dicembre 2009

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La Costituzione italianaLa Costituzione italiana

Art. 3, 1° comma, Costituzione Art. 3, 1° comma, Costituzione italiana:italiana:

““Tutti i cittadini hanno pari dignità Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”personali e sociali”

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Quindi, l’art. 3.1 pone due principìQuindi, l’art. 3.1 pone due principì

Il principio di uguaglianza (formale)Il principio di uguaglianza (formale) Il principio di non discriminazioneIl principio di non discriminazione

TALI PRINCIPTALI PRINCIPÌÌ VINCOLANO IL VINCOLANO IL LEGISLATORELEGISLATORE

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Una domanda inquietante…Una domanda inquietante…

Ma che vuol dire eguaglianza?Ma che vuol dire eguaglianza?

In che cosa si è eguali?In che cosa si è eguali?

Come si fa ad essere eguali, Come si fa ad essere eguali, quando – evidentemente – quando – evidentemente –

ciascuno di noi è differente da ciascuno di noi è differente da tutti gli altritutti gli altri

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Elaborato il principio di Elaborato il principio di ragionevolezzaragionevolezza

Il legislatore deve trattare in modo Il legislatore deve trattare in modo eguale situazioni eguali; le situazioni eguale situazioni eguali; le situazioni differenti vanno trattate in modo differenti vanno trattate in modo differente;differente;

le differenze di trattamento normativo le differenze di trattamento normativo devono essere ragionevolmente devono essere ragionevolmente giustificate dalle differenze di fatto.giustificate dalle differenze di fatto.

La Corte costituzionale La Corte costituzionale italiana e l’eguaglianzaitaliana e l’eguaglianza

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Divieto di discriminazioneDivieto di discriminazione

Significa che le ipotesi Significa che le ipotesi esplicitate dal costituente non esplicitate dal costituente non possono giustificare una possono giustificare una normativa (pregiudizievole) normativa (pregiudizievole) differenziata.differenziata.

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CINQUE CONCETTI DIVERSICINQUE CONCETTI DIVERSI

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZAPRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PARITA’ DI TRATTAMENTOPARITA’ DI TRATTAMENTO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONEDIVIETO DI DISCRIMINAZIONE PARI OPPORTUNITA’PARI OPPORTUNITA’ DIRITTO DIFFERENZIATODIRITTO DIFFERENZIATO

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Parità di trattamentoParità di trattamento

Nei rapporti interprivati il Nei rapporti interprivati il principio di uguaglianza non ha principio di uguaglianza non ha una portata generale.una portata generale.

Deve essere espressamente Deve essere espressamente previsto da una disposizione previsto da una disposizione normativanormativa

Art. 37 Cost.Art. 37 Cost.

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Parità e divieto di discriminazioneParità e divieto di discriminazione

La parità comporta il confronto tra il La parità comporta il confronto tra il trattamento di almeno due soggetti e trattamento di almeno due soggetti e l’eventuale differenza è illegittima se l’eventuale differenza è illegittima se non è giustificata.non è giustificata.

Il divieto di discriminazione comporta Il divieto di discriminazione comporta che un soggetto non debba essere che un soggetto non debba essere danneggiato dall’appartenenza ad un danneggiato dall’appartenenza ad un gruppo sociale svantaggiato.gruppo sociale svantaggiato.

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I divieti di discriminazioneI divieti di discriminazione Legge n. 300/1970: discriminazioni sindacali, politiche e religiose;Legge n. 300/1970: discriminazioni sindacali, politiche e religiose; Legge n. 903/1977: discriminazioni di sesso;Legge n. 903/1977: discriminazioni di sesso; Legge n. 125/1991: id. (oggi, d. lgs. n. 198/2006)Legge n. 125/1991: id. (oggi, d. lgs. n. 198/2006) Legge n. 135/1990: discriminazioni per HIV;Legge n. 135/1990: discriminazioni per HIV; D. lgs. n. 286/1998: discriminazioni per motivi razziali, etnici, D. lgs. n. 286/1998: discriminazioni per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi;nazionali o religiosi; D. lgs. n. 215/2003: discriminazioni razziali o etniche;D. lgs. n. 215/2003: discriminazioni razziali o etniche; D. lgs. n. 216/2003: discriminazioni per religione, convinzioni D. lgs. n. 216/2003: discriminazioni per religione, convinzioni

personali, handicap, età, orientamento sessuale.personali, handicap, età, orientamento sessuale.

La discriminazione è rilevante a causa La discriminazione è rilevante a causa dell’appartenenza ad un gruppo sociale dell’appartenenza ad un gruppo sociale svantaggiato: ha necessariamente un caratteresvantaggiato: ha necessariamente un carattere collettivo..

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Art. 37 Cost.Art. 37 Cost.

““La donna lavoratrice ha gli stessi La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata bambino una speciale adeguata protezione”protezione”

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L’ART. 37 COST. CONTIENEL’ART. 37 COST. CONTIENE

Principio di parità di trattamento fra Principio di parità di trattamento fra donna-lavoratrice e uomo-lavoratoredonna-lavoratrice e uomo-lavoratore

La tutela differenziata della La tutela differenziata della lavoratrice madre lavoratrice madre

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La legislazione ordinaria (di prima La legislazione ordinaria (di prima generazione)generazione)

Parità di trattamentoParità di trattamento L. 903/77 (oggi, art. L. 903/77 (oggi, art.

27, d. lgs. n. 27, d. lgs. n. 198/2006)198/2006)

LIMITE: parità formaleLIMITE: parità formale soggetto soggetto

neutroneutro

La tutela La tutela differenziata della differenziata della lavoratrice madrelavoratrice madre

L. 1204/71 (oggi, d. L. 1204/71 (oggi, d. lgs. n. 151/2001) lgs. n. 151/2001)

LIMITE: la cura della LIMITE: la cura della prole è un “fatto di prole è un “fatto di donne” donne”

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Parita’ di trattamento Parita’ di trattamento versusversus pari opportunità pari opportunità

Parità di trattamentoParità di trattamento: principio : principio formale e astrattoformale e astratto

Non tiene conto degli assetti sociali Non tiene conto degli assetti sociali concreticoncreti

Divieto di discriminazione in chiave Divieto di discriminazione in chiave repressivarepressiva

L. 9.12.1977 n. 903L. 9.12.1977 n. 903

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INSUFFICIENZA DELLA L. 903/77INSUFFICIENZA DELLA L. 903/77

L. 10.4.1991 n.125L. 10.4.1991 n.125

Introduzione del principio di pari Introduzione del principio di pari opportunità - opportunità - rinviorinvio

Raffinamento degli strumenti Raffinamento degli strumenti antidiscriminatoriantidiscriminatori

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Dalla 125/1991 al d.lgs. 198/2006Dalla 125/1991 al d.lgs. 198/2006

Nel 2005 con la legge n. 246, art. 6 il Parlamento aveva Nel 2005 con la legge n. 246, art. 6 il Parlamento aveva delegato il Governo al: delegato il Governo al:

Riassetto normativo in materia di pari opportunitàRiassetto normativo in materia di pari opportunità individuando “strumenti di prevenzione e rimozione di individuando “strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicaphandicap, l’età e l’orientamento sessuale, anche al fine di , l’età e l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione” e europea e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione” e adeguando e semplificando (dice espressamente la delega) adeguando e semplificando (dice espressamente la delega) il “linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di il “linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.”sovrapposizioni e duplicazioni.”

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La montagna …La montagna …

partorì il …..partorì il …..

D.LGS. 198/2006 – CODICE DELLE D.LGS. 198/2006 – CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNADONNA

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LE NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE LE NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE (art. 25 d.lgs. 198/2006)(art. 25 d.lgs. 198/2006)

DIRETTADIRETTA “ “qualsiasi atto, patto o qualsiasi atto, patto o

comportamento che comportamento che produca un effetto produca un effetto pregiudizievole pregiudizievole discriminando le discriminando le lavoratrici o i lavoratrici o i lavoratori anche in in lavoratori anche in in ragione del loro sesso ragione del loro sesso (…)”(…)”

INDIRETTAINDIRETTA Si ha “quando una Si ha “quando una

disposizione, un disposizione, un criterio, una prassi, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un atto, un patto o un comportamento comportamento apparentemente apparentemente neutri mettono o neutri mettono o possono mettere i possono mettere i lavoratori di un lavoratori di un determinato sesso in determinato sesso in una posizione di una posizione di particolare svantaggio particolare svantaggio rispetto ai lavoratori rispetto ai lavoratori dell’altro sesso (…)”dell’altro sesso (…)”

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Art. 26 d. lgs. n. 198/2006Art. 26 d. lgs. n. 198/2006

““Sono considerate come Sono considerate come discriminazioni anche le molestie discriminazioni anche le molestie ovvero quei comportamenti ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.”degradante, umiliante o offensivo.”

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Il Il PROBLEMAPROBLEMA

La scarsa effettività della normativa La scarsa effettività della normativa antidiscriminatoria in generale e in antidiscriminatoria in generale e in particolare nei casi in cui è coinvolta particolare nei casi in cui è coinvolta la dignità della persona.la dignità della persona.

Ciò potrebbe spiegare la Ciò potrebbe spiegare la proliferazione degli organi di parità e proliferazione degli organi di parità e dei codici di condottadei codici di condotta

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Le Pubbliche Amministrazioni e i Le Pubbliche Amministrazioni e i codici di condottacodici di condotta

Per la prevenzione delle molestie sessuali e Per la prevenzione delle molestie sessuali e moralimorali

Contro il mobbingContro il mobbing EticoEtico

Sono norme di incerto valore giuridico: una Sono norme di incerto valore giuridico: una via di mezzo fra norma giuridica e norma via di mezzo fra norma giuridica e norma etica.etica.

Sono almeno vincolanti a livello disciplinareSono almeno vincolanti a livello disciplinare