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sezione IV; decisione 13 gennaio 1995, n. 5; Pres. Pezzana, Est. Tumbiolo; Bruni (Avv. Correale)c. Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato Cingolo). Annulla Tar Lazio, sez. I, 6 luglio1994, n. 1078Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1995), pp. 385/386-395/396Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193393 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
sta dall'art. 1, 5° comma, 1. 3 gennaio 1978 n. 1; e con tale
intendimento la giunta comunale ha posto in essere la delibera
del 23 novembre 1990.
Invece, la regione e l'amministrazione statale hanno inteso
avvalersi dello strumento dell'art. 81, e hanno posto in essere
atti rivolti, hinc et inde, a realizzare e a dichiarare l'«intesa»
prevista da quella norma. E a questi fini hanno ritenuto che
il parere — necessario ma non vincolante — del comune si po tesse ritenere acquisito, ed in senso favorevole, mediante la sud
detta delibera di giunta. 6. - Questo modo di procedere è stata giudicato illegittimo
dal tribunale amministraivo con le seguenti argomentazioni:
a) la procedura di variante di cui all'art. 1 1. 1/78, è stata
impiegata erroneamente dal comune: se si voleva porre in essere
una vera e propria variante urbanistica, si doveva seguire la
procedura ordinaria di cui alla legge del 1942, non quella ab
breviata di cui alla legge del 1978, perché quest'ultima legge autorizza l'impiego della procedura abbreviata solo per le opere
comunali, non per quelle statali;
b) in ogni caso, la variante urbanistica, a prescindere dai vizi
della delibera comunale, non si è mai perfezionata non essendo
intervenuta l'approvazione regionale nelle dovute forme;
c) quanto alla procedura di cui all'art. 81 d.p.r. 616/77, er
roneamente la regione e l'amministrazione statale hanno ritenu
to di procedere all'«intesa» dando per acquisito un parere favo
revole del comune: infatti il comune non aveva voluto esprime re un parere, bensì deliberare ai fini dell'art. 1 1. 1/78 e l'atto
deliberativo non può essere utilizzato come parere, giacché la
funzione deliberativa e quella consultiva sono distinte;
d) peraltro la delibera 23 novembre 1990 è viziata da incom
petenza, perché in base alla 1. n. 142 del 1990, che distribuisce
le competenze fra il consiglio comunale e la giunta, le delibera
zioni in materia di pianificazione urbanistica sono riservate alla
competenza del consiglio. 7. - Verificando ora le argomentazioni della sentenza appella
ta sulla base dei motivi di appello, questa sezione osserva quan to segue.
Si può condividere innanzi tutto l'avviso che la procedura di variante ai sensi dell'art. 1 1. n. 1 del 1978, bene o male
iniziata, non è mai stata perfezionata, dal momento che la re
gione ha ritenuto piuttosto di avvalersi dello strumento di cui
all'art. 81 d.p.r. 616/77. Se è cosi, peraltro, si può prescindere dalla questione se sia legittimo impiegare la procedura abbre
viata di cui alla 1. 1/78 anche per le opere statali, oltre che
per quelle comunali.
8. - Quanto alla regolarità degli atti posti in essere dalla re
gione e dall'amministrazione statale con riferimento all'art. 81,
il collegio ritiene di dover andare in contrario avviso, rispetto al Tar, sul punto in cui questo ha ritenuto che la deliberazione
assunta a guisa di adozione di variante non potesse essere utiliz
zata come parere. Sta di fatto che l'organo comunale ha preso in esame proprio quel progetto su cui avrebbe dovuto esprimere il parere; lo ha valutato con riferimento agli stessi interessi ur
banistici cui avrebbe dovuto essere orientato il parere — e che
questi fossero gli interessi assunti a riferimento è comprovato dal fatto che la deliberazione è stata emessa «ai sensi dell'art.
1, 5° comma, 1. 1/78», vale a dire con finalità prettamente ur
banistiche; infine, l'organo annuale ha espresso il suo giudizio favorevolmente e cioè nel senso che quel progetto meritava di
venire recepito nella pianificazione urbanistica.
Se questo è vero, pare al collegio che quell'atto presentasse tutti i contenuti che avrebbe dovuto avere il parere da acquisire ai fini dell'art. 81. Né si può dire che quel giudizio cosi chiara
mente espresso fosse difettoso solo perché l'organo comunale
intendeva esprimere una volontà deliberativa e relativamente vin
colante, piuttosto che un semplice parere non vincolante. Vale
il principio della conversione degli atti amministrativi. Si potrà discutere, nell'ipotesi inversa, se valga come atto deliberativo
una pronuncia emessa a guisa di parere; ma non si può negare
che una pronuncia, adeguatamente motivata, emessa da organo
erroneamente convinto di esercitare un potere deliberativo val
ga, comunque, come parere, se la funzione consultiva è quella che realmente spetta a quell'organo.
9. - Resta da vedere l'altro punto: e cioè se la pronuncia in questione — adozione di variante o semplice parere che fosse — rientrasse nelle competenze della giunta o fosse riservata al
consiglio.
Il Foro Italiano — 1995.
E per questa parte il collegio ritiene che la sentenza del Tar
meriti conferma.
L'art. 32 1. 8 giugno 1990 n. 142, nel disciplinare innovativa mente la ripartizione di competenze fra il consiglio comunale
e la giunta, elenca fra gli atti tassativamente riservati al consi
glio «i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie».
La giunta pertanto non poteva sostituirsi al consiglio nel deli
berare una variante al piano regolatore generale; non poteva farlo neppure trattandosi di una variante parziale e di rito ab
breviato ai sensi della 1. 1/78 (ammesso che questa fosse appli
cabile) dato che persino le semplici «deroghe» sono riservate
al consiglio. Infine non poteva sostituirsi al consiglio neppure nell'esercizio di una mera funzione consultiva. La 1. 142/90 è
esplicita: il criterio discriminatore delle competenze è l'oggetto, non la funzione consultiva o deliberativa.
10. - In conclusione, la delibera 23 novembre 1990 è viziata
da incompetenza e gli atti successivi, posti in essere dalla regio ne e dall'amministrazione statale, sono viziati perché non è sta
to acquisito il parere necessario del comune, ossia del consiglio comunale.
I
CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 13 gennaio 1995, n. 5; Pres. Pezzana, Est. Tumbiolo; Bruni (Aw. Correale) c. Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato Cingo
lo). Annulla Tar Lazio, sez. I, 6 luglio 1994, n. 1078.
Atto amministrativo — Documenti amministrativi — Domanda
di accesso — Diniego — Ricorso — Notifica a terzi controin
teressati — Necessità — Limiti (L. 7 agosto 1990 n. 241, nuo
ve norme in materia di procedimento amministrativo e di di
ritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 24, 25; d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, regolamento per la disciplina delle
modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di ac cesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,
2° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, art. 8). Atto amministrativo — Concorso a pubblico impiego — Elabo
rati dei concorrenti — Accesso — Interesse del partecipante
(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25).
Nel giudizio contro il diniego di accesso a documenti riguardan ti anche terzi (nella specie, elaborati concorsuali), questi non
acquistano la qualità di controinteressati cui il ricorso deve
essere notificato, se tali documenti non riguardino i loro inte
ressi strettamente personali, in particolare nelle materie elen
cate esemplificativamente nelle norme. (1) Il partecipante ad un concorso ad un pubblico impiego non am
messo alle prove orali ha un interesse giuridicamente rilevan
te ad accedere agli elaborati degli altri concorrenti, anche a
prescindere dalla eventualità di un suo ricorso giurisdizionale
contro l'esito della selezione. (2)
(1-4) I. - La moltiplicazione dei casi di domande di accesso a docu
menti amministrativi riguardanti anche terzi, pone in primo piano i pro blemi attinenti al ruolo che questi assumono nel giudizio intentato dal
l'istante contro il diniego dell'amministrazione di consentire l'accesso
medesimo, e i limiti di esso che derivano dalle esigenze di tutela della
riservatezza di tali soggetti. Per quel che riguarda il profilo processuale, la riportata decisione
della sez. IV distingue tra i vari loro interessi che l'accesso ai documenti
potrebbe pregiudicare: tra quelli attinenti più strettamente alla loro sfe
ra privata, in particolare quelli elencati dall'art. 8, 5° comma, lett. d),
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PARTE TERZA
II
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 5 gennaio 1995, n. 12; Pres. Salvatore, Est. Torsello; Inail (Aw. Varone,
Napolitano, Colaiocco) c. Soc. Moplefan (Aw. Lo Fiego,
Casellato). Annulla Tar Lombardia, sez. Ili, 14 febbraio
1994, n. 61.
Atto amministrativo — Documenti — Domanda di accesso —
Diniego a tutela della riservatezza di terzi — Legittimità —
Fattispecie (L. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica e esecuzione del
la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del
le libertà fondamentali, art. 8; 1. 20 maggio 1970 n. 300, nor
me sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della li
bertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento, art. 5; d.l. 30 dicembre 1979 n.
663, finanziamento del servizio sanitario nazionale, nonché
proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazio
ni in base alla 1. 1° giugno 1977 n. 285, sulla occupazione
giovanile, art. 2; 1. 29 febbraio 1980, n. 33, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, art. 1; 1. 23 aprile 1981 n. 155, adeguamento delle strutture
e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in ma
teria previdenziale e pensionistica, art. 15; 1. 5 giugno 1990
n. 135, programma di interventi urgenti per la prevenzione
e la lotta contro l'Aids, art. 6; 1. 7 agosto 1990 n. 241, art.
7, 22, 24, 25; d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, art. 8).
È legittimo il diniego alla richiesta avanzata da una società a
tutela di interessi economici, di accedere ai documenti di un
procedimento relativo alla indennizzabilità di un incidente oc
dei regolamento emanato col d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, in applica zione dell'art. 24, 2° comma, lett. d), della stessa 1. 241/90 e gli altri, considerati meno meritevoli di tutela dal punto di vista della riservatez
za. E ha affermato che il terzo acquista la qualità di controinteressato
cui il ricorso va notificato solo in quanto titolare di un interesse signifi cativo come quelli del primo gruppo. Inoltre, ha negato che possa esse
re considerato tale l'interesse di un concorrente ad un concorso ad un
impiego, alla riservatezza dei propri elaborati concorsuali: con la conse
guenza che il ricorso di un partecipante alla procedura selettiva contro il diniego di accesso ai relativi documenti, ivi compresi gli elaborati
degli altri, deve considerarsi ammissibile, anche in difetto di notifica
ad essi, la quale, del resto, sarebbe rimasta irrilevante, e non avrebbe
consentito loro di assumere la qualità di parte in senso sostanziale.
Nei medesimi termini, si è orientata la decisione di sez. VI 10 gennaio 1995, n. 4 (della quale si può leggere in Cons. Stato, 1995, I, 63, una
massima che non riflette il punto), in relazione agli atti di un procedi mento di cui non è rilevabile l'oggetto neppure dalla esposizione in fat
to. Mentre ancora sez. IV 6 febbraio 1995, n. 71, ibid., 163, ha dichia rato inammissibile il ricorso di un militare cui era stato negato l'avan
zamento, contro il diniego di accesso anche alla documentazione degli altri militari valutati positivamente, perché non notificato a questi ultimi.
Le oscillazioni della giurisprudenza sul problema risultano anche dai richiami in nota a Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 37, Foro
it., 1995, III, 308, che ha negato che il ricorso contro il diniego di accesso a documenti riguardanti anche terzi debba essere notificato pu re a questi. Cfr. anche in questo fascicolo, III, 374, Cons. Stato, sez.
IV, 20 febbraio 1995, n. 108. II. - Per quel che riguarda i limiti derivanti dalla esigenza di riserva
tezza di dati relativi a terzi, per il diritto di un interessato ad accedere a documenti che li riguardino, si rinvia al quadro della giurisprudenza delineato in nota a Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 1994, n. 216, Foro
it., 1994, III, 457 (e, per la riduzione, talvolta affermata, dell'accesso alla sola visione degli atti, ma non anche ad ottenerne copia, cfr. la nota a Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 1994, n. 1015, ibid., 466).
Nella giurisprudenza successiva, una tendenza a limitare il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti notizie relative a terzi,
emerge da Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243 (in riferimento a documenti scolastici concernenti alunni diversi dal figlio del ricorren
te), Cons. Stato, 1994, I, 1131. Mentre la prevalenza dell'interesse del ricorrente a prendere visione
dei documenti, la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti, sull'interesse alla riserva tezza di terzi, è affermata da Tar Veneto, sez. II, 25 marzo 1994, n. 337 (in relazione all'interesse dell'appaltatore di un'opera pubblica a
prendere visione della relazione del collaudatore sulle riserve che aveva
avanzato), Trib. amm. reg., 1994, I, 1961.
Il Foro Italiano — 1995.
corso ad un proprio dipendente, che un istituto previdenziale abbia opposto, a tutela della esigenza di garantire la riserva
tezza circa le condizioni di salute di questi. (3)
III
TRIBUNALE AMMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione I; sentenza 6 luglio 1994, n. 1078; Pres. Scm
naia, Est. Zaccardi; Bruni (Avv. Correale) c. Avvocatura
generale dello Stato (Aw. dello Stato Cingolo).
Atto amministrativo — Concorso a pubblico impiego — Elabo
rati dei concorrenti — Accesso — Interesse del partecipante — Esclusione (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 22, 24, 25).
Il partecipante ad un concorso ad un pubblico impiego non am
messo alle prove orali, non ha un interesse giuridicamente
rilevante che lo legittimi a chiedere l'accesso agli elaborati
degli altri concorrenti, al fine di poter valutare la correttezza
dei giudizi comparativi espressi dalla commissione giudicatri
ce, dal momento che questi non possono essere sindacati dal
giudice amministrativo della legittimità. (4)
I
Diritto. — 1. - L'avvocatura dello Stato prospetta, anzitutto,
l'irregolarità del contraddittorio, non risultando l'appello noti
ficato ad alcun controinteressato, nonostante l'avvenuta voca
tio in ius, in primo grado, di almeno uno di tali soggetti. Sotto
linea, a tal riguardo, che la sentenza del Tar contiene, nell'esor
dio della motivazione, una precisa statuizione in senso
Per altri riferimenti, cfr. Tar Lazio, sez. I, 14 dicembre 1993, n.
1742, ibid., 13, nel senso che non sono sottratti all'accesso gli atti che
un organo collegiale abbia deliberato in seduta segreta, se di per sé
non rientrino nelle previsioni dell'art. 24 1. 241/90; nonché Tar Sarde
gna 18 novembre 1993, n. 1529, ibid., 434, ugualmente in riferimento
a delibere di un organo collegiale, nel senso che le esigenze di tutela
della riservatezza di terzi non possono essere opposte ad un componen te l'organo stesso, che aveva chiesto il rilascio dei relativi verbali.
III. - Il conflitto tra il diritto dell'interessato ad accedere a documenti
riguardanti terzi, e le esigenze di tutela della loro riservatezza, assume
profili particolarmente delicati se tali documenti attengano alle condi
zioni della loro salute, come nel caso sul quale si è pronunciata la ripor tata decisione della sesta sezione.
In termini, sempre successivamente alla'giurisprudenza richiamata nelle
note sopra citate, Tar Toscana 12 febbraio 1994, n. 64, ibid., 1475.
Mentre, in senso opposto, la sentenza annullata del Tar Lombardia, sez. Ili, 14 febbraio 1994, n. 61, ibid., 1406; Tar Abruzzo, sez. Pesca
ra, 30 aprile 1994, n. 257, ibid., 2679, che ha affrontato anche la que stione solo sfiorata dalla decisione che ora si riporta, del diritto dell'im
presa datrice di lavoro a partecipare al procedimento svolto presso l'i
stituto previdenziale, e non solo l'ha risolta in senso positivo, ma anche
ordinato all'istituto medesimo di sospendere il procedimento per il tem
po necessario all'esame degli atti. IV. - Altra questione critica in materia, è quella concernente il diritto
del partecipante ad un concorso, ad accedere agli atti del relativo proce dimento, e, in particolare, agli elaborati degli altri concorrenti.
Per la giurisprudenza in proposito, si rinvia ai precedenti richiamati
in nota alla già citata decisione 7 marzo 1994, n. 216 del Consiglio di Stato.
Ambedue le pronunce ora riportate in argomento, lo affrontano dal punto di vista della consistenza dell'interesse che legittimerebbe all'accesso ai documenti: identificato almeno tendenzialmente da Tar
Lazio, sez. I, in quello che legittimerebbe anche al ricorso, e afferma to come più generico dalla decisione della sez. IV del Consiglio di
Stato.
Per la giurisprudenza sul problema, sia in termini generali che in
quelli specifici, si rinvia ai richiami in nota a Tar Lazio, sez. Ili, 27
luglio 1994, n. 1434, Foro it., 1994, III, 478, anche sotto il profilo della eventuale possibilità dell'amministrazione di sospendere l'accesso medesimo fino alla conclusione della procedura concorsuale.
Successivamente ai precedenti suddetti, il diritto del partecipante ad una selezione concorsuale ad accedere agli elaborati dei concorrenti è stato affermato da Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1715, Cons. Stato, 1994, I, 1644, e da Tar Liguria 19 settembre 1994, n.
339, Trib. amm. reg., 1994, I, 4048.
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
affermativo della configurabilità di controinteressati rispetto al
la domanda d'accesso: statuizione rispetto alla quale contropar te ha fatto acquiescenza, nulla avendo dedotto in proposito nel
ricorso d'appello. Ritiene, pertanto, che, preliminarmente a qual siasi decisione di merito, debba essere disposta l'integrazione del contraddittorio, quanto meno nei confronti del soggetto già destinatario di evocazione in primo grado.
Il Tar ha disatteso l'eccezione di inammissibilità avanzata dal
l'avvocatura generale per difetto di notifica ai controinteressati
«in quanto il ricorso n. 9404488 è stato notificato ad uno dei
controinteressati né si ravvisa, in questa sede, la necessità di
integrazione del contraddittorio».
Non si tratta, quindi, come sostiene l'avvocatura, di «una
precisa statuizione in senso affermativo della configurabilità di
controinteressati». I primi giudici hanno, semplicemente, assor
bito la questione di rito, ritenendo il ricorso infondato nel meri
to. Hanno soltanto accertato che era stata effettuata la notifica
del ricorso ad uno dei candidati ammessi alla prova orale, in
modo da poter subito disattendere l'eccezione di inammissibili tà del ricorso stesso, senza dover affrontare la verifica della
posizione dei predetti candidati.
Non può quindi parlarsi di «acquiescenza» dell'appellante ri
spetto ad una «precisa statuizione» del giudice di primo grado, che si riferisce, peraltro, ad uno solo dei due ricorsi riuniti (n.
9404488) e cioè a quello presentato in un momento successivo
e diretto contro un organo temporaneo (commissione giudica trice del concorso). Il primo ricorso (n. 9404040), correttamente
rivolto contro l'avvocatura generale dello Stato, non è stato no
tificato ad alcun soggetto e, pertanto, anche se riunito al secon
do gravame, non poteva comunque sottrarsi ad una dichiara
zione di inammissibilità (se il Tar avesse accertato la sussistenza
di controinteressati nel verificare la reale posizione dei candida
ti ammessi alla prova orale). In effetti, la riunione di più ricor
si, disposta dal giudice, non può valere ad istituire il contrad
dittorio, mancante in uno dei ricorsi (cfr. sez. IV 7 febbraio
1983, n. 54, Foro it., Rep. 1983, voce Giustizia amministrativa, n. 629). Ora, essendo stati i due ricorsi respinti nel merito, nes
sun interesse poteva avere la dott. Bruni a sostenere in appello che non erano configurabili controinteressati, tenuto conto che
il Tar non aveva direttamente affrontato la questione, ritenen
dola assorbita.
In ogni caso, trattasi di questione rilevabile d'ufficio dal giu dice di appello. Infatti, nel giudizio amministrativo, la mancata
integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce «di
fetto di procedura» che, ai sensi dell'art. 35 1. 6 dicembre 1971
n. 1034, comporta in appello l'annullamento della sentenza con
rinvio al primo giudice (cfr. ad. plen. 17 ottobre 1994, n. 13,
id., 1995, III, 1). Ciò posto, va ribadito (cfr. sez. IV 11 gennaio 1994, n. 21)
che la riservatezza dei terzi va tutelata secondo quanto previsto dall'art. 24, 2° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, come specifica to dall'art. 8, 4° comma, lett. d), d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352.
La tutela della vita privata e della riservatezza della persona
riguarda la sfera degli interessi strettamente legati alla persona
stessa, tant'è che l'esemplificazione menziona gli interessi epi stolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e com
merciale.
Tra questi non può certo comprendersi la redazione di elabo
rati destinati, per loro natura, al confronto con quelli di altri
candidati, in un contesto di competizione concorsuale, che non
si riduce al rapporto tra il candidato e l'amministrazione, ma
coinvolge anche gli altri candidati in un necessario giudizio di
relazione.
Del resto, la trasparenza dei procedimenti concorsuali, sia pure
sotto il diverso, ma collaterale, profilo dell'onere di motivazio
ne è espressamente affermato dalla 1. n. 241 del 1990 con riferi
mento allo svolgimento dei pubblici concorsi (art. 3). E ciò a
prescindere dal rilievo che l'amministrazione, invece di negare
completamente l'accesso, avrebbe potuto, se mai, tutelare l'a
nonimato dei compiti con l'omissione dei nomi degli autori. In effetti l'ammissione all'accesso non determina la lesione
di un interesse giuridicamente tutelabile dell'autore della prova esibita e neppure, quindi, la sussistenza di un controinteressato.
Ciò perché la prova stessa è redatta proprio per essere sotto
posta al giudizio altrui nella competizione concorsuale, con ciò
stesso rimanendo esclusa la riservatezza dell'autore (cfr., oltre
Il Foro Italiano — 1995.
dec. citata, parere commissione speciale n. 1285/94 del 21 set
tembre 1994). Nel caso di specie, la dott. Bruni ha notificato uno dei due
ricorsi di primo grado (quello n. 9404488 rivolto contro la com
missione esaminatrice del concorso) ad una candidata ammessa
alla prova orale (Cinzia Melillo), ma ha fatto ciò, come si legge a pag. 9 del ricorso «tuzioristicamente, non ricorrendo nella
specie la figura del controinteressato».
E, in realtà, sulla base delle considerazioni già formulate, non
ricorreva tale figura.
Trattasi, dunque, di una chiamata in giudizio del tutto irrile
vante. È stato più volte affermato in giurisprudenza che il fatto
d'essere stato chiamato in giudizio e di esservi comparso (il che non si è verificato nella specie) non rende controinteressato chi
non lo è (cfr. sez. IV 8 settembre 1987, n. 526, id., Rep. 1987, voce cit., n. 598; 3 aprile 1985, n. 114, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 296; 7 febbraio 1985, n. 32, ibid., n. 292; sez. IV 2 giugno 1983 n. 478, id., Rep. 1983, voce cit., n. 400; Cons,
giust. amm. sic. 10 marzo 1983, n. 24, ibid., n. 408). 2. - Va poi disattesa la richiesta dell'avvocatura generale del
lo Stato, intesa ad ottenere il deferimento all'adunanza plenaria di questo consiglio la decisione del presente ricorso in appello.
Vengono a tal fine richiamate alcune pronunce con le quali 10 stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare la au
tonomia concettuale del diritto di accesso quale diritto all'infor
mazione, finalizzato ad assicurare la piena trasparenza della pub blica amministrazione (in coerenza con i principi posti dall'art.
1 1. 7 agosto 1990 n. 241), come tale non necessariamente di
pendente dalla qualità della situazione soggettiva vantata dal
soggetto istante in collegamento alla documentazione richiesta.
Tale orientamento sarebbe in contrasto con alcune decisioni
della VI sezione (n. 193 del 1992, id., 1992, III, 353 e n. 783 del 1993, id., Rep. 1993, voce cit., n. 237), che ha ritenuto,
quale requisito per l'ammissibilità della domanda di accesso, la necessaria titolarità, in capo all'istante, di una situazione giu ridica soggettiva qualificabile, almeno, come interesse legittimo.
Va ricordato, a tal proposito, che questa sezione, con la deci
sione n. 21 dell'11 gennaio 1994 (cit.) ha affermato il principio secondo cui il partecipante ad un concorso pubblico vanta una
posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza dell'attività della
commissione giudicatrice, proprio in considerazione della parte
cipazione dell'istante stesso al concorso. E l'eventualità che egli debba poi impugnare l'esito finale del concorso, in quanto il
risultato dello stesso gli è sfavorevole, e che per proporre que st'ultimo ricorso debba attendere che la lesione si faccia concre
ta e con essa l'interesse all'impugnazione attuale, non esclude
11 suo interesse autonomo, sia pure strumentale, ed attuale alla
immediata conoscenza degli atti della procedura. Tale orientamento è ora seguito anche dalla sezione VI, la
quale, dopo essersi pronunciata in tal senso con decisione 7 di
cembre 1993, n. 966 con altra recente decisione (25 novembre
1994, n. 1715), ha espressamente richiamato la citata decisione
di questa sezione n. 21 del 1994, ribadendo il principio secondo
cui, per quanto attiene i procedimenti concorsuali o comunque
implicanti valutazione di candidati, da compiere attraverso il
riscontro di elaborati scritti, il diritto di visione della documen tazione amministrativa di cui all'art. 22 1. n. 241 del 1990, im
porta anche la ricognizione degli elaborati delle prove di esami
sostenute.
In tal senso anche la commissione speciale del 21 settembre
1994, n. 1285/94. Non sussistono quindi le ragioni per rimettere la decisione
dell'appello all'adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 45, 2° com
ma, t.u. sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, come sostituito dall'art. 5 1. 21 dicembre 1950
n. 1018.
3. - Con il primo motivo di appello la dott. Bruni sottolinea
la sussistenza dell'interesse all'accesso, anche in pendenza del
giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Il Tar ha affermato che «l'elemento di comparazione, che
è proprio dell'attività di tutte le commissioni di concorso nel
valutare le prove scritte, resta all'interno dei procedimenti logici di apprezzamento tecnico delle singole prove da parte di cia
scun componente la commissione, ma non assume alcun rilievo
formale nel procedimento ed è per questa ragione che resta sot
tratto in ogni caso alla verifica di legittimità che sola può in
questa sede».
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PARTE TERZA
È stato precisato nella sentenza appellata che «potendo la
ricorrente richiedere solo un riscontro da parte del giudice am
ministrativo della correttezza e regolarità delle operazioni con
corsuali, ma non la revisione del giudizio di merito espresso dalla commissione, una volta che siano stati esibiti i verbali del
l'attività svolta dalla commissione e gli atti dai quali risulti il
giudizio espresso nei confronti della stessa nulla più può essere
richiesto».
Ritiene il collegio che non necessariamente la posizione che
legittima all'accesso deve possedere tutti i requisiti che legitti merebbero il ricorso al giudice amministrativo avverso un atto
lesivo della posizione soggettiva vantata e neppure, quindi, l'at
tualità dell'interesse ad agire in giudizio per la tutela immediata
della posizione sostanziale alla cui tutela è comunque, anche
indirettamente, rivolta la domanda di accesso ai documenti am
ministrativi. È invece sufficiente che l'istante sia titolare di una
posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla ri
chiesta si fondi su tale posizione.
Ora, nel caso di specie, come già rilevato nel precedente pun to 2, non può essere disconosciuta all'istante una posizione giu ridicamente tutelata alla conoscenza dell'attività della commis
sione giudicatrice, proprio in considerazione della partecipazio ne dell'istante stessa al concorso
Né l'eventualità di un giudizio avverso l'esito finale del con
corso può escludere il suo interesse autonomo, sia pure stru
mentale ed attuale alla immediata conoscenza degli atti della
procedura. Del resto, una diversa conclusione porterebbe ad un
consistente svuotamento dell'istituto dell'accesso agli atti del
l'amministrazione, se non alla completa frustrazione delle sue
finalità. Anche nel caso in cui i documenti riguardano la vita privata
o la riservatezza di persone fisiche, «deve comunque essere ga rantita ai richiedenti la visione degli atti di procedimenti ammi nistrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per di
fendere i loro stessi interessi giuridici» (art. 8, 5° comma, lett.
d, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352). Nei sensi sopra espressi, la costante giurisprudenza del Consi
glio di St o (sez. VI 25 novembre 1994, n. 1715, cit.; sez. IV
15 ottobr 1994, n. 811; sez. VI 19 luglio 1994, n. 1243; 16
giugno 19 4, n. 1015; sez. IV 7 marzo 1994, n. 216; 11 gennaio
1994, n. z.1; 26 novembre 1993, n. 1036, id., Rep. 1993, voce
Atto amministrativo; n. 134; Comm. spec. 21 settembre 1994, n. 1285).
Il primo motivo di appello è perciò fondato.
4. - Con il secondo mezzo di gravame, la dott. Bruni sottoli
nea che il Tar Lazio, dopo aver riconosciuto la esattezza delle
premesse poste a base della istanza di accesso (e del successivo
ricorso) nonché la insussistenza di ragioni di riservatezza ostati
ve del rilascio, contraddittoriamente ha rigettato il ricorso, af
fermando l'inutilità dell'adempimento richiesto all'accesso, con
riferimento alla rilevanza e fondatezza delle possibili censure
proponibili nel giudizio di merito sulla base degli elaborati degli altri candidati.
Anche tale motivo è fondato.
Nel richiamare le considerazioni già svolte nel precedente punto 3, va ribadito che il partecipante ad un concorso pubblico vanta
una posizione giuridicamente tutelata alla conoscenza dell'atti
vità della commissione giudicatrice, a prescindere dal fatto che
egli abbia la facoltà, in caso di esito negativo del concorso stes
so, di impugnare gli atti concernenti le operazioni concorsuali. L'interesse alla esibizione di atti va valutato in astratto, in
relazione ai fini che l'interessato dichiara di voler perseguire, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifi
co, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità
della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe eventualmente
proporre. Ogni valutazione a tal riguardo non può che rientrare nella competenza del giudice chiamato a decidere sulla doman
da stessa.
5. - L'appello va perciò accolto, restando assorbite le altre
censure non espressamente esaminate.
Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, vanno ac colti i due ricorsi proposti in primo grado dalla dott. Alessan dra Bruni e va ordinato alla amministrazione di rilasciare alla
medesima copia degli elaborati dei candidati ammessi alla pro va orale del concorso a 22 posti di avvocato dello Stato, bandi
to con decreto 11 dicembre 1992, con le relative annotazioni,
giudizi o voti.
Il Foro Italiano — 1995.
L'amministrazione, tuttavia, potrà valutare l'esigenza di tute
lare l'anonimato degli elaborati e disporre, con provvedimento
motivato, che vengano mascherate sulle copie fotostatiche le in
dicazioni numeriche che hanno consentito alla commissione esa
minatrice l'abbinamento tra i diversi elaborati ed i rispettivi no
minativi.
II
Diritto. — 1. - Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di
inammissibilità del ricorso originario, formulata anche in que sto grado di giudizio dall'amministrazione appellante, in quan to il ricorso in primo grado è infondato nel merito.
La società appellante ha chiesto all'Inail di intervenire e di
partecipare al procedimento volto alla valutazione dell'inden
nizzabilità del sinistro occorso ad una propria dipendente. L'Inail ha respinto tale istanza perché: a) al datore di lavoro
non potrebbe derivare alcun pregiudizio dal procedimento rela
tivo alla corresponsione delle prestazioni Inail a favore del sog
getto infortunato; b) il datore di lavoro non sarebbe neanche
legittimato ad intervenire ai sensi dell'art. 7 1. n. 241 del 1990, in quanto i provvedimenti emanati nell'ambito del procedimen to amministrativo non produrrebbero effetti diretti nei suoi con
fronti; c) il datore di lavoro non potrebbe comunque accedere
alla documentazione clinica di un soggetto infortunato, in quanto la relativa divulgazione comporterebbe un pregiudizio concreto
alla riservatezza delle persne fisiche, ai sensi dell'art. 24 1. 241/90.
2. - Il tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso, nei limiti
del diritto della ricorrente ad acquisire copia degli atti (anche
futuri) relativi al procedimento in itinere, poiché, secondo l'art.
24 1. n. 241 del 1990, doveva essere garantita all'interessata la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
3. - Come è noto, le disposizioni di cui all'art. 24, 2° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e l'art. 8, 5° comma, d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, mirano ad operare un bilanciamento degli interessi
che si collegano alla conoscenza dei documenti amministrativi, coordinandoli con gli interessi pubblici e privati legislativamen te tutelati, che potrebbero essere ingiustamente lesi da quella conoscenza (Cons. Stato, ad. gen., 17 maggio 1993, n. 39/93).
Per quanto concerne il caso in esame, il coordinamento degli interessi coinvolti è più articolato poiché il legislatore ha ritenu
to di contemperare l'accesso ai documenti amministrativi con
il diritto alla riservatezza (di terzi, persone, gruppi ed imprese)
«garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i loro interessi giuridici» (art. 24, 2° comma, lett. d, della legge e art. 8, 5° comma, lett. d, del
regolamento). Secondo la società appellata tale disposizione attribuirebbe
sempre la prevalenza del diritto di accesso rispetto alla tutela
della riservatezza.
Tali considerazioni, però, non possono essere condivise. Il
punto di equilibrio tra gli interessi coinvolti dall'accesso ai do
cumenti deve essere individuato non in via astratta sibbene con
specifico riferimento all'interesse sostanziale fatto valere da co
lui che richiede l'accesso.
Difatti, mentre il diritto alla riservatezza, quale diritto della
personalità, afferendo direttamente la salvaguardia del complesso delle situazioni attraverso le quali si realizza la sfera privata, assume una connotazione di immediato rilievo sostanziale, «la
cura e la difesa degli interessi giuridici», cui fanno riferimento
le disposizioni sopra dette, avendo riguardo ad una posizione
soggettiva strumentale, deve evidentemente essere specificata in
relazione al contenuto precipuo dell'interesse da curare e difen
dere, potenzialmente idoneo a delimitare l'ambito di operatività del diritto alla riservatezza.
Detto altrimenti — e considerato che tale diritto è da ritenersi
ricompreso nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. 12 aprile 1973, n. 38, Foro it., 1973, I, 1707) — non può ritenersi che il legislatore abbia attribuito la prevalenza dell'ac
cesso rispetto al diritto alla riservatezza — allorché il primo è giustificato dall'esigenza di tutelare determinati interessi giuri dici — anche qualora l'interesse sotteso, secondo univoci indici
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
normativi, sia considerato di minore rilevanza rispetto al diritto
alla riservatezza.
4. - E con riguardo al caso in esame, se è indubbio che può sussistere un interesse della società a partecipare al procedimen to riguardante il riconoscimento della malattia professionale di
un proprio dipendente — e ciò per le possibili conseguenze che il provvedimento conclusivo potrebbe avere nei confronti della
propria sfera giuridica — è anche vero che a tale posizione —
di natura eminentemente economica — si oppone un interesse
che, secondo l'ordinamento, appare maggiormente meritevole
di tutela, quale il diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro.
Tale diritto inviolabile trova fondamento — secondo l'orien
tamento prevalente — nell'art. 2 Cost, che garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni so
ciali ove si svolge la sua personalità, ed è riconosciuto espressa mente in alcuni atti internazionali tra i quali la convenzione
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Ro
ma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la 1. 4 agosto 1955
n. 848, il cui art. 8 prevede che «ogni persona ha diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza» (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, id.,
1976, I, 2895). Quanto alla riservatezza nel campo sanitario — che assume
specifico rilievo nella fattispecie — sussistono numerose dispo sizioni che si pongono a fondamento di tale diritto.
Difatti, a norma dell'art. 5 1. 20 maggio 1970 n. 300, sono
vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idonei
tà e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore di
pendente.
Inoltre, il controllo delle assenze per infermità può essere ef
fettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previ denziali competenti. L'osservanza della norma è penalmente san
zionata.
E tale disposizione ha, tra l'altro, la finalità di evitare che
il datore di lavoro possa apprendere delle notizie sulla vita pri vata del dipendente e ne possa fare un uso lesivo della sua riser
vatezza.
Ancora più univocamente diretta alla tutela del diritto alla
riservatezza del lavoratore dipendente è la disposizione di cui
all'art. 2 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito dalla 1. 29
febbraio 1980 n. 33 che, nel testo modificato dal successivo art.
15 1. 23 aprile 1981 n. 155, ha stabilito — secondo l'interpreta zione corrente — che al datore di lavoro debba pervenire il solo
certificato di prognosi e non quello di diagnosi.
Inoltre, la 1. 5 giugno 1990 n. 135, all'art. 6, prevede che
è vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.
In definitiva, il limite della cura e difesa dei propri interessi
giuridici, cui fanno riferimento le disposizioni di cui alla 1. n.
241 del 1990 e del d.p.r. n. 352 del 1992, non può agire nel
senso di garantire la conoscenza di informazioni riguardanti al
tri soggetti allorché — come nel caso in esame — l'interesse
che concretamente si intende difendere e tutelare, secondo uni
voci indici normativi desunti dal sistema, appare recessivo nei
confronti del diritto alla riservatezza.
Né la riservatezza del dipendente potrebbe essere salvaguar data da un sanitario incaricato dal datore di lavoro poiché an
che tale intervento, proprio in virtù del rapporto intercorrente
tra il medico e il datore di lavoro, non potrebbe non essere
ricondotto nella sfera giuridica di quest'ultimo. 5. - L'appello pertanto deve essere accolto.
Ili
Diritto. — 1. - Va disposta la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione e disattesa preliminarmente la eccezione di inam
missibilità avanzata dall'avvocatura generale dello Stato per di
fetto di notifica ai controinteressati in quanto il ricorso n.
94044088 è stato notificato ad uno dei controinteressati né si
ravvisa, in questa sede, la necessità di integrazione del contrad
dittorio. 2. - Appare utile precisare in punto di fatto che l'istanza di
accesso proposta dalla attuale ricorrente ed indicata in narrati
va è stata soddisfatta parzialmente dalla amministrazione resi
li. Foro Italiano — 1995.
stente che ha esibito i verbali delle prove scritte e di tutte le
sedute della commissione nonché gli indirizzi dei candidati am
messi alla prova orale con esclusione soltanto degli elaborati
di questi ultimi. La questione posta all'esame del collegio verte, quindi, essen
zialmente sul punto della obbligatorietà da parte dell'ammini
strazione della esibizione delle prove espletate da tutti i parteci
panti, idonei e vincitori, di un concorso in seguito a richiesta
di accesso da parte di un concorrente escluso. Va, altresì, pun tualizzata la circostanza che nel caso di specie l'istanza è stata
avanzata con l'intento di verificare se vi sia stata da parte della
commissione esaminatrice «una giusta e legittima valutazione
dei propri elaborati, con metro e trattamento pari a quelli uti
lizzati dalla commissione nei confronti degli altri candidati» e
ciò in vista della tutela di tale interesse attraverso l'azione giuris dizionale in sede amministrativa.
Ben conosce il collegio alcuni precedenti giurisprudenziali, cui
si è richiamata abilmente la difesa di parte ricorrente, che si
sono orientati per una risposta positiva e, quindi, per la sussi
stenza dell'obbligo suddetto (cfr. in particolare Cons. Stato, sez.
IV, n. 21 dell'11 gennaio 1994, e sez. VI 7 dicembre 1993, n. 966). Tale impostazione non può, tuttavia, esere assecondata, an
che se essa muove da un novero di premesse tutte condivisibili:
a) che la posizione che legittima l'accesso non deve corrispon dere alla posizione di chi può ricorrere al giudice amministrativo;
b) che, pertanto, non è richiesta l'attualità dell'interesse per
agire in giudizio;
c) che è sufficiente che l'istante sia titolare di una posizione
giuridicamente rilevante;
d) che la richiesta si fondi su tale posizione con indagine da
svolgere in concreto.
Tuttavia, non si possono condividere le conclusioni ulteriori
rispetto a tali premesse, secondo cui anche quelle richieste di
accesso, che in concreto non portano alcuna utilità rispetto alla
«situazione giuridica rilevante» dell'istante che giustifica l'ac
cesso — nel caso che interessa la posizione di partecipante ad
un concorso e la tutela giurisdizionale ad essa connessa — do
vrebbero essere esaudite da parte dell'amministrazione, senza
alcuna distinzione relativa alla ammissibilità o meno delle cen
sure attivabili in sede giurisdizionale. Il partecipante ad una procedura concorsuale avrebbe, quin
di, tout-court diritto a conoscere tutti gli altri atti della proce dura stessa.
Se l'esame delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ac
cesso deve essere svolto in concreto si tratta ad avviso del colle
gio anche di verificare quali siano le «situazioni giuridicamente rilevanti» che in un certo momento storico legittimano la cono
scenza di determinati atti e documenti e se rispetto a tali situa
zioni emerga la proficuità ovvero l'inutilità degli adempimenti richiesti. In quest'ultimo caso si ricadrebbe in una ipotesi tipica di difetto dei presupposti ai quali il legislatore ha subordinato
il ricorso al procedimento di cui all'art. 25 1. 7 agosto 1990
n. 241 (in tal senso questa sezione 207/94).
Questa è la situazione che si è verificata nel caso di specie: la ricorrente desidera, in sostanza, verificare attraverso l'esame
degli elaborati degli altri concorrenti (idonei o vincitori) la cor
rettezza ed imparzialità del comportamento della commissione
al fine di attivare un giudizio amministrativo di annullamento
degli atti conclusivi della procedura concorsuale senonché dagli atti esibiti nei suoi confronti e versati agli atti di causa risulta
per acta la regolarità di tutte le operazioni concorsuali e la per tinenza dei voti assegnati alla attuale ricorrente ai temi da essa
svolti. È insoddisfatta la richiesta rispetto ad un'area di discre
zionalità tecnica della commissione nel valutare i singoli elabo
rati in ordine alla quale nessuna possibilità di revisione è accor
data nel nostro ordinamento (cfr. sul punto questa sezione dee.
855/92) e da ciò consegue la infondatezza della pretesa della
ricorrente. Dalla conoscenza dei temi dei concorrenti valutati
positivamente nessun vantaggio può conseguire la dott. Bruni,
proprio perché la «posizione giuridicamente rilevante», che si
richiama nell'istanza di accesso è l'interesse alla tutela giurisdi zionale in via amministrativa rispetto agli atti della procedura concorsuale di cui trattasi.
Pertanto, potendo la ricorrente richiedere solo un riscontro
da parte del giudice amministrativo della correttezza e regolari
tà delle operazioni concorsuali, ma non la revisione del giudizio
di merito espresso dalla commissione, una volta che siano stati
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PARTE TERZA
esibiti i verbali dell'attività svolta dalla commissione e gli atti
dai quali risulti il giudizio espresso nei confronti della stessa nulla più può essere richiesto.
Non si tratta nella specie della riservatezza o meno degli atti
da esibire, ma della inutilità dell'adempimento, rispetto alla po sizione giuridicamente rilevante individuata nella istanza pre sentata dalla attuale ricorrente, in modo che l'interesse che vie
ne fatto valere è quello generico di chiunque alla congruità delle
scelte di merito di organi tecnici dell'amministrazione non tute
lato, ad oggi, dalla normativa in materia di accesso.
È utile tener presente, in questo contesto, che la valutazione
delle prove scritte di un concorso non costituisce una attività
comparativa in senso formale bensì il risultato di una serie di
apprezzamenti tecnici, ciascuno indipendente, al cui esito finale
attraverso la comparazione — intesa l'espressione quale mero
raffronto di dati — dei risultati, espressi in termini numerici, dei singoli apprezzamenti si effettua la formazione della gra duatoria. Si tratta di compilazione della stessa sulla base dei
risultati e non di comparazione valutativa.
L'elemento di comparazione, che è proprio dell'attività di tutte
le commissioni di concorso nel valutare le prove scritte, resta
all'interno dei procedimenti logici di apprezzamento tecnico delle
singole prove da parte di ciascun componente la commissione
ma non assume alcun rilievo formale nel procedimento ed è
per questa ragione che resta sottratto in ogni caso alla verifica
di legittimità che sola può interessare in questa sede.
Questa è, ad avviso del collegio, la ragione essenziale che giu stifica la mancata esibizione delle prove scritte dei singoli vinci
tori o idonei del concorso di cui trattasi.
CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 10 gennaio 1995, n. 8; Pres. Salvatore, Est. Millemaggi Cogliani; Consob
c. Soc. Every Card Sim (Avv. Simonetto). Regolamento di
competenza.
Giustizia amministrativa — Scioglimento, commissariamento e
sospensione di società di intermediazione mobiliare — Com
petenza del Tar Lazio (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzio ne dei tribunali amministrativi regionali, art. 3).
È competente il Tar Lazio nella controversia avente per oggetto
l'impugnativa del provvedimento con cui la Consob dispone lo scioglimento degli organi, il commissariamento e la sospen sione dell'attività di una società di intermediazione mo biliare. (1)
(1) La decisione rappresenta — a quanto consta — la prima pronun cia del supremo organo di giustizia amministrativa in materia di società di intermediazione mobiliare.
Nella fattispecie la Consob, facendo leva sui poteri di vigilanza e di controllo che le derivano dal disposto di cui all'art. 13, 2° comma, 1. 2 gennaio 1991 n. 1, aveva comminato la sospensione dell'iscrizione
all'albo, lo scioglimento degli organi sociali e il commissariamento di una Sim (cfr. Fiordiliso, Art. 13. Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative, in La riforma degli intermediari mobiliari e l'organiz zazione dei mercati finanziari. Commento alla l. 2 gennaio 1991 n. 1 a cura di Giurazza, Napoli, 1992, 99). Nel conseguente giudizio insau rato dalla società ricorrente davanti al Tar Veneto, la Consob ha ecce
pito l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale, proponendo il re
golamento di competenza. Il Consiglio di Stato ha accolto, nella decisione che si riporta, la
tesi dell'avvocatura dello Stato, ritenendo che «l'effetto della sospen sione opera su tutto il territorio nazionale e non è dunque limitato al ristretto ambito territoriale in cui la società ha sede»: pertanto, la com
petenza a conoscere della controversia in parola spetta al Tar Lazio.
Il Foro Italiano — 1995.
Fatto e diritto. — 1.1. - Con ricorso notificato il 15 luglio 1994 la società ricorrente ha impugnato — chiedendone la so
spensione, e, nel merito, la declaratoria di illegittimità — il prov vedimento con il quale la Consob ha disposto lo scioglimento
degli organi sociali, il commissariamento della società e la so
spensione dell'attività per sessanta giorni. Contestate genericamente le asserite irregolarità che la com
missione ascrive, con il provvedimento impugnato, alla società — operante nel settore della attivazione e scambio dei titoli azio
nari — la ricorrente deduce profili di violazione di legge ed
eccesso di potere, intesi a censurare l'uso del potere da parte
della commissione, sia per non avere consentito alla interessata
di far valere le proprie ragioni nell'ambito del procedimento
disciplinare posto in essere, a suo dire, senza alcuna contesta
zione degli addebiti, sia per aver fatto, la Consob, uso distorto
del potere al fine di sfoltire il numero degli opratori eliminando
dal mercato quelli minori.
1.2. - Costituitasi in giudizio, la Consob ha contestato la com
petenza territoriale del Tar Veneto, e con tempestivo ricorso
ha proposto regolamento di competenza sostenendo l'apparte
nenza alla cognizione del Tar Lazio della controversia avente
ad oggetto atto di autorità ultraregionale con efficacia oltre l'am
bito territoriale del tribunale adito.
1.3. - Il presidente del Tribunale amministrativo regionale del
Veneto, in assenza di adesione della ricorrente, con ordinanza
n. 33 del 1° settembre 1994 ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione sulla competenza.
2. - La Consob — Commissione nazionale per la società e
la borsa — è ente pubblico ultraregionale che esercita la vigilan
za ed il controllo sulle società di intermediazione mobiliare ai
sensi della 1. 2 gennaio 1991 n. 1, che all'art. 13, 2° comma,
prevede la possibilità della comminatoria della sospensione del
la iscrizione all'albo Sim, nei limiti ivi stabiliti, in caso di accer tamento di irregolarità gravi nell'esercizio delle attività auto
rizzate.
L'effetto della sospensione opera su tutto il territorio nazio
nale e non è dunque limitato al ristretto ambito territoriale in
cui la società ha sede, con la conseguenza che, indipendente mente dalla natura individuale dell'atto sanzionatorio, la com
petenza a conoscere della vertenza in trattazione, avente ad og
getto il provvedimento della Consob, spetta al Tar Lazio, in
base alle regole fissate dall'art. 3 1. n. 1034 del 1971.
Deve dunque essere accolta la tesi della Commissione nazio
nale per la società e la borsa.
Il principio, suggellato dall'art. 3, ultimo comma, 1. 1034/71, non è di nuova applicazione, essendo stato ripetutamente richiamato dalla
giurisprudenza amministrativa seppure in settori differenti: in proposi to, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 1992, n. 752, Foro it., Rep. 1992, voce Giustizia amministrativa, n. 117, in relazione al decreto mi nisteriale di reiezione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza; 13 aprile 1992, n. 410, ibid., n. 113, relativamente alla delibera del Consiglio nazionale delle ricerche di indizione di concorso valido per tutto il territorio nazionale; 13 gennaio 1992, n. 27, ibid., n. 127 e sez. V 15 giugno 1992, n. 561, ibid., n. 126, in riferimento alla normativa di recepimento dell'accordo regolante il rapporto con venzionale dei medici di medicina generale; sez. IV 10 dicembre 1991, n. 1080, ibid., n. 122, in relazione all'impugnazione congiunta del prov vedimento amministrativo concernente il singolo dipendente e di un at to regolamentare suscettibile di applicazione oltre la circoscrizione del Tar ove il dipendente ha la sede di servizio.
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