Post on 29-Jan-2017
transcript
sentenza 11 aprile 1984, n. 103 (Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rel. Conso;Caselli e altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord. Trib. Padova 19agosto 1977 (Gazz. uff. 21 dicembre 1977, n. 347); Trib. Verona 1° febbraio 1978 (id. 5 giugno1978, n. 154); Trib. Bologna 2 agosto 1976 (id. 20 settembre 1978, n. 264); Trib. Pescara 15settembre 1978 (due) (id. 7 febbraio 1979 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 5 (MAGGIO 1984), pp. 1181/1182-1185/1186Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175670 .
Accessed: 25/06/2014 08:49
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:49:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
previsione del trattamento esclusivo riservato all'E.n.el. e sul
l'aggravamento apportato con l'applicazione all'ente dell'i.l.o.r.
(Omissis) 8. - Con memoria, comune agli incidenti iscritti ai nn. 212 e
481/78, 421/81 e 243/83, depositata il 12 ottobre 1983, in allegato alla quale sono state esibite in copia le sent. 13 marzo 1982 del
Tribunale di Napoli, 23 febbraio 1979 del Tribunale di Firenze
(Foro it., Rep. 1979, voce Energia elettrica, n. 94) e 25 ottobre
1982, ji. 5576 della Corte di cassazione {id., Rep. 1982, voce Fabbricazione (imposte), n. 10) la difesa dell'E.n.el. ha in via
principale insistito sulla irrilevanza della questione (ritenuta dalla
cassazione nella sent. 5576/82) a) richiamando aa) l'art. 14 1.
delega 825/71, da interpretare nel senso di una modifica del
titolo di attribuzione della somma, proveniente da entrata diversa dalla addizionale che ne riuscirebbe soppressa, ab) l'art. 82 d.p.r.
597/73 il cui comma 2° andrebbe interpretato nel senso che il
legislatore abbia inteso eliminare dal sistema i tributi preceden temente istituiti in sostituzione dei tributi soppressi ed in armonia
con il « criterio generale di limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività
dell'imposizione », richiamato nell'art. 9 della legge delega, b)
argomentando, in subordine, dal criterio di incompatibilità che
sarebbe offeso dalla coesistenza di un'imposta (l'addizionale in
questione), creata in sostituzione di altre imposte (i.c.a.p., ecc.) con un tributo (i.l.o.r.) sostitutivo di quelli dalla prima sostituiti
(criterio contro il quale non varrebbe addurre l'attribuzione
all'addizionale del carattere di ius singulare per la gravità dell'at
tentato al criterio invocato), c) ravvisando nella specie gli estremi
dell'abrogazione prevista dall'art. 15 d.p.c.c. per essere stata
l'intera materia ridisciplinata dalla riforma tributaria e, più pro
priamente, per ricorrere la c.d. abrogazione per presupposizione
(interpretazione non svalutata dalla eterogenità tra imposta sosti
tutiva-addizionale e imposte sostituite-i.c.a.p., ecc. sottolineata
dal presidente del consiglio dei ministri, per essere la prima assimilabile non tanto all'imposta di consumo quanto ad una
imposta sul reddito pur anomalmente commisurata su un para metro che prescinde dal reddito effettivo), d) invocando la
direttiva per la quale tra due interpretazioni della stessa normati
va va preferita quella non in contrasto con la Costituzione. Su
questa linea la difesa dell'ente ha ribadito, in subordine, gli
argomenti a sostegno della declaratoria d'incostituzionalità a) richiamando la Corte cost. 49/69 (id., 1969, I, 1051) a conforto
della tesi che la peculiarità dell'E.n.el. non escluderebbe la
violazione del principio di eguaglianza (tesi che sarebbe comun
que smentita vuoi dall'esistenza di altri enti come l'E.n.i., vuoi
dalla materia tributaria cui la diseguaglianza si riferisce, vuoi
dalla circostanza che gli interventi statali in favore dell'E.n.el.,
per risolversi in inutili andirivieni di somme, esaspererebbero la
irrazionalità della situazione) e b) negando pertinenza alle argo mentazioni svolte dall'interveniente circa il modo di operare della
capacità contributiva in tema di imposte indirette e, in particola re, di imposte sul consumo dal momento che la addizionale ha
natura sostanziale di imposizione sul reddito, ancorché commisu
rata — proprio per eludere il principio della capacità contributi
va — su un presupposto artatamente diverso. (Omissis)
Diritto. — 10.1. - I giudici a quibus vanno distinti in due
gruppi, nel primo dei quali si collocano i Tribunali di Genova e
L'Aquila che hanno nei dispositivi delle ordinanze di rimessione
impugnato la sola 1. 9 ottobre 1967 n. 973 istitutiva dell'addizio
nale alla immosta erariale di consumo sull'energia elettrica a
carico dell'E.n.e.l., e nel secondo sono da annoverare i Tribunali
di Palermo, Roma, Brescia e Venezia che hanno collocato nei
dispositivi delle ordinanze anche gli art. 1 1. 9 ottobre 1971 n.
825 (delega legislativa al governo della repubblica per la riforma
tributaria) e 82 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione
dell'i.r.p.ef.) che a far tempo dal 1° gennaio 1974 ha abolito sette
categorie di tributi e con la stessa decorrenza ha abrogato le
disposizioni relative agli aboliti tributi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del d.p.r. 597/73.
Per contro, le motivazioni delle ordinanze non solo pongono in
chiaro che anche i tribunali del primo gruppo hanno argomentato dalla inidoneità degli art. 1 1. 825/71 e 82 d.p.r. 597/73 ad
abrogare a far tempo dal 1° gennaio 1974 la 1. 973/67, ma
evidenziano che hanno formato oggetto delle ingiunzioni fiscali e
delle successive opposizioni dell'E.n.el. i soli importi di addizio
nale dall'ente corrisposti in tempo successivo al 1° gennaio 1974
talché i cenni alla autorità della addizionale in temi anteriori al
31 dicembre 1973 non hanno trovato eco nei momenti statuitivi
delle ordinanze.
Limitato in tal guisa il thema decidendum nulla si oppone a
riunire i 18 incidenti ai fini di unitaria decisione.
10.2. - La stragrande maggioranza dei giudici di merito e la
Corte di cassazione hanno fatto oggetto di « diritto vivente » la
idoneità degli art. 1 1. 825/71 e 82 d.p.r. 597/73 ad abrogare tacitamente la legge istitutiva dell'addizionale a carico dell'E.n.el.
a far tempo dal 1° gennaio 1974 e, pertanto, diviene superfluo lo
scrutinio di costituzionalità della corte che non può essere indotta
a diverso avviso dall'apprezzamento di conformità della tacita
abrogazione all'art. 3 Cost., con il quale la sezione I civile della
Corte di cassazione ha confortato, nella sent. 8 giugno-25 ottobre
1982, n. 5576 di rigetto del ricorso dell'amministrazione delle
finanze dello Stato, l'ampia motivazione condotta al livello di art.
15 prel. c.c. per la marginalità dell'apprezzamento. Va confermata la giurisprudenza di questa corte, introdotta con
sent. 72/83 (id., 1983, I, 1524) e ribadita con sent. 325/83 (id.,
1984, I, 919), in virtù della quale il « diritto vivente », anche se
consolidatosi in tempo successivo alle ordinanze di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalità insorte
sulla base di interpretazioni e applicazioni opposte al « diritto
vivente » stesso; giurisprudenza che merita conferma anche per ché le date di tre ordinanze di rimessione sono successive alla
data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (e di due altre, in tutto identiche alla n. 5576/82 per motivazione in
diritto e per data di pubblicazione). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i 18 incidenti
(nn. 558 a 560 r.o. 1977, 212 e 451 r.o. 1978, 407 a 415 r.o. 1981, 80 r.o. 1982, 243 e 244 r.o. 1983), dichiara non fondata, nei limiti
e ai sensi di cui in motivazione, la questione d'illegittimità della
1. 9 ottobre 1967 n. 973 (istituzione di un'addizionale alla imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'E.n.el. in
sostituzione della imposta sulle industrie, i commerci, le arti, le
professioni e relativa addizionale provinciale per il periodo suc
cessivo al 31 dicembre 1965) e degli art. 1 1. 9 ottobre 1971 n.
825 (delega legislativa al governo della repubblica per la riforma
tributaria) e 82 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione
dell'i.r.p.e.f.), solleva, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., con le
ordinanze indicate in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 11 aprile 1984, n. 103
(Gazzetta ufficiale 18 aprile 1984, n. 109); Pres. Elia, Rei.
Conso; Caselli e altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello
Stato Fiumara). Ord. Trib. Padova 19 agosto 1977 (Gazz. uff.
21 dicembre 1977, n. 347); Trib. Verona 1° febbraio 1978
(id. 5 giugno 1978, n. 154); Trib. Bologna 2 agosto 1976 (id. 20 settembre 1978, n. 264); Trib. Pescara 15 settembre 1978
(due) (id. 7 febbraio 1979, n. 38); Trib. Pescara 28 novembre
1978 (quattro) (id. 14 marzo 1979, n. 73).
Corte costituzionale — Giudizi incidentali di costituzionalità
delle leggi — Ordinamento penitenziario — Reclami di detenu
ti in materia di lavoro — Difetto di legittimazione del giudice — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24,
25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costi
tuzionale, art. 23; 1. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull'ordina mento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà, art. 22, 23, 68, 69, 70, 74). Ordinamento penitenziario — Detenuti lavoranti — Determina
zione delle mercedi — Questione inammissibile di costituziona
lità (Cost., art. 3, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104: 1. 26
luglio 1975 n. 354, art. 22, 23, 69). Corte costituzionale — Giudizi incidentali di costituzionalità delle
leggi — Ordinamento penitenziario — Competenza del magi strato di sorveglianza — Ordini di servizio — Difetto di
rilevanza — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 25, 102, 104; 1. 26 luglio 1975 n. 354, art. 68, 69, 70,
74). Ordinamento penitenziario — Magistrato di sorveglianza —
Competenza — Questione inammissibile di costituzionalità
(Cost., art. 3, 24, 25, 102, 104; I. 26 luglio 1975 n. 354, art. 69). Corte costituzionale — Giudizi incidentali di costituzionalità
delle leggi — Ordinamento penitenziario — Uffici di sorve
glianza — Organizzazione — Competenza — Scelta discrezio
nale — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art.
3, 24, 25, 102, 104; 1. 26 luglio 1975 n. 354, art. 68, 70, 74). Ordinamento penitenziario — Magistratura di sorveglianza —
Organizzazione degli uffici — Questione inammissibile di costi
tuzionalità (Cost., art. 3, 24, 25, 102, 104; 1. 26 luglio 1975 n.
354, art. 68, 70, 74).
This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:49:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA 1184
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale solleva te dal magistrato di sorveglianza in sede di reclami di detenuti
in materia di lavoro, poiché tale procedimento non ha natura
giurisdizionale e il giudice difetta quindi di legittimazione, in
riferimento agli art. 3, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 101, 102, 104
Cost. (1)
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
22, 1° comma, I. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui consente che la mercede del detenuto lavorante venga fissata in
misura inferiore fino a un terzo delle tariffe sindacali, dell'art.
23, 1°, 2° e 3° comma, l. 354/75, nella parte in cui prevede detrazioni dalla remunerazione degli imputati e dei condannati
detenuti, e dell'art. 69, 5° comma, lett. a, l. 354/75, nella parte in cui attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a
decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e degli internati in materia di attribuzione della qualifica lavorativa,
mercede, remunerazione, attività di tirocinio e di lavoro ed
assicurazioni sociali, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 27, 35,
36, 37, 38, 101, 102, 104 Cost. (2) Sono inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le
questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'asserita limi
tatezza delle funzioni del magistrato di sorveglianza, sollevate in
sede di procedimento per la remissione del debito, ove le
funzioni stesse hanno invece natura prettamente giurisdizionale, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (3)
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 69, 1", 2°, 4° e 5° comma, l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui riconosce al magistrato di sorveglianza
funzioni meramente ispettive e amministrative, con potestà deci
sionale (ordine di servizio) limitata ed affidata nell'esito alla
disponibilità dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare; b) dell'art. 69, 5" comma, l. 354/75, nella parte in cui prevede la procedura de plano, inaudita altera parte, attraverso ordini di
servizio, anche in materia di lavoro e quindi di diritti soggetti vi, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (4)
Sono inammissibili, implicando scelte nell'ambito di complessi normativi la cui estesa articolazione è di per sé dimostrativa
della necessità di una serie di previsioni riservate alla discrezio
nalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla organizzazione e la competenza territoriale degli
uffici di sorveglianza. (5) Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli
art. 68, 1° comma, 70, 1" e 2° comma, 74, 1° comma, l. 26
luglio 1975 n. 354, nella parte in cui, in relazione alla tabella
A allegata alla legge, prevedono l'istituzione di uffici di sorveglian za con giurisdizione estesa a più circondari di tribunale, la
costituzione di una sezione di sorveglianza in ogni distretto di
corte d'appello e di un consiglio di aiuto sociale nel capoluogo di ciascun circondario, cui deve partecipare un magistrato di
sorveglianza, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 102, 104 Cost. (6)
(1-6) Le ordinanze di rimessione sono massimate: Trib. Pado va 19 agosto 1977, Foro it., 1978, II, 152; Trib. Verona 1° febbraio 1978, ibid., 388; Trib. Bologna 2 agosto 1976, ibid., 427; Trib. Pescara 28 novembre 1978, id., 1979, II, 216, commentate la La Greca, Funzioni e struttura del magistrato di sorveglianza, in Cass, pen., 1979, 1035 e
Id., Questioni di costituzionalità sull'ordinamento penitenziario, in Rass. penit. e crim., 1982, 199, nn. 2 e 6.
La Corte costituzionale conferma l'orientamento assunto, sia pure nella diversa sede di conflitto di attribuzioni, con ord. n. 87/78, Foro it., 1979, I, 289, con nota di richiami, e commentata da Bartole, Attribu zione ai giudici di funzioni giurisdizionali e tutela della loro indipenden za, in Giur. costit., 1978, I, 1204. Con detta decisione venne infatti ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dal magistrato di sorve
glianza contro il provvedimento col quale il ministro di grazia e giusti zia aveva rifiutato di dare esecuzione ad un ordine di servizio che
disponeva il pagamento della mercede ai detenuti nelle festività
infrasettimanali.
In dottrina, sulla natura delle atribuzioni del magistrato di sorve
glianza, cons, altresì: Tamburino, L'ordine di servizio del magistrato di sorveglianza, in Qualegiustizia, 1978, 456; Margara, Il magistrato di sorveglianza quale garante di conformità alla legge dell'attività
penitenziaria, in Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria, a cura di Grevi, Bologna, 1982, 204. Per uno studio di carattere generale, v. Giostra, Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale. Dalle misure alternative alle sanzioni sostitutive, Milano, 1983. Con riferimento alla materia oggetto delle questioni, cons., da ultimo, Kostoris, Lavoro penitenziario, voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1983, IV, 748.
Sul self restraint della corte in tema di scelte discrezionali riservate al legislatore, cfr. Corte cost. 27 settembre 1983, n. 274, Foro it., 1983, I, 2333, con nota di richiami, e id., 1984, I, 19, con nota di Grevi, Sulla configurabilità di una liberazione condizionale « anticipata » per i condannati all'ergastolo.
Diritto. — 1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della corte questioni di legittimità costituzionale più o
meno strettamente connesse, cosi da giustificare la riunione dei
relativi giudizi, al fine di deciderli con un'unica sentenza.
2. - Le questioni dedotte coinvolgono, tutte, norme della 1. 26
luglio 1975 n. 354, aventi attinenza, diretta o indiretta, con le
funzioni del magistrato di sorveglianza, quali risultano articolate
dal nuovo ordinamento penitenziario. Più esattamente, i dubbi di
costituzionalità hanno per oggetto sia norme dalla portata genera
le, riflettentisi come tali sul complesso di dette funzioni, sia norme
dalla portata particolare, concernenti cioè una singola, determinata
funzione. Le esigenze sottostanti al requisito della rilevanza im
pongono di prendere le mosse da quest'ultimo, più specifico,
aspetto.
3. - Dall'esame delle situazioni concrete, quali emergono dal
tipo di domanda inizialmente rivolta a ciascuno dei giudici a
quibus, si ricava con chiarezza che, fra i tanti settori di intervento
previsti dall'ordinamento penitenziario per il nuovo magistrato di
sorveglianza, sono essenzialmente due a venire in evidenza: da un
lato (ordinanze n. 458/77, nn. 154, 368, 573, 574/78), quello cui
fanno capo i reclami dei detenuti in materia di lavoro; dall'altro
(ordinanze nn. 4, 5, 6, 7/79), quello cui fanno capo le richieste di
remissione del debito. Le differenze che, quanto a natura e forme
dell'intervento, caratterizzano l'un settore rispetto all'altro importa no, come immediata conseguenza, la necessità di affrontare distin
tamente le tematiche poste dai due gruppi di ordinanze.
4. - Con le cinque ordinanze del primo gruppo i magistrati di
sorveglianza presso i Tribunali di Padova, Verona, Bologna e
Pescara chiamano complessivamente in causa gli art. 22, 1°
comma, 23, 1° e 2° comma, 68, 1° comma, 69, 1°, 2°, 4° e 5°
comma, 70, 1° e 2° comma e 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n.
354, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma, 25, 1° e 2°
comma, 27, 3° comma, 35, 1° comma, 36, 1° comma, 37, 1°
comma, 38, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e
104, 1° comma, Cost. Rispetto a tali questioni l'avvocatura dello
Stato ha sistematicamente premesso ad ogni altro rilievo un'ec
cezione di inammissibilità del tutto preliminare. Infatti, nelle
relative difese in rappresentanza del presidente del consiglio dei
ministri, risulta sempre contestata la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questione di legittimità costituzionale
nel corso di procedimenti originati da reclami di detenuti in
materia di lavoro: e ciò in quanto si sarebbe in presenza di un
« procedimento amministrativo non attinente al trattamento pena le », ovvero « di una materia nella quale il magistrato di sorve
glianza esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali », limitandosi all'emanazione di un ordine di servizio (art. 69, 5°
comma, lett. a, 1. n. 354 del 1975).
L'eccezione va accolta, ma non tanto in base ai due precedenti richiamati dall'avvocatura dello Stato (sent. n. 72 del 1968, Foro
it., 1968, I, 2025, peraltro invocata in direzione opposta dai
magistrati di sorveglianza di Padova e di Bologna, e sent. n. 132
del 1973, id., 1973, I, 2666), entrambi aderenti a situazioni normati
ve troppo diverse dall'attuale, quanto in base ad un precedente di
epoca successiva all'instaurazione dei presenti giudizi, costituiti
com'esso è dall'ordinanza n. 87 del 1978 (id., 1979, I, 289). Con
tale ordinanza, questa corte — chiamata a pronunciarsi su un
conflitto di attribuzione tra un magistrato di sorveglianza e il
ministero di grazia e giustizia a proposito dell'esecuzione di un ordine di servizio emanato ai sensi dell'art. 69, 5° comma, lett. a, 1. 26 luglio 1975 n. 354 — ha preso recisa posizione sul problema della natura dell'intervento del magistrato di sorveglianza in
materia di lavoro, sia pure sotto il particolare profilo del ricono
scimento della « legittimazione ad essere parte in conflitto di
attribuzioni... limitatamente all'esercizio della funzione giurisdi zionale », affermando senza riserve che « nell'attività giurisdiziona le ... non può essere ricompresa la potestà del magistrato di
sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei
detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede ».
L'affermazione non può che essere ribadita anche sotto il profilo dell'iniziativa per il controllo incidentale di legittimità (v. pure, con
riguardo ad un'altra competenza non giurisdizionale del magistrato di sorveglianza, la sent. n. 74 del 1979, id., Rep. 1979, voce Liberazione condizionale, n. 5): la ragione fondamentale del dinie
go di giurisdizionalità nei confronti dell'intervento di cui all'art.
69, 5° comma, lett. a, 1. n. 354 del 1975 resta quella, già allora
evidenziata, che il procedimento instaurato dal reclamo del dete nuto in materia di lavoro « non sostituisce ... la tutela giurisdi zionale, che è riservata al giudice dei diritti », secondo le regole della competenza ordinaria, non essendovi motivo di distinzione, a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei detenuti o internati.
This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:49:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
5. - Con le quattro ordinanze del secondo gruppo il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara chiama complessi vamente in causa gli art. 68, 1° comma, 69, 1°, 2°, 4° e 5°
comma, 70, 1° e 2° comma e 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n.
354, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 25, 1° comma,
102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, Cost. Per quanto riguarda tali ordinanze, emanate nel corso di altrettanti procedimenti instaurati per ottenere il beneficio della remissione del debito (art. 56 1. n. 354 del 1975), la legittimazione del magistrato di
sorveglianza a proporre questioni incidentali di legittimità costitu zionale non si presta a discussioni (v., per un implicito preceden te, la sent. n. 51 del 1984, id., 1984, I, 908). A dimostrazione che
l'intervento del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito si traduce in un'attività sicuramente giurisdizionale concorrono i mezzi di difesa assicurati alle parti (art. 71 e 71 bis 1. n. 354 del 1975), la ricorribilità del provvedimento per cassa zione (art. 71 ter della stessa legge) e l'impossibilità di adire altri
giudici di merito, trattandosi di tutela riservata al magistrato di
sorveglianza.
Lungi dal contestare tutto ciò, l'avvocatura dello Stato prospetta il problema dell'ammissibilità delle questioni in esame sotto un altro profilo, mettendone in dubbio la rilevanza « ai fini del decidere il giudizio nel corso del quale tali questioni sono state sollevate ». Alla rilevanza, si precisa, sarebbe dedicata « qualche considerazione che appare meramente di stile e, quindi, ben poco convincente », tanto da suscitare l'impressione che il giudice a quo « abbia posto in essere l'accorgimento di avvalersi di un giudizio in corso, alla definizione del quale non soccorre, perché non
occorre, la soluzione delle proposte questioni di legittimità costitu
zionale », al reale scopo di « sollevare direttamente un giudizio di
tal natura ».
Pur dovendosi riconoscere che nelle quattro ordinanze del
magistrato di sorveglianza di Pescara la motivazione presenta
innegabili connotati di genericità, non solo e non tanto perché di
contenuto perfettamente identico, ma anche e soprattutto perché
quasi del tutto coincidente con quella delle due ordinanze di
rimessione (nn. 573, 574/78: v. retro, n. 4) pronunciate dallo
stesso magistrato di sorveglianza in altrettanti procedimenti su
reclami in materia di lavoro, non si può, d'altra parte, trascurare
il fatto che le quattro ordinanze si diversificano dalle due
precedenti per la più ampia, specifica, attenzione dichiaratamente
prestata al requisito della rilevanza e per il concreto richiamo
all'oggetto dell'istanza (remissione del debito) ogni volta contenuto
nelle rispettive intestazioni.
Ciò non comporta, ovviamente, che le relative questioni siano
per ciò solo da ritenere ammissibili, ma impone una più attenta
analisi dei loro eventuali riverberi sulla decisione dei giudici a
quibus, tanto più che la pluralità delle questioni sollevate da
ciascuna ordinanza non consente un discorso unitario, occorrendo
distinguere a seconda che tali questioni abbiano per oggetto norme
attinenti alla competenza del magistrato di sorveglianza (art. 69,
1°, 2°, 4° e 5° comma, 1. n. 354 del 1975) oppure norme
attinenti all'organizzazione giudiziaria (art. 68, 1° comma, 70, 1° e
2" comma, e 74, 1° comma, della stessa legge, nelle parti indicate
dalle ordinanze).
6. - Le prime questioni, nonostante l'impegno dedicato dal
giudice a quo alla motivazione sulla rilevanza, appaiono cosi
palesemente prive di incidenza ai fini del decidere da far risultare
la motivazione stessa del tutto inconferente nei loro confronti. Si
tratta, infatti, di questioni di legittimità costituzionale che nulla
hanno in comune con la remissione del debito. Ne sono oggetto norme che — concernendo, rispettivamente, la vigilanza sull'orga nizzazione degli istituti di prevenzione e di pena (art. 69, 1°
comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354), la vigilanza sull'esecuzione della
custodia degli imputati (art. 69, 2° comma), l'approvazione con
ordine di servizio del programma di trattamento (art. 69, 4°
comma) e la decisione con ordine di servizio dei reclami in
materia di lavoro o di procedimenti disciplinari (art. 69, 5°
comma) — rimangono del tutto estranee alla remissione del
debito e sono, quindi, assolutamente inapplicabili a questa. Lo
conferma il fatto che le questioni cosi dedotte addebitano al
legislatore di avere con tali norme assegnato al magistrato di
sorveglianza « funzioni meramente ispettive e amministrative »
con « potestà decisionale limitata », previa semplice « procedura de plano »: in materia di remissione del debito, invece, come già si è sottolineato ad altri fini (v. retro, n. 5), la funzione esplicata dal magistrato di sorveglianza, attraverso una procedura tutt'altro
che de plano, è di tipo prettamente giurisdizionale.
Rispetto alle questioni in parola, il difetto di rilevanza prospet tato in termini generali dall'avvocatura dello Stato viene, perciò, ad evidenziarsi, sia pure per altra via, in maniera talmente netta
da rendere ineluttabile la relativa declaratoria di inammissibilità.
Il Foro Italiano — 1984 — Parte 1-11.
7. - Restano le questioni di legittimità costituzionale che hanno
per oggetto norme attinenti all'organizzazione giudiziaria. Nei loro confronti non si può certo parlare di assoluta estraneità alla materia della remissione del debito. Il fatto che ne siano coinvol te la collocazione territoriale degli uffici di sorveglianza, cui sovraintende il magistrato di sorveglianza come organo monocra tico (art. 68, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, nelle tre parti specificamente indicate dalle ordinanze), e la composizione degli organi collegiali (sezione di sorveglianza, consiglio di aiuto socia
le) di cui sono chiamati a far parte uno o più magistrati di
sorveglianza (art. 70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, della stessa
legge, nelle parti rispettivamente indicate dalle ordinanze), con sente al giudice a quo di dolersi che la strutturazione complessiva della figura del magistrato di sorveglianza, anche in considerazio ne dell'ambito territoriale affidatogli, non lo mette nelle condizio ni di assicurare con la continuità necessaria la propria presenza nei diversi istituti penitenziari: imponendo a detto magistrato un'attività itinerante esasperata, gli si precluderebbe e comunque gli si menomerebbe l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali, compresa, dunque, quella che lo legittima a provvedere sulla remissione del debito. Ciò è tanto vero che, nel motivare circa la
rilevanza, le ordinanze di rimessione fanno leva sulla « circostan za che l'organo decidente, per colpa dell'innaturale precostituzio ne dell'ufficio di sorveglianza, non abbia potuto attingere perso nalmente, attraverso i pur previsti contatti diretti con l'interessa
to, solo perché questi era ristretto in un istituto penitenziario posto lontano dalla sede dell'ufficio, elementi utili alla migliore valutazione della condotta tenuta durante la detenzione ».
A prescindere dal rilievo, comunque marginale, che, per una delle quattro ordinanze (la n. 4/79), la circostanza non trova
corrispondenza negli atti di causa, provenendo la richiesta di remissione del debito da persona già dimessa dal carcere, si può senz'altro convenire sull'esistenza degli inconvenienti lamentati,
primo fra tutti quello derivante dalle dimensioni delle circoscri
zioni territoriali di gran parte degli uffici dì sorveglianza, nel
quadro di un sistema di competenze che — creato quasi dal
nulla nel 1975 e poi via via ampliatosi (1. 12 gennaio 1977 n. 1; 1. 20 luglio 1977 n. 450; 1. 24 novembre 1981 n. 689) —
meriterebbe sicuramente, dopo circa un decennio di intensa
sperimentazione, di essere riveduto. Ma un simile intervento, implicando una pluralità di scelte
discrezionali, non rientra nei poteri di questa corte ed esula dai
mezzi a sua disposizione. In particolare, la corte non può operare scelte nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articola
zione è di per sé dimostrativa della necessità di una serie di
previsioni, anche di natura organizzativa (si pensi, in primis, alla
tabella A, ove sono elencate « sedi e giurisdizioni degli uffici di
sorveglianza per adulti », allegata alla 1. 26 luglio 1975 n. 354, nella versione sostituita dall'art. 14 1. 12 gennaio 1977 n. 1), che soltanto il legislatore, nella discrezionalità che gli è propria, può effettuare (cfr. le sent. n. 137 del 1981, id., 1981, I, 2103; nn. 205
del 1983, id., 1984, I, 30 e 274 del 1983, id., 1983, I, 2333; nn. 25
e 70 del 1984). Per questa ragione, anche le questioni aventi per oggetto parti degli art. 68, 1° comma, 70, 1° e 2° comma, e 74, 1°
comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, vanno dichiarate inammissibili. Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara inammis
sibili le questioni di leggittimità costituzionale degli art. 22, 1°
comma, 23, 1°, 2° e 3° comma, 68, 1° comma, 69, 1°, 2", 4° e 5°
comma, 70, 1° e 2° comma, 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n.
354, sollevate, in riferimento agli art. 3, 24, 1° e 2° comma, 25, 1°
e 2" comma, 27, 3° comma, 35, 1" comma, 36, 1° comma, 37, 1°
comma, 38, 2° comma, 101, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e
104, 1° comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Bologna con l'ordinanza emessa il 2 agosto 1976
(reg. ord. n. 318 del 1978), dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con l'ordinanza emessa il 19 agosto 1977
(reg. ord. n. 485 del 1977), dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona con l'ordinanza emessa il 1° febbraio 1978
(reg. ord. n. 154 del 1978) e dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le due ordinanze emesse il 15
settembre 1978 (reg. ord. nn. 573 e 574 del 1978); b) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69,
1°, 2°, 4° e 5° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354, sollevate, in
riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 102, 1° e 2° comma, e 104, 1° comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il Tribuna
le di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979); c) dichiara inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale degli art. 68, 1° comma,
70, 1° e 2° comma, e 74, 1° comma, 1. 26 luglio 1975 n. 354,
sollevate, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 25, 1" comma, e 102, 1° comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28
novembre 1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979).
This content downloaded from 91.229.229.101 on Wed, 25 Jun 2014 08:49:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions