Post on 27-Jan-2017
transcript
Sezione I pensioni di guerra; decisione 5 maggio 1960; Pres. Ristuccia, Est. Di Benedetto, Proc.Gen. Campus (concl. conf.); ric. ZanonSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 8 (1961), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174882 .
Accessed: 25/06/2014 10:27
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 10:27:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
171 PARTE TERZA 172
la prova dell'allegato fatto bellico è a carico della parte e non è stata nella specie in alcun modo fornita, nò può de
dursi indirettamente dalla inclusione del nome della ricor
rente negli appositi elenchi delle donne violentate compilati dalle autorità locali, in quanto neppure in tali atti la me
desima risulta compresa, il ricorso si dimostra infondato
e non può essere accolto.
Per questi motivi, respinge, ecc.
lett. d, del r. decreto legisl. 21 maggio 1946 n. 451 non 'pre clude la concessione della pensione di guerra. (2)
La Corte, ecc. — Osserva la Sezione che, tra le forme
di offese inflitte alle nostre popolazioni durante l'ultima
guerra, una delle più gravi, anclie se fortunatamente cir
coscritta a poclie zone, fu quella della violenza carnale sulle
donne ad opera di truppe di colore, specie di soldati maroc
chini, senza distinzione per l'età delle vittime, variante fra
i dodici e gli ottant'anni, e senza alcuna considerazione per 10 stato fisico delle medesime.
La legislazione sugli infortuni civili di guerra non si
presta però a provvedere al risarcimento di chi ha dovuto
subire violenza carnale da parte delle truppe di colore, per chè o non risponde affatto alle esigenze riparatrici di un
tale infortunio o vi risponde in modo inadeguato e solo nei
casi in cui la forma morbosa, insorta per contagio o per com
plicazione, comporti una menomazione della capacità la
vorativa, restando quindi al di fuori tutti i casi di violenza
carnale che non diedero luogo a complicazioni patologiche. In questi casi infatti non ricorre invalidità, ma un grave danno morale con eventuali riflessi patrimoniali, di cui è
esclusa la risarcibilità, essendo estraneo ai principi che ispi rano la legislazione pensionistica di guerra, tanto vero
che risarcimenti del genere sono stati disposti in base al
l'art. l,lett. d), r. decreto legisl. 21 maggio 1946 n. 451, che
autorizza il Ministero del tesoro a provvedere al pagamento dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da
parte degli alleati.
Per individuare appunto le vittime di siffatte violenze, nelle zone ove più intensamente tale flagello ebbe a verifi
carsi per la permanenza piuttosto prolungata di truppe di
colore, si provvide, a cura delle autorità locali, alla compila zione di appositi elenchi delle persone violentate ; e, tra le
regioni per le quali si ebbe la redazione degli elenchi, vi è
la provincia della ricorrente, compreso il comune di resi
denza, ma il suo nome non risulta incluso in detti elenchi, anche se nel certificato medico di parte si legge che la mede
sima sarebbe stata indennizzata. Potrebbe anzi a prima vista sembrare che il conseguito indennizzo, che poi non ri
sulta richiesto e non è comunque documentato, dovesse
togliere fondamento all'attuale pretesa della ricorrente. Ma è evidente che un tale indennizzo, ove fosse compro
vato il fatto bellico, non avrebbe effetto preclusivo nei ri
guardi della concessione della pensione di guerra, perchè 11 risarcimento previsto dall'art. 1, lett. d), citato r. decreto
legisl. 21 maggio 1946 riguarda il danno morale conseguente alla violenza subita e quindi un danno diverso da quello indennizzabile col trattamento pensionistico che, come è
stato già osservato, si riferisce esclusivamente alla dimi
nuzione della capacità lavorativa.
E che uno o più rapporti sessuali abbiano potuto avere
conseguenze dannose per la salute e l'incolumità fisica della ricorrente non è dato dubitare, ove si consideri che la Commissione medica per le pensioni di guerra di Roma 1 nella visita sanitaria eseguita il 25 giugno 1951 ha potuto accertare che la medesima era, a quella data, affetta da
postumi di annessite gonococcica e stato nevrosico, per cui ne aveva proposto l'assegnazione all'ottava categoria tab. A
per anni due, qualora fosse ammessa l'allegata violenza carnale ad opera di truppe di colore.
Ma, come ha osservato il P. m. nella sua requisitoria scritta, è proprio il fatto di guerra che nella specie, anche se concreta in sè gli estremi voluti dall'art. 10 legge 10
agosto 1950 n. 648, non risulta comprovato dagli atti, chè anzi contro l'esistenza del medesimo deporrebbero al cune circostanze di carattere presuntivo desumibili dal com
portamento dell'interessata, quali la mancata tempestiva denunzia del danno sofferto, la richiesta della pensione a distanza di oltre sei anni dall'allegato fatto di guerra e la
mancanza di accertamenti sanitari compiuti anteriormente al 21 dicembre 1950, data della visita del dott. N. R. di Pondi.
E poiché, trattandosi di infortunata civile di guerra,
(1-2) Non risultano precedenti editi. In dottrina, v. A. Bucciante, Pensionistica di privilegio,
Bari, 1953, pag. 89 e segg.
CORTE DEI CONTI
Sezione I pensioni di guerra ; decisione 5 maggio 1960 ; Pres. Ristuccia, Est. Di Benedetto, Proo. Gen. Cam pus (conci, conf.) ; ric. Zanon.
Pensione — Pensione di guerra — Territori della Venezia Giulia, dell'Alto Adige e della Provincia di Belluno — Servizio ivi prestato da forze ita liane di polizia dopo l'I! settembre 1943 — Atti nenza alla guerra (L. 10 agosto 1950 n. 648, riordina mento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, art.
1, 2, 5).
Le infermità contratte a causa del servizio, prestato da forse italiane di polizia e da personale addetto ai servizi sani tario e spirituale dopo V8 settembre 1943 nei territori della Venezia Giulia, dell'Alto Adige e della Provincia di Bel luno occupati dai tedeschi, danno diritto a pensione di
guerra. (1)
La Corte, ecc. — Per gli art. 1, i e 5 legge 10 agosto 1950 n. 648, spetta assegno o pensione di guerra quando, nel concorso degli altri requisiti, l'invalidità del militare sia stata determinata da ferite, lesioni o infermità insorte o aggravate a causa del servizio di guerra o attinente alla
guerra. Nella specie, occorre accertare se, contrariamente a
quanto lia ritenuto il Ministro del tesoro con il decreto in epigrafe, l'infermità tubercolare dello Zanon, diagnosti cata per la prima volta dal Dispensario antitubercolare di Brescia nella visita praticata il 27 marzo 1947, possa con siderarsi insorta o aggravata a causa del servizio di guerra. Il ricorrente sostiene che la predetta affezione è in diretta correlazione con pleuropatia sofferta nel 1943 in Jugoslavia e riacutizzata nel 1944 e, in ogni caso, con i disagi del servizio di guerra.
Il Procuratore generale, al contrario, esclude che essa
possa considerarsi influenzata, nemmeno sotto il profilo dell'aggravamento, dal servizio anzidetto.
La tesi del Procuratore generale è basata sulla mancanza dei documenti ufficiali e dell'epoca, atti a comprovare che lo Zanon abbia sofferto di infermità all'apparato respira torio durante il servizio di guerra, e sul parere del Collegio medico legale, secondo il quale la malattia sarebbe stata
contratta, a causa dei comuni fattori morbigeni, nel lungo periodo intercorso tra l'effettiva cessazione dell'attività
militare, avvenuta l'8 settembre 1943, e l'epoca delle prime manifestazioni morbose.
La Sezione rileva, anzitutto, che il servizio prestato dallo Zanon successivamente all'8 settembre 1943 è giuri dicamente rilevante ai fini di cui trattasi ; non vi è dubbio, infatti, che tale servizio, pur se si voglia ritenere, in ipotesi, come reso alle dipendenze della pseudo repubblica sociale
italiana, debba essere ugualmente preso in considerazione
per l'eventuale applicazione delle provvidenze concesse, con la legge 5 gennaio 1955 n. 4, agli invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.
Ma, a parte tale considerazione, sta di fatto che il carabi niere Zanon, come risulta dalla narrativa che precede, dal 9 settembre 1943 al 3 giugno 1944, prestò servizio di istruttore
(1) In senso conforme, v. Corte conti 27 aprile 1955, Foro it., Hep. 1955, voce Pensione, nn. 186, 187.
Sul principio che i disagi, gli strapazzi e i pericoli affrontati dai militari durante il periodo dello sbandamento siano valuta bili ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, v. Corte conti 25 gennaio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 21 ; 16 aprile 1996, id., Rep. 1953, voce cit., n. 178.
This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 10:27:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
173 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 174
presso la Stazione carabinieri di Capodistria, non giurò fedeltà alla r. s. i., non indossò l'uniforme della g.n.r., ma uniformò il suo comportamento alle esigenze della situazione
contingente, continuando a prestare servizio nel territorio non più soggetto al dominio del governo legittimo, nè alla
ingerenza della r.s.i., ma alla dominazione nemica. Questa Corte già in altre occasioni ha avuto modo di affermare
che il territorio della Venezia Giulia, come quello delle Provincie di Bolzano e di Belluno, va considerato, dopo l'8 settembre 1943, come zona occupata dal nemico, perchè sottratta in quell'epoca ad ogni ingerenza del governo della repubblica sociale italiana, e che il servizio prestato in tale zona dalle forze di polizia, del servizio sanitar o e di quello spirituale va considerato come servizio attinente alla guerra e, quindi, come tale soggetto alle norme pensio nistiche di guerra. Ed invero, perchè la Convenzione del
l'Aja in data 12 ottobre 1907 fa obbligo agli appartenenti ai corpi sopra citati di non abbandonare il proprio posto anche nel caso di invasione nemica il servizio prestato nelle
condizioni anzidette non può non essere considerato come servizo reso alle dipendenze del governo legittimo nazio nale. Comunque, sta di fatto che dall'ultima variazione
apposta nel foglio matricolare dello Zanon (copia in atti, rilasciata il 4 agosto 1951) risulta che il predetto, già con
siderato, in base ad una precedente variazione matricolare, in congedo illimitato dalla data 9 settembre 1943, avendo
prestato servizio nella pseudo r.s.i., è « considerato in ser
vizio dal 9 settembre 1943 all'8 agosto 1945 ». Stabilita così la natura e la valutabilità ai fini che
interessano del servizio reso dal carabiniere Zanon dal 9
settembre 1943 al 3 giugno 1944, data sotto la quale il me
desimo si sbandò e, come egli stesso dichiara nel ricorso, « trovò miglior partito darsi allo sbandamento » a causa
« dell'intensificarsi indiscriminato di invii coatti di reparti di carabinieri in Germania », occorre accertare se il periodo dello sbandamento possa considerarsi rilevante ai fini del
presente giudizio. Anche a tale quesito la Sezione deve
rispondere affermativamente ; ed invero già in precedenti occasioni la Corte ha affermato che i disagi gli strapazzi ed i pericoli affrontati dai militari durante il periodo dello
sbandamento sono valutabili ai fini del riconoscimento del
diritto a pensione. È ben vero ohe lo Zanon dopo il 3 giugno 1944, tornò in famiglia, ma è pur vero che egli si trovò
esposto a disagi e patemi di particolare gravità per le con
seguenze morali e per quelle materiali derivanti dall'abban
dono volontario del suo posto di servizio in territorio sot
toposto alla dominazione nemica ; non appare infondata,
quindi, la supposizione che lo Zanon abbia affrontato, durante lo sbandamento, disagi psicologici e materiali an
cora più gravi ed intensi di quelli sofferti durante il servizio
militare prestato prima e dopo l'armistizio. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
COMMISSIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DI RAVENNA.
Decisione 7 dicembre 1960 ; Pres. Simboli P., Eel. Sca
lini ; ric. Guadagni.
Tassa sulle successioni — Valutazione tabellare
dei fondi rustici — Esclusione delle aree fabbri
cabili — Accertamento della destinazione edi
ficatoria del fondo (L. 8 luglio 1904 n. 320, provvedi menti per la Città di Roma, art. 9 ; 1. 20 ottobre 1954
n. 1044, modificazione al sistema di accertamento
degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, art. 9).
Ai fini dell'esclusione dal procedimento automatico della
determinazione del valore dei beni rustici, compresi in
successioni apertesi dopo l'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954 n. 1044, agli effetti dell'applicazione della relativa imposta, la qualità di area edificabilc non
può essere attribuita dall'ufficio in base ad apprezzamenti
generici, via deve obiettivamente risultare dalla mutata
destinazione agricola del terreno e dalla diversa situazione
giuridica che discenda da private convenzioni o da atti
amministrativi al tempo dell'apertura della successione
(a tal fine la definizione di area fabbricabile può trarsi
dall'art. 9 della legge 8 luglio 1904 n. 320, istitutiva di
un'imposta sulle aree fabbricabili per la Città di
Roma). (1)
La Commissione, eco. — Premesso clie è pacifico, in
fatto, anche per il sopraluogo effettuato dall'Ufficio tecnico
erariale, che al momento dell'apertura della successione di Guadagni Giovanni (19 gennaio 1958), i terreni di cui trattasi erano adibiti a coltivazione agricola ; la questione
sottoposta all'esame della Commissione sta nello stabilire
se l'Amministrazione fiscale possa, con suo criterio discre
zionale, attribuire natura di presunta area edificabile ad un terreno rustico, nella sola considerazione elio, essendo
situato alla periferia di un centro abitato o industriale,
potrà, in futuro, essere suscettibile di utilizzazione a scopo urbano o industriale.
La Commissione ritiene infondata la pretesa della
Amministrazione, e fondato invece il ricorso di parte. La legge 20 ottobre 1954 n. 1044 ha introdotto una
modificazione al sistema di accertamento degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, sta
bilendo che i fondi rustici, caduti in successione dopo la
entrata in vigore di detta legge, « non sono soggetti ad
accertamento di valore, qualora il valore dichiarato non
risulti inferiore al valore calcolato in base alle tabelle
compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'ap
plicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul pa trimonio ».
Come si legge nella Eelazione che accompagna il di
segno di legge, e come risulta dalle discussioni parlamentari, la nuova disposizione ha voluto apportare una notevole
moderazione rispetto al precedente sistema di valuta
zione dell'imponibile per i trasferimenti mortis causa dei fondi rustici, introducendo un procedimento quasi mec
canico di valutazione, in quanto è basato su calcoli da
effettuarsi sui dati contenuti nelle tabelle compilate dalla
Commissione censuaria centrale, moltiplicati per il coeffi
ciente « anno di rivalutazione » che, di volta in volta, sta
bilisce il Ministero delle finanze.
Dovrebbe quindi essere pacifico e incontestabile che
il legislatore ha voluto modificare, rispetto ai fondi rustici
caduti in successione e, quindi, trasferiti per un evento
superiore od estraneo alla volontà delle parti, il sistema
di valutazione, sostituendo « al sistema del valore venale »
in comune commercio al momento dell'aperta successione,
quello previsto dall'art. 1 della citata legge n. 1044 del 1954.
È noto, infatti, che la determinazione del valore impo nibile per tutti i trasferimenti (inter vivos e mortis causa) è stata effettuata, sino alla data di entrata in vigore della
legge n. 1033 del 1954 (ed ora esteso anche ai trasferimenti
per atto tra vivi, a titolo sia oneroso, sia gratuito, in virtù
della legge 27 maggio 1959 n. 355), secondo il sistema
previsto dagli art. 15 e segg. del r. decreto legge 7 agosto 1936 n. 1639, che assumeva, come valore tassabile, il va
lore venale in comune commercio del bene, al giorno del
trasferimento. Per valore venale, come lo stesso Ministero delle finanze
ebbe a suo tempo a chiarire, deve intendersi quello che
risulterebbe da una libera contrattazione di compravendita,
indipendentemente quindi dalle particolari condizioni del
compratore e del venditore, nonché da eventuali brusche
perturbazioni del mercato immobiliare o da temporanee anormali oscillazioni dei fattori economici. Deve risultare
il valore normale e non già un valore eccezionale di mercato,
sempre con riferimento all'epoca del trasferimento. Perciò, la determinazione del valore venale non è l'accertamento
di un fatto, ma la valutazione necessariamente subiettiva
e presuntiva, anche se ispirata a criteri obiettivi di una
probabilità : quella di ricavare dalla vendita, o comunque,
.(1) Non constano precedenti specifici editi. In dottrina, oltre lo scritto, nel quale il Belatore nella procedura definita con la decisione riportata ha anticipato le nozioni, poi accolte nella motivazione di quest'ultima (Scalini, Fondi rustici ed aree fab bricabili agli effetti dell'imposta di successione, in Giur. agr. it., 1959, I, 77), v. Bavagli, id., 1960, 333.
Corte cost. 11 luglio 1961, n. 48, in questo fascicolo, I,
1278, Ila dichiarato infondata l'eccezione d'incostituzionalità del
l'art. 1 legge 20 ottobre 1954 n. 1044.
This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 10:27:39 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions